CONTRIBUTO 2022 PER I SETTORI HORECA, WEDDING E INTRATTENIMENTO

Sintesi: a favore delle imprese che, quale attività prevalente, esercitano l’attività:
hotellerie-restaurant-café (cd. “HORECA”), wedding, ed intrattenimento/organizzazione di feste e cerimonie è stato istituito un nuovo contributo 2022 (ulteriore rispetto al “contributo 2021”, la cui domanda è stata presentata entro lo scorso 23 giungo).
Il contributo spetta in presenza dei seguenti requisiti (diversi da quelli richiesti per il contributo 2021):
✓ riduzione dei ricavi 2021
✓ non inferiore al 40% di quelli del 2019.
Termini e modalità di presentazione delle istanze saranno definiti con successivo Provvedimento dell’Agenzia.

Al fine di contenere le conseguenze economiche derivanti dal perdurare delle restrizioni indotte dall’ emergenza sanitaria l’art. 1-ter del DL n. 73/2021 (“Sostegni-bis”) ha stanziato dei fondi, a valere sul 2021, per l’erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese operanti nei settori:
– della hotellerie-restaurant-café (cd. “HORECA”): si tratta di gran parte del settore turistico
– del wedding
– dell’intrattenimento, e dell’organizzazione di feste e cerimonie.
Si è trattato del cd. “Contributo 2021

IL CONTRIBUTO 2022

Il successivo DL n. 4/2022 (cd. “Sostegni-ter”), ha previsto, a valere sull’esercizio finanziario 2022:
➔ un nuovo stanziamento di € 40 milioni per l’erogazione di contributi a fondo perduto
➔ per “interventi” a favore di alcuni settori ancora in difficoltà a causa dell’emergenza COVID-19.

Il Decreto 19/08/2022 (c.d. “Contributo 2022”), nel modificare ed aggiornare il precedente DM 30/12/2021 ha definito i requisiti di accesso all’agevolazione in esame, di seguito analizzati demandando all’Agenzia delle Entrate l’individuazione delle modalità e dei termini per la richiesta del contributo.

SOGGETTI BENEFICIARI

L’agevolazione è rivolta alle imprese individuate da specifici codici della classificazione ATECO 2007:
56.10 – Ristoranti e attività di ristorazione mobile;
✓ 56.10.11 Ristorazione con somministrazione
✓ 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
✓ 56.10.13 Attività di ristorazione connesse alle azienda ittiche
✓ 56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
✓ 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
✓ 56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
✓ 56.10.42 Ristorazione ambulante
✓ 56.10.50 Ristorazione su treni e navi
▪ 56.21.00 – Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)
▪ 56.30.00 – Bar e altri esercizi simili senza cucina
▪ 93.11.20 – Gestione di piscine
▪ 96.09.05 – Organizzazione di feste e cerimonie.

REQUISITI

Per l’accesso al contributo 2022 è necessario che le imprese abbiano subito nel 2021 una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019.

ULTERIORI REQUISITI RICHIESTI
Le agevolazioni sono concesse alle imprese che alla data di presentazione della domanda devono:
– risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel registro delle imprese
– avere sede legale/operativa in Italia
– non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie
– non essere già in difficoltà al 31/12/2019 (fatte salve le deroghe previste per le micro e piccole
imprese dalla disciplina in materia di aiuti di riferimento).

SOGGETTI ESCLUSI
Sono in ogni caso escluse dalle agevolazioni le imprese
– destinatarie di sanzioni interdittive;
– che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Per il contributo 2022 sono state stanziate risorse per 40 milioni di euro ripartiti tra le imprese in possesso
dei requisiti secondo le seguenti modalità:
a) il 70% di ciascuna assegnazione: è ugualmente ripartito tra tutte le imprese ammesse
b) il 20% di ciascuna assegnazione: è ripartito (in via aggiuntiva rispetto all’assegnazione di cui al punto
precedente) tra tutte le imprese ammesse con ammontare dei ricavi 2021 superiore a €. 400.000
c) il 10% residuo di ciascuna assegnazione: è ripartito (in via aggiuntiva rispetto alle assegnazioni di
cui alle lettere a) e b)), tra tutte le imprese ammesse con ricavi 2021 superiori a €. 1 milione.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZA

Le istanze di accesso al contributo devono essere presentate
esclusivamente per via telematica all’Agenzia Entrate, competente per l’erogazione del beneficio
▪ che viene corrisposto mediante accreditamento diretto sul C/C bancario o postale indicato dal
richiedente nell’istanza.
Come anticipato
✓ i termini e le modalità di presentazione per il “contributo 2022”
✓ saranno definiti da un prossimo Provvedimento dell’Agenzia Entrate.

