ISA 2023 – conferma regime premiale

L’Agenzia ha provveduto ad aggiornare i requisiti per l’accesso al cd. “regime premiale” per i soggetti tenuti all’applicazione degli ISA 2023, confermando i livelli di affidabilità già previsti per l’anno scorso.

In particolare, occorre fare riferimento, in via alternativa:
• al solo risultato di affidabilità riferito al periodo d’imposta 2022 (almeno pari a 8)
• o alla media aritmetica dei punteggi raggiunti nel periodo 2021 e 2022 (almeno pari a 8,5)
Si assume il livello di affidabilità derivante anche a seguito di adeguamento dei ricavi/compensi.

I benefici trovano applicazione in generale, sul periodo d’imposta 2022 ad eccezione del credito Iva annuale/infrannuale, per il quale va fatto riferimento all’anno d’imposta 2023.

Come noto, l’art. 9-bis, co. 11, del D.L. 50/2017, prevede una serie di benefici:
• per i “soggetti ISA”, e cioè: per i titolari di partita Iva (imprese o professionisti) che non presentano una causa di esclusione (a nulla rilevando se il modello vada comunque presentato “ai fini statistici”, come
avviene, ad esempio, per le cd. Cause Covid”)
• che esercitano l’attività prevalente (cioè quella da cui hanno derivato i maggiori ricavi) per la quale sono stati elaborati gli ISA in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA (determinati anche per effetto di “adeguamento” dei componenti positivi) individuati da Provvedimenti dell’Agenzia Entrate

Il Provv. 27/04/2023 ha, confermato l’impostazione degli ultimi anni, assumendo:
• il punteggio ISA 2022 (derivante dal Mod. ISA 2023 allegato al Mod. Redditi 2023, e calcolato sui dati del periodo d’imposta 2022)
• oppure la media dei punteggi ISA 2021 e 2022.

PUNTEGGIO ISA MINIMO BENEFICI PREMIALI




ISA 2022 PARI A 8
O MEDIA SEMPLICE DEGLI ISA 2021 E 2022 PARI A 8,5


esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione del credito d’imposta di importo:
– non superiore a €. 50.000 annui relativo all’IVA maturato nell’annualità 2023
– non superiore a €. 20.000 annui relativo ai redditi e/o Irap maturati nel periodo 2022
esonero dal visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi 3 trimestri del 2024, per crediti d’importo non superiore a €. 50.000 annui;
esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA annuale maturato nell’anno d’imposta 2023, per crediti d’importo non superiore a €. 50.000 annui;
esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi 3 trimestri del 2024, per crediti di importo non superiore a €. 50.000 annui.

ISA 2022 PARI A 9
O 9 COME MEDIA SEMPLICE DEI
LIVELLI DI AFFIDABILITÀ 2021 E 2022


(come per il punteggio pari a 8, di cui sopra)
Inoltre, è possibile ottenere i seguenti benefici:
• esclusione dalla disciplina delle società non operative nel Mod. Redditi 2023
esclusione da determinazione sintetica del reddito complessivo con riferimento al 2022, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.


ISA 2022 PARI A 8,5
O 9 COME MEDIA SEMPLICE DEI
LIVELLI DI AFFIDABILITÀ 2021 E 2022


• Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (accertamento cd. “analitico-induttivo”)

L’art. 47 comma 5 del DLgs. n. 546/92, nell’ambito del processo tributario, esonera i contribuenti con punteggio ISA pari almeno a 9 negli ultimi tre periodi d’imposta dalla prestazione della garanzia in ordine alla sospensione dell’atto impugnato (c.d. contribuenti con “bollino di affidabilità fiscale”).

Condizioni: il regime premiale è applicabile se per l’attività esercitata, o per quella esercitata in misura prevalente, in caso di esercizio di più attività d’impresa o più attività di lavoro autonomo; è previsto uno specifico ISA e se lo stesso è effettivamente applicato dal contribuente.

Il regime premiale non è applicabile per i contribuenti che, per il periodo d’imposta interessato:
• non presentano il modello ISA in presenza di una causa di esclusione;
• oppure presentano il modello solo per fini statistici o ai fini dell’acquisizione dei dati necessari all’elaborazione futura degli ISA.

Per accedere alle suddette agevolazioni è necessario che:
• nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, applichi gli indici per entrambe le categorie reddituali;
• nel caso in cui il contribuente applichi due diversi indici, compresa l’ipotesi in cui si tratti del medesimo indice applicato sia per l’attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito per ognuno di essi, anche sulla base di più periodi d’imposta, sia pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso ai benefici.

Decreto Italia – San Marino: no “vendita” a distanza se il fornitore non interviene nel trasporto

Con la risposta a interpello 300 del 21/04/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alla “qualificazione” di operazione a distanza, ai sensi del DM Italia – San Marino 21/06/2012.

Con la risposta a interpello 300 del 21/04/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alla “qualificazione” di operazione a distanza, ai sensi del DM Italia – San Marino 21/06/201.

IL CASO
Nel caso di specie, un soggetto fiscalmente residente nella Repubblica di San Marino, intende cedere parte dei suoi beni per un importo annuo presumibilmente superiore a €. 28.000 ad acquirenti, residenti in Italia, che non agiscono nell’esercizio di imprese arti o professioni.

Le vendite avverranno grazie all’intervento di terzo soggetto – Agente – che raccoglierà le richieste dei clienti e si occuperà di concludere i contratti avvalendosi dell’ausilio di un call center.

Gli acquirenti potranno ritirare i prodotti, alternativamente, recandosi presso il fornitore, inviando un corriere o incaricando un terzo soggetto, suggerito dall’Agente, che concorderà i termini di consegna direttamente con il cliente.

