LETTERE DI INTENTI A VALERE SUL 2023

Sintesi: numerosi esportatori abituali stanno predisponendo le lettere di intento da inviare telematicamente al fine di acquistare senza applicazione di Iva a decorrere dal 2023, anno che andrà indicato nell’apposita casella.
I fornitori dell’esportatore abituale troveranno annotata sul proprio Cassetto fiscale la lettera di intento
trasmessa dall’esportatore abituale; tramite accesso al Cassetto fiscale l’esportatore potrà effettuare il cd.
“riscontro telematico”, recuperando il numero di protocollo assegnato dall’Agenzia delle entrate alla lettera di intento e la data di trasmissione, da riportare nell’apposito blocco della fattura elettronica.
TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DI INTENTI

La disciplina attualmente applicabile alle dichiarazioni d’intento prevede i seguenti adempimenti:

La dichiarazione d’intento può essere emessa dall’esportatore abituale:
▪ per ogni singola operazione (cioè per singolo ordine di acquisto o singola bolletta d’importazione)
▪ con riferimento ad un determinato importo massimo
che, in ogni caso, esaurisce la sua validità alla fine dell’anno solare di riferimento.

La compilazione della dichiarazione d’intento può riferirsi
✓ a una singola operazione
✓ oppure riguardare più operazioni fino ad un dato importo del plafond disponibile.


VARIAZIONI DELLE LETTERE DI INTENTI
L’esportatore abituale può sempre procedere a rettificare
a) in diminuzione: l’importo di una lettera di intenti precedentemente trasmessa (es: riducendo il plafond da 100.000 € a 20.000 €) o procedere a revocarla (assenza di utilizzo da parte del fornitore): in tal caso non va effettuata alcuna comunicazione all’Agenzia delle entrate, trattandosi di un’operazione “interna” tra le parti; allo stesso modo è possibile procedere a “sospendere” temporaneamente la lettera di intento, con successiva riattivazione in un secondo periodo

b) in aumento: qualora l’esportatore abituale, nel medesimo anno di riferimento, intenda acquistare senza Iva per un importo superiore a quello inserito nella dichiarazione d’intento presentata:
▪ ne deve produrre una nuova (che non sostituisce la prima, ma si aggiunge ad essa)
▪ indicando l’ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale intende continuare ad acquistare senza Iva
▪ i dati del quadro A (motivo della formazione del plafond) vanno compilati obbligatoriamente solo nella prima lettera di intento inviata dall’esportatore abituale (sono facoltativi in quelle successive)


IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR: ACCONTO ENTRO IL 16 DICEMBRE

Entro il prossimo 16 dicembre è dovuto:
l’acconto dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di fine rapporto (Tfr) pari al 17%.

Il versamento dell’imposta è a carico del datore di lavoro o ente pensionistico e deve essere effettuata in due rate: acconto entro il 16 dicembre mentre il saldo è dovuto entro il 16 febbraio 2023.

L’imposta sostitutiva non è dovuta per i contribuenti che aderiscono a una forma pensionistica complementare.
In questo caso, infatti, il lavoratore è privo del Tfr che viene interamente destinato al fondo pensione.

AIUTI-QUATER BONUS ADEGUAMENTO RT ALLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Sintesi: il Decreto “Aiuti Quater” ha istituto un credito d’imposta finalizzato ad agevolare:
– l’adeguamento dei registratori telematici, effettuato nel 2023
– alle necessità collegate alla “lotteria degli scontrini”, come articolo 18, comma 4-bis, Dl 36/2022).
Il credito è pari al 100% della spesa sostenuta, con un massimo di 50 euro per ciascun apparecchio.
Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del “decreto Aiuti quater”, definirà le modalità attuative della disposizione.

La cd. “Lotteria degli scontrini” è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2017 (art. 1, co. 540, L. 232/2016)
con finalità antievasione, al fine di indurre i clienti a richiedere l’emissione del documento di cassa.

