Fabbricato da demolire non sempre riconducibile a un’area edificabile

In ambito immobiliare, non è infrequente l’ipotesi in cui l’oggetto della cessione sia un fabbricato da demolire.
L’intento di dismettere l’opera potrebbe rinvenirsi già negli accordi contrattuali della compravendita oppure, in assenza di pattuizioni in tal senso, potrebbe evincersi dagli atti contestuali al trasferimento.

In tutti questi casi, dal punto di vista dell’IVA, si pone il tema di qualificare correttamente l’operazione, considerando che la stessa potrebbe astrattamente dare luogo a due distinti trattamenti ai fini dell’imposta.
Nello specifico, infatti:
– se si valorizza la circostanza della presenza di un immobile nel momento in cui avviene il trasferimento della proprietà, potrebbe configurarsi una cessione di un fabbricato (in regime naturale di esenzione ex art. 10 comma 1 nn. 8-bis) e 8-ter) del DPR 633/72, con la possibilità di optare per il regime di imponibilità a determinate condizioni);
– se, invece, è dato maggior rilievo alla fase di demolizione, l’operazione andrebbe a integrare una cessione di area edificabile, soggetta a IVA con aliquota ordinaria (secondo una lettura a contrariis dell’art. 2 comma 3 lett. c) del DPR 633/72, non trovando applicazione l’esclusione dall’imposta prevista per i terreni non fabbricabili).

Sul tema si registrano alcuni interventi della giurisprudenza unionale, la quale ha, in primo luogo, affermato come il trasferimento di un fabbricato pienamente “operativo” e non ancora demolito non possa essere qualificato come cessione di terreno edificabile nei casi in cui la demolizione vada a integrare un’operazione economicamente indipendente rispetto alla vendita del suolo e non formi un tutt’uno con quest’ultima (e ciò anche se l’intenzione delle parti era quella di rimuovere l’immobile esistente per fare posto a un nuovo edificio).

Ad avviso della Corte di Giustizia Ue 4 settembre 2019, causa C-71/18, si è, quindi, di fronte alla cessione di un fabbricato nelle ipotesi in cui – nel momento in cui viene effettuato il trasferimento – il bene risulti ancora effettivamente utilizzabile e non vi sia un coinvolgimento (a qualsiasi titolo) del venditore nella fase di demolizione.
Viceversa, l’operazione, potrebbe integrare una cessione di area edificabile nel caso in cui il venditore sia incaricato della demolizione dell’immobile esistente sul fondo e siano già stati iniziati i lavori di abbattimento alla data in cui avviene il trasferimento della proprietà (cfr. Corte di Giustizia Ue 19 novembre 2009, causa C-461/08).

In buona sostanza, il trattamento IVA della compravendita discenderà essenzialmente dall’esame della totalità delle circostanze in cui si svolge l’operazione, considerando al riguardo elementi oggettivi quali:
– lo stato di avanzamento, alla data di cessione del fabbricato, dei lavori di demolizione o di trasformazione effettuati dal venditore:
– l’uso di tale proprietà alla stessa data;
– l’eventuale presenza di un impegno del venditore alla realizzazione dei lavori di demolizione, per permettere una costruzione futura.

L’orientamento della giurisprudenza unionale è stato, altresì, recepito anche a livello interno con l’ordinanza della Cassazione n. 6788 del 7 marzo 2023.
I giudici di legittimità, conformandosi ai principi della Corte di Giustizia Ue, hanno affermato come ai fini della qualificazione IVA dell’operazione, la sola intenzione delle parti non possa, di per sé, assumere rilevanza prevalente rispetto alle risultanze oggettive della compravendita immobiliare.
È possibile qualificare l’operazione come una cessione di area edificabile nella sola ipotesi in cui ricorrano elementi negoziali tali per cui si possa ritenere che la demolizione non sia indipendente rispetto alla vendita, bensì “saldata a questa in un’unitaria regolamentazione contrattuale”.

Sulla scorta di tali considerazioni, nel caso esaminato dalla Cassazione, l’operazione è stata qualificata come cessione di immobile in base alle seguenti circostanze:
– l’agibilità del fabbricato nel momento in cui veniva ceduto;
– l’assenza di riferimenti alla demolizione nell’accordo negoziale (l’alienante, pur avendo ottenuto il permesso di demolizione prima della vendita, non aveva assunto alcun impegno in merito nei confronti dell’acquirente, il quale procedeva per suo conto solo dopo il perfezionamento della cessione).

Ad avviso della Cassazione, inoltre, ai fini della configurazione del trasferimento come cessione di fabbricato, non sarebbe determinante il prezzo a cui è avvenuta la compravendita, poiché “il valore commerciale dei beni immobili è solitamente superiore al valore desumibile dalla rendita catastale”.

Dati dei figli a carico nella CU anche se non beneficiano delle detrazioni

Con la risoluzione n. 55 pubblicata ieri, 3 ottobre, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la necessità per i sostituti d’imposta di compilare la sezione “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” della futura Certificazione Unica 2024 anche se per i soggetti indicati non sono riconosciute le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR.

In relazione ai figli a carico, infatti, l’art. 1 del DLgs. 230/2021 ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale, ossia una prestazione economica erogata mensilmente dall’INPS ai nuclei familiari sulla base della loro condizione economica.
Ai sensi dell’art. 10 comma 4 del suddetto decreto legislativo, che ha modificato l’art. 12 del TUIR, a decorrere dalla medesima data:
– la detrazione IRPEF per figli a carico è riconosciuta limitatamente ai figli di età pari o superiore a 21 anni;
– cessano di avere efficacia le maggiorazioni della detrazione IRPEF previste per i figli minori di tre anni, per i figli con disabilità e per le famiglie numerose.

Per il periodo d’imposta 2023, pertanto, per ciascun figlio a carico, di età inferiore a 21 anni, il riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia è sostituito dall’erogazione dell’assegno unico, fatto salvo quanto previsto dal DLgs. 230/2021.

L’art. 19 comma 6 lett. b) del DL 4/2022, mediante l’inserimento del comma 4-ter nell’art. 12 del TUIR, ha poi stabilito che, ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nell’art. 12 del TUIR, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.

Per effetto di tale disposizione, la sostituzione delle detrazioni d’imposta per figli a carico con il nuovo assegno unico non produce effetti in relazione alle altre disposizioni che fanno riferimento:
– agli oneri deducibili o detraibili sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico (artt. 10 comma 2 e 15 comma 2 del TUIR);
– all’esclusione dal reddito di lavoro dipendente di somme corrisposte, di cessioni di beni o prestazioni di servizi in relazione ai familiari del lavoratore, anche nell’ambito del c.d. “welfare aziendale” (art. 51 del TUIR).

Per i motivi descritti, risulta quindi necessario indicare nella CU 2024 i dati relativi a tutti i familiari che nel 2023 (periodo d’imposta di riferimento) sono fiscalmente a carico, anche nel caso in cui non ci siano le condizioni per usufruire delle detrazioni per familiari a carico e indipendentemente dal fatto che gli oneri deducibili/detraibili siano stati riconosciuti dal sostituto nella CU.

Peraltro, anche nelle istruzioni di compilazione dei modelli 730/2023 e REDDITI PF 2023 è stabilito che nel prospetto “Familiari a carico” devono essere indicati tutti i figli fiscalmente a carico, anche se non hanno più diritto alle detrazioni di cui all’art. 12 del TUIR, al fine di riconoscere le altre agevolazioni previste per i figli a carico.

Tali informazioni, come specificato nella ris. 55/2023, sono necessarie anche per la determinazione delle addizionali regionali all’IRPEF con riferimento alle Regioni che prevedono particolari agevolazioni correlate al carico fiscale.

L’importanza dei dati dei figli fiscalmente a carico rileva altresì in relazione alle misure di welfare aziendale introdotte dall’art. 40 comma 1 del DL 48/2023.
Limitatamente al 2023 infatti, in deroga a quanto disposto dall’art. 51 comma 3 del TUIR, è prevista la non concorrenza alla formazione del reddito, entro il limite complessivo di 3.000 euro:
– del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 12 comma 2 del TUIR;
– nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche.

Ai sensi del comma 3 del suddetto art. 40 del DL 48/2023, il limite di 3.000 euro si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, comunicando i codici fiscali dei figli al sostituto, il quale provvederà a riportare tali dati nel prospetto dei familiari a carico, anche se per detti familiari non si è usufruito delle detrazioni.

Si sottolinea, infine, che un prospetto dei familiari a carico completo, nel quale risultino riportati anche i codici fiscali dei figli per i quali il contribuente fruisce dell’assegno unico, consente all’Agenzia delle Entrate di avere a disposizione informazioni fondamentali per poter attribuire nella dichiarazione dei redditi precompilata le spese sostenute per i figli comunicate dai soggetti terzi.

Quanto indicato vale anche per le CU relative al 2023 rilasciate in corso d’anno a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, da redigere con il “vecchio” modello di CU 2023.

Utilizzo dei tax credit energia I e II trimestre 2023 entro il 16 novembre

L’art. 7 del DL 29 settembre 2023 n. 132 (c.d. DL “Proroghe Fisco”) fissa al 16 novembre 2023 il termine per l’utilizzo dei crediti d’imposta energia e gas relativi al I e II trimestre 2023.
Viene quindi confermato l’anticipo della scadenza rispetto a quella originaria del 31 dicembre 2023, con una piccola modifica rispetto alla data del 15 novembre che era stata inizialmente prevista nelle bozze del DL e annunciata con il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 52 del 27 settembre.

La nuova disposizione del DL 132/2023 interviene sui commi 7 e 8 dell’art. 1 della L. 197/2022, sostituendo le parole “31 dicembre 2023” con “16 novembre 2023”.
Analoga modifica viene apportata ai commi 7 e 8 dell’art. 4 del DL 34/2023.
Per effetto di tali modifiche, i crediti d’imposta energia e gas relativi al I trimestre 2023 (art. 1 del DL 197/2022) e al II trimestre 2023 (art. 4 del DL 34/2023) devono quindi essere utilizzati al massimo entro il 16 novembre 2023.

Quanto alle modalità di fruizione, si ricorda che i suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, entro un termine preciso, originariamente fissato al 31 dicembre 2023 e ora anticipato al 16 novembre 2023.
Ai crediti in esame non si applicano i limiti annuali alla compensazione dei crediti di cui all’art. 1 comma 53 della L. 244/2007 (250.000 euro) e all’art. 34 della L. 388/2000 (2 milioni di euro), nonché, come chiarito dalla recente risposta a interpello n. 439/2023, il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per un ammontare superiore a 1.500 euro ex art. 31 del DL 78/2010.

Restano ferme le considerazioni riguardo il versamento degli acconti in scadenza a fine novembre: ove si intendano compensare i crediti in esame con gli acconti, occorrerà presentare il modello F24 entro il 16 novembre 2023.

In alternativa all’utilizzo in compensazione, i crediti in esame possono essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati”).

A tal fine occorre comunque presentare apposita comunicazione di cessione entro uno specifico termine (attualmente fissato al 18 dicembre, ma che sarà presumibilmente anticipato per tener conto della nuova scadenza).
Il cessionario, a seguito dell’accettazione della cessione e della comunicazione dell’opzione irrevocabile per l’utilizzo in compensazione mediante l’apposita piattaforma, può utilizzare i crediti con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal cedente, vale a dire in compensazione mediante il modello F24, e comunque sempre entro il medesimo termine, ora fissato al 16 novembre 2023.

In nessun caso, anche ove non utilizzato entro il termine previsto, il credito d’imposta dà luogo a rimborso (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 24/2023, § 1.1, e risposta a interpello n. 8/2023).

Annullamento dell’opzione di utilizzo per i cessionari

Sulla scelta della modalità di utilizzo dei crediti energia e gas relativi al I e II trimestre 2023 potrebbe assumere particolare rilievo il provv. Agenzia delle Entrate 22 settembre 2023 n. 332687 (punto 2), che ha previsto per i cessionari la possibilità di annullamento dell’opzione per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti tracciabili – mediante apposita istanza dal 5 ottobre – con particolare riguardo ai crediti “edilizi”.

In tale provvedimento n. 332687/2023 vi è infatti un espresso riferimento anche al provvedimento n. 253445 del 30 giugno 2022, relativo nello specifico ai crediti sui prodotti energetici.

Ove tale possibilità sia effettivamente applicabile anche ai bonus energia e gas, i cessionari dei crediti d’imposta tracciabili relativi al I e II trimestre 2023 potrebbero quindi annullare gli effetti delle opzioni per l’utilizzo in compensazione, con riattivazione della possibilità di cessione ove possibile.

Per assegnazioni e cessioni agevolate, da valutare se scatta il pro rata

Con il DL 29 settembre 2023 n. 132, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale e in vigore da oggi, è disposta la proroga al 30 novembre 2023 dei termini per realizzare le operazioni agevolate di assegnazione e cessione di beni ai soci, previste dalla L. 197/2022. Sino a quella data, è quindi possibile perfezionare tali operazioni e, in particolare, vi è tempo per versare le imposte sostitutive.

Per quanto concerne l’IVA, non è previsto alcun differimento degli eventuali versamenti dovuti secondo le liquidazioni periodiche. Peraltro, sul piano dell’IVA, le assegnazioni e le cessioni ai soci – seppur agevolate ai sensi della L. 197/2022 per l’imposizione diretta – sono soggette alle regole ordinarie. In termini generali, quindi, le predette operazioni sono equiparate alle cessioni di beni e, quando hanno a oggetto fabbricati, si applica il regime di esenzione da IVA (o di imponibilità a determinate condizioni) previsto dall’art. 10 nn. 8-bis) e 8-ter) del DPR 633/72.

La sola eccezione è rappresentata, per le assegnazioni ai soci (art. 2 comma 2 n. 6 del DPR 633/72), dalla circostanza in cui non sia stato esercitato, all’atto dell’acquisto del bene, il diritto alla detrazione dell’imposta “a monte” (si voglia perché acquistati da un privato o prima del 1973, si voglia perché l’IVA era indetraibile in tutto o in parte). In tali casi, l’operazione è esclusa da IVA, essendo equiparata all’autoconsumo esterno ex art. 2 comma 2 n. 5 del DPR 633/72 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2016 e Studio Consiglio nazionale del Notariato n. 46-2023/T).

Nella misura in cui il regime IVA applicato all’operazione agevolata sia quello di esenzione, la società cedente o assegnante deve porsi il tema dei possibili effetti in termini di “pro rata” di detrazione dell’imposta.

Ai sensi dell’art. 19-bis comma 2 del DPR 633/72, la cessione esente può comunque non determinare il calcolo del “pro rata” allorché essa non formi “oggetto dell’attività propria del soggetto passivo”. Nella maggior parte dei casi, la finalità “extra-imprenditoriale” dell’operazione dovrebbe escludere l’applicabilità del “pro rata” laddove sia effettuato un singolo atto in regime di esenzione a fronte di un’attività contraddistinta dal regime di imponibilità.
In quest’ottica, si consideri anche la Relazione illustrativa al DLgs. 313/97 (che ha riformulato le regole sulla detrazione, nei principi tuttora in vigore) in cui si identifica chiaramente che il “pro rata” si applica solo in presenza di operazioni esenti riconducibili a una vera e propria attività caratteristica del soggetto passivo.

Tuttavia, l’esclusione dal “pro rata” potrebbe essere da riconsiderare se la società assegnante (o cedente) agisce nel settore immobiliare e ha effettuato ulteriori cessioni o locazioni esenti. Anche in tale ambito, a prescindere dal valore dell’operazione rispetto al volume d’affari complessivo, dovrebbe prevalere la linea dell’occasionalità, non integrando – nella maggior parte dei casi – l’atto di assegnazione o cessione agevolata il fine produttivo dell’impresa.
Si ricorda che, nell’ottica dell’Amministrazione finanziaria, l’attività propria dell’impresa “va assunta sotto un profilo prevalentemente qualitativo, intesa cioè come quella diretta a realizzare l’oggetto sociale e quindi a qualificare sotto l’aspetto oggettivo l’impresa esercitata, e sotto tale aspetto proiettata sul mercato e, quindi nota ai terzi” (C.M. n. 71/87, ripresa dalla ris. Agenzia delle Entrate n. 41/2011 e dalla risposta n. 83/2023).

La prassi dell’Agenzia delle Entrate (risposta n. 200/2020) ha, inoltre, rappresentato il caso di una società il cui oggetto sociale è relativo all’acquisto di beni immobili da destinare ad attività sportive e ricreative, nonché alla costruzione dei relativi impianti e alla locazione, compravendita e permuta di detti immobili e impianti, considerando come cessione “occasionale” rispetto all’attività propria dell’impresa la cessione a titolo oneroso di un diritto di superficie su un fabbricato strumentale, in regime di esenzione IVA (escludendo, quindi, il calcolo del “pro rata”). Il principio potrebbe essere replicato per la società del settore immobiliare – con oggetto sociale la costruzione, compravendita e/o locazione di fabbricati – che si trova nella condizione di assegnare o cedere ai soci, in via agevolata, uno dei beni in proprio possesso.

Nel caso di cessione o assegnazione esente, sono da considerare anche le conseguenze in termini di rettifica della detrazione. Come ribadito nella recente risposta n. 431/2023, le operazioni attive (di assegnazione) sono autonome rispetto alle regole concernenti la rettifica, ai sensi dell’art. 19-bis2 del DPR 633/72.
Fermo il rispetto del periodo decennale di osservazione previsto per i fabbricati, rientrano negli obblighi di rettifica della detrazione (per “cambio di destinazione” del bene) le cessioni e le assegnazioni in regime di esenzione IVA di immobili per i quali l’IVA “a monte” è stata, invece, detratta.
La determinazione del quantum della rettifica e dell’eventuale connesso versamento avviene a seguito della prima dichiarazione annuale IVA successiva (art. 19-bis2 comma 9 del DPR 633/72), a prescindere dalla data di cessione o assegnazione.

DECRETO ENERGIA – LE PRINCIPALI MISURE

Nella G.U. del 29/09/2023 è stato pubblicato il DL n. 131/2023 (cd. “Decreto Energia”), in vigore dal 30/09/2023, contenente “Misure urgenti in materia di energia ed interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio”. Di seguito le principali misure di natura fiscale.

BONUS TRASPORTI – MAGGIORI STANZIAMENTI (art. 2, co. 4)

Il decreto incrementa di € 12 milioni, per il 2023, il fondo di cui al co. 1, art. 4, DL 5/2023, destinato:
✓ all’attribuzione di un buono da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di:
trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
– ovvero di trasporto ferroviario nazionale,
spettante alle persone fisiche che nel 2022 abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a € 20.000.

AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE ENERGIVORE (art. 3)

Al fine di adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria (Comunicaz. Comm. UE 2022/C 80/01, rubricata “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022) in relazione ai possibili effetti distorsivi della concorrenza degli aiuti di stato, sono modificati i presupposti di accesso ad eventuali agevolazioni di settore in relazione alle imprese “energivore“.

OBBLIGHI PER LE IMPRESE CHE ACCEDONO ALLE AGEVOLAZIONI:
▪️ effettuare la diagnosi energetica di cui all’art. 8 del D.lgs. 102/2014;
▪️ adottare almeno una delle seguenti misure:
– attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, nel caso in cui il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i 3 anni e il relativo costo non ecceda l’importo dell’agevolazione percepita;
– ridurre l’impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30% del proprio fabbisogno da fonti non emittenti carbonio;
– investire una quota pari almeno al 50% dell’importo dell’agevolazione in progetti che comportino riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra.

Inadempimento agli obblighi: in tal caso l’impresa:
✓ è tenuta a rimborsare le agevolazioni percepite per il periodo di mancato adempimento
✓ può beneficiare di ulteriori agevolazioni previste dalle disposizioni in esame.

Ulteriori disposizioni sono previste per quanto attiene i controlli dell’ENEA e agli aspetti che l’ARERA dovrà definire per attuare le disposizioni in esame, nonché agli adempimenti cui è tenuta la CSEA.

I criteri e le modalità per il soddisfacimento delle condizioni e l’assolvimento agli obblighi, inclusi quelli di consumo energetico, nonché per lo svolgimento dei controlli, sono individuati con apposito D.M.

VIOLAZIONI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI (art. 4)

E’ introdotta una “minisanatoria” in relazione alle violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi.
In particolare viene previsto che i contribuenti che hanno commesso una/più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi di cui ai co. 2-bis e 3 dell’art. art. 6 del D.lgs. 471/97, possono avvalersi del ravvedimento operoso (ex art. 13, Dlgs. 472/97) anche se le violazioni siano state già constatate entro il 31/10/2023.

In attesa di chiarimenti ufficiali, si deve ritenere che la disposizione sia finalizzata:
➔ ad evitare l’applicazione della minor riduzione a 1/5 delle sanzioni in presenza di un PVC che contesti la violazione
➔ trovando, comunque, applicazione l’abbattimento ordinario previsto dal ravvedimento operoso:
▪️ 1/8 per le violazioni commesse nel 2023 (ex art. 13, co. 1, lett. b), DLgs. 472/97)
▪️ 1/7 per quelle commesse nell’anno 2022 (ex art. 13, co. 1, lett. b-bis), DLgs. 472/97)
oltre all’eventuale debenza dell’imposta e degli interessi di mora (corrispettivi non annotati).

Sanzione irrogata: permane l’ordinaria causa ostativa al ravvedimento ove la sanzione risulti già irrogata dall’ufficio, ex art. 16, Dlgs 472/97; in tal caso:
✓ è solo ammessa la riduzione a 1/3 delle sanzioni, ove pagata entro i 60 gg dalla notifica, previsti per l’impugnazione
✓ la violazione rileva ai fini della sanzione accessoria

La norma fa riferimento alle violazioni di cui ai commi 2-bis e 3, dell’art. 6, Dlgs 471/97 (non anche a
quella prevista dall’art. 11, co. 2.quinquies), di seguito evidenziati:

LI.PE e mod. Iva 2023: nulla viene disposto per quanto attiene le conseguenze nell’eventuale mancata annotazione nei registri Iva dei corrispettivi; dunque, in tal caso, ciascuna violazione dovrà essere autonomamente ravveduta (anche in tal caso gli abbattimenti da applicare dovrebbero prescindere
dall’eventuale presenza di un PVC).

Tregua fiscale: la disposizione entra in vigore in sostanziale corrispondenza dello spirare del termine per procedere al “ravvedimento speciale” (art. 1, co. 174-178, L. 197/2022), al 2/10/2023.

Peraltro, occorre notare che:
▪️ in presenza di corrispettivi elettronici correttamente memorizzati ma non tempestivamente inviati in via telematica, l’Agenzia delle entrate (CM 6/2023) ha chiarito che si verte nell’ambito di una violazione “formale”, in quanto si applica la sanzione “fissa” di cui all’art. 11, co 2-quinquies, Dlgs 471/97 prevista per il caso di l’omessa/infedele/tardiva trasmissione dei dati che non hanno inciso sulla liquidazione dell’Iva (€. 100 per ciascuna trasmissione, senza applicazione del cumulo giuridico)
▪️ in tal caso, pertanto, per le sole violazioni commesse entro il 31/10/2022 sarà ancora possibile esperire (entro il 30/10/2023) la “Regolarizzazione delle violazioni formali” (art. 1, co. 166-173, L. 197/2022), col pagamento di €. 200

ULTERIORI DISPOSIZIONI
SETTORE GAS – RIDUZIONE DELL’IVA PER IL 4° TRIMESTRE 2023 (art. 1, co. 5-7)

Viene previsto quanto segue:
✓ l’assoggettamento all’aliquota Iva del 5% delle somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili ed industriali previste dall’art. 26, c. 1, D.lgs. 504/1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi di ottobre, novembre e dicembre 2023;
aliquota Iva del 5%: si applica, nel caso in cui le suddette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, anche alla differenza tra gli importi stimati e quelli ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai suddetti mesi;
applicazione delle suddette disposizioni: anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all’art. 16, co. 4, del D.lgs. 115/2008.

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL 4° TRIMESTRE 2023 (art. 1, co. 8)

Viene riconosciuto,
periodo: per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023,
destinatari: ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico
beneficio: un contributo straordinario, crescente con il n° di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie già previste per lo stesso bonus sociale, la cui misura è definita dall’ARERA ripartendo nei 3 mesi la spesa di € 300 milioni in base ai consumi attesi.

SOCIAL CARD (art. 2, co. 1-3)

La Legge di bilancio 2023 ha istituito un Fondo, con una dotazione di € 500 milioni per il 2023,
– destinato all’acquisito di beni alimentari di prima necessità
– da parte dei soggetti in possesso di un ISEE non superiore a € 15.000,
– da fruire mediante l’utilizzo di un apposito sistema abilitante.

Il D.L. 131/2023 prevede, con la finalità di sostenere il potere d’acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell’incremento del costo del carburante,
✓ il riconoscimento ai beneficiari della social card (ex art. 1, co. da 450 a 451-bis, L. 197/2022),
✓ di un ulteriore contributo nei limiti pro-capite derivante dal riparto della somma di € 100 milioni.

A fini di quanto sopra, il D.L. 131/2023 interviene sul citato co. 450 prevedendo:
l’incremento della dotazione del Fondo di € 100 milioni;
l’uso della social card (oggi utilizzata per l’acquisto di generi alimentari dai nuclei familiari con ISEE fino a € 15.000) anche per l’acquisto di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale.

Con apposito decreto ministeriale sono stabiliti:
– l’ammontare del beneficio aggiuntivo per singolo nucleo familiare;
– le modalità di raccordo con le previsioni del D.M. 18/04/2023 nonché la facoltà per le amministrazioni di assegnare un nuovo termine per attivare la carta se non ancora effettuata per ragioni non imputabili al beneficiario;
– le prescrizioni per assicurare che l’acquisto di carburante o di abbonamenti per il trasporto pubblico locale avvenga nei limiti dell’ulteriore contributo assegnato;
– le modalità e condizioni di accreditamento delle imprese autorizzate alla vendita di carburanti che aderiscono a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa.

DECRETO PROROGHE FISCALI – PRINCIPALI MISURE

Con la pubblicazione in G.U. del 29/09/2023 del DL n. 132/2023 (cd. Decreto Proroghe fiscali”) sono stati prorogati una serie di adempimenti di prossima scadenza.

AFFRANCAMENTO CRIPTO-ATTIVITÀ (art. 2)

La legge di bilancio 2023 (art. 1, co. 133, L. n. 197/2022) ha previsto la possibilità:
– per i soggetti che detengono cripto attività al 1/01/2023
– di rideterminare il costo fiscalmente riconosciuto a tale data, determinato in base al valore normale (art. 9, Tuir)
– tramite assolvimento di un’imposta sostitutiva del 14% applicata a tale valore, entro il 30/06/2023.

L’art. 4, DL n. 51/2023 (cd. “Decreto Omnibus”) ha, successivamente, differito detto termine al 2/10/2023 (in quanto il 30/09/2023 è caduto di sabato).

Ora viene disposto l’ulteriore differimento al 15/11/2023 del termine per il versamento della citata imposta sostitutiva del 14%, che è possibile effettuare come segue, in via alternativa:

VERSAMENTI DAI SOGGETTI DEI COMUNI LOMBARDI (ART. 3)

Il decreto dispone un differimento dei termini di versamento fiscali e contributivi in relazione ai soggetti colpiti dagli eventi meteorologici avversi avvenuti nella Regione Lombardia nello scorso mese di luglio.
In particolare, il versamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL:
✓ in scadenza nel periodo dal 4 al 31/07/2023
✓ dovuti dai soggetti che, alla data del 4/07/2023, avevano la residenza o la sede legale/operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nello stesso periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del CdM del 28/08/2023
✓ si considerano tempestivi se effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31/10/2023.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA AI SOCI (art. 4)

Intervenendo sui co. 100 e 105 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2023, è disposto:
➔ il differimento al 30/11/2023 (in luogo del 2/10/2023, termine così differito dal 30/09/2023, in quanto cadente di sabato) del termine per perfezionare le operazioni:
▪️ di assegnazione/cessione agevolata ai soci di beni immobili/beni mobili registrati non strumentali per destinazione
▪️ di trasformazione agevolata in società semplice delle società di gestione immobiliare
➔ la rimodulazione del termine di versamento dell’imposta sostitutiva che dovrà essere effettuata in unica soluzione entro il 30/11/2023 (in luogo del versamento in 2 rate, 60% entro il 2/10/2023 e 40% entro il 30/11/2023).

CONTRIBUENTI FORFETARI (art. 6)

Gli obblighi informativi di cui all’art. 1, co. 73 della L. 190/2014:
▪️ relativi al periodo d’imposta 2021 (da indicare nel Mod. Redditi PF 2022)
▪️ sono adempiuti entro il 30/11/2024.

Nota: il differimento “sospende”, di fatto, gli effetti delle “lettere di compliance” che l’Agenzia delle Entrate sta recapitando ai contribuenti in regime forfettario che nel Mod. Redditi PF 2022 (redditi 2021) hanno omesso la compilazione del riquadro “Elementi informativi” richiesti nel quadro RS, righi da 375 a 381.

Tali contribuenti avranno, dunque, più tempo a disposizione per sanare la violazione (invio del mod. Redditi 2022 integrativo), recuperando la relativa documentazione (riferita ai veicoli utilizzati, ai canoni di leasing/locazione, ecc.) che, si ricorda, avrebbero dovuto debitamente “conservare” ex art. 1, co. 59, L. 190/2014 (sono estremamente numerosi i contribuenti che non vi hanno proceduto, considerata l’impossibilità di detrarre l’Iva/dedurre il costo).
A tal fine si ritiene che la violazione di tale obbligo:
✓ non possa, in alcun modo, implicare decadenza dal regime agevolato (eventualità che dovrebbe essere prevista da una disposizione di legge)
✓ potendo configurare la violazione ex art. 9, co. 1, Dlgs 471/97 (sanzione da €. 1.000 a €. 8.000, da ridurre “fino al 50%”, posto che i documenti mancanti dovrebbero essere considerati “di scarsa rilevanza”, non essendo di “ostacolo all’accertamento delle imposte dovute”).

BONUS ENERGETICI IMPRESE PER IL 1° E 2° TRIM. 2023 (art. 7)

La Legge di bilancio 2023 (art. 1, co. 2 – 9, L. 197/2022) ha esteso al 1° trimestre 2023 il credito d’imposta a favore delle imprese energivore/non energivore (aumentandolo, rispettivamente, al 45% e 35% della spesa) e delle imprese gasivore/non gasivore (aumentandolo al 45% della spesa)

Il cd. “Decreto bollette” (art. 3, DL. 34/2023) ha, successivamente, esteso al 2° trimestre 2023 detto credito d’imposta (riducendolo al 20% ed al 10% della spesa sostenuta per le imprese, rispettivamente, “energivore” e “non energivore”, e riducendolo al 20% per le imprese gasivore e non gasivore)
In entrambi i casi il termine per l’utilizzo era fissato al 31/12/2023, mentre quello entro cui comunicare l’eventuale cessione a terzi scadeva al 16/11/2023.

Ora, in relazione alla spesa sostenuta sia per il 1° trimestre 2023 che per il al 2° trimestre 2023, il decreto anticipa al 16/11/2023 il termine:
▪️ entro il quale le citate imprese (energivore/non energivore e/o gasivore/non gasivore) possono usufruire, tramite compensazione o cessione, del credito di imposta
▪️ entro il quale le stesse possono procedere alla cessione a terzi (esclusivamente per l’intero) del credito d’imposta.

AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO DELL’ABITAZIONE (art. 1)

L’art. 64, co. 3, DL n. 73/2021 ha previsto che, a favore dei soggetti rientranti nelle categorie aventi i requisiti per l’accesso prioritario alle agevolazioni:
– la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo di garanzia per la prima casa è elevata all’80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, per le domande presentate dal 24/06/2021 fino al 30/09/2023
– nel caso di TEG inferiore al TEGM, i finanziatori sono tenuti ad applicare il TEG per le domande presentate dal 1/12/2022 al 30/09/2023.
In entrambi i casi, il termine ultimo (già prorogato dal DL n. 51/2023) viene ulteriormente differito al 31/12/2023.

Termine per l’utilizzo dei tax credit energia 2023 anticipato al 15 novembre

Nell’ambito del c.d. DL “Proroghe Fisco” è stata introdotta una disposizione che non prevede una proroga, ma anzi un anticipo, dal 31 dicembre 2023 al 15 novembre 2023, del termine per l’utilizzo dei crediti d’imposta energia e gas relativi al I e II trimestre 2023.

L’art. 1 commi 2-8 della L. 197/2022 prevede il riconoscimento per il I trimestre 2023, in presenza delle condizioni richieste, di un credito d’imposta in misura pari al 45% per le imprese energivore, gasivore e non gasivore e del 35% per le imprese non energivore.
L’art. 4 del DL 34/2023 ha invece previsto per il II trimestre 2023 una notevole riduzione dell’agevolazione, riconoscendo un credito d’imposta pari al 20% per le imprese energivore, gasivore e non gasivore e del 10% per le imprese non energivore.

I suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 (senza applicazione dei limiti ordinari alle compensazioni), entro un termine preciso, originariamente fissato al 31 dicembre 2023.
Posto che i crediti possono essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati”), il cessionario può utilizzare tali crediti con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal cedente e comunque sempre entro il medesimo termine.
In nessun caso, anche ove non utilizzato entro il termine previsto, il credito d’imposta dà luogo a rimborso (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 24/2023, § 1.1, e risposta a interpello n. 8/2023).

Il DL “Proroghe Fisco” interviene ora sui commi 7 e 8 dell’art. 1 della L. 197/2022, sostituendo le parole “31 dicembre 2023” con “15 novembre 2023”.
Analoga modifica viene apportata ai commi 7 e 8 dell’art. 4 del DL 34/2023.
Per effetto di tali modifiche, i crediti d’imposta energia e gas relativi al I trimestre 2023 (art. 1 del DL 197/2022) e al II trimestre 2023 (art. 4 del DL 34/2023) dovranno quindi essere utilizzati al massimo entro il 15 novembre 2023, con una riduzione quindi del periodo per l’utilizzo rispetto a quanto inizialmente previsto.

L’anticipazione del termine dal 31 dicembre al 15 novembre impatta sicuramente sulla pianificazione dei versamenti, posto che tali crediti dovranno essere utilizzati, ad esempio, prima della scadenza per il versamento degli acconti di fine novembre.
Al riguardo, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 10 gennaio 2023 n. 8, ha chiarito che i crediti d’imposta in esame possono essere utilizzati, con le limitazioni previste dalla disciplina agevolativa, per il versamento di acconti e saldi d’imposta, anche in caso di acconti risultanti superiori con il metodo previsionale rispetto a quello storico.
Tuttavia, il versamento dell’acconto, qualora eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto, non potrà comunque consentire il rimborso della relativa imposta o un effetto trascinamento tale per cui il credito speso per il pagamento venga utilizzato in qualsiasi modo dopo il termine previsto, fissato ora al 15 novembre 2023.
Pertanto sarebbe consigliabile presentare l’F24 entro tale termine, ove si intendano compensare i crediti in esame con gli acconti.

Impatto anche sul termine per la comunicazione di cessione

Il nuovo termine anticipato assumerà rilevanza anche ai fini delle comunicazioni di cessione dei crediti, che allo stato attuale devono essere inviate entro il 18 dicembre 2023.
L’Agenzia delle Entrate presumibilmente interverrà con un nuovo provvedimento, prevedendo un’anticipazione anche di tale scadenza.

Contributi al settore agricolo per danni dovuti ad avversità atmosferiche

Il decreto 22 maggio 2023 del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), in vigore dal 1° settembre, disciplina il pagamento degli aiuti sui premi assicurativi e degli aiuti compensativi destinati a indennizzare i danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali di cui al DLgs. 102/2004, ai sensi del regolamento Ue 2022/2472.

Possono beneficiare degli aiuti le microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE, a eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura elencati nell’allegato I del regolamento Ue 1379/2013, colpite dall’evento climatico avverso, che soddisfino le condizioni previste dal decreto. Per la verifica delle dimensioni dell’impresa il riferimento è dall’allegato I al regolamento Ue 2022/2472.

Le Regioni e le Province autonome provvedono entro 60 giorni (elevabile a 90 in caso di eccezionali difficoltà) a delimitare i territori interessati e deliberano la proposta di declaratoria di eccezionalità. Il Ministro dell’Agricoltura emette formale provvedimento di riconoscimento dell’evento climatico avverso. Il regime di aiuto deve essere attivato entro 3 anni dal verificarsi dell’avversità atmosferica e gli aiuti sono versati ai beneficiari entro 4 anni a decorrere da tale data.

Per quanto riguarda gli aiuti sui premi assicurativi, sono concessi contributi per la sottoscrizione di polizze assicurative ai sensi del Capo I, art. 2 del DLgs. 102/2004, che possono coprire:
– le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali (lett. a);
– i danni a strutture aziendali e a impianti di produzioni arboree e arbustive causati da avverse condizioni atmosferiche (lett. b);
– il costo di rimozione e distruzione degli animali morti per qualunque causa (lett. c).

L’intensità massima di aiuto sulle polizze è stabilita nella misura del:
– 70% del costo del premio assicurativo sulle polizze di cui alla lettera a) che prevedono un indennizzo qualora il danno sia superiore al 30% della produzione;
– 50% del costo del premio assicurativo, sulle polizze di cui alle lettere b) e c).

In relazione agli aiuti compensativi, è previsto l’indennizzo, mediante la concessione di contributi, dei danni subiti alle produzioni agricole, alle strutture aziendali e agli impianti produttivi (non inseriti nel piano annuale di gestione dei rischi in agricoltura), che abbiano causato un danno superiore al 30% della produzione.

Gli aiuti sono concessi nel limite dell’importo dei danni subiti, previa valutazione dell’autorità regionale competente designata per l’istruttoria. I danni includono:
– la perdita di reddito per distruzione completa o parziale della produzione agricola, calcolata sottraendo il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell’anno in cui si è verificato l’evento atmosferico per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno, dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nei 3 anni precedenti l’avversità o da una media triennale basata sui 5 anni precedenti l’avversità atmosferica, escludendo il valore più basso e quello più elevato per il prezzo medio di vendita;
– i danni materiali subiti dalle strutture aziendali (immobili, attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di produzione), calcolati in base ai costi di riparazione o al valore economico degli stessi prima del verificarsi dell’evento atmosferico.

Gli aiuti compensativi concessi sono ridotti al 50%, salvo il caso di beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa di almeno il 50% della produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti per cui è prevista la copertura assicurativa.

Gli aiuti e gli eventuali pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite sono limitati all’80% dei costi ammissibili. L’intensità di aiuto può essere aumentata al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all’art. 32 del reg. Ue 1305/2013 ai sensi dell’art. 154 del reg. Ue 2021/2115.

Gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi (art. 2 del DM) sono concessi dopo la presentazione della domanda da parte del beneficiario, che deve contenere: nome dell’impresa; descrizione dei rischi coperti; le date di inizio e fine copertura; ubicazione delle colture, strutture e allevamenti oggetto di assicurazione; premio assicurativo e relativa percentuale di aiuto.

La presentazione delle domande di indennizzo dei danni causati da avversità atmosferiche (art. 3) deve avvenire a seguito dell’adozione del provvedimento regionale e dell’emissione del provvedimento del Ministero dell’Agricoltura, con le modalità previste dalla Regione territorialmente competente ed entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria nella G.U. e di individuazione delle zone interessate (art. 5 del DLgs. 102/2004).

Lavoro sportivo: i nuovi adempimenti dopo la Riforma

La Riforma dello Sport, in vigore dal 1° luglio 2023 ha portato con sé una serie di nuovi adempimenti che precedentemente erano sconosciuti alla maggior parte delle associazioni e società sportive. Il punto di riferimento normativo in questo ambito è il D.Lgs. 36/2021: il legislatore all’interno di questo decreto ha voluto fornire nuove tutele alla figura del lavoratore sportivo, da sempre rimasto in ombra rispetto a tutti gli altri lavoratori, che comportano necessariamente corrispondenti obblighi per i datori di lavoro. Tuttavia, negli ultimi mesi si sono susseguiti una serie di interventi correttivi e integrativi, con cui sono state modificate e precisate le regole che gli operatori di settore dovranno seguire; fondamentale è stata la scelta di consentire, per alcuni di questi obblighi, un periodo di moratoria fino al 31 ottobre 2023, come vedremo.

La comunicazione al Registro delle attività sportive

Il primo adempimento che le associazioni e le società sportive dovranno effettuare è sicuramente quello del “collocamento” dei lavoratori sportivi.

L’associazione o società nonché la Federazione Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva associata, l’Ente di Promozione Sportiva, l’associazione benemerita, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all’articolo 6 D.Lgs. 39/2021. La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al centro per l’impiego di cui all’art. 9-bis, c. 2 e 2-bis, DL 510/96 conv. in Legge 608/96, e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a Inps e Inail in tempo reale. La comunicazione medesima è messa a disposizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività. Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l’impiego. All’irrogazione delle sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza.

Per l’invio delle comunicazioni obbligatorie relative alle co.co.co. da effettuare al RAS, il termine di scadenza viene posticipato entro il 30° giorno del mese successivo all’inizio del rapporto.

Questo primo adempimento è molto importante: il Ras è stato già implementato da inizio Luglio per l’invio delle comunicazioni, ma purtroppo ancora non è stato integrato sulla base dell’ultimo correttivo, infatti è ancora presente la sezione Inail e non è possibile utilizzare la funzione delega per l’accesso degli intermediari.

L’iscrizione al LUL

Un’altra importante novità riguarda l’iscrizione obbligatoria al libro unico del lavoro.

L’iscrizione nel LUL può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro la fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

Nuovi adempimenti previdenziali e assistenziali

Infine, oltre agli adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro ed alla sorveglianza sanitaria, che saranno oggetto di un ulteriore approfondimento, bisogna prestare attenzione ai nuovi adempimenti previdenziali ed assistenziali, nonché ai relativi versamenti., riferendoci in particolare al flusso Uniemens e all’Inail.

Su questo tema il legislatore ha rilevato una criticità operativa e di sistema e per questo motivo ha deciso di prevedere un periodo “cuscinetto”.

Infatti, per consentire agli operatori di settore di adeguarsi a tutte queste importanti novità, è stato previsto un periodo di moratoria, per gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, che potranno essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.

Lavoratori a contatto con minori

Infine, non bisogna certo dimenticare la necessità di essere provvisti del certificato antipedofilia, per tutti i lavoratori sportivi che sono a contatto “diretto” con minori.

Il certificato è stato introdotto dalla Legge 96/2013, e dal D.Lgs. 39/2014 in risposta alla Dir. UE 2011/93/EU, e secondo la normativa vigente prevede per chi assume persone per attività con contatto diretto con minori di verificarne la fedina penale.

Il certificato può essere richiesto all’Ufficio del Casellario Giudiziale, o direttamente da parte dell’associazione/società sportiva, attraverso il sito del ministero della Giustizia; il certificato avrà validità semestrale, e non è necessario richiederlo alla scadenza in caso di prosecuzione del rapporto senza interruzione.

AGGIORNAMENTO DELL’RT ALLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI “ISTANTANEA”

All’interno dei provvedimenti presi per contrastare l’evasione fiscale la L. 232/2016 (come modificata dal DL n. 119/2018, dal DL n. 124/2019 e dalla L. n. 178/2020), ha introdotto la possibilità:
▪️ per le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia
▪️ che (al di fuori dall’esercizio di attività di impresa/professione) effettuano acquisti di beni/servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi
di partecipare all’estrazione a sorte di premi effettuata nell’ambito di una lotteria nazionale (cd. “lotteria nazionale degli scontrini”).
L’art. 18, co. 4-bis, L. n. 79/2022 (di conversione del DL n. 36/2022) ha modificato il comma 540 dell’art. 1, della citata L. n. 232/2016 prevedendo che per partecipare all’estrazione è necessario che gli interessati a partecipare procedano all’acquisto con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti:
✓ su propri rapporti di credito o debito bancari;
✓ su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dallo stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio prevedendo anche una lotteria “istantanea”, con verifica immediata della vincita.

Per poter attuare detta “lotteria istantanea”, il Provv. 18/01/2023 ha debitamente aggiornato il Provv. 28/10/2016, che regolamenta le caratteristiche dei Registratori di cassa telematici, i quali dovranno essere conseguentemente aggiornati entro il prossimo 2 ottobre.

Lotteria istantanea non ancora operativa: si evidenzia che:
▪️ ad oggi, la “Lotteria istantanea” non risulta ancora operativa, né è stata fissata una “data di partenza”; è, infatti, necessaria l’approvazione del Provvedimento interdirettoriale (di ADM ed AdE) che ne definisca sia la decorrenza che le regole di attuazione
▪️ il citato Provv. 18/01/2023 ha, tuttavia, fissato al 2 ottobre 2023 il termine entro il quale gli RT dovranno risultare aggiornati.

AGGIORNAMENTO REGISTRATORE TELEMATICO

Con il Provv. 18/01/2023, l’Agenzia delle Entrate ha disposto che:
➜ per poter partecipare alla lotteria istantanea, nella fase di registrazione dei dati dei corrispettivi della singola operazione,
➜ il Registratore telematico (o il relativo Server RT) deve produrre e riportare sul documento commerciale un codice bidimensionale (QRcode), i cui requisiti tecnici sono stabiliti dalle nuove Specifiche tecniche (versione 11).

LOTTERIA “DIFFERITA”

La lotteria istantanea non sostituisce la lotteria “differita” con estrazioni periodiche (settimanali, mensili, annuale) ma si aggiunge alla stessa.

È pertanto ancora possibile che sul documento commerciale debba essere indicato, se richiesto
dall’acquirente, il codice lotteria comunicato dall’acquirente al momento dell’acquisto per la
partecipazione alla lotteria “differita”.
In tal modo, viene anche espressa, da parte del cliente, la volontà alla partecipazione al concorso.

DATI DA TRASMETTERE
Oltre ai dati identificativi del dispositivo, i dati oggetto di trasmissione ai fini della lotteria degli scontrini ad estrazione differita sono:
– denominazione del cedente/prestatore;
– identificativo/progressivo completo del documento trasmesso;
– identificativo del punto cassa (in caso di server RT);
– data e ora del documento;
– importo del corrispettivo, importo del corrispettivo pagato in contanti, importo del corrispettivo pagato con strumenti elettronici e importo del corrispettivo non pagato;
– codice lotteria del cliente.

TERMINE PER L’AGGIORNAMENTO

Come anticipato, gli aggiornamenti dei RT/Server RT:
▪️ al fine di consentire la partecipazione alla lotteria “istantanea”
▪️ dovranno essere realizzati entro il 2 ottobre 2023.

Nuovi RT o Server RT: le nuove “specifiche tecniche” dovranno essere rispettate obbligatoriamente dai produttori di nuovi modelli di Registratore telematico e di server RT, le cui istanze di approvazione o di variante sono state presentate dopo il 30/06/2023.

CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE

Si rammenta che per l’adeguamento alle nuove specifiche tecniche l’art. 8, DL n. 176/2022 (c.d. “Decreto Aiuti-quater”), riconosce
▪️ ai commercianti al minuto o altri soggetti assimilati di cui all’art. 22, DPR n. 633/72, obbligati alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri
▪️ un credito d’imposta utilizzabile in compensazione nel mod. F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

Il credito d’imposta è stato disciplinato dal Provv. del 23/06/2023; la relativa disciplina è riassunta di seguito: