SISMABONUS-ACQUISTI – CUMULO CON I BONUS ALL’IMPRESA – CONVENIENZE

Come noto, nell’ambito dei cd. “bonus edilizi” il legislatore ha previsto due fattispecie di agevolazione a favore degli acquirenti di unità immobiliari oggetto di interventi di ristrutturazione:
▪️ detrazione derivante dall’acquisto di immobili ristrutturati da impresa di costruzione/ristrutturazione (o cooperativa edilizia) di cui all’art. 16 bis, co. 3, Tuir
▪️ il cd. “sisma bonus acquisti” (o “acquisto di case antisismiche”), ex art. 16, co. 1-septies, DL n. 63/2013.

COMPATIBILITA’ DELLE AGEVOLAZIONI
ACQUISTO DI IMMOBILI RISTRUTTURATI DA IMPRESA

Il comma 3 dell’art. 16-bis, TUIR, disciplina la detrazione spettante sull’acquisto di unità immobiliari site in edifici completamente ristrutturati da imprese di costruzione (o cooperative edilizie) che provvedano alla successiva vendita (o assegnazione) dell’immobile.

In particolare l’agevolazione prevede che qualora imprese di costruzione/ristrutturazione immobiliare:
▪️ eseguano, su interi fabbricati, interventi di:
✓ restauro e risanamento conservativo [lett. c), art. 3, co. 1, Dpr n. 380/2001]
✓ ristrutturazione edilizia [lett. d), art. 3, co. 1, Dpr n. 380/2001]
▪️ provvedendo, entro i successivi 18 mesi, all’alienazione/assegnazione dell’immobile all’acquirente/assegnatario dell’abitazione (e relative pertinenze) è attribuita la detrazione del 50%:
▪️ applicata sul 25% del prezzo dell’unità immobiliare (e relative pertinenze) risultante nell’atto pubblico di compravendita/assegnazione
▪️ nel limite di € 96.0000 (il 25% del prezzo complessivo di acquisto non può eccedere tale limite).

SISMABONUS ACQUISTI

Il comma 1-septies all’art. 16, D.L. n. 63/2013, disciplina la detrazione del 75-85% spettante ai soggetti che acquistano unità immobiliari in edifici siti in zona sismica 1, 2 e 3, demoliti e ricostruiti per ottenere della riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi (“acquisto case antisismiche” o “sismabonus acquisti”).

Nota: sono interventi “trainanti”, ammessi alla detrazione del 110% anche se realizzati autonomamente, quelli finalizzati alla riduzione del rischio sismico (c.d. “sismabonus”) previsti dai commi da 1-bis a 1 septies, art. 16, D.L. n. 63/2013, realizzati su immobili siti in zone sismiche 1, 2 e 3 quindi anche il sismabonus acquisti in esame al verificarsi dei presupposti previsti dall’art. 119 D.L. 34/2020.

COMPATIBILITA’ DELLE AGEVOLAZIONI

In relazione alla possibilità di fruire, contestualmente:
a) del sismabonus/ecobonus in capo all’impresa che effettua i lavori di ristrutturazione
b) e della detrazione in capo all’acquirente di “case antisismiche”/di immobili ristrutturati si è espressa l’Agenzia Entrate (nel caso di specie si fa riferimento non al concetto di “cumulo”, in quanto la detrazione opera su soggetti diversi, ma, più propriamente, di “compatibilità”).

ACQUISTO CASE ANTISISMICHE CON SISMABONUS INTERVENTI/ECOBONUS

Con l’Interpello n. 70/2021 l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che:
➔ in presenza di detrazione a favore degli acquirenti per acquisto di case antisismiche
l’impresa che ha realizzato gli interventi:
▪️ può beneficiare dell’ecobonus ex art. 14 D.L. 63/2013, in quanto le detrazioni non sono tra loro incompatibili
▪️ mentre non può beneficiare del “sismabonus” (di cui all’art. 16, co. 1-bis e ss., D.L. 63/2013).

BONUS ACQUISTO IMMOBILI RISTRUTTURATI CON SISMABONUS INTERVENTI/ECOBONUS

Per la cumulabilità della detrazione acquisto immobili ristrutturati con il sisma bonus fruito dall’impresa che ha effettuato i lavori si sono espressi gli interpelli n. 433/2021 e 437/2021.

In particolare secondo l’Agenzia delle Entrate:
▪️ il sisma bonus interventi e l’ecobonus ex art. 14 e 16 del D.L. n. 63/2013
▪️ è parametrata al costo sostenuto (per interventi di risparmio energetico e antisismici) determinato analiticamente sulla base dei materiali e delle prestazioni di servizi utilizzati ed è, quindi, calcolata su componenti diversi dal prezzo globale.

N.B.: alla luce di ciò, l’Agenzia ritiene che non si pongano particolari incompatibilità; dunque:
l’acquirente di un immobile ristrutturato può fruire della detrazione del 50%
➔ anche laddove, sul medesimo immobile, la società cedente (che ha ristrutturato l’intero edificio di cui fa parte l’unità abitativa oggetto di cessione) benefici della detrazione per interventi di efficientamento energetico e di misure antisismiche, di cui agli artt 14 e 16 del D.L. 63/2013.

Si noti che rientra nell’ambito delle “ristrutturazioni edilizie” anche la demolizione con “ricostruzione fedele” secondo la disciplina introdotta dall’art. 10 c. 1 DL 76/2020 (cd. “Decreto Semplificazioni”), che permette un ampliamento di volume per motivati interventi di rigenerazione urbana previsti dalle leggi vigenti o dal PRG comunale.

