Superbonus: pronti i codici tributo per le comunicazioni inviate post 01/11/2022

L’art. 9 c.4 del DL 176/2022 – c.d. DL Aiuti – quater – in deroga alle disposizioni contenute nell’art. 121 comma 3 terzo periodo del DL 34/2020, ha introdotto la possibilità di utilizzare in 10 rate annuali di pari importo i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di prima cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, anziché in 4 o 5 rate

Per poter optare per l’utilizzo dei crediti d’imposta in 10 rate, quindi:
• le comunicazioni di prima cessione o di sconto in fattura devono essere inviate entro il 31 ottobre 2022;
• i crediti d’imposta devono essere non ancora utilizzati.

Il fatto che i crediti non debbano essere stati ancora utilizzati circoscrive la portata della disposizione a quelli che non solo non sono stati ancora utilizzati in compensazione nel modello F24, ma anche a quelli che non sono stati oggetto di altra cessione.

A seguito delle novità introdotte dall’art. 9 comma 4 in argomento, con riguardo al superbonus è necessario distinguere quindi i crediti d’imposta derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate all’Agenzia delle Entrate:
entro il 31 ottobre 2022; in tal caso si continuano ad utilizzare:
◦ i codici tributo istituiti con la RM 83/2020 per i crediti derivanti dalle opzioni comunicate fino al 16 febbraio 2022
◦ RM 12/E/2020 per i crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate a decorrere dal 17 febbraio 2022 al 31 ottobre 2022;
dal 1° novembre 2022; in questo caso devono essere utilizzati i codici tributo istituiti dalla RM 71/E/2022.

Si è reso, dunque, necessario, come già detto, istituire due codici tributi ad hoc per distinguere i crediti con opzioni comunicate dopo il 31 ottobre 2022 e, cioè dal 1° novembre 2022, perché fuori dalla novella disciplina.
Con la risoluzione odierna debuttano, pertanto, i codici:
“7708” denominato “Cessione credito – Superbonus art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 Dl n. 34/2020 – opzioni dal 01/11/2022”
“7718” denominato “Sconto – Superbonus art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – opzioni dal 01/11/2022”.

Nel modello F24, che deve essere presentato esclusivamente con modalità telematiche, i codici tributo istituiti dalla ris. Agenzia delle Entrate 7 dicembre 2022 n. 71: • sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati” (in fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni di opzione e delle successive cessioni, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati per verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del
modello F24. In tal caso lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate);
• nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato “AAAA”.

COMPLIANCE – OMESSI REDDITI DI LAVORO/PENSIONE NAZIONALI ED ESTERI

Sintesi: nell’ambito della cd. “attività di compliance”, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto delle comunicazioni di anomalia delle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti relativi all’omessa indicazione:
di redditi di lavoro dipendente o di pensione (Quadro RC) sia di fonte nazionale che di fonte estera.
Il destinatario della comunicazione può regolarizzare gli errori/omissioni tramite ravvedimento operoso, previa presentazione di una dichiarazione integrativa.

Nell’ambito del rapporto collaborativo tra l’Agenzia delle entrate ed il contribuente, finalizzato alla
rimozione spontanea di omissioni/errori commessi da quest’ultimo (cd. “compliance”), il Provv. 29/11/2022 ha individuato delle nuove ipotesi di anomalia, riferiti ai soggetti che risultano non aver dichiarato:
▪ redditi di lavoro dipendente/pensioni
▪ sia di fonte estera (cioè corrisposti da soggetti non residenti) e di fonte italiana (corrisposti da sostituti d’imposta residenti in Italia).

I periodi interessati decorrono
– dal periodo d’imposta 2018 (punto 1.1 del Provvedimento) per quanto attiene redditi di fonte estera
– nulla viene, al contrario, disposto per quanto attiene redditi di fonte nazionale.

LA COMUNICAZIONE DI “ANOMALIA”

MODALITÀ DI TRASMISSIONE
La comunicazione viene trasmessa:
– tramite PEC del contribuente, ove presente nel anagrafica tributaria
– tramite e-mail ordinaria, in caso contrario

CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE
Nella comunicazione l’Agenzia mette a disposizione del contribuente, le seguenti informazioni:
a) codice fiscale, cognome e nome del contribuente
b) numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta
c) codice atto
d) descrizione della tipologia di anomalia riscontrata

Redditi di fonte estera: sono riportate le seguenti informazioni:
▪ tipologia di reddito percepito
▪ denominazione del soggetto estero che ha corrisposto gli emolumenti
▪ ammontare dei redditi esteri percepiti
▪ Stato estero che ha trasmesso la comunicazione.

