Decreto Aiuti – nuovi contributi a fondo perduto a favore delle piccole e medie
imprese danneggiate dalla crisi Ucraina

L’art. 18 del DL 50/2022 prevede nuovi contributi a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese danneggiate dalla crisi Ucraina.
Le risorse a disposizione ammontano 130 milioni di euro (gestiti dal Ministero dello Sviluppo Economico).
I contributi spettano esclusivamente alle piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, che hanno realizzato negli ultimi 2 anni operazioni di vendita di beni o servizi, compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale.
Per avere diritto al contributo, le imprese, inoltre, devono:
Aver subito, nell’ultimo trimestre precedente l’entrata in vigore del decreto, un incremento del costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati di almeno il 30% rispetto alla media dello stesso periodo del 2019 (ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021);
Aver subito nel corso del trimestre antecedente l’entrata in vigore del decreto legge un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.


L’importo del contributo a fondo perduto, che, per singolo beneficiario, non può essere superiore a 400.000 euro, è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre precedente l’entrata in vigore del decreto e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019 le seguenti percentuali:
60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.
Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento è quello relativo all’anno 2021.
Nel caso in cui le risorse stanziate non siano sufficienti a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il contributo sarà ridotto in modo proporzionale.
È demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico il compito di definire le modalità attuative di erogazione delle risorse, compreso il termine di presentazione delle domande, nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, anche tramite sistemi di controllo delle autodichiarazioni delle imprese.

No a imposta sostitutiva 10% al premio definito dal regolamento aziendale

Con la risposta a interpello 265 del 17/05/2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è possibile applicare l’imposta sostitutiva del 10% sui premi di risultato, di cui all’art. 1 commi 182 ss. della L. 208/2015, se i criteri e le modalità di attribuzione dei premi sono definiti mediante un regolamento aziendale e non da un accordo collettivo aziendale o territoriale.
NORMATIVA
L’imposta sostitutiva del 10% dell’IRPEF e delle addizionali può essere applicata ai premi di risultato la cui corresponsione sia legata da contratti collettivi di secondo livello (ex art. 51 del DLgs. 81/2015) ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Ai fini dell’applicazione della disciplina fiscale agevolativa è necessario il rispetto di tutte le condizioni stabilite dalla
normativa e che, tra l’altro:
– Il risultato conseguito dall’azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio;
– Il raggiungimento degli obiettivi incrementali alla base della maturazione del premio, e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto;
– I criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.
IL CASO
S’intende sottoscrivere un accordo integrativo aziendale con le rappresentanze sindacali che regolamenti l’erogazione del premio di risultato ai propri dipendenti (operai, impiegati e quadri).
Nello specifico, l’accordo subordinerebbe l’erogazione del premio (quantificato in base alla politica retributiva del gruppo) al raggiungimento del risultato incrementale del margine operativo lordo (EBITDA) del gruppo. La società si propone quindi di verificare annualmente il raggiungimento degli obiettivi di gruppo e di applicare la disciplina fiscale di favore in caso di raggiungimento del proprio ed effettivo incremento di produttività.
CHIARIMENTO AGENZIA
Considerato che i criteri e le modalità di attribuzione dei premi di produttività a livello di gruppo siano definiti mediante un regolamento aziendale, strumento diverso dal contratto collettivo di secondo livello previsto dalla normativa, non è possibile applicare l’imposta sostitutiva del 10% sui premi di risultato, di cui all’art. 1 commi 182 ss. della L. 208/2015.

Dimezzamento aliquota IRES: definito il perimetro applicativo

Con la CM 15/E del 17/05/2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle disposizioni dell’art. 6 del DPR 601/1973, riguardanti la riduzione del 50% dell’l’aliquota Ires per determinati soggetti che svolgono attività di rilevante utilità sociale.
Tale disposizione è ancora vigente (fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni) e si applica nei confronti di:
“Enti ospedalieri”
Fondazioni di origine bancaria (Dlgs n. 153/1999)
Enti religiosi civilmente riconosciuti.
Per usufruire della riduzione Ires il requisito soggettivo è necessario, ma non sufficiente in quanto l’agevolazione intende premiare l’attività svolta a favore della comunità.
L’appartenenza a una delle categorie previste dalla norma, quindi, va dimostrata non solo sotto il profilo formale, con riferimento agli scopi individuati dalle norme e dallo statuto, ma anche dal punto di vista sostanziale.
Con riferimento al profilo oggettivo, l’aliquota ridotta spetta soltanto per i redditi connessi all’attività istituzionale.
A sostegno di tale interpretazione, la Corte di cassazione, in linea con l’indirizzo del Consiglio di Stato, ha affermato che l’agevolazione Ires non spetta solo in ragione della qualità del soggetto che ne chiede il riconoscimento, ma trova giustificazione anche nella natura dell’attività svolta, giacché in tal modo lo Stato, con il minore prelievo fiscale, intende tutelare interessi meritevoli di particolare
attenzione.