Alla luce delle modifiche tecniche che saranno richieste ai RT, l’art. 8 del DL n. 176/2022 (cd. “Decreto
Aiuti-quater”) ha istituto un credito d’imposta l’adeguamento di tali strumenti, da effettuare nel 2023.

CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE

Il credito d’imposta sarà disciplinato nel dettaglio da apposito Provvedimento attuativo dell’Agenzia
Entrate; nei suoi tratti sostanziali, esso risulta disciplinato come segue:
➜ è pari al 100% della “spesa sostenuta” nel 2023
➜ l’impresa è obbligata a pagare con modalità “tracciabile”
➜ con un massimale di €. 50 per ciascun Registratore telematico.

CONDIZIONI PER POTER FRUIRE DEL CREDITO

L’art. 8 del D.L. 176/2022 dispone che l’utilizzo del credito d’imposta è consentito: “a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

In sostanza:
il credito d’imposta “maturato” col “sostenimento della spesa” (da tale momento ricorre l’obbligo di
indicazione a quadro RU, rigo 2, del mod. Redditi)
▪ può essere utilizzato solo una volta che si sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
✓ la fattura relativa all’adeguamento dell’RT è stata registrata in contabilità
✓ è stato pagato per intero il relativo importo.

UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta, come di consueto:
▪ è utilizzabile solo in compensazione, mediante modello F24 (a tal fine andrà provato apposito codice tributo con risoluzione dell’Agenzia delle Entrate)
▪ va indicato nella dichiarazione dei redditi (quadro RU) dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

CONDIZIONI PER POTER FRUIRE DEL CREDITO

Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del “decreto Aiuti quater” (entro quindi 17 gennaio 2023), definirà
✓ le modalità attuative della disposizione;
✓ le modalità per usufruire del credito d’imposta;
✓ il regime dei controlli;
✓ ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell’agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto (80 milioni di euro).


DECRETO AIUTI-QUATER – PRINCIPALI MISURE

Tra le principali disposizioni previste dal D.L. 176/2022 (c.d. Decreto Aiuti-quater), in vigore dal 19/11/2022, si segnalano le seguenti:

  • BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE: vengono estesi per le imprese al mese di dicembre 2022
  • SUPERBONUS: a decorrere dal 2023 è rimodulata al 90% la detrazione per le spese sostenute dai
    condomini e dai proprietari di singole abitazioni, purché, tra l’altro, i proprietari non raggiungano una determinata soglia di reddito; per le villette unifamiliari che abbiano completato il 30% dei lavori entro il 30/09/22 si applica la detrazione del 110% fino al 31/03/23;
  • RATEIZZO BOLLETTE IMPRESE: le imprese potranno richiedere ai fornitori la rateizzazione, per un massimo di 36 rate mensili, degli importi dovuti relativi alla componente energetica di elettricità e gas naturale per i consumi effettuati dall’1/10/2022 al 31/03/2023. La concessione è obbligatoria se garantita da un’ impresa di assicurazione (che potrà riassicurare presso SACE il 90% delle eventuali insolvenze, previa assunzione di alcuni impegni da parte dell’impresa richiedente); il rateizzo dei debiti riferiti ai mesi da Ottobre a dicembre 2022 è alternativo al relativo credito d’imposta
  • FRINGE BENEFIT: viene innalzato a € 3.000 (in luogo di €. 600) il tetto dell’esenzione fiscale per il 2022
  • ADEGUAMENTO RT ALLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI: è concesso un credito d’imposta per l’adeguamento, nel 2023, del Registratore telematico alle novità che saranno introdotte alla lotteria degli scontrini a partire dall’anno prossimo, pari al 100% della spesa sostenuta, fino a un massimo di € 50 per RT
  • ESENZIONE IMU: per il settore dello spettacolo (cinema, teatri, sale per concerti) non è dovuta la 2° rata IMU 2022 per gli immobili, purché i proprietari siano anche i gestori delle attività.

