Revisione dell’IRPEF secondo il principio di progressività

Nella legge delega per la riforma fiscale (L. 9 agosto 2023 n. 111), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto, viene confermata, con qualche modifica rispetto al testo originario del Ddl., la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche, che mira a una graduale riduzione dell’IRPEF.
In particolare, l’art. 5 stabilisce i principi e i criteri direttivi per la revisione del sistema impositivo sui redditi delle persone fisiche, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l’aliquota impositiva unica.

Tale obiettivo sarà perseguito attraverso il riordino delle aliquote di imposta, degli scaglioni di reddito, nonché delle deduzioni dalla base imponibile, delle detrazioni dall’imposta lorda e dei crediti d’imposta, tenendo conto delle loro finalità principali.
Tra queste si sottolineano la composizione del nucleo familiare (con specifico riferimento a quelli in cui sia presente una persona con disabilità) e i costi per la crescita dei figli, la tutela del bene casa (in proprietà o in locazione), la salute, l’istruzione, la previdenza complementare, il miglioramento dell’efficienza energetica e l’inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età.

Si ricorda che gli scaglioni di reddito imponibile e le relative aliquote applicabili di cui all’art. 11 del TUIR sono già diminuiti da cinque a quattro per effetto della modifica introdotta dall’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022). Tali aliquote, stando a quanto annunciato dal Viceministro all’Economia, Maurizio Leo, nel suo intervento all’Assemblea del 4 agosto, dovrebbero ulteriormente ridursi a tre, per poi arrivare gradualmente verso la flat tax.

Il secondo obiettivo della riforma dell’IRPEF è il perseguimento dell’equità orizzontale. A tal proposito, l’art. 5 della legge delega prevede l’attuazione di alcune misure, tra le quali la progressiva applicazione della medesima area di esenzione fiscale (c.d. “no tax area”) e del medesimo carico impositivo nell’ambito dell’IRPEF, indipendentemente dalla natura del reddito prodotto, con priorità per l’equiparazione tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione.
Attualmente l’area di esenzione fiscale, con la disciplina delle detrazioni IRPEF per tipologie reddituali di cui all’art. 13 del TUIR, è pari a:
– 8.173 euro, per i redditi di lavoro dipendente, in quanto la detrazione di 1.880 euro corrisponde all’imposta lorda dovuta su tale reddito (23%), annullando quindi il relativo carico fiscale;
– 8.500 euro, con riferimento ai redditi di pensione, per le stesse ragioni di cui sopra, in quanto spetta una detrazione di 1.955 euro.

Un’altra misura prevista dalla legge delega è l’applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata, sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riferibili alla percezione della tredicesima mensilità.
Il medesimo regime di imposizione sostitutiva si applica, per espressa disposizione, anche sui premi di produttività.

Sul punto, si rileva che il disegno di legge originario presentato dal Governo, stando alle bozze che erano circolate, prevedeva che la suddetta imposta sostitutiva si dovesse applicare in via generalizzata, su una base imponibile pari alla differenza tra il reddito del periodo d’imposta e il reddito più elevato tra quelli relativi ai tre periodi d’imposta precedenti, al fine di agevolare l’incremento reddituale su base annuale.
In relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, per effetto delle modifiche apportate nel corso dell’iter parlamentare, l’applicazione di tale imposta sostitutiva è stata pertanto limitata (cfr. dossier n. 38/1).

Tra le altre misure previste dalla legge delega in relazione all’imposizione sui redditi delle persone fisiche si evidenzia:
– la possibilità di dedurre le spese sostenute per la produzione dal reddito di lavoro dipendente e assimilato, anche in misura forfetizzata;
– la possibilità di detrarre, per i contribuenti, i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito della pertinente categoria e l’eccedenza del reddito complessivo;
– l’inclusione nel reddito complessivo, rilevante ai fini della spettanza di detrazioni, deduzioni o benefici a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, dei redditi assoggettati a imposte sostitutive e a ritenute alla fonte a titolo d’imposta in relazione all’IRPEF.

Con riferimento a tale ultimo punto, infatti, la disciplina attuale che fa riferimento al “reddito complessivo” ai fini IRPEF comporta che rilevino solo i redditi soggetti a tassazione ordinaria. In deroga a tale principio, sono previste apposite disposizioni che considerano rilevanti anche redditi esenti o soggetti a un diverso regime impositivo: l’obiettivo della riforma è quindi di prevedere una nuova disciplina di carattere generale.

Crediti da bonus edilizi inutilizzabili da comunicare all’Agenzia pena sanzione

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 di ieri il DL 10 agosto 2023 n. 104 (c.d. “Omnibus”) che contiene novità in materia di detrazioni “edilizie”.
La principale novità è contenuta nell’art. 24 e, come già evidenziato su Eutekne.info, riguarda la proroga sino al 31 dicembre 2023 del termine di cui all’art. 119 comma 8-bis secondo periodo del DL 34/2020, entro cui potranno essere sostenute le spese per gli interventi sugli edifici unifamiliari (c.d. villette) per poter beneficiare del superbonus con aliquota del 110% (si veda “Altri tre mesi per i lavori già avviati nelle «villette» con superbonus del 110%” del 9 agosto 2023).