Enti ospedalieri
Con la riforma del 1978 è stato riordinato il mondo delle strutture sanitarie e sono stati soppressi gli “enti ospedalieri”, che figurano tra i destinatari dell’agevolazione prevista dall’articolo 6 del Dpr n. 601/1972. Di conseguenza, è sorto il problema di individuare le corrispondenti strutture che li hanno sostituiti per l’erogazione del servizio sanitario pubblico.
In base al costante orientamento della Cassazione, agli “enti ospedalieri” sono subentrati le “aziende ospedaliere” e i “presidi ospedalieri” di natura pubblica.


Detto ciò, l’Agenzia precisa che:
E’ confermata l’esclusione dall’agevolazione per le aziende sanitarie locali già prevista dalla circolare n. 78/2002, secondo cui le Asl, benché di natura pubblica, svolgono attività che oltrepassano quelle di cura e ricovero e, quindi, non corrispondono a quelle degli ex “enti ospedalieri”;
Restano fuori anche le case di cura private riconosciute come “presidi ospedalieri”. La circolare in questo caso rivede quanto affermato in precedenza con la risoluzione n. 179/2009, che aveva ricondotto tali istituti agli “enti ospedalieri” perché svolgevano le stesse attività di ricovero e cura, senza peraltro attribuire rilievo alla loro natura privata.
Sentito il parere tecnico del ministero della Salute, infine, continuano a beneficare dell’aliquota dimezzata, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. L’Agenzia conferma l’applicazione dell’agevolazione in favore della generalità di tali organismi (comprese le società), in quanto riconducibili ai soppressi “enti ospedalieri”, e precisa che l’ambito oggettivo di applicazione è circoscritto alle prestazioni di ricovero e cura in convenzione, e di ricerca scientifica. L’orientamento dell’amministrazione
finanziaria tiene conto sia della “unicità” del ruolo a livello nazionale, nell’ambito del Ssn e della ricerca, che li distingue (anche quando possiedono natura privata) dalle case di cura private riconosciute quali presidi ospedalieri, sia dell’assenza di specifiche pronunce da parte della Cassazione (che finora hanno riguardato solo le case di cura private convenzionate).


Fondazioni bancarie
Per quanto concerne le fondazioni bancarie previste dal decreto legislativo n. 153/1999, sono stati superati i dubbi interpretativi ed è stato chiarito che, ai fini della spettanza del beneficio, le fondazioni hanno l’onere di dimostrare il possesso in concreto dei requisiti richiesti dall’articolo 6 del Dpr n. 601/1973 e di provare la natura non imprenditoriale dell’attività svolta secondo i criteri della giurisprudenza comunitaria e nazionale specificamente illustrati nella circolare.


Enti religiosi
Più articolato il ragionamento per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in possesso dell’equiparazione agli “enti con finalità di beneficenza o di istruzione”, beneficiari dell’agevolazione in base alla lettera c) dell’articolo 6. Con particolare riferimento agli enti ecclesiastici l’Agenzia:
Conferma l’applicazione dell’aliquota ridotta per i redditi provenienti da attività “diverse” da quelle di “religione o di culto”, anche se commerciali (in linea con la risoluzione n. 91/2005 e con l’indirizzo della Cassazione), a condizione che le “attività diverse” siano svolte in maniera non prevalente e siano in rapporto di “strumentalità immediata e diretta” con i fini di “religione o di culto”;
Chiarisce ufficialmente che, a determinate condizioni, sono agevolabili anche i redditi derivanti dal godimento statico-conservativo del patrimonio immobiliare (locazione e/o vendita di immobili) pervenuto da lasciti testamentari o donazioni.
L’Agenzia delinea i motivi per cui tale interpretazione è coerente con la ratio legis. L’attività istituzionale degli enti interessati (di religione o culto”) è per sua natura caratterizzata dalla “gratuità” e di conseguenza non genera ricavi agevolabili ai fini Ires. La stessa attività, tuttavia, è resa possibile grazie a mezzi economici che, di fatto, assumono valenza “sostitutiva” dei redditi non realizzabili in virtù degli scopi istitutivi dell’ente. Assumono, dunque, rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e, quindi, del taglio
Ires in commento, le fonti di finanziamento connesse al mero godimento di patrimoni immobiliari ricevuti per effetto di lasciti testamentari o donazioni in vita. In tal caso, per accedere all’aliquota ridotta occorre che:
Si configuri in concreto un mero godimento del patrimonio immobiliare e non lo svolgimento di un’attività commerciale, secondo i termini e le condizioni descritti nella circolare
I proventi provenienti dalle locazioni o dalle vendite siano effettivamente impiegati nelle attività di religione o di culto.