LA REGOLARIZZAZIONE

Il contribuente, una volta raggiunto dalla comunicazione, dovrà verificare la correttezza delle contestazioni ivi contenute.
Nella maggior parte dei casi, si tratti effettivamente di redditi non dichiarati dal contribuente, e:
✓ posto che si tratta di violazioni diverse da quelle riscontrabili ex art. 36-ter Dpr 633/72
✓ dunque si verte nell’ipotesi di una dichiarazione infedele, cui si applicano le relative sanzioni

In tal caso occorre:
a) dal punto di vista della dichiarazione: inviare una dichiarazione integrativa (che recepisce i rilievi nel quadro RC, anche in relazione redditi di fonte estera)
b) dal punto di vista dei versamenti: procedere al versamento di:
maggiori imposte dovute a suo tempo non versate, o minor credito spettante successivamente utilizzato
interessi di mora calcolati al tasso legale di sconto fino al momento del ravvedimento
sanzione abbattuta col ravvedimento operoso.

N.B.: a tal fine si ricorda che:
non è dovuta la sanzione del 30% per tardivo versamento (assorbita dalla sanzione riferita alla violazione principale cui si applica la sanzione proporzionale – v. CM 42/2016)
➔ la sanzione edittale (da ridurre tramite ravvedimento in ragione della tardività con cui interviene e,
dunque, del periodo di imposta interessato), nel valore minimo applicabile al ravvedimento è pari:
✓ al 90% della maggiore imposta (o minor credito utilizzato), considerandosi all’Irpef che le relative
addizionali
✓ da maggiorare di 1/3 nel caso di redditi di fonte estera.

Modello F24
Si ricorda che il mod. F24 utilizzato per i versamenti dovrà indicare il “codice atto” riportato nella lettera
di compliance.

BONUS ENERGETICI – GAS UTILIZZATO PER RISCALDAMENTO

L’Agenzia delle entrate, nelle recenti risposte riportate nella CM 36/2022, ha chiarito che è agevolato col credito d’imposta anche il consumo di gas quale combustibile per riscaldamento, dovendo anch’esso essere ricondotto a un “uso energetico diverso da un uso termoelettrico”.

Pertanto le imprese potranno determinare il credito d’imposta sull’intero importo dell’addebito effettuato dal fornitore, avendo cura di utilizzare entro il 31/12/2022 quello generato dalle spese del 1° trimestre 2022 (sole imprese gasivore) e del 2° trimestre 2022 (imprese gasivore e non gasivore).

Al contrario il credito d’imposta dei periodi successivi del 2022 sarà utilizzabile fino al 30/06/2023.

DDL di bilancio 2023 – proroga al 2024 della plastic tax

Il DDL di bilancio 2023 prevede il rinvio al 01/01/2023 dell’entrata in vigore della sugar e plastic tax;

Si tratta dell’ennesimo rinvio: l’entrata in vigore dell’imposta sul consumo di manufatti in plastica monouso (MACSI), originariamente fissata a luglio 2020.

L’imposta si applica su sui manufatti, anche in forma di fogli, pellicole o strisce , realizzati con l’impiego, anche parziale, di materie plastiche, costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per un utilizzo plurimo durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati.

Sono considerati MACSI:
• i dispositivi, realizzati con l’impiego, anche parziale, delle materie plastiche, che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche;
• i prodotti semilavorati, realizzati con l’impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.

L’imposta non è dovuta:
• sui manufatti che risultino compostabili in conformità alla norma UNLEN 13432;
• sulle siringhe rientranti tra i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell’art. 57, legge n. 289/2002.

Obbligato al pagamento dell’imposta è:
• per i manufatti realizzati nel territorio dello Stato: il fabbricante,
• per i manufatti proveniente da altri Stati UE:
◦ il soggetto che acquista i manufatti nell’esercizio dell’attività economica
◦ ovvero il cedente qualora i manufatti siano acquistati da un consumatore privato
• per i manufatti provenienti da Paesi extra UE: l’importatore

Non è considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri MACSI sui quali è già stata pagata l’imposta da un altro soggetto, senza l’aggiunta di ulteriori materie plastiche.

Soggetti obbligati

L’immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale si verifica:
• per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, all’atto della loro cessione ad altri soggetti nazionali;
• per i MACSI provenienti da altri Paesi UE:
◦ all’atto dell’acquisto nel territorio nazionale nell’esercizio dell’attività economica;
◦ all’atto della cessione effettuata nei confronti di un consumatore privato;
• per i MACSI provenienti da Paesi terzi, all’atto della loro importazione definitiva nel territorio nazionale.

L’imposta sui MACSI 1 è fissata nella misura di 1 euro per ogni kg di materia plastica contenuta nei MACSI.

ADEMPIMENTI
L’accertamento dell’imposta dovuta è effettuato sulla base di dichiarazioni trimestrali contenenti tutti gli elementi necessari per determinare il debito d’imposta.

La dichiarazione è presentata dal:
• fabbricante, per i manufatti realizzati nel territorio dello Stato;
• il soggetto che acquista i manufatti nell’esercizio dell’attività economica ovvero il cedente qualora i manufatti siano acquistati da un consumatore privato, se provenienti da altri Stati UE all’Agenzia delle Entrate entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce.
• Per i MACSI provenienti da altri Paesi dell’Unione europea, acquistati da un consumatore privato, il cedente presenta la suddetta dichiarazione attraverso il rappresentante fiscale.

E’ riconosciuto un credito d’imposta fino ad un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario:
• alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari
• nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili secondo lo standard EN 13432:2002.
• utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24, senza l’applicazione dei limiti di utilizzo di cui all’art. 1, comma 53, legge n. 244/2007 (250.000 euro annui), e di cui all’art. 34, legge n. 388/2000 (700.000 euro annui).
• nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento UE n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea per gli aiuti de minimis.

Modalità di rimborso
Nel caso di imposta indebitamente pagata è previsto un rimborso nel termine di due anni dalla data del pagamento, sempreché sia fornita la prova del suo avvenuto pagamento da parte del soggetto obbligato. L’imposta è rimborsata al cedente per il consumo in altri Paesi UE o all’esportatore sui MACSI per i quali la stessa sia stata già versata da altro soggetto obbligato.
Per il rimborso, la bozza della Determinazione prevede che all’istanza, presentata dal cedente o dall’esportatore, va allegata una distinta delle fatture di acquisto dei MACSI dalle quali risulti il pagamento dell’imposta e copia della documentazione che dimostri l’esportazione o la cessione comunitaria dei MACSI. Nell’istanza va specificato se il rimborso è richiesto in denaro o sotto forma di buono d’imposta.


BONUS INVESTIMENTI IN BENI GENERICI ENTRO FINE ANNO

Il 31 dicembre termina la possibilità di poter maturare un credito d’’imposta del 6% per investimenti in beni generici. In particolare il credito spetta per gli investimenti effettuati dalle imprese o lavoratori autonomi:
– fino al 31/12/2022
– o fino al 30/06/2023 a condizione che entro il 31/12/2022 si sia perfezionata la “prenotazione” (sia stato
accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione).
Si analizzano le condizioni da rispettare per poter ottenere il credito.

Come noto, a partire dal 2020 è avvenuto un avvicendamento delle agevolazioni riferite:
– all’iperammortamento sui beni Industria 4.0 e sui beni immateriali interconnessi ad un bene Industria 4.0
– al superammortamento di beni diversi da quelli precedenti
sostituite da un credito d’imposta, calcolato con aliquote agevolative differenziate.

La legge di bilancio 2021 prima e la legge di bilancio 2022 dopo hanno prorogato e potenziato le suddette agevolazioni che ad oggi si presentano nel seguente modo:
▪ investimenti in beni “generici” (cioè diversi da quelli “4.0” di cui alle Tabelle A e B, L. n. 232/2016)
✓ l’agevolazione è prevista per gli investimenti “effettuati” fino al 31/12/2022
✓ salvo la possibilità di “prenotazione” entro tale data (tramite ordine e acconto di almeno il 20%)
con la “effettuazione” dell’investimento entro il 30/06/2023
▪ investimenti ai beni materiali e immateriali “4.0” di cui alle Tabelle A e B, L. n. 232/2016
✓ opera fino al 31/12/2025 con progressiva riduzione delle aliquote di computo, nel 2024 e 2025.

Di seguito si analizza il regime applicabile ai “beni generici”, alla luce della prossima scadenza.

AMBITO SOGGETTIVO

Per quanto attiene l’ambito soggettivo del credito d’imposta per investimenti in beni materiali ed immateriali nuovi “generici”, l’art. 1 co. 1054 e 1055 dell’art. 1, L. n. 178/2020, ha previsto il suo riconoscimento per gli investimenti effettuati:
▪ dalle imprese
▪ dai lavoratori autonomi

Requisiti per l’utilizzo del credito d’imposta
Il contribuente è legittimato alla fruizione del credito d’imposta qualora:
al momento dell’utilizzo in compensazione (presentazione di ciascun mod. F24)
➔ l’impresa/professionista:
▪ ha correttamente proceduto al versamento dei contributi previdenziali/assistenziali
▪ riferiti ai “lavoratori”
certificato dalla disponibilità di un DURC “in corso di validità” al momento della fruizione (CM 9/2021).

BENI AGEVOLATI

L’agevolazione si applica agli investimenti dotati delle seguenti caratteristiche:
beni materiali, strumentali, nuovi (diversi da quelli Industria 4.0)
beni immateriali strumentali (diversi da quelli Industria 4.0)
destinati a strutture produttive situate in Italia.

BENI OGGETTIVAMENTE ESCLUSI: la norma prevede espressamente l’esclusione dei seguenti beni:
fabbricati e costruzioni
▪ beni immateriali (sono agevolati nell’ambito del cd. “iperammortamento” – v. oltre)
▪ beni ai quali si applica un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%
▪ beni ricompresi nei seguenti gruppi:

▪ tutti i veicoli di cui all’art. 164 comma 1 Tuir.

CALCOLO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta si calcola applicando al costo fiscalmente rilevante del bene un coefficiente fisso:

Per i beni in esame, quindi, l’agevolazione si esaurisce (salvo proroghe future) con riferimento agli investimenti:
effettuati entro il 31/12/2022
“prenotati” entro il 31/12/2022 ed effettuati entro il 30/06/2023

INDIVIDUAZIONE DEL PERIODO “DI EFFETTUAZIONE”

Per individuare il periodo di effettuazione dell’investimento (e, pertanto, la spettanza dell’agevolazione e
misura del beneficio applicabile) è necessario avere riguardo (sia per le imprese che per i lavoratori autonomi) al principio di competenza ex art. 109, co. 1 e 2, TUIR (CM 4/2017), in base al quale le spese
di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili,
▪ alla data della consegna o spedizione;
▪ oppure, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale senza tener conto di clausole di riserva della proprietà.
Bisogna poi tenere conto delle seguenti situazioni particolari

BONUS ENERGETICI – NUOVI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA

L’Agenzia ha fornito nuovi chiarimenti in relazione all’estensione dei crediti d’imposta al 3° trimestre 2022 ed ai mesi di ottobre/novembre 2022. Tra i chiarimenti più significativi, si segnala quanto segue:
– il bonus spetta anche alle imprese agricole e agli enti non commerciali per l’utilizzo nell’attività commerciale
– è agevolata anche la spesa riaddebitata in via analitica al conduttore dal locatore, intestatario dell’utenza
– non è agevolato l’acquisto di GPL, mentre risulta agevolato l’acquisto di GNL (“metano”)
– è ammesso avanzare richiesta al fornitore anche successivamente al termine di risposta per quest’ultimo.

L’Agenzia delle Entrate ha emanato nuovi chiarimenti in tema di “bonus energetici”, relativi:
– sia all’utilizzo di energia elettrica (imprese “energivore” e “non energivore”)
– che al consumo di gas naturale (imprese “gasivore” e “non gasivore”)
riferiti al 3° trimestre 2022 ed ai mesi di Ottobre e Novembre 2022

AMBITO SOGGETTIVO

Come noto, i crediti d’imposta spettano a tutte le imprese residenti in Italia.
Più in particolare, secondo l’Agenzia ciò che rileva è la conduzione di un’attività di impresa; in tal senso
l’agevolazione risulta applicabile:
▪ alle imprese agricole
▪ agli enti non commerciali (pubblici o privati, incluse le ONLUS): l’agevolazione spetta solo per le spese (per energia elettrica e/o gas naturale) utilizzati nell’ambito dell’attività commerciale eventualmente esercitata.
▪ alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti

NEOATTIVITÀ – BONUS ENERGIA ELETTRICA

In relazione ai consumi di energia elettrica, il requisito di accesso è costituito dall’incremento del costo in
un determinato trimestre del 2022 (o del 2021) rispetto al corrispondente trimestre del 2019.

Per le imprese che si sono costituite successivamente ad uno di tali trimestri si pone problema di non
possedere un parametro di riferimento.

In relazione ai bonus per il 1° e 2° trimestre 2022 l’Agenzia (CM 13/2022) aveva già avuto modo di
individuare tale parametro nel PUN (prezzo unitario nazionale) medio dei diversi trimestri.

Ora l’Agenzia individua il PUN applicabile anche in relazione al requisito da soddisfare per il bonus
✓ del 3° trimestre: il PUN medio del 2° trimestre 2019 è pari a 62,47 euro/MWh
✓ dei mesi di ottobre/novembre 2022: il PUN medio del 3° trimestre 2019 è pari a 62,71 euro/MWh

CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA

In relazione ai crediti del 3° e 4° trimestre 2022 (cedibili entro il 30/06/2023) l’Agenzia conferma quanto
già a quanto già chiarito in precedenza:
▪ la cessione è ammessa solo per intero
▪ richiede l’apposizione del visto di conformità alla relativa documentazione
▪ la prima cessione è libera
▪ sono ammessi eventuali ulteriori due cessioni solo a favore di “soggetti qualificati” (circuito bancario
o imprese di assicurazione)

CALCOLO SEMPLIFICATO PER IMPRESE “NON ENERGIVORE” E “NON GASIVORE”

In relazione alla possibilità concessa alle imprese considerate
– non energivore: per quanto attiene i consumi di energia elettrica
– non gasivore: per quanto attiene i consumi di gas naturale
si ricorda che le imprese possono effettuare apposita richiesta al fornitore il quale è tenuto a rispondere
entro 60gg dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta fornendo i dati relativi:
✓ nel caso di energia elettrica: al soddisfacimento del requisito di incremento del costo per più del 30%
✓ in entrambi i casi: ai consumi rilevanti su cui applicare l’aliquota di agevolazione.

PIÙ POD/PDR

Nel caso in cui l’impresa sia titolare di più POD (energia elettrica) o PDR (gas) in relazione a fornitori
diversi, la richiesta può essere avanzata a tutti i relativi fornitori (per i quali sono soddisfatti i requisiti).
In ogni caso, ove i conteggi comunicati non contemplino tutti i POD/PDR, spetta all’impresa considerare
anche i dati riferiti ai POD/PDR mancanti (sia in relazione ai requisiti, cioè l’incremento del costo dell’energia elettrica, sia per quanto attiene la base agevolata su cui applicare l’aliquota del credito d’imposta).

IMPRESE NON ENERGIVORE (CM 25/2022 e CM 36/2022, p.to 5.4)
Il credito d’imposta spetta
▪ in presenza di almeno 1 contatore di potenza nominale superiore ai limiti (16,5 kWh per i primi 3
trimestri 2022; 4,5 kWh per il 4° trimestre 2022) nel trimestre di riferimento del 2022 (mentre non rileva
se non fosse presente nel corrispondente trimestre del 2019)
▪ una volta verificato ciò in relazione:
✓ alle medie di riferimento (trimestri 2019, da confrontare con le medie dei trimestri del 2022): si calcolano considerando i consumi rilevati
– da tutti i contatori, sia di potenza ≥ a 16,5 kW (o 4,5 per il 4° trimestre 2022) che di potenza inferiore
– ed anche se riferiti ad utenze diverse tra il 2022 ed il 2019
✓ per il calcolo del credito d’imposta: si opera allo stesso modo (danno accesso al bonus tutti i POD, non
solo quelle di potenza ≥ 16,5 / 4,5 kW)
POD/PDR INTESTATO AL LOCATORE

Il credito d’imposta spetta al soggetto che sostiene l’onere per le utenze, ove l’utenza non risulti “volturata” al conduttore (ma sia rimasta intestata al locatore), si applicano i seguenti criteri.

Requisiti: vanno comunque valutati sull’utenza, anche se intestata al locatore (nel 2022 e/o nel 2019).
In relazione alla potenza nominale del contatore (≥ 16,5 / 4,5 kWh), ove soddisfatto in capo all’utenza
intestata al conduttore, ammette all’agevolazione eventuali ulteriori POD intestati al conduttore.

Documentazione necessaria: l’agevolazione spetta a condizione che il conduttore sia in possesso:
– di copia delle fatture d’acquisto (intestate al locatore)
– delle fatture/note di riaddebito “analitico” delle stesse emesse dal locatore
– del contratto di locazione/comodato dell’immobile che preveda espressamente l’imputazione
analitica delle utenze utilizzate dal conduttore
– della documentazione relativa all’avvenuto pagamento da parte del conduttore.

AMMESSO IL GNL ED ESCLUSO IL GPL

Il beneficio è limitato alla spesa per «gas naturale», senza specifiche rispetto alla tipologia di gas.
In considerazione di ciò, l’Agenzia ritiene che l’acquisto
✓ di GNL: è agevolato, non rilevando la forma (liquida o meno) del gas acquistato
✓ di GPL: non è agevolato (infatti, “sotto il profilo merceologico, non è qualificabile come «gas naturale»)

COMUNICAZIONE DEI CREDITID’IMPOSTA MATURATI

l’Agenzia conferma che il termine del 16/03/2023 previsto dal DL Aiuti-quater opera:
▪ non solo in relazione al credito maturato nel 4° trimestre
▪ ma anche per quello maturato nel 3° trimestre (in precedenza era previsto il termine del 16/02/2023).

ULTERIORI CHIARIMENTI

WELFARE AZIENDALE – FRINGE BENEFIT E BONUS BOLLETTE A € 3.000

Al fine di contenere gli effetti degli aumenti nel costo dell’energia, per l’anno d’imposta 2022 è stata
ampliato l’ambito di esenzione dei fringe benefit” a favore dei dipendenti, di cui all’art. 51, co. 3, Tuir:

  1. il valore normale dei beni ceduti/servizi prestati al lavoratore dipendente, a cui si aggiungono le somme erogate/rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche (acqua, energia elettrica e gas) non concorre al reddito imponibile nel limite complessivo di €. 3.000 (importo così incrementato dal DL “Aiuti-quater” rispetto alla misura di €. 600 introdotta dal DL “Aiuti-bis”).
  2. L’esenzione si cumula con il cd. “bonus carburante”, cioè all’esenzione da Irpef disposta, per il medesimo 2022, ai “buoni benzina” erogati ai propri dipendenti nel limite di €. 200.

La CM 35 ha analizzato gli aspetti relativi alla documentazione da conservare a cura del datore di lavoro che intenda detassare i benefit erogati con riferimento al “bonus bollette”.

ACCONTO IVA 2022 ENTRO IL PROSSIMO 27 DICEMBRE

Entro il prossimo 27/12/2022 va effettuato il versamento dell’acconto IVA per l’anno 2022.
È ammesso utilizzare il criterio “storico”, “previsionale” o “delle operazioni effettuate” fino al 20/12.
L’importo versato sarà scomputato dalla liquidazione periodica del mese di dicembre (mensili), del quarto trimestre (trimestrali speciali) o in sede di dichiarazione annuale (soggetti trimestrali).
Il versamento non è dovuto se di importo inferiore ad €. 103,29.

Come di consueto, entro il prossimo 27/12/2022 va effettuato il versamento dell’acconto IVA per il
2022 utilizzando alternativamente uno dei seguenti metodi:

CONTRIBUENTI ESCLUSI DALL’ ACCONTO

Non sono tenuti al versamento dell’acconto i seguenti soggetti passivi (imprese/professionisti):

SCOMPUTO DELL’ ACCONTO

L’importo versato in acconto può essere scomputato alla prima “occasione utile”, ovvero:

MODIFICHE SOCIETARIE ENTRO FINE ANNO – EFFETTI FISCALI

Sintesi: entro il prossimo 31/12 i soggetti “trasparenti” devono valutare l’opportunità di modificare l’assetto societario onde imputare il reddito del 2022 in modo diverso rispetto ai periodi precedenti. A tal fine:
società: variazioni del 2022 che non comportano l’ingresso/fuoriuscita di un socio hanno effetto differito dal 2023; l’Agenzia ritiene che la modifica della partecipazione agli utili sia soggetta ad effetti differiti anche in presenza di contestuale modifica della compagine societaria
imprese familiari: se la ditta individuale è già attiva, l’ingresso di un collaboratore (nel 2022) ha sempre
efficacia differita (al periodo 2023), mentre al collaboratore uscente va comunque imputata la quota del
reddito 2022 in funzione dell’apporto effettivo avutosi nel medesimo periodo 2022
studi associati: possono modificare la partecipazione al reddito 2022 entro il 30/11/2023.
SOCIETÀ DI PERSONE E SRL TRASPARENTI
SOCIETA’ DI PERSONE

Come noto, per le società di persone (società semplici, snc e sas), il reddito (art. 5 c. 1 e 2 Tuir):
✓ è imputato per trasparenza ai soci esistenti al 31/12
✓ in proporzione alla quota di “partecipazione agli utili”
✓ che si presume proporzionale al valore del conferimento (cd. “partecipazione al capitale”).