Il superbonus nella misura del 110%, quindi, si continua ad applicare sulle spese sostenute fino alla fine del 2023, con riguardo agli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari (o anche su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari) che alla data del 30 settembre 2022 risultassero effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Un’altra novità riguarda poi un neo introdotto adempimento in relazione alle opzioni di cessione dei crediti relativi alla detrazione spettante e al c.d. sconto sul corrispettivo, di cui all’art. 121 del DL 34/2020.
L’art. 25 comma 1 del DL stabilisce, infatti, che “Nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti di cui all’articolo 121, comma 3, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano a partire dal 1° dicembre 2023. Nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024”.

A regime, quindi, i cessionari finali che si trovano in una situazione di inutilizzabilità, diversa da quella dell’avvenuta scadenza dei termini per il loro utilizzo in compensazione, dovranno segnalarlo all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che l’ha determinata. Se detto evento è avvenuto prima del 1° dicembre 2023, tuttavia, la comunicazione deve essere trasmessa, con le modalità che saranno definite da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, entro il 2 gennaio 2024.
La mancata comunicazione entro i termini stabiliti dal DL 104/2023 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.

Si evidenzia, infine, che con l’art. 26 del DL 104/2023 viene introdotta una imposta straordinaria sugli extraprofitti delle banche per l’anno 2023 (si veda “Arriva la tassa una tantum sugli extraprofitti delle banche” del 9 agosto 2023).

Confermata la tassa una tantum sugli extraprofitti delle banche

L’imposta straordinaria è determinata applicando un’aliquota pari al 40% sul maggior valore tra:
– l’ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del Conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;
– l’ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del predetto Conto economico relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
In ogni caso, l’ammontare dell’imposta straordinaria non può essere superiore a una quota pari allo 0,1% del totale dell’attivo relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

L’imposta straordinaria, inoltre:
– è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 (i soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio, mentre termini ad hoc sono previsti per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare);
– non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Superbonus 110%: proroga al 31 dicembre 2023 per le unifamiliari

Edifici unifamiliari

Come precisato dal Fisco, per edificio unifamiliare si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare. Di recente la definizione di edificio unifamiliare è divenuta rilevante per individuare gli interventi soggetti o meno al Superbonus relativi ad alcune particolari tipologie di intervento normalmente rientranti in Ecobonus e Sismabonus

A tal proposito, soprattutto per le finalità della maxi detrazione, è stato sottolineato che una unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva (ad uso autonomo ed elusivo) e la presenza di un accesso autonomo dall’esterno presuppone che l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso da una strada o da cortile o giardino di proprietà e esclusiva.

Quadro generale degli aspetti temporali

Il termine per i lavori per le unifamiliari è stato oggetto di molteplici rinvii. Attualmente, dal punto di vista normativo, occorre considerare le seguenti scadenze:

  • Caso “A”: detrazione del 110% per le spese sostenute entro il 30 settembre 2023. Per questi lavori è necessario rispettare il requisito di essere arrivati almeno al 30% dell’avanzamento dei lavori alla data del 30 settembre 2022;
  • Caso “B”: detrazione del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 solo se gli interventi stessi sono effettuati su unità immobiliari che si trovano nei territori interessati dall’alluvione;
  • Caso “C”: detrazione del 90% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al il 31 dicembre 2023. Per avvalersi dell’agevolazione sopra descritta si devono verificare le seguenti condizioni: il contribuente deve essere titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare; la stessa unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale; il contribuente deve avere un reddito di riferimento, determinato ai sensi dell’art. 119 c. 8-bis.1 DL 34/2020, non superiore a € 15.000.

Nuova scadenza per le unifamiliari con Superbonus 110%

Con il decreto Omnibus, approvato dal Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2023, è stato prorogato dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 (Caso “A”), il termine finale entro cui le persone fisiche possono beneficiare del Superbonus 110% sulle spese sostenute per interventi agevolati, su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome, che alla data del 30 settembre 2022 avevano già raggiunto una percentuale di completamento dei lavori pari almeno al 30%. Dunque, in attesa della Gazzetta ufficiale, il Governo ha previsto altri tre mesi per poter beneficiare del Superbonus con aliquota del 110% per i lavori, già avviati nel 2022, effettuati nelle c.d. villette.

Poste riapre alla cessione dei crediti per i privati

In argomento, si osserva che sulla scia degli altri cessionari (banche, istituti di credito, ecc.) anche Poste aveva deciso di dire stop alle nuove pratiche.

A seguito di tutte le problematiche, difatti, Poste era giunta ad una decisione, ossia la chiusura della propria piattaforma di acquisizione. Difatti, ad oggi, il messaggio che appare sul sito istituzionale nella sezione dedicata alle operazioni di cessione credito evidenzia: «Gentili clienti, il servizio di acquisto di crediti d’imposta ai sensi del DL 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020 n. 77 e s.m.i., è sospeso per l’apertura di nuove pratiche. È possibile seguire l’avanzamento delle pratiche in lavorazione e caricare la documentazione per quelle da completare».

Premesso ciò, con un comunicato stampa datato 8 agosto 2023, l’ente ha annunciato la riapertura del servizio di acquisto dei crediti d’imposta. Da quanto appreso, la riapertura del servizio di acquisto dei crediti d’imposta avverrà a partire dai primi giorni di ottobre. Un’iniziativa in linea con le indicazioni del Governo che conferma il sostegno costante di Poste Italiane alle famiglie e al sistema Paese. L’acquisizione dei crediti sarà:

  • rivolta esclusivamente alle persone fisiche;
  • limitata alle cosiddette prime cessioni per un ammontare massimo di 50mila euro.