Bonus export digitale: via alle istanze

A partire dalle ore 10 del 16 maggio 2022 è possibile presentare formalmente la domanda per accedere alla misura di aiuto, istituita con delibera del Direttore generale di ICE/Agenzia n. 21/21 del 25 novembre 2021 ed attuata con provvedimento del Responsabile Incentivi e Innovazione Invitalia del 12 aprile 2022.
Ai fini dell’invio, è necessario che la domanda, firmata digitalmente, sia già caricata sul portale Invitalia PA Digitale (https://padigitale.invitalia.it/).
La procedura per la compilazione delle domande è disponibile dallo scorso 10 maggio 2022.
Il termine ultimo per l’invio delle istanze è fissato al 15 luglio 2022, ma lo sportello potrebbe chiudersi prima in caso di esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.
I fondi complessivamente stanziati ammontano a 30 milioni di euro.
Le domande devono essere presentate esclusivamente online, tramite il portale https://padigitale.invitalia.it.
Dalle ore 10 del 16 maggio 2022 fino alle ore 17 del 15 luglio 2022, le imprese che hanno caricato le istanze, devono:
Accedere al portale Invitalia PA Digitale;
Inserire l’identificativo della domanda” e il “codice di predisposizione della domanda”, rilasciati a conclusione della fase di compilazione della domanda.
Se l’invio viene effettuato con successo, si otterrà l’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, recante il giorno e l’orario di acquisizione della medesima e il suo codice identificativo.
Invitalia, tenuto conto delle domande pervenute, può chiudere lo sportello per la presentazione delle domande anticipatamente al termine ultimo del 15 luglio 2022.
Ai fini della concessione del contributo, Invitalia verifica la completezza e la regolarità della domanda di agevolazione, compreso il rispetto dei massimali previsti dal regolamento “de minimis” tramite consultazione dei dati contenuti sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
Invitalia valuterà prioritariamente le microimprese che abbiano partecipato o partecipino ad iniziative e programmi governativi per l’inserimento delle aziende italiane nelle piattaforme e-commerce internazionali e per la transizione digitale delle aziende esportatrici per consolidarne il radicamento sui mercati esteri.
Le concessioni sono disposte con uno o più provvedimenti cumulativi pubblicati nella sezione “Bonus Export Digitale” del sito internet di Invitalia (www.invitalia.it).
Importo contributo
L’agevolazione consiste in un contributo in regime “de minimis” concesso:
Alle microimprese, per un importo pari a 4.000 euro a fronte di spese ammesse di importo non inferiore, al netto dell’IVA, a 5.000 euro.
Alle reti soggetto e ai consorzi, per un importo pari a 22.500 euro a fronte di spese ammesse di importo non inferiore, al netto dell’IVA, a 25.000 euro.

Più tempo per la definizione degli avvisi bonari solo per chi paga per intero

Nel corso dell’iter di conversione del DL Ucraina (DL 21/2022), sono state introdotte disposizioni riguardanti la definizione degli avvisi bonari derivanti da liquidazione automatizzata.
Il testo si deve ritenere definitivo (a meno di decadenza del decreto-legge) in quanto va convertito entro il prossimo 20/05/2022 ed anche nel passaggio parlamentare alla Camera (come già avvenuto al Senato) sarà certamente posta la questione di fiducia. In via generale, ove il contribuente ritenga fondata la pretesa dell’Erario, può definire detti avvisi bonari:
-Entro 30 giorni dalla notifica;
-Pagando gli importi dovuti (o la 1° rata, in caso di accesso alla dilazione);
-Fruendo della riduzione delle sanzioni a 1/3 (dal 30% al 10%)


NOVITA’
Nell’iter di conversione del DL Ucraina è stato inserito un nuovo articolo 37-bis, che dispone quanto segue:
“Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia, nonché delle ripercussioni economiche e produttive del conflitto bellico, per il periodo di tempo compreso tra l’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 agosto 2022 il termine di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 462 è fissato in sessanta giorni”.

