FORFETTARI – COMPLIANCE PER MANCATA COMPILAZIONE DEL QUADRO RS

In attuazione delle forme di collaborazione tra Fisco e contribuente (cd. “compliance”), l’Agenzia delle Entrate ha individuato una situazione di anomalia inedita, riguardante:
✓ la dichiarazione dei redditi 2021 presentato dei contribuenti in regime forfettario
✓ da cui risulta la mancata compilazione e dei dati informativi richiesti nell’ambito del quadro RS.

LA COMUNICAZIONE DI ANOMALIA PER I CONTRIBUENTI FORFETTARI

Con il Provv. 19/09/2023 l’Agenzia delle Entrate ha approvato le modalità con cui sono messi a disposizione del contribuente (e della Guardia di finanza) le informazioni relative
▪️ alla mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti ai sensi dell’art. 1, co. 73, L. n. 190/2014 nel quadro RS del mod. Redditi PF 2022
▪️ da parte dei soggetti che hanno applicato il regime forfetario per il periodo d’imposta 2021.

Si tratta della mancata compilazione dei dati richiesti nei righi da 375 a 381 del quadro RS della dichiarazione dei redditi presentata dai contribuenti forfettari nell’anno 2022.

Come noto si tratta di informazioni
– ordinariamente richieste ai contribuenti nell’ambito dei modelli ISA
– che, alla luce dell’esonero soggettivo da presentazione del mod. ISA per i contribuenti forfettari, per quest’ultimi vengono richiesti nell’ambito del quadro RS.

Si dovrebbe, di fatto, trattare di informazioni richieste dall’Agenzia per valutare internamente una sorta di “affidabilità fiscale” del contribuente forfettario.

IL CONTENUTO DELLA LETTERA DI COMPLIANCE

La comunicazione che indica le anomalie riscontrate riporta le seguenti informazioni:
– codice fiscale, cognome e nome del contribuente;
– numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
– data e protocollo telematico del mod. REDDITI 2022 PF relativo al 2021.

Come di consueto, le comunicazioni sono inviate:
▪️ al domicilio digitale (PEC) del contribuente
▪️ o tramite posta ordinaria, in assenza del domicilio digitale
rimanendo consultabile nel Cassetto fiscale del contribuente.

POSSIBILI AZIONI DEL CONTRIBUENTE

Il contribuente (anche tramite intermediario abilitato) può:
1. chiedere informazioni o segnalare (anche tramite intermediario abilitato) eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti (es: l’effettivo invio del modello; la corretta mancata compilazione del quadro VE; ecc.)
2. o procedere spontaneamente all’adempimento, avvalendosi del ravvedimento operoso.

In quest’ultimo caso si tratterà di procedere:
➔ alla presentazione di un Mod. Redditi PF 2022 “integrativo”
➔ versando la sanzione di €. 31,25 (cioè la sanzione edittale €. 250 abbattuta a 1/8).

Flat tax incrementale condizionata con inizio attività nel triennio 2020-2022

La flat tax incrementale, introdotta dalla L. 197/2022, e applicabile esclusivamente per il periodo di imposta 2023, consente, al ricorrere di determinate condizioni, di sottoporre una quota di reddito d’impresa o di lavoro autonomo prodotto nel 2023 a un’imposta sostitutiva pari al 15%.
Con la circ. n. 18/2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in materia, soffermandosi sui profili soggettivi e oggettivi dell’agevolazione.
Secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 55 della L. 197/2022, l’imposta sostitutiva si applica sulla differenza, non superiore a 40.000 euro, tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo relativo al periodo d’imposta 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato con riferimento agli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare.

Come diretta conseguenza di tale impostazione normativa vi è il fatto che i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 2023 non potranno mai beneficiare della flat tax incrementale, “attesa l’impossibilità di determinare l’incremento reddituale richiesto dalla norma stessa in assenza dei dati relativi al triennio precedente” (ciò sul presupposto che non sia stata esercitata alcuna attività d’impresa individuale o di lavoro autonomo negli anni 2020-2022 con una diversa partita IVA).

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circ. n. 18/2023, inoltre, non è necessario che il contribuente abbia conseguito redditi per l’intero triennio di osservazione, essendo sufficiente lo svolgimento dell’attività di impresa o di lavoro autonomo per almeno un’intera annualità tra quelle del triennio 2020-2022.

Il fatto che venga richiesto lo svolgimento “per almeno un’intera annualità tra quelle del triennio di riferimento” esclude dalla tassazione in esame non solo i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 2023, ma anche quelli che hanno iniziato l’attività nel corso del 2022, sul presupposto che negli anni 2020 e 2021 non sia stata esercitata, in forma individuale, alcuna attività d’impresa o di lavoro autonomo con una diversa partita IVA. A tale condizione, infatti, il requisito dell’esercizio dell’attività per almeno un’intera annualità non verrebbe soddisfatto.