In definitiva, se tutto sarà confermato, deve trattarsi solo di prime cessioni. Inoltre, non si potranno fare cessioni verso Poste da parte di soggetti diversi da persone fisiche e di importi oltre 50.000 euro.

Assunzione donne: come fruire dell’agevolazione e recuperare gli arretrati

Dal mese di luglio 2023 occorre cominciare ad utilizzare l’esonero contributivo a favore dell’assunzione di donne svantaggiate e giovani previsto dall’art. 1, c. da 10 a 19, Legge 178/2020 (secondo semestre 2022) e commi da 297 a 299, Legge 197/2022 (primo semestre 2023).

Il recupero delle quote arretrate, infatti, per i datori diversi da quelli agricoli, potrà essere effettuato nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023, esclusivamente per richiedere gli esoneri spettati per i periodi fino al mese di giugno 2023.

Dal mese di luglio 2023, infatti, i periodi sono da considerare correnti con applicazione delle ordinarie modalità di compilazione delle denunce contributive mensili.

Tali indicazioni sono contenute nel messaggio 10 luglio 2023 n. 2598 in cui l’INPS ha fornito precisazioni rispetto a quanto indicato nelle circolari n. 57 e 58 del 22 e 23 giugno 2023.

Le disposizioni della Legge Fornero

In questa sede ci si soffermerà sulle agevolazioni relative alle assunzioni di donne svantaggiate i cui requisiti sono quelli previsti dall’art. 4, c. da 8 a 11, Legge 92/2012.

Tale legge, come noto, prevede sin dal 1° gennaio 2013, la riduzione al 50% dei contributi dovuti dai datori di lavoro in relazione alle assunzioni di donne che versino in condizioni soggettive di svantaggio (v. tabella infra).

La riduzione contributiva si applica per un periodo di 12 mesi nel caso di assunzione a tempo determinato e di 18 mesi se il contratto di lavoro è stato stipulato a tempo indeterminato; nel caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in un rapporto a tempo indeterminato l’esonero ha una durata complessiva di diciotto mesi tenendo conto anche del periodo di agevolazione già fruita durante il rapporto a termine.

Le novità delle Leggi di Bilancio 2021 e 2023

Con la Legge di Bilancio 2021 il legislatore ha introdotto per un limitato periodo temporale l’innalzamento delle agevolazioni previste dalla Legge 92/2012 prevedendone l’esonero totale in luogo della riduzione parziale.

Invero, la Legge 92/2012 si applica anche ai lavoratori cinquantenni disoccupati da almeno 12 mesi ma l’esonero totale introdotto dal 2021 riguarda esclusivamente le assunzioni di donne svantaggiate.

Più specificamente, l’art. 1, c. da 16 a 19, Legge 178/2020 ha previsto l’esonero contributivo fino ad un massimo di 6 mila euro annui, da riparametrare ed applicare su base mensile, limitatamente alle assunzioni di donne svantaggiate nel biennio 2021/2022.

L’articolo 1, commi 298 e 299, Legge 197/2022 ha prorogato l’esonero contributivo anche alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 elevando il massimale annuo per il suddetto periodo a 8 mila euro annui.

Le autorizzazioni comunitarie

Tutte le agevolazioni in parola costituiscono aiuti di Stato.

La Legge 92/2012 ne prevede l’applicazione nel rispetto del Reg. UE 651/2014

L’agevolazione di cui alla Legge 178/2020 è stata invece riconosciuta, fino al 30 giugno 2022, ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 », e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione.

Per le assunzioni effettuate dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, a seguito della cessazione del suddetto quadro temporaneo di aiuti, al fine di poter fruire delle agevolazioni in relazione alle assunzioni effettuate nel suddetto arco temporale, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea la misura agevolativa subordinandone la concessione al rispetto delle Condizioni previste dalla Comunicazione C(2023) 1711 final del 9 marzo 2023, recante  « Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina » (c.d. Temporary Crisis and Transition Framework o TCTF).

La medesima notifica ha riguardato le agevolazioni relative alle assunzioni effettuate nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 ai sensi della Legge 197/2022.

La concedibilità dell’agevolazione è stata autorizzata dalla Commissione europea con decisione C(2023) 4063 final del 19 giugno 2023.

Gli aspetti relativi alle norme unionali applicabili assumono evidentemente estrema rilevanza in quanto il datore di lavoro ha l’onere di verificare il rispetto delle differenti condizioni comunitarie per l’applicazione dell’incentivo.

Indicazioni INPS sul recupero delle quote pregresse

L’INPS, come anticipato, ha fornito istruzioni ai datori di lavoro con la Circ. INPS 23 giugno 2023 n. 58 nonché col Mess. INPS 10 luglio 2023 n. 2598.

In particolare, l’istituto ha chiarito che il recupero delle agevolazioni relative alle quote pregresse è consentito con le denunce Uniemens dei mesi di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 ed ottobre 2023.

Occorre tuttavia tenere conto che per quote pregresse si intendono quelle che riguardano i periodi da luglio 2022 nel caso di assunzioni per le quali il datore di lavoro intende fruire, avendone diritto, alle agevolazioni previste dalla Legge 178/2020 nonché di quelle dal 1° gennaio 2023 nel caso di esonero contributivo ai sensi della Legge 197/2022.

