Il MIMIT con D.D. dell’11/10/2023 ha disposto, a partire dalle ore 12.00 del giorno 20/10/2023, la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo, concernenti il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
Con il decreto direttoriale 11 ottobre 2023, Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy dispone, a partire dalle ore 12.00 del giorno 20 ottobre 2023, la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo, concernenti il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, in applicazione del regime di aiuti SA. 107569/RFF 2023, per i quali, con il decreto direttoriale 28 dicembre 2022 era stata disposta la chiusura.
Le domande di agevolazione devono essere presentate, a pena di invalidità, esclusivamente per via elettronica utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione dall’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, soggetto gestore dello strumento agevolativo, nell’apposita sezione dedicata ai Contratti di sviluppo del sito internet www.invitalia.it e utilizzando la modulistica resa disponibile da Invitalia nella medesima sezione del sito internet.
Per le domande presentate alla data del 31 dicembre 2022 che prevedono l’applicazione delle disposizioni del regime di aiuti “Contratti di sviluppo agroindustriali” (SA.47694 (2017/N)) e per le quali non sia intervenuta, entro la medesima data, la concessione delle agevolazioni, Invitalia procede a verificare la coerenza con i limiti e le condizioni previsti dal nuovo regime di aiuti SA. 107569/RFF 2023 richiedendo, ove necessario, le opportune integrazioni ai soggetti proponenti e fermo restando il possibile riconoscimento delle agevolazioni nei limiti dell’intensità massima richiesta in sede di presentazione della domanda medesima.
Un comunicato relativo relativo al decreto è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per tutti quei cantieri, per i quali il passaggio dall’anno 2023 all’anno 2024 significa anche il passaggio del superbonus dal 110% al 70%, la possibilità di applicare lo sconto sul corrispettivo in misura pari al 100% delle spese agevolate (con conseguente maturazione, da parte del fornitore che applica lo sconto, di un credito d’imposta pari al 110% dello sconto) è subordinata al fatto che la fattura con sconto del 100% venga inviata allo SdI entro e non oltre la data del 31 dicembre 2023. Questo perché, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate in occasione della videoconferenza del 20 settembre 2023, le spese con sconto del 100% si considerano sostenute per cassa alla data di emissione della fattura e la data di emissione della fattura coincide con quella di sua trasmissione a mezzo SdI.
Non è invece necessario che entro la data del 31 dicembre siano trasmesse telematicamente all’ENEA le asseverazioni superbonus per interventi di efficienza energetica e/o vengano depositate presso il competente sportello comunale le asseverazioni superbonus per interventi di riduzione del rischio sismico. Le asseverazioni, infatti, sia che si riferiscano a SAL liquidati entro la data del 31 dicembre, sia che si riferiscano a lavori ultimati entro la data del 31 dicembre, potranno essere, rispettivamente, trasmesse telematicamente all’ENEA e depositate presso il competente sportello comunale anche successivamente a tale data.
Tuttavia, è del tutto evidente che la necessità di inviare allo SdI, entro la data del 31 dicembre 2023, le fatture con sconto integrale implica che a tale data siano anche predisposti il computo metrico e il quadro economico consuntivo del SAL o della fine lavori sulla cui base avviene la fatturazione e che, insieme alle fatture, vanno allegati alle asseverazioni. In pratica, al netto della sola trasmissione telematica all’ENEA e/o del solo deposito presso il competente sportello comunale delle rispettive asseverazioni, tutta la documentazione sottostante dovrà essere pronta alla data del 31 dicembre 2023, pena il rischio di emettere fatture non puntuali negli importi da addebitare e sui quali applicare lo sconto “integrale” sul corrispettivo ex art. 121 comma 1 lett. a) del DL 34/2020.
Eventuali errori nella fatturazione che rendessero necessaria l’emissione, ad esempio nel mese di gennaio 2024, di note di variazioneex art. 26 del DPR 633/72, per correggere le fatture emesse entro il 31 dicembre 2023 con applicazione dello sconto integrale sul corrispettivo, potrebbero precludere o quanto meno rendere incerta sul piano operativo la maturazione del superbonus nella misura del 110% in capo al beneficiario e la sua traslazione sotto forma di credito d’imposta, in virtù dello sconto applicato in fattura, in capo al fornitore.
In particolare, allo stato attuale della prassi dell’Agenzia delle Entrate, è difficile immaginare che l’eventuale emissione a gennaio 2024 di note di variazione “incrementative” (ex comma 1 dell’art. 26 del DPR 633/72) di imponibili e imposte fatturate entro il 31 dicembre 2023 con sconto integrale sul corrispettivo possano consentire l’applicazione dello sconto integrale sul corrispettivo anche sugli importi integrativi che, mediante tali note di variazione, vengono addebitati.
Pare invece corretto ritenere che l’eventuale emissione a gennaio 2024 di note di variazione “decrementative” (ex comma 2 dell’art. 26 del DPR 633/72) di imponibili e imposte fatturate entro il 31 dicembre 2023 con sconto integrale sul corrispettivo non debba pregiudicare la spettanza del superbonus nella misura del 110% (e la conseguente maturazione del credito d’imposta in capo al fornitore che ha applicato lo sconto) sulla parte di spesa “non stornata” dalla nota di variazione “decrementativa” successivamente emessa.
Più complicato appare però il caso in cui la nota di variazione “decrementativa” venga predisposta per l’intero ammontare della fattura emessa con sconto integrale sul corrispettivo entro il 31 dicembre 2023, con contestuale emissione, sempre a gennaio 2024, di una nuova fattura, per gli importi corretti, con applicazione dello sconto sul corrispettivo. In questo caso, così come per il caso della nota di variazione “incrementativa” (ex comma 1 del citato art. 26), le indicazioni di prassi ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, al loro stato attuale, potrebbero rivelarsi preclusive della possibilità di applicare lo sconto sul corrispettivo nella misura integrale del 100% sulla “nuova” fattura che va a sostituire la “vecchia” contestualmente al suo storno mediante nota di variazione “decrementativa”.
Salvo proroghe e/o nuovi chiarimenti di prassi più concilianti sul momento in cui si considerano sostenute le spese “coperte” da sconto integrale del 100%, è dunque oltremodo opportuno tarare la chiusura dei lavori o la liquidazione del SAL con alcuni giorni di anticipo rispetto al 31 dicembre 2023, così da avere il tempo materiale per chiudere computi metrici e quadri economici e fatturare con sconto integrale al 100% importi corretti che non richiedano “pericolosi aggiustamenti” nel 2024.
Terminate le procedure relative alla maggior parte dei suddetti nuovi istituti, uno strumento a cui sarà ancora possibile accedere nei prossimi giorni è costituito dalla definizione agevolata delle irregolarità formali – exart. 1 c. 166-173 L. 297/2022 – il cui perfezionamento dovrà essere raggiunto entro il termine del prossimo 31 ottobre 2023.
Si tratta di una specifica tipologia di ravvedimento operoso che consentirà ai contribuenti la possibilità di sanare spontaneamente le infrazioni, le irregolarità e l’inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale commessi fino al 31 ottobre 2022 in materia di imposte sui redditi, IVA ed IRAP.
Perfezionamento della regolarizzazione
I contribuenti interessati dovranno affrontare i seguenti adempimenti procedurali e rispettare i seguenti step di natura temporale affinché l’istituto in esame possa perfezionarsi:
entro il 31 ottobre 2023 dovrà essere effettuato il versamento della somma di € 200,00 necessaria per sanare le violazioni formali commesse entro il 31 ottobre 2022;
entro il 31 marzo 2024 sarà necessario procedere – ove possibile – alla rimozione delle irregolarità od omissioni.
In merito alle modalità di versamento, è utile ricordare che:
l’importo di € 200,00 dovrà essere versato per ciascun periodo d’imposta cui le violazioni formali si riferiscono, con possibilità di optare per una forma di pagamento rateale da suddividere in due trance – di cui la prima dovrà essere versata entro il 31 ottobre 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024;
nel modello F24 dovrà essere indicato lo specifico codice tributo TF44 appositamente istituito con la Risoluzione n.6/E del 14 febbraio 2023;
Nel suddetto modello F24 è necessario indicare anche il periodo d’imposta cui si riferisce la violazione che si vuole regolarizzare tenendo presente che:
se le violazioni non si riferiscono a un periodo d’imposta, occorre fare riferimento all’anno solare in cui sono state commesse;
per chi ha periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il versamento regolarizza le violazioni riferite al periodo che ha termine nell’anno solare indicato nell’F24;
se nello stesso anno solare si chiudono, in date diverse, più periodi d’imposta, il versamento di € 200 va effettuato per ciascuno di essi.
Per quanto riguarda la rimozione delle irregolarità od omissioni, invece, è stato precisato che:
la rimozione non deve essere effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale – come, ad esempio, in ipotesi di errata applicazione del meccanismo dell’inversione contabile che, comunque, non ha comportato il mancato pagamento dell’imposta;
nei casi in cui, per un giustificato motivo, non vengano rimosse tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, è previsto che l’Agenzia delle Entrate indichi al contribuente un termine non inferiore a 30 giorni entro cui provvedere al mancato adempimento;
la scadenza del 31 marzo 2024 andrà sempre rispettata in caso di violazione constatata o per la quale è stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato;
in ogni caso, l’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica gli effetti della regolarizzazione di quelle correttamente rimosse.
Meritevole di attenzione è la regola secondo cui, in presenza di un processo verbale di constatazione nel quale siano state rilevate violazioni formali sanabili con l’istituto qui in disamina, l’A.F. avrà più tempo per notificare i correlati atti di contestazione o atti di irrogazione sanzioni in quanto è prevista una proroga didue anni dei relativi termini di decadenza.
Ambito di applicazione
Per accedere alla sanatoria in esame sarà necessario individuare con attenzione la tipologia di sanzioni definibili. In prima battuta, è necessario accertarsi di essere in presenza di violazioni c.d. formali, ossia di irregolarità ed omissioni che non sono di ostacolo alle attività di controllo e per le quali, in assenza di mancato, tardivo o errato versamento di un tributo su cui riproporzionare la sanzione, sono comminate pene pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa. Esse devono essere distinte dalle:
violazioni c.d. sostanziali che hanno, invece, un diretto impatto sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento dell’imposte e che non possono essere sanate con la definizione agevolata in esame;
violazioni c.d. meramente formali che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta o sul versamento del tributo e che non pregiudicano l’attività di controllo svolta dall’amministrazione finanziaria, per le quali il legislatore ha previsto una specifica clausola di non punibilità.
La distinzione tra violazioni formali e sostanziali non è sempre di immediata evidenza, motivo per cui l’A.F. ha redatto il seguente elenco, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di violazioni formali sanabili con la nuova definizione agevolata: l’invio tardivo delle fatture elettroniche allo SdI, vale a dire oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza con relativo versamento dell’imposta; i corrispettivi elettronici correttamente memorizzati e non inviati all’Agenzia delle entrate, ma correttamente inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’IVA dovuta; la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati, ovvero l’errata indicazione o l’incompletezza dei dati relativi al contribuente; l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA purché l’imposta risulti assolta; l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat; l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, nel caso in cui la violazione non abbia prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta; l’omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere; l’omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio, o variazione dell’attività; l’anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, sempre che la violazione non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno; la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari; le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari; l’omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria; l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca; la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo; la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito; la detrazione dell’IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode.
Di contro, non si potrà utilizzare la sanatoria de qua:
per le violazioni sostanziali;
per le violazioni formali afferenti ad ambiti impositivi diversi dalle imposte dirette, IVA ed IRAP;
per gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure);
per consentire l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato;
per le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023).
Inoltre, nel Provvedimento n. 0027629 del 30.01.2023 l’A.F. ha precisato anche che:
non rientra nell’ambito di applicazione della regolarizzazione l’omessa presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, IRAP o IVA, in quanto l’omissione rileva ai fini della determinazione della base imponibile anche qualora non dovesse risultare un’imposta dovuta;
in ragione del comportamento antigiuridico consistente nella deduzione di costi o spese sostenuti in relazione a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, non rientra altresì nell’ambito di applicazione della regolarizzazione la violazione punita con la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell’ammontare di tali componenti negativi indeducibili indicati nella dichiarazione dei redditi.
Dopo le tante segnalazioni di questi giorni, sulle lettere di compliance relative alle discrasie tra incassi e corrispettivi telematici l’Agenzia delle Entrate fa un passo indietro. Con un comunicato stampa diffuso nel pomeriggio di ieri, infatti, ha fatto sapere che, effettivamente, alcuni di quegli avvisi di anomalia erano basati su dati sbagliati e che, dunque, nei prossimi giorni arriverà ai contribuenti coinvolti una nuova comunicazione di annullamento delle lettere inviate in precedenza.
Gli errori, però, non sarebbero imputabili all’Agenzia. Il comunicato chiarisce che a inviare i dati sbagliati sarebbero stati gli operatori finanziari, obbligati per legge alla trasmissione dei dati relativi ai pagamenti elettronici (POS). Né l’Agenzia avrebbe potuto accorgersene prima di inviare le lettere di compliance, perché, spiega, si tratta di “informazioni trasmesse in forma giornaliera e aggregata, non rilevabile neppure dalle attività di verifica della qualità delle banche dati”.
La verifica, dunque, è partita solo dopo le segnalazioni di contribuenti e intermediari (c’è stata anche un’interlocuzione con il CNDCDC sul tema) che, in alcuni casi, hanno denunciato l’inserimento di dati duplicati o addirittura triplicati rispetto a quelli effettivi. “L’Agenzia – continua la nota – si è immediatamente attivata con gli stessi operatori finanziari per individuare nel dettaglio gli errori da loro commessi e nei prossimi giorni invierà ai contribuenti coinvolti una comunicazione di annullamento delle lettere di compliance che riportano dati sbagliati”.
Per tutte le partite IVA che ritengono di aver ricevuto tali avvisi errati, quindi, non ci sarà da far altro che aspettare la lettera di annullamento da parte delle Entrate. Per tutti gli altri, invece, rimane fermo l’invito alla regolarizzazione per il tramite del ravvedimento operoso, seguendo le indicazioni contenute nelle stesse lettere di compliance.
Intanto, però, almeno per ciò che riguarda il “disorientamento ingenerato nei contribuenti” e l’“aggravio di lavoro per i commercialisti”, il danno è stato già fatto. “Non sappiamo – ha commentato il Presidente dell’ANC, Marco Cuchel, tramite una nota stampa – se l’errore di fondo sia attribuibile agli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari oppure all’Agenzia delle Entrate, certo è che la situazione è oramai insostenibile”.
“Questa estate – continua –, alla notizia dell’avvio da parte dell’Agenzia di controlli incrociati automatizzati contro l’evasione avevamo espresso forte preoccupazione nei riguardi di controlli basati esclusivamente su algoritmi senza un’analisi preventiva accurata dei dati ai fini dell’attività accertativa. Se ciò che accade oggi è il prezzo della sperimentazione del nuovo sistema di controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria, questo costo non può essere scaricato su cittadini, imprese e professionisti”.
Secondo l’ADC, l’invio continuo questi avvisi di irregolarità porta “un ulteriore inutile appesantimento per i professionisti (abbondantemente costretti alla continua rincorsa di scadenze e adempimenti) e, anziché rafforzare il rapporto di fiducia tra Agenzia, cittadini e imprese, finiscono per renderlo ancora meno stabile sin dalle fondamenta”.
Tanto più, aggiunge l’associazione guidata da Maria Pia Nucera, se si considera che “l’operato dell’Agenzia risulta in aperta contraddizione con il principio, declamato e inserito nella legge delega di riforma fiscale, della semplificazione”. Entrambi i comunicati diffusi dai due sindacati di categoria si concludo con un appello al Governo e alla politica in generale, affinché abbiano più coraggio sull’eliminazione degli adempimenti inutili e si attivino sin da subito per scongiurare il “rischio di implosione di un sistema ormai fuori controllo”.
In questi giorni stanno giungendo ai contribuenti le lettere di compliance emesse sulla base dell’incrocio dei dati con le comunicazioni ex art. 22 comma 5 del DL 124/2019. L’Erario, grazie a ciò, conosce l’ammontare degli incassi telematici giornalieri e li può confrontare con i corrispettivi telematici (si veda il provv. Agenzia delle Entrate 3 ottobre 2023 n. 352652).
Dalle lettere di compliance emergono indicazioni molto utili per il ravvedimento operoso: – implicitamente si specifica che il contribuente può ravvedersi ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, salvo abbia ricevuto un verbale entro il 31 ottobre 2023, nel qual caso opera l’art. 4 del DL 131/2023; – ai fini del computo della sanzione sull’omessa/infedele trasmissione telematica dei corrispettivi, rimane il minimo di 500 euro per ogni violazione; – non è necessario trasmettere ora i corrispettivi omessi o trasmessi in modo infedele (cosa che sarebbe comunque difficile da attuare); – bisogna pagare anche la sanzione fissa di 500 euro ridotta per la infedele comunicazione della liquidazione periodica; – la sanzione dell’art. 5 comma 4 da infedele dichiarazione IVA assorbe quella sui versamenti.
Quest’ultimo è il chiarimento più importante, viene confermato quanto parte della dottrina aveva già desunto dalle risposte dell’Agenzia delle Entrate nella videoconferenza del 15 giugno 2022, ovvero la “camaleontica” interpretazione secondo cui ad assorbire la sanzione sui versamenti non è la omessa/infedele fatturazione (lo stesso dicasi per la trasmissione telematica dei corrispettivi), ma la dichiarazione infedele. Almeno, così sembra dalle note alle lettere, che, quando parlano dell’assorbimento, richiamano l’art. 5 comma 4 del DLgs. 471/97 e non anche l’art. 6 comma 2-bis del DLgs. 471/97.
Sembra pertanto che: – se la violazione riguarda l’anno 2022, occorra pagare la sanzione del 90% ridotta a 1/7 sui corrispettivi (art. 6 comma 2-bis) e una sanzione per dichiarazione infedele del 90% ridotta a 1/8 (art. 5 comma 4), non anche la sanzione da omesso versamento dell’IVA periodica; – se la violazione riguarda l’anno 2023, occorra pagare la sanzione del 90% ridotta a 1/8 sui corrispettivi (art. 6 comma 2-bis) e anche la sanzione da omesso versamento dell’IVA periodica (del 30% o del 15% ridotta a seconda di quando ci si ravvede).
La violazione sui corrispettivi, ben più grave, si pone a monte dei versamenti e non può che assorbirli. Le sanzioni sui corrispettivi, sulle fatture e sull’infedele dichiarazione puniscono condotte che nulla hanno a che vedere con i versamenti. L’art. 13 del DLgs. 471/97 entra in gioco solo quando i corrispettivi vengono trasmessi ma l’IVA non viene poi pagata. Appare importante la specificazione inerente al fatto che il ravvedimento avviene ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, salvo ci sia un verbale entro il 31 ottobre 2023, caso in cui ci si ravvede ex DL 131/2023. Onde non cadere in errore è bene distinguere gli scenari.
Se c’è un verbale, il ravvedimento è inibito per le violazioni in tema di infedele/omessa trasmissione dei corrispettivi, e questo lo dice l’art. 13 comma 1 lett. b-quater) del DLgs. 472/97. Ecco che il legislatore è “corso ai ripari” ammettendo il ravvedimento, alla presenza di tre condizioni: – deve trattarsi di violazioni commesse dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023; – il verbale deve essere stato consegnato/notificato entro il 31 ottobre 2023; – il ravvedimento deve intervenire entro il 15 dicembre 2023.
Se non c’è constatazione della violazione, il ravvedimento può avvenire secondo le modalità ordinarie, poco importa che la violazione sia successiva al 30 giugno 2023 o antecedente al 1° gennaio 2022. Nemmeno serve che ci si ravveda entro il 15 dicembre. Il verbale consegnato/notificato dal 1° novembre 2023 in poi continua ad ostare al ravvedimento; nello stesso tempo, l’eventuale notifica dell’atto di contestazione inibisce il ravvedimento in ogni caso.
Se c’è il PVC la riduzione è a 1/5 del minimo
Sebbene nelle lettere non se ne parli, il ravvedimento può sì avvenire se c’è stato un verbale consegnato entro il 31 ottobre 2023, ma la sanzione dovrà, per ogni violazione, essere ridotta a 1/5 del minimo e non a 1/7 o 1/8. Volendo essere precisi, se il verbale riguarda la sola violazione sui corrispettivi, questa (art. 6 comma 2-bis) deve essere ridotta a 1/5, mentre la dichiarazione infedele (art. 5 comma 4) potrebbe continuare a beneficiare della riduzione a 1/8. Bisogna fare attenzione alla dichiarazione dei redditi: laddove l’errore fosse ivi recepito, bisognerebbe ravvedere anche il modello REDDITI infedele.
Le lettere non menzionano il ravvedimento sul saldo imposte sui redditi 2022 e sul primo acconto 2023, che andrebbero tuttavia ravveduti (in caso contrario, il contribuente verrebbe raggiunto da un avviso bonario).
È ufficialmente operativo il Registro dei titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private (sezione autonoma), nonché di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust (sezione speciale). È stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 di ieri, 9 ottobre, il decreto del MIMIT 29 settembre 2023 che attesta l’operatività del sistema.
Ai sensi dell’art. 3 comma 6 ultimo periodo del DM 55/2022, le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva sono effettuate entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento attestante l’operatività del sistema. Il termine, quindi, scadrebbe l’8 dicembre 2023, ma, trattandosi di giorno festivo, seguìto da un sabato e una domenica, slitta a lunedì 11 dicembre 2023. Ciò in base all’art. 3 comma 2 del DPR 558/99, ai sensi del quale la presentazione delle domande al Registro delle imprese il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è reputata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo.
Per comunicare i dati del titolare effettivo (ovvero della persona fisica alla quale, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo) è possibile utilizzare l’applicativo DIRE (o le altre soluzioni di mercato) aggiornato con la modulistica ministeriale per la compilazione e l’invio delle istanze. Occorre avere sottoscritto un contratto per l’utilizzo del servizio Telemaco, essere titolari di un dispositivo di firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). La pratica di comunicazione della titolarità effettiva, firmata digitalmente dall’obbligato (ovvero, ad esempio, dagli amministratori di società di capitali), deve essere trasmessa da un soggetto abilitato all’invio telematico, che potrà essere l’obbligato stesso o un intermediario abilitato. Non è prevista lapossibilità di delegare la firma dell’adempimento ad un professionista (che, comunque, potrà supportare l’obbligato nella compilazione e nell’invio della pratica).
L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle imprese è punita (ai sensi dell’art. 2630 c.c.) con la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro (in capo a ciascun soggetto obbligato ex art. 5 della L. 689/1981). Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.
Si ricorda, inoltre, che l’art. 3 comma 6 del DM 55/2022 ha subordinato l’operatività del sistema alla predisposizione dei seguenti provvedimenti: – da parte di InfoCamere S.C.p.A., un disciplinare per definire misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento 2016/679/Ue (o GDPR) e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali (ex art. 11 comma 3 del DM 55/2022). Disciplinare che risulta avere ricevuto il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali (parere 14 settembre 2023 n. 397); – da parte del MIMIT, un decreto sui diritti di segreteria (ex art. 8 comma 1 del DM 55/2022). Si tratta del decreto 20 aprile 2023 (pubblicato sulla G.U. n. 149/2023); – sempre da parte del MIMIT, un decreto sulle specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d’impresa, da utilizzare per le comunicazioni in questione (ex art. 3 comma 5 del DM 55/2022). Si tratta del decreto 12 aprile 2023 (pubblicato sulla G.U. n. 93/2023).
Inoltre, seppure non espressamente indicato tra i provvedimenti cui è subordinata l’operatività del sistema, è intervenuto anche il decreto MIMIT 16 marzo 2023 (pubblicato anch’esso sulla G.U. n. 149/2023), di approvazione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva (ex art. 8 comma 3 del DM 55/2022). Saranno da comunicare, con le medesime modalità ricordate, anche eventuali variazioni di dati e informazioni, entro trenta giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alla variazione.
Inoltre, dati e informazioni comunicati saranno da confermare annualmente: entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione di variazione o dall’ultima conferma. La conferma potrà essere presentata, per le società di capitali, contestualmente all’adempimento del deposito del bilancio, allegata alla relativa pratica.
Si tenga presente, infine, che i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio, ivi inclusi i commercialisti, sono tenuti a segnalare tempestivamente alla Camera di Commercio territorialmente competente, mediante autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, le eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto dalla consultazione del Registro delle imprese e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela (art. 6 comma 5 primo periodo del DM 55/2022). Tali segnalazioni sono consultabili dalle Autorità competenti garantendo, in ogni caso, l’anonimato dei soggetti obbligati segnalanti (art. 6 comma 5 secondo periodo del DM 55/2022).
Il DPCM 6/04/2022 (come modificato dal DPCM 4/08/2022) ha previsto il riconoscimento per l’anno 2022, successivamente esteso alle annualità 2023 e 2024 dal DL n. 198/2022 (cd. “Milleproroghe 2022”): ➔ di un contributo pari all’80% del prezzo di acquisto e posa in opera ➔ per l’acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici.
LIMITE DI SPESA: il limite massimo di spesa (su cui calcolare l’80% del contributo) è pari a: ▪️ €. 1.500: in caso di posa in opera su “parti private” di edifici ▪️ €. 8.000: per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali (artt. 1117 e 1117-bis, C.C.); in tal caso destinatario del contributo è il condominio (non il singolo condomino).
IL DECRETO ATTUATIVO
Il D.M. 14/03/2023 del Mimit ha individuato gli aspetti procedurali per la concessione ed erogazione di contributi per l’acquisto e l’installazione delle infrastrutture effettuati da utenti “domestici” (cioè soggetti che non operano nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo).
CONTRIBUTO E SPESE AMMISSIBILI
Il Mimit può concedere: ▪️ nel limite delle risorse disponibili, pari ad € 40 milioni per ciascuna delle annualità 2022 e 2023 ▪️ un contributo per le spese ammissibili individuato nella misura e limiti sopra evidenziati.
SPESE AMMESSE: sono ammissibili al contributo le spese effettuate con pagamento tracciabile: ▪️ sostenute: – per l’annualità 2022: a partire dal 4/10/2022 al 31/12/2022 – per l’annualità 2023: a partire dal 1/01/2023 al 31/12/2023 ▪️ che possono comprendere: – acquisto e messa in opera dell’infrastrutture di ricarica, ivi comprese, se necessarie, le opere edili strettamente necessarie e gli impianti/dispositivi per il monitoraggio – spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi – costi per la connessione alla rete elettrica, tramite attivazione di un nuovo POD.
SPESE NON AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO: sono quelle: – per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere (va, tuttavia, considerata l’Iva sulle fatture dei fornitori) – per consulenze doverse dalla progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi – relative a terreni e immobili – relative all’acquisto di servizi diversi da quelli ammissibili anche se funzionali all’installazione; – per costi relativi ad autorizzazioni edilizie, alla costruzione e all’esercizio.
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI: Il decreto di concessione sarà emanato dal Mimit entro il 31/01/2024 (cioè 90 gg dalla chiusura “dello sportello”). Il contributo sarà erogato in soluzione unica, nell’ordine di ricezione delle domande.
CLICK DAY: in presenza di risorse insufficienti è disposto che le domande presentate saranno ammesse ad istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione; dunque: ✓ non saranno più ammesse le istanze che giungono una volta raggiunto il limite dello stanziamento ✓ pari a €. 40 milioni per ciascun periodo, 2022 e 2023.
INFRASTRUTTURE DI RICARICA
Le infrastrutture di ricarica devono essere: ▪️ nuove di fabbrica e di “potenza standard” (colonnina con potenza inferiore a 22 kW) ▪️ realizzate a regola d’arte e dotate di dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 ▪️ destinazione: le infrastrutture devono essere destinate ad esclusivo uso privato (della persona fisica o dei condomini) e non accessibili al pubblico.
TERMINI PER LE DOMANDE
Il D.M. 2/10/2023 ha definito: ▪️ i termini di apertura e chiusura dello sportello online per presentare le domande di contributo – per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica – effettuati da utenti domestici dal 4/10/2022 al 31/12/2022; ▪️ gli schemi di presentazione delle domande di concessione ed erogazione del contributo.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDE
Le domande di concessione del contributo vanno presentate: dalle ore 12:00 del 19/10/2023 e fino alle ore 12:00 del 2/11/2023 ▪️ vanno compilate in forma elettronica utilizzando la piattaforma informatica online all’indirizzo che verrà comunicato sul sito del Mimit con apposito avviso ▪️ vanno inserite le informazioni richieste dalla piattaforma informatica, allegando il modulo di domanda e i documenti richiesti (tra i quali il modulo di relazione finale) ▪️ richiedono il possesso di un indirizzo di PEC
Una volta compilata la domanda, la piattaforma rilascia un “codice di predisposizione domanda” necessario per l’invio telematico. La piattaforma informatica rilascia attestazione di avvenuta presentazione della domanda.
CONTROLLI
Il D.M. 2/10/2023 ha definito, per le annualità 2022-2023, le modalità e le procedure per effettuare i controlli documentali.
ATTIVITÀ DI CONTROLLO E RELATIVI ASPETTI: ✓ attività di controllo: ha ad oggetto l’accertamento della veridicità dei fatti e delle qualità auto dichiarate, nella domanda di concessione ed erogazione del contributo presentata, dai soggetti beneficiari, i documenti di spesa e la tracciabilità dei pagamenti rendicontati, nonché il rispetto dei requisiti previsti per le infrastrutture di ricarica; ✓ controlli: sono effettuati a campione, nel limite massimo del 10% delle erogazioni effettuate; ✓ Invitalia: trasmette, per ogni domanda soggetta a verifica, la comunicazione di avvio del procedimento mediante PEC all’indirizzo indicato in sede di presentazione della domanda di accesso al contributo; ✓ con la suddetta comunicazione, nel caso i dati e i documenti trasmessi in sede di presentazione della domanda di concessione ed erogazione del contributo risultino carenti o incoerenti, vengono richiesti altresì chiarimenti e/o integrazioni documentali; in tali casi il beneficiario trasmette entro 10 gg dalla ricezione della comunicazione, pena la revoca del contributo, i documenti richiesti via PECall’indirizzoCRE3@postacert.invitalia.it; ✓ per ogni domanda soggetta a verifica, e nel caso di richiesta di chiarimenti e/o documenti, Invitalia, ricevuti i documenti integrativi o i chiarimenti, procede alla verifica documentale per accertare la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei requisiti per il riconoscimento del contributo; ✓ entro 90 gg dalla trasmissione della suddetta comunicazione, viene comunicato tramite PEC al beneficiario soggetto a verifica l’esito positivo del controllo; le integrazioni istruttorie interrompono il termine che ricomincia a decorrere dalla ricezione dei documenti richiesti; ✓ accertamento documentale con esito negativo: si produce nei seguenti casi: – carenza dei documenti forniti, anche a seguito di integrazione; – dichiarazioni mendaci o esibizione di atti falsi o con dati non veritieri; – non risultino soddisfatti i requisiti e le condizioni previste dal decreto in esame, dal D.M. 14/03/2023 e dal DPCM 6/04/2022 e s.m.i.; – indisponibilità a fornire i documenti richiesti.
Nell’iter di conversione del DL 104/2023 – c.d. DL Omnibus o Decreto Asset – è stata confermata la misura che prevede il differimento: • al 31/12/2023 (in luogo del 30/09/2023); • del termine per l’effettuazione delle spese che rientrano nel Superbonus 110%, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari (“villette”).
L’art. 24 del DL n. 104/2023, modificando il co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, ha proceduto a prorogare nuovamente il termine il entro cui potranno essere sostenute le spese per gli interventi sugli edifici unifamiliari (cd. “villette”) per poter beneficiare del superbonus con aliquota del 110%.
Excursus: il termine per fruire della detrazione del 110% ha subito nel tempo le seguenti modifiche: • art. 119, DL 34/2020: ha introdotto l’agevolazione per le spese sostenute fino al 31/12/2022; • art. 9, DL n. 176/2022 (cd. “Aiuti-quater”): proroga l’agevolazione alle spese sostenute fino al 31/03/2023, a condizione che al 30/09/2022 i lavori risultino eseguiti per almeno il 30% dell’intervento complessivo; • art. 01, DL n. 11/2023 (cd. “Decreto blocca crediti”): proroga ulteriormente il termine alle spese sostenute fino al 31/09/2023, fermo restando il requisito che al 30/09/2022 i lavori risultino eseguiti per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
L’art. 24 del DL n. 104/2023 post conversione dispone che per gli interventi: • “trainanti” (ex co. 1 e co.4 dell’art. 119) effettuati dalle persone fisiche “private”: – su edifici unifamiliari (cd. “villini”) – su unità abitative in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno • trainati” effettuati sulle medesime unità immobiliari (nuovo co. 8-quater) la detrazione del 110% – risulta prorogata alle spese sostenute fino al 31/12/2023 (in luogo del 30/09/2023) – sempre a condizione che al 30.9.2022 i lavori risultino effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Il comma 8 bis (non modificato) dell’art. 119, DL 34/2020 dispone che: • nel computo del SAL al 30% (necessario per fruire del maggior termine previsto per il superbonus) • possono essere compresi anche i lavori non agevolati con la detrazione 110%.
Nota: con Risposta ad Interrogazione Parlamentare, 21 giugno 2022, n. 5-08270, il MEF ha ritenuto che il calcolo del 30% dei lavori effettuati entro il 30 settembre 2022 può essere eseguito: • considerando solo gli interventi ammessi al superbonus, oppure • includendo anche altri lavori, esclusi da tale detrazione, effettuati sul medesimo immobile.
Il MEF ha inoltre precisato che non è sufficiente il pagamento dell’importo corrispondente al 30% dei lavori, se lo stesso non rappresenta lo stato effettivo degli interventi; risulta, infatti, necessaria la concreta realizzazione di almeno il 30% dell’intervento complessivo.
L’Agenzia, nella recente CM n. 17/2023, ha chiarito che la condizione si considerata rispettata anche se l’ammontare corrispondente all’intervento complessivo aumenti a seguito di ulteriori lavori, necessari al completamento dello stesso ü o di un aumento dei costi riferiti all’intervento complessivo iniziale; e tali circostanze determinino la riduzione della percentuale dei lavori eseguiti rispetto all’intervento complessivo.
N.B.: le spese relative a nuovi interventi, non previsti inizialmente nell’intervento complessivo originario e non necessari ai fini del completamento dello stesso, sono escluse dalla detrazione del 110% e per le stesse è possibile avvalersi delle detrazioni ordinariamente previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o efficientamento energetico, al ricorrere dei requisiti e adempimenti richiesti
La Cassazione, con l’ordinanza di rimessione del 24 luglio 2023 (Cass. n. 22056/2023), pubblicata il 4 ottobre sulla Gazzetta Ufficiale, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale relativamente alla norma ex art. 18 comma 12 del DL 98/2011, con riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui detta norma non prevede che gli ingegneri e gli architetti, che non possono iscriversi all’INARCASSA in quanto contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria ex art. 21 della L. 6/81, essendo quindi tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS, siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore all’entrata in vigore della norma.
Tale ordinanza ha tratto origine dal ricorso per cassazione proposto da un ingegnere avverso la sentenza d’appello che sanciva l’obbligo del professionista di iscrizione presso la Gestione separata INPS, in relazione all’attività libero-professionale svolta in aggiunta a quella di lavoratore dipendente, e che dichiarava dovuto il pagamento delle sanzioni per evasione contributiva.
La Suprema Corte ha in primis richiamato il consolidato orientamento stante cui gli ingegneri e gli architetti, iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possono iscriversi all’INARCASSA, rimanendo verso quest’ultima obbligati soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono comunque tenuti a iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS. Ciò, in ragione della ratio universalistica delle tutele previdenziali, cui è ispirato l’art. 2 comma 26 della L. 335/95, che induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui all’interpretazione autentica dell’art. 18 comma 12 del DL 98/2011, al solo versamento di contributi suscettibili di costituire, in capo al lavoratore autonomo, una correlata prestazione previdenziale, diversamente dal contributo integrativo che ha funzione solidaristica.
Viene, poi, richiamato un precedente della Corte Costituzionale (sentenza n. 104/2022) che, in un caso riguardante la categoria professionale degli avvocati del libero foro – in base alla c.d. tutela dell’affidamento scusabile, riposto dai professionisti nell’interpretazione restrittiva data all’art. 2 comma 26 della L. 335/95 dalla giurisprudenza antecedente l’entrata in vigore dell’art. 18 comma 12 del DL 98/2011 – ha dichiarato costituzionalmente illegittima l’anzidetta norma nella parte in cui non prevede che gli avvocati non iscritti alla Cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari ex art. 22 della L. 576/80, tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS, siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
A partire dal 03/10/2023 riapre ufficialmente il canale di cessione dei crediti edilizi di Poste Italiane. L’acquisizione dei crediti è rivolta alle sole persone fisiche, ed è limitata alle cd. “prime cessioni”, per un ammontare massimo di € 50.000.
Ad informarlo è proprio Poste Italiane che in un comunicato stampa: “Gentili clienti, a partire dal 3 ottobre 2023, Poste Italiane riattiva la piattaforma per l’acquisto dei crediti di imposta dopo una temporanea sospensione finalizzata all’adeguamento delle procedure di controllo, elaborazione, acquisizione delle pratiche a quanto disciplinato dai molteplici interventi legislativi in materia. Dal momento della riattivazione Poste Italiane valuta l’acquisto dei crediti d’imposta unicamente da soggetti persone fisiche che abbiano sostenuto in maniera diretta i relativi oneri (c.d. prime cessioni). Poste Italiane non assume alcun obbligo a contrarre, riservandosi di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’eventuale accettazione delle singole richieste di cessione. Chiunque voglia chiedere la cessione del proprio credito d’imposta a Poste Italiane è invitato a leggere con attenzione i paragrafi che seguono al fine di valutare con piena consapevolezza i requisiti oggettivi e soggettivi, il set documentale richiesto e la tempistica del processo. Si precisa che la comunicazione di cessione sul sito di Agenzia delle Entrate deve essere effettuata solo dopo aver ricevuto l’accettazione contrattuale della proposta da parte di Poste Italiane, secondo quanto specificato di seguito”.
Beneficiari – Accedendo alla Piattaforma di Poste si legge che il servizio di Poste Italiane è attivo per le richieste di cessione presentate dai beneficiari originari del credito d’imposta (c.d. prime cessioni) e relativamente alle quote annuali fruibili a partire dal 2024 in relazione a crediti maturati a fronte di spese sostenute nel 2023 o a rate residue di spese sostenute negli anni precedenti.
Viene precisato che l’importo massimo cedibile è pari a 50 mila euro per cliente, anche tramite più cessioni, fermo restando che il totale dei crediti ceduti dallo stesso cliente a Poste Italiane, comprensivo di quelli ceduti anteriormente alla data di riapertura del servizio, non può superare il limite di 150mila euro.
Cessione crediti bonus edilizi: esempi – La stessa Poste fornisce alcuni esempi esplicativi, di seguito esposti. • Esempio 1: cliente che non ha mai ceduto nulla a Poste Italiane. Può cedere fino ad un massimo complessivo di 50.000 euro di crediti d’imposta in una o più pratiche di cessione. • Esempio 2: cliente che prima della riapertura del Servizio ha ceduto 90.000 euro di crediti d’imposta a Poste Italiane. Può cedere fino ad un massimo complessivo di 50.000 euro di crediti d’imposta in una o più pratiche di cessione raggiungendo un massimo ceduto a Poste Italiane di 140.000 euro. • Esempio 3: cliente che prima della riapertura del Servizio ha ceduto 120.000 euro di crediti d’imposta a Poste Italiane. Può cedere fino ad un massimo complessivo di 30.000 euro di crediti d’imposta in una o più pratiche di cessione raggiungendo un massimo ceduto a Poste Italiane di 150.000 euro. • Esempio 4: cliente che prima della riapertura del Servizio ha ceduto 150.000 euro di crediti d’imposta a Poste Italiane. Non può cedere nulla a Poste Italiane in quanto ha già raggiunto il limite di 150.000 euro con le cessioni liquidate anteriormente alla riapertura del servizio.
Cessione crediti bonus edilizi: cosa cedere – Sempre dalla piattaforma viene riepilogato che i seguenti crediti d’imposta sono cedibili a Poste Italiane: • Superbonus 110%, credito d’imposta ai sensi dell’art.119 del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020), a fronte di specifici interventi in ambito efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, eliminazione delle barriere architettoniche, ripartito in 5 quote annuali o in 4 quote annuali per le spese sostenute dal 2022.
Altri Bonus cedibili ai sensi dell’art. 121 del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020): • Ecobonus ordinario (efficienza energetica e installazione di impianti fotovoltaici), ai sensi dell’art. 14 del DL n. 63/2013 e dell’art.16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir, ripartito in 10 quote annuali; • Sismabonus ordinario (misure antisismiche), ai sensi dell’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del DL n. 63/2013, ripartito in 5 quote annuali; • Ristrutturazione (recupero patrimonio edilizio), ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, ripartito in 10 quote annuali; • Recupero o restauro facciate, ai sensi art. 1, comma 219 e 220, della L. n. 160/2019, ripartito in 10 quote annuali, cedibile solo per le rate residue a partire dal 2024 in poi; • Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, ai sensi dell’art.16-ter del DL n. 63/2013, ripartito in 10 quote annuali; • Eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi dell’art. 119-ter del Decreto Rilancio, a fronte di spese sostenute dal 1° gennaio 2022, ripartito in 5 quote annuali.
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