LE POSSIBILI ALTERNATIVE

Alla luce di quanto precede, l’impresa potrà, in generale, decidere se fruire:
✓ del sismabonus per le spese sostenute per la riduzione del rischio sismico sull’edificio (oltre all’ecobonus per le spese sostenute sul volume preesistente), attribuendo la detrazione per bonus acquisto immobili ristrutturati agli acquirenti (in luogo della maggiore detrazione per acquisto di case antisismiche)
✓ del solo ecobonus per le spese sostenute sul volume preesistente, attribuendo all’acquirente la detrazione per acquisto di case antisismiche alla luce
▪️ del maggior prezzo che potrà presumibilmente “spuntare” alla vendita laddove in virtù della maggiore detrazione che potrà offrire agli acquirenti
▪️ della imponibilità ai fini dei redditi della detrazione sismabonus di cui intenda fruire.




REGIME FORFETTARIO – SPESE RIADDEBITATE ALLA CLIENTELA

Accedono al regime forfetario i contribuenti (partita IVA) che nell’anno precedente hanno, tra l’altro, conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 85.000

ll regime cessa di avere applicazione:
▪️ a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti di accesso oppure si verifica una delle cause di esclusione di cui al comma 57 L. n. 190/2014 e successive modificazioni
▪️ ovvero dall’anno stesso in cui avviene il superamento dei 100.000 euro di ricavi/compensi.

A tal fine, il contribuente deve valutare il trattamento riservato ai rimborsi spesa addebitati, con particolare riferimento
✓ alle spese sostenute “in nome e per conto proprio”
✓ e di quelle sostenute “in nome e per conto del cliente”.

SPESE IN NOME E PER CONTO PROPRIO

I soggetti che agiscono nell’ambito di un’attività d’impresa o professionale, spesso sostengono delle spese in nome e per conto proprio, successivamente riaddebitate al cliente secondo accordi contrattuali.

Tra le spese che costituiscono la gran parte di tale tipologia di addebiti vi sono:
✓ le spese di viaggio (anche quali rimborsi km) o di trasporto (biglietto ferroviario/aereo, ecc.)
✓ le spese di vitto e alloggio.

Il riaddebito di tali spese (CM 58/2001 e CM 5/2021), ai sensi dell’art. 54 del Tuir:
▪️ è considerato rilevanti ai fini del calcolo dell’ammontare dei ricavi/compensi (oltre che ai fini dell’Iva)
▪️ con concetto che opera anche nell’ambito del regime forfettario (per quanto tali soggetti, in generale, applicano le sole norme “speciali” della L. 190/2014, non anche il Tuir).

SPESE IN NOME E PER CONTO DEL CLIENTE

Le spese sostenute “in nome e per conto” del cliente sono spese sostenute nell’ambito di un “mandato con rappresentanza” da parte del contribuente, che le sostiene nell’esclusivo interesse del cliente.

Si tratta, ad esempio, delle spese:
✓ per carte bollate o marche apposte su documenti del cliente (es: sul libro giornale di quest’ultimo)
diritti di segreteria
imposte anticipate per il cliente
e simili.

Ai fini Iva: il rimborso di tali spese è escluso dalla base imponibile Iva del soggetto (anche non in regime forfettario) che le anticipa, purché le spese siano regolarmente documentate

Ai fini dei redditi: tali spese, anche ai fini dei redditi:
non rappresentano un ricavo/compenso per la generalità dei contribuenti
✓ ivi inclusi i contribuenti in regime forfettario.

IMPOSTA BOLLO SU FATTURE

Un aspetto particolare attiene all’imposta di bollo che va assolta sulle fatture emesse dai contribuenti in regime forfettario.

Imposta bollo € 2: la fattura emessa dal regime forfettario, non essendo soggetta ad IVA, deve essere soggetta ad imposta di bollo di 2 euro se di importo superiore a €. 77,47 euro (art. 1, DPR. n. 642/72).

Soggetto obbligato: riguardo all’individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di bollo:
✓ obbligato principale è il soggetto che emette il documento; quindi, l’obbligo di applicarla ricade sul cedente/prestatore in regime forfettario (Interpello n. 67/2020)
✓ il cessionario/committente è gravato solo da una responsabilità solidale (art. 22 DPR n. 642/72), nel caso in cui il cedente/prestatore non assolva al versamento.

Il prestatore d’opera può chiedere il rimborso dell’imposta al cliente.

Imposta di bollo con rivalsa al cliente: nella considerazione che l’imposta di bollo è apposta:
✓ non nell’interesse del cliente
✓ ma quale obbligazione propria del soggetto che emette la fattura
ha indotto l’Agenzia (Interpello n. 428/2022) a ritenere che il relativo riaddebito al cliente è parte integrante del compenso, con la conseguenza che rileva:
▪️ ai fini del calcolo del reddito d’impresa/professionale (indicato a quadro LM del mod. Redditi)
▪️ dei contributi IVS o alla gestione separata INPS dei professionisti (incluso il calcolo della rivalsa del 4%) concorrendo, infine, alla verifica del supero della soglia dei ricavi/compensi.

“DECRETO PROROGHE” CONVERTITO – LE PRINCIPALI NOVITÀ

Sulla G.U. n. 278 del 28/11/2023 è stata pubblicata la Legge n. 170/2023 di conversione del DL n. 132/2023 (cd. “Decreto Proroghe”). Si illustrano le principali disposizioni di natura fiscale.

AFFRANCAMENTO CRIPTO-ATTIVITA’ (art. 2) – CONFERMA

E’ confermata la proroga al 15/11/2023 del termine di cui all’art. 1, co. 134 e 135, della Legge di bilancio 2023:
▪️ per il versamento in unica soluzione dell’imposta sostitutiva del 14% sul valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data dell’1/01/2023
▪️ rateizzabile fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo (sull’importo delle rate successive alla 1° sono dovuti gli interessi).

VERSAMENTI DAI SOGGETTI DEI COMUNI LOMBARDI (art. 3, co. 1 e 2) – CONFERMA

E’ confermato che i versamenti dei tributi, contributi previdenziali/assistenziali e dei premi Inail:
✓ in scadenza nel periodo dal 4 al 31/07/2023
✓ dovuti dai soggetti che al 4/07/2023 avevano la residenza o la sede legale/operativa nei Comuni interessati dagli eventi meteorologici eccezionali che hanno colpito la Regione Lombardia per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (Delibera del CdM del 28/08/2023)
✓ si considerano tempestivi se effettuati, in unica soluzione, entro il 31/10/2023.