ASPETTI FISCALI

Il contributo:
non è tassato ai fini Irpef/Ires né Irap;
non rileva per la deducibilità di interessi passivi e spese generali;

Aiuto di stato: è riconosciuto nel rispetto dei limiti/condizioni di cui
▪ alla Sez. 3.1 del Quadro Temporaneo degli aiuti di Stato: ove l’ammissione al contributo avvenga
ancora in vigenza di tale Quadro temporaneo (si potrà verificare solo ove fosse “riaperto” il termine
del 30/06/2022)
▪ del regime “de minimis”: in caso contrario.
L’Agenzia Entrate provvede all’iscrizione nel Registro Nazionale Aiuti (RNA)


SUPER-SISMABONUS ACQUISTI AL 110% PER ACQUISTI ENTRO IL 31 DICEMBRE

Sintesi: il cd. “sismabonus acquisti” potrà essere fruito con la detrazione del 110% per gli atti di compravendita stipulati entro il 31/12/2022 nel caso in cui al 30/06/2022 siano state rispettate delle particolari condizioni.
Trascorso tale temine, o nel caso in cui al 30/06/2022 non siano state rispettate le particolari condizioni, il bonus spetterà nella “versione ordinaria” del 75/85%.

L’art. 16, co. 1-septies, DL n. 63/2013, disciplina la detrazione del 75-85% spettante ai soggetti che:
– nei 30 mesi successivi alla fine lavori
– acquistano unità immobiliari facenti parte di edifici siti in zona sismica 1, 2 e 3 interamente demoliti e
ricostruiti allo scopo di ridurne il rischio sismico di almeno 1 classe (cd. “sismabonus acquisti”).

Tale detrazione può essere fruita nella forma del “superbonus” (al 110%) dai soli “privati” in presenza
di determinate condizioni.

SISMABONUS ACQUISTI “ORDINARIO” – DETRAZIONE DEL 75%/85%
AMBITO SOGGETTIVO

I soggetti coinvolti nell’operazione sono:
l’impresa immobiliare che possiede l’immobile ed esegue i lavori (direttamente o con appalto a terzi)
gli acquirenti delle unità immobiliari ricostruite, che beneficiano della detrazione.

IMPRESA IMMOBILIARE
Per fruire della detrazione in esame i lavori di miglioramento sismico devono essere eseguiti da imprese
“di costruzione o ristrutturazione immobiliare”.

Si ricorda che la detrazione del 75%/85% spettante all’acquirente di “case antisismiche”
▪ è incompatibile col sismabonus fruito dall’impresa immobiliare (la quale deve rinunciarvi)
▪ è compatibile con eventuali spese da “ecobonus” sostenute da quest’ultima nell’ambito della ricostruzione (limitatamente a quanto speso per i volumi “ricostruiti”, essendo esclusa per quelli riferiti all’ampliamento).

ACQUIRENTI DELLE UNITÀ IMMOBILIARI RICOSTRUITE
Stante i richiami alla disciplina “generale”, sono interessati al sisma bonus acquisti:
– sia i soggetti Irpef “privati”
– che i titolari di reddito d’impresa.

UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI

Le unità immobiliari devono essere ubicate nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, secondo le previsioni dell’Ordinanza O.P.C.M. 28/04/2006, n. 3519.

TIPOLOGIA DI INTERVENTI

Per fruire della detrazione di cui al comma 1-septies dell’art. 16, D.L. n. 63/2013, le imprese di costruzione
o ristrutturazione immobiliare devono aver eseguito, su interi edifici, interventi:
▪ di demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica,
▪ a seguito dei quali si è ottenuta una riduzione del rischio sismico di una o due/più classi con procedure di autorizzazione avviate dopo il 1/01/2017 e si proceda, entro i 30 mesi dalla comunicazione di “fine lavori”, all’acquisto dell’unità immobiliare sita nell’edificio oggetto degli interventi.

ASSEVERAZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO DELL’EDIFICIO

A) Asseverazione (“preventiva”):
al co. 2: il progettista dell’intervento strutturale assevera (secondo il mod. B allegato al DM 58)
✓ la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento
✓ e quella conseguibile dopo l’intervento progettato
al co. 3: il termine (pena decadenza) entro cui produrla (per tutti, v. Interpelli n. 127/2021 e n.244/2020):
✓ fino al 15/01/2020: va presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione dei lavori all’ufficio
tecnico comunale (tramite SUAP)
dal 16/01/2020 (modifica del citato DM 24/2020): prima dell’inizio dei lavori
B) Attestazioni (“a posteriori”) (anch’essa depositata al SUAP e “consegnata in copia al committente per
l’ottenimento dei benefici fiscali”): va attestata la conformità degli interventi eseguiti al progetto:
Il Direttore Lavori: per quanto attiene la materiale esecuzione delle opere (Mod. B-1 All. al DM 58)
il Collaudatore Statico: per quanto attiene l’esito finale (Mod. B-2 all. DM 58/2017); si ricorda che, in
presenza di opere per le quali è richiesta una “agibilità”, ricorre sempre l’obbligo del collaudo.
TERMINI PER L’ACCESSO ALLA DETRAZIONE

Secondo costante orientamento dell’Agenzia:
entro il termine di vigenza dell’agevolazione (v. Interpello 103/2021):
➜ occorre siano posti in essere i seguenti adempimenti:
a) sia stipulato l’atto di acquisto
b) gli immobili abbiano ottenuto l’abitabilità/agibilità da parte del Comune

BENEFICIO

Il beneficio per gli acquirenti è differenziato come segue:
▪ detrazione del 75%: in caso di passaggio ad 1 classe di rischio sismico inferiore dell’edificio
▪ detrazione del 85%: in caso di passaggio a 2 o più classi di rischio sismico inferiori dell’edificio.
del prezzo della singola unità immobiliare nel limite di spesa di € 96.000.

SUPER-SISMABONUS ACQUISTI AL 110%

Il co. 4 dell’art. 119, DL n. 34/2020 ha previsto che per le spese sostenute dal 1/07/2020 fino al 30/06/2022:
▪ da parte di soggetti privati (sono esclusi i titolari di reddito d’impresa)
▪ di unità immobiliari a destinazione abitativa (sono esclusi gli immobili destinati ad attività produttive –
Interpello n. 556/2021)
▪ il “sismabonus acquisti” è potenziato al 110% (sempre nel limite di spesa di €. 96.000; dunque la
detrazione massima sarà pari a €. 105.600)
ed è fruibile in detrazione in dichiarazione dei redditi (in 5 rate: per le spese sostenute nel 2021 ed in 4
rate: per le spese del 2022) o mediante lo sconto in fattura o con la cessione del credito.

PROROGA AL 31/12/2022

Il termine finale per fruire del sismabonus acquisti nella versione maggiorata al 110% rispetto al quella ordinaria del 75%-85% è stato, però, prorogato al 31.12.2022.
La legge 79/2022 di conversione del DL n. 36/2022 (inserendo il co. 4-bis all’art. 119, DL n. 34/2020) ha,
infatti, disposto che, per gli acquirenti delle unità immobiliari antisismiche, facenti parte di edifici demoliti
e ricostruiti dalle imprese che, alla data del 30 giugno 2022, abbiano:
sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato,
✓ versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d’imposta,
✓ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali con rilascio delle attestazioni del direttore dei lavori su modello conforme dell’allegato B-1 D.M. 58/2017;
✓ ottenuto il collaudo degli stessi e l’attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico su modello conforme dell’All. B-2 al DM 58/2017
✓ e che l’immobile sia accatastato almeno in categoria F/4 “unità in corso di definizione”, il rogito di acquisto
➜ può essere stipulato anche oltre il 30/06/2022
➜ ma comunque entro il 31/12/2022.

Bonus TV: risorse disponibili fino al 12 novembre

Le risorse economiche stanziate per l’erogazione dei Bonus TV – Decoder e Bonus Rottamazione TV per la sostituzione dei vecchi apparecchi televisivi non più compatibili con i nuovi standard di trasmissione o per l’acquisto dei decoder compatibili con gli standard DVBT2 si esauriranno il prossimo 12 novembre.

Dalle ore 23.59 del giorno 12 novembre, infatti, la piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per ricevere l’autorizzazione al rilascio dei due bonus (passaggio obbligatorio per ogni esercente prima di procedere alla vendita) non sarà più attiva.

“Abbiamo richiesto al Mef il rifinanziamento della misura perché riteniamo indispensabile assicurare ai cittadini la continuità di uno strumento che ha funzionato per agevolare questo delicato passaggio tecnologico” dichiara il ministro Adolfo Urso

Resta, invece, ancora attivo il Bonus Decoder a Domicilio che prevede la fornitura, in collaborazione con Poste Italiane, di un decoder a casa ai cittadini di età pari o superiore ai 70 anni, con un trattamento pensionistico non superiore a 20.000 euro annui e che siano titolari di abbonamento al servizio di radiodiffusione.

Fringe benefit: interamente tassati se si supera il limite di 600 euro

Con la CM 35/E del 04/11/2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti sull’art. 12 del DL 115/2022 (cd. decretoAiuti-bis“), che ha modificato i “criteri” di tassazione dei fringe benefit per l’anno 2022.

La citata disposizione prevede che “in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (…), non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00”.