A) VARIAZIONE DELLA COMPAGINE SOCIALE

L’operazione che comporti l’uscita di “vecchi” soci e/o all’ingresso di “nuovi” soci, determina:
➜ una modifica della compagine sociale
➜ con effetto dal periodo d’imposta di stipula (dell’atto pubblico/scrittura privata autenticata)
In tal senso la RM 127/95 e le istruzioni al quadro RO del mod. Redditi SP.

B) VARIAZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

In relazione alla variazione delle quote di partecipazione agli utili dei soci, in passato si riteneva di dover distinguere se l’operazione:
▪ fosse effettuata senza contestuale modifica della compagine sociale
▪ o fosse accompagnata da una contestuale modifica di tale compagine.
Infatti solo nel primo caso si riteneva che gli effetti della modifica societaria ad essere effetto dal
periodo d’imposta successivo a quello di stipula dell’atto pubblico/scrittura privata autenticata.

SRL TRASPARENTE

Alle Srl trasparenti sono applicabili le medesime regole previste per le società di persone (CM 49/2004).

IMPRESA FAMILIARE

Ai sensi dell’art. 5 c. 4 Tuir, i redditi delle imprese familiari:
▪ limitatamente al 49% dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei Redditi del titolare
▪ sono imputati in capo a ciascun collaboratore, che abbia prestato “in modo continuativo e prevalente la sua attività (…) proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”.

Tale disposizione trova applicazione a condizione che:

L’atto costitutivo non deve indicare le quote di partecipazione agli utili spettanti ai collaboratori; queste, infatti, sono individuate a “consuntivo”, in proporzione al lavoro prestato nell’impresa (in modo continuativo e prevalente), resta fermo che al titolare spetta almeno il 51%

EFFETTI FISCALI

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ASSOCIAZIONI TRA PROFESSIONISTI

Nel caso di un’associazione tra professionisti, la situazione è più semplice rispetto a quella delle società
commerciali trasparenti; in particolare, ai sensi del citato art. 5, c.3, lett. c) Tuir:
▪ il reddito è imputato per trasparenza agli associati esistenti al 31 dicembre
▪ in proporzione alla quota di “partecipazione agli utili” indicata, alternativamente:
✓ nell’atto pubblico o nella scrittura privata autenticata di costituzione
✓ da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata redatta entro il termine di presentazione del mod. Redditi relativo (e non entro il 31/12 del periodo d’imposta)
In pratica, affinché le modifiche abbiano effetto dal periodo d’imposta 2022:
▪ le società di persone/Srl trasparenti: devono ragionare “in via anticipata” entro il 31/12/2022
▪ gli studi associati
possono ragionare “a consuntivo” entro il 30/11/2023, sulla scorta dell’effettivo apporto
(lavorativo o meno, secondo quanto indicato dallo Statuto) di ciascun associato
senza alcun vincolo di modificare la “compagine associativa”.

CONFERIMENTI E PARTECIPAZIONE AGLI UTILI NEGLI STUDI ASSOCIATI
Anche per le associazioni professionali è essenziale il concetto di conferimento iniziale; tuttavia, per tali
soggetti, è preponderante “l’apporto lavorativo” più che “il capitale”. Per tale motivo il legislatore ha previsto che, per libera volontà degli associati, le quote di partecipazione agli utili:
– oltre a poter non rispecchiare l’effettivo valore dei conferimenti (come per Snc/Sas ed Srl)
– possono modificarsi di anno in anno, in funzione di continui “conferimenti d’opera” che gli stessi
associati apportano di volta in volta

senza che l’Agenzia possa sindacare la congruità delle partecipazioni all’utile riconosciute (salvo
dimostrare la simulazione dell’atto per comportamenti concludenti degli associati).