DECRETO “AIUTI-TER” – LA CONVERSIONE IN LEGGE – PRINCIPALI MISURE

La legge di conversione del cd. “Decreto Aiuti-ter” ha confermato quasi tutte le misure originarie, con limitate eccezioni. Tra le misure confermate più rilevanti, si segnala quanto segue:

  • BONUS ENERGETICI: è confermata la proroga ai mesi di ottobre e novembre 2022 dei crediti d’imposta a favore delle imprese energivore/non energivore e delle imprese gasivore/non gasivore

  • BONUS ACQUISTO CARBURANTI PER AGRICOLTURA E PESCA: è confermata l’estensione al 4° trimestre 2022 del credito d’imposta del 20% della spesa per l’acquisto di carburante

  • INDENNITÀ UNA TANTUM DI € 150: è confermato il riconoscimento dell’indennità, nel rispetto dei relativi requisiti, a favore dei lavori dipendenti, pensionati ed altre categorie di soggetti e dei lavoratori autonomi

  • BONUS TRASPORTI: si conferma l’incremento di € 10 milioni per il 2022 del Fondo destinato all’erogazione del bonus trasporti

Tra le misure modificate vi è il differimento di un anno dei termini per la regolarizzazione del BONUS PER ATTIVITÀ DI R&S.

DECRETO AIUTI-QUATER – LE NOVITÀ PER IL SUPERBONUS

Sintesi: il Decreto Aiuti-quater, recentemente pubblicato in G.U., ha apportato una serie di modifiche al
regime del Superbonus, tra cui si evidenzia quanto segue:
proroga: per gli interventi (sia “trainanti” da super-ecobonus che “trainati”) effettuati:
– su parti comuni condominiali/di edifici “interamente posseduti”: la detrazione del 110% opera per le
spese sostenute entro il 31/12/2022 (in luogo del 31/12/2023), ridotta al 90% per le spese sostenute
nel 2023, al 70% per quelle sostenute nel 2024 ed al 65% per quelle sostenute nel 2025; la detrazione
continuò operare nel limite del 110% fino al 31/12/2023 nel caso in cui la CILA sia trasmessa entro il
25/11/2022 (nel caso di condomini, prima di tale data va assunta la delibera relativa ai lavori)
– su edifici unifamiliari/unità funzionalmente autonome con accesso autonomo dall’esterno: la detrazione
del 110% opera per le spese sostenute entro il 30/03/2023 (in luogo del 31/12/2022) a condizione che
al 30/06/2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo; per lavori avviati
dal 1/01/2023 la detrazione si riduce al 90% ed è limitata agli interventi effettuati sull’abitazione
principale posseduta per i contribuenti con un reddito di riferimento non superiore a €. 15.000
cessione del credito: nel caso di cessione del credito/sconto in fattura comunicati entro il 31/10/2022 e
non ancora utilizzati, al fine di evitare il possibile inutilizzo da parte del cessionario, è possibile optare
una fruizione del credito d’imposta in 10 rate annuali (in luogo di 4), previa apposita comunicazione che
sarà disciplinata da apposito provvedimento.

Nell’ambito del DL n. 176/2022 (cd. decreto “Aiuti-quater”), in G.U. 18/11/2022, n. 185, contenente
“Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”, in vigore dal 19/11/2022,
sono state introdotte una serie di modifiche ai cd. “superbonus”, esaminate di seguito.

PROROGA DELLA DETRAZIONE

Con integrazione del co. 8-bis dell’art. 119, DL 34/2020, il termine per sostenere le spese detraibili al 110% (“super-ecobonus” e “super-sismabonus”) viene ulteriormente modificato rispetto a quanto previsto dalla legge di bilancio 2022.