In relazione a tale disposizione, viene chiarito che:
• la disciplina applicabile è quella dell’art. 51, co. 3, TUIR • la deroga a tale comma, introdotta dalla disposizione in parola, riguarda esclusivamente il limite massimo di esenzione (aumentato a €. 600) e le tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore, senza alcuna modifica al funzionamento del regime di tassazione in caso di superamento dei limiti di non concorrenza stabiliti dalla norma • ne deriva, che, come chiarito dalla relazione illustrativa al DL 115/2022, nel caso in cui:
◦ in sede di conguaglio, il valore dei beni/servizi prestati, o le somme erogate/rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
risultino superiori al nuovo limite, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, cioè anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di €. 600.

Viene inoltre chiarito che:
• ai sensi dell’art. 51, co. 1, TUIR, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (cd. “principio di cassa allargato“) • quanto all’ambito applicativo della disposizione, prevista per il solo 2022, l’Agenzia afferma che si applica (come previsto dall’art. 51, co. 3, TUIR) ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi a questi assimilati (co.co.co., ecc.), per i quali il reddito è determinato secondo l’art. 51 del TUIR; inoltre, i fringe benefit in esame possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam;
• ai sensi del medesimo co. 3 dell’art. 51, TUIR, rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni/servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’art. 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.

Spetta al datore di lavoro acquisire e conservare, per eventuali controlli, la documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all’art. 51, co. 3, del Tuir. Il documento di prassi chiarisce, inoltre, che il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche e che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, presso altri datori di lavoro.

Rapporto con “bonus carburante”
La citata agevolazione costituisce ulteriore ed autonoma agevolazione rispetto al bonus carburante di cui all’art. 2 del DL n. 21/2022.

Al riguardo, l’Agenzia precisa che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di €. 200 per uno/più buoni benzina e un valore di €. 600 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

L’eventuale superamento delle soglie massime previste per il bonus carburante (€. 200) comporta la tassazione ordinaria dell’intero importo erogato, in base della regola generale dell’art. 51, co. 3, del Tuir.
Ciò anche qualora il lavoratore dipendente abbia scelto la sostituzione dei premi di risultato con il bonus in parola e/o con i fringe benefit. L’espressione “sarà soggetto al prelievo sostitutivo previsto per i premi di risultato”, riportata nella CM 27/2022, deve ritenersi superata, nel senso che, in luogo del prelievo sostitutivo (del 10%), troverà applicazione la tassazione ordinaria.

In altri termini, anche nell’ambito dei premi di risultato, qualora il valore dei beni ceduti (ivi inclusi quelli relativi al bonus carburante), dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, sia di importo superiore ai rispettivi e autonomi limiti fissati dalle due norme in commento (€. 600 per il regime temporaneo dell’art. 51, co. 3, del Tuir e/o €. 200 per il bonus carburante), ciascun valore, per l’intero, sarà soggetto a tassazione ordinaria.

Superbonus e installazione di un impianto fotovoltaico – chiarimenti Agenzia

Con la risposta a interpello n. 545 del 4 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di superbonus e installazione di un impianto fotovoltaico.

Ai sensi del comma 5 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus spetta per le spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente a uno degli interventi “trainanti” di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione, nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al Superbonus, nonché per la installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici agevolati.

Al riguardo, si fa presente che, in applicazione dei principi generali confermati – nella citata circolare n. 24/E del 2020 – anche nel caso dell’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica il Superbonus spetta ai contribuenti che hanno sostenuto le spese e che possiedono l’immobile oggetto degli interventi agevolabili in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) ovvero che detengono l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio, e che sono in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Se l’unità immobiliare è in comproprietà fra più soggetti, nel rispetto di tutte le condizioni normativamente previste, gli stessi hanno diritto alla detrazione in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, a prescindere dalla quota di proprietà.

Il successivo comma 7 del medesimo articolo 119 del Decreto Rilancio prevede che l’applicazione della maggiore aliquota è subordinata alla condizione che sia ceduta in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.a., con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, l’energia non auto consumata in sito, ovvero non condivisa per l’autoconsumo, ai sensi dell’articolo 42- bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

In base alla predetta disposizione è, pertanto, necessario, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione fiscale, tra l’altro, che sia stipulata con il GSE la specifica convenzione che regola il ritiro commerciale dell’energia elettrica immessa in rete senza che sia posta dalla norma agevolativa alcuna ulteriore condizione in ordine ai soggetti che devono intervenire nella predetta stipula. In assenza di una espressa previsione al riguardo, non occorre che vi sia coincidenza tra il titolare della detrazione e l’intestatario dell’utenza elettrica e conseguentemente anche del contratto di cessione dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico.

