Detrazione anti – barriere architettoniche: primi chiarimenti Agenzia

Con tre risposte a interpelli del 23/05/2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulla detrazione 75% IRPEF/IRES ex art. 119-ter del DL 34/2020 per gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche.
La richiamata disposizione prevede una detrazione per le spese:
– Direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (che rispettano i requisiti previsti dal DM 236 del 14/06/1989);
– Documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.


Tale detrazione – come chiarito nella risposta a interpello 291 del 23/05/2022 – si ripartisce in cinque quote annuali di pari importo e si aggiunge alla detrazione IRPEF del 50% prevista dall’art. 16-bis comma 1 lett. e) del TUIR, che deve essere ripartita in dieci quote annuali.


Ne deriva che:
– Per le spese sostenute al di fuori dell’esercizio di impresa (principio di cassa)

– E’ possibile:
<Beneficiare della detrazione IRPEF del 50% di cui all’art. 16-bis comma 1 lett. e) del TUIR con riguardo alle spese sostenute nel 2021

<E della detrazione IRPEF del 75% per le spese sostenute nel 2022 anche se riguardano il medesimo intervento e indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.


Viene inoltre chiarito – risposta a interpello 293 del 23/05/2022 – che, rispetto al superbonus110%, la fruizione dell’agevolazione non è subordinata all’esecuzione di altri interventi.


Nel caso di un intervento di abbattimento delle barriere architettoniche avviato nel 2021, pertanto, per le spese sostenute nel 2022, un soggetto che non è titolare di reddito d’impresa può:
Continuare a beneficiare del superbonus del 110% nel limite di spesa pari a 96.000 euro, comprensivo anche delle spese sostenute nel 2021 per il medesimo intervento;
Fruire della detrazione del 75% di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020 (nel caso di un edificio unifamiliare, entro il limite di 50.000 euro).


Ove nel 2022 vengano realizzati nuovi interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, indipendenti rispetto a quelli “trainati” nel superbonus 110% avviati nel 2021, invece, un soggetto che non è titolare di reddito d’impresa può beneficiare alternativamente:
-Del bonus barriere del 75%, entro i previsti limiti di spesa;
-Del superbonus del 110%, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, nel limite di spesa previsto di 96.000 euro, a condizione che tali interventi trainati siano effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti”.


LIMITE DI SPESA
L’agevolazione spetta nella misura del 75% su un tetto massimo di spese documentate sostenute per gli interventi agevolati pari a:
-50.000 euro per gli interventi negli edifici unifamiliari (villette e simili) o per quelli nelle singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
-40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio se è composto da 2 a 8 unità immobiliari;
-30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio se è composto da più di 8 unità immobiliari.

Al pari di quanto previsto per il Superbonus110%. si chiarisce che:
-Quando gli interventi hanno per oggetto parti comuni di edifici
-La determinazione dei tetti massimi di spesa segue una logica per scaglioni.

Digitalizzazione: voucher anche per i professionisti

Anche i professionisti potranno richiedere il voucher connettività per i servizi a banda ultralarga.
E’ quanto prevede il decreto del ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, entrato in vigore con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, che amplia la platea dei beneficiari della misura destinata a favorire la digitalizzazione, oltre che delle micro, piccole e medie imprese, anche tra i professionisti che esercitano in proprio o in forma associata.
L’incentivo, da un minimo di 300 euro ad un massimo di 2.500 euro per servizi di connettività a banda ultralarga da 30 Mbit/s ad oltre 1 Gbit/s, potrà essere richiesto direttamente agli operatori di telecomunicazioni che si sono accreditati sul portale dedicato all’incentivo, attivato da Infratel Italia che gestisce la misura per conto del Ministero dello sviluppo economico.
Per l’erogazione del voucher e l’attivazione dei servizi a banda ultralarga, i beneficiari dovranno utilizzare i consueti canali di vendita degli operatori.
Il piano voucher per le imprese e i professionisti dispone ancora di risorse pari a circa 545 milioni di euro.

Trasmissione al Sistema TS dei dati sanitari – Ravvedimento e sanzioni

Con la RM 22/E del 23/05/2022, l’Agenzia delle Entrate ha, per la prima volta, esaminato le disposizioni sanzionatore applicabili al caso di omessa/tardiva o errata trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati sanitari, chiarendo che:
– La specifica sanzione (di €. 100) si applica per ogni singolo documento di spesa errato/omesso/tardivamente inviato

– E’ applicabile il ravvedimento operoso.


Si premette che:
L’art. 3 comma 3 del DLgs. 175/2014, dispone che ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi “precompilata”, gli operatori sanitari quali i medici, gli odontoiatri, le farmacie, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa e gli altri presidi e strutture per l’erogazione dei servizi sanitari sono tenuti a inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate;

Con riferimento all’anno 2022, si ricorda che l’art. 7, co. 1, DM 19/10/2020, come modificato dall’art. 2 del DM 2/02/2022, ha previsto le seguenti scadenze:
– 30 settembre 2022 per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2022;
– 31 gennaio 2023 per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2022.


Modalità di trasmissione:

I dati possono essere trasmessi con tre diverse modalità:
-Tramite una pagina web dedicata, con inserimento online di ciascuna singola spesa;
-Con invio telematico di ogni singola spesa (web service sincrono);
-Invio telematico di un file “zip”, contenente un file xml, con uno o più documenti (web service asincrono).


Sanzioni applicabili
L’art. 3 c. 5-bis, DLgs. 175/2014, prevede che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione al Sistema tessera sanitaria entro la prevista scadenza dei dati relativi alle spese sostenute dai contribuenti, si applica:
-La sanzione di €. 100 per singola “comunicazione” (senza cumulo giuridico, ex art. 12 DLgs. 472/97);
-Con un massimo di €. 50.000.
Tale sanzioni:
-Non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza (o alla richiesta dell’Ufficio);
-E’ ridotta a 1/3 (con un massimo di €. 20.000) se è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista.


I dubbi: non era chiaro se col termine “comunicazione” si dovesse fare riferimento:
-Al singolo documento di spesa contenuto in ciascuna comunicazione;
-Al singolo file delle spese mediche inviato al Sistema tessera sanitaria;
-Alle spese per ciascun codice fiscale inserito.


I CHIARIMENTI
L’Agenzia rilascia un duplice ordine di chiarimenti, entrambi condivisibili.


Sanzione per singolo documento di spesa: il concetto di comunicazione va ricondotto a ciascun singolo documento di spesa errato, omesso o tardivamente inviato al Sistema tessera sanitaria. Non rilevano pertanto:
-Nè il mezzo di trasmissione (file unico o più file);
-Né il numero di soggetti cui i documenti si riferiscono.
Esempio: trasmissione tardiva di 2 file contenenti complessivamente 300 fatture (addebitate a 200 pazienti diversi), la sanzione applicabile è pari a €. 100 x 300 = €. 30.000 (sanzione edittale ridotta a €. 10.000 se il ritardo non supera 60gg).


Ravvedimento operoso: la sanzione è definibile tramite ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97.
Il codice tributo da utilizzare è “8912 – Sanzioni pecuniarie relative all’anagrafe tributaria al codice fiscale alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all’IRAP e all’IVA”.
Esempio: nell’esempio precedente nel caso di trasmissione effettuata con un ritardo:
di 60 gg: opera l’abbattimento a 1/9 della sanzione ridotta a 1/3 (€. 10.000), pari a €. 1.111;
di 90 gg: opera l’abbattimento a 1/9 della sanzione piena (di €. 30.000), pari a €. 3.333;
oltre 90 gg (ed entro il termine d’invio dell’anno successivo): opera l’abbattimento a 1/8 della sanzione piena, pari a €. 3.750 e così via.


CONSIDERAZIONI
L’Agenzia chiarisce, dunque, per la prima volta, che all’istituto trova applicazione il ravvedimento operoso, con concetto che deve ritenersi esteso a tutte le trasmissioni telematiche richieste per la predisposizione del mod. 730/Redditi precompilato.
Si noti che l’unica espressione di prassi nel merito (CM 6/2015) era stata di parere contrario, in relazione all’invio telematico dei mod. CU, giustificando l’esclusione dalla incompatibilità della “tempistica prevista” per il loro invio e l’utilizzo per l’elaborazione della precompilata. Se per i mod. CU il concetto era ritenuto superato in virtù della “valenza dichiarativa” assunta da tali modelli (a seguito alla soppressione del mod. 770 Semplificato), la questione rimaneva per quanto riguardava tutte le altre comunicazioni telematiche per la predisposizione della precompilata: comunicazione degli amministratori per le ristrutturazioni su parti comuni condominiali, spese funebri, spese universitarie, ecc.
Infatti, se da un lato il ravvedimento è stato ampiamente esteso (L. 190/2014, e, in ultimo, art. 10-bis DL 124/2019), la questione atteneva al fatto se le comunicazioni dovessero avere una valenza “fiscale” (dunque ravvedibili) o meno (come avvenuto per le prime comunicazioni LIPE, escluse dal ravvedimento perchè l’Agenzia le riteneva adempimento “non fiscale”, in quanto assolto ai fini di
comunicare alla UE il volume delle operazioni nazionali).
Se la finalità delle citate comunicazioni è evidentemente fiscale (ciò bastava a sgombrare qualsiasi dubbio sull’applicazione dell’istituto), l’Agenzia delle entrate è opportunamente intervenuta a chiarire l’applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso.
Dunque anche l’amministratore di condominio che dovesse incorrere nell’omissione potrà applicare il ravvedimento operoso calcolato su ciascun intervento non comunicato telematicamente, utilizzando il medesimo codice tributo 8912 ed i medesimi criteri di cui sopra.

DL Aiuti – Bonus investimenti in beni immateriali 4.0: per il 2022 aliquota al 50%

L’art. 21 del DL 50/2022 – c.d. Decreto Aiuti – dispone per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla L. 232/2016 effettuati a decorrere dall’1/01/2022 e fino al 31/12/2022, ovvero entro il 30/06/2023, purché entro la data del 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione, la misura del credito d’imposta ex co. 1058, art. 1, Legge di bilancio 2021, è elevata al 50%.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Si ricorda che ai sensi dell’art. 1 comma 1058 della L. 178/2020, come modificato dall’art. 1 comma 44 lett. c) della L. 234/2021.

-Alle imprese che effettuano investimenti aventi a oggetto beni compresi nell’allegato B alla L. 232/2016

-A decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023 (ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione)

-Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a un milione di euro.

NEW
L’art. 21 del DL 50/2022 stabilisce che “Per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d’imposta prevista dall’articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è elevata al 50 per cento”.


Pertanto, il credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati nel 2022 (o nel termine lungo”del 30 giugno 2023) viene incrementato dal 20% al 50%.


Rimangono invariate le aliquote applicabilite per i periodi successivi dai commi 1058-bis e 1058-ter (inseriti dall’art. 1 comma 44 lett. d) della L. 234/2021), secondo cui rispettivamente:


1. Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro;
2. Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.

Incentivi auto: riaprono le prenotazioni

A partire dalle ore 10 di mercoledì 25 maggio 2022 riapre la piattaforma ecobonus.mise.gov.it dove i concessionari potranno prenotare i contributi per l’acquisto di nuovi veicoli, auto e moto, non inquinanti.
Il DPCM 06/04/2022 definisce gli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti effettuati sino al 31 dicembre 2022 e nel corso di ciascuna delle annualità 2023 e 2024.
Il decreto, che è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 16 maggio 2022, attua il Fondo “Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive” (art. 22 del Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 convertito, con modificazioni, in legge 27 aprile 2022, n. 34).
Per gli incentivi sono stati stanziati 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2023-2024, che rientrano tra le risorse approvate dal Governo nel Fondo automotive per il quale è stata prevista una dotazione finanziaria complessiva di 8,7 miliardi di euro fino al 2030.
“Sono soddisfatto che finalmente gli incentivi automotive diventano operativi. È realtà una misura che ho fortemente voluto”, dichiara il ministro Giorgetti che aggiunge: “Una boccata d’ossigeno per un settore in sofferenza ma anche un’opportunità per un cambiamento verso una mobilità sostenibile che valorizzi anche la nostra industria di settore”.
In particolare i 650 milioni di euro per l’anno 2022 vengono così ripartiti:


Per l’acquisto di auto di categoria M1:
– 220 milioni di euro per la fascia 0-20 (elettriche)
– 225 milioni di euro per la fascia 21-60 (ibride plug – in)
– 170 milioni di euro per la fascia 61-135 (endotermiche a basse emissioni)
Per motocicli e ciclomotori (categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e) vengono invece stanziati 10 milioni per i veicoli non elettrici e 15 milioni per i veicoli elettrici, mentre 10 milioni di euro sono destinati ai veicoli commerciali di categoria N1 e N2.


Molte le novità introdotte sugli importi degli incentivi concessi per l’acquisto di nuovi veicoli, auto e moto: <Per le auto (categoria M1) con emissioni comprese tra 0-135 g/km CO2, Euro 6, sono stati aggiornati i limiti di prezzo di listino del veicolo nuovo e gli importi dei contributi concessi, tenuto conto della fascia di emissione e della presenza del veicolo da rottamare (fino ad euro 4).
-Per la fascia 0-20 g/km CO2 il prezzo di listino non deve essere superiore a € 35.000 (IVA esclusa) e il contributo è di 3.000 euro senza rottamazione e 5.000 euro con la rottamazione.
– Per la fascia 21-60 g/km CO2 il prezzo di listino non deve essere superiore a 45.000 euro (IVA esclusa) e il contributo è di 2.000 euro senza rottamazione e 4.000 euro con la rottamazione.
– Per la fascia 61-135 g/km CO2 il prezzo di listino non deve essere superiore a 35.000 euro (IVA esclusa) e il contributo è di 2.000 euro esclusivamente con la rottamazione.


Possono accedere a tali contributi le persone fisiche mentre le persone giuridiche, a cui è riservata una quota del 5% delle risorse stanziate per la categoria M1, possono prenotare i contributi solo ed esclusivamente per le fasce 0-20 e 21-60 g/km CO2 se i veicoli sono impiegati in car sharing con finalità commerciali.


<Per motocicli e ciclomotori (categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e) sono stati introdotti anche contributi per i veicoli non elettrici, pari al 40% del prezzo di acquisto fino a 2.500 euro. Il contributo è riconosciuto solo alle persone fisiche che acquistano un veicolo non inferiore ad euro 5 e rottamano un veicolo della stessa categoria (fino ad euro 3). E’ necessario che il venditore applichi uno sconto del 5%.

<Per motocicli e i ciclomotori (categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e) elettrici è previsto l’acquisto solo da parte di persone fisiche. Il contributo è pari al 30% del prezzo di acquisto senza rottamazione fino a 3.000 euro e 40% con rottamazione di un veicolo della stessa categoria (fino ad euro 3) fino a 4.000 euro.
<Per i veicoli commerciali è stata ammessa al contributo, oltre alla categoria N1, anche la categoria N2. Il contributo, per acquirenti PMI, ivi comprese le persone giuridiche, è previsto esclusivamente per i veicoli con alimentazione elettrica con contestuale obbligo di rottamazione (fino ad euro 3).


– Cambiano gli importi dei contributi per i veicoli di categoria N1:
– 4.000 euro con MTT fino a 1,5 tonnellate;
– 6.000 euro con MTT superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnellate.
– Per i veicoli di categoria N2:
-12.000 euro con MTT superiore a 3,5 e fino a 7 tonnellate;
-14.000 euro con MTT superiore a 7 e fino a 12 tonnellate.


Sono stati inoltre stabiliti i requisiti per il mantenimento della proprietà del veicolo acquistato con l’incentivo: 12 mesi nel caso di acquirente persona fisica e 24 mesi nel caso di acquirente persona giuridica. Tale requisito è previsto per l’acquisto di auto, motocicli e ciclomotori, sono esclusi i veicoli commerciali.
I venditori dovranno confermare le operazioni entro 180 giorni dalla data di apertura della prenotazione, come previsto dall’articolo 6, comma 2, del DM 20 marzo 2019.
A partire dal 25 maggio per tutti gli approfondimenti sarà possibile consultare il sito web www.ecobonus.mise.gov.it.

ISA 2021 – chiarimenti Agenzia

Con la CM 18/E del 25/05/2022, l’Agenzia delle Entrate analizza gli elementi peculiari degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2021, che si caratterizzano per poche modifiche rispetto a quelli dell’anno scorso, con cui si pongono in sostanziale continuità.
ll processo evolutivo e di aggiornamento dello strumento, come nel 2020 (CM 6/E/2021) ha dovuto tener conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria, e quindi, a prevedere per l’annualità 2021 ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità. In sostanza, rappresenta la logica prosecuzione del percorso metodologico intrapreso lo scorso anno, mantenendo però ferme le indicazioni fornite nei tre anni precedenti di vita del giovane strumento di compliance, che hanno ampiamente chiarito i meccanismi di funzionamento.
In relazione agli interventi straordinari, l’Agenzia ricorda che l’obiettivo che ha maggiormente caratterizzato le lavorazioni degli ISA degli ultimi due anni è stato quello di intercettare, come previsto dall’art. 148 del DL 34/2020, gli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente al perdurare dell’emergenza da COVID-19.
Con il DM 29/04/2022 sono stati quindi approvati i correttivi che adeguano il funzionamento degli indicatori elementari agli effetti negativi determinatisi per effetto dell’emergenza sanitaria.
NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE CAUSA COVID
Sono state introdotte nuove cause di esclusione riferite ai soggetti che più hanno subito gli effetti economici negativi indotti della pandemia, “recuperandole” da quanto era già stato previsto l’anno scorso. Con i DM 21/03/2022 e 29/04/2022 è stato previsto che gli ISA non trovino applicazione per i contribuenti che:
– hanno subito una diminuzione dei ricavi (art. 85, co. 1, Tuir, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e)) o dei compensi (art. 54, co. 1 Tuir) di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2021 rispetto al periodo d’imposta 2019 (periodo “pre-pandemico”)
– hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;
– esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate da specifici codici attività.

NOVITA’ MODELLI
Si segnala la presenza nel mod. CG61U (intermediari del commercio) dell’informazione relativa alle “Deduzioni forfetarie art. 66, co.4, T.U.I.R.” richiesta nel rigo C55 del Quadro C “Elementi specifici dell’attività”; finalizzato a determinare correttamente il calcolo dell’indicatore di anomalia “Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi, al netto delle deduzioni forfetarie” (i “costi residuali di gestione” vengono decurtati dell’importo delle deduzioni forfetarie spettanti a tali contribuenti, ove in regime di contabilità semplificata).
Per alcuni modelli è, poi, stato introdotto il quadro E “Dati per la revisione”, con cui sono richieste ulteriori informazioni, non rilevanti ai fini del calcolo dell’ISA 2022, ma utili per le attività di analisi correlate alle evoluzioni degli indici futuri.

REGIME PREMIALE
Infine, riguardo al regime premiale, il documento di prassi rimanda alle indicazioni contenute nel Provv. 27/04/2022 con cui sono state individuate le condizioni in presenza delle quali vengono riconosciuti i benefici premiali previsti per il periodo d’imposta 2021.
Si ricorda che tali benefici riguardano:

  1. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a 20mila euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap
  2. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50mila euro annui
  3. l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative prevista dall’articolo 30 della legge n. 724/1994, anche ai fini di quanto disposto dall’articolo 2, secondo periodo del comma 36-decies, del Dl n. 138/2011
  4. l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, Dpr n. 600/1973, e articolo 54, secondo comma, secondo periodo, Dpr n. 633/1972)
  5. l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del Dpr n. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del Dpr n. 633/1972
  6. l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38, Dpr n. 600/1973), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

In caso di multiattività, per accedere alle suddette agevolazioni è necessario che:

ove il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, applichi gli indici per entrambe le categorie reddituali

ove il contribuente applichi 2 diversi indici (o il medesimo indice applicato sia per l’attività di impresa che per quella di lavoro autonomo), il punteggio attribuito per ognuno di essi, anche sulla base di più periodi d’imposta, sia pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso ai benefici.