CONDOMINI/EDIFICI INTERAMENTE POSSEDUTI O IN COMPROPRIETÀ

Per gli interventi:
“trainanti” (ex co. 1 e co. 4 dell’art. 119) effettuati sulle parti comuni:
di condomini
di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, interamente posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche
“trainati” effettuati dalle persone fisiche “private” sulle singole unità abitative all’interno, rispettivamente, del condominio o dell’edificio (in quest’ultimo caso, nel limite di 2) la norma anticipa la scadenza della detrazione del 110%, con la seguente “scaletta” temporale:

LAVORI “IN CORSO” – DEROGA: il co. 2 dell’art. 9 del DL Aiuti-quater prevede la possibilità di continuare a fruire della detrazione del 110% anche dal 1/01/2023 (fino al 31/12/2023) nel caso in cui:
▪ la cd. “CILA Superbonus” sia trasmessa al SUAP entro il 25/11/2022
▪ per i soli condomini: la delibera dell’Assemblea che autorizza i lavori sia adottata entro il 24/11/2022.

EDIFICI UNIFAMILIARI/UNITÀ FUNZIONALMENTE INDIPENDENTI

Per gli interventi:
“trainanti” effettuati dalle persone fisiche “private”:
▪ su edifici unifamiliari (cd. “villini”)
▪ su unità abitative in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno
➜ “trainati” effettuati sulle medesime unità immobiliari
si verificano le seguenti condizioni:
la detrazione del 110%:
✓ scaduta, in via ordinaria, al 30/06/2022
✓ viene prorogata alle spese sostenute fino al 31/03/2023 (in luogo del 31/12/2022), a condizione che al 30/09/2022 i lavori siano effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo (nel cui computo sono compresi anche interventi edili non agevolati con il Superbonus: ristrutturazioni, ecobonus, ecc.)
opera la detrazione del 90%:
✓ per le spese sostenute fino al 31/12/2023
✓ riferite ad interventi avviati dal 1/01/2023

alle seguenti condizioni:
– il contribuente sia titolare della proprietà/altro diritto reale di godimento sull’immobile
– l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale
– il contribuente abbia un “reddito di riferimento” non superiore a €. 15.000.

“Reddito di riferimento” costituito:
▪ dalla somma dei redditi complessivi posseduti nel 2022 (anno precedente a quello di sostenimento della spesa detraibile al 90%) da tutti i componenti del nucleo familiare
diviso per un numero di “parti” variabile da 1 a 4, in ragione del numero dei familiari, secondo la tabella riportata nell’Allegato 1 al Decreto Aiuti-quater

Si previene, dunque, ai seguenti calcoli:

ENASARCO EROGAZIONI STRAORDINARIE COVID 19 – ISTANZE ENTRO IL 31/12

Sintesi: entro il 31 dicembre 2021 gli iscritti all’Enasarco in attività, con almeno un rapporto di agenzia attivo possono chiedere un contributo straordinario alla Fondazione in caso di contagio o decesso da Covid 19 avvenuto nel corso del 2022.
Il contributo è pari a:
– 8.000 €, in caso di decesso.
– 1.000 € al lordo delle ritenute di legge, in caso di contagio.
La domanda si presenta tramite il sito della Fondazione.

La Fondazione Enasarco ha esteso al 2022 il riconoscimento di erogazioni straordinarie agli iscritti a
copertura di eventi direttamente collegati dell’epidemia Covid-19.
A tal fine la Fondazione ha stanziato €. 4,4 milioni, che costituiscono un limite all’agevolazione.
N.B.: i contributi saranno erogati applicando un meccanismo “click-day”:
– secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda
– nei limiti dello stanziamento annuale.