Ne consegue che il contribuente può fruire del Superbonus con riferimento alle spese sostenute per l’installazione dell’impianto fotovoltaico anche se l’utenza elettrica e il contratto di cessione con il GSE l’energia non auto consumata in sito ovvero non condivisa per l’auto consumo sono intestati all’altro comproprietario dell’immobile

BONUS ENERGETICI PER LE IMPRESE NEOCOSTITUITE – CASI PARTICOLARI

Sintesi: il credito d’imposta in favore delle imprese “non energivore” è stato esteso, per i consumi relativi ad ottobre e novembre 2022, i soggetti dotati di contatori con potenza almeno di 4,5 kW (in luogo di 16,5 kW).
Esso spetta sole se la media del costo riferito al 3° trimestre 2022 (al netto di imposte ed eventuali sussidi) ha subito un incremento di almeno il 30% rispetto al corrispondente prezzo medio del 3° trimestre 2019.
Le imprese costituite dopo tale data sono prive del dato storico di riferimento; è probabile che, anche per
esse, vada fatto riferimento al prezzo medio nazionale (PUN), previsto per le sole imprese energivore.
Per quanto attiene, poi, le imprese costituitesi a seguito di operazione straordinaria, l’Agenzia ha
recentemente chiarito che l’avente causa (conferitaria) non può avvalersi del dato storico della dante causa (conferente), in quanto soggetto giuridico differente.

Come noto, con una serie di recenti decreti legge il legislatore ha previsto dei crediti d’imposta alle
imprese
finalizzati a contenere i rincari nel costo dell’energia elettrica e del gas naturale nel 1°,
nel 2°e nel 3° trimestre 2022
, operando una distinzione tra imprese “energivore” / “non energivore”
e tra imprese “gasivore” / “non gasivore”.

In ultimo, il DL n. 144/2022 (“cd. Decreto “Aiuti-ter”):
oltre ad estendere l’agevolazione alle spese sostenute nei mesi di Ottobre e Novembre
2022
ed a prorogare al 31/03/2023 il termine di utilizzo del credito d’imposta riferito ai consumi
relativi sia al 3° trimestre 2022 che ai citati mesi di Ottobre e novembre 2022
ha ampliando la platea dei beneficiari da considerare “non energivori”, includendo numerose
imprese di piccole dimensioni.

In particolare, il credito d’imposta è stato esteso, per i consumi relativi ad Ottobre e novembre 2022,
alle imprese dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW .

CESSIONE DEL CREDITO CON VISTO DI CONFORMITÀ

Le imprese beneficiarie, in alternativa all’utilizzo in via diretta del credito d’imposta possono procedere alla sua cessione a terzi, richiedendo l’apposizione del visto di conformità alla documentazione che attesta la sussistenza.

Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite mod. F24, entro gli stessi termini.

COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA ENTRATE

I beneficiari di tutti i citati crediti d’imposta (energivori/non energivori e gasivori/non gasivori) entro il 16 febbraio 2023, sono tenuti ad inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

L’Agenzia delle entrate, con apposito provvedimento, dovrà definire contenuto e modalità di invio
della comunicazione.

Cessione del credito: l’obbligo va assolto anche nel caso in cui il credito d’imposta sia stato ceduto a terzi

TERMINE DI UTILIZZO

Il termine di utilizzo in compensazione è differenziato come segue:

IMPRESE NON ENERGIVORE NEOCOSTITUITE

Una prima criticità si verifica nel caso di imprese costituite successivamente al mese di luglio 2019 (per il credito d’imposta dei mesi di ottobre e novembre 2022) o al mese di marzo 2019 (per il credito d’imposta riferito al 3° trimestre 2022).

Come anticipato, il credito d’imposta spetta se, per la singola impresa:
▪ il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi
▪ ha subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Dunque ai fini del calcolo del bonus, occorre riferirsi a due dati storici che
per i mesi di Ottobre e Novembre 2022: sono riferiti:
– al prezzo medio del 3° trimestre 2022
– ed al prezzo medio del 3° trimestre 2019.
per il terzo trimestre 2022: sono riferiti:
– al prezzo medio del 2° trimestre 2022
– ed al prezzo medio del 2° trimestre 2019.

Per le imprese prive del secondo parametro di riferimento in quanto costituitesi solo successivamente
a tale data, si è posto il problema di come individuare l’incremento minimo del costo.

A tal fine, in via interpretativa, la CM 13/2020 ha ritenuto potersi fare riferimento al Prezzo unico
nazionale
(analogamente a quanto previsto per le imprese energivore che autoconsumano l’energia prodotta)

Per quanto attiene il credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022 occorre fare
riferimento al medesimo costo totale riferito al 3° trimestre 2019; per il 3° trimestre 2022 occorre fare
riferimento al costo totale riferito al 2° trimestre 2019.

In attesa che l’Agenzia Entrate ufficializzi l’entità di tali dati, una consultazione dei dati storici resi disponibili dal GME porta a ritenere che tali valori vadano determinati come segue:
per ottobre e novembre 2022: €. 62,44 (dato dalla somma tra il costo medio per il 3° trimestre 2019 di
€. 50,68 ed il prezzo del dispacciamento di €. 11,7)
per il 3° trimestre 2022: €. 60,76 (dato dalla somma tra il costo medio per il 2° trimestre 2019 di €.
50,87 ed il prezzo del dispacciamento di €. 9,9).