SOSPENSIONE TERMINI ALLUVIONATI DEL CENTRO ITALIA (art. 3, co. 2-quater) – NEW

L’art. 1 del DL n. 61/2023 ha sospeso:
✓ a favore dei soggetti che al 1/05/2023, avevano la residenza o la sede legale/operativa nei territori colpiti dall’alluvione del mese di maggio 2023
✓ i termini in scadenza nel periodo dal 1/05/2023 al 31/08/2023, relativi:
– ai versamenti tributari
– agli adempimenti e ai versamenti di contributi previdenziali/assistenziali e premi INAIL (Circ. Inps n. 67/2023; Circ. Inail nn. 33/2023 e 43/2023; Mess. Inps nn. 2900/2023 e 3035/2023)
– ai versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale operate dai suddetti soggetti in qualità di sostituti d’imposta.

Ora, con modifica del comma 7 del citato art. 1), è disposto che:
▪️ versamenti sospesi: sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10/12/2023 (in luogo del 20/11/2023)
▪️ adempimenti non eseguiti per effetto delle sospensioni: sono effettuati entro il 10/12/2023 (in luogo del 20/11/2023).

RAVVEDIMENTO SPECIALE (art. 3-bis) – NEW

I soggetti che, entro il termine del 30/09/2023, non hanno perfezionato la procedura di “ravvedimento speciale”, di cui all’art. 1, co. 174-178, L. n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023):
▪️ possono comunque procedere alla regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste,
▪️ a condizione che:
versino le somme dovute in un’unica soluzione (non è più ammesso il versamento in forma rateale) entro il 20/12/2023
rimuovendo le irregolarità/omissioni entro la medesima data.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI (art. 4) – CONFERMA

Con intervento sui co. 100 e 105 dell’art. 1, L. n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) è confermata:
▪️ la proroga al 30/11/2023 del termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni (immobili e mobili registrati) non strumentali ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali
▪️ il versamento dell’imposta sostitutiva (dell’8% / 10,5% / 13%) va effettuato in unica soluzione entro il 30/11/2023

CONTRIBUENTI FORFETARI (art. 6, co. 1) – CONFERMA

E’ confermato il differimento al 30/11/2024 del termine entro cui i contribuenti che applicano il regime forfetario:
▪️ relativamente al periodo d’imposta 2021
▪️ devono adempiere agli specifici obblighi informativi di cui al co. 73, art. 1, della L. 190/2014.

PROSPETTO ALIQUOTE IMU (art. 6-ter, co. 1) – NEW

Viene differita all’anno d’imposta 2025 la decorrenza dell’obbligo a carico dei Comuni di fornire al MEF il Prospetto delle aliquote IMU (di cui all’art. 1, co. 756 e 757, L. n. 190/2019) utilizzando l’apposita applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF, considerate:
– le difficoltà riscontrate dai comuni in fase di implementazione dell’elaborazione del Prospetto
– dell’esigenza di considerare alcune fattispecie attualmente non previste dal Prospetto.

NUOVA SABATINI (art. 6-quater) – NEW

Con modifica del co. 415, art. 1, L. n. 197/2022 è disposto che per le iniziative di investimento con contratto di finanziamento stipulato dall’1/01/2022 al 31/12/2023 (in luogo del 30/06/2023)
▪️ il termine di 12 mesi per l’ultimazione degli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature, previsto dai DM attuativi adottati ai sensi dell’art. 2, co. 5, DL 69/2013
▪️ è prorogato per ulteriori 6 mesi (il termine è di 18 mesi complessivi).

LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO (art. 10-quater) – NEW

L’ultimo periodo dell’art. 28, co. 5, Dlgs. 36/2021 (Riforma del lavoro sportivo) ha previsto che:
➔ per gli adempimenti (comunicazione di instaurazione del rapporto; flusso UniEmens; ecc.)
➔ e per i versamenti dei contributi previdenziali/assistenziali dei co.co.co. nel dilettantismo periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023 potevano essere effettuati entro il 31/10/2023.
Ora, con modifica del citato ultimo periodo del co. 5 è disposto il differimento al 30/11/2023:
▪️ degli adempimenti e dei versamenti dei citati contributi previdenziali/assistenziali dovuti per i lavoratori sportivi inquadrati come co.co.co. nel settore dilettantistico
▪️ limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a ottobre 2023.

AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO DELL’ABITAZIONE (ART. 1) – CONFERMA

E’ confermato il differimento al 31/12/2023 del termine di cui all’art. 64, co. 3, DL n. 73/2021 (già prorogato dal DL n. 51/2023) a favore delle “categorie prioritarie” per l’accesso alle agevolazioni, per la presentazione della domanda per usufruire della garanzia concedibile dal Fondo di garanzia per la prima casa nella misura massima dell’80% del prezzo di acquisto dell’immobile (inclusione eri accessori).

Contributo a fondo perduto per interventi edilizi 2023 agevolabili al 90% in misura piena

Con il Provv. del 24/11/2023 l’Agenzia delle Entrate ha fissato al 100% il contributo a fondo perduto per interventi edilizi 2023 agevolabili al 90% ex art. 9, c. 3, DL 176/2022.

Si ricorda che con il DM 31 luglio 2023 sono stati definiti i criteri e le modalità di erogazione di tale agevolazione, mentre con il provvedimento 22 settembre 2023 n. 332648 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di istanza e le relative istruzioni per richiedere il contributo.

L’agevolazione riguarda le spese sostenute da persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni) per gli interventi agevolati con il superbonus al 90%, effettuati:
• su edifici unifamiliari o su singole unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari;
• su parti comuni di edifici condominiali o sulle singole unità immobiliari site all’interno dei predetti condomìni (nonché, si ritiene, sulle parti comuni di edifici interamente posseduti – anche in comproprietà – composti da due a quattro unità immobiliari, in virtù del richiamo al primo periodo dell’art. 119 comma 8-bis del DL 34/2020 contenuto nell’art. 9 comma 3 del DL 176/2022.

Per poter beneficiare dell’agevolazione, era necessario che il contribuente:
• avesse un “reddito di riferimento” non superiore a 15.000 euro (da determinare ai sensi dell’art. 119 comma 8-bis.1 del DL 34/2020);
• alla data di inizio lavori risultasse titolare (almeno pro quota) di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto dell’intervento (o, per gli interventi effettuati dai condomìni, sull’unità immobiliare facente parte del condominio);
• alla data di avvio dei lavori o, al più tardi, al termine degli stessi, avesse adibito ad abitazione principale la predetta unità immobiliare, ai sensi dell’art. 10 comma 3-bis del TUIR.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 2023, sono stati individuati i soggetti beneficiari del contributo, le spese ammesse al contributo, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 332648 del 22 settembre 2023 sono state definite le modalità di attuazione del contributo a fondo perduto di cui trattasi; in particolare, è stato previsto che
l’istanza poteva essere presentata dal 2 al 31 ottobre 2023.

Decorso il termine di presentazione delle istanze, l’Agenzia delle entrate procede a ripartire le risorse finanziarie stabilite dall’art. 9, c. 3,DL 176/2022 , sulla base degli importi dei contributi richiesti indicati nelle istanze validamente presentate.

In particolare:
• se il rapporto percentuale tra le predette risorse finanziarie e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti è superiore al 100%, sarà erogato il 100% dell’importo richiesto nell’istanza;
• se il predetto rapporto percentuale è compreso tra il 10 e il 100%, il contributo da erogare sarà determinato applicando all’importo richiesto la percentuale risultante;
• se, infine, il rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti è inferiore al 10%, il contributo sarà determinato applicando all’importo richiesto la percentuale del 10%.
In tale ultimo caso il contributo sarà erogato, fino ad esaurimento delle risorse stanziate, sulla base dell’ordine cronologico delle date, indicate nelle istanze, nelle quali è stato effettuato il primo bonifico per il pagamento delle spese oggetto del contributo a partire dal 1° gennaio 2023. In presenza di istanze contenenti la medesima data di effettuazione del primo bonifico e di insufficienza delle risorse finanziarie necessarie per l’erogazione di tutti i contributi richiesti con le stesse, si procederà al pagamento sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle suddette istanze, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie. Il mancato pagamento delle istanze per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili comporterà lo scarto delle stesse.

Bonus investimenti in beni immateriali 4.0 ridotto dal 2024

Per gli investimenti in beni immateriali “4.0”, nel 2024 la misura del credito d’imposta ex L. 178/2020 scende dall’attuale 20% al 15%. Entro fine anno occorre quindi effettuare le necessarie valutazioni di convenienza.

In relazione ai beni immateriali “4.0”, ai sensi dell’art. 1 comma 1058 della L. 178/2020, come modificato dall’art. 1 comma 44 lett. c) della L. 234/2021, “Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro”.

L’art. 21 comma 1 del DL 50/2022 convertito ha inoltre stabilito che “per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d’imposta […] è elevata al 50 per cento”.

Per effetto del combinato disposto delle citate disposizioni, il credito d’imposta in esame era quindi pari al 50% soltanto con riferimento agli investimenti effettuati nel 2022 (o nel termine “lungo” del 30 giugno 2023), restando ferma l’aliquota del 20% per gli investimenti effettuati nel restante periodo sopra citato.

L’agevolazione al 20%, oltre che per gli investimenti 2023, è riconosciuta anche nel caso in cui gli investimenti in beni immateriali “4.0” siano effettuati nel termine “lungo” del 30 giugno 2024, qualora entro il 31 dicembre 2023 sia effettuata la c.d. “prenotazione”, con accettazione dell’ordine da parte del venditore e versamento dell’acconto minimo del 20%.

Tale indicazione appare particolarmente rilevante, considerando che per gli investimenti in beni immateriali “4.0” effettuati (senza “prenotazione”) dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il credito d’imposta è invece riconosciuto nella misura del 15% del costo, sempre nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro (comma 1058-bis dell’art. 1 della L. 178/2020).
La medesima misura del 15% è inoltre prevista qualora i suddetti investimenti siano effettuati entro il termine “lungo” del 30 giugno 2025 a condizione che entro il 31 dicembre 2024 sia stata effettuata la c.d. “prenotazione”.
Nel 2025 la misura di tale agevolazione scenderà poi ulteriormente, essendo fissata in misura pari al 10%.

La tabella in calce all’articolo riepiloga la variazione della misura dell’agevolazione per i beni immateriali “4.0”.Resta ferma la misura per i beni materiali 4.0

Nessuna modifica, invece, per gli investimenti in beni materiali “4.0”. In tal caso la misura dell’agevolazione resta infatti la medesima rispetto a quella già operativa per il 2023.
L’art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020 dispone infatti che, alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A alla L. 232/2016, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta sia riconosciuto nella misura del:
– 20%, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– 10%, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
– 5%, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro;
– 5% per “investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica”, che dovrebbero essere individuati con DM, tra 10 e 50 milioni di euro (art. 10 del DL 4/2022).

In merito alle agevolazioni per le imprese che effettuano investimenti “5.0”, il Viceministro Leo, nella conferenza stampa dello scorso 16 ottobre, ha affermato che il Ministro Urso starebbe lavorando a un provvedimento, del quale tuttavia al momento non si hanno notizie.

Da ultimo, si ricorda che, allo stato attuale, non è comunque prevista alcuna agevolazione per i beni strumentali “ordinari”.

Variazione della misura dell’agevolazione per i beni immateriali “4.0”
Investimenti1° gennaio 2023-31 dicembre 2023
(o termine “lungo” 30 giugno 2024)
1° gennaio 2024-31 dicembre 2024 (o termine “lungo” 30 giugno 2025)1° gennaio 2025-31 dicembre 2025 (o termine “lungo” 30 giugno 2026)
Beni immateriali “4.0” (Allegato B alla L. 232/2016)Credito d’imposta 20%.
Costi ammissibili max un milione di euro annuale.
Credito d’imposta 15%.
Costi ammissibili max un milione di euro.
Credito d’imposta 10%.
Costi ammissibili max un milione di euro.

CESSIONE DEI BONUS EDILIZI – REMISSIONE IN BONIS – ERRORI FORMALI

Come noto, l’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito per i “bonus edilizi” di cui all’art. 121, co. 2, DL n. 34/2020 (ristrutturazione edilizia, ecobonus, sismabonus, ecc., anche nella misura del 110% – Superbonus) deve essere comunicata all’Agenzia Entrate.
– esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato)
– entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

Con riferimento alle spese
▪️ sostenute nel 2023 (nonché per le rate residue non fruire riferite alle spese sostenute in anni precedenti): la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 16 marzo 2024
▪️ sostenute nel 2022 (nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021): il termine è stato differito al 31/03/2023 (art. 3, co.10-octies DL n. 198/2022).

In relazione a queste ultime, si analizzano le modalità di regolarizzazione
1) dell’eventuale mancata comunicazione entro il 31/03/2023
2) di eventuali errori commessi nell’ambito della comunicazione trasmessa tempestivamente.

OMESSA COMUNICAZIONE NEI TERMINI

Nel caso in cui il contribuente non abbia provveduto a comunicare l’esercizio dell’opzione per le spese sostenute nel 2022 (o per la cessione delle “rate residue”) entro il 31/03/2023 è necessario procedere
✓ con la remissione in bonis “ordinaria”
✓ oppure con la remissione in bonis “speciale”

REMISSIONE IN BONIS ORDINARIA

L’Agenzia delle Entrate (CM 33/2022) ha chiarito che rientrano nell’ambito dell’istituto della remissione in bonis (di cui all’art. 2, co. 1, DL 16/2012):
▪️ la tardiva comunicazione dell’opzione ex art. 121, DL 34/2020 per la cessione del credito/sconto in fattura dei bonus edilizi per le spese sostenute nell’anno e per la cessione “rate residue”
▪️ le comunicazioni che il contribuente intende reinviare dopo aver annullato l’accettazione di crediti derivanti da una precedente comunicazione errata.

L’istituto richiede che il contribuente:
a) abbia soddisfatto tutti i requisiti sostanziali per accedere al beneficio (dunque spetti la detrazione; non deve essere intervenuta alcuna attività di controllo in ordine alla spettanza della detrazione)
b) abbia tenuto un “comportamento coerente” con l’esercizio dell’opzione.

In relazione al comportamento concludente, l’Agenzia ha richiesto che l’opzione risulti:
in generale: da un accordo scritto tra le parti
per il solo sconto in fattura: è sufficiente la fattura elettronica avente data antecedente al termine per l’invio della comunicazione, che riporti lo sconto corrispondente alla detrazione spettante

REMISSIONE IN BONIS “SPECIALE”

L’art. 2-quinquies del DL n. 11/2023 (cd. “Decreto cessioni”) ha introdotto una deroga specifica a quanto precede, prevedendo che la remissione in bonis risulta esperibile:
▪️ anche ove il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31/03/2023 (carenza del requisito del comportamento concludente)
▪️ purché la cessione sia eseguita a favore di cessionari “qualificati” (per quanto si tratti della “prima cessione”, in generale libera): banche, intermediari finanziari, società appartenente a un gruppo bancario o impresa di assicurazione.

CONCLUSIONE

In sostanza:
➜ laddove il contribuente non riesca a dimostrare (neppure tramite elementi indiziari) la preesistente stipula dell’accordo di cessione con il terzo: è opportuno che tenti di accedere alla remissione in bonis speciale con cessione a “soggetto qualificato” (ad esempio tentando la cessione verso Poste Spa, che hanno comunicato la disponibilità ad accettare cessioni fino al limite di €. 50.000)
➜ in caso contrario: si potrà direttamente procedere alla remissione in bonis ordinaria, comunicando la cessione a un cessionario “non qualificato”.

In entrambi i casi il contribuente dovrà procedere entro il termine ultimo del 30/11/2023, cioè entro il termine di presentazione “della prima dichiarazione dei redditi utile” (cioè della prima dichiarazione che si incrocia successivamente al 31 marzo 2023).

La remissione in bonis viene esperita tramite:
▪️ la comunicazione della cessione sulla apposita Piattaforma
▪️ il versamento tramite mod. F24 “Elide” di € 250 (non compensabile con eventuali crediti)
▪️ utilizzando il cod. tributo 8114 (RM 58/2022).

ERRORE NELLA COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE

Qualora sia stato commesso un errore nella compilazione del modello inviato:
A) è possibile, entro il 5° giorno successivo all’invio
▪️ trasmettere una successiva comunicazione
▪️ interamente sostitutiva della precedente
B) trascorso il 5° giorno
▪️ non è più possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva di quella errata
▪️ e il credito non ancora accettato può essere rifiutato dal cessionario o dal fornitore

INVIO NUOVA COMUNICAZIONE: il rifiuto del credito rimuove, di fatto, gli effetti della comunicazione errata e il cedente (beneficiario della detrazione) potrà
✓ trasmettere una nuova comunicazione corretta
✓ a favore dello stesso o di altro cessionario.
Tale nuova comunicazione, potrà essere trasmessa:
▪️ entro il termine ordinario (se non ancora scaduto)
▪️ ovvero, se scaduto il temine ordinario entro la prima dichiarazione redditi utile da presentarsi successivamente (c.d. remissione in bonis).

ERRORI FORMALI

Diverso il discorso quando il cessionario ha già accettato il credito oggetto della comunicazione di cessione e ci si accorge solo dopo che la comunicazione inviata dal cedente contiene errori. Al riguardo, l’Agenzia Entrate (CM 33/2022) ha fornito indicazioni diverse a seconda che trattasi di:
a) errori formali
b) errori sostanziali.

L’errore formale è quello che non comporta la modifica di elementi essenziali della detrazione spettante.
Si considerano formali gli errori relativi alle seguenti informazioni presenti nel modello di comunicazione:
➜ nel frontespizio:
✓ recapiti (e-mail e telefono)
✓ codice fiscale del rappresentante del beneficiario e relativo codice carica
✓ indicazione dell’eventuale presenza dell’amministratore nel campo “Condominio minimo”;
✓ codice identificativo dell’asseverazione presentata all’ENEA per gli interventi di riqualificazione energetica di tipo Superbonus
✓ codice identificativo dell’asseverazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico e relativo codice fiscale del professionista
➜ nel quadro A:
✓ indicazione del semestre di riferimento, per le spese del 2020
✓ stato di avanzamento lavori (SAL) ed eventuale protocollo della comunicazione
➜ nel quadro B
✓ i dati catastali
➜ nel quadro D:
✓ data di esercizio dell’opzione
✓ tipologia del cessionario.

CORREZIONE: anche se gli errori formali non hanno rilevanza ai fini della spettanza della detrazione e l’opzione è considerata valida ai fini fiscali, è necessario che il cedente o chi altro ha inviato la comunicazione di cessione (ad esempio l’intermediario)
▪️ invii all’Agenzia delle entrate
▪️ una nota in cui si indicano i dati da correggere.
La nota deve essere
✓ sottoscritta digitalmente o con firma autografa (in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità)
✓ inviata all’indirizzo PEC: annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

ERRORI SOSTANZIALI

Sono considerati errori sostanziali nella comunicazione di cessione del credito, invece, quelli che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto.
Sono errori di questo tipo, ad esempio:
▪️ l’errata indicazione del codice dell’intervento da cui dipende la percentuale di detrazione spettante e/o il limite di spesa
▪️ il codice fiscale del cedente.

CORREZIONE: ove il cessionario abbia già accettato il credito oggetto della comunicazione di cessione e ci si accorge solo dopo di aver commesso errori sostanziali nella comunicazione inviata dal cedente:
✓ è necessario trasmettere all’indirizzo PEC: annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.
✓ l’apposito modello di annullamento allegato alla CM 33/2022 (
✓ sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente (in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità).

Va inserita la dicitura “Richiesta annullamento accettazione cessione credito Comunicazione prot. …”, da completare col numero di protocollo della Comunicazione errata da cui derivano i crediti e il relativo progressivo, indicati nell’istanza di annullamento allegata al messaggio (FAQ 27/12/2022).

NUOVA COMUNICAZIONE CORRETTA: una volta eseguita l’operazione tecnica di annullamento dell’accettazione, ne viene data informazione agli interessati. A questo punto, è possibile inviare la nuova comunicazione cessione del credito corretta. L’invio è
▪️ entro i termini ordinari previsti in base all’anno di sostenimento della spesa cui è riferita la detrazione
▪️ ovvero entro i termini della remissione in bonis.

ABITAZIONI CLASSE A/B – DETRAZIONE del 50% IVA PER ACQUISTI ENTRO IL 31/12

La Legge di bilancio 2023 ha introdotto la detrazione IRPEF in relazione all’acquisto di unità immobiliari abitative “ad alto risparmio energetico”:

Dunque, per il 2023 si ha diritto una detrazione IRPEF del 50%:
▪️ dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA
▪️ sull’acquisto effettuato dal 1/01/2023 al 31/12/2023 di abitazioni di classe energetica A o B
▪️ cedute direttamente dalle imprese che le hanno edificate/ristrutturate.
La detrazione va ripartita in 10 quote annuali.

Di seguito si riassume le caratteristiche principali della detrazione:

ACQUISTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2023

Secondo quanto emerge dal Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 54 e dal comunicato del MEF del 16 ottobre 2023, nel DDL di bilancio per l’anno 2024 non contiene misure che riguardano i bonus edilizi, in generale.
In assenza di modifiche introdotte in sede di discussione parlamentare, la detrazione Irpef sarà limitata al 2023; ciò comporta che, per poter fruire del beneficio, il rogito di acquisto dell’unità immobiliare deve essere stipulato entro il 31/12/2023.

PRINCIPIO DI CASSA
La detrazione opera sulle somme effettivamente pagate all’impresa in relazione all’Iva; dunque è necessario che il pagamento dell’IVA avvenga nel periodo di imposta (CM 12/2016 e CM 7/2017).

ACCONTI: in relazione ad eventuali acconti pagati, è possibile “aggiornare” al 2023 quanto in passato chiarito in relazione all’introduzione della detrazione sul periodo 2016 (per ultimo dall’Interpello n. 149/2020).

Nel caso di:
acconti pagati nel 2022: la detrazione non spetta, anche se il rogito è stipulato nel 2023 (CM 20/2016)
acconti pagati nel 2023: la detrazione spetta (nel 2023) se il preliminare di acquisto risulta registrato e il rogito sia stipulato entro il 31/12/2023.

In arrivo semplificazioni per le dichiarazioni dei sostituti d’imposta

Lo schema di decreto legislativo in materia di adempimenti tributari, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta dello scorso 23 ottobre e sul quale dovranno esprimere i propri pareri le Commissioni parlamentari competenti, prevede alcune semplificazioni in favore dei sostituti d’imposta.

Una prima misura, contenuta nell’art. 3, riguarda l’eliminazione della Certificazione Unica, a decorrere dall’anno di imposta 2024, per i compensi, comunque denominati, corrisposti ai contribuenti che adottano il regime forfetario (L. 190/2014) e il regime di vantaggio (art. 27 del DL 98/2011).
Benché sui compensi erogati a tali contribuenti non venga operata la ritenuta d’acconto per effetto delle disposizioni di esonero previste nelle leggi istitutive dei citati regimi agevolati, i sostituti d’imposta sono comunque tenuti al rilascio della Certificazione Unica, nella quale i compensi erogati sono identificati tramite specifici codici.

La semplificazione contenuta nello schema di decreto legislativo verrebbe inserita nel nuovo comma 6-septies dell’art. 4 del DPR 322/98 ed è da mettere in relazione alla piena operatività, a decorrere dal 1° gennaio del prossimo anno, dell’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti che utilizzano questi regimi agevolati. Ciò consente di alleggerire gli adempimenti a carico dei sostituti d’imposta poiché l’Amministrazione sarà già nelle condizioni di conoscere le prestazioni rese e fatturate dai contribuenti.
Operando per i compensi corrisposti dal 2024, l’esonero sarà operativo per la prima volta con riguardo alle CU 2025; le CU 2024, relative al 2023, seguiranno quindi ancora le “vecchie regole”.

Può essere osservato che i contribuenti in regime forfetario non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III (artt. 23-30) del DPR 600/73, a eccezione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73 (art. 1 comma 69 della L. 190/2014).
Proprio a fronte di tale esonero, nell’ambito del quadro RS del modello REDDITI PF deve essere indicato il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali, all’atto del pagamento degli stessi, non è stata operata la ritenuta e il relativo ammontare. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che il prospetto deve essere compilato facendo riferimento ai redditi e ai compensi pagati nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione, indipendentemente dal motivo per cui la ritenuta non sia stata effettuata. La compilazione deve avvenire, ad esempio, anche quando il soggetto percipiente sia a sua volta un soggetto forfetario per il quale la ritenuta non si applica ex art. 1 comma 67 della L. 190/2014 (circ. n. 10/2016, § 4.2.2).

Allo stesso di modo di quanto sopra rilevato per le Certificazioni Uniche, anche in questo caso, l’indicazione parrebbe superflua a seguito del ricorso generalizzato alla fatturazione elettronica. Onde evitare la comunicazione di dati di cui l’Amministrazione già dispone, sarebbe quindi opportuno un allineamento del chiarimento al nuovo quadro normativo.

La seconda semplificazione in favore dei sostituti d’imposta, presente nell’art. 16 dello schema di decreto legislativo, riguarda il modello 770, ossia la dichiarazione che deve essere utilizzata, ai sensi dell’art. 4 del DPR 322/98, per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno precedente, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate, il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati richiesti.

In particolare, si introduce la possibilità, in via sperimentale e facoltativa, di comunicare all’Agenzia delle Entrate i suddetti dati delle ritenute e delle trattenute di lavoro dipendente e autonomo nell’ambito dei versamenti mensili, utilizzando i servizi dell’Agenzia delle Entrate per la predisposizione dei modelli F24, evitando così di inserire nel modello 770 i dati già comunicati.
I dati relativi alle ritenute e trattenute operate sarebbero quindi indicati contestualmente al versamento mensile delle stesse e la comunicazione dei dati sarebbe così a tutti gli effetti equiparata all’esposizione degli stessi nel 770.

La disposizione sarebbe applicabile a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta dell’anno di imposta 2025 (la semplificazione avrebbe quindi effetto sul 770 relativo al 2025 da presentare nel 2026) per i sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31 dicembre dell’anno precedente.

Adesione con comportamento concludente

L’adesione al descritto sistema semplificato avviene tramite comportamento concludente ed è vincolante per l’intero anno d’imposta in cui è esercitata.
Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate individuerà gli specifici elementi informativi da comunicare e le modalità e i termini per la trasmissione dei dati, nonché ogni altra disposizione di attuazione.

Plusvalenza estesa da 5 a 10 anni con interventi superbonus

La ritenuta di acconto applicata sui bonifici “parlanti” salirebbe dall’8% all’11% a decorrere dal 1° marzo 2024.
Aumenterebbe poi da 5 a 10 anni il periodo durante il quale la vendita di immobili, diversi dall’abitazione principale, deve scontare l’imposta sulla plusvalenza, penalizzando così le compravendite immobiliari.
È quanto emerge dal Ddl. di bilancio per l’anno 2024 che inizia l’iter in Senato: deferito in sede referente alla Commissione Bilancio, con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti, è atteso in Aula da lunedì 27 novembre.

Quanto alla prima misura citata, quindi, verrebbe anticipato di un mese (dal 1° aprile al 1° marzo) il momento a decorrere dal quale la ritenuta, di cui all’art. 25 del DL 78/2010, che viene operata dagli istituti di crediti e da Poste italiane all’atto di accredito dei pagamenti eseguiti dai contribuenti con bonifici “parlanti” e relativi agli interventi “edilizi”, salirà di ulteriori tre punti percentuali.

Cambia inoltre, rispetto a una precedente versione in bozza, la norma contenuta nel Ddl. di bilancio 2024, che prevede un ampliamento delle ipotesi per cui si genera una plusvalenza tassata in caso di cessioni di immobili sui quali sono stati effettuati interventi che hanno consentito di fruire del superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020.
Aggiungendo la lett. b-bis) all’art. 67 comma 1 del TUIR verrebbe previsto che rientrino tra i redditi diversi “le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati” con il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, “che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione”.

Rimarrebbero esclusi “gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo”.
La disposizione riguarderebbe le cessioni poste in essere dal 1° gennaio 2024.

Nel caso di immobili diversi dall’abitazione principale non acquisiti per successione sui quali siano stati effettuati interventi godendo del superbonus, quindi, verrebbe tassata la plusvalenza derivante dalla loro cessione nei dieci anni successivi (in luogo dei cinque anni previsti in una precedente bozza del Ddl. di bilancio 2024).

Ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene sul quale sono stati effettuati interventi con il superbonus, inoltre, modificando l’art. 68 comma 1 del TUIR, verrebbe stabilito che:
– se gli interventi sono conclusi da non più di 5 anni dall’atto di cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020;
– se gli interventi sono conclusi da più di 5 anni ma entro i 10 dall’atto di cessione, si tiene conto del 50% delle spese se si è fruito dell’agevolazione nella misura del 110% e se sono state esercitate le suddette opzioni.