Dal mese di luglio 2023, invece, le quote contributive debbono intendersi correnti e pertanto non potranno essere richieste quali arretrati con le denunce dei mesi da luglio ad ottobre 2023 mediante l’utilizzo del codice “L580”, fermo restando le ordinarie regole relative alle variazioni delle denunce Uniemens.

Recupero degli arretrati ed avvio dell’utilizzo dell’agevolazioni non debbono evidentemente avere la stessa decorrenza in quanto il datore di lavoro potrà avviare l’utilizzo per i periodi correnti ed attendere i mesi successivi (entro il mese di ottobre) per il recupero degli arretrati.

A tal fine, i conguagli debbono tenere conto dell’eventuale utilizzo nei periodi pregressi di altre agevolazioni.

Considerando la sovrapponibilità delle agevolazioni con altre presenti nel nostro ordinamento, nelle more della decisione della Commissione europea, il datore di lavoro potrebbe aver applicato la riduzione contributiva del 50% prevista dalla Legge 92/2012 (i cui requisiti soggettivi dei lavoratori sono analoghi) ovvero dalla Legge 205/2017 per l’assunzione di giovani under 30, nonché, per i datori di lavoro con sede di lavoro nelle regioni del Mezzogiorno, della c.d. Decontribuzione sud.

In tal caso, considerato che l’esonero da conguagliare previsto dalla Legge 178/2020 e dalla Legge197/2022 è totale, occorre procedere alla restituzione delle altre agevolazioni applicate sulle medesime aliquote di finanziamento.

A tal fine, l’INPS non ha previsto la possibilità di restituzione delle quote arretrate di agevolazioni già godute.

La Circ. INPS 23 giugno 2023 n. 58 ha infatti chiarito che il datore di lavoro che abbia fruito, per la medesima lavoratrice dell’incentivo previsto dalla Legge 205/2017 o di altra agevolazione non cumulabile con l’esonero al 100%, deve inviare l’elemento V1, Causale 5, per ciascuno dei mesi pregressi interessati, a sostituzione del quadro in cui è stato dichiarato l’elemento <Recuperosgravi> con il diverso <CodiceRecupero>.

È utile ricordare, infine, che analoga procedura di recupero mediante intervento sui flussi dei periodi pregressi deve essere adottata dai datori di lavoro che avessero sospeso o cessato l’attività nei mesi in cui è possibile procedere ai conguagli delle quote pregresse.

Schema riassuntivo

Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi in scadenza nel periodo dal 01/05/2023 – 31/08/2023 – indicazioni INPS

Con il messaggio n. 2900 del 07/08/2023, l’INPS interviene in merito alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi in scadenza nel periodo dal 01/05/2023 – 31/08/2023 a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a a partire dal 01/05/2023.

La sospensione degli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali riguarda:
• gli artigiani e gli esercenti attività commerciale;
• i datori di lavoro domestico;
• e i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata.

Artigiani ed esercenti attività commerciale – Per gli artigiani e gli esercenti attività commerciale sono ricomprese nell’ambito di applicazione della menzionata sospensione – in assenza di eventuali successivi differimenti delle scadenze di versamento – le scadenze dei contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il I trimestre 2023, dei contributi relativi al saldo di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2022, nonché al primo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2023 e dei contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il II trimestre 2023.

Il contribuente può chiedere la sospensione in esame per il tramite della sezione “Comunicazione bidirezionale” del “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti” del sito istituzionale, indicando nel campo “Titolo” l’oggetto: “Sospensione per eventi alluvionali dal 1° maggio 2023”.

Datori di lavoro domestico – Per i datori di lavoro domestico sono ricomprese nell’ambito di applicazione della sospensione le scadenze dei contributi per lavoro domestico relativi al II trimestre 2023 e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del trimestre, la scadenza del versamento, che deve essere effettuato entro dieci giorni dalla data di fine attività, è oggetto di sospensione se ricade entro il 31 agosto 2023.

Il datore di lavoro domestico può chiedere la sospensione in esame per il tramite della sezione dedicata presente sul sito istituzionale dell’INPS al seguente percorso: “Cassetto previdenziale (Datori di lavoro domestico)”, selezionando il rapporto di lavoro e indicando nel campo oggetto richiesta “Sospensione per eventi alluvionali dal 1° maggio 2023”. È necessario allegare il modulo di domanda denominato “SC101” presente sul sito istituzionale dell’INPS, nella sezione “Moduli”, categoria “Aziende e Contributi”.

Liberi professionisti iscritti alla Gestione separata – Per i liberi professionisti sono compresi nell’ambito di applicazione della menzionata sospensione – in assenza di eventuali successivi differimenti delle scadenze di versamento – le scadenze relative ai contributi dovuti dai lavoratori autonomi che producono reddito e iscritti alla Gestione separata a titolo di saldo anno di imposta 2022 e primo acconto anno di imposta 2023.

L’istanza di sospensione è presentata dai soggetti direttamente dal “Cassetto previdenziale per liberi professionisti” presente sul sito istituzionale dell’INPS al seguente percorso: “Cassetto previdenziale per liberi professionisti” – “Domande Telematiche” – “Domanda di sospensione alluvione Emilia Romagna”.

Nuove agevolazioni per le PMI per programmi di investimento per la tutela ambientale

Con il DM 15/05/2023 (in GU del 07/08/2023) il MIMIT ha definito le modalità e le condizioni per la concessione e l’erogazione di agevolazioni a programmi di investimento proposti da piccole e medie imprese localizzate nei territori delle regioni meno sviluppate, rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0.