Una volta conosciuto tali dati, anche le imprese costituite a partire dal 2° e 3° trimestre 2019
(energivore o meno) potranno procedere al conteggio del credito d’imposta spettante.




BONUS AUTOTRASPORTATORI PER COMPONENTE AD BLUE – CLICK DAY

Sintesi: il D.M. 25/10/2022 ha dato attuazione al credito d’imposta introdotto dal Decreto Energia:
destinato a ristorare i maggiori oneri per l’acquisto del componente Ad blue nel 2022 da parte delle imprese di autotrasporto di merci per c/terzi pari al 15% di tali spese, al netto dell’IVA, debitamente documentate tramite apposito click-day a decorrere dal 4/11/2022, tramite accesso all’apposita piattaforma gestita dall’ADM.

L’art. 6 del D.L. 17/2022 (“Decreto Energia”), al fine di sostenere il settore del trasporto di merci su
strada c/terzi
in relazione ai maggiori oneri sostenuti a seguito dei recenti incrementi dei costi di esercizio:
✓ ha introdotto credito d’imposta, per il 2022, nel limite massimo di spesa di € 29,6 milioni
✓ nella misura del 15% del costo di acquisto (netto dell’IVA) del componente Ad Blue necessario
per la trazione di tali mezzi, comprovato mediante le fatture di acquisto.
rinviando ad apposito Decreto i criteri e modalità di applicazione della misura.

DESTINATARI

I destinatari del beneficio fiscale sono le imprese
▪ aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia
esercenti, in via prevalente, l’attività di autotrasporto di merci per c/terzi
iscritte al REN e all’Albo degli autotrasportatori di cose per c/terzi
▪ con mezzi di trasporto:
– di ultima generazione Euro VI/D
– nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V.

ASSEGNAZIONE RISORSE

Il credito d’imposta spetta nella seguente misura:
15% della spesa sostenuta nel 2022 (al netto dell’Iva) per l’acquisto del componente Ad blue,
impiegato
nei citati veicoli per l’esercizio dell’attività, comprovato dalle relative fatture d’acquisto
▪ nel limite delle risorse pubbliche stanziate

CLICK-DAY: l’assegnazione del credito d’imposta avviene
in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze ammesse
▪ fino ad esaurimento dello stanziamento di €. 29,6 mil

DOMANDA PER IL BONUS

Le domande vanno presentate tramite una piattaforma informatica accessibile dal sito dell’ADM, al
seguente indirizzo: https://www.creditoautotrasportatori.adm.gov.it/

PIATTAFORMA INFORMATICA

È prevista l’autodichiarazione della qualità di società di trasporto merci.

Domande: contengono gli identificativi SDI delle fatture di acquisto in Italia del componente Ad Blus

Utente: seleziona il soggetto per cui intende operare:
▪ sé stesso, aziende di cui è titolare (ditta individuale);
▪ aziende di cui è rappresentante legale o incaricato.

Aree in cui si articola la piattaforma:
▪ area inserimento istanza;
▪ area riservata per la consultazione dello stato dell’istanza.

Files da allegare all’istanza:
– devono contenere le seguenti informazioni necessarie a determinare il credito d’imposta
– e sono così costituiti:

FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione:
▪ con mod. F24 presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia Entrate
decorsi 10 gg dalla trasmissione dei dati di cui appresso

Bonus wedding anche per il 2022

Nella GU del 27/10/2022 è stato pubblicato il DM 19/08/2022 del MISE contenente le novità in materia di contributi alle imprese che operano nel settore dell’intrattenimento e dell’organizzazione di cerimonie.

Il provvedimento modifica il decreto del ministero dello Sviluppo Economico del 30 dicembre 2021, che definiva per l’anno scorso i criteri e le modalità di erogazione del contributo destinato alle imprese che operano nei settori dell’intrattenimento, dell’organizzazione di cerimonie e dell’hotellerie-restaurant-catering (Ho.re.ca). Le modifiche, in sostanza, estendono gli effetti del contributo a fondo perduto
anche a quest’anno, con lo stanziamento di 40 milioni di euro per il 2022.

L’agevolazione, già concessa per il 2021 con il decreto Sostegni-bis e attuata con il decreto 31 dicembre 2021 del Mise, può essere richiesta dalle imprese che svolgono, come attività prevalente, quelle che rientrano nei settori del wedding (intrattenimento, organizzazione di feste e cerimonie) e dell’hotellerie-restaurant-catering (Horeca), tra i più danneggiati dall’emergenza da Covid-19 e dalle conseguenti misure straordinarie adottate. In particolare, le imprese, per richiedere il contributo, devono dichiarare come attività prevalente una classificata nei seguenti codici Ateco:
• 56.10 – Ristoranti e attività di ristorazione mobile
• 56.21 – Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)
• 56.30 – Bar e altri esercizi simili senza cucina
• 93.11.2 – Gestione di piscine
• 96.09.05 – Organizzazione di feste e cerimonie.

