Proroga regime impatriati: natura perentoria del termine di versamento

Con le risposte a interpello nn. 371 e 372 del 12/07/2022, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato la natura perentoria del termine per il versamento dell’onere una tantum ai fini del perfezionamento dell’opzione per estendere la durata del regime dei c.d. vecchi impatriati, prevista dall’art. 5 comma 2-bis del DL 34/2019.
La proroga riguarda il beneficio per un ulteriore quinquennio in presenza di requisiti legati alla presenza di un figlio minorenne o alla proprietà di un’unità immobiliare residenziale, concessa, in base al provv. Agenzia delle Entrate 3 marzo 2021 n. 60353, ai soggetti:
-Che siano stati iscritti all’AIRE o, alternativamente, siano cittadini di Stati membri dell’Ue (ovvero i cittadini inglesi, in base a quanto chiarito dalla risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 172/2022);
-Che abbiano trasferito la residenza prima del 30 aprile 2019;
-Che siano beneficiari, alla data del 31 dicembre 2019, delle agevolazioni per gli impatriati.
L’opzione ex art. 5 comma 2-bis del DL 34/2019 è esercitata mediante versamento dell’onere del 10% o del 5% (a seconda delle condizioni) dei redditi “rilevanti” di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia re relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione; nel caso di lavoratori subordinati, è altresì prevista la presentazione al datore di lavoro di un’apposita richiesta scritta.


Entrambi gli adempimenti devono essere effettuati, a regime, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione; i soggetti per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020, erano tenuti a effettuare il versamento entro il 30 agosto 2021.


Nel caso di specie, delle persone fisiche che, rientrate in Italia prima del 2020, hanno fruito del regime speciale dei c.d. vecchi impatriati di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015 fino al 31 dicembre 2020, non hano però effettuato il versamento in parola entro il termine transitorio del 30 agosto 2021.
In entrambi i casi la questione attiene dunque la possibilità di accedere all’opzione per l’estensione temporale del beneficio effettuando il versamento tardivo dell’imposta sostitutiva.
L’Agenzia evidenzia come, stando alle richiamate disposizioni, l’opzione per la proroga del regime speciale è esercitata mediante versamento dell’imposta di ingresso nei termini previsti.


Ciò premesso, con le risposte nn. 371 e 372, l’Agenzia ritiene che tale mancato adempimento precluda l’applicazione del beneficio in commento, non essendo ammesso il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.


In altre parole, ad avviso dell’Agenzia, i soggetti che, avendo fruito del regime fino al 31 dicembre 2020, non hanno provveduto ad effettuare il versamento dovuto entro il termine del 30 agosto 2021 non possono accedere all’estensione temporale del regime per l’ulteriore quinquennio.

Taglio accise carburante: entro il 09/08/2022 la comunicazione delle giacenze dei prodotti energetici

Con avviso dell’11 luglio 2022 l’Agenzia delle Dogane ha reso indicazioni sulla rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa sui carburanti dal 9 luglio 2022 al 2 agosto 2022.
Il D.M. 24 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2022, ha rideterminato le aliquote di accisa da applicare su taluni prodotti energetici usati come carburanti, senza soluzione di continuità e nelle misure fissate nei precedenti interventi temporanei.
Con la circolare n. 27/D dell’11 luglio 2022 l’Agenzia delle Dogane ha richiamato le singole aliquote d’imposta in vigore dal 9 luglio 2022 e fino al 2 agosto 2022 e ha evidenziato le prossime scadenze previste per gli esercenti che dovranno trasmettere all’Ufficio delle dogane territorialmente competente mediante PEC o per via telematica, entro il 9 agosto 2022, le giacenze dei medesimi prodotti rilevate alla fine della giornata del 2 agosto 2022.

Irap non dovuta per il professionista che svolge attività diversa da quella della società di cui è socio

Non è dovuta l’Irap a carico del professionista (nel caso di specie medico) sulle attività diverse da quelle dello studio o della società di cui è socio. Non può avvalersi di una struttura che svolge un lavoro diverso, nel caso di specie diagnostico mentre il medico era specializzato in medicina del lavoro.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con ordinanza 21357 del 6 luglio 2022, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate che aveva chiesto il pagamento dell’Irap a un medico legale socio e amministratore di un poliambulatorio.


Confermata dunque la pronuncia della Ctr che aveva accolto l’appello del contribuente. Secondo i giudici di appello, infatti, l’attività della società (di cui il contribuente era socio al 33% nonché legale rappresentante) e quella del contribuente erano differenti in quanto mentre il contribuente svolge attività di medico del lavoro e in tale sua qualità si reca nei luoghi di lavoro ad effettuare le visite senza usufruire
delle strutture del suddetto Centro mentre il Centro svolge attività di prevenzione, informazione, formazione degli addetti responsabili delle singole aziende e, in quanto poliambulatorio autorizzato, esami di laboratorio e diagnostica, cosicché appare corretto l’assunto che la corresponsione di compensi da parte della società al contribuente depone per l’assenza di autonoma organizzazione.


A sostegno della decisione la Cassazione ricordato che in tema di Irap, il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive (cfr. da ultimo Cass. 9071/2021 e 28329/2021).


Nel caso di specie era emerso che l’attività svolta dal medico era diversa da quella svolta dal centro diagnostico per cui appare corretto l’assunto che la corresponsione di compensi da parte della società al contribuente depone per l’assenza di autonoma organizzazione giacché, se il contribuente si avvalesse delle strutture della società per l’esercizio della professione medica, dovrebbe egli corrispondere somme e non riceverle in pagamento.


Infine la disponibilità di uno studio professionale per lo svolgimento dell’attività non costituiva indice di una autonoma organizzazione perché tale studio è riferibile a un soggetto terzo e da quest’ultimo organizzato: di conseguenza il contribuente non era, sotto qualsiasi forma, il responsabile di una organizzazione essendo invece inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità.

Agenzia delle Entrate Riscossione – ampliato il servizio assistenza in videochiamata

L’Agenzia delle Entrate- Riscossione ha pubblicato un comunicato stampa in data 8 luglio 2022 con cui ha reso noto di ampliare il servizio di assistenza in videochiamata.


Dopo la fase sperimentale avviata lo scorso autunno in alcune città, il servizio “sportello online” è ora disponibile per i contribuenti con debiti iscritti a ruolo in tutte le province delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Valle d’ Aosta e Veneto, a cui si aggiungono le province autonome di Trento e Bolzano e gli ambiti provinciali di Roma, Milano e Brescia.


In tal modo, ovviamente, si amplia la platea degli utenti che, senza la necessità di andare allo sportello, possono ricevere assistenza “a distanza” e dialogare in tempo reale, tramite il pc, smartphone e tablet, con un addetto dell’Agenzia delle entrate-Riscossione per effettuare operazioni e ricevere informazioni specifiche su cartelle, rateizzazioni, sospensioni e rimborsi.


Lo “sportello online” in videochiamata, che nei prossimi mesi sarà esteso a tutte le regioni, rientra nel più ampio progetto di digitalizzazione intrapreso da Agenzia delle entrate-Riscossione con l’obiettivo di sviluppare nuovi servizi a distanza che possano rendere sempre più agevole e immediato il rapporto con i contribuenti.


Lo “sportello online” in videochiamata consente di relazionarsi con Agenzia delle entrate-Riscossione in tempo reale, con la possibilità di svolgere le stesse operazioni disponibili allo sportello fisico, come ad esempio informazioni, assistenza per richieste di rateizzazioni, di sospensione o di rimborso.


La piattaforma tramite cui avviene il collegamento semplifica le procedure di riconoscimento del contribuente e permette lo scambio di documentazione anche firmata digitalmente. Per agevolare l’interazione sono stati predisposti dei moduli in formato PDF editabile che possono essere utilizzati nel corso dell’appuntamento.

Il legatario non può presentare la dichiarazione dei redditi per conto della decuius

Con la risposta 367 del 07/07/2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il legatario non può presentare la dichiarazione dei redditi per conto della de cuius.


L’art. 65, D.P.R. n. 600/1973 (rubricato “Eredi del contribuente”) prevede che gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.


Gli eredi del contribuente devono comunicare all’ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale.


La comunicazione può essere presentata direttamente all’ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione.


Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l’accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi.


I soggetti incaricati dagli eredi devono trasmettere in via telematica la dichiarazione entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello in cui è scaduto il termine prorogato.


La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma.

Ciò premesso, considerato che in base alla norma citata, solo l’erede può presentare la dichiarazione dei redditi di una persona deceduta, l’Agenzia ritiene, in linea con quanto indicato nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi, che il legatario non possa presentare la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius

Crediti d’imposta per prodotti energetici – utilizzo in compensazione dal 18/07/2022

Con un comunicato stampa dell’08/07/2022, Sogei ha informato l’utenza che dal 6 luglio 2022 si sono verificati dei malfunzionamenti sui servizi web dell’Agenzia delle entrate e dall’8 luglio anche sul portale fatture e corrispettivi.


Le problematiche, di carattere tecnico, sono state superate nelle prime ore di oggi pomeriggio.
I citati malfunzionamenti hanno riguardato sostanzialmente l’infrastruttura web mentre è stato possibile procedere alle trasmissioni massive delle dichiarazioni e ai pagamenti con modello F24 tramite Entratel.


Ciò posto, i crediti d’imposta spettanti per l’acquisto dei prodotti energetici, ceduti a soggetti terzi, comunicati all’Agenzia delle entrate entro l’11/07/2022, nonché i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali (Iva, Irap, imposte dirette) inviate all’Agenzia Entrate entro la stessa data, potranno comunque essere utilizzati in compensazione, tramite modello F24, a partire dal 18 luglio 2022.

Contributo a fondo perduto in favore dei gestori di impianti natatori – Nuovo bando

Completate le procedure di registrazione, il Dipartimento dello Sport ha pubblicato il 06/07/2022 il DPCM 10 giugno 2022, relativo alle modalità ed ai termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo a fondo perduto in favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti natatori.


Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per la presentazione delle istanze di cui all’articolo 5 del decreto. Si ricorda che i beneficiari dovranno presentare le domande agli organismi sportivi affilianti (Federazioni, Enti di promozione sportiva o discipline sportive associate) complete di tutta la documentazione a supporto, di cui all’articolo 4 del suddetto DPCM.


A loro volta, gli organismi affilianti dovranno presentare al Dipartimento per lo sport il prospetto delle domande pervenute e istruite positivamente, mediante compilazione del format allegato, corredato di tutta la documentazione a supporto. Si raccomanda di inviare il predetto format mantenendo le celle in formato testo.


Le ASD e SSD già beneficiarie dei contributi di cui al DPCM 18 gennaio 2022, dovranno inviare una nuova domanda solo in caso di variazione dei dati comunicati in precedenza, anche avendo riguardo ai nuovi criteri previsti dal DPCM 10 giugno 2022; in caso di mancato invio di nuova domanda, percepiranno il contributo sulla base dei dati già in possesso del Dipartimento per lo sport.

Verifica della sussistenza delle condizioni per l’iscrizione al RUNTS per gli Enti di protezione civile

ll Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Nota direttoriale n. 9663 del 30 giugno 2022 fornisce chiarimenti in merito alla verifica della sussistenza delle condizioni per l’iscrizione al RUNTS per gli Enti di protezione civile.


In particolare sono pervenuti al Ministero alcuni quesiti relativamente alle condizioni di iscrivibilità nel RUNTS dei gruppi comunali di protezione civile disciplinati dall’articolo 35 del d.lgs. n. 1/2018 (Codice della protezione civile), nonché delle altre forme di volontario organizzato di protezione civile previste dal successivo articolo 36.


Il Ministero ricorda innanzi tutto che la normativa che ha previsto l’esclusione dal perimetro del Terzo settore dei soggetti sottoposti a direzione, controllo e coordinamento da parte di pubbliche amministrazioni non si applica ai soggetti operanti nel settore della protezione civile.
Il Codice della protezione civile tratta del tema nel Capo V, dedicato alla partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di protezione civile.


L’articolo 35 del d.lgs. n. 1/2018 contiene la disciplina dei gruppi comunali di protezione civile, che vengono definiti quali ETS costituiti in forma specifica stabilendo che a tali gruppi, caratterizzati da un significativo legame con l’ente locale, si applica la deroga al divieto di direzione, controllo e coordinamento da parte delle PP.AA.


Inoltre l’articolo 35 del d.lgs. n. 1/ 2018 assicura l’uniforme organizzazione di detti gruppi, prevedendone la costituzione con delibera del Consiglio comunale, sulla base di uno schema tipo approvato con apposita direttiva della Presidenza del Consiglio e improntato ai due seguenti principi:
Affidamento al Comune, come unico responsabile, tramite i propri uffici di tutti gli aspetti di gestione amministrativa;
Affidamento degli aspetti operativi ad un coordinatore dell’attività dei volontari, individuato secondo principi di democraticità all’interno del gruppo, per il quale sono definiti anche durata dell’incarico e modalità di revoca.


Quindi, gli aspetti gestionali sono rimessi, nella loro totalità, alla sfera pubblica, nel quadro dell’articolazione comunale. La componente volontaria assicura l’individuazione del proprio coordinatore operativo in modo democratico, coerentemente con la generale disciplina delle altre realtà di volontariato oggetto del citato D. Lgs. n. 117/2017. È salvaguardata la possibilità di costituire anche gruppi intercomunali e provinciali. Se i profili genetici e gestionali del gruppo comunale di protezione civile sono riconducibili al perimetro pubblico, il gruppo comunale si distingue dal Comune in termini di alterità funzionale: proprio quest’ultimo profilo deve portare ad escludere la configurabilità della situazione di incompatibilità prevista dall’articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, qualora il dipendente comunale sia al contempo volontario del gruppo comunale di protezione civile.


L’articolo 36, infine, contempla la possibilità di prevedere altre forme di volontariato organizzato operanti nel settore della protezione civile, diverse dagli ETS e dai gruppi comunali, che possono acquisire la qualifica di ETS, in conformità a quanto previsto dal Codice del Terzo settore, rinviando anche in tal caso al successivo D.M .106/2020 la disciplina di dettaglio.


Detta disciplina si compendia nella previsione dell’articolo 11 del citato D.M. n. 106/2020: il comma 1 stabilisce che gli enti possono indicare, in sede di iscrizione al RUNTS, tra le attività effettivamente esercitate, quella di protezione civile solo se previamente iscritti nell’Elenco nazionale del volontariato di protezione civile. Parallelamente, gli enti già iscritti al RUNTS che conseguono successivamente l’iscrizione al predetto elenco, provvederanno ad aggiornare le informazioni sul RUNTS integrando l’elenco delle
attività di interesse generale svolte con l’attività di protezione civile qualora la stessa, pur presente tra quelle statutarie, non fosse inizialmente tra quelle effettivamente esercitate.


I gruppi comunali sono iscritti nella sezione “Altri enti del terzo settore”: per questi soggetti la condizione per l’iscrizione nel RUNTS è data dal rispetto della disciplina specifica prevista ai fini della loro costituzione nonché dall’iscrizione nell’Elenco nazionale di cui all’articolo 34 del d.lgs. n. 1/2018.


Alla luce di quanto esposto, il Ministero ritiene dunque che gli uffici del RUNTS saranno chiamati ad accertare esclusivamente la regolarità formale dell’istanza di iscrizione del gruppo comunale di protezione civile, vale a dire la presenza dei dati e delle informazioni necessarie nonché la completezza e correttezza della documentazione allegata, senza svolgere alcun sindacato sui contenuti dello statuto del gruppo comunale di protezione civile. Difatti, in questo caso, la natura amministrativa dell’atto di adozione dello statuto e le garanzie procedurali della formazione della volontà dell’ente locale sono atte ad assicurare la sussistenza dei profili di legittimità sostanziale, che si traduce nella conformità dello statuto del gruppo allo schema – tipo contenuto nell’emananda direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 35, comma 1 del d.lgs. n. 1/2018; la centralità della funzione regolatoria
assegnata alla direttiva medesima costituisce altresì la corretta chiave di lettura per gli adempimenti posti in essere da parte degli uffici del RUNTS nella fase temporale che precede la finalizzazione del predetto atto di indirizzo.


Pertanto, nel caso di gruppi comunali coinvolti nel processo di trasmigrazione, in quanto provenienti dai pregressi registri regionali del volontariato, gli uffici in indirizzo procederanno, nelle more dell’adozione della direttiva, all’adozione di un provvedimento di iscrizione nel RUNTS, immediatamente efficace, ma in cui sia menzionata la necessità di un successivo adeguamento dello statuto del gruppo ai contenuti della direttiva medesima, da effettuarsi secondo i termini e le modalità che saranno indicati nella direttiva stessa, a pena di cancellazione dal RUNTS in caso di inadempimento.


I restanti gruppi comunali di protezione civile, diversi da quelli cd. “trasmigrati”, avranno cura di provvedere alla presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS a seguito del recepimento nei propri statuti delle indicazioni contenute nell’emananda direttiva.


Diversamente è a dirsi per le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile, di cui all’articolo 36 del Codice della protezione civile, le quali potranno conseguire l’iscrizione al RUNTS a condizione che i rispettivi statuti siano conformi al Codice del Terzo settore, non essendo di per sé sufficiente l’atto presupposto dell’iscrizione nell’Elenco nazionale del volontariato di protezione civile per determinarne il possesso dei requisiti necessari alla qualificazione come enti del terzo settore. Nei confronti di tali soggetti, gli uffici del RUNTS opereranno, oltre al controllo di regolarità formale, anche l’accertamento della sussistenza delle condizioni previste dal Codice del Terzo settore ai fini dell’iscrizione, salva beninteso l’ipotesi di una richiesta di iscrizione al RUNTS presentata ai sensi dell’articolo 22 del d.lgs. n.117/2017, in cui il controllo di legalità è demandato dal legislatore al notaio.

Bonus locazioni imprese turistiche e ai gestori di piscine – pronto il codice tributo

Con la RM 37/E dell’11/07/2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6978per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta riconosciuto dall’art. 5 del DL n. 4/2022 (“Sostegni-ter”) alle imprese turistiche e ai gestori di piscine (cod. Ateco 93.11.20), in relazione ai canoni di locazione di immobili versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.


Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.


Il provvedimento del 30 giugno 2022 del direttore dell’Agenzia delle entrate ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del Temporary Framework, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta in parola


Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, è istituito il seguente codice tributo: “6978” denominato “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione, – articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”.


In sede di compilazione del modello F24, il neonato codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.


In fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, è necessario verificare che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile in base all’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, pena lo scarto del modello F24.

Imprese energivore – chiarimenti dall’Agenzia sul contributo straordinario caro bollette

Nella CM 25/E dell’11/07/2022, l’Agenzia risponde ai quesiti, formulati dalle associazioni di categoria sul credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica in favore imprese “energivore” e “non energivore” e sul contributo straordinario contro il caro bollette.
Si ricorda che con la CM n. 13/2022, erano stati forniti i primi chiarimenti sull’agevolazione prevista dal “Sostegni-ter” e dai decreti “Energia” e “Ucraina” per mitigare gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia e del gas naturale.
Ulteriori chiarimenti sono stati forniti nella risposta 2.2 della circolare n. 22/2022 sul prelievo solidale istituito per contrastare il rincaro delle bollette.


Si evidenziano i seguenti chiarimenti forniti nella CM 25/E/2022:


Le aziende incluse, per l’anno 2022, nell’elenco di cui al comma 1 dell’articolo 6 del decreto del ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017 delle imprese “energivore”, mediante sessione suppletiva, possono richiedere il credito di imposta per l’acquisto dell’energia elettrica consumata anche per i costi sostenuti nel mese di gennaio. Ai fini del riconoscimento del beneficio in commento, anche con riferimento alle spese sostenute nel mese di gennaio 2022, è necessario solo che tali imprese risultino regolarmente e definitivamente inserite nel suddetto elenco per l’anno 2022, ossia quello relativo al periodo oggetto di agevolazione.


La disciplina normativa riguardante le imprese “energivore” e “non energivore” prevede, ai fini del calcolo del costo medio, che i costi per kWh per la componente energia elettrica siano determinati al netto delle imposte e degli eventuali sussidi. Tale ultima circostanza va interpretata nel senso che il raffronto tra il costo medio dei due trimestri di riferimento debba avvenire avendo riguardo al costo sostenuto per l’acquisto della componente energetica, senza tener conto delle imposte eventualmente versate e detraendo dallo stesso il valore di eventuali sussidi ricevuti;


Ai fini del calcolo del credito d’imposta, è stato precisato che le imposte (già indicate in una categoria separata in fattura) non devono essere considerate nella base imponibile ai fini del calcolo del credito d’imposta e che eventuali sussidi non devono essere detratti dalla spesa sostenuta, in quanto la norma non prevede tale ipotesi;


Il credito d’imposta previsto a favore delle imprese energivore può essere riconosciuto anche nei confronti del cessionario che acquisti energia elettrica, senza passare dalla rete pubblica, da un soggetto produttore di energia, purché ricorrano i requisiti oggettivi e soggettivi che devono essere debitamente documentati;


Per “documentazione certificativa” s’intende la documentazione probatoria di cui il contribuente deve essere in possesso per finalità sia di verifica della sussistenza dei requisiti sia del calcolo del credito d’imposta spettante;


-In caso di fatturazione elettronica, le spese per l’acquisto di energia possano essere comprovate mediante le fatture di cortesia (atteso che quest’ultime sono univocamente connesse alle fatture elettroniche), purché facciano riferimento a consumi effettivi del periodo di competenza del credito d’imposta e il relativo costo sia stato effettivamente sostenuto;


L’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta è consentito in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, a condizione che sussistano tutti gli altri requisiti previsti dalle norme a tal fine applicate.


Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente entro la data del 31 dicembre 2022 e, quindi, nel caso in cui il fornitore emetta fatture dopo tale data, il cliente non potrà beneficiare dell’agevolazione in esame, anche nel caso in cui vengano fatturati consumi effettivi;


Il credito d’imposta in esame è cedibile solo “per intero”, per un ammontare pari a quello maturato nell’ambito del trimestre di riferimento. L’utilizzo parziale di ciascun credito in compensazione impedisce la cessione della restante quota di credito trimestrale.