Esemplificando, si ipotizzi pari a 100.000 euro il costo di acquisto di un’immobile (non abitazione principale) sul quale, nel corso del 2021, sono stati effettuati interventi con il superbonus del 110% per un importo di 160.000 euro per i quali si è optato per lo sconto sul corrispettivo: se entro 5 anni dal termine dei lavori l’immobile viene ceduto per 300.000 euro, la plusvalenza sarà pari a 200.000 euro (determinata dalla differenza tra 300.000 euro e 100.000 euro).
Se il medesimo immobile viene ceduto dopo 5 anni dall’ultimazione dei lavori, ma entro i 10 anni, la plusvalenza tassata sarà pari a 120.000 euro [300.000 euro – (100.000 euro + 80.000)].

Rimane fermo che per gli stessi immobili acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, come suddetto determinato, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Alle suddette plusvalenze risulta possibile applicare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 26%, di cui all’art. 1 comma 496 della L. 266/2005.

Aliquota IVA per le ristrutturazioni non condizionata dalla CILA superbonus

Ai sensi dell’art. 119 comma 13-ter del DL 34/2020, gli interventi che consentono di beneficiare del c.d. superbonus “costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)”, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, esclusi quelli comportanti la demolizione e ricostruzione.

La formulazione letterale della norma potrebbe lasciare intendere che, alle opere edilizie per le quali è stata presentata la CILA e che costituirebbero “manutenzioni straordinarie”, si applichi il regime IVA previsto per le manutenzioni.
Seguendo questa tesi, peraltro, l’aliquota IVA potrebbe divergere rispetto a quella ordinariamente applicabile per opere che sarebbero, in via ordinaria, qualificabili come interventi di recupero o ristrutturazione edilizia ex art. 3 lett. c) e d) del DPR 380/2001 (laddove vi siano, ad esempio, lavori che coinvolgono le parti strutturali dell’edificio).

Le manutenzioni straordinarie su fabbricati che non siano a prevalente destinazione abitativa, difatti, richiedono l’applicazione dell’aliquota IVA ordinaria. Si pensi ai committenti che hanno la qualifica di ONLUS e, in particolare, alle RSA per le quali il superbonus beneficia dell’aliquota del 110% sino a fine 2025.
Per le manutenzioni su fabbricati abitativi, invece, l’aliquota del 10% sarebbe soggetta alla limitazione per i beni significativi, ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. b) della L. 488/99 (limite che non è previsto per gli interventi di recupero o ristrutturazione).

A livello sistematico, tuttavia, non pare condivisibile una posizione come quella sin qui descritta.
Le aliquote dovrebbero essere applicate secondo le norme ordinarie in materia di IVA e non essere condizionate dalla disposizione speciale recata dall’art. 119 comma 13-ter in esame, in quanto volta ad agevolare l’autorizzazione di inizio lavori richiedendo la CILA in luogo della SCIA anche per opere di maggiore entità.
La determinazione delle aliquote IVA, invece, rimarrebbe ancorata alla qualificazione degli interventi secondo il titolo edilizio, in base alle ordinarie definizioni del DPR 380/2001.

Pertanto, se le opere rientrano nell’ambito del restauro e risanamento conservativo (art. 3 lett. c) del DPR 380/2001) o della ristrutturazione edilizia (art. 3 lett. d) del DPR 380/2001), si applica l’aliquota del 10%, come ordinariamente previsto dal n. 127-quaterdecies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72.
Non consta che l’Agenzia delle Entrate si sia pronunciata in via ufficiale sul punto.

Tuttavia, a livello più generale (e prima della disposizione speciale in tema di CILA superbonus), l’Agenzia, esprimendosi in merito all’aliquota applicabile per la riqualificazione energetica, ha affermato che “per la corretta definizione degli interventi edilizi indicati dall’istante, occorre fare riferimento alla classificazione degli stessi ai sensi delle disposizioni dell’articolo 31, comma 1, della Legge 5 agosto 1978 n. 457”. Per questa ragione, “solo gli interventi di recupero rientranti nelle previsioni di cui alle lettere c), d) ed e) del sopra menzionato articolo 31 della legge n. 457 del 1978 (trasfuse nelle lettere c), d) ed f) dell’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001), riguardanti, rispettivamente, il restauro e risanamento conservativo (cfr. lett. c); la ristrutturazione edilizia (cfr. lett. d) e la ristrutturazione urbanistica (cfr. lett. e), possono fruire dell’aliquota agevolata ai sensi del citato n. 127-quaterdecies” (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 604/2020).Reverse charge escluso verso il general contractor

Per gli interventi edilizi che sono resi nei confronti di un “general contractor”, oltre all’aliquota, si pone un ulteriore dubbio in merito all’applicabilità (o meno) del reverse charge, previsto in via generale per i subappalti a norma dell’art. 17 comma 6 lett. a) del DPR 633/72.

A livello letterale, è infatti esclusa la soggezione al reverse charge per le “prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata la totalità dei lavori”.
Non è pacifico ritenere disapplicata la disposizione anche in presenza di un contraente generale di un committente privato. Tuttavia, la formulazione letterale della norma parrebbe consentire di pervenire a questa conclusione, perché “un contraente generale a cui venga affidata la totalità dei lavori” è un’espressione definitoria che identifica in modo chiaro la fattispecie, senza comprimerla in alcun modo ai casi in cui il committente che affida la totalità dei lavori sia un soggetto pubblico. La ratio della disposizione sembrerebbe quella di assimilare il rapporto nei confronti del contraente generale (in quanto soggetto cui viene affidata la totalità dei lavori) a un rapporto di appalto diretto, piuttosto che a un subappalto.

Resta applicabile il reverse charge per gli interventi specificamente riconducibili a quelli individuati dall’art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR 633/72 (prestazioni di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici), per i quali non rileva lo status “soggettivo” del destinatario.