Per la concessione delle agevolazioni sono disponibili risorse complessivamente pari a euro 400.000.000,00(quattrocentomilioni/00) a valere sull’obiettivo specifico 1.3, azione 1.3.2, del PN RIC 2021 – 2027. Una quota pari al 25 (venticinque) per cento delle risorse è destinata ai programmi proposti dalle micro e piccole imprese.

I programmi di investimento che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali devono essere riconducibili ad una delle seguenti linee di azione:
sostegno ai processi di produzione rispettosi dell’ambiente e all’utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI. Sono riconducibili a tale linea di azione i programmi di investimento che prevedono un contributo specifico al raggiungimento degli obiettivi climatici individuati dal regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e/o l’applicazione di soluzioni idonee a favorire la transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare;
promozione dell’efficienza energetica delle PMI.

Per beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
• essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese;
• essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
• non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
• trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società’ di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
• essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi contributivi;
• aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
• non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni di cui al presente decreto, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso.

Le agevolazioni di cui al presente decreto saranno concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero.

Decreto Alluvione: rottamazione-quater senza interessi

È stata approvata la legge di conversione del DL n. 61/2023 (decreto Alluvione), pubblicata nella GU del 31 luglio 2023 n. 177.

La conversione in legge del DL Alluvione prevede:

  • la proroga di tre mesi dei termini e delle scadenze della rottamazione-quater e l’azzeramento del tasso di interesse;
  • la sospensione dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari e contributivi;
  • le misure a sostegno del reddito dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi costretti a interrompere l’attività;
  • la possibilità, prevista fino al 31 agosto 2023, per un periodo massimo di 90 giorni di rinnovare o prorogare i contratti a termine anche in assenza delle causali. 

Per completezza si rammenta che nel testo in commento sono state “assorbite” le disposizioni del D.L. n. 88/2023 recante le disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione verificatasi dal 1° maggio 2023 con salvezza degli atti e dei provvedimenti adottati medio tempore, oltre che degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base della sua vigenza.

Proroga della rottamazione-quater e azzeramento del tasso di interesse

Tre mesi di proroga per i termini e le scadenze relativi alla rottamazione-quater. In particolare, i nuovi termini sono:

  • 30 settembre 2023, per la domanda di rottamazione dei ruoli;
  • 31 dicembre 2023, per la comunicazione di liquidazione delle somme;
  • 31 gennaio 2024, per il pagamento della prima o unica rata.

Con una nuova disposizione inserita nel corso dell’iter di conversione, è stato previsto l’azzeramento del tasso di interesse sulle somme dovute in caso di pagamento rateale delle somme dovute.

Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi

Tra le disposizioni più rilevanti del provvedimento vi è la conferma della sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1.

Nel dettaglio, vengono sospesi i termini in scadenza nel periodo tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023 relativi: 

  • agli adempimenti e ai versamenti tributari;
  • agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;
  • ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF operate dai soggetti ricadenti nelle aree alluvionate in qualità di sostituti d’imposta;
  • agli avvisi di addebito INPS.

I pagamenti dei tributi e contributi sospesi fino al 31 agosto 2023 dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 20 novembre 2023 senza sanzioni e interessi; entro lo stesso termine andranno effettuati anche gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni.

Nell’ambito delle dichiarazioni dei redditi degli “alluvionati sospesi” l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che qualora il contribuente intenda procedere al versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali entro il 31 luglio 2023, non è dovuta la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Nelle ipotesi di versamento rateale delle imposte e contributi a saldo e in acconto ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. n. 241/1997 dovrà essere fatta una distinzione per:

  • il titolare di partita IVA, tutte le rate scadrebbero entro il termine per effettuare il versamento in unica soluzione (20 novembre 2023) e, pertanto, gli importi versati ratealmente non devono essere maggiorati degli interessi;
  • il non titolare di partita IVA, tutte le rate scadrebbero entro il termine per effettuare il versamento in unica soluzione, tranne quella in scadenza il 30 novembre 2023, e, pertanto, solo per quest’ultima, qualora non decida di pagarla anticipatamente entro il 20 novembre, dovranno essere versati gli interessi calcolati per un periodo di 10 giorni.

Sospensione degli istituti della tregua fiscale

La sospensione coinvolge pure gli istituti agevolati della tregua fiscale. Sono sospesi i versamenti e gli adempimenti previsti per l’adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui alla legge di Bilancio 2023 che scadono nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.

Nel dettaglio la sospensione opera per: 

  • la definizione agevolata degli avvisi bonari (somme dovute a seguito di controllo automatizzato); 
  • la regolarizzazione delle irregolarità formali;
  • il ravvedimento speciale;
  • l’adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento;
  • la definizione agevolata e la conciliazione agevolata delle controversie;
  • la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione;
  • la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale;
  • lo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati all’agente della riscossione.

Analogamente alla sospensione di tutti i versamenti e adempimenti, i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione, senza sanzioni ed interessi, entro il 20 novembre 2023.

Sono sospesi anche i versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento e da altri atti aventi efficacia esecutiva, ivi compresi quelli degli enti territoriali, che scadono nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023. Con riferimento a questi atti, i termini riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione, ovvero dal 1° settembre 2023.

Misure a sostegno del reddito dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi

Nelle misure a sostegno dei lavoratori autonomi e subordinati la legge di conversione in commento apporta alcuni correttivi al testo del DL n. 61/2023 e, in particolare, viene prevista:

  • un’indennità una tantum fino a 3.000 euro (500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni), per professionisti e lavoratori autonomi costretti a interrompere l’attività, riconosciuta ed erogata dall’INPS nei limiti delle risorse disponibili per l’anno 2023 (pari a 253,6 milioni di euro). Le istruzioni operative circa la procedura e le modalità di accesso all’indennità sono state definite dall’INPS con la circolare n. 54/2023. Per ottenere il beneficio, i lavoratori potenziali destinatari delle indennità dovranno presentare domanda all’INPS entro la data del 30 settembre 2023 esclusivamente in via telematica e viene confermato che tale indennità non concorre alla formazione del reddito del percettore;
  • la cassa integrazione emergenziale, fino a 90 giorni per i lavoratori subordinati impossibilitati a prestare attività lavorativa o impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro in conseguenza degli eventi alluvionali (misura coperta fino a 580 milioni di euro). L’indennità è riconosciuta, direttamente dall’INPS, previa domanda del datore di lavoro, quale integrazione al reddito con relativa contribuzione figurativa. Le istruzioni per la presentazione delle istanze sono state fornite dall’INPS con la circolare n. 53/2023.

Per il rinnovo o la proroga dei contratti di lavoro a termine la legge di conversione stabilisce che, fino al 31 agosto 2023, in deroga all’art. 21, DLgs n. 81/2015 e ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, i datori di lavoro possono rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 90 giorni, anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1, del medesimo DLgs. n. 81/2015, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, dei lavoratori impiegati presso le imprese che hanno sede legale od operativa in uno dei territori dei comuni alluvionati (individuati nell’allegato 1 del DL n. 61/2023) e che sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.

Remissione in bonis per comunicazioni di opzione con asseverazione predisposta

In relazione alle detrazioni legate agli interventi “edilizi”, l’istituto della remissione in bonis, di cui all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012, è pacificamente utilizzabile per sanare:
– l’omesso invio nei termini della comunicazione dovuta all’ENEA entro 90 giorni dall’ultimazione degli interventi di efficienza energetica agevolati con l’ecobonus di cui all’art. 14 del DL 63/2013;
– l’omesso deposito nei termini dell’asseverazione “preventiva”, da predisporre su modello conforme all’Allegato B del DM 58/2017, prima dell’avvio degli interventi di riduzione del rischio sismico agevolati con il sismabonus di cui all’art. 16 comma 1 e ss. del DL 63/2013 o con il superbonus di cui all’art. 119 comma 4 del DL 34/2020;
– l’omesso invio nei termini della comunicazione dovuta all’Agenzia delle Entrate per rendere opponibile all’Erario le opzioni di sconto sul corrispettivo e di cessione del credito esercitate ai sensi dell’art. 121 comma 1 del DL 34/2020 (si veda “Remissione in bonis delle comunicazioni di opzione con sanzione non cumulabile” del 13 giugno 2023).

Nel caso di interventi di efficienza energetica agevolati con il superbonus di cui all’art. 119 commi 1 e 2 del DL 34/2020, la comunicazione dovuta all’ENEA entro 90 giorni dall’ultimazione degli interventi viene a essere sostituita dall’invio all’ENEA dell’“asseverazione superbonus” di cui alla lett. a) del comma 13 dell’art. 119 del DL 34/2020, la quale deve anch’essa avere luogo entro 90 giorni dall’ultimazione degli interventi, ex art. 3 comma 2 del DM “Asseverazioni” 6 agosto 2020.

Questa “asseverazione superbonus” deve peraltro essere predisposta e anche inviata all’ENEA pure in relazione ai SAL di lavori non ancora ultimati, relativamente alle cui spese vengono esercitate le opzioni di sconto o cessione di cui all’art. 121 del DL 34/2020, essendo detta asseverazione condizione essenziale per poter avere diritto a esercitare tali opzioni.

Per l’“asseverazione superbonus” relativa alla fine lavori (Allegato 1 del DM 6 agosto 2020) non vi è alcun valido motivo per dubitare della possibilità di avvalersi della remissione in bonis, in caso di sua omessa presentazione entro il termine di cui all’art. 3 comma 2 del DM 6 agosto 2020.

Per la “asseverazione superbonus” relativa ai SAL (Allegato 2 del DM 6 agosto 2020) non vi è invece necessità di per sé di avvalersi della remissione in bonis, perché relativamente a essa non risulta previsto alcun termine finale per il suo invio all’ENEA, essendo semmai un puro interesse del contribuente a procedervi quanto prima, posto che, fino a quando non sono trascorsi almeno 5 giorni dalla sua presentazione, il sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate può scartare la comunicazione delle opzioni di sconto o cessione relative alle spese di quel dato SAL.

Quanto precede mette già in adeguata evidenza la considerevole confusione fatta dalla risposta n. 406/2023, pur in un contesto di indicazioni parzialmente condivisibili, una volta rimesso un po’ d’ordine (si veda “Remissione in bonis esclusa per la comunicazione ENEA senza i requisiti sostanziali” del 1° agosto 2023).
È per il resto condivisibile, infatti, affermare che, se, alla data ultima per l’invio all’Agenzia della comunicazione delle opzioni di sconto o cessione per spese “superbonus efficienza energetica”, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, non risulta predispostatimbrata e firmata l’asseverazione (SAL o fine lavori che sia), non risulta possibile invocare la remissione in bonis della comunicazione di opzione medesima per mancanza, alla data ultima di sua presentazione, di tutti i presupposti sostanziali per poterla tempestivamente esercitare.