In altre parole, il contribuente che, ad esempio, ha iniziato l’attività di impresa il 1° giugno 2022 non disporrebbe di un’intera annualità confrontabile con quanto percepirà nel 2023; diverso è il caso in cui l’attività sia stata iniziata nel 2020 o nel 2021.
Il contribuente che ha iniziato l’attività, ad esempio, il 1° giugno 2021, dispone infatti di un intero periodo di imposta in cui l’attività viene svolta (il 2022); ai fini dell’individuazione dell’incremento di reddito 2023, sarà necessario considerare:
– il reddito prodotto nell’intero anno 2022;
– il reddito prodotto nella frazione d’anno 2021, ragguagliandolo all’intera annualità (reddito 2021/n° giorni x 365).

Vi possono quindi essere casi in cui il reddito prodotto nella frazione dell’anno di inizio dell’attività sia minore in valore assoluto rispetto al reddito prodotto nell’intero anno successivo, ma maggiore per effetto del ragguaglio ad anno.
L’Agenzia delle Entrate in merito propone il seguente esempio:
– inizio attività il 1° giugno 2021 (214 giorni di attività nel 2021);
– reddito 2021: 30.000 euro
– reddito 2021 ragguagliato ad anno, rilevante per la determinazione della flat tax incrementale: 51.168 euro [(30.000/214) x 365];
– reddito 2022 (intero periodo di imposta): 40.000 euro.
In tal caso il reddito da confrontare con quello prodotto nel 2023 ai fini della flat tax è quello del 2021, ragguagliato ad anno (51.168 euro).

ESCLUSO CHI HA INIZIATO L’ATTIVITA’ NEL CORSO DEL 2022

Una diversa ipotesi è quella del soggetto già in attività nel 2020 (es. come consulente informatico) che chiude l’attività (e la relativa partita IVA) nel 2021 e riapre una nuova posizione fiscale nel 2022 (es. nel commercio di computer). In questo caso, dovrebbero sussistere le condizioni per il calcolo dell’incremento reddituale in rapporto al 2023 atteso che l’attività è stata svolta per “almeno un’intera annualità” nel triennio 2020-2022 (nell’esemplificazione nel 2020).
Tale conclusione sembrerebbe trovare supporto nella circ. n. 18/2023 la quale, ai fini della determinazione dell’incremento reddituale, indica di tener conto dei dati indicati in precisi quadri del modello REDDITI PF, mentre non viene data rilevanza alla tipologia di attività cui il reddito si riferisce.

Dichiarazione IMU per gli anni 2021 e 2022 entro fine mese

Entro il 30 giugno 2023 deve essere presentata, in alcuni casi, la dichiarazione IMU “ordinaria” e la dichiarazione IMU enti non commerciali (ENC) relativamente agli anni 2021 2022.
Quanto alla dichiarazione “ordinaria” la norma cui fare riferimento è contenuta nel comma 769 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2019 n. 160, mentre per gli enti non commerciali occorre riferirsi al successivo comma 770.

nuovi modelli di dichiarazione che devono essere utilizzati sono quelli approvati dal:
– DM 29 luglio 2022, per i soggetti passivi IMU “ordinari”;
– DM 4 maggio 2023, per gli enti non commerciali.
Le uniche eccezioni riguardano gli immobili situati nelle Province autonome di Trento e Bolzano, assoggettati rispettivamente all’IMIS e all’IMI, per i quali i contribuenti devono utilizzare i modelli dichiarativi approvati dalle suddette Province autonome.
Per gli immobili siti nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nella quale è applicabile l’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) a partire dal 1° gennaio 2023, i soggetti passivi (compresi gli enti non commerciali) continuano a usare, per le dichiarazioni relative al 2021 e 2022, i modelli previsti per l’IMU.

In generale, i soggetti passivi sono tenuti a presentare la dichiarazione IMU “ordinaria” entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui:
– il possesso degli immobili ha avuto inizio;
– o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
In ogni caso, per i soggetti passivi diversi dagli enti non commerciali di cui all’art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019, nessuna dichiarazione deve essere presentata se le circostanze sono conoscibili autonomamente dal Comune, ad esempio mediante consultazioni catastali (cfr. istruzioni allegate al DM 29 luglio 2022, p. 7).

