SPORT BONUS 2023 – 2° FINESTRA – DOMANDA ENTRO IL 16 NOVEMBRE

La legge di bilancio 2023 (art. 1, co. 614 L. 197/2022) ha esteso anche per l’anno 2023 il cd. “bonus sport”, che consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta per le erogazioni liberali effettuate, a sostegno di interventi di:
▪️ manutenzione/restauro di impianti sportivi pubblici
▪️ realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche
anche se destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti stessi.

MECCANISMO APPLICATIVO

I soggetti interessati:
✓ sono esclusivamente le imprese
✓ a cui è riconosciuto un credito di imposta pari al 65 % dell’importo erogato
✓ da utilizzarsi in 3 quote annuali di pari importo.

Limite: il credito d’imposta è riconosciuto nel limite di importo pari a:
✓ 1% dei ricavi 2022
✓ nel limite dello stanziamento pubblico (pari a €. 15 milioni per il 2023).

DOMANDA

La procedura di domanda resta quella definita dal DPCM 30/04/2019, il quale prevede due finestre temporali, rispettivamente:
1º finestra: dal 30 maggio al 30 giugno
2º finestra: dalle ore 8:00 del 16 ottobre alle ore 23:59 del 16 novembre.

PROCEDURA INVIO

La domanda sport bonus 2023 deve essere inviata esclusivamente tramite l’apposita piattaforma reperibile al link https://avvisibandi.sport.governo.it/.
Nella domanda, tra l’altro, bisogna indicare l’importo dell’erogazione liberale che si intende effettuare e il soggetto beneficiario.

Allegati: alla richiesta bisogna allegare:
✓ copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità;
✓ visura camerale dell’impresa erogatrice;
✓ contratto di affitto o concessione dell’impianto sportivo interessato dall’intervento;
✓ dichiarazione in carta libera del soggetto beneficiario della volontà di accettare l’erogazione liberale, con indicazione dell’importo e del tipo di lavori che intende realizzare (nuova opera, restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia).

Una volta ricevuta la domanda, il Dipartimento dello sport, pubblica:
▪️ l’elenco delle imprese autorizzate a effettuare la donazione indicata nella domanda medesima
▪️ il termine entro cui deve essere inviata la quietanza di pagamento da cui risulti la dicitura: “operazione eseguita”, con causale “sport bonus 2023 — 2° finestra — numero seriale assegnato”.

Pagamento: l’erogazione liberale deve essere effettuata con uno dei seguenti strumenti “tracciabili”:
– bollettino postale
– bonifico bancario/postale
– carte di credito o carte di debito/prepagate
– assegni (bancari o circolari).

ADEMPIMENTI DEI BENEFICIARI

I destinatari dell’erogazione delle erogazioni liberali devono:
▪️ entro 10 giorni dal ricevimento dell’erogazione: comunicare al Dipartimento per Io Sport l’ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione concreta e darne adeguata pubblicità attraverso mezzi informatici (sito web o altro)
▪️ entro il 30/06 di ogni anno successivo all’erogazione (e fino all’ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture): comunicare al Dipartimento per lo Sport Io stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate.

RICONOSCIMENTO E UTILIZZO DEL CREDITO

A seguito delle erogazioni effettuate e certificate dagli enti destinatari, il Dipartimento dello Sport:
– quantifica il credito d’imposta effettivamente spettante, nel rispetto dei limiti dello stanziamento pubblico di fondi;
– ne dà comunicazione aII’Agenzia delle Entrate, la quale procede ad inserire il credito d’imposta nel Cassetto fiscale del contribuente;
– ufficializza l’elenco delle imprese che possono beneficiare del credito (con il relativo importo) sul proprio sito istituzionale.

Utilizzo: il credito d’imposta “Sport” Bonus 2023” è utilizzabile solo in compensazione nel Mod. F24
✓ da presentarsi attraverso i servizi telematici deII’Agenzia Entrate
✓ in ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025
✓ utilizzando il codice tributo “6892” (RM n. 65/2018), da esporre nella Sezione Erario.

Utilizzo dei tax credit energia I e II trimestre 2023 entro il 16 novembre

L’art. 7 del DL 29 settembre 2023 n. 132 (c.d. DL “Proroghe Fisco”) fissa al 16 novembre 2023 il termine per l’utilizzo dei crediti d’imposta energia e gas relativi al I e II trimestre 2023.
Viene quindi confermato l’anticipo della scadenza rispetto a quella originaria del 31 dicembre 2023, con una piccola modifica rispetto alla data del 15 novembre che era stata inizialmente prevista nelle bozze del DL e annunciata con il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 52 del 27 settembre.

La nuova disposizione del DL 132/2023 interviene sui commi 7 e 8 dell’art. 1 della L. 197/2022, sostituendo le parole “31 dicembre 2023” con “16 novembre 2023”.
Analoga modifica viene apportata ai commi 7 e 8 dell’art. 4 del DL 34/2023.
Per effetto di tali modifiche, i crediti d’imposta energia e gas relativi al I trimestre 2023 (art. 1 del DL 197/2022) e al II trimestre 2023 (art. 4 del DL 34/2023) devono quindi essere utilizzati al massimo entro il 16 novembre 2023.

Quanto alle modalità di fruizione, si ricorda che i suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, entro un termine preciso, originariamente fissato al 31 dicembre 2023 e ora anticipato al 16 novembre 2023.
Ai crediti in esame non si applicano i limiti annuali alla compensazione dei crediti di cui all’art. 1 comma 53 della L. 244/2007 (250.000 euro) e all’art. 34 della L. 388/2000 (2 milioni di euro), nonché, come chiarito dalla recente risposta a interpello n. 439/2023, il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per un ammontare superiore a 1.500 euro ex art. 31 del DL 78/2010.

Restano ferme le considerazioni riguardo il versamento degli acconti in scadenza a fine novembre: ove si intendano compensare i crediti in esame con gli acconti, occorrerà presentare il modello F24 entro il 16 novembre 2023.

In alternativa all’utilizzo in compensazione, i crediti in esame possono essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati”).

A tal fine occorre comunque presentare apposita comunicazione di cessione entro uno specifico termine (attualmente fissato al 18 dicembre, ma che sarà presumibilmente anticipato per tener conto della nuova scadenza).
Il cessionario, a seguito dell’accettazione della cessione e della comunicazione dell’opzione irrevocabile per l’utilizzo in compensazione mediante l’apposita piattaforma, può utilizzare i crediti con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal cedente, vale a dire in compensazione mediante il modello F24, e comunque sempre entro il medesimo termine, ora fissato al 16 novembre 2023.

In nessun caso, anche ove non utilizzato entro il termine previsto, il credito d’imposta dà luogo a rimborso (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 24/2023, § 1.1, e risposta a interpello n. 8/2023).

Annullamento dell’opzione di utilizzo per i cessionari

Sulla scelta della modalità di utilizzo dei crediti energia e gas relativi al I e II trimestre 2023 potrebbe assumere particolare rilievo il provv. Agenzia delle Entrate 22 settembre 2023 n. 332687 (punto 2), che ha previsto per i cessionari la possibilità di annullamento dell’opzione per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti tracciabili – mediante apposita istanza dal 5 ottobre – con particolare riguardo ai crediti “edilizi”.

In tale provvedimento n. 332687/2023 vi è infatti un espresso riferimento anche al provvedimento n. 253445 del 30 giugno 2022, relativo nello specifico ai crediti sui prodotti energetici.

Ove tale possibilità sia effettivamente applicabile anche ai bonus energia e gas, i cessionari dei crediti d’imposta tracciabili relativi al I e II trimestre 2023 potrebbero quindi annullare gli effetti delle opzioni per l’utilizzo in compensazione, con riattivazione della possibilità di cessione ove possibile.