In relazione a tale fattispecie, si chiede se tale modalità di compravendita dei beni possa essere ritenuta una “vendita a distanza”, ai sensi dell’articolo 15 del DM 21/06/2021 (decreto “Italia- – San Marino”).

L’Agenzia premette che gli articoli 13 e 15 del decreto da ultimo citato disciplinano rispettivamente la territorialità dell’Iva delle cessioni nei confronti di privati e le “vendite a distanza”, ossia le cessioni a privati di beni (diversi dai mezzi di trasporto nuovi) spediti o trasportati dal fornitore, o per suo conto, a partire da uno Stato diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto (risposta n. 498/2022).
In particolare, per l’articolo 15, primo comma, del citato Dm, sono cessioni a distanza “le vendite di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi, spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di acquirenti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni”.

Di conseguenza, alla luce delle clausole contrattuali dichiarate dall’istante, in base alle quali quest’ultimo non interverrebbe in alcun modo nel trasporto o spedizione dei beni; si ritiene che le transazioni dallo stesso descritte siano disciplinate dall’articolo 13 anziché dall’articolo 15 del DM.
Infatti, in assenza di trasporto o spedizione del bene a cura o per conto del fornitore (anche ove quest’ultimo agisca indirettamente), l’operazione non può qualificarsi come vendita a distanza ai sensi dell’articolo 15 del decreto, e ricade, pertanto, nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, comma 2, del medesimo decreto, che disciplina le “cessioni nei confronti di privati”, con conseguente assoggettamento a Iva nella Repubblica di San Marino (risposta n. 498/2022).

Rottamazione – quater: ultime possibilità per l’adesione

Entro il prossimo 02/05/2023 (il 30/04/2023 cade di domenica) i contribuenti interessati devono presentare, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’istanza di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.

Come noto, la legge di Bilancio 2023 ha riproposto la possibilità di definire in via agevolata (cd. “Rottamazione-quater”)
• i debiti risultanti dei carichi (relativi non solo a cartelle di pagamento notificate, ma anche ad avvisi di accertamento direttamente esecutivi e ad “avvisi di addebito” Inps, privi della formazione di un “ruolo”):
• affidati agli agenti della riscossione dal 1/01/2000 al 30/06/2022
-col pagamento del capitale, nonché dei diritti di notifica e delle spese esecutive eventualmente maturate
-senza sanzioni incluse negli stessi carichi, interessi (di mora o di ritardata iscrizione a ruolo), nonché dell’aggio.

A tal fine, l’Agenzia delle Entrate riscossione ha pubblicato sul proprio sito l’apposita procedura per l’invio telematico delle istanze di adesione. A differenza delle precedenti definizioni agevolate dei ruoli, l’istanza non può più essere presentata tramite PEC agli appositi indirizzi a suo tempo forniti dall’AdE-R.

Possono essere definiti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:
• contenuti in cartelle non ancora notificate
• interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
• già oggetto di una precedente rottamazione anche se decaduta dalla misura agevolativa per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.

Sono invece esclusi dalla rottamazione:
• i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
• i carichi relativi a:
1. somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
2. crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
3. multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
4. risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea e l’IVA riscossa all’importazione.

• le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (GIA).

L’adesione alla rottamazione può essere effettuata solo con modalità telematiche. Infatti, sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è disponibile un apposito servizio che prevede la possibilità di presentare la domanda di adesione, on line, ma in due modalità differenti:
• in area riservata;
• in area pubblica.

Nel primo caso, accedendo alla propria area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi si può compilare un form nel quale vanno indicate le cartelle e/o avvisi da inserire nella domanda di adesione.

Da evidenziare che, accedendo in area riservata, è prevista la possibilità di selezionare quali cartelle si decide di far rientrare nella rottamazione, potendone escludere alcune.

Nel secondo caso, invece, si accede alla compilazione di un form cui va allegata apposita documentazione (variabile a seconda della natura giuridica del richiedente).

Dopo aver inviato la richiesta, il contribuente:
• se ha presentato la domanda in area riservata, riceverà una email di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).
• se ha presentato la domanda in area pubblica, la procedura è più articolata; infatti:
1. riceverà una prima e-mail all’indirizzo che hai indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata;
2. dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;
3. se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una terza e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).

L’Agente della riscossione, a sua volta, deve comunicare all’interessato, entro il 30/06/2023, l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione e di quello delle singole rate, con le relative scadenze.

Entro la stessa data va comunicato l’eventuale diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di definizione agevolata.

A differenza di quanto previsto per altre definizioni agevolate, quali il ravvedimento speciale e la sanatoria delle irregolarità formali, le cui date hanno subito alcune proroghe ad opera del D.L. n. 34/2023, per la rottamazione quater resta tutto confermato.

Pertanto, l’importo dovuto per la definizione dei ruoli può essere versato scegliendo tra:
• unica soluzione, entro il 31/07/2023;
• numero massimo di 18 rate (quindi in 5 anni) consecutive, di cui:
1. le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023 pari, ciascuna, al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata;
2. le restanti 16 rate, di pari importo, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

Per pagare sono disponibili i seguenti canali:
• sito istituzionale dell’Agenzia delle EntrateRiscossione;
• app EquiClick;
• domiciliazione sul conto corrente;
• moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di sportelli bancari, uffici postali, home banking, ricevitorie e tabaccai, sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL, Postamat;
• sportelli di Agenzia delle EntrateRiscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

CARO GASOLIO – ISTANZA ENTRO IL 2/05/2023 PER IL 1° TRIMESTRE 2023

Gli esercenti l’attività di autotrasporto merci (art. 6, D.Lgs. n. 26/2007 ed il DPR n. 277/2000):
◾ in c/ proprio
◾ o per c/ terzi,
godono di un beneficio (c.d. “caro gasolio”) legato alla spesa per il carburante (si ricorda che il beneficio, sospeso nel periodo Covid in cui erano state introdotte delle riduzioni all’accisa sui carburanti, ha ripreso ad operare dal 4° trimestre 2023).

N.B.: l’agevolazione non spetta per il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 4 o inferiore
(art. 1, co. 630, L. n. 160/2019).

SOGGETTI BENEFICIARI DELL’AGEVOLAZIONE

L’agevolazione spetta per:
a) l’attività di trasporto merci:
✓ con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t,
✓ esercitata da:
– persone fisiche/giuridiche iscritte nell’Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi;
– persone fisiche/giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’apposito Elenco
– imprese stabilite in altri Stati UE, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina comunitaria per
l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;
b) l’attività di trasporto persone
– con veicoli di categoria M1 (minibus, con massimo 9 posti a sedere incluso il conducente) svolta da Enti pubblici/imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto ex D.Lgs. n. 422/97, da imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale, regionale, locale o comunitario
– effettuata da Enti pubblici/imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO PER IL PRIMO TRIMESTRE 2023

Il beneficio viene calcolato:
◾ sugli incrementi dell’aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione
◾ rapportati ai consumi di tale prodotto nei periodi di riferimento.
In relazione ai consumi:
• del periodo 1/01/2023 – 31/03/2023
• il beneficio è pari a € 214,18 per mille litri di prodotto (inalterato rispetto al passato).

TERMINI PER LA RICHIESTA DEL BENEFICIO

Per il riconoscimento del credito spettante, i soggetti interessati sono tenuti ad inviare telematicamente
all’Agenzia delle Dogane apposita domanda entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

LA DOMANDA

La domanda si compone dei seguenti quadri.

AUTOTRASPORTATORI PER C/ TERZI

Gli autotrasportatori per c/ terzi possono utilizzare i veicoli a titolo di:
✓ proprietà;
✓ locazione con facoltà di compera – locazione finanziaria;
✓ acquisto con patto di riservato dominio;
✓ usufrutto.

Per le imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori, che effettuano i trasporti per c/ terzi è ammessa anche la possibilità di utilizzare autoveicoli:
◾ in comodato senza conducente
◾ in locazione senza conducente.

AUTOTRASPORTATORI IN C/ PROPRIO

Considerato che, relativamente agli autotrasportatori merci in c/proprio, va fatto riferimento all’art. 31, co. 1, lett. a), L. n. 298/74, i possibili titoli di disponibilità degli autoveicoli sono:
✓ proprietà;
✓ locazione con facoltà di compera;
✓ locazione finanziaria;
✓ acquisto con patto di riservato dominio;
✓ usufrutto.

No locazione o comodato – Per tale settore è esclusa la possibilità di detenere i veicoli in locazione / comodato (diversamente dagli autotrasportatori per c/ terzi).

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA TRIMESTRALE

L’introduzione, dall’anno scorso, del limite quantitativo (1 litro di gasolio consumato da ciascun veicolo
per ogni chilometro percorso) ha richiesto la modifica del quadro A-1 della domanda:

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Sul sito Internet dell’Agenzia delle Dogane (www.adm.gov.it ) è disponibile lo specifico software utilizzabile per la compilazione / stampa della domanda.
La domanda può essere trasmessa:
✓ per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.;
✓ o in forma cartacea con supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla domanda stessa, al competente Ufficio delle Dogane.

DOCUMENTAZIONE ACQUISTI CARBURANTE

Come rammentato dall’Agenzia Dogane, i soggetti interessati sono tenuti a comprovare i consumi di carburante tramite fattura.

N.B.: si ricorda che vige l’obbligo di indicare in fattura elettronica la targa del veicolo dell’autotrasportatore in caso di rifornimento presso impianti di distribuzione carburanti

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO “CARO PETROLIO”

Il credito, di importo almeno pari a € 25, può essere:
✓ utilizzato in compensazione tramite il mod. F24 con il codice tributo “6740”
✓ o chiesto a rimborso.

INDICAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI

L’ammontare del credito spettante, quanto utilizzato in compensazione nonché il credito residuo devono essere evidenziati nell’apposita Sezione del quadro RU del mod. REDDITI.

N.B.: il credito spettante non rileva né ai fini delle imposte sui redditi né ai fini IRAP.

DELEGA PER LA RIFORMA FISCALE – NOVITÀ ATTESE AI FINI IRPEF, IRES E IVA

Il Governo ha recentemente approvato il Disegno di “legge delega” per la riforma fiscale (che, con la “bollinatura”, ha superato il vaglio del rispetto delle finanze pubbliche ed è, ora, in attesa di pubblicazione in G.U.), che, a breve, sarà presentato al vaglio del Parlamento.

Tempi di attuazione: entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi di organica revisione del sistema fiscale complessivo.
Il riassetto delle disposizioni avverrà in modo da raccogliere le norme in Testi unici per tipologia di imposta.

Di seguito, si analizzo i principi contenuti della Riforma fiscale in ambito IRPEF, IRES e IVA, anche alla luce della Relazione illustrativa allegata al DDL.

PRINCIPI GENERALI

L’art. 2 del DDL individua i principi e i criteri direttivi generali che il Governo è chiamato ad osservare nell’esercizio della delega.


PRINCIPI E I CRITERI DIRETTIVI GENERALI


riduzione del carico fiscale
✓ sostegno ai nuclei familiari, ai lavoratori ed alle imprese
✓ prevenzione e riduzione dell’evasione/elusione fiscale, da conseguire anche attraverso:
– il potenziamento dell’analisi del rischio
– maggior ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale
– pieno utilizzo dei dati provenienti dalla fatturazione elettronica/trasmissione telematica dei corrispettivi e dall’Anagrafe tributaria, anche tramite interoperabilità delle banche di dati
– rafforzamento del regime di adempimento collaborativo, anche tramite l’aggiornamento e l’introduzione di nuovi istituti premiali
riduzione carico adempimenti: revisione degli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico dei contribuenti
principio di “autonomia”: esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo.

Principi del diritto Ue: l’art. 3 del DDL prevede delle modifiche in materia di diritto internazionale:
✓ una maggior coerenza con le raccomandazioni OCSE nell’ambito del progetto BEPS (base erosion and profit shifting);
residenza fiscale di persone fisiche e società: adeguamento della definizione di residenza fiscale alla migliore prassi internazionale e alla Convenzioni contro le doppie imposizioni (presumibilmente il riferimento è alla definizione contenuta nel revisionato Modello OCSE, che, come noto, costituisce il “prototipo” di riferimento);

REVISIONE DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE

L’art. 4 del DDL prevede delle modifiche allo statuto del contribuente.
Interpelli: alla luce dell’elevato numero di interpelli posti negli ultimi anni dai contribuenti, si prevede che la loro presentazione:
– sia inammissibile ove riferita a casi risolti/risolvibili con altri documenti di prassi (precedenti interpelli)
– andrà limitata ai casi in cui non è possibile ottenere risposte scritte mediante servizi di interlocuzione rapida
– sarà suborodinata al versamento di un contributo “proporzionato” al valore della questione.

REVISIONE IRPEF

L’art. 5 del DDL prevede l’azione di misure finalizzare alla revisione dell’imposizione IRPEF.

ALIQUOTE IRPEF

L’obiettivo di “revisione” delle aliquote IRPEF dovrebbe prevedere
a) un periodo transitorio, con le seguenti 3 aliquote Irpef a scaglioni:

b) la successiva transizione verso l’aliquota impositiva unica.

EQUITA’ ORIZZONTALE

Ulteriore obiettivo è il raggiungimento dell’equità orizzontale; ci si riferisce, tra l’altro, all’applicazione:
▪ della medesima area di esenzione fiscale (c.d. “no tax area”);
▪ e del medesimo carico impositivo IRPEF tra redditi di lavoro dipendente e redditi di pensione.

“DETRAZIONI” E “DEDUZIONI” D’IMPOSTA

In linea con le segnalazioni della Corte costituzionale nella sentenza n. 120/2020, si prevede un riordino delle c.s. “tax expenditures”, cioè dell’attuale sistema delle “detrazioni” e “deduzioni” fiscali.

Inoltre, è previsto che, ai fini della spettanza di detrazioni/deduzioni fiscali (o altri benefici di natura fiscale):
✓ vadano ricomprese nel reddito complessivo tutti i redditi assoggettati ad imposte sostitutive o a ritenuta a titolo d’imposta sul reddito delle persone fisiche;
✓ con esclusione dei soli redditi di natura finanziaria.

LE PRINCIPALI NOVITÀ SULLE VARIE CATEGORIE REDDITUALI

Sono previste varie novità sulle varie categorie di reddito soggette a IRPEF; le principali si riassumono nella seguente tabella.

PRINCIPALI NOVITA’ IN AMBITO IRES

Si prevede l’introduzione di una “doppia aliquota” l’IRES:
▪ una ordinaria, del 24%
▪ e una ridotta (probabilmente fissata nel 15%) da applicare:
✓ in relazione all’effettuazione di investimenti ed assunzione di personale (con particolare attenzione per gli over 50 ed i percettori del Reddito di cittadinanza)
✓ con applicazione di una disposizione antielusiva: nei 2 periodi d’imposta successivi:
– non risultino decrementati gli investimenti e/o nuove assunzioni
– gli utili non siano distribuiti o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa.

PRINCIPALI NOVITA’ IN AMBITO IVA

L’art. 7 del DDL prevede (oltre all’armonizzazione degli elementi che ancora risultano disallineati rispetto alla disciplina UE) il raggiungimento di modifiche significative in ambito IVA.

ABROGAZIONE IRAP

Si prevede l’abrogazione del tributo e la contestuale istituzione di una sovraimposta tale da assicurare un equivalente gettito fiscale atto a garantire il finanziamento del fabbisogno sanitario, nonché il finanziamento delle Regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario.

N.B: Per verificare se l’abrogazione del tributo comporterà dei vantaggi fiscali per coloro che ne sono assoggettati, bisognerà verificare i presupposti, i destinatari e le aliquote del “nuovo” che sarà istituito.

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE – ISCRIZIONE AL 5‰ PER IL 2023

Le associazioni sportive dilettantistiche (cd. “ASD”) “che svolgono una “rilevante attività di interesse sociale”, iscritte nell’apposito Registro nazionale, possono essere destinatarie del 5 per mille dell’IRPEF.

L’Agenzia Entrate, con Comunicato dell’8/03/2023, ha reso noto l’apertura dei termini per la presentazione da parte delle ASD della domanda per l’accesso al contributo del 5‰, da effettuare a decorrere dall’8/03/2023 ed entro l’11/04/2023 tramite i servizi telematici dell’Agenzia, in via diretta o tramite gli intermediari abilitati.

Remissione in bonis: in caso di mancata trasmissione entro il termine, la partecipazione al riparto del 5‰ è consentita a condizione che presentino l’istanza di accreditamento entro il 2/10/2023, versando l’importo di € 250 tramite F24 Elide (cod. trib. 8115).

PREMESSA

Per l’accreditamento delle ASD è competente il CONI che ha stipulato apposita convenzione con l’Agenzia Entrate per la gestione della procedura di iscrizione. Il software di compilazione è disponibile sia sul sito del CONI e sia su quello dell’Agenzia Entrate.

Nota: le ASD già presenti nell’elenco permanente (dunque, ammesse al beneficio per il 2022) pubblicato sul sito del CONI sono escluse dall’obbligo di trasmissione, in quanto parteciperanno al riparto per il 2023 senza alcun adempimento.

REQUISITI

L’istanza di accreditamento può essere presentata dalle ASD, iscritte al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche (che ha sostituito il Registro del CONI), nella cui organizzazione risulti il settore giovanile:
▪ svolgenti prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni,
▪ o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

La domanda:
contiene l’autocertificazione, resa dal rappresentante legale dell’ente richiedente, relativa alla sussistenza dei requisiti
✓ di conseguenza, l’ente richiedente non è tenuto a presentare una successiva e separata dichiarazione sostitutiva per attestare i requisiti per l’accesso al contributo.

Nota: i requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere posseduti alla data di scadenza originaria della presentazione dell’istanza di accreditamento (11/04/2023).

RICEZIONE ISTANZA E VERIFICA DATI

A seguito della presentazione dell’istanza, si verifica quanto segue:
istanza correttamente presentata e accolta dal sistema: in tal caso, viene rilasciata un’attestazione di avvenuta ricezione con l’indicazione della denominazione, della sede dell’iscritto e della natura giuridica come risulta in Anagrafe Tributaria;
discordanza fra denominazione, sede e/o natura giuridica dell’ente e quelle risultanti dall’Anagrafe Tributaria riportate nella comunicazione di avvenuta ricezione: in tal caso, l’ente è tenuto a comunicare tempestivamente le variazioni intervenute utilizzando i seguenti modelli:
soggetti titolari di partita IVA: modello AA7/10;
soggetti non titolari di partita IVA: modello AA5/6;
divergenza tra i dati del rappresentante legale sottoscrittore dell’istanza e quelli del rappresentante legale risultante dall’Anagrafe Tributaria: in tal caso, la ricevuta segnala la difformità e il rappresentante legale è tenuto alla regolarizzazione della propria posizione;
non accoglimento della domanda per C.F. non più attivo (per cessazione o confluenza) o non registrato in Anagrafe Tributaria: in tal caso, è necessario contattare qualsiasi Ufficio dell’Agenzia Entrate, onde verificare la posizione e rimuovere eventuali anomalie, e ripetere l’invio della domanda;
erroneo invio della domanda di iscrizione accolta: in tal caso, può richiedersi l’annullamento entro l’11/04/2023 utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia.


Decreto bollette – via libera dal Governo

Nel Consiglio dei Ministri di ieri, 38 marzo 2023, è stato approvato il cd. “Decreto bollette”, contenente, tra l’altro, misure a sostegno di famiglie e imprese contro il caro bollette.

Secondo le prime bozze circolate, il Decreto contiene varie misure fiscali, tra cui, di particolare interesse, figurano le proroghe relative ai bonus energetici e ad alcune definizioni agevolate nell’ambito della tregua fiscale introdotta dalla L. 197/2022.

PACCHETTO ENERGIA
Bonus energetici: è prevista l’estensione anche al 2° trimestre 2023 dei crediti d’imposta a favore delle imprese (energivore e non, gasivore e non) per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, che sarebbero utilizzati in compensazione entro il 31/12/2023, o ceduti a terzi.

Inoltre, sono previste modifiche alla determinazione del reddito complessivo per il calcolo del contributo di solidarietà temporaneo dovuto per il 2023 dalle imprese che operano nel campo della produzione/vendita di energia, del gas e dei prodotti petroliferi.

Infine, viene prorogata al secondo trimestre 2023 l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, nonché l’azzeramento degli addebiti per oneri generali di sistema nel settore del gas.

TREGUA FISCALE
Si modificano i termini previsti dalla legge di bilancio per l’accesso ad alcune delle misure definitorie previste; in particolare:
regolarizzazione violazioni formali: viene rinviato al 31 ottobre 2023 (in luogo del 31 marzo 2023) il termine di versamento (di € 200) della prima/unica rata (permane invariato il termine per rimuovere la violazione, che scade al 31/03/2024)
“Ravvedimento speciale”: si prevede che la regolarizzazione debba essere perfezionata entro la data del 30 settembre 2023 (in luogo del 31 marzo 2023), sia per quanto attiene il versamento che per la rimozione della violazione. Con interpretazione autentica viene, poi, disposto che non rientrano le violazioni suscettibili di emergere da una liquidazione automatizzata (omessi versamenti).
Liti pendenti: il termine per la domanda di definizione agevolata e per il pagamento delle somme viene differito al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023); analogo differimento è previsto per i termini della conciliazione agevolata e la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione.

Si prevede, inoltre, quanto segue.

Estensione della conciliazione agevolata alle controversie pendenti al 31 gennaio 2023 (in luogo del 10 gennaio 2023) innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado.

Per la definizione agevolata relativa ai PVC consegnati entro il 31 marzo 2023, è chiarito che l’adesione rimane rafforzata senza limiti temporali, anche laddove l’accertamento sia notificato dopo il 31/03/2023 (in sostanza, potranno esservi adesioni rafforzate anche nei prossimi anni, alla sola condizione che l’ufficio abbia fatto proprio il PVC notificato entro marzo 2023).

Inoltre, per gli accertamenti che sono divenuti definitivi dal 2/01/2023 al 31/01/2023 (per i quali il contribuente non ha avuto tempo di procedere alla definizione in quanto i termini erano troppo prossimi all’entrata in vigore della tregua fiscale), potranno definire l’atto entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Bollette.

Infine, in merito alla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate, successive alla prima, a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale scadute al 1/01/2023, ordinariamente la notifica della cartella di pagamento inibisce la definizione agevolata. A tal fine viene chiarito che, per accedere alla regolarizzazione, l’assenza della notifica della cartella di pagamento debba riferirsi al 1/01/2023 (data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023), non alla data del pagamento (come indicato nella CM 2/2023); dunque il contribuente che ha ricevuto la cartella il 2/01/2023 può accedere alla regolarizzazione, pagando entro il 31/03/2023 (termine invariato).

Reati tributari
Infine, sono previste cause speciali di non punibilità di alcuni reati tributari (omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importo superiore a 150.000 euro per annualità, omesso versamento di IVA di importo superiore a 250.000 euro per annualità, indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50.000 euro), in particolare quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità previste.

COMMERCIO AL DETTAGLIO – MAGGIOR AMMORTAMENTO FABBRICATI – ATTUAZIONE

L’art. 1, co. da 65 a 69, L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha introdotto la possibilità
– di incrementare le quote di ammortamento fiscale al 6%
– limitatamente ai fabbricati strumentali
– per le imprese che operano in determinati settori del commercio al dettaglio.

L’agevolazione si applica in via transitoria:
✓ per il periodo di imposta in corso al 31/12/2023
✓ e per i successivi 4 periodi di imposta.

Per le imprese con periodo coincidente con l’anno solare, si tratta dei periodi dal 2023 al 2027 (dunque non influenza il bilancio dell’esercizio 2022, né il mod. Redditi 2023). Si ritiene che l’agevolazione possa essere fruita anche solo in uno/più dei periodi citati, ma non obbligatoriamente in tutti tali periodi.

Attuazione: il comma 69 ha rinviato la definizione delle modalità applicative ad un successivo provvedimento; in applicazione di ciò, l’Agenzia delle entrate ha emanato il Provv. 22/03/2023.

L’AMBITO SOGGETTIVO

Il comma 66 indica quali soggetti beneficiari dell’agevolazione le imprese.
Secondo l’art. 2 del Provv. 22/03/2023 non opera alcuna limitazione di natura soggettiva, dovendosi fare riferimento a tutti i soggetti titolari di redditi d’impresa:
– le persone fisiche che esercitano imprese commerciali art. 55 Tuir;
– le società di persone (Snc e Sas), con esclusione delle società semplici
– le società di capitali (Spa, Srl), le cooperative e gli enti commerciali (art. 73, c. 1, lett. a) e b), Tuir)
– le società e gli enti di ogni tipo non residenti (art. 73, c. 1, lett. d), Tuir).

ATTIVITÀ “AGEVOLABILI”

Le imprese come sopra definite devono svolgere una delle attività riferite ai seguenti codici ATECO:

AMBITO SOGGETTIVO (CO. 66)
47.11.10 (Ipermercati)
47.11.20 (Supermercati)
47.11.30 (Discount di alimentari);
47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari);
47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati);
47.19.10 (Grandi magazzini);
47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici);
47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari);
47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati);
47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati);
47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati);
47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati);
47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati);
47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati);
47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).
CONCETTO DI PREVALENZA

Ai fini dell’accesso all’agevolazione, il Provvedimento non richiede l’esercizio “esclusivo” di tali attività, ma è sufficiente che se risultino “prevalenti”, in presenza di svolgimento di altre attività non incluse.

A tal fine occorre procedere rapporto tra l’ammontare dei ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività “agevolabili” rispetto al totale dei ricavi del conto economico (somma dei ricavi di attività agevolabili e non agevolabili).

Nota: per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, si ritiene che il calcolo della prevalenza, possa avvenire tramite l’utilizzo dei dati fiscali (es.: registro corrispettivi o registro fatture).

AMBITO OGGETTIVO

L’ultimo periodo del co. 65 perimetra l’ambito oggettivo della disposizione sono ammessi i soli fabbricati strumentali utilizzati per l’attività svolta nei settori di quell’elenco precedente.

Il Provvedimento non esamina il concetto di fabbricato strumentale, per il quale occorre fare riferimento ai principi generali (art. 43, Tuir) rientrandovi sia i fabbricati “per destinazione” che “per natura”.

Tuttavia, essendo previsto che tali fabbricati siano utilizzati per le citate attività del commercio al dettaglio, il riferimento risulta ai soli fabbricati strumentali per destinazione, dovendosi escludere:
✓ sia i fabbricati strumentali solo per natura (non utilizzati nell’attività, in quanto locati a terzi, salva la deroga per i gruppi di imprese di cui oltre)
✓ nonché gli “immobili patrimonio” (unità abitative locate a terzi, inutilizzate, ecc.)

FABBRICATI ESCLUSI

Il p.to 3.2 del Provvedimento individua i fabbricati esclusi dall’agevolazione, riferiti:
▪ a quelli concessi in locazione a terzi (come anticipato, opera una deroga per i gruppi di imprese), concessi in leasing o contratti assimilabili (anche a soggetti operanti nei settori incentivati)
▪ ai fabbricati con coefficiente di ammortamento uguale o superiore al 6%.

MODALITA’ APPLICATIVE

Il Provvedimento, coerentemente con quanto anticipato nella Relazione tecnica alla legge di Bilancio, prevede che l’incremento del coefficiente di ammortamento:
non consente di derogare al principio di previa imputazione degli ammortamenti nel conto economico (art. 109, co. 4, TUIR)
✓ pertanto, in tutti i casi in cui la quota di ammortamento civilistico sia stata imputata, in passato, per una quota inferiore al 6% (dunque per tutti gli edifici diversi dai fabbricati destinati alla grande distribuzione) l’adozione dell’agevolazione implica la modifica del piano di ammortamento civilistico.

In sostanza:
– non si tratta di un agevolazione fiscale che permette una variazione in diminuzione nel mod. Redditi (con successiva variazione in aumento al termine della procedura dell’ammortamento ordinario)
– ma di un agevolazione che deve rispettare i Principi contabili: la deducibilità dell’ammortamento per una quota superiore a quella ordinaria del 3% va giustificata dal punto di vista civilistico.

Nota: si noti che in assenza della previsione agevolativa, una variazione del piano di ammortamento ordinario si sarebbe scontrata con il limite di deducibilità fiscale del 3% (ex art. 102, co. 2, Tuir), con il conseguente obbligo di gestire le variazioni in aumento (costanza di ammortamento) ed in diminuzione (al termine dell’ammortamento), ivi inclusa la relativa fiscalità differita.

Da quanto precede, deriva che:
▪ le società di capitali dovranno motivare la modifica del piano di ammortamento all’interno della Nota integrativa
▪ la modifica del piano di ammortamento implica che non vi sia alcuna fiscalità differita da gestire.

LA CESSIONE DELL’IMMOBILE AGEVOLATO

Il Provvedimento disciplina la successiva cessione del fabbricato su cui si è fruito dell’agevolazione:
a) cessione dell’immobile: non produce effetti sull’agevolazione già fruita; relativamente all’anno di cessione del bene si ritiene che l’agevolazione non trovi applicazione (infatti, il possesso del bene al
termine del periodo d’imposta deve sussistere per tutti i periodo “agevolabili”)
b) operazioni di riorganizzazione aziendale in neutralità fiscale: non produce effetti sull’agevolazione già fruita:
✓ il soggetto avente causa (società conferitaria, scissa, ditta individuale confluita dallo scioglimento di società di persone, ecc.) che operi nei settori “agevolabili”
✓ può continuare ad applicare la maggiorazione per il periodo residuo della stessa.

SOCIETA’ IMMOBILIARI DI GESTIONE ADERENTI AL CONSOLIDATO FISCALE

In deroga all’inquadramento tra i fabbricati strumentali per destinazione è previsto che le società immobiliari “di gestione” aderenti al consolidato;
✓ possono accedere all’agevolazione per i fabbricati che sono locati alle aziende del gruppo (rientranti nel perimetro del consolidato);
✓ che li utilizzano direttamente nell’ambito della propria attività di commercio al dettaglio (rientrante tra quelle individuate dall’elenco precedente), nel rispetto – chiarisce il Provvedimento – nel requisito della prevalenza.

SOSPENSIONE DELL’AMMORTAMENTO ESTESA ALL’ESERCIZIO 2022

Come noto, l’art. 60, co. 7-bis, del DL 104/2020 (Decreto “Agosto”) ha previsto:
✓ la facoltà per le imprese di non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione come risultante dall’ultimo bilancio approvato
per l’esercizio in corso al 15/08/2020 (esercizio 2020).

L’art. 1, co. 711, L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ha esteso tale facoltà all’esercizio successivo a quello in corso al 15/08/2020 (esercizio 2021); il co. 5-quinquies dell’art. 3, DL n. 228/2021 (cd. “Milleproroghe 2022”) ha disposto che la citata estensione all’esercizio 2021 opera indipendentemente dal comportamento tenuto nell’esercizio in corso al 15/08/2020.

L’art. 5-bis, DL n. 4/2022 ha prorogato la sospensione per l’anno 2022, (peraltro, escludendo qualsiasi connessione con la crisi indotta dal COVID)
L’art. 3, co. 8, DL n. 198/2022 (cd. “Milleproroghe 2023”) ha, infine, esteso la sospensione anche per l’anno 2023.

Di seguito il disposto normativo vigente.

L’AMBITO SOGGETTIVO
La disposizione riguarda tutti i soggetti che
▪ non adottano i principi contabili internazionali (cd. “OIC adopter”), sia soggetti Ires che Irpef
▪ ad esclusione dei professionisti
Dubbio: il tenore letterale della norma porta a ritenere che siano interessati anche le imprese in contabilità semplificata, per quanto le istruzioni al Mod. Redditi ne facciano riferimento solo per le contabilità ordinarie.

Come anticipato, si tratta di una disposizione già applicabile da due esercizi; si propone, pertanto,
una sintesi della relativa disciplina fiscale e civilistica.

Dal punto di vista operativo, l’estensione della sospensione anche al bilancio 2022:
✓ non implica particolari problemi interpretativi (operando tutti i chiarimenti diffusi nel merito dall’OIC) nel caso in cui operi sul solo esercizio 2022 o laddove la sospensione sia totale (al 100%) in uno o più esercizi
✓ mentre pone alcune criticità ove si “incroci” con la sospensione nei bilanci 2020 e/o 2021 in presenza di una sospensione di entità diversa tra i vari esercizi.

LE CONDIZIONI PER EFFETTUARE LA SOSPENSIONE

Il comma 7-quater dispone che i soggetti che si avvalgono della facoltà della deroga
▪ devono darne ragione in nota integrativa
▪ la scelta effettuata “deve essere coerente con le ragioni fornite in nota integrativa …” (OIC, par. 10);
NOTA: lo stesso documento dell’OIC precisa ancora che
– “… la norma è inserita in un contesto normativo preordinato ad introdurre misure agevolative dovute alla pandemia”
– e prevede che il periodo di ammortamento si prolunghi di un anno (co. 7-bis).

L’OIC sottolinea il fatto che il comma 7-bis muova dall’assunto del prolungamento di un anno del periodo di ammortamento, tant’è che in dottrina si ritiene che il prolungamento dell’ammortamento costituisca una condizione inderogabile per avvalersi della sospensione.
NOTA: in ogni caso, occorre osservare quanto segue:
– se da una parte la norma preveda espressamente solo l’ipotesi del prolungamento della vita utile,
– l’OIC non scarta l’ipotesi dell’applicazione della sospensione nel caso in cui la vita utile non possa essere prolungata (ad esempio, per vincoli contrattuali).

L’INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA

Al fine di giustificare la sospensione è possibile riportare in nota integrativa, ad esempio, che
– l’imputazione della quota di ammortamento potrebbe generare una perdita operativa non rappresentativa della reale operatività del complesso economico (FNC, doc. 17/3/2021)
– un determinato cespite non sia stato utilizzato durante l’esercizio (nel caso dell’inutilizzo del cespite stesso solo per una pare dell’esercizio, è possibile sospendere l’ammortamento in proporzione al periodo di inutilizzo).
NOTA: la suddetta informazione, all’interno della nota integrativa, va riportata nell’ambito
– dei criteri di valutazione e
– del patrimonio netto.

Micro-imprese: come noto, sono escluse dall’obbligo di compilazione della nota integrativa e della relazione sulla gestione (ex art. 2435-ter, co. 2) in presenza delle condizioni previste dalla norma (artt. 2427, nn. 9 e 16 e 2428, nn. 3 e 4); ai fini della sospensione possono:
– redigere la nota integrativa
– oppure fornire la citata informativa in calce al bilancio.

ALTRE INFORMAZIONI IN NOTA INTEGRATIVA: la società deve indicare:
a) su quali immobilizzazioni ed in che misura non sono stati effettuati gli ammortamenti;
b) le ragioni che l’hanno indotta ad avvalersi della deroga e
c) l’impatto della deroga in termini economici e patrimoniali.

LE UNITA’ ELEMENTARI DI CONTABILIZZAZIONE

In mancanza di una specifica individuazione delle unità elementari di contabilizzazione, occorre fare riferimento al Documento interpretativo dell’OIC.

RIFLESSI FISCALI

Il comma 7-quinquies consente la deduzione delle quote di ammortamento sospese, a prescindere dalla loro imputazione a conto economico.
La deduzione si concretizza mediante una variazione in diminuzione.

LE IMPOSTE DIFFERITE

La sospensione dell’ammortamento, connesso con l’accantonamento a riserva indisponibile (si veda in merito il prossimo paragrafo), cristallizza un disallineamento temporaneo tra
– gli ammortamenti non imputati a conto economico
– e i medesimi ammortamenti fiscalmente dedotti.

LA SOLUZIONE

Per migliorare il risultato economico senza subire la falcidia delle imposte differite è possibile mantenere l’allineamento tra i costi imputati in bilancio e quelli dedotti fiscalmente.
Tale risultato può essere raggiunto non riportando, in dichiarazione dei redditi, la variazione in diminuzione dell’importo relativo agli ammortamenti sospesi in bilancio.
Le imprese possono scegliere di non operare la deduzione della quota sospesa in bilancio.

LA RISERVA

Il comma 7- ter impone ai soggetti che si avvalgono della sospensione di accantonare l’utile di esercizio a una riserva indisponibile. Nella figura sotto si ipotizza la sospensione di ammortamenti per 100

Si riportano di seguito gli utilizzi “concessi” alle riserve disponibili in via generale.

La contabilizzazione delle riserve indisponibili, ex legge 126/2020, si effettua attingendo dalle riserve disponibili esistenti in bilancio secondo una specifica graduazione (FNC). Si riporta di seguito la graduazione in esame relativa alla copertura delle perdite.


BONUS ACQUA POTABILE – PROCEDURE OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

A partire dal 01/02/2023 (e fino al 28/02/2023) è possibile inviare la comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2022 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti, per beneficiare del previsto credito d’imposta.

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato al 2023 questa agevolazione inizialmente introdotta per il biennio 2021-2022.

Per effetto di tale disposizione normativa, l’Agenzia delle Entrate ha riaperto il canale telematico per l’invio delle domande.

Si ricorda che il credito di imposta, istituito dall’art. 1, c. da 1087 a 1089, legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021) e prorogato al 2023 dalla legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 713, legge n. 234/2021), è riconosciuto ai seguenti soggetti che sostengono le spese su immobili posseduti o detenuti in base a un titolo idoneo:
• persone fisiche;
• soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
• enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, è previsto un credito d’imposta del 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di • filtraggio
• mineralizzazione
• raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare

finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.

L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato a
1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche
5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.

Le informazioni sugli interventi andranno trasmesse in via telematica all’Enea.

La comunicazione per accedere al bonus va trasmessa tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Una volta entrati all’area riservata, il servizio si trova all’interno della sezione “Servizi”, nella categoria “Agevolazioni”, alla voce “Credito di imposta per il miglioramento dell’acqua potabile”.

In alternativa, è possibile inviare la comunicazione dopo averla predisposta in un file conforme alle specifiche tecniche presenti nella scheda informativa disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Prima del definitivo invio, i file dovranno essere sottoposti ai controlli di conformità utilizzando il software reso disponibile dall’Agenzia delle entrate (i file non controllati saranno scartati e le comunicazioni in essi contenute non saranno acquisite).

La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Entro il 28 febbraio 2023 sarà possibile:
• inviare una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella già trasmessa;
• rinunciare al credito d’imposta precedentemente richiesto.

L’importo delle spese sostenute deve essere documentato da una fattura elettronica o un documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito. Per i privati e in generale i soggetti diversi da quelli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, il pagamento va effettuato con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti.

A seguito della presentazione della comunicazione:
• è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico
• ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Con riferimento a ciò, il provv. Agenzia delle Entrate 28 gennaio 2022 n. 28334 ha modificato il precedente provv. 16 giugno 2021 n. 153000, aumentando da cinque a dieci giorni il termine massimo per rilasciare la ricevuta, al fine di consentire all’Agenzia di verificare l’esistenza nelle banche dati catastali delle unità immobiliari i cui dati identificativi sono riportati nella comunicazione.

Qualora si intenda sostituire una comunicazione precedentemente trasmessa è possibile presentare entro i termini di cui sopra una nuova comunicazione; l’ultima comunicazione trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

Il bonus può essere utilizzato in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e in quelle degli anni successivi fino al completo utilizzo del bonus.