Sanzioni civili ante 2011 agli ingegneri iscritti alla Gestione separata alla Consulta

La Cassazione, con l’ordinanza di rimessione del 24 luglio 2023 (Cass. n. 22056/2023), pubblicata il 4 ottobre sulla Gazzetta Ufficiale, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale relativamente alla norma ex art. 18 comma 12 del DL 98/2011, con riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui detta norma non prevede che gli ingegneri e gli architetti, che non possono iscriversi all’INARCASSA in quanto contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria ex art. 21 della L. 6/81, essendo quindi tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS, siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore all’entrata in vigore della norma.

Tale ordinanza ha tratto origine dal ricorso per cassazione proposto da un ingegnere avverso la sentenza d’appello che sanciva l’obbligo del professionista di iscrizione presso la Gestione separata INPS, in relazione all’attività libero-professionale svolta in aggiunta a quella di lavoratore dipendente, e che dichiarava dovuto il pagamento delle sanzioni per evasione contributiva.

La Suprema Corte ha in primis richiamato il consolidato orientamento stante cui gli ingegneri e gli architetti, iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possono iscriversi all’INARCASSA, rimanendo verso quest’ultima obbligati soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono comunque tenuti a iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS. Ciò, in ragione della ratio universalistica delle tutele previdenziali, cui è ispirato l’art. 2 comma 26 della L. 335/95, che induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui all’interpretazione autentica dell’art. 18 comma 12 del DL 98/2011, al solo versamento di contributi suscettibili di costituire, in capo al lavoratore autonomo, una correlata prestazione previdenziale, diversamente dal contributo integrativo che ha funzione solidaristica.

Viene, poi, richiamato un precedente della Corte Costituzionale (sentenza n. 104/2022) che, in un caso riguardante la categoria professionale degli avvocati del libero foro – in base alla c.d. tutela dell’affidamento scusabile, riposto dai professionisti nell’interpretazione restrittiva data all’art. 2 comma 26 della L. 335/95 dalla giurisprudenza antecedente l’entrata in vigore dell’art. 18 comma 12 del DL 98/2011 – ha dichiarato costituzionalmente illegittima l’anzidetta norma nella parte in cui non prevede che gli avvocati non iscritti alla Cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari ex art. 22 della L. 576/80, tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS, siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

Contributi al settore agricolo per danni dovuti ad avversità atmosferiche

Il decreto 22 maggio 2023 del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), in vigore dal 1° settembre, disciplina il pagamento degli aiuti sui premi assicurativi e degli aiuti compensativi destinati a indennizzare i danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali di cui al DLgs. 102/2004, ai sensi del regolamento Ue 2022/2472.

Possono beneficiare degli aiuti le microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE, a eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura elencati nell’allegato I del regolamento Ue 1379/2013, colpite dall’evento climatico avverso, che soddisfino le condizioni previste dal decreto. Per la verifica delle dimensioni dell’impresa il riferimento è dall’allegato I al regolamento Ue 2022/2472.

Le Regioni e le Province autonome provvedono entro 60 giorni (elevabile a 90 in caso di eccezionali difficoltà) a delimitare i territori interessati e deliberano la proposta di declaratoria di eccezionalità. Il Ministro dell’Agricoltura emette formale provvedimento di riconoscimento dell’evento climatico avverso. Il regime di aiuto deve essere attivato entro 3 anni dal verificarsi dell’avversità atmosferica e gli aiuti sono versati ai beneficiari entro 4 anni a decorrere da tale data.

Per quanto riguarda gli aiuti sui premi assicurativi, sono concessi contributi per la sottoscrizione di polizze assicurative ai sensi del Capo I, art. 2 del DLgs. 102/2004, che possono coprire:
– le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali (lett. a);
– i danni a strutture aziendali e a impianti di produzioni arboree e arbustive causati da avverse condizioni atmosferiche (lett. b);
– il costo di rimozione e distruzione degli animali morti per qualunque causa (lett. c).

L’intensità massima di aiuto sulle polizze è stabilita nella misura del:
– 70% del costo del premio assicurativo sulle polizze di cui alla lettera a) che prevedono un indennizzo qualora il danno sia superiore al 30% della produzione;
– 50% del costo del premio assicurativo, sulle polizze di cui alle lettere b) e c).

In relazione agli aiuti compensativi, è previsto l’indennizzo, mediante la concessione di contributi, dei danni subiti alle produzioni agricole, alle strutture aziendali e agli impianti produttivi (non inseriti nel piano annuale di gestione dei rischi in agricoltura), che abbiano causato un danno superiore al 30% della produzione.

Gli aiuti sono concessi nel limite dell’importo dei danni subiti, previa valutazione dell’autorità regionale competente designata per l’istruttoria. I danni includono:
– la perdita di reddito per distruzione completa o parziale della produzione agricola, calcolata sottraendo il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell’anno in cui si è verificato l’evento atmosferico per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno, dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nei 3 anni precedenti l’avversità o da una media triennale basata sui 5 anni precedenti l’avversità atmosferica, escludendo il valore più basso e quello più elevato per il prezzo medio di vendita;
– i danni materiali subiti dalle strutture aziendali (immobili, attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di produzione), calcolati in base ai costi di riparazione o al valore economico degli stessi prima del verificarsi dell’evento atmosferico.

Gli aiuti compensativi concessi sono ridotti al 50%, salvo il caso di beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa di almeno il 50% della produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti per cui è prevista la copertura assicurativa.

Gli aiuti e gli eventuali pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite sono limitati all’80% dei costi ammissibili. L’intensità di aiuto può essere aumentata al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all’art. 32 del reg. Ue 1305/2013 ai sensi dell’art. 154 del reg. Ue 2021/2115.

Gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi (art. 2 del DM) sono concessi dopo la presentazione della domanda da parte del beneficiario, che deve contenere: nome dell’impresa; descrizione dei rischi coperti; le date di inizio e fine copertura; ubicazione delle colture, strutture e allevamenti oggetto di assicurazione; premio assicurativo e relativa percentuale di aiuto.

La presentazione delle domande di indennizzo dei danni causati da avversità atmosferiche (art. 3) deve avvenire a seguito dell’adozione del provvedimento regionale e dell’emissione del provvedimento del Ministero dell’Agricoltura, con le modalità previste dalla Regione territorialmente competente ed entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria nella G.U. e di individuazione delle zone interessate (art. 5 del DLgs. 102/2004).

Bonus edilizi: contributo per redditi non superiori a 15.000 euro

L’Agenzia delle Entrate ha varato le modalità per richiedere il contributo sugli interventi edilizi detraibili. La spesa sostenuta è oggetto di detrazione dall’IRPEF nella misura del 90% dell’importo e di conseguenza il contributo opera nella misura del 10% non oggetto di detrazione.

Soggetti beneficiari del contributo

Con il provvedimento del 22 settembre 2023 n. 332648, l’Agenzia delle Entrate ha varato le modalità per richiedere il contributo sugli interventi edilizi detraibili al 90%, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 ottobre 2023 su immobili adibiti a prima casa e parti comuni condominiali.

Nel dettaglio, con il provvedimento in oggetto è stata data attuazione alla previsione legislativa contenuta dall’art. 9 c. 3 DL 176/2022 conv. in L. 6/2023.

In data 31 luglio 2023, il Ministero dell’Economia approvava un decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 2023, nell’ambito del quale sono stati individuati i soggetti beneficiari del contributo, le spese ammesse al contributo, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

L’Agenzia ha definito il modello di istanza, il novero dei soggetti beneficiari e la misura del contributo che può essere erogato.

In particolare, in caso di spese agevolabili sostenute direttamente dal richiedente, i soggetti beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • avere un reddito di riferimento per l’anno di imposta 2022 non superiore a euro 15.000, determinato secondo quanto disposto dall’art. 119 c. 8-bis 1 DL 34/2020;
  • aver sostenuto, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 ottobre 2023, spese detraibili con percentuale del 90% a fronte degli interventi edilizi di cui al Decreto Rilancio ed effettuati sull’unità immobiliare per la quale si richiede il contributo e/o sulle parti comuni condominiali della medesima unità immobiliare;
  • essere titolare alla data di inizio dei lavori, almeno in quota, di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare per la quale si richiede il contributo e aver adibito, alla data di avvio dei lavori o, al più tardi, al termine di essi, la medesima unità immobiliare ad abitazione principale.

In caso di sostenimento delle spese da parte del de cuius, per le quali si chieda l’erogazione del contributo, l’istanza deve contenere le seguenti dichiarazioni:

  • che il de cuius, alla data del sostenimento della spesa agevolabile, era in possesso dei requisiti sopra riportati;
  • che l’erede richiedente conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto dell’intervento.

L’ammontare del contributo

L’ammontare del contributo erogabile è determinato in relazione alle spese agevolabili sostenute e rimaste a carico del richiedente o del soggetto deceduto, purché l’erede richiedente conservi la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto dell’intervento.

Come è noto, la spesa sostenuta è oggetto di detrazione dall’IRPEF nella misura del 90% dell’importo e di conseguenza il contributo “opera” nella misura del 10% non oggetto di detrazione.

L’importo massimo della spesa agevolabile oggetto del contributo è pari a euro 96.000, da rapportare alla spesa agevolabile sostenuta dal richiedente o dal de cuius nel caso in cui il costo dell’intervento sia stato sostenuto da più possessori.

Il contenuto dell’istanza, tempi e modalità di presentazione

L’istanza è predisposta e trasmessa in modalità elettronica esclusivamente mediante procedura web resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

La trasmissione dell’istanza può essere effettuata:

  • direttamente dal richiedente o tramite un intermediario abilitato con delega alla consultazione del cassetto fiscale del richiedente;
  • a partire dal giorno 2 ottobre 2023 e non oltre il giorno 31 ottobre 2023.

Nel periodo di cui al punto precedente è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa sostituisce integralmente tutte quelle precedentemente inviate. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.

L’Agenzia delle Entrate effettua ulteriori controlli sulle informazioni contenute nelle istanze per le quali è stata messa a disposizione la ricevuta di presa in carico, riscontrandole con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. Tali controlli possono comportare lo scarto dell’istanza.

L’istanza è suddivisa in 3 quadri A, B, C con i seguenti contenuti:

  • un quadro A, per l’indicazione dei dati catastali identificativi dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per la quale si richiede il contributo;
  • un quadro B, composto da due sezioni: la Sezione I contiene l’indicazione dei codici fiscali dei componenti del nucleo familiare del richiedente e/o del de cuius nell’anno 2022, la Sezione II riporta la quantificazione delle spese sostenute, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023;
  • un quadro C, che riepiloga i dati indicati dal richiedente, necessari alla determinazione del contributo.

La misura dell’erogazione del contributo

Le risorse finanziarie messe a disposizione dell’esecutivo ammontano a 20 milioni di euro.

Al termine del periodo di presentazione l’Agenzia delle Entrate procede a ripartire le risorse finanziarie, sulla base degli importi dei contributi richiesti indicati nelle istanze presentate.

Se il rapporto percentuale tra le predette risorse finanziarie e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti è superiore al 100%, sarà erogato il 100% dell’importo richiesto nell’istanza; se il predetto rapporto percentuale è compreso tra il 10 e il 100%, il contributo da erogare sarà determinato applicando all’importo richiesto la percentuale risultante.

Infine, il rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti è inferiore al 10%, il contributo sarà determinato applicando all’importo richiesto la percentuale del 10%. In tale ultimo caso il contributo sarà erogato, fino ad esaurimento delle risorse stanziate, sulla base dell’ordine cronologico delle date, indicate nelle istanze, nelle quali è stato effettuato il primo bonifico per il pagamento delle spese oggetto del contributo a partire dal 1° gennaio 2023. In presenza di istanze contenenti la medesima data di effettuazione del primo bonifico e di insufficienza delle risorse finanziarie necessarie per l’erogazione di tutti i contributi richiesti con le stesse, si procederà al pagamento sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle suddette istanze, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie. Il mancato pagamento delle istanze per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili comporterà lo scarto delle stesse.

I controlli successivi dell’Agenzia delle Entrate

Successivamente all’erogazione dei contributi, l’Agenzia delle Entrate procede al controllo dei dati dichiarati anche con l’ausilio dei dati presenti nell’Anagrafe Tributaria.

Nel caso in cui dai già menzionati controlli emerga che i contributi sono in tutto o in parte non spettanti (ovvero inesistenti), l’Agenzia delle Entrate procede alle attività di recupero della parte del contributo non spettante con la conseguente irrogazioni delle sanzioni.

Resta ferma, ricorrendone i presupposti, l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 316-ter c.p. “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”.

Via libera al DL Energia

Nel CDM del 25/09/2023 è stato approvato il c.d. “Decreto Energia” che introduce misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.

Nel Comunicato stampa del Governo sono state indicate le principali misure adottate.

Il Comunicato non fa alla proroga, tanto attesa, dei termini per le assegnazioni dei beni ai soci, che era stata preannunciata in una recente risposa a interrogazione parlamentare dal Viceministro Leo).
E’ possibile che il differimento (a fine ottobre) sia proposto in sede di stesura finale del Decreto.

SANATORIA PER I CORRISPETTIVI – La sanatoria proposta si riferisce alle violazioni (sostanziali) relative alla mancata memorizzazione (e conseguente omessa trasmissione telematica) dei corrispettivi per violazioni avvenute dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2023. La definizione dovrebbe avere la scadenza fissata entro il 15 dicembre 2023.

Ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, DLgs. 471/97 la violazione è ordinariamente punita con una sanzione pari al 90%; con la sanatoria la violazione sarà sanata col pagamento dell’intera Iva e le sanzioni abbattute a 1/18 (dunque la sanzione sarà pari al 5%), con una sanzione minima complessiva non inferiore a 2.000 euro (riferita al totale dovuto, non alla singola operazione).

Non troverà applicazione la sanzione minima di 500 euro per singola operazione (art. 6, comma 4, DLgs. 471/97).
Ad esempio, per un corrispettivo omesso di 1.000 euro con aliquota 22%, la sanzione del 90% dell’IVA è pari a 198 euro, che si tradurrebbe in una sanzione effettiva di 11 euro (198/18), senza considerare il minimo di 500 euro (ma nel conteggio totale deve essere pagato almeno 2.000 euro).

Entro il 15 dicembre 2023, sarà necessario procedere al pagamento delle sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo, senza possibilità di compensare nel F24, oltre che dell’imposta; inoltre andrà presentata la dichiarazione integrativa ove si configuri la dichiarazione infedele (cioè per violazioni commesse fino al 31/12/2022).

La sanatoria permette la mancata applicazione della sanzione accessoria costituita della chiusura dell’esercizio al dettaglio, di cui all’art. 12, comma 2, DLgs. 471/97.

SOSTEGNO AL POTERE DI ACQUISTO DELLE FAMIGLIE E ALLE GIOVANI COPPIE – Si prorogano anche per il 4° trimestre 2023, fino al 31 dicembre 2023:
• la riduzione delle bollette dell’energia elettrica e del gas a favore dei nuclei familiari economicamente più disagiati (con ISEE fino a 15mila euro o fino a 30mila euro se con 4 figli) o con componenti in condizioni di salute gravi, in modo tale che i livelli obiettivo di riduzione della spesa siano pari al 30% sull’energia elettrica e del 15% sul gas attualmente praticata;
• l’azzeramento degli oneri di sistema relativi al gas naturale;
• la riduzione dell’aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali e per le forniture di servizi di teleriscaldamento e per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano.

Inoltre, si integra il beneficio di riduzione delle bollette di energia elettrica e gas con un contributo straordinario alle spese di riscaldamento per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 e si consente l’uso della social card (oggi utilizzata per l’acquisto di generi alimentari dai nuclei familiari con ISEE fino a 15 mila euro) anche per l’acquisto di carburanti: a tal fine le risorse destinate alla social card sono incrementate di 100 milioni di euro.

Bonus trasporto: si incrementa di 12 milioni di euro il fondo destinato all’attribuzione di un buono da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale o di trasporto ferroviario nazionale, spettante alle persone fisiche che, nell’anno 2022, abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

SOSTEGNO ALLE IMPRESE – Si modifica il regime delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (cosiddette “imprese energivore”), prevedendo, tra l’altro, i presupposti di accesso al regime agevolativo a decorrere dal 1° gennaio 2024 e il superamento del sistema degli scaglioni per la modulazione del beneficio – in funzione dell’intensità elettrica delle singole imprese – a favore di un valore unico per tutte le imprese che versino in determinate condizioni.

PROROGHE – Nel Comunicato non vi è traccia delle proroghe, prospettate nelle ultime bosse di decreto che erano circolate, per quanto attiene:
la sanatoria delle cripto-attività (con differimento atteso al 15/11/2023)
i termini per l’assegnazione dei beni ai soci.

Per questo, occorre attendere aggiornamenti ufficiali e la pubblicazione del decreto.

Passaggio del superbonus al 2024 con effetti diversi per sconto e cessione

L’Agenzia delle Entrate, in occasione della videoconferenza del 20 settembre, a fronte di un quesito che indagava la possibilità di pagare nel 2023 spese agevolate con il superbonus, fruendo del 110% anche in relazione a lavori ultimati all’inizio del 2024, per esercitare poi, entro il 16 marzo 2024, l’opzione di cessione del credito, di cui alla lett. b) dell’art. 121 comma 1 del DL 34/2020, ha risposto negativamente, affermando che “nel caso in esame, sarà possibile usufruire del Superbonus, nella misura del 110 per cento, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, che trovino corrispondenza in un Sal riferito al 31 dicembre 2023”.

In verità, la questione è molto più articolata del ragionamento, esplicitato nella risposta dell’Agenzia, che ha portato alle predette perfettibili conclusioni.
Sul fatto che entrambe le opzioni di cui al comma 1 dell’art. 121 possano essere esercitate solo in relazione a spese che si riferiscono a lavori già realizzati alla data di esercizio dell’opzione, non ci sono dubbi.
Il fatto stesso che il comma 1-bis del medesimo art. 121 statuisca che le predette opzioni possano essere esercitate in relazione a stati di avanzamento dei lavori postula la necessità che le spese cui le opzioni si riferiscono debbano essere relative a lavori già realizzati, ancorché non necessariamente ultimati, fermo restando che in tal caso devono constare da uno stato di avanzamento dei lavori formalmente liquidato e accettato.

Detto ciò, diviene però necessario distinguere le conseguenze applicative di questo precetto a seconda del tipo di opzione.

Per l’opzione di sconto sul corrispettivo, che viene esercitata con la sua applicazione da parte del fornitore, diviene pacifico che non è possibile applicare in fattura lo sconto su spese che si riferiscono a lavori non ancora ultimati e nemmeno ancora confluiti in un SAL.
Quindi l’ipotesi di una fattura con sconto integrale del 110%, per superbonus 110%, emessa entro il 31 dicembre 2023 per lavori che saranno ultimati nel 2024 o che confluiranno in SAL con data successiva al 31 dicembre 2023, è semplicemente impossibile.

Per l’opzione di cessione del credito, invece, la questione è diversa e meriterebbe un supplemento di riflessione da parte dell’Agenzia delle Entrate, rispetto alla soprariportata sintetica risposta.
Se il contribuente (che va per cassa) paga nel 2023, senza sconto in fattura, spese agevolate superbonus relative a lavori che saranno ultimati nel 2024 o che confluiranno in SAL con data successiva al 31 dicembre 2023, matura pacificamente la detrazione superbonus nella misura prevista per l’anno di sostenimento della spesa (2023).

A quel punto, può certamente portarla in detrazione in dichiarazione dei redditi, ma, se i lavori cui la spesa finanziariamente sostenuta nel 2023 venissero ultimati (o confluissero in un SAL), ad esempio, in data 20 febbraio 2024, non c’è nel pur complesso tessuto normativo alcuna previsione che ostacoli la possibilità di stipulare con un cessionario un accordo di cessione del credito in data successiva al 20 febbraio 2024 (cioè a lavori ultimati o SAL liquidato, con il rilascio di tutte le asseverazioni del caso) e di comunicarlo all’Agenzia delle Entrate entro il termine del 16 marzo 2024, ossia entro il termine per la comunicazione delle opzioni che si riferiscono a spese sostenute nel 2023.

Quindi, auspicando sul punto un’integrazione interpretativa di dettaglio, che spesso le fugaci risposte a videoconferenze non consentono, da parte della prassi ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, in vista della tumultuosa fine del 2023 in ottica superbonus, appare:
– assolutamente condivisibile l’impossibilità di procedere a sconti in fattura del 100% per spese relative a lavori che alla data del 31 dicembre non risultassero ultimati o almeno inclusi in un SAL con le caratteristiche di cui al comma 1-bis dell’art. 121 del DL 34/2020;

– pacifica la possibilità di beneficiare del superbonus al 110%, come detrazione in dichiarazione dei redditi, sulle spese pagate senza sconti nel 2023, anche se relative a lavori che venissero ultimati solo nel 2024 o comunque che venissero inclusi in SAL riferiti a date successive al 31 dicembre 2023;

– meritevole di più attente considerazioni da parte della prassi ufficiale la possibilità di cedere a terzi il credito di imposta al 110% relativo a spese superbonus pagate senza sconti nel 2023, anche se relative a lavori che venissero ultimati solo nel 2024 o comunque che venissero inclusi in SAL riferiti a date successive al 31 dicembre 2023, fermo restando che l’accordo di cessione del credito (cioè l’esercizio dell’opzione) deve essere successivo all’ultimazione dei lavori o alla liquidazione del SAL (con rilascio di tutte le asseverazioni del caso) e in tempo utile rispetto alla scadenza del 16 marzo 2024 (se si vuole poter cedere tutte le rate, compresa la prima, e non solo quelle “residue”).

Trasformazione in società semplice con ritenuta sulle riserve di utili pregresse

Tra le risposte fornite ieri nel corso di una videoconferenza, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema della tassazione delle riserve di utili delle società di capitali che si trasformano in società semplice avvalendosi delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 1 commi 100-105 della L. 197/2022.
La questione riguarda il trattamento fiscale delle riserve pregresse, costituite antecedentemente all’operazione: il dubbio, in particolare, è se per i soci persone fisiche non imprenditori la tassazione debba avvenire tramite assoggettamento a ritenuta a titolo d’imposta del 26% ovvero tramite imputazione per trasparenza ai soci del reddito con indicazione in sede di dichiarazione.

Ricostruendo brevemente, la trasformazione agevolata in società semplice determina la tassazione delle riserve non ricostituite in bilancio.
Diversamente dalle riserve in sospensione d’imposta – per le quali l’assolvimento dell’imposta sostitutiva del 13% sulle stesse comporta l’irrilevanza fiscale del successivo utilizzo – la normativa prevede che le riserve di utili debbano essere assoggettate a tassazione in capo ai soci.
Ai sensi dell’art. 170 comma 4 lett. b) del TUIR, infatti, la tassazione in capo ai soci avviene nel periodo d’imposta successivo alla trasformazione (“post trasformazione”).
Ai sensi del successivo comma 5 dell’art. 170 del TUIR, dette riserve (costituite prima della trasformazione) sono tassate secondo il regime fiscale proprio degli utili da partecipazione in società di capitali.

Mancavano, sino a oggi, indicazioni precise sulla modalità di tassazione di dette somme.
In mancanza di tali indicazioni, gli operatori ipotizzavano, per i soci persone fisiche, l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta del 26% sulle riserve di utili a prescindere dal possesso di partecipazioni qualificate o non qualificate.
L’Agenzia delle Entrate aveva, tuttavia, precisato in una videoconferenza del 18 maggio 2006 che le società di persone, non rivestendo la qualifica di sostituti d’imposta per i dividendi, non possono operare tale ritenuta: pertanto, il socio sarebbe stato tenuto a dichiarare il provento secondo le soglie previste dalla legge (allora 40%, oggi 40%, 49,72% o 58,14%).
In senso contrario, invece, si è espresso il recente studio del Consiglio nazionale del notariato n. 44-2023/T (§ D.2.1), che sembra confermare l’esercizio della ritenuta del 26% sul dividendo distribuito al socio persona fisica con “non pochi dubbi applicativi” per la società semplice.

Con la risposta a Telefisco, l’Agenzia delle Entrate, nel richiamare la citata disciplina in materia di trasformazione, chiarisce proprio il trattamento riservato alle somme in questione, affermando che le medesime devono essere assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta del 26% ai sensi dell’art. 27 comma 1 del DPR 600/73.
Secondo l’Agenzia, infatti, nonostante le società semplici (risultati dalla trasformazione) non rientrino (in base alla disposizione) tra i soggetti tenuti ad applicare la ritenuta, “non si ravvisano motivi di ordine logico-sistematico per negare l’applicazione della predetta ritenuta, qualora le società semplici risultanti dalla trasformazione di una società di capitali imputino ai propri soci i redditi conseguiti dalla società di capitali trasformanda”.
In applicazione del citato art. 170 comma 5 del TUIR, infatti, per tali riserve formate “in costanza” della società di capitali, la società semplice, quale medesimo soggetto giuridico, dovrebbe subentrare nell’assolvimento dei relativi obblighi, tra i quali, quelli dei sostituti d’imposta.

Secondo gli artt. 8 comma 1 n. 5 del DPR 602/73 e 18 del DLgs. 241/97, le ritenute alla fonte sui dividendi ex art. 27 del DPR 600/73 devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a ciascun trimestre solare in cui sono state operate.
Con riferimento al caso di specie, però, l’Agenzia delle Entrate afferma che la ritenuta deve essere versata entro il 16 aprile del periodo d’imposta successivo, nonostante la trasformazione avvenga nel 2023.
Questa impostazione, quindi, stabilendo il termine al 16 del mese successivo al I° trimestre del 2024 (per le trasformazioni effettuate nel 2023) – sembrerebbe far intendere che il periodo d’imposta “post trasformazione” di tassazione in capo ai soci sia il 2024 e non la frazione del 2023 successivo all’operazione agevolata che va dalla data di efficacia della trasformazione al 31 dicembre.

Transizione green – istanze dal 10/10/2023

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, con l’obiettivo di sostenere i programmi di investimento delle imprese nella tutela ambientale, ha stanziato 300 milioni di euro a valere sul “Fondo per il sostegno alla transizione industriale“.

Le imprese di qualsiasi dimensione del territorio nazionale, in particolare quelle che operano nei settori estrattivo e manifatturiero, potranno chiedere agevolazioni nella forma del contributo a fondo perduto, per programmi di investimento che perseguono:
• l’efficientamento energetico,
• il cambiamento fondamentale del processo produttivo,
• l’installazione di impianti da autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, idrogeno e impianti di cogenerazione ad alto rendimento,
• la riduzione dell’utilizzo delle risorse tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate.

I programmi dovranno prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 e 20 milioni di euro.

La domanda per le agevolazioni dovrà essere inviata dal 10 ottobre al 12 dicembre 2023 allo sportello online Invitalia.

Il Fondo per il sostegno alla transizione industriale ha l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici.

L’operatività del Fondo è disciplinata dal decreto ministeriale 21 ottobre 2022 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica.

Il Decreto del Direttore per gli Incentivi alle Imprese del 30 agosto 2023 definisce termini e modalità di presentazione delle domande attraverso l’apertura di uno sportello finalizzato al sostegno di programmi di investimento per la tutela ambientale con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro operante attraverso una procedura valutativa a graduatoria atta a determinare l’ordine di ammissione alle valutazioni istruttorie delle domande presentate.

È prevista l’applicazione delle diposizioni di favore recate dalla sezione 2.6 del “Quadro temporaneo” (comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03 concernente il Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 101/03 del 17 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni) e dagli articoli 14, 17, 38 e 47 del Regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014 (GBER).

Il Fondo è stato istituito dall’articolo 1, commi 478 e 479, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Le agevolazioni sono concesse a imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale, che, alla data di presentazione della domanda devono:
• essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese;
• operare in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
• essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
• non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
• non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
• aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
• essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.
• non trovarsi in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del DM 21 ottobre 2022.

Il 50% delle risorse annualmente destinate al Fondo è riservata alle imprese energivore (ovvero quelle inserite nell’elenco tenuto dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA, relativo alle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167).

I programmi di investimento devono perseguire almeno una delle seguenti finalità:
1. una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’articolo 38 del GBER o un cambiamento fondamentale del processo produttivo oggetto di intervento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER. È prevista anche l’ammissibilità di spese accessorie, nel limite del 40%, connesse all’installazione di impianti da autoproduzione di energia da Fonti Rinnovabili, idrogeno e impianti di cogenerazione ad alto rendimento, ai sensi dell’articolo 41 del Regolamento GBER.
2. un uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’articolo 47 del GBER o un cambiamento fondamentale del processo produttivo oggetto di intervento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER.

I programmi di investimento devono essere volti al perseguimento, in via esclusiva, di un miglioramento in termini di tutela ambientale dei processi aziendali. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatti salvi gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, qualora non superiori al 2% rispetto alla situazione precedente all’intervento.

I suddetti programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni di euro e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Entro tale termine dovrà intervenire anche l’entrata in funzione e la piena operatività degli investimenti oggetto dei programmi di sviluppo agevolato.

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui all’articolo 7 del Decreto del 21 ottobre 2022 relative all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino:
• Suolo aziendale e relative sistemazioni (entro il 10% dell’investimento totale ammissibile)
• Opere murarie e assimilate (nel limite del 40% dell’investimento totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali)
• Impianti e attrezzature varie di nuova fabbricazione
• Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate

La misura ammette, inoltre, le spese per la formazione del personale. Nello specifico, sono ammesse:
• spese di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione connessi al progetto e costi servizi di consulenza
• Spese di personale

Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER e dalla sezione 2.6: “Aiuti a favore della decarbonizzazione» del “Quadro temporaneo” (sopra specificato).

In particolare con riferimento agli investimenti relativi all’introduzione di misure tese al miglioramento dell’efficienza energetica, sono concesse agevolazioni, pari al 30% delle spese ammissibili, se tali spese sono state individuate confrontando i costi dell’investimento con quelli di uno scenario controfattuale in assenza dell’aiuto.

Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese, del 15% per investimenti effettuati nelle zone a e del 5% per investimenti effettuati nelle zone c.
– Qualora le spese ammissibili siano state determinate considerando il 100 % dei costi totali di investimento, l’intensità e le relative maggiorazioni vengono ridotte del 50%.

– Qualora venga richiesta l’applicazione dalla sezione 2.6 del Temporary Framework, le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto e pari al 40% dei costi agevolabili se determinati come differenza tra i costi del progetto e i risparmi sui costi o le entrate supplementari, rispetto alla situazione in assenza degli aiuti, con meccanismo di Claw-back. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese e del 15% per investimenti in grado di ridurre il consumo energetico di almeno il 25%.

Qualora le spese ammissibili siano state determinate considerando il 100 % dei costi totali di investimento, l’intensità scende al 30%
Con riferimento agli investimenti relativi all’installazione di impianti da autoproduzione, sono concesse agevolazioni, pari:
– al 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti energetiche rinnovabili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese;
– al 30% per qualsiasi altro investimento. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese;

Con riferimento agli investimenti relativi all’introduzione di misure tese ad un uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni, pari:
– al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese, del 15% per investimenti effettuati nelle zone a e del 5% per investimenti effettuati nelle zone c.
– Per quanto concerne gli investimenti relativi al cambiamento fondamentale del processo produttivo le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto ed il valore dell’intensità è disciplinata dalla carta degli aiuti a finalità regionale in funzione della dimensione aziendale delle imprese richiedenti ed della zona oggetto di investimento.

Le imprese possono presentare una singola domanda per unità produttiva, indipendentemente dalla pluralità di obiettivi ambientali perseguiti dal programma di investimento, in via telematica accedendo alla piattaforma predisposta da Invitalia.

Si prevede una procedura valutativa a graduatoria atta a determinare l’ordine di ammissione alle valutazioni istruttorie sulla base dei punteggi attribuiti ai singoli programmi di investimento.

Il punteggio attribuibile a ciascun programma di investimento è determinabile sulla base dei risultati ottenuti a seguito della realizzazione del programma di investimenti in diversi ambiti ambientali.

I risultati ottenuti a seguito della realizzazione degli investimenti, come individuati nella relazione tecnica economica, sono valorizzati mediante l’utilizzo di indicatori specifici in relazione a ciascuno dei diversi ambiti ambientali.

Laddove si presentino situazioni di parità di punteggio, sarà data preferenza alla domanda di agevolazione il cui contributo agevolativo risulti più contenuto. La graduatoria finale sarà resa disponibile nella sezione dedicata sul sito internet del Soggetto Gestore, pubblicata entro 30 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione.

Modalità e termini per la presentazione delle domande di agevolazione – I termini e le modalità per la presentazione delle domande sono stati stabiliti con il decreto direttoriale del 30 agosto 2023.

Le imprese possono presentare la domanda esclusivamente on line attraverso la procedura informatica accessibile nell’apposita sezione “Fondo per il sostegno alla transizione industriale-” del sito web dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia (www.invitalia.it), a partire dalle ore 12:00 del 10 ottobre 2023 e fino alle ore 12.00 del giorno 12 dicembre 2023.

Le domande sono avviate alla fase di valutazione istruttoria secondo l’ordine conseguito in graduatoria. Le domande valutate positivamente saranno ammesse alle agevolazioni fino a concorrenza delle risorse disponibili.

Superbonus al 110% «all’ultimo giro»

Per la quasi totalità dei contribuenti mancano poco più di tre mesi allo spirare del superbonus con aliquota del 110%.
Più precisamente, salvo future proroghe che potrebbero rientrare nella prossima legge di bilancio per il 2024 e che potrebbero riguardare i condomìni che devono ancora ultimare i lavori (il governo sta valutando al riguardo l’impatto di una eventuale proroga sul bilancio dello Stato e sul deficit 2024), mancano soltanto 111 giorni per sostenere le spese relative agli interventi agevolati.

Rimangono invece ferme sino alla fine del 2024 la quasi totalità delle altre detrazioni edilizie: la detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis del TUIR per gli interventi volti al recupero edilizio con aliquota del 50% entro l’importo massimo di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare (c.d. “bonus casa”), la detrazione IRPEF/IRES per gli interventi volti al risparmio energetico degli edifici (c.d. “ecobonus”) dal 50% al 75%, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF/IRES c.d. “sismabonus” dal 50% sino all’85%, di cui all’art. 16 comma 1-bis ss. del DL 63/2013.
Rimarrà fino alla fine del 2025, inoltre, la detrazione IRPEF/IRES c.d. “bonus barriere 75%”, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020.

Tornando al superbonus, che dal 2024 nella stragrande maggioranza dei casi non sarà più super (in quanto nel 2024 e nel 2025 scenderà rispettivamente al 70% e al 65%) e che potrà essere meno conveniente rispetto alle altre agevolazioni fiscali che potrebbero spettare per l’esecuzione di determinati interventi edilizi, per quanto concerne le spese sostenute nel 2023, seppur l’aliquota della detrazione sia stata ridotta dal 110% al 90%, permangono ancora numerosi casi per i quali sino al 31 dicembre 2023 la detrazione rimane al 110% ove siano rispettate le condizioni stabilite dalla norma inerenti la data delle delibere condominiali e del deposito della CILAS (art. 119 comma 8-bis del DL 34/2020, art. 1 comma 894 della L. 197/2022 e art. 9 del DL 176/2022).

In seguito alle modifiche introdotte dall’art. 9 del DL 176/2022 (c.d. decreto “Aiuti-quater”) all’art. 119 del DL 34/2020, e delle disposizioni previste dall’art. 1 comma 894 della L. 197/2022, infatti, l’aliquota al 110% si può continuare ad applicare sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023:
– per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, oltre che dalle ONLUS, ODV e APS iscritte nei registri;
– per gli interventi effettuati dai soggetti di cui alle lett. c) e d) dell’art. 119 comma 9 del DL 34/2020 (IACP e cooperative edilizie), nonché dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, fermo restando che il superbonus si estende alle spese sostenute sino alla fine del 2023 soltanto se alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
– con riguardo agli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari (“villette”) o anche su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari, che alla data del 30 settembre 2022 risultassero effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

I sopraelencati soggetti, quindi, per poter fruire dell’aliquota del 110% dovranno sostenere le spese entro il 31 dicembre 2023. Nei casi in cui si intenda beneficiare della detrazione fiscale direttamente in dichiarazione dei redditi, infatti, non è obbligatorio realizzare i lavori corrispondenti a dette spese entro la medesima data, rimando fermo che affinché l’agevolazione competa è necessario che i lavori vengano (anche in un successivo momento) realizzati (cfr. risposta interpello Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2022 n. 56).

Limitatamente al superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, l’esercizio delle opzioni di cessione/sconto di cui all’art. 121 del DL 34/2020 è subordinato al duplice presupposto del sostenimento delle spese e dell’avvenuta esecuzione dei lavori corrispondenti a quelle spese (art. 121 comma 1-bis del DL 34/2020). In questi casi, quindi, entro il 31 dicembre 2023 non soltanto devono essere sostenute le spese, ma gli interventi corrispondenti devono anche essere realizzati.

Per un esiguo numero di soggetti, l’aliquota al 110% spetterà poi fino al 31 dicembre 2025:
– per gli interventi effettuati dai soggetti di cui alla lett. d-bis) dell’art. 119 comma 9 del DL 34/2020 (ONLUS, ODV e APS) che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, i cui membri del CdA non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, purché oggetto degli interventi siano immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 o D/4 posseduti da tali soggetti in piena o nuda proprietà, oppure in usufrutto, oppure detenuti in comodato d’uso gratuito (comma 8-ter dell’art. 119 del DL 34/2020);
– per gli interventi nei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (primo periodo del comma 8-ter dell’art. 119 del DL 34/2020).

Bonus edilizi – nuovo obbligo comunicativo in caso di inutilizzabilità dei crediti

L’art. 25 del DL 104/2023 ha introdotto un nuovo obbligo comunicativo in capo ai cessionari dei bonus edilizi.

La disposizione stabilisce che “nell’ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti di cui all’articolo 121, comma 3, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano a partire dal 1° dicembre 2023. Nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024”.

In sostanza, la disposizione introduce, a partire dal prossimo 1/12/2023, l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entratela non utilizzabilità dei crediti entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato l’inutilizzabilità per cause diverse dal superamento della loro scadenza.

Categorie dei crediti: dal punto di vista oggettivo, i crediti interessati dalla comunicazione saranno individuati con apposito Provvedimento. Posto il generico riferimento all’art. 121 del DL n. 34/2020, si deve ritenere che la disposizione riguardi:
• sia il superbonus, che attribuisce il diritto a fruire della detrazione del 110%
• che tutti gli altri bonus edilizi: eco-bonus, sisma-bonus, “bonus casa” ex art. 16-bis Tuir, bonus facciate, interventi finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche, installazione delle colonnine di ricarica elettrica.

Al Provvedimento attuativo dell’Agenzia si rimanda anche per la definizione dell’avvenuta conoscenza dell’evento che rende il credito non utilizzabile, situazione a partire dalla quale decorre il temine di 30 giorni per effettuare la comunicazione. Lo stesso provvedimento indicherà le modalità di comunicazione della non utilizzabilità dei crediti. La causa della inutilizzabilità deve essere diversa dal superamento della scadenza per la fruizione degli stessi.

Decorrenza: l’obbligo decorrerà:
• dal 1/12/2023: per i casi di conoscenza della causa ostativa intervenuti successivamente a tale data
• dal 2/01/2023: in caso contrario.

Sanzioni: la mancata comunicazione entro i termini previsti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a € 100.
Peraltro, sorgono dubbi circa la capacità dell’Amministrazione finanziaria di individuare con precisione i soggetti e le correlate casistiche a cui irrogare tale pena pecuniaria. L’Agenzia dovrà, inoltre, individuare le casistiche che inibiscono al cessionario l’utilizzo del credito, alla cui avvenuta conoscenza è collegato il termine di 30gg per adempiere con l’invio della comunicazione.

BONUS EDILIZI – LE NOVITÀ DEL “DECRETO OMNIBUS”

Il DL n. 104/2023 (in G.U. del 10/08/2023) recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici” (cd. “Decreto Omnibus”), ha introdotto le seguenti novità in materia di bonus edilizi:
▪️ proroga del Superbonus in relazione alle unità immobiliari unifamiliari
▪️ nuovo obbligo comunicativo per gli ultimi cessionari dei bonus edilizi in presenza di sopravvenuta inutilizzabilità del credito.

PROROGA AL 31/12/2023 PER “VILLETTE”

L’art. 24 del DL n. 104/2023, modificando il co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, ha proceduto a prorogare nuovamente il termine il entro cui potranno essere sostenute le spese per gli interventi sugli edifici unifamiliari (cd. “villette”) per poter beneficiare del superbonus con aliquota del 110%.

Ora, con la citata modifica normativa, viene disposto che per gli interventi:
▪️ “trainanti” (ex co. 1 e co.4 dell’art. 119) effettuati dalle persone fisiche “private”:
✓ su edifici unifamiliari (cd. “villini”)
✓ su unità abitative in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno
▪️ “trainati” effettuati sulle medesime unità immobiliari (nuovo co. 8-quater)

la detrazione del 110%
➔ risulta prorogata alle spese sostenute fino al 31/12/2023 (in luogo del 30/09/2023)
➔ sempre a condizione che al 30.9.2022 i lavori risultino effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

VERIFICA DEL 30% DEI LAVORI AL 30/09/2022

Il comma 8 bis (non modificato) dell’art. 119, DL 34/2020 dispone che:
▪️ nel computo del SAL al 30% (necessario per fruire del maggior termine previsto per il superbonus)
▪️ possono essere compresi anche i lavori non agevolati con la detrazione 110%.

L’Agenzia, nella recente CM n. 17/2023, ha chiarito che la condizione si considerata rispettata:
▪️ anche se l’ammontare corrispondente all’intervento complessivo aumenti a seguito:
✓ di ulteriori lavori, necessari al completamento dello stesso
✓ o di un aumento dei costi riferiti all’intervento complessivo iniziale;
▪️ e tali circostanze determinino la riduzione della percentuale dei lavori eseguiti rispetto all’intervento complessivo.

COMUNICAZIONE CREDITI INUTILIZZABILI

L’art. 25, co. 1, del DL n. 104/2023 introduce un nuovo adempimento in relazione alle opzioni per la
cessione dei crediti o per il cd. “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020:

Pertanto:
▪️ l’ultimo cessionario di un credito derivante dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura/cessione del credito di cui all’art. 121, co. 1, lett. a) e b), DL n. 34/2020
▪️ che risulti non utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo (si tratta del medesimo termine entro cui il beneficiario della detrazione avrebbe utilizzato la singola quota annuale del di beneficio)
è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’avvenuta
conoscenza
dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.

Attuazione: le modalità di comunicazione saranno definite da apposito Provvedimento dell’Agenzia, entro il 2 gennaio 2024.

DUBBI: in attesa del citato Provvedimento dell’Agenzia, il generico riferimento all’art. 121 del DL n.
34/2020 porta a ritenere che la disposizione possa trovare applicazione:
✓ sia il superbonus, che attribuisce il diritto a fruire della detrazione del 110%
✓ che tutti gli altri bonus edilizi (eco-bonus, sisma-bonus, “bonus casa” ex art. 16-bis Tuir, bonus facciate, bonus barriere architettoniche, installazione delle colonnine di ricarica elettrica, ecc.).

È auspicabile che l’Agenzia fornisca una casistica degli eventi che rendono il credito inutilizzabile.

DECORRENZA

Il nuovo adempimento si applica con la seguente cadenza temporale:
– se l’evento che ha comportato l’inutilizzabilità del credito si è evidenziato dal 1/01/2023: l’obbligo decorre da tale data (es: un evento manifestatosi l’8/12/2023 va comunicato entro il 7/01/2024)
– in caso contrario: la comunicazione va effettuata entro il 2/01/2024 (es: un evento manifestatosi il 31/10/2023 va comunicato entro il 2/01/2024).

SANZIONE

La mancata comunicazione entro i termini comporta la sanzione amministrativa pari a € 100.