Giova sottolineare che ciò che conta è che essa risulti predisposta, timbrata e firmata, non che risulti anche trasmessa all’ENEA entro tale data ultima.
In altre parole, anche dalla non best performing risposta n. 406/2023 emerge che, se l’asseverazione è stata predisposta, timbrata e firmata entro il termine ultimo per il tempestivo invio della comunicazione di opzione, quest’ultima può essere presentata con remissione in bonis, ovviamente non prima (pena lo scarto informatico della comunicazione) dell’invio all’ENEA dell’asseverazione tempestivamente predisposta (con autonoma remissione in bonis di detto invio se l’asseverazione per fine lavori è inviata oltre 90 giorni, mentre nessuna autonoma remissione in bonis serve per le asseverazioni relative a SAL).

Ecco quindi che, se si è in grado di produrre una tempestiva asseverazione timbrata, firmata e conforme agli Allegati 1 e 2 del DM 6 agosto 2020, ancorché non compilata direttamente sul sito dell’ENEA (a causa magari di documentabili disservizi informatici), la possibilità di procedere alla remissione in bonis della comunicazione di opzione non dovrebbe potersi considerare preclusa, come viene invece a esserlo ove alla data ultima per il suo tempestivo invio il contribuente dichiari (come nel caso oggetto della richiamata risposta) che l’asseverazione non solo non era stata ancora inviata, ma nemmeno era stata predisposta.

La domanda di rottamazione dovrebbe “sbloccare” il conto pignorato

Presentata la domanda di rottamazione-quater, ai sensi dell’art. 1 comma 240 lett. d) ed e) della L. 197/2022, non possono essere proseguite procedure esecutive precedentemente avviate, salvo si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
A seguito del pagamento, delle somme o della prima rata, ex art. 1 comma 243 lett. b) della L. 197/2022 si verifica “l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”.

Con riferimento alla procedura di pignoramento presso terzi dell’art. 72-bis del DPR 602/73, che vede quale terzo pignorato un istituto di credito, capita sovente che l’istituto di credito, anche a fronte della comunicazione dell’Agente della riscossione che informa dell’avvenuta presentazione della domanda di adesione agevolata e quindi della “non prosecuzione” della procedura esecutiva ai sensi di legge (si veda in questo senso la risposta n. 4, seconda parte, ai quesiti posti all’allora Equitalia dall’ODCEC di Roma, a margine del convegno del 6 dicembre 2016 con riferimento alla rottamazione ex DL 193/2016), mantenga il blocco integrale dell’operatività del conto corrente oggetto di pignoramento, causando grave pregiudizio al contribuente che spesso, a maggior ragione se si tratta di impresa con unico conto corrente, non riesce a svolgere le normali attività quotidiane.
Tale modus operandi appare censurabile.

Secondo la dottrina che si è espressa sul punto a fronte della “non prosecuzione” della procedura di pignoramento e della conseguente sospensione dell’efficacia della procedura esecutiva, dalla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, le somme oggetto di pignoramento presso terzi dovrebbero tornare nella disponibilità del debitore esecutato; diversamente, se così non fosse, sarebbe evidente che l’utilità della previsione di legge risulterebbe depotenziata, atteso che il debitore non potrebbe disporre dei suoi beni fino al perfezionamento della procedura di rottamazione, e ciò in contrasto con la ratio legis della norma.

Diversamente la giurisprudenza (cfr. Trib. Lecco 13 febbraio 2017) seppur con riguardo alla edizione della procedura di definizione agevolata regolata dall’art. 6 del DL 193/2016, ha affermato che la sospensione delle procedure esecutive, a seguito della domanda di rottamazione, non determina, nel caso del pignoramento presso terzi, l’improcedibilità dell’esecuzione e lo svincolo del credito pignorato. Secondo il Tribunale di Lecco, la mera presenza della richiesta di definizione agevolata, non farebbe venir meno l’obbligo per il terzo pignorato di trattenere le somme in questione.

Più recentemente, il Tribunale di Bari, con la sentenza del 14 aprile 2023, in un caso di pignoramento di somme dovute a titolo di stipendi, sembra distinguere ciò che è maturato prima della domanda di definizione agevolata da ciò che è maturato dopo, affermando che, a far data dalla intervenuta formalizzazione dell’adesione alla rottamazione, la procedura esecutiva deve ritenersi sospesa di diritto, con conseguente venir meno dell’obbligo del terzo di non disporre delle somme maturate.

Se il mantenimento del vincolo sulla sola somma oggetto di pignoramento sino al perfezionamento della procedura di rottamazione, potrebbe essere giustificato dal fatto che in mancanza di tale perfezionamento, l’Agenzia della riscossione potrebbe riprendere la procedura esecutiva senza emettere un nuovo atto, non pare in ogni caso giustificabile il blocco integrale dell’operatività del conto corrente, prassi però che si registra purtroppo tra diversi istituti di credito.
In questo senso, si ricorda che l’art. 546 c.p.c. impone al terzo gli obblighi di custodia relativamente alle somme dovute dal debitore e nei limiti dell’importo del credito intimato aumentato della metà.