Di contro, sono tenuti all’adempimento i contribuenti che non hanno richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale (cfr. istruzioni allegate al DM 29 luglio 2022, p. 9), ma anche quelli che beneficiano delle esenzioni o riduzioni previste per l’IMU, ai sensi dell’art. 1 comma 769 della L. 160/2019 (ad esempio, l’esenzione per i c.d. “immobili merce” in vigore dal 2022, le agevolazioni previste per gli immobili assimilati all’abitazione principale, le esenzioni IMU riconosciute nell’ambito del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato COVID, elencate dal DM 11 dicembre 2021, ecc.), e, in generale, per tutte le circostanze che determinano una variazione dell’imposta non autonomamente conoscibile dal Comune.

Gli enti non commerciali di cui all’art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019, invece, devono presentare la dichiarazione IMU ENC ogni anno, indipendentemente dal verificarsi di variazioni che influiscano o meno sulla determinazione dell’imposta dovuta.

Si ricorda al riguardo che, a norma dell’art. 1 comma 6 del DL 61/2023, per i soggetti che, al 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1 del medesimo decreto (ossia nei territori di Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023), sono sospesi i termini per gli adempimenti tributari in scadenza dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.
In ragione di tale disposizione, si deve ritenere che, anche per gli enti non commerciali ex art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019 con sede nei predetti territori al 1° maggio 2023 (così come per gli altri soggetti passivi con residenza o sede in tali luoghi), siano sospesi i termini di presentazione delle dichiarazioni IMU per il 2021 e 2022 (entrambi con scadenza il 30 giugno 2023).

Ai sensi del successivo comma 7 ultimo periodo dell’art. 1 del DL 61/2023, la presentazione delle dichiarazioni IMU per il 2021 e 2022 in detti territori potrà avvenire entro il 20 novembre 2023, senza applicazione di sanzioni.Dichiarazione IMU ENC solo telematica

Per quanto riguarda le modalità di presentazione, il DM 4 maggio 2023 richiama che la dichiarazione IMU ENC va presentata esclusivamente con modalità telematiche (mediante i servizi telematici Entratel o Fisconline), direttamente dal contribuente oppure da un soggetto abilitato ex art. 3 comma 3 del DPR 322/98.

Limitatamente alla dichiarazione IMU “ordinaria”, la trasmissione, oltre che con modalità telematica, può avvenire in forma cartacea mediante consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune, trasmissione a mezzo PEC o posta, con raccomandata senza ricevuta di ritorno indirizzata all’ufficio tributi del Comune (la data di spedizione è considerata come data di presentazione della dichiarazione).

SOS – I NUOVI INDICATORI DI ANOMALIA ANTIRICICLAGGIO DAL 2024

In attuazione del potere attribuito dall’art. 6, co. 4, lett. e), d.lgs. 231/2007, l’UIF:
➔ con il Provvedimento del 12/05/2023
➔ ha emanato i “nuovi” indicatori di anomalia elaborati per agevolare l’intera platea dei soggetti obbligati nell’individuazione delle operazioni sospette e della eventuale necessità di procedere alla relativa segnalazione (cd. “SOS”).

Si tratta di un compendio in un testo unitario degli indicatori (in larga parte già presenti in passato) relativi a tutti i destinatari degli obblighi di segnalazione, aggiornando le operatività rilevanti per incentivare la qualità della collaborazione attiva.

Decorrenza: i “nuovi” indicatori dovranno essere utilizzati nell’adempimento dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette a decorrere dal 1° gennaio 2024 (data dalla quale non saranno più applicabili gli indicatori precedenti contenuti in una serie di Provvedimenti e comunicazioni di Banca d’Italia ed UIF).

I NUOVI INDICATORI

Gli indicatori di anomalia sono 34, ciascuno dei quali articolato in sub-indici, che costituiscono esemplificazioni dell’indicatore di riferimento.

Nella fase di applicazione i soggetti obbligati devono selezionare gli indicatori rilevanti alla luce della
concreta attività svolta
. In particolare:
gli indicatori della Sez. A e gli indicatori da 9 a 14 della Sez. B: dovrebbero essere considerati rilevanti da tutti i destinatari (ad eccezione di ipotesi specifiche di inapplicabilità da valutare caso per caso)
altri indicatori, dovrebbero essere considerati rilevanti da parte di alcune categorie di destinatari.

Infine, alcuni indicatori possono poi rilevare nell’ambito di plurimi comparti di attività svolte dai destinatari, anche indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

Ai fini della selezione, gli organismi di autoregolamentazione, nell’ambito delle attività di promozione e controllo dell’osservanza degli obblighi antiriciclaggio, possono fornire supporto ai professionisti iscritti nei propri albi/elenchi. Le associazioni rappresentative di altre categorie di destinatari del D.lgs. 231/2007 potranno comunque orientare questi ultimi nella predetta attività di selezione. I soggetti obbligati terranno conto delle eventuali indicazioni ricevute rapportandole alla concreta attività svolta.