Le risorse disponibili per il 2022 ammontano, come detto, a 40 milioni di euro. Per richiedere il contributo le imprese devono aver subìto nel 2021 una diminuzione dei ricavi, rispetto a quelli del 2019, non inferiore al 40%.

Per chi ha iniziato l’attività nel corso del 2020, invece, fa testo il confronto tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi all’apertura della partita Iva, confrontato all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, che sarà reso noto con un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, le risorse saranno così ripartite:
1. il 70% sarà diviso tra tutte le imprese istanti ammissibili
2. il 20% è ripartito, in via aggiuntiva rispetto all’assegnazione di cui al punto precedente, tra tutte le imprese istanti ammissibili che presentano un ammontare dei ricavi superiore a 400mila euro
3. il restante 10% è ripartito, in via aggiuntiva rispetto alle assegnazioni di cui alle lettere a) e b), tra tutte le imprese istanti ammissibili che presentano un ammontare dei ricavi superiore a un milione di euro.

Una volta approvato l’importo, il contributo sarà erogato dall’Agenzia delle entrate sullo stesso conto corrente bancario indicato dai richiedenti nell’istanza e non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi o del valore della produzione netta.

BONUS LIBRERIE 2022 – ISTANZA DIFFERITA AL 7 NOVEMBRE 2022

Sintesi: il Ministero della Cultura ha recentemente comunicato
– il differimento del termine di invio per la richiesta del cd. “bonus librerie” da parte degli esercenti di vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati riferito alle spese sostenute nel 2021
– dal 28 ottobre 2022 al 7 novembre 2022.
L’istanza va presentata in via telematica, tramite il Portale messo a disposizione da Ministero della Cultura

Come noto, la legge di Bilancio 2018, al fine di contenere la crisi del comparto librario, ha istituito, un credito di imposta per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio in esercizi specializzati (cd. “Tax credit Librerie”).

Il DM 23/04/2018 del MIBACT ha dato attuazione alla disposizione, dettando le procedure da rispettare
per il monitoraggio e rispetto dei limiti di spesa previsti.

Con il Provv. 12/12/2018, l’Agenzia Entrate ha definito termini e le modalità per fruire dell’agevolazione.
Il credito d’imposta è destinato agli esercenti di attività commerciali che possiedono i seguenti requisiti:
al momento della presentazione della domanda:
Codice ATECO principale (ricavi prevalenti) risultanti alla CCIAA:
✓ 47.61 “Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati”
✓47.79.1 “Commercio al dettaglio di libri di seconda mano”
ricavi: devono aver realizzato nell’esercizio di riferimento (2021) ricavi dalla cessione di libri (anche usati,
in regime del margine o meno) almeno pari al 70% dei ricavi complessivi dichiarati.

Il credito d’imposta va calcolato:
– applicando una aliquota percentuale, variabile in ragione dei ricavi dichiarati per il 2021 in relazione
alla “gestione caratteristica (dunque esclusi i ricavi di eventuali attività “secondarie”)
– a determinate voci di costo (entro un massimale variabile per ciascuna di esse) riferite al singolo
punto di vendita e ai locali di svolgimento dell’attività di vendita di libri.

MASSIMALE: il credito d’imposta è concesso nella seguente misura massima (nel rispetto dei limiti degli
aiuti “de minimis”), riferita a ciascun “punto vendita”:
– € 10.000: per gli esercenti librerie ricomprese in gruppi editoriali da questi direttamente gestite
€ 20.000: in tutti gli altri casi (generalità dei casi).
Ove le istanze eccedano lo stanziamento pubblico, sarà operata una riduzione percentuale suddividendo i contribuenti in scaglioni ed applicando il criterio di priorità di assegnazione previsto dal DM 23/04/2018.

Il credito d’imposta:
non è soggetto a tassazione ai fini IRES/IRPEF e IRAP;
va indicato a quadro RU del mod. Redditi relativo al periodo d’imposta in cui viene riconosciuto
▪ va indicato nel prospetto degli aiuti di stato del quadro RS; la misura, infatti, rientra dei limiti degli
aiuti di stato in regime “de minimis”.

Utilizzo: il credito d’imposta si indica in compensazione nel mod. F24 esclusivamente tramite i servizi
telematici dell’Agenzia (Entratel/Fisconline) dal 10° giorno lavorativo del mese successivo a quello
della comunicazione, da parte del Mibact, ai beneficiari dell’importo del credito spettante.

NUOVO TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per accedere al credito d’imposta, va presentata apposita istanza, in via telematica, indirizzata alla
Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore del Ministero della Cultura, tramite il Portale accessibile
al seguente indirizzo: taxcredit.librari.beniculturali.it

Con Avviso pubblicato il 26/10/2022, il Ministero della Cultura ha comunicato i nuovi termini per la
presentazione dell’istanza riferita al bonus 2022 (spese sostenute nel 2021), precedentemente fissati a
alle ore 12.00 del 15/09/2022 fino alle ore 12.00 del 28/10/2022, disponendo il differimento del termine
ultimo di presentazione:

alle ore 12.00 del 7/11/2022

Alcuni dati riferiti all’esercente o ai punti vendita verranno confrontati con i sistemi informativi della
Camera di Commercio; pertanto si consiglia di tenerli costantemente aggiornati.

IL REGIME FISCALE DEI COMPENSI AGLI SPORTIVI DILETTANTI DAL 2023

Sintesi: il decreto “correttivo” alle disposizioni sulla riforma dello sport dilettantistico prevede, a decorrere dal 2023, rilevanti novità in materia di lavoro sportivo dilettantistico.
In particolare, sono ritoccate in aumento le fasce “di esenzione” da obblighi fiscali/contributivi applicabili alle somme corrisposte dalle associazioni/società dilettantistiche ai propri collaboratori.

In data 28/09/2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto “correttivo” al D.Lgs.
36/2021 di riordino degli enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del “lavoro sportivo”.

IL NUOVO REGIME DEI “COMPENSI SPORTIVI” DAL 2023

A partire dal prossimo anno, associazioni/società sportive dilettantistiche saranno chiamati a rivedere
l’attuale assetto tributario e previdenziale dei compensi erogati ai lavoratori impiegati nelle attività
sportive, in seguito all’entrata in vigore della riforma dello sport.

In particolare, con modifica dell’art. 36 del D.lgs. n. 36/2021 viene disposta:
▪ la sottrazione al regime dell’art. 67, co. 1, lett. m), Tuir di tali compensi (che rimane applicabile ai soli
compensi ai direttori artistici/collaboratori tecnici da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche)
▪ sostituito da un regime specifico applicabile ai “compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo”, riportato di seguito:

In sostanza, rispetto al passato, dal 2023:
➜ viene espunta la fascia a cui si applica la ritenuta “secca” (da €. 10.000 ad €. 30.658) che, tuttavia,
partecipa alla determinazione degli scaglioni Irpef applicabili agli importi eccedenti €. 30.658
➜ la quota di franchigia è incrementata di €. 5.000 (da €. 10.000 ad €. 15.000); essa continua a non
rilevare alla determinazione degli scaglioni Irpef applicabili agli importi eccedenti tale franchigia.

AMBITO OGGETTIVO

Nel nuovo regime introdotto, dal 2023 risulteranno esclusi i premi di risultato ottenuti nelle competizioni sportive, inquadrati come premi, che prevede l’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta del 20%.

Al contrario, fino ad oggi nell’ambito dell’art. 67, co. 1, lett. m) Tuir rientra qualsiasi somma collegata
all’evento sportivo, indipendentemente dalla sua denominazione:
✓ premio di risultato
✓ compenso
✓ indennità forfettaria
e simili.
Non sono soggetti a tassazione: i rimborsi di spese “documentati” relative a vitto, alloggio e viaggi/trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate in trasferta fuori dal territorio comunale dove ha sede l’associazione/società sportiva

AMBITO SOGGETTIVO

Nell’ambito della riforma è stato riformulato il concetto di “lavoratore sportivo” da individuare in colui che esercita l’attività sportiva verso corrispettivo.
In sostanza, dal 2023 la citata disciplina troverà applicazione non solo a tutte le figure necessarie strumentali allo svolgimento dell’attività sportive (come in passato):

ma anche per le nuove figure espressamente introdotte, costituite dai tesserati che svolgono le
mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti degli organismi affilianti, tra quelle “necessarie per lo
svolgimento dell’attività sportiva”

CONTRIBUTI INPS

Dal punto di vista previdenziale, l’art. 35, D.lgs. 36/2021 dispone che “Nei settori dilettantistici i lavoratori
sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni
autonome o prestazioni autonome occasionali (…) sono iscritti alla Gestione separata INPS”.
Con integrazione a tale articolo, viene ora previsto che l’aliquota contributiva si applica “sulla parte di
compenso eccedente i primi 5.000,00 euro”.
Dunque, rispetto al passato (dove la franchigia di €. 1.000 operava anche ai fini Inps):
✓ si applicherà la nuova soglia di esenzione Inps di 5.000
✓ oltre la quale il compenso sarà soggetto a contributi ma non ad IRPEF fino alla soglia di €. 15.000
✓ oltre quest’ultima soglia, si applicherà ordinariamente sia l’Inps che l’Irpef.