Smart & Start Italia: dal 14 luglio è possibile convertire il finanziamento in contributo a fondo perduto

Con la circolare n. 253833 del 4 luglio 2022, il Ministero dello Sviluppo Economico, in riferimento alla misura “Smart & Start Italia”, concede la possibilità di richiedere, a partire dal 14 luglio 2022, la conversione di una quota del finanziamento agevolato ottenuto in contributo a fondo perduto nel caso di investimenti nel capitale di rischio delle imprese agevolate.
Le richieste di conversione devono essere presentate secondo le modalità e gli schemi resi disponibili dal Soggetto gestore nell’apposita sezione del sito e corredate della documentazione richieste ed essere sottoscritte dal legale rappresentate della società interessata.
La presentazione della richiesta di conversione può essere formulata solo successivamente all’erogazione a saldo delle agevolazioni. È ammessa, in ogni caso, la presentazione di un’unica richiesta di conversione per impresa beneficiaria, a fronte di una operazione di investimento, attuata o da investitori terzi o da soci persone fisiche”.
La circolare chiarisce che per le richieste di conversione di una quota del finanziamento agevolato, in relazione alle quali le verifiche si concludono con esito positivo, il Soggetto gestore procede all’adozione del provvedimento di accoglimento che, definito l’ammontare del contributo a fondo perduto concedibile, ridefinisce il piano di ammortamento del residuale finanziamento agevolato concesso.
Qualora, alla data di presentazione della richiesta di conversione, l’operazione non risulti ancora perfezionata con il versamento all’impresa beneficiaria delle risorse destinate all’operazione stessa, l’efficacia del provvedimento di accoglimento è condizionata al richiamato perfezionamento, che deve intervenire entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data del provvedimento.


Conversione parziale del finanziamento
In presenza di investimenti nel proprio capitale di rischio, le start-up innovative beneficiarie delle agevolazioni possono ottenere l’ulteriore beneficio della conversione di una quota del finanziamento agevolato in contributo a fondo perduto. In particolare, la predetta conversione è riconosciuta, una sola volta, a fronte di investimenti nel capitale di rischio dell’impresa beneficiaria attuati da investitori
terzi ovvero da soci persone fisiche, tra loro non cumulabili, che presentano le seguenti caratteristiche:
1) Investimento nel capitale di rischio attuato da investitori terzi: l’investimento deve provenire da un unico soggetto investitore e deve assumere la forma di investimento in equity ovvero di conversione in equity di uno strumento in forma di quasi-equity, e deve:
-Essere perfezionato entro 5 (cinque) anni dalla data di concessione delle agevolazioni;
-Essere di importo non inferiore a 80.000,00 (ottantamila/00) euro;
-Non determinare una partecipazione di maggioranza nel capitale della start-up anche per effetto della conversione di altri strumenti finanziari di quasi-equity eventualmente sottoscritti;
-Essere detenuto per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni dal perfezionamento;
-Essere effettuato esclusivamente nella forma del conferimento in denaro, considerando, nel caso di operazioni di conversione in equity di uno strumento in forma di quasi-equity, le risorse finanziarie già versate all’impresa beneficiaria.
2) investimento nel capitale di rischio attuato da soci persone fisiche: l’investimento deve:
-Possedere le caratteristiche indicate al precedente punto1i), lettere a), b), d) ed e);
-Prevedere l’apporto di nuovi conferimenti ed il conseguente aumento del patrimonio sociale;
-Essere aggiuntivo rispetto a quanto previsto nelle condizioni di subordine riportate nel contratto di finanziamento.

IVA detratta nel quadro VF superiore a e-fatture e bollette doganali -in arrivo avvisi di anomalia

Con il Provv. del 07/07/20222, l’Agenzia delle Entrate detta le modalità con cui sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche con l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto delle fatture elettroniche ricevute, ai sensi dell’art. 1 del DLgs. 127/2015, e delle bollette doganali di importazione, con l’importo dell’IVA portata in detrazione nel
quadro VF del modello di dichiarazione annuale IVA.


Con il Provv. emanato in attuazione delle disposizioni stabilite dall’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190/2014, in sostanza, sono individuate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche con l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto delle fatture elettroniche ricevute (articolo 1, Dlgs n. 127/2015) e delle bollette doganali di importazione, con l’importo dell’Iva portata in detrazione. In particolare, il confronto riguarda, nella sua prima applicazione, l’anno di imposta 2019.


Nella comunicazione l’Agenzia mette a disposizione del contribuente, le seguenti informazioni:
-Codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente
-Numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta
-Codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata
-Modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata, resi disponibili nel portale “Fatture e corrispettivi”
-Invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza Civis, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati delle fatture o delle bollette doganali in possesso dell’Agenzia delle entrate o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.


Nel portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Fatture elettroniche e altri dati Iva” del proprio “Cassetto fiscale”, il contribuente, oltre alle informazioni ricevute con la comunicazione via Pec, troverà:
-Il numero dei documenti trasmessi e ricevuti per l’anno di riferimento
-I dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti (tipo fattura, tipo documento, numero fattura/documento, data di emissione, identificativo cliente/fornitore, imponibile/importo, aliquota Iva e imposta, natura operazione, esigibilità Iva)
-I dati relativi al flusso di trasmissione (identificativo SdI/file, data di invio e numero della posizione del documento all’interno del file, data di consegna della fattura).


Tutti questi elementi e informazioni forniscono al contribuente indicazioni utili a porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso, secondo le modalità previste dall’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.


Tale comportamento potrà essere attuato a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui gli interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità e degli esiti del controllo formale.


Nel provvedimento sono, infine, indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Redditi 2022 – arriva la circolare dell’Agenzia

L’Agenzia delle entrate, d’intesa con la Consulta nazionale dei Caf, definisce le linee guida per contribuenti, Caf e professionisti alle prese con la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.
In particolare, con la CM 24/E del 07/07/2022, sono stati forniti i primi chiarimenti:
Per l’anno d’imposta 2021
Concernente ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta. Come chiarisce la stessa Agenzia, seguirà la pubblicazione di una seconda parte, relativa alle detrazioni pluriennali riguardanti gli immobili (recupero del patrimonio edilizio, sisma bonus, bonus verde, bonus facciate, ecobonus e superbonus).


Tra le principali novità, segnaliamo che:


Le spese per le prestazioni dei massofisioterapisti (che hanno conseguito il titolo dopo il 17 marzo 1999) sono detraibili anche se tali soggetti hanno presentato la domanda d’iscrizione negli elenchi speciali entro il 30 giugno 2020 e la delibera formale è stata emessa oltre detto termine, a condizione che l’iscrizione sia effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione nella quale si intende fruire della detrazione


Le spese per tamponi e test di qualunque tipo (molecolari, sierologici o antigenici) per il Sars-Cov-2, eseguiti da laboratori pubblici o privati, sono detraibili quali prestazioni sanitarie diagnostiche, con obbligo di pagamento tracciato se eseguiti da strutture private non accreditate al Ssn. Le spese per tamponi rapidi, sierologici o antigenici, eseguiti in farmacia sono detraibili, anche se pagati in contanti, purché la certificazione rilasciata dalle farmacie riporti la denominazione della prestazione o i codici univoci 983172483 (esecuzione tampone rapido 18+) e 983172420 (esecuzione tampone rapido 12-18).

Le spese per tamponi rapidi di autodiagnosi, qualora il documento di spesa non riporti il codice AD, che attesta la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici, sono detraibili solo se sono provate la marcatura Ce e la conformità alla normativa europea del prodotto, non essendo compresi nell’elenco dei dispositivi di uso più comune.


Le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam), a scuole di musica iscritte nei registri regionali, a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione sono detraibili, nella misura del 19%, calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a mille euro per ciascun ragazzo, solo se il reddito complessivo non supera i 36mila


Il bonus vacanze è riconosciuto anche per pacchetti turistici offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dalle agenzie di viaggi e tour operator. Spetta anche se il soggiorno si estende al di fuori del periodo previsto dall’agevolazione (periodi di imposta 2020 e 2021), purché comprenda almeno un giorno tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Superbonus – ok alla proroga per le villette

Nel corso dell’iter di conversione del DL Aiuti è stata confermata per le persone fisiche la proroga di tre mesi del termine entro cui effettuare gli interventi che consentono di beneficiare del superbonus al 110% per gli interventi eseguiti sugli edifici unifamiliari oppure su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari.


Con una nuova modifica del comma 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020:
-Con l’art. 14 comma 1 lett. a) del DL 50/202
-Viene stabilito che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui all’art. 119 comma 9 lett. b) del DL 34/2020, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (anziché al 30 giugno 2022) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus.

Mise, dal 14 luglio gli incentivi per rilanciare aree di crisi industriale

A partire dalle ore 12 del 14 luglio 2022 riaprono gli sportelli online di cinque aree di crisi industriale per le quali il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione complessivamente risorse pari a circa 27 milioni di euro.
Gli interventi rientrano nell’ambito della riforma della legge 181/89, promossa dal ministro Giancarlo Giorgetti, che ha l’obiettivo di semplificare e accelerare le procedure in favore delle imprese che richiedono agevolazioni per realizzare programmi di investimento sul territorio nazionale.


In particolare, verranno finanziati i progetti di riconversione, riqualificazione e rilancio industriale previsti nei seguenti territori:
• Area di crisi industriale non complessa della regione Friuli Venezia-Giulia, con agevolazioni pari a 1.977.677,85 di euro;
• Area di crisi industriale non complessa della regione Toscana (provincia di Massa-Carrara), con agevolazioni pari a 6.336.194,40 di euro;
• l’Area di crisi industriale del gruppo Antonio Merloni (comuni della regione Marche), con agevolazioni pari a 7.160.253,59 di euro;
• Area di crisi industriale complessa di Venezia, con agevolazioni pari a 6.231.245,25 di euro;
• Area di crisi industriale complessa del Polo produttivo dell’area costiera livornese, con agevolazioni pari a 5.006.554,10 di euro.


“Si tratta di interventi che puntano a rilanciare la competitività di importanti aree industriali del Paese, in difficoltà per la crisi di alcuni settori produttivi che hanno contribuito ad accrescere lo stato di sofferenza del tessuto economico e sociale del territorio”, dichiara il ministro Giancarlo Giorgetti. “Per accelerare gli investimenti sono state rese più veloci le procedure amministrative della legge 181/89 – aggiunge – in modo da consentire una erogazione più veloce dei contributi a sostegno di programmi di sviluppo che puntano sull’innovazione, la sostenibilità ambientale e la tutela dei lavoratori”.


Con la riforma della legge 181/89 vengono, infatti, ridotti i tempi per le istruttorie, le delibere e l’erogazione dei contributi, sia a fondo perduto sia come finanziamento agevolato.
Inoltre, sono incentivati gli interventi che puntano alla realizzazione di programmi di investimento produttivo e per la tutela ambientale con spese complessive ammissibili superiori a un milione di euro, che possono comprendere progetti per l’innovazione di processo e dell’organizzazione e la formazione del personale e, nel caso di programmi di investimento di importo superiore a 5 milioni di euro,
anche progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.


Priorità nella concessione delle agevolazioni verrà rivolta alle imprese che si impegneranno ad assumere lavoratori di aziende del territorio per le quale è attivo un tavolo di crisi al Mise, recependo così una disposizione già introdotta su volontà del ministro Giorgetti.
Prevista, infine, una limitazione alle delocalizzazioni per le attività che beneficiano di incentivi pubblici.

INPGI – definiti i contributi minimi

Con la circolare n. 7 del 2022, l’INPGI comunica gli importi aggiornati dovuti a titolo di contributi minimi per l’anno in corso da parte di tutti i giornalisti iscritti alla Gestione separata che nel corso dell’anno 2022 abbiano svolto attività giornalistica in forma autonoma.
Per i giornalisti con un’anzianità di iscrizione all’Ordine professionale fino a cinque anni, il contributo minimo è ridotto al 50%. Per gli iscritti che risultino già titolari di un trattamento pensionistico diretto, la contribuzione dovuta è ridotta nella misura del 50%.
Gli importi dovuti per l’anno 2022 sono i seguenti:
-Contributo minimo ordinario: 389,90 euro;
-Contributo minimo ridotto (meno di 5 anni di anzianità professionale): 215,14 euro;
-Contributo minimo ridotto (titolari di pensione): 258,83 euro.


Modalità di pagamento
Il pagamento deve essere eseguito con il Modello F24/Accise, che dovrà essere compilato indicando, quale contribuente, i dati anagrafici ed il codice fiscale del giornalista interessato ed utilizzando i seguenti codici:
Ente = P
Provincia = (lasciare vuoto)
Codice tributo = G001
Codice identificativo = 22222
Mese = 01
Anno di riferimento = 2022


In alternativa è possibile effettuare il versamento mediate bonifico bancario, sul conto intestato all’INPGI, acceso presso BPM, IBAN: IT 60 D 05034 11701 000000002907.. In questo caso è indispensabile che nella causale del versamento sia indicato “AC 2022 seguito dal numero di posizione A-NNNNN (lettera A seguita da 5 cifre) ovvero dal proprio codice fiscale”


Non sono tenuti al versamento del contributo minimo i giornalisti che nel 2021 svolgono l’attività esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.


I giornalisti iscritti alla Gestione separata che, alla data del 30 settembre 2021, non abbiano svolto alcuna forma di attività giornalistica autonoma e che entro la fine del 2021 presumono di non svolgere alcuna attività giornalistica, sono esentati dal versamento del contributo minimo.

Ristorazione: definiti i criteri e modalità di erogazione dei contributi a fondo perduto

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 05/07/202 è stato pubblicato il Decreto del MISE 29/04/2022 che stabilisce i criteri e le modalità per l’erogazione di contributi in favore delle imprese operanti nel settore della ristorazione.
Le risorse messe a disposizione sono riservate all’attribuzione di contributi a fondo perduto alle imprese:
Risultate ammissibili ai contributi a fondo perduto riconosciuti a valere sulle risorse di cui all’art. 1-ter, comma 1, del decreto legge n. 73 del 2021, secondo quanto previsto dalle disposizioni del decreto 30 dicembre 2021;
-Che svolgono, quale attività prevalente, come comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate, una delle attività individuate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007:
1) 56.10 – Ristoranti e attività di ristorazione mobile;
2) 56.21 – Fornitura di pasti preparati (catering per eventi);
3) 56.30 – Bar e altri esercizi simili senza cucina.


Il predetto contributo é riconosciuto nel medesimo quadro della disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui alla Sezione 3.1 del Temporary Framework, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, ai sensi e nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni.
Per l’attribuzione del contributo dovranno essere applicate le procedure di cui al decreto 30 dicembre 2021. A tal fine, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dovrà essere adeguato al fine di tenere conto anche delle previsioni di cui al presente decreto, ferma restando la presentazione di un’unica istanza per l’accesso alla misura di cui al decreto 30 dicembre 2021 e a quella prevista dal presente decreto.
Il contributo sarà corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell’istanza di accesso unitamente all’importo spettante ai sensi del decreto 30 dicembre 2021.
Il decreto stabilisce che i soggetti beneficiari dei contributi sono tenuti ad adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute.


La misura di sostegno è pubblicata sulla piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it».


L’operatività delle disposizioni di cui al presente decreto e’ subordinata alla notifica alla Commissione europea del regime di aiuti e alla successiva approvazione da parte della Commissione medesima.

Redditi di pensione erogati a soggetti residenti in Francia – Tassazione

Con il principio di diritto n. 2 del 06/07/2022, l’Agenzia delle Entrate precisa che, in base alla norma convenzionale, sono imponibili in Italia le pensioni pagate ad un residente in Francia in relazione a un impiego privato, in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale dello Stato italiano.


Si ricorda che nel Commentario al modello OCSE di Convenzioni contro le doppie imposizioni – e la tesi dell’Agenzia – la natura pubblica o privata della pensione è legata alla natura giuridica pubblica o privata non dell’ente che la corrisponde, ma del rapporto di lavoro a fronte del quale la pensione è erogata.
Rientrano, pertanto, tra le pensioni private anche quelle erogate da un ente pubblico (es. INPS) ove derivanti da un rapporto di lavoro di carattere privato.
Posto tale inquadramento, sul piano domestico, le pensioni sono imponibili quale reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 49 comma 2 lett. a) del TUIR.
Ove le stesse siano erogate nei confronti di soggetti non residenti, occorre invocare il criterio di territorialità di cui all’art. 23 comma 2 lett. a) del TUIR, che attrae a tassazione in Italia le pensioni erogate dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
IL CASO
Nel caso di specie, si tratta di una pensione erogata a un residente francese.
L’art. 18 della Convenzione Italia-Francia
Al paragrafo 1, stabilisce un criterio di tassazione esclusiva delle pensioni nello Stato di residenza;
A tale criterio di natura soggettiva, il paragrafo 2 affianca però l’eccezione per cui le pensioni sono tassate anche nello Stato in cui il reddito è stato prodotto (nel caso di specie, l’Italia) ove le stesse siano pagate “in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato”.
Ai fini dell’individuazione delle pensione pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale, si richiama L’l’Accordo Amichevole tra le Amministrazioni finanziarie italiana e francese, formalizzato con uno scambio di lettere del 20 dicembre 2000, il quale ha stilato un elenco di prestazioni pensionistiche da considerarsi ricomprese nei regimi di sicurezza sociale previsti dalle rispettive legislazioni nazionali.


Nell’accordo si annovera tra le pensioni erogate in applicazione della legislazione italiana sulla sicurezza sociale le pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti erogate dall’INPS per i lavoratori dipendenti, nonché, per i lavoratori autonomi, le pensioni erogate dalle diverse Casse di previdenza professionali (ingegneri, architetti, geometri, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti, notai ecc.).


I trattamenti pensionistici rientranti nella suddetta elencazione, ad avviso dell’Agenzia sono quindi imponibili anche in Italia per il combinato disposto degli artt. 49 comma 2, lett. a) del TUIR e dell’art. 23 comma 2, lett. a) del TUIR, oltre che nello Stato di residenza (nella specie, la Francia).


Quando detto è in linea con il principio espresso dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 23001 del 12/11/2010, la quale aveva respinto il ricorso di un cittadino italiano residente in Francia, basato sulla motivazione per cui la pensione di anzianità INPS non si potesse ritenere erogata in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale, e non fosse quindi imponibile in Italia.

Conversione PNRR2 – Invio dati all’ENEA anche agli interventi che rientrano nel cd. “sismabonus”

Nel corso dell’iter di conversione del DL 36/2022 (Decreto PNRR):
-Per la corretta attuazione delle misure del PNRR;
-L’obbligo di comunicazione all’Enea viene esteso agli interventi da Sismabonus (senza pregiudizio per la detrazione).
L’art. 16, co. 2-bis. DL n. 63/2013 prevede che il contribuente:
-Trasmetta telematicamente all’ENEA entro 90 giorni dalla ultimazione dei lavori le informazioni sugli interventi effettuati
1) Alla conclusione degli stessi con le seguenti finalità:
per poter fruire della detrazione (oltre che per i motivi di monitoraggio di cui al punto successivo) per gli interventi: di riqualificazione energetica (art. 14 del medesimo DL n. 63/2013)
del cd. “bonus facciate” che interessi la riqualificazione energetica (l’intervento incide sulla trasmetta
termica dell’involucro opaco, interessando più del 10% dello stesso), ex art. 1, co. 219, L. 160/2019
2) Per meri motivi “di monitoraggio e valutazione” del risparmio energetico ottenuto (l’eventuale omissione non compromette la detrazione):
per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio “finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia” (art. 16-bis, co. 1, lett. h), Tuir)
all’acquisto di elettrodomestici che rientrano nell’ambito del cd. “Bonus arredi” (art. 16, co. 2, DL n. 63/2013).
In sostanza la comunicazione risultava richiesta solo per interventi che implicano un risparmio energetico (anche tramite utilizzo di fonti rinnovabili).
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Ora, in sede di conversione viene confermata l’estensione in quest’ultimo gruppo (comunicazione ai soli fini del monitoraggio, senza alcun riflesso sul diritto alla detrazione):
3) anche agli interventi che rientrano nel cd. “sismabonus” nella forma:
-sia ordinaria (detrazione del 50%, 70%-75% o 80-85%);
-che informa del super sismabonus (detrazione del 110%).
Controlli: viene previsto che l’ENEA elabori le informazioni pervenute e trasmetta una relazione sui risultati degli interventi al Mite, al MEF ed alle Regioni, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali.

Decreto Aiuti – novità su bonus edilizi e cessione del credito

Nel corso dell’iter di conversione del DL Aiuti (DL 50/2022) – sul quale è stata posta la questione di fiducia alla Camera (da votare oggi 07/07/2022) e che dovrà poi essere approvato dal Senato entro il 16/07/2022 – si prevede l’ennesima modifica alle regole per la cessione crediti derivanti dai bonus edilizi.
Si ricorda che, da ultimo, l’art. 29-bis del decreto Energia (D.L. n. 17/2022) aveva elevato da tre (la seconda e la terza esclusivamente a favore di banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilato, nonché di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia) a quattro il numero di cessioni effettuabili.
In particolare, veniva prevista la facoltà di un’ultima cessione, la quarta, da parte delle sole banche a favore dei soggetti coi quali abbiano concluso un contratto di conto corrente.
DL AIUTI
L’art. 14, lettera b), del decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022) ha previsto che:
-Alle sole banche, ovvero alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo tenuto dalla Banca d’Italia (di cui all’art. 64 del D.Lgs. n. 385/1993),
-E’ sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati (di cui all’art. 6, comma 2-quinquies, D.Lgs. n. 58/1998)
-Che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
In altre parole, le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere direttamente il credito ai correntisti che siano clienti professionali, della banca stessa o della banca capogruppo, senza la necessità che sia stato previamente esaurito il numero di cessioni “vigilate”.
Clienti professionali privati
Secondo l’All. n. 3 del Regolamento CONSOB (recante norme di attuazione del D.lgs. n. 58/1993), per clienti professionali privati si intendono:
1) i soggetti che sono tenuti a essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:
a) banche;
b) imprese di investimento;
c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
d) imprese di assicurazione;
e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
g) i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);
i) altri investitori istituzionali;
l) agenti di cambio;
2) le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
– totale di bilancio: 20.000.000 euro;
fatturato netto: 40.000.000 euro;
fondi propri: 2.000.000 euro;
3) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.
Gli intermediari possono trattare i clienti diversi da quelli sopra indicati, che ne facciano espressa richiesta, come clienti professionali ( clienti professionali su richiesta), purché siano rispettati i criteri e le procedure menzionate nel medesimo allegato.
LEGGE DI CONVERSIONE DL AIUTI
Nell’iter di conversione del DL Aiuti si prevede che le banche avranno la possibilità di cedere i crediti legati ai bonus edilizi:
-Non più a favore dei clienti professionali privati
-Ma a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’art. 3, comma 1, lettera a), del Codice del consumo, di cui al D.Lgs. n. 206/2005.
Resta il vincolo che il cessionario deve essere correntista della banca cedente o della banca capogruppo.
Grazie alla modifica, le banche potranno cedere crediti fiscali da superbonus 110% e dai bonus edilizi minori ai loro clienti dotati di partita IVA.
Si precisa che la nuova disposizione si applicherà anche alle cessioni o sconto in fattura comunicate all’Agenzia delle Entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti (che dovrà avvenire entro il 16 luglio 2022), fermo restando il limite massimo delle 4 cessioni.