INDICATORI E SUBINDICATORI PER L’ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Una volta individuato l’indicatore di anomalia da considerare, è necessario verificare anche i sub-indici a essi applicabili.
Per l’attività svolta dai professionisti si evidenziano i seguenti indici e sub – indici.

Per l’elenco completo degli indici e sub indici si veda l’Allegato al citato Provv. UIF.

Esclusi dagli ISA i soggetti che hanno aperto la partita IVA dal 2021

Come rilevato nel resoconto della Commissione degli esperti per gli ISA del 6 aprile 2023, l’applicazione degli indici per il periodo d’imposta 2022 risulta influenzata dagli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente al perdurare dell’emergenza sanitaria, alle tensioni geopolitiche, all’aumento del prezzo dell’energia, degli alimentari e delle materie prime e all’andamento dei tassi di interesse.

Per farvi fronte, in attuazione dell’art. 148 comma 1 del DL 34/2020, è stato emanato il decreto del Ministero dell’Economia del 28 aprile 2023 che approva per il periodo d’imposta 2022 ulteriori cause di esclusione dagli ISA e i correttivi congiunturali.

Il decreto è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ma anticipato sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Per quanto concerne le cause di esclusione, per il 2022 è prevista l’esclusione dagli ISA per i soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2021. L’anno scorso invece le cause di esclusione “di tipo emergenziale” erano tre.
I contribuenti esclusi dall’applicazione degli ISA sulla base di tale nuova causa di esclusione sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti all’interno dei relativi modelli ISA. Nei confronti di tali contribuenti, inoltre, coerentemente con quanto già precisato per coloro per i quali sussiste una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA, è preclusa la possibilità di accedere ai benefici previsti dal regime premiale.

Le istruzioni ai modelli ISA risultano già integrate con la nuova causa di esclusione, mentre i modelli REDDITI 2023 devono ancora essere aggiornati sul punto.
In presenza di una causa di esclusione dagli ISA, non è possibile dichiarare ulteriori componenti positivi in dichiarazione per migliorare il giudizio di affidabilità in quanto si presume che il contribuente operi in un contesto economico o in condizioni significativamente diverse da quelle prese a riferimento per la costruzione degli indici.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (circ. n. 6/2021, § 3.2, e n. 18/2022, § 3.2), i contribuenti esclusi dagli ISA, ma tenuti alla presentazione del relativo modello, possono omettere l’acquisizione dei dati resi disponibili nel Cassetto fiscale limitandosi alla sola compilazione del modello. In particolare tali contribuenti devono:
– dichiarare nel quadro RE/RF/RG del modello REDDITI la specifica causa di esclusione;
– compilare il modello ISA prescindendo dall’importazione delle variabili “precalcolate”, senza effettuare il calcolo del punteggio di affidabilità;
– allegare il modello ISA al modello REDDITI.

Per quanto concerne i correttivi congiunturali, la loro operatività nell’ambito del software ISA incide sul punteggio di affidabilità complessivo andando gli stessi a intervenire tanto sugli indicatori elementari di affidabilità tanto su quelli di anomalia. Al riguardo, sul sito dell’Agenzia si avvisa che il programma “Il tuo ISA 2023” (versione 1.0.0) del 28 aprile scorso tiene conto degli interventi correttivi introdotti dal DM in commento.

correttivi sono operativi sui 175 ISA approvati e sono riconducibili a due tipologie:
– modifica degli indicatori elementari di affidabilità, quali ricavi e compensi per addetto, valore aggiunto per addetto e reddito per addetto, definiti tramite stime di specifici elementi (input della produzione, ciclo economico, modelli organizzativi, economie di scala);
– modifica degli indicatori elementari di affidabilità (durata e decumulo delle scorte) e di anomalia definiti da soglie economiche di riferimento.

In relazione al giudizio di affidabilità fiscale ottenuto a seguito dell’applicazione degli ISA, anche per effetto della dichiarazione di ulteriori componenti positivi di reddito, sono state definite le condizioni per l’accesso ai benefici del regime premiale ai fini ISA. Il provv. Agenzia delle Entrate n. 140005/2023 ha al riguardo confermato il meccanismo basato non solo sul risultato di affidabilità relativo al 2022, ma anche sulla media del risultato di tale anno e quello dell’anno precedente. Risultano confermati anche i punteggi che danno accesso ai benefici.