In sostanza, si dispone che: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione in GU della legge di conversione del DL 21/2022 e fino il 31/08/2022; sarà possibile di definire gli avvisi bonari derivanti dalla “liquidazione automatica” delle dichiarazioni, ex artt. 36-is del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72; nel maggior termine di 60 giorni (in luogo di 30 giorni).


N.B.: rimangono esclusi gli avvisi bonari scaturenti dal controllo formale della dichiarazione (art. 36-ter del DPR 600/73).


DUBBI APPLICATIVI
Circa la definizione del perimetro applicativo della norma, andranno chiariti alcuni aspetti:
Decorrenza del termine per computo 60gg: non è chiaro se debba farsi riferimento alla data di notifica o alla data di scadenza dei 30gg

Importi: non è chiaro se il maggior termine si possa applicare solo alla totalità delle somme dovute o anche all’eventuale 1° rata, in presenza di accesso alla dilazione.


N.B.: In merito a tale ultima questione, l’interpretazione fornita dalla Relazione tecnica del maxiemendamento depone per il maggior termine solo per chi paga per intero le somme richieste.
Infatti, secondo la Relazione, posto che l’art. 37-quater (inserito in sede di conversione) fa riferimento al solo art. 2, co 2, DLgs. 462/97, “l’estensione del termine interessa solo coloro che effettuano il pagamento integrale delle somme dovute (con sanzioni ridotte a un terzo) entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità, e non anche coloro che optano per il pagamento rateale”, disciplinato dal successivo art. 3-bis del DLgs. 462/97.

Bonus Idrico, tempo fino al 30 giugno per inoltrare le richieste di rimborso

È stato fissato al 30 giugno prossimo il termine per poter inoltrare le domande di rimborso delle spese sostenute nel corso dell’anno 2021 per gli interventi di efficientamento dei consumi idrici, come previsto dall’iniziativa ‘Bonus idrico’ del Ministero della Transizione Ecologica (DM n. 395 del 27/9/2021).
Fino a quella data, collegandosi all’indirizzo https://www.bonusidricomite.it sarà possibile accedere al rimborso – fino a 1.000 euro per ciascun beneficiario – per gli interventi (effettuati nel 2021) di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.

Dichiarazione doganale: nuove modalità di compilazione

L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato un avviso in data 12 maggio 2022 in tema di variazioni nella compilazione della dichiarazione doganale e crisi Russia-Ucraina.
Negli avvisi pubblicati relativamente alla crisi Russia-Ucraina sono state impartite istruzioni in merito alla compilazione della dichiarazione doganale per l’attuazione delle deroghe previste dai vari regolamenti in materia.
Nei casi di deroga collegati al possesso di un’autorizzazione per l’esportazione, l’operatore titolare della stessa doveva indicare, nel campo di testo libero del DAU, un codice documento di tipo “Y”, riferito ai certificati normalmente utilizzati in caso di autocertificazioni.
Gli Stati membri hanno segnalato alla Commissione che l’uso di detti codici per richiedere documenti specifici (ad es. Y990 Autorizzazione di esportazione a norma degli articoli 2.4. 2a paragrafo 4 e 2 ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2014/833 del Consiglio) ha causato problemi in quanto ha impedito ai sistemi nazionali di valutare la natura del certificato.
Pertanto, i Servizi della Commissione hanno comunicato che, con decorrenza 16 maggio 2022, nella nuova formulazione da utilizzare per le autorizzazioni all’esportazione, i codici documento di tipo “Y” saranno sostituiti con codici tipo “X”, riferiti a “Certificato/licenza/documento di esportazione”, mentre i relativi numeri progressivi dei medesimi certificati saranno mantenuti uguali.
Dunque, ad esempio, se la misura era stata inizialmente integrata in TARIC con il codice Y990, dal 16 p.v. il codice da utilizzare sarà X990.

Imposta di soggiorno: pronto il modello di dichiarazione

Nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2022 è stato pubblicato il decreto 29 aprile 2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze riguardante l’approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno.
Con il DM 29/04/2022 (pubblicato sul sito delle FInanze e in attesa di pubblicazione in GU), è stato approvato il modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno, le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche di trasmissione.
La dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2020 deve essere presentata unitamente alla dichiarazione concernente l’anno d’imposta 2021, vale a dire entro il 30 giugno 2022.
Il modello dovrà essere utilizzato:
dai gestori delle strutture ricettive per la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno ex art. 4 del DLgs. 23/2011 e al contributo di soggiorno previsto a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive di Roma Capitale introdotto dall’art. 14 comma 16 lettera e) del DL 78/2010;
dai soggetti che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi alle cosiddette locazioni brevi, ai sensi dell’art. 4 del DL 50/2017.
La dichiarazione deve essere presentata, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 4 del DLgs. 23/2011 e del comma 5-ter dell’art. 4 del DL 50/2017 cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
Il DM 29 aprile 2022 prevede che la dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2020 debba essere presentata unitamente alla dichiarazione concernente l’anno d’imposta 2021, quindi entrambe entro il 30 giugno 2022.
Il modello comprende un riquadro denominato “Versamenti”. Nel campo “Estremi del/dei versamento/i” possono essere inseriti i riferimenti dei versamenti effettuati al Comune nell’arco di tutti i trimestri e relativi alle strutture oggetto della dichiarazione ma, sottolineano le istruzioni, esso non deve essere obbligatoriamente compilato.
Il campo “Importo annuale (cumulativo) versato al comune” deve essere invece sempre compilato. In caso contrario, la dichiarazione non viene accettata avvisando l’utente.
L’importo deve essere cumulativo relativamente all’intero anno indicato nella dichiarazione e a tutte le strutture presenti nella dichiarazione. Nel caso in cui il dichiarante compili una dichiarazione multipla, il riquadro versamenti sarà compilato solo nell’ultimo invio e i dati dovranno essere complessivamente riferiti anche a quelli relativi agli invii precedentemente effettuati.

BONUS TESSILE – ON LINE MODELLO ED ISTRUZIONI

Bonus tessile 2021, on line modello e istruzioni aggiornati
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello e le istruzioni della comunicazione da presentare al fine di fruire del bonus tessile, moda e accessori relativo al 2021 (ex art. 48-bis del DL 34/2020).


Motivi dell’aggiornamento
Il modello approvato con il provvedimento dell’11 ottobre 2021 contiene la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per il rispetto dei requisiti previsti dal Temporary Framework e il rispetto delle condizioni previste per gli aiuti diversi dal bonus tessile per i quali il richiedente ha intenzione di fruire dei massimali di cui alla sezione 3.1 del TF. Lo stesso modello contiene il quadro A nel quale sono elencati gli altri aiuti di Stato ammissibili e il quadro B per l’indicazione dei codici fiscali delle altre imprese con le quali il dichiarante si trova in una relazione di controllo, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato.
Con tale modello, che andava trasmesso dal 29 ottobre al 22 novembre 2021, per la fruizione dei bonus maturati per il periodo d’imposta in corso al 10 marzo 2020, poteva essere resa, in via anticipata, l’autodichiarazione “generale” (articolo 3 del decreto ministeriale dell’11 dicembre 2021) approvata con provvedimento direttoriale del 27 aprile scorso. In assenza di successivi aiuti, infatti, il beneficiario non era tenuto a presentare l’autodichiarazione generale.
Per quanto riguarda la nuova finestra temporale (dal 10 maggio al 10 giugno 2022) per richiedere il credito maturato nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, considerato che una volta approvata l’autodichiarazione generale quella inserita nella comunicazione del bonus tessile non ha più un effetto “sostitutivo”, risulta necessario apportare al modello e alle relative specifiche tecniche le seguenti modifiche, al fine di semplificare l’adempimento per i contribuenti:
Sostituzione dell’autodichiarazione generale con una dichiarazione sostitutiva molto semplificata avente ad oggetto unicamente il rispetto dei requisiti e dei massimali previsti dalla Sezione 3.1 del TF. cio in quanto l’adempimento previsto dall’articolo 3 del citato decreto ministeriale dovrà essere assolto utilizzando esclusivamente l’apposito modello approvato con il suddetto provvedimento del 27 aprile.
Introduzione di appositi campi per l’indicazione dell’importo che il contribuente intende restituire, tramite riduzione del bonus tessile, in caso di fruizione degli aiuti di Stato elencati all’articolo 1, comma 13, del Dl n. 41/2021 (“regime ombrello”) in misura eccedente i massimali pro tempore previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Tf.
Adeguamento nella dichiarazione sostitutiva del massimale applicabile di cui alla Sezione 3.1 a seguito della sesta modifica del Tf e della decisione della Commissione UE C(2022) 171 finale dell’11 gennaio 2022 che ha autorizzato l’applicazione del nuovo massimale (pari a 2.300.000 euro) al bonus tessile.
Introduzione nelle specifiche tecniche di ulteriori codici attività per i quali è riconosciuta l’agevolazione, a seguito dell’estensione della platea dei beneficiari (articolo 3, comma 3, del Dl n. 4/2022).