Commercialisti, superata quota 120mila iscritti

Nel 2021 i commercialisti italiani hanno superato per la prima volta la soglia delle 120 mila unità, arrivando a 120.269 iscritti totali. La crescita annuale è stata dello 0,8% (+1,2% al Nord e +0,6% al Sud). È proseguita, per il secondo anno consecutivo, anche la crescita degli iscritti al Registro praticanti (+7,9%) che hanno così sfiorato la cifra di 14 mila unità. La crescita dell’albo è stata spinta, in particolare, dagli iscritti nella sezione B, ossia gli esperti contabili (+14,1%), mentre la sezione A, riservata ai commercialisti, ha fatto registrare una crescita dello 0,6%. Molto positivo l’andamento delle Società tra professionisti (STP) che hanno oltrepassato le 1.400 unità (+19,4%), con un incremento molto forte al Sud (+24,7%). Infine, si registra anche la crescita dei redditi medi professionali, saliti dell’1,1% in termini nominali, pari allo -0,8% in termini reali. Rispetto al 2007, il reddito professionale netto medio è aumentato del 4,1%, mentre in termini reali, cioè al netto dell’inflazione, è diminuito del 10,4%. È la radiografia della
categoria che emerge dal Rapporto annuale sulla professione realizzato dalla Fondazione nazionale dei commercialisti.
I REDDITI
Il reddito professionale netto medio dei commercialisti nel 2021 è aumentato nonostante la pandemia. Il tasso di crescita annuale è stato dell’1,1% e il valore medio si è portato a 62.282 euro. Il reddito mediano, invece, è cresciuto dello 0,8% portandosi a 35.530 euro pari al 57% di quello medio e perdendo terreno rispetto al 57,6% di un anno prima. Il reddito medio cresce a Sud (+2,1%), mentre cala a Nord (-0,1%). Anche il reddito mediano cresce al Sud (+1,8%) e cala, invece, al Nord (-0,6%).
DONNE E GIOVANI
Nel 2021 le donne sono state il 34,7% del totale degli iscritti, mentre i giovani (under 40) sono pari al 17,6%. La presenza di donne negli Ordini territoriali dei commercialisti è piuttosto variabile e tende ad essere più elevata negli Ordini del Nord. In particolare, nel Nord-est raggiunge il 38,1% con una punta del 42,6% in Emilia-Romagna. Nel Sud la quota di donne scende al 31,5% con il valore più basso in Campania (27,4%). Analogamente, anche per i giovani, nel Nord, si registrano livelli più elevati (20,6%) rispetto al Sud (14,9%). Da segnalare come la quota di donne continui ad aumentare di anno in anno (+1,4%), mentre quella dei giovani tende a diminuire progressivamente.
GLI ABILITATI ALL’ESAME DI STATO
Secondo la Fondazione, questi dati confermano il carattere anticiclico della professione di commercialista. Nei momenti di crisi, i commercialisti sono chiamati ad uno sforzo maggiore. E durante la pandemia questo sforzo è stato eccezionale. Ciononostante, il trend generale è verso un rallentamento della crescita che, la Fondazione nazionale non esclude nei prossimi anni possa tradursi in un tasso negativo.
Il dato più allarmante riguarda gli abilitati all’esame di stato di dottore commercialista e di esperto contabile: –61% dal 2008 al 2019, da 4.309 a 1.692. Si tratta di un dato direttamente collegato al calo dei praticanti in atto da molto tempo. Al netto di una leggera ripresa negli ultimi due anni, i praticanti si sono quasi dimezzati dal 2009 al 2019: da circa 2 praticanti e mezzo per ogni 10 iscritti a un praticante per ogni 10 iscritti. Del resto, la dinamica del mercato continua ad essere sfavorevole alla categoria dei commercialisti.
IL RAPPORTO TRA ISCRITTI, POPOLAZIONE E IMPRESE
I trend di lungo periodo, sintetizzati nel rapporto tra la popolazione italiana e le imprese, da un lato, e gli iscritti all’albo, dall’altro, si traducono in un abbattimento drastico del mercato potenziale. Il rapporto teorico tra gli abitanti e gli iscritti è passato da 549 del 2007 a 490 del 2021 con una perdita secca di 59 abitanti per ogni Commercialista. L’altro rapporto, quello con le imprese, è passato, nello stesso periodo, da 48 a 43, con un taglio di 5 unità per ognuno. Le conseguenze negative di questa analisi si riflettono
nell’andamento dei redditi medi professionali dal 2008 ad oggi. Al netto di una leggera ripresa negli ultimi anni, è evidente, infatti, il lungo deterioramento dei valori medi sia in termini nominale che, soprattutto, in termini reali e cioè al netto dell’inflazione.

Imposte sui carburanti – riduzione aliquote fino al 02/08/2022

Con un decreto firmato dal ministro dell’Economia e delle Finanze, online sul sito Df, che ora attende solo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale:
per limitare gli effetti derivanti dall’aumento dei prezzi dei prodotti energetici utilizzati come carburanti
il Governo dispone con la conferma della riduzione delle imposte applicate sugli stessi (taglio, già effettuato con l’articolo 1-bis del DL n. 21/2022 (“Ucraina-bis”) fino all’8 luglio)
per il periodo 09/07/2022 – 02/08/2022.
In particolare, le aliquote di accisa sono state così rideterminate:
1) per la benzina, 478,40 euro per mille litri
2) per gli oli da gas o il gasolio usato come carburante, 367,40 euro per mille litri
3) per i gas di petrolio liquefatti (Gpl) usati come carburanti, 182,61 euro per mille chilogrammi
4) per il gas naturale usato per autotrazione, zero euro per metro cubo.
Nell’intervallo temporale indicato dal Dm (9 luglio-2 agosto 2022), inoltre, in conseguenza della riduzione dell’aliquota sul gasolio usato come carburante, non si applica l’accisa sul gasolio commerciale usato come carburante (numero 4-bis, della Tabella A allegata al Dlgs n. 504/1995).
Lo stesso decreto in corso di ufficializzazione, poi, mette mano anche all’Iva, prevedendo l’applicazione di un’aliquota ridotta al 5% da applicare al gas naturale usato per autotrazione.
Infine, stabilisce che gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e i gestori di impianti di distribuzione stradale di carburanti devono trasmettere mediante Pec o in via telematica, entro il 9 agosto 2022, all’ufficio competente per territorio dell’agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, i dati relativi alle quantità dei carburanti, le cui aliquote sono state rideterminate, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla fine della giornata del 2 agosto 2022

Fondo PMI creative – via alle istanze

Dalle ore 10:00 del 5 luglio 2022 apre, infatti, lo sportello per l’invio delle domande per la linea di intervento a sostegno dell’avvio, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese dei settori della cultura e dell’arte, della musica e dell’audiovisivo.
Le agevolazioni sono concesse fino a una percentuale massima di copertura delle spese ammissibili pari all’80%, articolata come segue:
-Una quota massima pari al 40% delle spese ammissibili nella forma del contributo a fondo perduto;
-Una quota massima pari al 40% delle spese ammissibili, sotto forma di finanziamento a tasso zero, della durata massima di 10 anni.
Le imprese creative che si qualificano come start-up innovative o come PMI innovative possono richiedere la conversione di una quota del finanziamento agevolato in contributo a fondo perduto a fronte di investimenti nel relativo capitale di rischio, attuato da investitori terzi. Il finanziamento agevolato è convertibile in contributo a fondo perduto per un importo pari al 50% delle somme apportate dagli investitori terzi e, comunque, fino alla misura massima del 50% del finanziamento concesso.
Sono finanziabili i progetti di importo non superiore a 500.000 euro, al netto di IVA, da realizzare entro 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione dell’agevolazione.
Come si presenta la domanda
Per presentare la domanda è necessario collegarsi all’indirizzo che verrà attivato in concomitanza con l’apertura dello sportello.
Per poter effettuare l’invio, occorrerà digitare il “codice di predisposizione della domanda” generato dalla piattaforma di compilazione, operativa dal 20 giugno scorso.
L’accesso è consentito dalle 10.00 alle 17.00 nei giorni feriali, fino a esaurimento fondi, pari a complessivamente a 28 milioni di euro.
La procedura di invio della domanda si concluderà con l’assegnazione del numero di protocollo e l’attestazione di avvenuta presentazione della domanda

C’è tempo fino al 31/07/2022 per il bilancio di previsione 2022-2024 degli enti locali

Nella GU del 04/07/2022, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Interno 28 giugno 2022, relativo al termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali è differito al 31 luglio 2022.
Come ricordato dall’IFEL in una nota del 30 giugno, dopo l’approvazione della proroga da parte della Conferenza Stato città e autonomie locali, lo slittamento riguarda anche i termini per l’approvazione o la modifica delle delibere relative alle entrate e, in particolare:
L’approvazione delle delibere TARI (PEF-regolamento-tariffe), che sono state allineate con i termini di approvazione del bilancio dall’art. 43 comma 11 del DL 50/2022, qualora questi ultimi siano fissati in data successiva al 30 aprile di ciascun anno;
Le delibere relative alle aliquote dell’addizionale comunale IRPEF e con esse l’adeguamento ai nuovi scaglioni fiscali, introdotti dalla legge di bilancio 2022.
Il DL 73/2022 già ha introdotto un ulteriore differimento al 31 luglio 2022 dei termini per l’approvazione delle delibere da parte dei Comuni, correlato all’adeguamento ai nuovi scaglioni.

Pronto il tracciato informativo per il tracciato informatico per il riversamento spontaneo del bonus R&S

Con il Provv. del 04/07/2022 è stato approvato il tracciato informatico per la predisposizione e la trasmissione telematica delle richieste di accesso alla procedura per il riversamento spontaneo, senza sanzioni e interessi, dei crediti d’imposta a favore di chi investe in attività di ricerca e sviluppo, utilizzati indebitamente.
Vengono, inoltre, apportate delle correzioni alle istruzioni del modello di domanda, approvate con il provvedimento direttoriale del 1° giugno scorso, per quanto riguarda il “Calcolo dell’importo del credito da riversare”.
Si tratta della misura agevolativa prevista dall’articolo 3 del Dl n. 145/2013.
Possono essere regolarizzate le posizioni riferibili ai periodi di imposta 2015-2019.
L’istanza può essere presentata esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022 utilizzando il modello “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo” approvato con il provvedimento dello scorso 1° giugno.
Nella richiesta devono essere specificati il periodo o i periodi d’imposta in cui è stato maturato il credito, gli importi da restituire e alcuni dati ed elementi relativi alle attività e alle spese ammissibili.
La somma dovuta deve essere versata entro il 16 dicembre 2022 in un’unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo, presentando il modello F24 senza compensazioni. È ammessa la rateizzazione. In tal caso la seconda e la terza rata (con scadenza rispettivamente il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024), andranno maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17 dicembre
2022.
La procedura si intende perfezionata nel momento in cui è stato versato l’intero importo o con il pagamento dell’ultima rata.

Riversamento spontaneo bonus R&S – pronti i codici tributo

Con la RM 34/E del 05/07/2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il riversamento spontaneo del bonus R&S.
La richiesta di accesso alla procedura deve essere inviata esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2022, utilizzando il modello approvato con il provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate lo scorso 1° giugno
Le specifiche tecniche hanno avuto il via libera con il provvedimento del 04/07/2022.
L’agevolazione è riservata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da 2015 e fino al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data di entrata in vigore del decreto n. 146/2021 ovvero al 22 ottobre 2021.
Gli ultimi arrivati, i codici tributi istituiti ad hoc con la risoluzione n. 34/2022, sono:
8170” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – unica soluzione
8171” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – prima rata
8172” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – seconda rata
8173” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – terza rata”.
In caso di pagamento rateale, gli interessi sono versati insieme alla seconda e alla terza rata.
Gli identificati trovano posto nel modello “F24 Elide”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
nella sezione “Contribuente”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale di chi effettua il versamento nella sezione “Erario ed altro”, sono indicati:
-Nel campo “tipo”, la lettera “R”
-Nel campo “elementi identificativi”, nessun valore
-Nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8170, 8171, 8172 oppure 8173)
-Nel campo “anno di riferimento”, il periodo di maturazione del credito cui si riferisce il riversamento, nel formato “AAAA”
-Nel campo “importi a debito versati”, l’importo del riversamento spontaneo, eventualmente comprensivo degli interessi in base al codice tributo indicato.

Aiuti Covid oltre il limite Ue: i codici per restituire l’eccedenza

Con la RM 35/E del 05/07/2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per la restituzione dell’importo degli aiuti eccedente il massimale spettante, ai sensi dell’articolo 4 del DM 11 dicembre 2021.
L’articolo 4 del citato DM ha previsto che, in caso di superamento dei massimali stabiliti ai commi 1 e 2 dell’articolo 2 dello stesso decreto, l’importo dell’aiuto eccedente il massimale spettante sia volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del regolamento (Ce) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.
Il § 1.4 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2022 ha stabilito che le somme da restituire sono versate con le modalità di cui all’articolo 17 del DLgs. 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista.
Tanto premesso, per consentire la restituzione spontanea dell’importo degli aiuti eccedenti i limiti dei massimali in parola, nonché il versamento dei relativi interessi, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), sono quindi stati istituiti i seguenti codici tributo:
-“8174” denominato “Temporary framework – restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante – CAPITALE – art. 4 DM 11 dicembre 2021”;
-“8175” denominato “Temporary framework – restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante – INTERESSI – art. 4 DM 11 dicembre 2021”.
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando, oltre al codice fiscale e ai dati anagrafi del soggetto tenuto al versamento nella sezione “CONTRIBUENTE”, nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
-Nel campo “tipo”, la lettera “R”;
-Nel campo “elementi identificativi”, il “codice aiuto” della singola misura agevolativa indicato nella “TABELLA AIUTI” presente
-Nelle istruzioni al modello di autodichiarazione dei requisiti Temporary Framework;
-Nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione;
-Nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto l’aiuto da riversare nel formato “AAAA”;
-Nel campo “importi a debito versati”, l’importo dell’aiuto da restituire, ovvero l’importo degli interessi, in base al codice tributo indicato.

Blockchain e intelligenza artificiale: da settembre gli incentivi

E’ stato pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico il decreto che rende note le modalità e i termini di presentazione delle domande per richiedere i finanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things, istituito presso il Mise con una dotazione iniziale di 45 milioni di euro.


A partire dal 21 settembre 2022 le imprese e i centri di ricerca pubblici o privati, anche in forma congiunta tra loro, potranno richiedere agevolazioni per realizzare progetti di ricerca e innovazione tecnologica legati al programma transizione 4.0. Per facilitare la predisposizione della domanda è stata inoltre prevista, dal 14 settembre, una fase di precompilazione che consentirà di avviare
l’inserimento della documentazione sulla piattaforma online.


“Sosteniamo gli investimenti delle imprese in tecnologie all’avanguardia con l’obiettivo di favorire la modernizzazione dei sistemi produttivi attraverso modelli di gestione sempre più interconnessi, efficienti, sicuri e veloci”, dichiara il ministro Giancarlo Giorgetti. “


La sfida della competitività – aggiunge – richiede all’industria manifatturiera una costante capacità di innovare e di cogliere le potenzialità delle nuove tecnologie”.
Con il fondo verranno agevolate spese e costi ammissibili non inferiori a 500 mila euro e non superiori 2 milioni di euro nei seguenti settori strategici prioritari:

-Industria e manifatturiero
-Sistema educativo
-Agroalimentare
-Salute
-Ambiente ed infrastrutture
-Cultura e turismo
-Logistica e mobilità
-Sicurezza e tecnologie dell’informazione
-Aerospazio


Per monitorare lo stato di realizzazione dei progetti di sviluppo, applicazione e trasferimento tecnologico alle imprese, il Mise si avvarrà del supporto di Infratel.

Dall’Agenzia in arrivo le comunicazione delle anomalie relative alla dichiarazione IVA per il 2021

Con il Provv. n. 263062 del 05/07/2022, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le modalità con le quali saranno messe a disposizione dei soggetti passivi e della Guardia di Finanza le informazioni relative alle possibili anomalie consistenti nell’omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA per il periodo d’imposta 2021 o nella presentazione della stessa senza il quadro VE.
L’Agenzia delle Entrate utilizza:
– I dati delle fatture elettroniche
– I dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e dei corrispettivi giornalieri trasmessi dai contribuenti soggetti passivi IVA per verificare l’eventuale mancata presentazione della dichiarazione IVA per l’anno d’imposta 2021, ovvero la presentazione della stessa senza il quadro VE.


L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione le informazioni citate, per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso e al fine di consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata.


Dati contenuti nelle comunicazioni
-Codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
-Numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta;
-Data di elaborazione della comunicazione in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini prescritti;
-Data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo di imposta 2021, in caso di presentazione della dichiarazione senza il quadro VE.


Le comunicazioni di anomalia verranno trasmesse al “domicilio digitale” del soggetto passivo e saranno consultabili all’interno del “Cassetto fiscale” e nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”


Il soggetto passivo potrà, attraverso i medesimi canali utilizzati dall’Agenzia, chiedere informazioni o segnalare “eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti”.
Coloro che non hanno trasmesso la dichiarazione IVA potranno procedere alla regolarizzazione, presentando il modello entro novanta giorni decorrenti dal 30 aprile 2022, con il versamento delle sanzioni in misura ridotta conformemente al disposto di cui all’art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/1997.
Potranno effettuare il ravvedimento anche i soggetti passivi che hanno omesso la presentazione del quadro VE, regolarizzando la propria posizione secondo quanto previsto dall’art. 13 comma 1 lett. a-bis del DLgs. 472/97

Dilazione dei ruoli automatica sino a 120.000 euro

Nel corso dell’iter di conversione del DL Aiuti – DL 50/2022 – è stata prevista la modifica dell’art. 19 del DPR 602/73 che contiene disposizioni in materia di dilazione dei ruoli.
Si premette che l’art. 13-decies del DL 137/2020

-Contenente disposizioni emanate per affrontare le difficoltà anche economiche conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

-Aveva previsto, limitatamente alle richieste di rateazione presentate dal 30 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021

-Che, in deroga alla disciplina generale, per debiti iscritti a ruolo di importo sino a 100.000 euro (anziché di 60.000 euro come previsto dall’art. 19 del DPR 602/73, vigente) non fosse necessaria la prova da parte del contribuente della temporanea situazione di obiettiva difficoltà.


Con l’emendamento approvato nell’iter di conversione del DL Aiuti, viene parzialmente riformulato l’art. 19 del DPR 602/73 innanzitutto innalzando a 120.000 euro (oggi la norma individua un limite pari a 60.000 euro) l’importo di ogni richiesta in relazione alla quale il contribuente può chiedere la dilazione senza la necessità di dimostrare la temporanea difficoltà economica.


Di conseguenza:


-Per richieste di valore pari o inferiore a 120.000 euro
-Il contribuente che intenda presentare l’istanza di dilazione non dovrà documentare alcuna temporanea difficoltà, essendo sufficiente la presentazione di apposita richiesta di dilazione.


Nella nuova formulazione dell’art. 19 del DPR 602/73 la soglia di 120.000 euro è determinata in relazione alla singola richiesta di dilazione, mentre nella formulazione attuale la soglia è determinata facendo riferimento alle somme iscritte a ruolo