MANCA UN CHIARO RIFERIMENTO NORMATIVO

Pertanto, in presenza di fondi che coprano tale importo, l’istituto di credito, ricevuto il pignoramento presso terzi dall’agente della riscossione e la comunicazione di avvenuta sospensione della procedura a seguito della presentazione della domanda di definizione, dovrebbe in ogni caso limitare il vincolo a detto importo, non potendo certamente bloccare l’intera operatività del conto corrente.

Sotto questo punto di vista, è indispensabile che il debitore si faccia comunque parte attiva comunicando tempestivamente alla banca l’avvenuta presentazione della domanda di definizione agevolata e sollecitando l’agente della riscossione a comunicare all’istituto di credito la sospensione della procedura esecutiva.
A fronte del perfezionamento della rottamazione con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata, la procedura esecutiva deve ritenersi in ogni caso estinta con conseguente svincolo delle somme dovute dal terzo pignorato, che possono rientrare, così, nella piena disponibilità del debitore esecutato.

Remissione in bonis esclusa per la comunicazione ENEA senza i requisiti sostanziali

Non è possibile sanare con l’istituto della remissione in bonis, di cui all’art. 2 del DL 16/2012, la tardiva presentazione della comunicazione all’ENEA se manca il requisito sostanziale concernente la tempestiva predisposizione dell’asseverazione di efficienza energetica richiesta ai fini del superbonus dall’art. 119 comma 13 lett. a) del DL 34/2020 tramite l’apposita modulistica ministeriale.

È il condivisibile chiarimento contenuto nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 31 luglio 2023 n. 406, riguardante il caso di un intervento superbonus per il quale il tecnico abilitato non ha predisposto l’asseverazione “debitamente firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale”, come richiesto dall’art. 4 del DM 6 agosto 2020 “Requisiti”, entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori oppure entro 90 giorni dal termine di ciascun SAL e conseguentemente non è riuscito a inviare la comunicazione all’ENEA entro il termine entro cui doveva essere presentata la comunicazione di opzione, di cui all’art. 121 del DL 34/2020 (per le spese sostenute nel 2022 la comunicazione doveva essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023).

Al fine di poter beneficiare del superbonus per gli interventi di risparmio energetico e della relativa opzione per la cessione o lo sconto sul corrispettivo, infatti, il comma 13 lett. a) dell’art. 119 del DL 34/2020 stabilisce che “per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)”.

Il DM 6 agosto 2020 “Asseverazioni”, oltre all’aver approvato il modello di asseverazione che il tecnico abilitato deve inviare all’ENEA per ciascun stato di avanzamento lavori o al termine degli stessi, stabilisce:
– all’art. 3 comma 2, che “L’asseverazione è trasmessa, con le modalità di cui al comma 1, entro novanta giorni dal termine dei lavori, nel caso di asseverazioni che facciano riferimento a lavori conclusi”;
– all’art. 4 comma 1, che “Al fine di consentire ai beneficiari di accedere alla detrazione diretta e alla cessione o allo sconto di cui all’art. 121 del decreto rilancio, fermo restando il controllo sulla regolarità dell’asseverazione ai sensi dell’art. 5, ENEA effettua un controllo automatico per il tramite del portale di cui all’art. 3, volto ad assicurare la completezza della documentazione fornita. In particolare, per ogni istanza, verifica che sia fornita dichiarazione: (…) e) che l’asseverazione sia regolarmente datata, sottoscritta e timbrata dal tecnico abilitato”.

Se le spese relative all’intervento di efficienza energetica sono agevolate con il superbonus, “superbonus – efficienza energetica”, quindi, l’asseverazione deve essere trasmessa per via telematica all’ENEA, secondo le modalità stabilite con il DM 6 agosto 2020 “Requisiti”, entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori.
La risposta n. 406/2023 aggiunge che l’asseverazione di efficienza energetica richiesta per il superbonus deve essere presentata entro 90 giorni dal termine di ciascun SAL.
Nel caso si intenda esercitare una delle opzioni previste dall’art. 121 del DL 34/2020 l’asseverazione in commento dovrà essere inviata prima di presentare telematicamente all’Agenzia delle Entrate il modello di “comunicazione”.

Tutto ciò premesso, la risposta a interpello n. 406/2023 giunge alla conclusione che “L’assenza dell’asseverazione del tecnico abilitato (condizione sostanziale), non consente il ricorso all’istituto della remissione in bonis di cui all’articolo del decreto-legge n. 16 del 2012, per sanarne l’omesso invio nei termini all’ENEA e, conseguentemente, non è, altresì, possibile sanare l’omessa comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito” in quanto “la finalità di detto istituto è quella di evitare che il contribuente possa perdere un beneficio fiscale in esito ad un mero inadempimento comunicativo o di natura formale, purché sussistano le condizioni sostanziali”.

In altre parole, l’adempimento concernente la comunicazione ENEA non può essere sanato con la remissione in bonis se manca un requisito sostanziale (l’asseverazione di riqualificazione energetica per gli interventi superbonus nel caso di specie) per poter beneficiare dell’agevolazione fiscale.

Se, invece, sussistono tutti i requisiti sostanziali per poter beneficiare dei bonus fiscali è pacifico che il contribuente possa avvalersi dell’istituto della remissione in bonis di cui all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012 con riguardo all’omessa presentazione della comunicazione all’ENEA (tra gli altri, circ. Agenzia delle Entrate 25 luglio 2022 n. 28).