DL Semplificazioni – applicazione del principio di derivazione rafforzata

L’art. 8 della bozza del DL Semplificazioni fiscali modifica l’ambito applicativo del “principio di derivazione rafforzata” ex art. 83 del Tuir.
Si premette che al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle piccole imprese, il D.Lgs. n. 139/2015 ha introdotto nel Codice civile un bilancio super semplificato per la categoria delle micro-imprese, ovvero per le società che, ai sensi dell’art. 2435-ter c.c., nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
-Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
-Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro; e
-Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Il D.L. 244/2016 ha esteso l’ambito di applicazione del principio di derivazione rafforzata – già in essere per i soggetti che adottavano i principi contabili internazionali – a tutti i soggetti ad eccezione delle micro-imprese, le quali quindi hanno continuato ad applicare l’impostazione giuridico-formale del TUIR.


Sulla questione, è stato evidenziato che in tal modo tra le “micro-imprese” ricadevano le holding poste al vertice di gruppi, soprattutto quelle c.d. statiche, anche molto grandi.
Altra critica mossa nei confronti del nuovo regime delle micro-imprese era relativa all’obbligo di adottare un doppio binario (civilistico – fiscale) che certamente non semplificava, come era invece lo scopo della riforma civilistica, l’attività amministrativa.


In altre parole, ai fini della determinazione dell’IRES, poiché l’impostazione contabile non assumeva rilevanza ai fini impositivi, le micro-impese dovevano ricostruire i componenti reddituali fiscalmente rilevanti in via extracontabile.
Sulla base del dettato letterale dell’art. 83 TUIR, inoltre, anche nel caso in cui la micro-impresa avesse abbandonato le semplificazioni di bilancio ed optato per la redazione del bilancio nelle forme ordinarie, non avrebbe potuto comunque accedere al principio di derivazione rafforzata.
Per evitare la gestione di tale doppio binario, il CNDCEC fin da subito ha suggerito di modificare la disciplina fiscale per permettere alle micro-imprese che intendevano redigere il bilancio in forma abbreviata od ordinaria di applicare, dal punto di vista fiscale, il principio di derivazione rafforzata. Da ultimo in tal senso si segnala anche la circolare di Assoholding n. 1/2022 (paragrafo 4.4).


Derivazione rafforzata per opzione
Venendo incontro alle sopra indicate richieste, il decreto Semplificazioni ha modificato l’art. 83 TUIR escludendo dai soggetti a cui si applica la derivazione rafforzata unicamente le micro-imprese che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria.
La disposizione prevede l’estensione dell’applicazione del principio di derivazione rafforzata.
In particolare, si prevede che tale principio si applica:

-Oltre che ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali
-Anche ai soggetti diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile
-Che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i quali redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile.


Tale modifica permetterà quindi alle società che dimensionalmente ricadono nella categoria delle micro-imprese di cui all’art. 2435-ter c.c. di optare per la redazione del bilancio nelle forme ordinarie e quindi di applicare ai fini fiscali la derivazione rafforzata già in essere per i soggetti che applicano i principi contabili italiani e internazionali.
Tale alternativa consentirà di abbandonare il doppio binario civilistico-fiscale con semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi.


Si segnala, inoltre, che l’art. 83, comma 1, TUIR è stato integrato dal seguente periodo:
“i criteri di imputazione temporale di cui al periodo precedente valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.”.


Pertanto, il principio di derivazione rafforzata è applicabile anche a seguito di correzione di errori contabili, ma nel limite del termine previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa vale a dire entro il termine di decadenza dell’azione accertatrice.

DL Semplificazioni fiscali – proroga al 30/06/2023 per la registrazione nell’RNA degli aiuti di Stato COVID

Il DL semplificazioni fiscali, approvato nel CDM del 15/06/2022, dovrebbe contenere la tanto attesa proroga del termine per la registrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate degli aiuti di Stato COVID nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).


Tale proroga consentirebbe la successiva approvazione di uno slittamento del termine per la presentazione dell’autodichiarazione aiuti di Stato, attualmente fissato al 30 giugno 2022.


Nel dettaglio, la misura contenuta nel DL semplificazioni fiscali dovrebbe prevedere:

<Con riferimento agli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all’articolo 10, comma 1, secondo periodo, del DM 31 maggio 2017, n. 115, in scadenza:

-dalla data di entrata in vigore della presente disposizione al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023;
-dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2023.


Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate avrebbe tempo fino al 30 giugno 2023, e non più al 31 dicembre 2022, per la registrazione nell’RNA degli aiuti COVID di cui alla Sezione 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo.


In tal modo, sarebbe possibile una proroga, da parte dell’Agenzia delle Entrate, del termine di presentazione dell’autodichiarazione aiuti di Stato.
Infatti tra i motivi ostativi alla proroga – come evidenziato nella risposta a interrogazione parlamentare del 11 maggio 2022 n. 5-08035 e nella risposta dell’Agenzia delle Entrate ai Garanti dei contribuenti del 6 giugno 2022, in relazione alla richiesta di proroga dell’autodichiarazione ex DM 11 dicembre 2021 – vi è che in considerazione del numero elevatissimo di aiuti da registrare, il differimento della data del 30 giugno 2022 pregiudicherebbe il rispetto della scadenza del 31 dicembre 2022 per l’assolvimento dell’obbligo di registrazione. Pertanto, qualunque differimento del suddetto termine del 30 giugno, in favore del contribuente, dovrebbe accompagnarsi a un pari differimento del termine finale per la registrazione degli aiuti nel RNA.

Società e associazioni sportive: tasse e contributi sospesi da versare entro il 31/08/2022

Con la circolare n. 64 del 2022, l’INPS ha fornito le istruzioni per la gestione della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le federazioni sportive nazionali, per gli enti di promozione sportiva e per le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche.


Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi devono essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 agosto 2022, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, con l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo.
Nelle ipotesi in cui la ripresa dei versamenti avvenga mediante rateizzazione, il versamento della prima rata deve essere effettuato entro il 31 agosto 2022.
Entro la medesima data del 31 agosto 2022, dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada tra il 1° gennaio 2022 e il 31 luglio 2022.


Datori di lavoro con dipendenti


Ai fini della sospensione, i datori di lavoro, mediante l’inserimento del codice “N979” all’interno del flusso Uniemens, dichiarano di possedere i requisiti previsti.


L’Istituto, in base a tale esposizione, provvederà all’attribuzione del codice di autorizzazione “7M”.


Il versamento dei contributi sospesi, da effettuarsi entro il 31 agosto 2022 in unica soluzione o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo, senza applicazione di sanzioni e interessi, deve essere effettuato con il modello “F24”.


Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa


I committenti che devono versare il contributo previdenziale obbligatorio alla Gestioneseparata, devono riportare nell’elemento “CodCalamita” il valore “38”.

Contributo per discoteche e sale da ballo: per le istanze c’è tempo fino al 20/06/2022

Con il Provv. del 18/05/2022 sono state disciplinate le modalità e fissati i termini di presentazione – dal 6 al 20 giugno 2022 – delle istanze da parte delle imprese che al 27 gennaio 2022 svolgevano attività di discoteche e sale da ballo e che, alla stessa data, erano chiuse per effetto delle disposizioni di contenimento dell’epidemia.
Il “Sostegni ter” (Dl n. 4/2022) ha disposto il rifinanziamento del fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse previsto dal “Sostegni bis” (Dl n. 73/2021).
Con riguardo a beneficiari, ammontare del contributo e modalità di erogazione, restano valide le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 9 settembre 2021.
Nel dettaglio, si tratta dei soggetti con partita Iva attivata prima della data di entrata in vigore del Dl n. 4/2022 (27 gennaio 2022) che, alla stessa data, svolgevano in modo prevalente attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili (codice Ateco 2007 “93.29.10”) ed erano chiuse per effetto delle disposizioni di contenimento dell’epidemia da Covid-19, previste dall’articolo 6, comma 2, del Dl n.221/2021.


L’art. 1 comma 1 del DL 4/2022 ha disposto il rifinanziamento del fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse ex art. 2 del DL 73/2021, ai fini dell’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che esercitano in modo prevalente l’attività individuata dal codice Ateco 2007 93.29.10 “Discoteche, sale da ballo, night club e simili”. Tali imprese, alla data del 27 gennaio 2022 dovevano essere chiuse per le misure di prevenzione della diffusione dell’epidemia da COVID-19. Restano valide le disposizioni stabilite dal decreto interministeriale 9 settembre 2021.
Per la richiesta del contributo i soggetti in possesso dei requisiti sono tenuti ad inviare un’istanza, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle Entrate che curerà anche il processo di erogazione dei contributi stessi.


L’istanza contiene, tra le varie informazioni:
Il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo;
La dichiarazione di essere un soggetto diverso da quelli indicati dal comma 3 dell’art. 4 del decreto interministeriale 9 settembre 2021, ovvero enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR, intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162- is del TUIR;
L’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
Le dichiarazioni in relazione al non superamento dei limiti degli aiuti di Stato rispetto a quelli ricevuti fino al momento della presentazione dell’istanza.
La domanda viene predisposta in modalità elettronica mediante procedura web resa disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate o mediante procedure di mercato che rispettino i requisiti definiti nelle specifiche tecniche approvate con il provvedimento in commento, mentre la trasmissione è effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
La trasmissione dell’istanza può essere effettuata dal 6 giugno 2022 e non oltre il giorno 20 giugno 2022. Nello stesso periodo è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa. L’ultima domanda sostituisce integralmente tutte quelle precedentemente inviate. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.
INVIO ISTANZA
La domanda va inviata, anche da un intermediario delegato, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito.
La trasmissione può essere effettuata a partire dal 6 giugno e fino al 20 giugno 2022.
Le risorse finanziarie saranno ripartite in egual misura tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti che avranno validamente presentato l’istanza, entro l’importo massimo di 25.000 euro per ciascuno, nel rispetto delle condizioni e dei limiti della regolamentazione UE del Temporary Framework. L’Agenzia comunicherà nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, l’importo del contributo riconosciuto, che verrà accreditato
direttamente sul conto corrente del beneficiario indicato nell’istanza.

Commercialisti: “Sulla giustizia tributaria specializzata si rischia di non centrare
l’obiettivo”

“Il disegno di legge recante “Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari”, volto a realizzare l’obiettivo posto dal PNRR di rendere più celere il contenzioso tributario, ha tra i punti cardine la professionalizzazione dei magistrati tributari, con il loro reclutamento a tempo pieno mediante un concorso. Si tratta di una scelta decisiva per il rafforzamento della specializzazione dei giudici tributari, che va nella direzione auspicata dal Consiglio nazionale dei commercialisti e dall’associazione dei professori universitari in diritto tributario, nonché dalla quasi totalità dei disegni di legge presentati negli ultimi anni. Ma l’ammissione al concorso per la nomina a magistrato tributario attualmente prevista dal disegno di legge per i soli laureati in giurisprudenza, e non anche per quelli in economia, esclude competenze tecnico – professionali fondamentali e rischia di vanificare del tutto il dichiarato obiettivo di un rafforzamento della specializzazione del giudice tributario. Su questo fronte si rischia di non centrare l’obiettivo”. E’ la posizione del Consiglio nazionale dei commercialisti, espressa dal suo presidente, Elbano de Nuccio, in una lettera inviata alla Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, al Ministro dell’Economia, Daniele Franco e ai presidenti delle Commissioni Finanza e Giustizia di Camera e Senato.


“La scelta di limitare ai soli laureati in giurisprudenza l’accesso al concorso – scrive de Nuccio – non è solo disallineata rispetto alla finalità di rafforzamento della specializzazione dei giudici tributari, ma anche foriera di un’ingiustificata disparità di trattamento a danno dei laureati in economia, tanto più laddove si consideri che proprio le competenze tributarie dei Commercialisti hanno sinora assicurato la necessaria interdisciplinarietà delle attuali Commissioni tributarie. Quanto alla specializzazione del giudice tributario – prosegue – è evidente che l’esclusione dei laureati in economia priva la giustizia tributaria di quel bagaglio di specifiche competenze tecnico-professionali nelle materie fiscali, di contabilità aziendale e bilancio che sono fondamentali per il giudizio tributario di merito e che non sono invece rinvenibili nei laureati in giurisprudenza. Un laureato in economia che superi le prove di esame nelle materie previste, ivi incluse dunque quelle più propriamente giuridiche, potrebbe favorevolmente garantire una maggiore interdisciplinarità dei collegi giudicanti a tutto vantaggio di una giustizia iperspecialistica come quella tributaria che presenta un tasso medio di complessità piuttosto elevato”.

Accesso al Fondo Sport e Periferie per l’anno 2022

Sul sito del Dipartimento per lo Sport è stato pubblicato l’avviso “Sport e Periferie 2022”, per la selezione, con procedura a sportello, di interventi da finanziare nell’ambito del Fondo Sport e Periferie per l’anno 2022.


La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica, aperta dalle ore 12,00 del giorno 15 giugno 2022, provvedendo, previa registrazione, a compilare tutti i campi previsti.
Termine finale per la presentazione delle domande: ore 12,00 del giorno 14 ottobre 2022. Non sarà possibile presentare la domanda oltre i suddetti termini.
Si precisa che l’avviso verrà chiuso in anticipo rispetto al suindicato termine nel caso di esaurimento delle risorse disponibili.


I soggetti proponenti potranno formulare quesiti in merito alla partecipazione al presente avviso entro e non oltre le ore 12.00 del 15 luglio 2022. Gli stessi dovranno pervenire esclusivamente per iscritto all’indirizzo pec: progettisport@pec.governo.it.

Non saranno valutati quesiti pervenuti oltre le ore 12.00 del 15 luglio 2022.
Le risposte saranno pubblicate in forma anonima sul questo sito istituzionale nella sezione dedicata al Bando sport e periferie 2022.

Indagini finanziarie: illegittimo l’accertamento se la contabilità giustifica i versamenti in contanti

Illegittimo l’accertamento basato sulle indagini finanziarie quando il professionista dimostra che il versamento sospetto sul conto cointestato con la moglie non è altro che un incasso in contanti delle sue prestazioni.


È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con ordinanza 17413 del 30 maggio 2022, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
La contestazione riguardava, in particolare, un versamento in contanti da parte del professionista su un conto cointestato con il coniuge.
Col proprio ricorso in Cassazione l’Agenzia delle entrate, dopo le soccombenze in entrambi i gradi di merito, denunciava violazione dell’art. 32 del dpr 600/1973 per avere la Ctr erroneamente ritenuto adeguata la prova contraria fornita dal contribuente.


Nel rigettare il ricorso la Cassazione ha ricordato che in tema di indagini finanziarie, si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (cfr. Cass.15538/2020, 9423/2020, 24422/2018, 15857/2016).


Nel caso di specie la Ctr si era adeguata al principio ritenendo, sulla scorta dell’esame della documentazione contabile fornita dal contribuente, che il versamento di 12.000,00 euro, sia stato adeguatamente giustificato sulla base del fatto che nel periodo preso in considerazione il professionista ha incassato in contante compensi (pari ad euro 51.432,97) per prestazioni notarili
eccedenti euro 45.000,00 e, quindi, una somma ben superiore a quella contestata dall’ufficio.

Veicoli a soggetti con disabilità: documentazione per IVA ridotta

Con laa interpello n. 313 del 30/05/2022, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che:


Il soggetto con ridotte o impedite capacità motorie;

Il quale intende acquistare un veicolo con applicazione dell’IVA al 4% ai sensi della legge 97/86 e del n. 31), Parte II, della Tabella A allegata al DPR 633/72

Può presentare al cedente, oltre all’atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore non abbia beneficiato della medesima agevolazione, la sola copia della patente di guida speciale, in cui sono indicati gli adattamenti, anche di serie, prescritti dalle commissioni mediche locali.


Nel caso di specie un soggetto ha chiesto di fruire dell’aliquota ridotta, producendo la patente speciale nonché la documentazione attestante l’invalidità e l’handicap, benché dalla stessa risultasse l’autonoma deambulazione e il fatto che le capacità motorie fossero normali.


In risposta a tale quesito, è stato evidenziato che:
-Il DM 13 febbraio 2022 ha introdotto, con decorrenza dal 29 gennaio 2022, una semplificazione delle procedure di accesso all’aliquota IVA agevolata per i soggetti con disabilità,
-Consentendo che, in luogo della fotocopia della patente di guida (art. 1 comma 1 lett. a) del DM 16 maggio 1986) e del certificato attestante le “ridotte o impedite capacità motorie” (art. 1 comma 1 lett. b) del DM 16 maggio 1986), potesse essere prodotta soltanto la copia della patente speciale con l’obbligo di adattamenti alla guida.


Nella fattispecie considerata, si è pertanto concluso che l’IVA al 4% si applica alla cessione dell’autovettura nei confronti di un soggetto, che non ne abbia già beneficiato nel quadriennio, munito di patente speciale di categoria BS, ove emerga che sul veicolo devono essere previsti dispositivi di adattamento per la propria disabilità (nella specie, la selezione automatica del rapporto di trasmissione, i comandi azionabili senza togliere le mani dallo sterzo e il dispositivo di assistenza al volante), sempreché gli stessi siano presenti sul veicolo ceduto.

Bonus psicologo – pronte le procedure operative

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato il decreto, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze che attiva il c.d. bonus psicologo (che è in attesa di pubblicazione in G.U.).
ll beneficio è stato introdotto dall’art. 1-quater, comma 3 del DL n. 228 del 2021 e spetta alle persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.
Il beneficio è fruibile per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa all’ordine professionale di appartenenza.
Gli ordini territorialmente competenti comunicano al Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi i nominativi degli aderenti all’iniziativa al fine della formazione dell’elenco nazionale.
Il CNOP trasmette ad INPS l’elenco, consultabile dai beneficiari attraverso il sito INPS, il sito del CNOP ed i siti degli ordini delle regioni e delle province autonome.
Il beneficio è riconosciuto, una sola volta, a favore della persona con un reddito ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 50.000 euro.
Al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, il beneficio è parametrato alle seguenti fasce dell’indicatore della situazione economica equivalente:
– ISEE inferiore a 15.000,il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario;
– ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro, il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;
– ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.
Come presentare la domanda
La richiesta del beneficio è presentata in modalità telematica all’INPS. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, INPS ed il Ministero della salute, comunicano tramite il proprio sito internet, la data a partire dalla quale sarà possibile presentare le domande di accesso al beneficio e il periodo di tempo, comunque non inferiore a sessanta giorni, nel quale
presentare la domanda.
L’INPS redige le graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma di residenza, e individua i beneficiari sulla base dell’ammontare delle risorse disponibili.
L’INPS comunica, quindi, ai beneficiari l’accoglimento della domanda e associa a ciascun beneficiario un codice univoco, del valore attribuito a scalare.
Il beneficio deve essere utilizzato entro 180 giorni dalla data di accoglimento della domanda.
Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari.
Come utilizzare il bonus

Il beneficiario deve comunicare al professionista il proprio codice univoco ai fini della prenotazione.
Il professionista accede alla piattaforma INPS e, verificata la disponibilità dell’importo della propria prestazione, ne indica l’ammontare inserendo la data della seduta concordata.
L’INPS comunica al beneficiario i dati della prenotazione e il beneficiario può disdire la prenotazione qualora non intenda usufruirne.
A questo punto, il professionista, erogata la prestazione, emette fattura intestata al beneficiario della prestazione indicando nella stessa il codice univoco attribuito, associato al beneficiario, e inserisce nella piattaforma INPS: il medesimo codice univoco, la data, il numero della fattura emessa e l’importo corrispondente.
Successivamente l’INPS comunica al beneficiario l’importo utilizzato e la quota residua.