Le persone fisiche titolari di partita IVA, che nel 2022 dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro, avranno tempo fino al 16 gennaio 2024 per versare la seconda rata degli acconti d’imposta dovuti in base al modello REDDITI 2023.
È quanto dovrebbe prevedere il DL fiscale collegato al Ddl. di bilancio 2024, approvato dal Consiglio dei Ministri di ieri, 16 ottobre.
In base alle bozze sinora circolate, la misura sarebbe temporanea, cioè applicabile per il solo periodo d’imposta 2023.
Inoltre, se la formulazione della disposizione non varierà in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dalla proroga sarebbero esclusi:
– le persone fisiche titolari di partita IVA, ma che nel 2022 dichiarano ricavi o compensi di importo superiore a 170.000 euro;
– le persone fisiche “non titolari” di partita IVA (dovrebbero rientrarvi anche i soci di società e associazioni “trasparenti” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, sempre che non siano titolari di una propria partita IVA);
– i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, le società di capitali e di persone, nonché gli enti commerciali e non commerciali).
Per i suddetti soggetti, il termine di versamento resterebbe fermo quindi al 30 novembre 2023 (per i soggetti “solari”).
La norma che si intende introdurre richiama l’“acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi”.
Sotto il profilo oggettivo, dovrebbero quindi rientrare nella proroga, oltre all’IRPEF, anche le imposte sostitutive delle imposte sui redditi dovute dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari, oppure per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell’acconto. Si tratta, in pratica, dei seguenti tributi:
– l’imposta sostitutiva per il regime di vantaggio (artt. 27 commi 1, 2 e 7 del DL 98/2011 e 1 commi 96 – 115 e 117 della L. 244/2007);
– l’imposta sostitutiva per il regime forfetario (art. 1 commi 54 – 89 della L. 190/2014);
– la cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi (art. 3 del DLgs. 23/2011 e provv. Agenzia delle Entrate n. 55394/2011);
– l’IVIE (art. 19 commi 13-17 del DL 201/2011);
– l’IVAFE (art. 19 commi 18-22 del DL 201/2011);
– l’imposta sostitutiva per compensi da ripetizioni (art. 1 commi 13-16 della L. 145/2018).
– l’addizionale IRPEF sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza, c.d. “tassa etica” (art. 1 comma 466 della L. 266/2005 e DPCM 13 marzo 2009).
Si tratta, infatti, di tributi che vengono liquidati nel modello REDDITI.
In ogni caso, il riferimento alla “seconda rata” e non alla “seconda o unica rata” dovrebbe escludere dalla proroga coloro che non hanno versato la prima rata d’acconto perché non erano tenuti a farlo in quanto di ammontare non superiore a 103 euro. In tale ottica, l’esclusione sarebbe motivata dall’esiguità degli importi coinvolti (l’acconto complessivo sarebbe di 206 euro per i soggetti ISA e 257 euro per i soggetti estranei agli ISA).
Per espressa previsione normativa, dalla proroga sarebbero invece esclusi i “contributi previdenziali” e, quindi, ad esempio, i contributi INPS dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95 e dagli artigiani e commercianti.
Infine, anziché in un’unica soluzione entro il 16 gennaio 2024, la seconda rata dei suddetti acconti potrà essere pagata in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (ex artt. 20 comma 2 del DLgs. 241/97 e 5 comma 1 del DM 21 maggio 2009).
Restano invariati gli altri aspetti della disciplina degli acconti d’imposta, per i quali continuano ad applicarsi le consuete disposizioni.