AMBITO OGGETTIVO

La prestazione può essere richiesta in caso di contagio o decesso a seguito del Covid-19. Il contributo a
seguito di contagio è riconosciuto una sola volta nell’anno solare.
Il contributo può essere richiesto da:
▪ contributo in caso di avvenuto contagio: agente in attività
▪ contributo in caso di decesso:
– il coniuge superstite, oppure
– il convivente more uxorio, oppure
– il tutore dei figli minori, oppure
– i figli maggiorenni inabili al lavoro, oppure
– i figli maggiorenni studenti a carico dell’agente al momento del decesso

REQUISITI IN CASO DI CONTAGIO

In caso di contagio alla data dell’evento, è necessario avere i seguenti requisiti:
✓ essere un iscritto “in attività”, con almeno un rapporto di agenzia attivo
✓ anzianità contributiva di almeno 4 trimestri (coperti esclusivamente da contributi obbligatori e non
inferiori al minimale) anche non consecutivi negli ultimi 2 anni
✓ reddito lordo per il 2020 (rilevabile dal mod. Redditi PF 2021) non superiore a €. 40.000.

REQUISITI IN CASO DI DECESSO

In caso di decesso alla data dell’evento, è necessario avere i seguenti requisiti:
agente deceduto: essere un iscritto in attività, con almeno un rapporto di agenzia attivo; avere un’anzianità contributiva di almeno 4 trimestri (coperti esclusivamente da contributi obbligatori e non
inferiori al minimale) anche non consecutivi negli ultimi due anni;
richiedente: essere titolare di valore ISEE (risultante da attestazione valida rilasciata dall’Inps) non
superiore a €. 31.898,91.

IL CONTRIBUTO

Il contributo è pari a:
8.000 €, in caso di decesso.
1.000 € al lordo delle ritenute di legge, in caso di contagio.

DOMANDA

Le domande devono essere inviate online, tramite l’area riservata in Enasarco. Per le domande in caso
di decesso i beneficiari non ancora censiti nell’area riservata possono registrarsi.

SCADENZA

Le domande dovranno essere presentate: entro il 31 dicembre 2022
Ove gli eventi coperti si verificassero a dicembre 2022, la domanda andrà inviata entro il 31/01/2023.

LA PROCEDURA PER LE PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Successivamente si procede nell’apposita funzione “Erogazione straordinaria”.

Si seleziona, quindi, l’evento per cui si richiede il contributo.

Successivamente si attesta il possesso dei requisiti

allegando la relativa documentazione

Dopo aver indicato le coordinare bancarie, si conclude la procedura della domanda; il sistema rilascia il numero di protocollazione della pratica.



Superbonus villette: calcolo del quoziente familiare

Tra le numerose previsioni contenute nella bozza del DL Aiuti-quater vi è la possibilità di continuare a fluire del Superbonus nella misura “ridotta” del 90% (in luogo del 110) riduzione dal 110 al 90% per interventi avviati a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Da evidenziare che la riapertura del superbonus alle spese sostenute sulle “villette” nel 2023, con percentuale di detrazione ridotta al 90%, risulta fruibile solo dai contribuenti che abbiano un “reddito di riferimento” non superiore a €. 15.000.

IL REDDITO DI RIFERIMENTO
Il reddito di riferimento sarebbe dato dalla somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa (quindi, nel 2022), da tutti i componenti del nucleo familiare, diviso poi per un coefficiente che dipende dal numero dei componenti e che può arrivare a un massimo di 4 per i nuclei composti, oltre che dal contribuente e dal coniuge, anche da almeno altri 3 familiari a carico del contribuente e/o del coniuge.

Il coefficiente dovrebbe variare in funzione del numero di familiari a carico (che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel co. 2 dell’art. 12 del Tuir) per un numero di parti determinato come segue:

Dunque, il “quoziente” da utilizzare varierebbe come segue:
• contribuente da solo: quoziente familiare per bonus = 1;
• contribuente + coniuge: quoziente familiare per bonus = 2;
• contribuente + 1 figlio a carico: quoziente familiare per bonus = 1,5;
• contribuente + coniuge + 1 figlio a carico: quoziente familiare per bonus = 2,5;
• contribuente + coniuge + 2 figli a carico: quoziente familiare per bonus = 3
• contribuente + coniuge + 3 o più figli carico: quoziente familiare per bonus = 4

