Aiuti Covid e autodichiarazione – Il ruolo delle Garanzie gratuite

Il MEF, nella risposta a interrogazione parlamentare n. 3-03381 in Commissione Finanze al Senato relativa agli “Altri aiuti” richiesti nell’ambito della Autodichiarazione aiuti di Stato COVID in scadenza al 30/11/2022, ha chiarito che:
-La garanzia del 100% concessa (su un finanziamento massimo di €. 30.000) dal Fondo PMI ex lett. m) del co. 1, art. 13, DL 23/2020 (cd. “Decreto Liquidità”): concorre interamente al massimale della Sez. 3.1 del “Quadro temporaneo” degli aiuti di Stato
-La garanzia fino al 90% dell’importo del finanziamento concesso ex lett. c) del citato co. 1, dell’art. 13, DL 23/2020: concorre alla Sez. 1 solo per la “gratuità” del premio di garanzia.
Come noto, il modello predisposto per la Autodichiarazione richiedono che per la verifica del rispetto dei massimali di Sez. 3.1 e Sez. 3.12 occorre considerare non solo le misure fiscali elencate nel quadro A del modello, ma anche di tutte le altre misure agevolative riconosciute nell’ambito delle citate Sez. 3.1 e 3.12 “diverse da quelle espressamente elencate nella sezione I per le quali va compilata la sezione II ’Altri aiuti’, del quadro A”.


LA RISPOSTA DEL MEF: a tal fine il MEF ha rilevato che:


-La prima tipologia di garanzia: è concessa ai sensi e nei limiti della Sez. 3.1 del Quadro Temporaneo, posto che la Commissione UE assimila una garanzia integrale (copertura al 100%) su un finanziamento bancario a un contributo a fondo perduto; posto che nessuna valutazione del “merito creditizio” è operata sul prenditore e nessun rischio assume il –Soggetto che eroga il finanziamento (la banca), questo tipo di garanzia incide per l’intero importo ai fini del limite della Sez. 3.1 (€. 2.300.000 per imprese diverse da quelle operanti in agricoltura/pesca); si noti che è questo il motivo per cui il Fondo PMI ha aggiornato il RNA indicando l’intero importo del finanziamento ricevuto dal soggetto passivo Iva.

La seconda tipologia di garanzia (del 90%): è concessa ai sensi e nei limiti della Sez. 3.2 del Quadro Temporaneo, che prevede dei limiti massimi dell’importo del finanziamento (in base al fatturato dell’impresa o al suo “monte salari”). In generale, tali garanzie siano concesse a fronte del versamento di un premio annuale di garanzia; nel caso di gratuità di tale garanzia, è il solo differenziale tra il premio di garanzia richiesto dalla Sez. 3.2 e il premio applicato all’impresa (pari a zero) a costituire un
“aiuto” connesso alla garanzia del Fondo da inquadrare nella Sez. 3.1.


Infine, l’interpellante richiedeva se era possibile che il MEF fornisse una elencazione esaustiva degli aiuti da considerare ai fini della verifica dei massimali. A tal fine viene rilevato che tra gli “Altri aiuti” da indicare nella Sez. II del quadro A dell’autodichiarazione possono essere compresi aiuti non conosciuti dall’Agenzia delle Entrate, in quanto concessi da altre amministrazioni, per i quali un elenco esaustivo dovrebbe essere fornito dalle relative “autorità concedenti” (e non dal MEF).

Fisco, nasce tavolo tecnico Mef, Entrate e commercialisti

Il Ministero dell’Economia ha convocato un tavolo tecnico dedicato alle problematiche, anche normative, correlate alla professione di commercialista. Presieduto dal Capo di Gabinetto, Consigliere Giuseppe Chiné, ne faranno parte con i commercialisti, anche rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate e del Dipartimento delle Finanze del Mef. L’avvio dei lavori è fissato per l’8 luglio. La delegazione del Consiglio nazionale dei commercialisti, guidata dal presidente nazionale della categoria, Elbano de Nuccio, sarà
composta anche dal Consigliere nazionale delegato alla fiscalità, Salvatore Regalbuto, e dal coordinatore dell’area fiscalità della Fondazione nazionale dei commercialisti, Pasquale Saggese.
“Questo tavolo tecnico – è il commento di de Nuccio – nasce da una richiesta da noi avanzata al Mef nei giorni scorsi e apre finalmente una nuova stagione di collaborazione istituzionale tra i soggetti direttamente coinvolti nelle problematiche fiscali. Con una logica costruttiva e di collaborazione, porteremo al tavolo proposte e istanze su riforma fiscale, semplificazione degli adempimenti,
razionalizzazione del calendario fiscale, giustizia tributaria. Proviamo dunque a modificare il meccanismo che ha visto negli ultimi anni la categoria coinvolta solo dopo che le norme erano già state definite. Un coinvolgimento ex post che non può portare a risultati concreti in termini di miglioramenti a norme spesso di difficile applicazione e comprensione. Per questo chiediamo da tempo che i commercialisti, ossia coloro che le norme fiscali devono applicarle, siano coinvolti già nella fase della loro formulazione. La nascita di questo tavolo tecnico è il primo passo concreto sulla via di questo cambio di metodo che potrà produrre, a nostro avviso, effetti positivi non solo per la nostra professione, ma ben più in generale per il funzionamento del sistema fiscale del nostro Paese, con benefici per imprese e cittadini contribuenti”.

Superbonus – no al riversamento delle somme

Con la risposta a interpello n. 358 dell’1 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di utilizzo parziale in compensazione del credito d’imposta da Superbonus e ricostituzione del valore originario.


In particolare, è stato chiarito che:


-In tema di Superbonus, non è contemplata la soluzione di ripristino dell’ammontare del credito già fruito tramite riversamento all’Erario, essendo consentito il riversamento solo quando il credito risulti fruito in modo non corretto;

-Non è, infatti, consentito un ripensamento delle scelte già operate spontaneamente per meri motivi di opportunità e quindi non è possibile la mera ricostituzione del valore originario.

Nuova Sabatini “Sud” – pronte le regole

Con il DM 22 aprile 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 2022 n. 139 è stata definita la nuova disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese, al fine di adeguare la disciplina operativa della misura di cui all’art. 2 del DL n. 69/2013 (c.d. “Nuova Sabatini”), alle intervenute modifiche della normativa di riferimento.
Il decreto stabilisce, in attuazione di quanto previsto dall’art. 2 comma 5 del DL n. 69/2013, i requisiti, le condizioni di accesso e la misura massima dei contributi previsti dal medesimo art. 2 del DL n. 69/2013 e ne disciplina le modalità di concessione, erogazione e controllo per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature ad uso produttivo, hardware, software e
tecnologie digitali, tenuto conto delle modifiche disposte e delle linee di intervento definite dalla normativa intervenuta.
In particolare, gli interventi agevolativi sono articolati, in conformità con le disposizioni, nelle seguenti linee di intervento:
-Agevolazioni per investimenti in beni strumentali;
-Agevolazioni per investimenti 4.0;
-Agevolazioni per investimenti green.

Il DM 22 aprile 2022 disciplina, inoltre, ai sensi dell’art. 1 comma 226 della L. n. 160/2019, le modalità procedurali per il riconoscimento del contributo maggiorato previsto a favore delle imprese che realizzano i suddetti interventi nelle Regioni del Mezzogiorno (c.d. “Nuova
Sabatini Sud”).
Con riguardo alla “Nuova Sabatini Sud”, sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimenti di cui alle diverse linee di intervento previste dal decreto destinati alla sede legale o a un’unità locale già esistente o ad una nuova unità locale dell’impresa, localizzata nelle regioni del Mezzogiorno (i programmi non possono essere frazionati su più sedi dell’impresa).
A fronte del finanziamento, è concessa un’agevolazione, nei limiti delle intensità previste dai regolamenti di cui all’art. 5, nella forma di contributo in conto impianti, pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo equivalente al medesimo finanziamento, a un tasso d’interesse annuo pari:
-Al 2,75% per gli investimenti in beni strumentali;
-Al 3,575% per gli investimenti 4.0 e gli investimenti green;
-Al 5,5% per gli investimenti “4.0” delle PMI del Mezzogiorno (c.d. “Nuova Sabatini Sud”).

Termini per la presentazione delle domande da definire
L’apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con successivi provvedimenti del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.
Ai fini della concessione del contributo, in linea generale le imprese interessate trasmettono al soggetto finanziatore, unitamente alla richiesta di finanziamento, la domanda di accesso al contributo.
Per la “Nuova Sabatini Sud”, invece, l’impresa deve compilare la domanda in via esclusivamente telematica, attraverso la procedura disponibile nella piattaforma “Nuova Sabatini Sud”.
La piattaforma attribuirà un codice identificativo per ciascuna domanda, con validità 60 giorni. Entro tale termine, ai fini del perfezionamento della domanda, l’impresa proponente deve individuare un soggetto finanziatore che, previo accesso alla piattaforma Nuova Sabatini Sud, confermi il finanziamento abbinandolo al codice identificativo della domanda

Cooperazione amministrativa nel settore fiscale: schema di decreto in consultazione fino al 20 luglio

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio portale una consultazione pubblica concernente lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (ue) 2021/514 del consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/ue relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
In particolare, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L104/1 del 25 marzo 2021 è stata pubblicata la direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
Pertanto, si è provveduto a predisporre uno schema di decreto legislativo recante la normativa nazionale di recepimento di tale disciplina comunitaria.
La Direttiva 2011/16/UE è stata più volte modificata nel corso degli ultimi anni soprattutto mediante l’introduzione di nuovi obblighi di comunicazione. La Direttiva (UE) 2021/514 si muove ulteriormente in questa direzione ed è diretta, da un lato, a migliorare il quadro normativo già esistente, mediante l’estensione e il rafforzamento delle disposizioni concernenti tutte le forme di scambio di informazioni
e cooperazione amministrativa tra gli Stati e, dall’altro, ad ampliare l’ambito di operatività dello scambio automatico alle informazioni fornite dai Gestori di piattaforme digitali.
Quindi in ragione della complessità della materia trattata, si è ritenuto opportuno sottoporre a consultazione pubblica lo schema di decreto legislativo.
Gli operatori economici, le associazioni di categoria, gli ordini professionali e gli esperti della materia, pertanto, possono inviare entro il 20 luglio 2022, contributi ed osservazioni che riguardano l’intero contenuto dello schema di decreto o specifiche parti dello stesso

Crisi d’impresa – in GU il Decreto correttivo

Nella GU 152 del 01/07/2022 è stato pubblicato il decreto correttivo del codice della crisi e dell’insolvenza – D.lgs. 83/2022 – la cui entrata in vigore è stata differita al 15 luglio 2022.
Sono numerose e significative le modifiche introdotte al codice della crisi.
Composizione negoziata della crisi e OCRI
Il decreto correttivo inserisce nel testo del codice della crisi il nuovo Capo I (articoli da 12 a 25 quinquies) dove trova spazio la composizione negoziata della crisi, in una versione parzialmente modificata a seguito di correttivi da parte della commissione “Pagni” e dei suggerimenti pervenuti sul testo del decreto.
La composizione negoziata della crisi sostituirà l’OCRI, che non ha mai avuto attuazione, e che viene definitivamente stralciato. Nel nuovo CAPO II trova spazio il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all’esito della composizione negoziata mentre il CAPO III contiene le disposizioni sulle segnalazioni per l’anticipata emersione della crisi nonché il programma informatico da utilizzare nella composizione negoziata della crisi.
In questa sezione del codice, agli articoli da 25-octies a 25-decies, trovano collocazione la segnalazione dell’organo di controllo, dei creditori pubblici qualificati e gli obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari.
Imprenditore e stato di crisi
Viene rivisitata la definizione di crisi, contenuta nell’articolo 2 del nuovo codice, che sarà definita “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi
dodici mesi”.
Precisazioni significative dagli adeguati assetti amministrativi
Gli “adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili” rivestiranno un ruolo più significativo rispetto al passato nella rilevazione della crisi d’impresa. Il nuovo articolo 3 del codice della crisi e dell’insolvenza contiene l’indicazione analitica delle informazioni fornite dagli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili che dovranno consentire di rilevare la situazione di difficoltà dell’impresa e fornire i segnali di allarme da considerare per la rilevazione tempestiva della crisi.

ANC – CS 24.06.2022 – NOTIFICA AVVISI AGENZIA DELLE ENTRATE, PER CONTRIBUENTI E PROFESSIONISTI GLI UFFICI RESTANO INACCESSIBILI

COMUNICATO STAMPA ANC NOTIFICA AVVISI AGENZIA DELLE ENTRATE PER CONTRIBUENTI E PROFESSIONISTI GLI UFFICI RESTANO INACCESSIBILI
Roma, 24 giugno 2022
In questo periodo nel quale si assiste ad una accelerazione dell’attività di notifica degli avvisi da parte dell’Amministrazione finanziaria, con un agire organizzato in modo poco razionale e sovente utile solo a congestionare il sistema, i contribuenti e i professionisti che li assistono non sono in alcun modo agevolati nell’avere accesso agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, il cui funzionamento si dimostra ancora una volta del tutto inadeguato rispetto alle esigenze dell’utenza.
La miriade di avvisi di pagamento ai sensi dell’art. 36 bis D.P.R. 600/73, emessi all’esito di controlli automatizzati, cartelle esattoriali anni 2017-2018-2019, lettere di compliance, ecc… che, in questi giorni resi caldi non soltanto dal meteo, stanno giungendo ai cittadini e alle imprese, avrebbe dovuto assicurare una adeguata disponibilità a ricevere il flusso di pubblico presso gli uffici delle Agenzie delle Entrate, mentre invece la situazione rasenta il collasso.
Senza contare che tra gli avvisi che vengono notificati in questi giorni ci sono anche, stando alle numerose segnalazioni pervenute ad ANC, quelli riguardanti la richiesta del saldo Irap 2019, nonostante il Decreto n. 34 del 19.05.2020 (Decreto Rilancio) abbia disposto la cancellazione di tale tributo.
Sarebbe auspicabile, in ogni caso, che per gli avvisi notificati dall’Amministrazione finanziaria a prevalere fosse il criterio di urgenza, volto a favorire una gestione razionale della documentazione anche in funzione dell’eventuale rischio di prescrizione, evitando così l’emissione generalizzata e indiscriminata degli avvisi.
È in atto una tempesta tutt’altro che perfetta per i cittadini contribuenti: se da una parte l’amministrazione finanziaria provvede a notificare atti a giudizio dei quali emergerebbero tributi non pagati, dall’altra preclude al contribuente e al professionista che lo assiste la possibilità di recarsi presso gli uffici per documentare opportunamente i pagamenti e le circostanze meritevoli di produrre l’annullamento degli stessi atti entro i termini.
Non si può pensare di affidarsi unicamente ai canali informatici che, evidentemente, non possono essere la soluzione di tutto : il canale Civis non consente di allegare documentazione, normalmente non va oltre l’abbinamento di pagamenti eseguiti e nell’assoluta maggioranza dei casi rimanda agli inaccessibili uffici l’esame delle pratiche, il canale Pec si rivela addirittura inutilizzabile, incapace di dare risposte poiché non opportunamente presidiato.
Per assicurare un servizio adeguato ed efficiente ai contribuenti, è opportuno che siano attivati canali di accesso alle sedi degli uffici finanziari dedicati esclusivamente ai commercialisti, una soluzione questa che sarebbe sicuramente di lungimiranza e di buon senso, anche correlata al tempo necessario alla risoluzione delle diverse problematiche contenute in ciascun atto.
ANC Comunicazione

Fondo PMI creative: via alle compilazione delle istanze

Dal 20/06/2022 è possibile compilare la domanda per la linea di intervento del Fondo PMI creative a sostegno dell’avvio, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese dei settori della cultura e dell’arte, della musica e dell’audiovisivo.
La presentazione della domanda sarà possibile dalle ore 10.00 del 5 luglio 2022.
L’accesso alla linea di intervento, di cui al Capo II del decreto interministeriale 19 novembre 2021, è consentito:
-Alle micro, piccole e medie imprese operanti nel settore creativo, già costituite alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
-Alle micro, piccole e medie imprese non costituenti imprese creative operanti in qualunque settore, fatte salve le limitazioni previste dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato applicabile, partecipanti a progetti integrati con imprese creative;
-Alle persone fisiche che intendono costituire una impresa creativa, purché la costituzione avvenga entro 60 giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni.


Ai fini dell’ammissibilità, le imprese creative devono:


-Essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel registro delle imprese. Le imprese che non dispongono di una sede legale e/o operativa nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese. Per i suddetti soggetti la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, pena la decadenza dal
beneficio;
-Svolgere un’attività economica, risultante dal Registro delle imprese, individuata da uno dei seguenti codici ATECO: 13.10.00,13.20.00, 13.91.00, 13.92.10, 13.92.20, 13.93.00, 13.94.00, 13.95.00, 13.96.10, 13.99.10, 13.99.20, 14.11.00, 14.13.20, 14.19.10, 15.12.09, 16.10.00, 16.2, 16.29.19, 16.29.20, 16.29.30, 16.29.40, 17.29, 18.1, 18.13, 18.14, 18.20, 23.19.20, 23.41.00, 23.49.00, 23.70.20, 25.99.30, 26.52, 31.09.05, 32.1, 32.2, 32.4, 58.11, 58.14, 58.19.00, 58.21, 59, 60.10.00, 60.20.0,62.01, 63.12, 70.21, 71.1, 73.11, 74.1, 74.20.1, 74.20.2, 90 (con esclusione del codice 90.03.01), 91.0, 95.24, 95.25.
Le domande devono avere ad oggetto programmi di investimento volti a promuovere nuova imprenditorialità, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative.


I programmi proposti:


-Devono prevedere spese ammissibili, compresi quelle afferenti al capitale circolante, di importo non superiore a 500.000 euro, al netto di IVA;
-Devono avere una durata non superiore a 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione dell’agevolazione;
-Possono essere presentati anche nell’ambito di progetti integrati, qualora l’integrazione consenta alle imprese proponenti di realizzare effettivi vantaggi competitivi in relazione all’attività oggetto dell’iniziativa.


Le domande devono essere compilate e presentate online sulla piattaforma di Invitalia, sezione “Fondo imprese creative”, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì.
La compilazione sarà possibile dalle ore 10.00 del 20 giugno 2022.


L’accesso alla procedura:


-Prevede l’identificazione e l’autenticazione dell’impresa richiedente tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di Identità Elettronica;
-E’ riservato al rappresentante legale dell’impresa richiedente, come risultante dal relativo certificato camerale ovvero, nel caso previsto di team di persone fisiche, dalla persona fisica proponente per conto della impresa creativa costituenda.


Per le imprese non residenti nel territorio italiano, in quanto prive di sede legale o sede secondaria, o amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, l’accesso alla piattaforma informatica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi soggetti e previa verifica dei poteri di firma in capo al legale rappresentante dell’impresa.


A tale fine, è necessario inviare esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC), a partire dalle ore 10.00 del 13 giugno 2022, una specifica richiesta esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo fondoimpresecreative@postacert.invitalia.it, inserendo nell’oggetto “Fondo imprese creative – richiesta accreditamento alla piattaforma informatica”, corredata dei documenti e degli elementi utili a permettere l’identificazione della stessa impresa richiedente e del suo rappresentante.


Una volta compilata, la domanda dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della società proponente o dalla persona fisica proponente per conto della società costituenda.


La compilazione, firmata digitalmente, si concluderà, con il rilascio del “codice di predisposizione della domanda” che dovrà essere inserito per l’invio della domanda.