RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ANCHE QUOTATE – PROROGA 2023

L’art. 1, co. 107 – 109, della legge di Bilancio 2023 ha operato una riapertura dei termini per procedere alla rideterminazione del costo fiscale di:
▪ terreni (agricoli o edificabili)
▪ partecipazioni (quotate o non quotate)
posseduti al 1/01/2023 al di fuori del regime d’impresa.

NEW: rispetto alla analoga procedura disposta negli ultimi anni, la rivalutazione è stata estesa alle partecipazioni “quotate” con ciò intendendosi quelle negoziate in “mercati regolamentati” o in “sistemi multilaterali di negoziazione”.

Entro il termine del 15/11/2023 (N.B.: non nel mese di giugno come avveniva in passato) deve intervenire:
l’asseverazione della perizia
il versamento dell’imposta (1° delle 3 rate annuali, o versamento in soluzione unica).

ASPETTI GENERALI

SOGGETTI INTERESSATI
La rivalutazione, come in passato, può essere effettuata:
dalle persone fisiche (inclusi gli imprenditori agricoli), per i beni posseduti a titolo privato.
Altri soggetti interessati:

AMBITO OGGETTIVO
Data del possesso: i beni devono essere detenuti alla data del 1° gennaio 2023.
Diritti rivalutabili: è ammesso rideterminare il costo fiscale dei seguenti diritti:

PERIZIA GIURATA DI STIMA

La perizia giurata di stima deve essere:
➔ redatta da tecnici a tal fine abilitati
asseverata entro il 15/11/2023.

ASSEVERAZIONE: la perizia può essere presentata per l’asseverazione (CM 81/2002) sia presso la
cancelleria del tribunale che presso l’ufficio di un giudice di pace o un notaio.

PERIZIA RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI

In caso di rivalutazione di una partecipazione:

PARTECIPAZIONI QUOTATE: la base imponibile dell’imposta sostitutiva deve essere pari al loro “valore normale” determinato ex art. 9, co. 4, lett. a), TUIR, e cioè in base in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati in tutto il mese di dicembre 2022.

PERIZIA RIVALUTAZIONE TERRENI

In caso di rivalutazione di un terreno il costo della perizia, se effettivamente sostenuto e a carico del contribuente, può essere portato ad “incremento” del costo rivalutato.

IMPOSTA SOSTITUIVA

DETERMINAZIONE IMPOSTA: al valore della perizia vanno applicate le seguenti aliquote:

VERSAMENTO: L’imposta dovuta va versata entro il 15/11/2023

L’imposta sostitutiva può essere compensata in F24 con crediti disponibili.

COMPROPRIETÀ: nel caso di bene in comproprietà il versamento va effettuato pro-quota da ciascun comproprietario

PARTECIPAZIONI QUOTATE

Per le partecipazioni quotate l’opzione per l’affrancamento deve essere comunicata all’intermediario finanziario presso cui sono depositate le partecipazioni quotate.
Nella citata Interr. Parlam. 18/01/2023, il MEF ha chiarito che
▪ come avviene per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate, il versamento dell’imposta
sostitutiva deve essere fatto a cura del contribuente e non da parte dell’intermediario

▪ possono avvalersi del regime anche i contribuenti che optano per il regime del risparmio gestito ex art. 7 del DLgs. 461/97.

CESSIONE PRIMA DEL 15/11/2023: ove il contribuente intenda cedere la partecipazione prima del 15 novembre 2023 e abbia optato per l’applicazione del regime del risparmio amministrato o gestito,
lo stesso dovrà fornire prova all’intermediario di aver versato prima della cessione della partecipazione l’imposta sostitutiva o almeno la prima rata, ancorché non siano ancora scaduti i termini per il versamento (15 novembre 2023),
al fine di consentire all’intermediario di utilizzare il valore rideterminato ai fini del calcolo dell’eventuale plusvalenza”.

RECUPERO DELL’IMPOSTA DA PRECEDENTI RIVALUTAZIONI

I soggetti che si avvalgono della rivalutazione dei valori al 1/01/2023:
✓ ove abbiano già rideterminato il valore del medesimo bene in occasione di precedenti edizioni della procedura agevolata
✓ possono recuperare l’imposta già versata secondo 2 procedure alternative:

ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

I dati relativi alla rideterminazione dei valori andranno indicati nel mod. Redditi 2024,rispettivamente
▪ a quadro RM (terreni)
▪ a quadro RT (partecipazioni)

OMESSA INDICAZIONE: tale eventualità (CM 35/2004 e CM 1/2013):
non pregiudica gli effetti della rivalutazione, che resta valida, essendo la stessa perfezionata con il versamento dell’intero importo o della 1° rata (se versamento rateale).
➔ comporta la sanzione da €. 250 a € 2.000 (art. 8 DLgs. 471/97).

CASI PARTICOLARI E CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE

Trattandosi di una riapertura dei termini (viene rinnovato l’applicazione dell’art. 2 c. 2, DL. 282/2002),
risultano attuali numerosi interventi di prassi prodotti fino ad oggi (irrevocabilità o ritrattabilità, omesso versamento, recupero imposta anni precedenti, casi particolari, successione/donazione, omessa indicazione in dichiarazione) trattati da ultimo nella RF – 030/2022 a cui si rinvia.

SISTEMA TS – NOVITA’ DAL 2023 ED INVIO AL 31 GENNAIO

Il DM 27/12/2022 ha nuovamente modificato la periodicità di invio dei dati al sistema TS delle spese sanitarie e delle spese veterinarie, disponendo il rinvio della periodicità mensile al 1/01/2024.

NUOVE PERIODICITA’ DI INVIO DELLE SPESE SANITARIE DAL 2023

SITUAZIONE ATTUALE: come anticipato, l’art. 2 del DM 27/12/2022 ha ridefinito i termini d’invio dei dati delle spese sanitarie relative al 2023, che permangono su base semestrale:

CORRISPETTIVI INVIATI AL STS

Si ricorda che anche l’obbligo di invio dei corrispettivi telematici (farmacie, ottici, ecc.) al sistema TS,
(previsto dall’art. 2, co. 6-quater, DLgs. n. 127/2015, come modificato dall’art. 3, co. 5, DL n. 183/2020) è stato differito al 2024 dall’art. 3 del DL 198/2022, cd. “Milleproroghe 2022” (v. RF-fl 001/2023).

INVIO DEI DATI SANITARI DEL 2022 ENTRO IL 31/01/2023

Per quanto attiene l’invio delle spese sanitarie sostenute nel 2022, occorre considerare le seguenti due novità introdotte:
➔ l’estensione agli ottici
➔ inclusione tra i dati dei contributi usufruiti del “bonus vista” e del “bonus psicologo”.

ESTENSIONE DELL’OBBLIGO ALLA GENERALITÀ DEGLI OTTICI

Il DM 1/09/2016 aveva già incluso gli ottici tra i soggetti obbligati (elenco di cui all’art. 1, lett. f):
▪ avessero effettuato la comunicazione al Ministero della Salute, ex artt. 11 c. 7 e 13 DLgs. n. 46/97
▪ cioè di iscrizione nel Registro dei fabbricanti di dispositivi su misura in campo ottico e oftalmico.

Il successivo DM 28/11/2022 (integrando il citato DM 1/09/2016 con la lett. g) all’elenco di cui all’art. 1), al fine di tener conto dell’evoluzione normativa, estende l’obbligo di trasmissione al sistema TS
▪ oltre agli esercenti l’arte ausiliaria di ottico di cui alla precedente lett. f)
▪ anche a quelli “registrati in anagrafe tributaria, con il codice attività – primario o secondario – … Ateco 2007 47.78.20 «Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia»”

È inoltre previsto che, dal 1/12/2022, il Sistema TS procede ad acquisire dall’Agenzia delle entrate il
codice Ateco comunicato dall’esercente che richiede le credenziali necessarie per l’invio dei dati.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE
Per entrambi i soggetti (di cui alla preesistente lett. f) ed alla nuova lett. g) la trasmissione dei dati
▪ limitatamente alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche per l’intero anno 2022
▪ è effettuata entro il 31/01/2023.

Si ricorda che la trasmissione dovrà avvenire secondo quanto disposto dal nuovo allegato A al DM 22/12/2022 (che ha sostituito l’analogo All. A del DM 19/10/2020); il citato DM ha poi previsto la possibilità di accedere al STS tramite Carta di identità elettronica (CIE) da parte del cittadino che intenda consultare i propri dati.

Tipologie di spesa: sono richieste le informazioni relative:
– alle spese per l’acquisto/affitto di dispositivi medici con marcatura CE, identificate col codice tipologia di spesa “AD”
– altre spese sanitarie diverse da quelle di cui sopra, identificate col codice tipologia di spesa “AA” (con il quale va indicata anche la fruizione dell’eventuale “bonus vista”)

BONUS VISTA E BONUS PSICOLOGO

Il citato DM 28/12/2022 ha espressamente previsto che:
➔ in relazione all’obbligo di trasmettere al STS anche eventuali contributi “riportati sui documenti fiscali”
➔ chiarisce che, per quanto attiene gli ottici e gli psicologi, vanno inclusi anche i seguenti contributi:
▪ il cd. “Bonus vista” (art. 1, co. 438, L. n. 178/2020): si tratta di un contributo sotto forma di voucher di importo pari a € 50, per l’acquisto di occhiali da vista/lenti a contatto correttive a favore dei membri di nuclei familiari con ISEE inferiore a € 10.000 annui
▪ il cd. “Bonus psicologo” (art. 1-quater, co. 3, DL n. 228/2021, cd. “Decreto Milleproroghe”): si tratta di un contributo a fronte di spese per sessioni di psicoterapia presso specialisti iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’Albo degli psicologi

Per l’invio di tali contributi va utilizzato:
– il codice tipologia di spesa “AA – Altre spese” (cui associata alla descrizione “tutte le eventuali e altre tipologie di prestazioni non previste dai valori precedenti nonché per i contributi riconosciuti dalla normativa vigente riportati nei documenti fiscali”)
– il codice tipologia di spesa “AA – Altre spese” (in precedenza gli psicologi utilizzavano il solo codice “SP – Prestazioni sanitarie”).

BONUS ENERGETICI – ESTENSIONE AL 1° TRIMESTRE 2023

Come noto, il Governo, nell’ambito di una serie di decreti susseguitisi nel tempo fin dal 2022, ha introdotto e successivamente prorogato dei crediti d’imposta alle imprese finalizzati a contenere i rincari nel costo dell’energia elettrica e del gas naturale per tutto il 2022.
Ora la Legge di Bilancio 2023 estende ed incrementa il riconoscimento dei crediti d’imposta anche per le spese sostenute nel I° trimestre 2023.
Vengono prorogati anche i benefici previsti per le imprese esercenti l’attività agricola, agromeccanica e della pesca anche per il primo trimestre 2023.

BONUS ENERGETICI

Il legislatore distingue tra le seguenti fattispecie:
✓ imprese “energivore” e “non energivore”: per le quali la base di riferimento è la spesa sostenuta per la “componente energetica” dell’energia consumata nel periodo
✓ imprese “gasivore” e “non gasivore”: per le quali la base di riferimento è la spesa per la “materia gas naturale” consumato nel periodo di riferimento per usi energetici “non termoelettrici”; è ammesso al beneficio l’uso per riscaldamento e l’acquisto di metano per autotrasporto (è escluso l’acquisto del gpl per autotrasporto).

AMBITO SOGGETTIVO: dal punto di vista soggettivo occorre distinguere i seguenti soggetti:

REQUISITI: i crediti d’imposta spettano a condizione che sia verificato un requisito “di onerosità” riferito all’acquisto del componente energetico/gas. In particolare, sono richieste le seguenti condizioni:

ENTITA’ DEL CREDITO D’IMPOSTA

Le percentuali applicabili sono state così modificate ad opera della legge di bilancio 2023:
– imprese “gasivore” / “non gasivore”: 45% (in luogo del 40% previsto sul 4° trimestre 2022)
– imprese “energivore”: 45% (in luogo del 40% previsto sul 4° trimestre 2022)
– imprese “non energivore” : 35% (in luogo del 30% previsto sul 4° trimestre 2022)

CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia ha delineato i tratti comuni ai crediti d’imposta (v. RF 088/2022):
a) spesa agevolata: si applica il principio di competenza (art. 109, Tuir), dovendosi fare riferimento
alla spesa effettivamente sostenuto ed utilizzata nell’ambito dell’impresa; pertanto
✓ non rilevano i consumi “stimati” eventualmente fatturati in acconto
✓ rileva il solo consumo effettivo indicato nelle fatture di conguaglio per il trimestre di riferimento
b) rilevano esclusivamente le spese per l’acquisto della componente elettrica/del gas:
✓ al netto di imposte ed eventuali sussidi
✓ con esclusione dei costi accessori (spese di trasporto, spese finanziarie, di stoccaggio, ecc.)
c) documentazione: le spese devono essere documentate tramite le relative fatture di acquisto.

ASPETTI FISCALI

I crediti d’imposta sono soggetti alla seguente disciplina:
Utilizzo: sono utilizzabili solo in compensazione nel mod. F24 entro il 31/12/2023
Limiti: non sono soggetti ai limiti a non di:
✓ di compensazione orizzontale di €.2 mil. (art. 34, L. 388/2000)
✓ di utilizzo dei crediti da indicare nel quadro RU, di € 250.000 (art. 1, co. 53, L. 244/2007)
Detassazione: non sono imponibili ai fini dei redditi/Irap (né rilevano ai fini del rapporto di deducibilità di interessi passivi e spese generali)
Cumulabilità: sono cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo (considerata anche la detassazione) non comporti il superamento del costo sostenuto
Cedibilità: i crediti d’imposta possono essere ceduti a terzi solo per intero ed entro il 31/12/2023.

PESCA ED AGRICOLTURA – ESTENSIONE DEL “BONUS CARBURANTI”

La legge di bilancio 2023 riconosce, poi, alle imprese esercenti attività agricola, agromeccanica (di cui al codice ATECO 1.61) e della pesca un credito d’imposta nella misura del 20% delle spese sostenute nel primo trimestre 2023 per l’acquisto di carburante per:
▪ la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività;
▪ il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.

RICHIESTA DATI CREDITO D’IMPOSTA AL FORNITORE DI GAS O ENERGIA

L’impresa non gasivora o non energivora beneficiaria del credito d’imposta che si è rifornita o si rifornisce di gas naturale o energia elettrica nel quarto trimestre 2022 e nel primo trimestre 2023 dal medesimo soggetto da cui si è rifornita nel terzo trimestre 2019, può richiedere al proprio fornitore:
▪ il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
▪ l’ammontare del credito d’imposta spettante per il primo trimestre 2023.
Il fornitore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l’agevolazione, deve inviare al cliente una specifica comunicazione contenente i predetti dati.

CEDIBILITA’ DEL CREDITO

E’ prevista la cessione entro il 31/12/2023, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, dei bonus riferiti al 1° trimestre 2023.
Si ricorda che il credito d’imposta è cedibile a condizioni analoghe a quelle previste per i bonus edilizi (art. 3,co. 3 e 9, DL n. 21/2022):
1° cessione: la cessione è libera (verso chiunque)
2° cessione: il terzo può cedere solo a cessionari “qualificati” (banche, altri intermediari finanziari e compagnie di assicurazione)
3° cessione: deve permanere sempre tra cessionari “qualificati”.
Il cessionario utilizza il bonus con le stesse modalità/termini con cui l’avrebbe utilizzato il cedente, e comunque entro il 31/12/2023.
Il cessionario richiede il visto di conformità ai dati relativi ai documenti attestanti la sussistenza dei
presupposti che danno diritto al bonus.

Tool: è disponibile sul sito di RE.FI. la versione aggiornata del file excel per un comodo conteggio dei crediti d’imposta e la loro cessione a terzi.

LEGGE DI BILANCIO 2023 – LE PRINCIPALI MISURE FISCALI (3° parte)

Si conclude l’analisi delle principali disposizioni fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2023.

RITENUTE SOSPESE DI FEDERAZIONI SPORTIVE (co. da 160 a 161)

Al fine di sostenere le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, le società sportive professionistiche e le ASD/SSD, la legge di bilancio 2022 (art. 1, co. 923-924, L. 234/2021) ha previsto la sospensione dei termini relativi ai versamenti di ritenute alla fonte, Iva, imposte sui redditi e versamenti contributi previdenziali/assistenziali ed Inail in scadenza da gennaio ad aprile 2022, con ripresa dei versamenti da effettuare entro il 30/05/2022, anche in forma rateale.
Detto termine è stato successivamente più volte prorogato (art. 7, co. 3-bis, DL n. 17/2022, art. 39, co. 1- bis, DL n. 50/2022, art. 13, DL n. 176/2022), in ultimo al 22/12/2022.
Ora, viene disposto che detti versamenti si considerano tempestivi se effettuati in un’unica soluzione entro il 29/12/2022 o in 60 rate di pari importo (applicando una maggiorazione del 3% sulle somme complessivamente dovute, da versare integralmente unitamente alla prima rata) con scadenza:
– le prime 3 rate: entro il 29/12/2022
– le successive rate: entro l’ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere da gennaio 2023.

DERIVAZIONE RAFFORZATA E CORREZIONE DI ERRORI CONTABILI (co. da 273 a 275)

L’art. 83, Tuir, disciplina il principio della cd. “derivazione rafforzata”, ai sensi del quale:
▪ per i soggetti IAS adopter
▪ e per i soggetti (Ires) OIC adopter diversi dalle micro imprese (art. 2435-ter, C.C.)
si applicano, anche in deroga alle disposizioni del Tuir, i criteri di qualificazione, classificazione ed
imputazione temporale prevista dagli OIC (evitando così il “doppio binario” fra valori civili e fiscali).

Detto criterio di imputazione temporale (in deroga all’art. 109, Tuir) dei componenti negativi di reddito:
✓ in generale: si applica anche alla correzione degli “errori contabili”
✓ in deroga: non si applica ai componenti negativi di reddito riferiti a periodi di imposta “prescritti” (cioè per i quali è scaduto il termine per la presentazione della relativa dichiarazione integrativa, ex art. 2, co. 8, Dpr 322/98).
Ora, viene disposto che detta imputazione temporale dei componenti negativi di reddito a seguito della correzione di errori contabili opera (dal periodo d’imposta in corso al 22/06/2022) per i soli soggetti che sottopongono il bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti

LIMITI PER CONTABILITÀ SEMPLIFICATA E LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (co. 276)

Sono innalzati i limiti dei ricavi dell’anno precedente che permettono la tenuta della contabilità semplificata da parte delle imprese (che hanno effetto anche per l’opzione per il versamento delle liquidazioni Iva su base trimestrale, con riferimento al volume d’affari)
A decorrere dal periodo d’imposta 2023 trovano applicazione seguenti nuovi limiti:
– € 500.000 (in luogo di € 400.000) per i soggetti esercenti attività di prestazioni di servizi
– € 800.000 (in luogo dei precedenti € 700.000) per i soggetti esercenti altre attività.

MODELLO “ISEE PRECOMPILATO” (co. 323)

Con l’obiettivo di agevolare il ricorso al cd .”ISEE precompilato” resa disponibile in via telematica
dall’Inps (regolato dal disciplinare tecnico sottoscritto tra l’INPS e l’Agenzia delle Entrate), con modifica dell’art. 10, D.lgs. 147/2017 è disposto che la presentazione della DSU da parte del contribuente:
▪ può essere effettuata in modalità non precompilata fino al 31/12/2022
▪ va effettuata “prioritariamente” in modalità precompilata a decorrere dal 1/01/2023 (ferma restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria).

PRESTAZIONI OCCASIONALI – VOUCHER (co. 342)

A seguito dell’abrogazione del “lavoro accessorio” ad opera del Dlgs 81/2015 (cd. “Job Act”) è stato introdotto il contratto di “prestazione occasionale” ad opera dell’art. 54 bis, DL n. 50/2017 (v. RF 122/2017), che ha disciplinato la prestazione di alcune attività di lavoro occasionale da rendere:
▪ nel rispetto di determinati aspetti “normativi” del rapporto
▪ e di specifici limiti economici riferiti ad anno civile (1/01 – 31/12) di svolgimento della stessa affinché la prestazione possa definirsi “occasionale” (senza sconfinare in altra tipologia di rapporto).

Con riferimento a questi ultimi, sono previsti dei limiti di compenso in relazione:
al singolo prestatore: pari a €. 5.000 (invariato)
al singolo utilizzatore (committente): aumentati a €. 10.000 (in luogo dei precedenti €. 5.000)
✓ nonché per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore: pari a €. 2.500 (invariato).
Il nuovo co 1-bis prevede che tale tipologia contrattuale è estesa alle attività lavorative occasionali svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili (cod. Ateco 93.29.1).

Utilizzatori: per quanto attiene il divieto di avvalersi di tale tipologia di contratto viene disposto che:
per la generalità degli utilizzatori: opera nei confronti dei datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato
per le imprese del settore agricolo: il divieto si applica in via generalizzata.

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE (co. 357)

A decorrere dal 1/01/2023 è introdotta una maggiorazione del 50% all’importo dell’Assegno unico
universale di cui all’art. 4, D.Lgs. 230/2021 (v. RF-fl 039/2022):
▪ per ciascun figlio di età inferiore a 1° anno
▪ nonché per i nuclei familiari con valore ISEE fino a €. 40.000:
✓ con almeno 3 figli per ciascun figlio di età compresa tra 1 e 3 anni
✓ con almeno 4 figli (per nucleo familiare).

Rimangono invariate le ulteriori maggiorazioni previste nel caso di:
– figli con disabilità
– madri di età inferiore a 21 anni
– entrambi i genitori sono titolari di reddito da lavoro

CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (co. da 366 a 368)

L’art. 8 del DL n. 144/2022 (cd. “Decreto Aiuti-ter”) ha istituito degli appositi Fondi a favore degli ETS
ed enti religiosi riconosciuti che:
– erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali
– nei confronti di persone con disabilità svolti in regime residenziale, semiresidenziale finalizzato a riconoscere un contributo a fondo perduto rapportato al maggior onere per l’energia elettrica/gas naturale sostenuto nel 3° e 4° trimestre 2022 rispetto a quello sostenuto nel medesimo periodo del 2021, da disciplinare tramite apposito DPCM.
Il fondo, inizialmente istituito per il 2022 (€. 120 mil) viene ora incrementato di €. 5 mil. per il 2023.

LIMITE UTILIZZO DEL CONTANTE (co. 384)

Con modifica dell’art. 49, co. 3-bis, Dlgs. 231/2007 è disposto che:
dal 1/01/2023 è innalzato a €. 5.000 (dai precedenti €. 2.000)
– il limite per il trasferimento di denaro contante e libretti/titoli al portatore tra soggetti diversi.
Money transfer: per il servizio di rimessa di denaro (art. 1, lett. b), Dlgs 11/2020) permane il limite di €. 1.000

COSTI PER LE TRANSAZIONI ELETTRONICHE (co. da 385 a 388)

Al fine di alleviare i costi delle transazioni elettroniche, alla luce dell’obbligo introdotto dal 30/06/2022 di accettare il pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con carta di credito, bancomat o carta prepagata (a pena di una sanzione pari a €. 30, aumentata del 4% del valore della transazione – art. 15, co. 4-bis, DL n. 179/2012), si prevede che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative:
– delle imprese/professionisti (soggetti all’obbligo di cui sopra)
– e dei prestatori dei servizi di pagamento/gestori di circuiti/schemi di pagamento
determinano, in via convenzionale, termini e modalità di applicazione dei relativi rapporti, in modo da evitare l’imposizione di oneri non proporzionati al valore delle singole transazioni e garantire un livello di costi che risultino equi e trasparenti.

SABATINI TER (co. da 414 a 416)

Per gli investimenti per i quali è stato stipulato il finanziamento agevolato (art. 2, DL n. 69/2013):
tra il 1/01/2022 ed il 30/06/2023
▪ il termine per la loro ultimazione è aumentato a 18 mesi (in luogo di 12 mesi)
Viene, inoltre, disposta un’integrazione del fondo finalizzato a prorogare l’agevolazione fino al 2026.

BONUS INVESTIMENTI (co. da 423)

In relazione al credito d’imposta per investimenti
▪ in beni strumentali materiali nuovi Industria 4.0
▪ che risultino “prenotati” (cioè è intervenuta l’accettazione dell’ordine da parte del fornitore ed il
pagamento in acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione) entro il 31/12/2022
il termine per la consegna del bene viene differito al 30/09/2023 (in luogo del 30/06/2023) al fine di
continuare a fruire del credito d’imposta “targato 2022” (40% del costo fino a €. 2,5 mil., ecc.).

SOSTEGNO AL SETTORE AUTOTRASPORTO (co. 503 e 504)

Al fine di contenere gli effetti degli aumenti del costo del gasolio, viene istituito un fondo di €. 200 mil. per il riconoscimento di un contributo ai soggetti già beneficiari del credito d’imposta per “caro gasolio” (art. 24-ter, co. 2, lett. a), n. 1), Dlgs 504/95), da attuare tramite DM del ministero dei trasporti.

BONUS PSICOLOGO (co. 538)

Con modifica dell’art. 1-quater, DL 228/2021 è disposto che il contributo cd. “Bonus psicologo”:
– a partire dal 2023 spetta nella misura massima di €. 1500 (in luogo di €. 600 – v. RF-fl 122/2022)
per persona, da parametrare al valore ISEE
– comunque nel limite massimo di €. 5. milioni per il 2023 (e di €. 8 mil. per il 2024).

SPORT BONUS (co. da 614)

Il credito d’imposta a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali finalizzate:
– al restauro/risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia o realizzazione ex novo
– di impianti sportivi pubblici,
anche se destinate ai concessionari/affidatari degli impianti, viene esteso al 2023.

BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVA (co. 615)

L’art. 81, DL 104/2020 (“Decreto Agosto”) ha previsto, a favore di imprese, professionisti ed ENC che investono in campagne pubblicitarie (incluse sponsorizzazioni) nei confronti di:
▪ leghe sportive che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline
olimpiche e paralimpiche
▪ società sportive professionistiche
società/associazioni sportive dilettantistiche (“SSD” ed “ASD”) iscritte al registro CONI, che:
✓ operino in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici
✓ e che svolgano attività sportiva giovanile
un credito d’imposta, pari al 50% degli investimenti “effettuati” nel secondo semestre 2020, nel
rispetto dei limiti degli aiuti di Stato “de minimis” (v. RF 030/2021):
Ora il credito d’imposta viene esteso agli investimenti effettuati dal 1/01/2023 al 31/03/2023, nei
seguenti limiti:
non può essere superiore a €. 10.000 (e, comunque nel limite di spesa pubblica di . 35 mil.)
▪ è escluso per investimenti nei confronti dei soggetti in regime forfettario L. 398/91

CARTA DELLA CULTURA E CARTA DEL MERITO (co. 630)

Al fine di agevolare l’acquisto:
✓ di biglietti per rappresentazioni teatrali/cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani/periodici (anche digitali), musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva, titoli di
accesso a musei/mostre/eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali
nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera
dal 2023 sono istituite le seguenti due Carte (cumulabili tra di esse).
Carte istituite:
“Carta della cultura giovani”, per i soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE ≤ € 35.000,
assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello di compimento dei 18 anni di età
“Carta del merito” ai soggetti che hanno conseguito, non oltre il 19° anno di età, il diploma finale presso Istituti di istruzione secondaria superiore/equiparati con votazione di almeno 100/100, assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma.

Le somme assegnate non sono imponibili per il beneficiario, né rilevano ai fini ISEE.

BONUS ACQUISTO MATERIALI RICICLATI (co. da 685 a 690)

Al fine di favorire il riciclaggio delle plastiche/scarti non pericolosi di lavorazione ed il recupero dei
rifiuti solidi urbani, per gli anni 2023 e 2024 è istituito un credito d’imposta alle imprese pari al 36% delle spese sostenute per l’acquisto:
– di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica
– e per imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati
dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro.

IMPOSTA DI SOGGIORNO (co. 787)

Nei Comuni capoluogo di Provincia con presenze turistiche in numero 20 volte superiore a quello dei residenti (in base all’ultima rilevazione Istat disponibile) l’imposta di soggiorno può essere applicata nel valore massimo previsto (art. 14, co. 16, lett. e), DL 78/2010) di €. 10 per pernottamento.

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO SENZA AUTORIZZAZIONE – PROROGA (co. 815)

E’ prorogato al 30/06/2023 (in luogo del 31/12/2022) l’esonero da autorizzazione della PA (ex artt.
21 e 146, D.Lgs. 42/2004)
– per l’installazione su suolo pubblico (via/piazze e spazi aperti di interesse culturale/paesaggistico)
– da parte dei pubblici esercizi (ristoranti, bar, gelaterie, ecc.) titolari di concessioni/autorizzazioni
relativi all’utilizzazione del suolo pubblico
– di strutture amovibili (quali dehors), elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività.

COMPENSAZIONE TRA DEBITI E CREDITI DEGLI AVVOCATI (co. 860 e 861)

Dal 2023 è incrementato a € 30 milioni (in luogo di €. 10 mil.) il limite di spesa entro cui gli avvocati:
– che vantano crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato (per i quali non è stata proposta opposizione al Decreto di pagamento)
– possono compensare quanto dovuto per imposte/tasse (inclusa l’IVA) e contributi previdenziali, nel limite dell’ammontare dei crediti stessi.

BONUS EDILIZI – NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023

La Legge di bilancio 2023 ha portato solo delle modifiche limitate alla disciplina dei bonus edilizi.
In particolare, risultano modificati i seguenti aspetti:

BONUS MOBILI: il limite per le spese sostenute nel 2023 è aumentato a €. 8.000 (in luogo di €. 5.000); rimane invariata la spesa massima fruibile per il 2024 (pari a €. 5.000).
Inoltre contribuenti che fruiscono della detrazione del 50% per “recupero edilizio” possono beneficiare di una ulteriore detrazione del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo dell’immobile oggetto dei lavori edilizi.

BONUS BARRIERE: viene prorogata fino al 31/12/2025 la detrazione del 75% relativa alle spese sostenute per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti


SUPERBONUS: la detrazione del 110% si estende agli interventi effettuati fino al 31/12/2023 per i quali:

– se interventi non effettuati dai condomini: la relativa CILA risulta comunicata entro il 25/11/2022

– per gli interventi effettuati dai condomini: se la delibera dell’assemblea che approva i lavori è stata adottata entro il 24/11/2022 e la CILA risulti comunicata entro il 25/11/2022 (se la delibera risulta adottata entro il 18/11/2022, la CILA può essere stata comunicata entro il 31/12/2022)

La detrazione del 110% viene estesa alle spese per l’installazione di impianti fotovoltaici realizzata da ONLUS, OdV ed APS iscritte nei rispettivi registri:
in aree/strutture non pertinenziali diversi dagli immobili dove sono realizzati gli interventi “trainanti”
✓ purchè questi ultimi siano situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all’art. 136, co. 1, lett. b) e c) (Aree di notevole interesse pubblico) e all’art. 142, co. 1 (Aree tutelate di interesse paesaggistico) del Dlgs n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

DDL BILANCIO 2023 – NOVITÀ ATTESE PER IL REGIME FORFETARIO

il DDL di bilancio 2023 prevede:
✓ l’incremento della soglia di ricavi/compensi a €. 85.000 (in luogo di €. 65.000) per l’accesso/permanenza al regime forfetario
✓ l’introduzione di un’ipotesi di “decadenza” retroattiva: in caso di ricavi/compensi di ammontare:

  • compreso tra € 85.001 e € 100.000: la fuoriuscita dal regime agevolato opera solo dall’anno successivo
  • superiore a € 100.000: il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso.

La nuova misura delle soglie trovi applicazione a partire dal 1/01/2023.

Per la verifica dell’eventuale splafonamento del limite per i contribuenti che accedono per la prima volta al regime agevolato, si considerano i ricavi come determinati nel regime di provenienza (CM 9/2019).

Così, ad esempio, per un imprenditore che nel 2022 si trovava:
– in contabilità ordinaria: rilevano i ricavi in base al principio di competenza
– in contabilità semplificata: rilevano i ricavi determinati “per cassa” (eventualmente tenendo conto
dell’opzione per il cd. “criterio di registrazione”, di cui all’art. 18, co. 5, Dpr 600/73).

In caso di inizio dell’attività (es: nel 2023) il regime è accessibile considerata l’assenza di ricavi/compensi nel periodo precedente (2022).
Se l’inizio attività è avvenuto nel 2022 ai fini del calcolo del superamento del limite di 85.000 € è
necessario effettuare il ragguaglio ad anno.


FATTURE ELETTRONICHE – REGOLE PER L’UTILIZZO DA PARTE DELL’AGENZIA

L’art. 1, co. 5-bis e 5-ter, D.Lgs. n. 127/2015 consentono alla Guardia di Finanza ed all’Agenzia delle
Entrate di utilizzare i dati contenuti nei file delle fatture elettroniche previa adozione di idonee misure di
garanzia della privacy degli interessati. In particolare i file XML delle fatture:
✓ sono memorizzati fino al 31/12 dell’8° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento (mod. Iva/Redditi in cui sono confluite) o alla definizione di eventuali giudizi
✓ per essere utilizzati dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza
per le attività di analisi del rischio
per l’attività di controllo a fini fiscali.
(oltre che nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria della GdF).

A tal fine era previsto fosse sentito il Garante per la protezione dei dati personali per l’adozione di “idonee misure di garanzia a tutela” dei diritti e delle libertà degli interessati.
A tal proposito il Garante della privacy (Parere n. 454/2021) aveva condizionato il proprio assenso a delle specifiche condizioni, con particolare riferimento:
– alle fatture afferenti al settore legale
– ai controlli fiscali sui “consumatori finali” (esperibili solo quale conseguenza di una verifica fiscale
preliminarmente posta in essere nei confronti dei loro fornitori)

L’Agenzia delle Entrate ha, pertanto, provveduto ad adeguarsi con l’emanazione del Provv. 24/11/2022, che sostituisce integralmente il precedente Provv. 30/04/2018.

“DATI FATTURA” E “DATI FATTURA INTEGRATI”

Il citato Provv. 24/11/2022 distingue tra le seguenti tipologie di dati contenuti nelle e-fatture:

UTILIZZO DEI “DATI FATTURA INTEGRATI”

I “dati fattura integrati” sono trattati:
▪ dal personale delle strutture centrali dell’Agenzia delle entrate, appositamente autorizzato
▪ per lo svolgimento delle attività:
✓ di analisi del rischio
✓ di promozione dell’adempimento spontaneo (cd. “attività di compliance”)
✓ nonché di controllo ai fini fiscali.

Inoltre, sono trattati dal personale degli Uffici territoriali dell’Agenzia entrate, appositamente autorizzato,
per lo svolgimento di attività:
✓ istruttorie ai fini della liquidazione delle istanze di rimborso IVA,
✓ della valutazione delle istanze di annullamento in autotutela presentate dal contribuente
✓ del riconoscimento di contributi a fondo a perduto a favore di operatori IVA.

UTILIZZO DEI “DATI FATTURA”

I “dati fattura” (nonché i dati dell’esterometro) sono trattati dal personale delle strutture centrali e
territoriali dell’Agenzia (sempre nel rispetto del GDPR) per lo svolgimento, in particolare, delle attività di:
▪ assistenza, di controllo finalizzato all’erogazione dei rimborsi (Iva e redditi)
▪ elaborazione dei dati per attività di analisi del rischio
controllo automatizzato e puntuale che possono essere effettuate anche attraverso l’incrocio con le informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria.

CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE DEI FILE DELLE FATTURE E DELLE NOTE DI VARIAZIONE

In attuazione di quanto sopra è disposto che i file delle fatture elettroniche/note di variazione possono essere consultati e acquisiti
✓ esclusivamente dal personale (delle strutture centrali e delle strutture territoriali dell’AdE) specificatamente autorizzato
✓ nell’ambito delle attività istruttorie connesse:
– all’esecuzione dei rimborsi Iva ex art.38-bis Dpr. 633/1972
– all’esercizio dei poteri di controllo di cui agli artt. 51 Dpr 633/72 (Iva) e 32 Dpr. 600/73 (redditi)
– all’espletamento degli accessi/ispezioni/verifiche di cui agli artt. 52 Dpr 633/72 e 33 Dpr 600/73
– al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi ex art. 36-ter, Dpr 600/73
– al controllo preventivo sulle dichiarazioni presentate mediante mod. 730 a rimborso

CONTROLLI NEI CONFRONTI DEI “CONSUMATORI FINALI”
Al fine di limitare il trattamento dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali, l’accesso ai file xml è consentito per controlli fiscali avviati nei loro confronti esclusivamente nei casi di attività:
di “controllo formale” circa la spettanza:
✓ di oneri detraibili o deducibili
✓ di agevolazioni fiscali
o di “verifiche puntuali”: ma solo qualora le stesse:
✓ siano state poste in essere preliminarmente nei confronti di operatori economici, i cui beni/servizi siano stati acquistati dal citato consumatore
✓ e gli elementi della stessa siano tali da far emergere un rischio di evasione fiscale.

CEDENTI/PRESTATORI CHE OPERANO NEL SETTORE LEGALE
Con riferimento alle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell’ambito del settore legale (avvocati, patrocinatori, ecc.), i dati:
▪ sono cifrati individualmente
▪ e memorizzati in una distinta area di storage.
La chiave di cifratura, gestita automaticamente dal sistema, è conservata e protetta in un repository separato dai dati.

Prestazioni sanitarie: attualmente il problema “di Privacy” riferito alle attività legali non si estende anche alle prestazioni sanitarie considerato il divieto generalizzato di utilizzo della fattura elettronica.
Quando tale divieto verrà meno, è probabile che risulteranno adottate le medesime cautele.

NUOVI SERVIZI MESSI A DISPOSZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia, inoltre, tenendo conto delle richieste pervenute dalle associazioni di categoria e della necessità di ampliare la gamma dei servizi sulla fatturazione elettronica ha realizzato nuovi servizi
▪ di colloquio automatico tra sistemi informatici
▪ per consentire download e upload massivi dei dati relativi ai file delle
✓ fatture elettroniche,
✓ dei corrispettivi,
✓ degli elenchi messi a disposizione per il pagamento dell’imposta di bollo.

Infine, per limitare le false fatturazioni, l’Agenzia rende possibile ai soggetti Iva, o ai loro delegati, tramite il servizio di censimento del canale abituale, l’inserimento, l’aggiornamento o la cancellazione dell’informazione relativa al canale utilizzato per l’invio della fattura elettronica.

NUOVA SABATINI – PROCEDURA CON IL CUP DAL 2023

Dal 1° gennaio 2023 per la presentazione della domanda alla “Nuova Sabatini” sarà necessario:
– effettuare la compilazione, pena l’improcedibilità della stessa, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella sezione “Compilazione domanda di agevolazione” della piattaforma informatica dedicata alla misura
– ad avvenuta compilazione della domanda mediante la predetta procedura, verrà reso disponibile il Codice Unico di Progetto – CUP associato all’istanza in questione da riportare nelle fatture elettroniche.

Come noto l’agevolazione cd. “Nuova Sabatini”, disciplinata dall’art. 2, DL n. 69/2013, prevede, a favore delle PMI, la possibilità di accedere a contributi in conto interessi a fronte di finanziamenti stipulati per l’acquisizione (anche in leasing finanziario):
– di macchinari, impianti, beni strumentali ed attrezzature, nuovi di fabbrica
– nonché per investimenti in hardware, software e tecnologie digitali (v. DM 22/04/2022).

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Fino al 31 dicembre 2022, l’impresa, ai fini della presentazione della domanda deve:
▪ sottoscriverla con firma digitale
inviarla tramite PEC all’indirizzo (PEC) della banca/intermediario finanziario a cui richiede il finanziamento (questa deve aderire alla Convenzione stipulata tra il MISE, l’ABI e Cassa depositi e prestiti spa, ai sensi dell’art. 2, co. 7, DL n. 69/2013).

NUOVA PROCEDURA DAL 1/01/2023

A partire dal 1° gennaio 2023, le domande di agevolazione dovranno essere compilate secondo la modalità descritta dal MISE nella Circ. n. 410823 del 6 dicembre 2022.
Questa si compone di 2 fasi:
1) una compilazione telematica, finalizzata al rilascio del CUP
2) l’ordinaria presentazione tramite PEC.

1° FASE
La domanda di agevolazione va compilata, a pena di improcedibilità:
➔ in via esclusivamente telematica
➔ attraverso la procedura disponibile nella sezione “Compilazione domanda di agevolazione” della piattaforma informatica dedicata alla misura

Ad avvenuta compilazione della domanda, la procedura rende disponibile il Codice Unico di Progetto (cd. “CUP”) associato all’istanza in questione da riportare nelle fatture elettroniche.

2° FASE
Le domande così compilate dovranno, successivamente, inviate secondo la “vecchia” procedura esposta precedentemente e cioè:
▪ sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore, mediante firma digitale;
▪ inviate esclusivamente tramite PEC agli indirizzi dei soggetti finanziatori aderenti alla convenzione.

Eventuali allegati
Alla domanda di agevolazione, nei seguenti casi va allegata una apposita documentazione:
a) nel caso in cui l’impresa sia associata/collegata:
il prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione dell’impresa (secondo i criteri UE recepiti dal DM 18/04/2005) redatto utilizzando il “Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali” disponibile nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito del MISE
b) nel caso in cui il contributo sia superiore a €. 150.000:
le dichiarazioni sostitutive di atto notorio per la richiesta delle informazioni antimafia rese dai soggetti sottoposti a verifica ex art. 85, DLgs 159/2022, utilizzando i modelli disponibili nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito del MISE.

BONUS ENERGETICI – NUOVI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA

L’Agenzia ha fornito nuovi chiarimenti in relazione all’estensione dei crediti d’imposta al 3° trimestre 2022 ed ai mesi di ottobre/novembre 2022. Tra i chiarimenti più significativi, si segnala quanto segue:
– il bonus spetta anche alle imprese agricole e agli enti non commerciali per l’utilizzo nell’attività commerciale
– è agevolata anche la spesa riaddebitata in via analitica al conduttore dal locatore, intestatario dell’utenza
– non è agevolato l’acquisto di GPL, mentre risulta agevolato l’acquisto di GNL (“metano”)
– è ammesso avanzare richiesta al fornitore anche successivamente al termine di risposta per quest’ultimo.

L’Agenzia delle Entrate ha emanato nuovi chiarimenti in tema di “bonus energetici”, relativi:
– sia all’utilizzo di energia elettrica (imprese “energivore” e “non energivore”)
– che al consumo di gas naturale (imprese “gasivore” e “non gasivore”)
riferiti al 3° trimestre 2022 ed ai mesi di Ottobre e Novembre 2022

AMBITO SOGGETTIVO

Come noto, i crediti d’imposta spettano a tutte le imprese residenti in Italia.
Più in particolare, secondo l’Agenzia ciò che rileva è la conduzione di un’attività di impresa; in tal senso
l’agevolazione risulta applicabile:
▪ alle imprese agricole
▪ agli enti non commerciali (pubblici o privati, incluse le ONLUS): l’agevolazione spetta solo per le spese (per energia elettrica e/o gas naturale) utilizzati nell’ambito dell’attività commerciale eventualmente esercitata.
▪ alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti

NEOATTIVITÀ – BONUS ENERGIA ELETTRICA

In relazione ai consumi di energia elettrica, il requisito di accesso è costituito dall’incremento del costo in
un determinato trimestre del 2022 (o del 2021) rispetto al corrispondente trimestre del 2019.

Per le imprese che si sono costituite successivamente ad uno di tali trimestri si pone problema di non
possedere un parametro di riferimento.

In relazione ai bonus per il 1° e 2° trimestre 2022 l’Agenzia (CM 13/2022) aveva già avuto modo di
individuare tale parametro nel PUN (prezzo unitario nazionale) medio dei diversi trimestri.

Ora l’Agenzia individua il PUN applicabile anche in relazione al requisito da soddisfare per il bonus
✓ del 3° trimestre: il PUN medio del 2° trimestre 2019 è pari a 62,47 euro/MWh
✓ dei mesi di ottobre/novembre 2022: il PUN medio del 3° trimestre 2019 è pari a 62,71 euro/MWh

CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA

In relazione ai crediti del 3° e 4° trimestre 2022 (cedibili entro il 30/06/2023) l’Agenzia conferma quanto
già a quanto già chiarito in precedenza:
▪ la cessione è ammessa solo per intero
▪ richiede l’apposizione del visto di conformità alla relativa documentazione
▪ la prima cessione è libera
▪ sono ammessi eventuali ulteriori due cessioni solo a favore di “soggetti qualificati” (circuito bancario
o imprese di assicurazione)

CALCOLO SEMPLIFICATO PER IMPRESE “NON ENERGIVORE” E “NON GASIVORE”

In relazione alla possibilità concessa alle imprese considerate
– non energivore: per quanto attiene i consumi di energia elettrica
– non gasivore: per quanto attiene i consumi di gas naturale
si ricorda che le imprese possono effettuare apposita richiesta al fornitore il quale è tenuto a rispondere
entro 60gg dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta fornendo i dati relativi:
✓ nel caso di energia elettrica: al soddisfacimento del requisito di incremento del costo per più del 30%
✓ in entrambi i casi: ai consumi rilevanti su cui applicare l’aliquota di agevolazione.

PIÙ POD/PDR

Nel caso in cui l’impresa sia titolare di più POD (energia elettrica) o PDR (gas) in relazione a fornitori
diversi, la richiesta può essere avanzata a tutti i relativi fornitori (per i quali sono soddisfatti i requisiti).
In ogni caso, ove i conteggi comunicati non contemplino tutti i POD/PDR, spetta all’impresa considerare
anche i dati riferiti ai POD/PDR mancanti (sia in relazione ai requisiti, cioè l’incremento del costo dell’energia elettrica, sia per quanto attiene la base agevolata su cui applicare l’aliquota del credito d’imposta).

IMPRESE NON ENERGIVORE (CM 25/2022 e CM 36/2022, p.to 5.4)
Il credito d’imposta spetta
▪ in presenza di almeno 1 contatore di potenza nominale superiore ai limiti (16,5 kWh per i primi 3
trimestri 2022; 4,5 kWh per il 4° trimestre 2022) nel trimestre di riferimento del 2022 (mentre non rileva
se non fosse presente nel corrispondente trimestre del 2019)
▪ una volta verificato ciò in relazione:
✓ alle medie di riferimento (trimestri 2019, da confrontare con le medie dei trimestri del 2022): si calcolano considerando i consumi rilevati
– da tutti i contatori, sia di potenza ≥ a 16,5 kW (o 4,5 per il 4° trimestre 2022) che di potenza inferiore
– ed anche se riferiti ad utenze diverse tra il 2022 ed il 2019
✓ per il calcolo del credito d’imposta: si opera allo stesso modo (danno accesso al bonus tutti i POD, non
solo quelle di potenza ≥ 16,5 / 4,5 kW)
POD/PDR INTESTATO AL LOCATORE

Il credito d’imposta spetta al soggetto che sostiene l’onere per le utenze, ove l’utenza non risulti “volturata” al conduttore (ma sia rimasta intestata al locatore), si applicano i seguenti criteri.

Requisiti: vanno comunque valutati sull’utenza, anche se intestata al locatore (nel 2022 e/o nel 2019).
In relazione alla potenza nominale del contatore (≥ 16,5 / 4,5 kWh), ove soddisfatto in capo all’utenza
intestata al conduttore, ammette all’agevolazione eventuali ulteriori POD intestati al conduttore.

Documentazione necessaria: l’agevolazione spetta a condizione che il conduttore sia in possesso:
– di copia delle fatture d’acquisto (intestate al locatore)
– delle fatture/note di riaddebito “analitico” delle stesse emesse dal locatore
– del contratto di locazione/comodato dell’immobile che preveda espressamente l’imputazione
analitica delle utenze utilizzate dal conduttore
– della documentazione relativa all’avvenuto pagamento da parte del conduttore.

AMMESSO IL GNL ED ESCLUSO IL GPL

Il beneficio è limitato alla spesa per «gas naturale», senza specifiche rispetto alla tipologia di gas.
In considerazione di ciò, l’Agenzia ritiene che l’acquisto
✓ di GNL: è agevolato, non rilevando la forma (liquida o meno) del gas acquistato
✓ di GPL: non è agevolato (infatti, “sotto il profilo merceologico, non è qualificabile come «gas naturale»)

COMUNICAZIONE DEI CREDITID’IMPOSTA MATURATI

l’Agenzia conferma che il termine del 16/03/2023 previsto dal DL Aiuti-quater opera:
▪ non solo in relazione al credito maturato nel 4° trimestre
▪ ma anche per quello maturato nel 3° trimestre (in precedenza era previsto il termine del 16/02/2023).

ULTERIORI CHIARIMENTI

WELFARE AZIENDALE – FRINGE BENEFIT E BONUS BOLLETTE A € 3.000

Al fine di contenere gli effetti degli aumenti nel costo dell’energia, per l’anno d’imposta 2022 è stata
ampliato l’ambito di esenzione dei fringe benefit” a favore dei dipendenti, di cui all’art. 51, co. 3, Tuir:

  1. il valore normale dei beni ceduti/servizi prestati al lavoratore dipendente, a cui si aggiungono le somme erogate/rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche (acqua, energia elettrica e gas) non concorre al reddito imponibile nel limite complessivo di €. 3.000 (importo così incrementato dal DL “Aiuti-quater” rispetto alla misura di €. 600 introdotta dal DL “Aiuti-bis”).
  2. L’esenzione si cumula con il cd. “bonus carburante”, cioè all’esenzione da Irpef disposta, per il medesimo 2022, ai “buoni benzina” erogati ai propri dipendenti nel limite di €. 200.

La CM 35 ha analizzato gli aspetti relativi alla documentazione da conservare a cura del datore di lavoro che intenda detassare i benefit erogati con riferimento al “bonus bollette”.