BONUS ENERGETICI 3° TRIMESTRE – COMUNICAZIONE DAL FORNITORE ENTRO IL 30 NOVEMBRE

Sintesi: l’ARERA ha recentemente emanato la delibera che, in attuazione di quanto previsto dal Decreto
“Aiuti-bis”, ha disposto che:
– entro il 30 novembre
– a favore delle imprese non energivore e non gasivore richiedenti
il venditore devono inviare la comunicazione con i dati relativi al calcolo del credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi al terzo trimestre 2022.

l legislatore, ha introdotto dei crediti d’imposta alle imprese finalizzati a contenere i rincari nel costo dell’energia elettrica e del gas naturale nel 1°, nel 2°e nel 3° trimestre 2022.

Il funzionamento dei crediti per il III° trimestre può essere così riepilogato.

COMUNICAZIONE DEL FORNITORE DI GAS O ENERGIA

Per effetto di quanto disposto dal comma 5 dell’art. 6 DL n. 115/2022, è previsto uno specifico
adempimento in capo al fornitore qualora l’impresa
• non gasivora
• non energivora

beneficiaria del credito d’imposta si sia rifornita o si rifornisca di gas naturale o energia elettrica, nel
secondo e terzo trimestre 2022, dal medesimo soggetto da cui si è rifornita nel secondo trimestre 2019.
In tal caso il fornitore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l’agevolazione, deve inviare al cliente, a fronte di specifica richiesta, una comunicazione riportante:
• il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
• l’ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre 2022.
È demandata all’ARERA l’individuazione del contenuto della comunicazione e delle sanzioni per il mancato rilascio della stessa in capo al fornitore.

DELIBERA AERA 474/2022

L’ARERA ha quindi emanato la delibera n. 474/2022 (in continuità con la delibera n. 373/2022) nella
quale viene previsto che:
✓ a seguito di apposita richiesta dell’impresa che rispetta i requisiti disposti dall’art. 6 del DL “Aiutibis” (cioè “non energivora” o “non gasivora”)
✓ il venditore che riforniva l’impresa sia nel 2° trimestre 2019 che nel 2° e 3° trimestre 2022
✓ è tenuto a inviare, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, cioè entro il 30 novembre 2022, una comunicazione riportante:
– il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica (per la verifica della condizione
relativa alle imprese non energetiche)
– nonché l’ammontare del credito di imposta spettante per il 3° trimestre del 2022, riferito sia
alle imprese “non energivore” che “non gasivore”.

Comunicazione via Pec: le comunicazioni tra venditori e imprese devono avvenire per il tramite
– di posta elettronica certificata
– con altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuate dal venditore (es: racc. A/R).

SANZIONI
Qualora ne ricorrano i presupposti, le inottemperanze all’obbligo di comunicazione di cui ai punti
precedenti determinano l’avvio di procedimenti sanzionatori ai sensi dell’art. 2, co. 20, lett. c), L. 481/95,
con l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino al 2% del fatturato realizzato dal venditore
nell’ultimo esercizio chiuso prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio o, in mancanza, dell’ultimo
fatturato disponibile, tenuto conto del livello di inottemperanza accertato anche a campione.

SUPERBONUS PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

Sintesi: le ONLUS, ODV ed APS possono beneficiare del Superbonus 110% (sia per i lavori di efficientamento energetico che per quelli di riduzione del rischio sismico) a prescindere:
– dalla tipologia degli immobili posseduti (ad eccezione delle unità abitative “di lusso”, cioè rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, questi ultimi solo se si tratta di immobili non aperti al pubblico)
– dall’effettivo utilizzo degli stessi.
– e senza limitazione relativa all’esecuzione dei lavori su un massimo di due unità.
Le ASD/SSD possono detrarre al 110% le sole spese sugli immobili adibiti a spogliatoi.
Tali soggetti presentano alcune particolarità nel calcolo dei limiti di spesa, analizzate di seguito, alla luce delle novità interpretative dell’Agenzia delle Entrate.

Tra i soggetti beneficiari della detrazione del 110%,(cd. “superbonus”), figurano, alle lett. d-bis) ed e), alcuni enti non commerciali:
▪ organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),
▪ le organizzazioni di volontariato (OdV),
▪ alle associazioni di promozione sociale (APS)
iscritte:
– nei rispettivi Registri nazionali (o regionali, ove previsto)
– o nel RUNTS, ove abbiano acquisito la qualifica di ETS (CM 23/2022).

ASD ed SDD: le associazioni/società sportive dilettantistiche iscritte al Registro del CONI (ora sostituito dal Registro gestito dal Dipartimento per lo Sport) fruiscono dell’agevolazione limitatamente
ai lavori destinati agli immobili (o parti di essi) adibiti a spogliatoi (v. Interpello n. 567/2021).

IMMOBILI INTERESSATI

Per tali soggetti (CM 30/2020 e CM 28/2022), ad esclusione, come visto, delle ASD/SSD:
➔ non è prevista una particolare tipologia di immobili su cui effettuare i lavori: dunque, possono essere
sia abitativi che strumentali per natura
➔ non è prevista alcuna specifica destinazione d’uso degli stessi.

ALIQUOTE DIFFERENZIATE NEL TEMPO

La Legge di bilancio 2022, nel prorogare l’agevolazione, ha previsto che le aliquote di detrazione
decrescano in ragione dell’anno di sostenimento come segue (al pari delle persone fisiche):

L’agevolazione non risulta prorogata (cessando al 30/06/2022) per le ASD/SSD.

IL CALCOLO DEI LIMITI DI SPESA – MAGGIORAZIONE

Anche ai citati enti non commerciali si applicano, in primo luogo, gli ordinari limiti previsti dall’art. 119, DL
n. 34/2020, essendo, dunque, necessario valutare, preliminarmente:
▪ la tipologia di intervento effettuato (isolamento termico, sostituzione impianti di climatizzazione
invernale, antisismico, ecc)
▪ se l’intervento è relativo a parti comuni “condominiali”, a parti comuni di un edificio
interamente posseduto
o ad unità indipendenti (edificio unifamiliari o unità in edifici plurifamiliari
funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall’esterno)
Tuttavia, in alcuni casi, il calcolo del limite di spesa può essere maggiorato,

AMBITO APPLICATIVO DELLA MAGGIORAZIONE
I citati enti non commerciali (ONLUS, OdV ed APS) che
▪ svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali
▪ e i cui membri del CdA non percepiscano alcun compenso/indennità di carica fruiscono della maggiorazione di detrazione in relazione agli immobili rientranti nelle categorie catastali:
✓ B/1 (collegi, convitti, seminari, etc.);
✓ B/2 (case di cura e ospedali senza fine di lucro) e
✓ D/4 (case di cura e ospedali con fine di lucro).
che siano:
– posseduti a titolo di proprietà o nuda proprietà/usufrutto
– o detenuti in base a un contratto di locazione o di comodato gratuito (purchè registrato ante 1/06/2021 – CM 23/2022).

Limite di spesa: in tal caso
il limite di spesa proprio per ciascuno degli interventi ammessi va moltiplicato per il rapporto esistente tra le seguenti superfici:
superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi
▪ e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto
Immobiliare pubblicato dall’OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate).
In tal modo il limite di spesa previsto per le singole unità immobiliari è moltiplicato per il numero
di unità abitative “virtuali”
di cui si compone il fabbricato stesso (FAQ superbonus 110%).

Assenza di compensi degli amministratori: il requisito
✓ deve sussistere dal 1/06/2021 fino a tutta la durata del periodo di fruizione dell’agevolazione
✓ è ammessa la rinuncia al compenso, purchè anteriore al 1/06/2021 (Interpello n. 340/2022).

Di seguito, alcuni casi analizzati dall’Agenzia delle Entrate con riferimento agli enti non commerciali: