Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 5 ottobre 2020, nn. 438 e 439

Sono forniti chiarimenti circa la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento della spesa e la corretta determinazione dei costi agevolabili per fruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (articolo 1, commi da 184 a 197, legge 160/2019).
In particolare si fornisce la soluzione in merito alla mancata indicazione nelle fatture di acquisto, e nel contratto di locazione finanziaria, del riferimento normativo di cui alla legge 160/2019 (come richiesta dal comma 195). Sul punto l’agenzia delle Entrate ritiene che le previsioni normative di cui alla legge di Bilancio 2020 risultano nella sostanza equivalenti a quanto previsto dal legislatore nel contesto di altre agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali. Viene pertanto richiamato il decreto Mise/Mef 25 gennaio 2016. In ragione della sostanziale equivalenza delle previsioni normative, l’agenzia ritiene che: la fattura sprovvista del riferimento normativo non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione (articolo 10, comma 6, Dm 25 gennaio 2016).

In relazione alle fatture emesse in formato cartaceo, il riferimento all’articolo 1, commi da 184 a 197, della Legge 160/2019, può essere riportato dall’impresa acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro.

In relazione alle fatture elettroniche il beneficiario, in alternativa, può: a) stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile che, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi dell’articolo 34, comma 6, Dpr 600/1973 (il quale rinvia al successivo articolo 39 del medesimo decreto Iva);

b) oppure realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella Cm 14/E/2019 (si veda anche la Rm 46/E/2017 e la Cm 13/E/2018).

La predetta regolarizzazione dei documenti già emessi dovrà essere operata, da parte dell’impresa beneficiaria, entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.

Da NT PLUS FISCO – Il Sole 24 Ore

La fattura elettronica chiede più dettagli sul reverse charge (da Il Sole 24 Ore)

Il 1° ottobre debuttano le nuove indicazioni relative alla natura dell’operazione e al tipo documento, che diventeranno obbligatorie dal 2021. Tra i cambiamenti anche il maggior livello di dettaglio delle operazioni con inversione contabile: cessioni di rottami e altri materiali di recupero (N6.1), di oro e argento puro (N6.2), subappalti nel settore edile (N6.3), cessioni di fabbricati (N6.4), di telefoni cellulari (N6.5), di prodotti elettronici (N6.6), prestazioni nel comparto edile e settori connessi (N6.7), operazioni nel settore energetico (N6.8) e una categoria residuale (N6.9).

Dal 1° ottobre sarà possibile inviare le fatture elettroniche con le nuove codifiche relative alla natura dell’operazione e al tipo documento, mentre dal 2021 queste diventeranno obbligatorie. Le imprese hanno quindi tutto il tempo per implementare le procedure interne, anche se mancano alcuni chiarimenti.

Con le specifiche tecniche approvate dal provvedimento delle Entrate 99922 del 28 febbraio 2020 (versione 1.6) sono state introdotte nel tracciato delle fatture elettroniche ulteriori codifiche per «TipoDocumento» e «Natura» dell’operazione per renderle più puntuali e aderenti alle fattispecie previste dalla normativa fiscale e consentire la predisposizione della bozza della futura dichiarazione Iva precompilata. Con il provvedimento delle Entrate 166579 del 20 aprile, le specifiche sono state aggiornate (versione 1.6.1), posticipandone l’adozione, ed è stata decretata la fine della validità di alcuni codici oltre che modificata la data di entrata in vigore di taluni controlli.

Le nuove codifiche sono pertanto utilizzabili per le fatture inviate dal prossimo 1° ottobre e diventano obbligatorie dal 1° gennaio 2021. Quelle vecchie (versione 1.5) possono comunque essere mantenute fino a tutto il 2020.

In particolare, sono stati soppressi i codici N2 (operazioni non soggette), N3 (non imponibili) e N6 (inversione contabile) per lasciar spazio a tre serie di sottocodifiche.

Le operazioni non soggette vanno distinte tra extraterritoriali (N2.1) e una categoria residuale (N2.2). Le non imponibili tra: esportazioni (N3.1), cessioni intraUe (N3.2), verso San Marino (N3.3), operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (N3.4), con lettera d’intento (N3.5) e altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond (N3.6).

Non è previsto però un codice specifico per i servizi internazionali (articolo 9 del decreto Iva) rilevanti per conseguire lo status di esportatore abituale e alimentare il plafond, i quali sembrerebbero non rientrare in alcuna categoria. Fino a differenti istruzioni o ulteriori modifiche sembrerebbe possibile utilizzare il codice N3.4, volendolo considerare come residuale.

Sarebbe poi opportuno che le Entrate chiarissero se per le operazioni relative ai beni detassati a fronte dell’emergenza sanitaria vada indicato il codice N2.2 o l’N4 (relativo alle esenti).

Le operazioni in reverse charge sono invece suddivise tra: cessioni di rottami e altri materiali di recupero (N6.1), di oro e argento puro (N6.2), subappalti nel settore edile (N6.3), cessioni di fabbricati (N6.4), di telefoni cellulari (N6.5), di prodotti elettronici (N6.6), prestazioni nel comparto edile e settori connessi (N6.7), operazioni nel settore energetico (N6.8) e una categoria residuale (N6.9).

Ma non è finita qui. Nel predisporre le fatture bisognerà tenere conto anche delle nuove codifiche «TipoDocumento». Con i codici da TD16 a TD23 (il TD20, relativo alle autofatture da regolarizzazione, era già presente), sarà possibile gestire le differenti situazioni che comportano l’emissione di autofattura o l’integrazione, con specifiche ad hoc anche per i depositi Iva. Diventa così effettivamente praticabile una gestione completamente informatizzata delle operazioni in reverse e l’abbandono della procedura tradizionale (stampa del documento e integrazione manuale dello stesso). I codici da TD24 a TD27 servono invece per gestire situazioni particolari: fatture differite e super-differite, cessioni di beni ammortizzabili e per passaggi interni, nonché fatture per autoconsumo o cessioni gratuite senza rivalsa.

Istituto per il Credito Sportivo, finanziamenti da 3.000 a 25.000 euro, tasso zero, 6 anni (2 di pre-ammortamento) in favore di ASD e SSD (iscritte al CONI da almeno un anno).

L’Istituto per il Credito Sportivo ha previsto – in favore delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche iscritte al registro CONI o alla Sezione parallela CIP da almeno un anno – la concessione di finanziamenti, destinati a far fronte alle esigenze di liquidità correlate all’emergenza COVID-19.

I mutui avranno le seguenti caratteristiche: 

– importo: da un minimo di 3.000 Euro a un massimo di 25.000 Euro, nella misura massima consentita del 25% del fatturato dell’ultimo bilancio o delle entrate dell’ultimo rendiconto (in entrambe i casi, almeno 2018), regolarmente approvati dalla società o dalla associazione;

– durata: 6 anni, dei quali 2 di preammortamento e 4 di ammortamento; 

– pagamento prima rata: dopo i 2 anni di preammortamento;

– tasso d’interesse: totale abbattimento degli interessi per l’intera durata del finanziamento, da parte del Fondo Contributi Interessi – Comparto Liquidità;

– garanzia: 100 % del finanziamento da parte del Fondo di Garanzia – Comparto Liquidità. 

qua la pagina dedicata dell’Istituto del Credito Sportivo https://www.creditosportivo.it/covid19.html