Per tutti quei cantieri, per i quali il passaggio dall’anno 2023 all’anno 2024 significa anche il passaggio del superbonus dal 110% al 70%, la possibilità di applicare lo sconto sul corrispettivo in misura pari al 100% delle spese agevolate (con conseguente maturazione, da parte del fornitore che applica lo sconto, di un credito d’imposta pari al 110% dello sconto) è subordinata al fatto che la fattura con sconto del 100% venga inviata allo SdI entro e non oltre la data del 31 dicembre 2023. Questo perché, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate in occasione della videoconferenza del 20 settembre 2023, le spese con sconto del 100% si considerano sostenute per cassa alla data di emissione della fattura e la data di emissione della fattura coincide con quella di sua trasmissione a mezzo SdI.
Non è invece necessario che entro la data del 31 dicembre siano trasmesse telematicamente all’ENEA le asseverazioni superbonus per interventi di efficienza energetica e/o vengano depositate presso il competente sportello comunale le asseverazioni superbonus per interventi di riduzione del rischio sismico. Le asseverazioni, infatti, sia che si riferiscano a SAL liquidati entro la data del 31 dicembre, sia che si riferiscano a lavori ultimati entro la data del 31 dicembre, potranno essere, rispettivamente, trasmesse telematicamente all’ENEA e depositate presso il competente sportello comunale anche successivamente a tale data.
Tuttavia, è del tutto evidente che la necessità di inviare allo SdI, entro la data del 31 dicembre 2023, le fatture con sconto integrale implica che a tale data siano anche predisposti il computo metrico e il quadro economico consuntivo del SAL o della fine lavori sulla cui base avviene la fatturazione e che, insieme alle fatture, vanno allegati alle asseverazioni.
In pratica, al netto della sola trasmissione telematica all’ENEA e/o del solo deposito presso il competente sportello comunale delle rispettive asseverazioni, tutta la documentazione sottostante dovrà essere pronta alla data del 31 dicembre 2023, pena il rischio di emettere fatture non puntuali negli importi da addebitare e sui quali applicare lo sconto “integrale” sul corrispettivo ex art. 121 comma 1 lett. a) del DL 34/2020.
Eventuali errori nella fatturazione che rendessero necessaria l’emissione, ad esempio nel mese di gennaio 2024, di note di variazione ex art. 26 del DPR 633/72, per correggere le fatture emesse entro il 31 dicembre 2023 con applicazione dello sconto integrale sul corrispettivo, potrebbero precludere o quanto meno rendere incerta sul piano operativo la maturazione del superbonus nella misura del 110% in capo al beneficiario e la sua traslazione sotto forma di credito d’imposta, in virtù dello sconto applicato in fattura, in capo al fornitore.
In particolare, allo stato attuale della prassi dell’Agenzia delle Entrate, è difficile immaginare che l’eventuale emissione a gennaio 2024 di note di variazione “incrementative” (ex comma 1 dell’art. 26 del DPR 633/72) di imponibili e imposte fatturate entro il 31 dicembre 2023 con sconto integrale sul corrispettivo possano consentire l’applicazione dello sconto integrale sul corrispettivo anche sugli importi integrativi che, mediante tali note di variazione, vengono addebitati.
Pare invece corretto ritenere che l’eventuale emissione a gennaio 2024 di note di variazione “decrementative” (ex comma 2 dell’art. 26 del DPR 633/72) di imponibili e imposte fatturate entro il 31 dicembre 2023 con sconto integrale sul corrispettivo non debba pregiudicare la spettanza del superbonus nella misura del 110% (e la conseguente maturazione del credito d’imposta in capo al fornitore che ha applicato lo sconto) sulla parte di spesa “non stornata” dalla nota di variazione “decrementativa” successivamente emessa.
Più complicato appare però il caso in cui la nota di variazione “decrementativa” venga predisposta per l’intero ammontare della fattura emessa con sconto integrale sul corrispettivo entro il 31 dicembre 2023, con contestuale emissione, sempre a gennaio 2024, di una nuova fattura, per gli importi corretti, con applicazione dello sconto sul corrispettivo.
In questo caso, così come per il caso della nota di variazione “incrementativa” (ex comma 1 del citato art. 26), le indicazioni di prassi ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, al loro stato attuale, potrebbero rivelarsi preclusive della possibilità di applicare lo sconto sul corrispettivo nella misura integrale del 100% sulla “nuova” fattura che va a sostituire la “vecchia” contestualmente al suo storno mediante nota di variazione “decrementativa”.
Salvo proroghe e/o nuovi chiarimenti di prassi più concilianti sul momento in cui si considerano sostenute le spese “coperte” da sconto integrale del 100%, è dunque oltremodo opportuno tarare la chiusura dei lavori o la liquidazione del SAL con alcuni giorni di anticipo rispetto al 31 dicembre 2023, così da avere il tempo materiale per chiudere computi metrici e quadri economici e fatturare con sconto integrale al 100% importi corretti che non richiedano “pericolosi aggiustamenti” nel 2024.