Intervenendo sul co. 1 dell’art. 28-quater del DPR 602/1973, viene disposto quanto segue:
1. Anche per le prestazioni professionali (non solo nel caso di somministrazione, forniture e appalti), i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle AA.PP. possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo;
2. Le disposizioni si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all’agente della riscossione successivamente al 30/09/2013 e, in ogni caso, entro il 31/12 del 2° anno antecedente a quello di richiesta della compensazione;
3. Ai fini della compensazione, le certificazioni delle PP.AA. attestanti che il credito sia certo, liquido ed esigibile (previste dall’art. 9, co. 3-bis e co. 3-ter, lett. b), D.L. 185/2008), emesse mediante l’apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito.
Ago, 2022
Dal CNDCEC – Sostenibilità, documento sulle opportunità per pmi e professionisti
“Informazioni sulla sostenibilità per le piccole imprese, le opportunità per i professionisti” è il titolo di un documento dell’ International Federation of Accountants (IFAC), tradotto dal Consiglio nazionale dei commercialisti. L’IFAC, organismo di cui il Consiglio nazionale fa parte, ritiene che le informazioni sulla sostenibilità siano già diventate cruciali per piccole e medie imprese e piccoli e medi studi. La pubblicazione illustra alcuni dei vantaggi di cui le PMI potrebbero beneficiare utilizzando le informazioni sulla sostenibilità e evidenzia la gamma di servizi che i professionisti possono fornire, inclusi incarichi di consulenza, di reporting, incarichi per lo svolgimento di procedure concordate (Agreed-Upon Procedures -AUP) e incarichi di assurance. Indica inoltre in che modo i piccoli e medi studi professionali possono creare competenze, conoscenze e adottare le prime misure. Il documento esamina anche
l’impatto che un approccio sostenibile può avere sulla vita delle aziende a partire dalla pianificazione strategica, per arrivare a considerare i riflessi sul risk management e sul “pensiero integrato”, gli aspetti legati all’informativa e alla comunicazione esterna, nonché il rapporto tra l’impresa e il professionista.
Secondo il presidente nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, quello della sostenibilità “è un tema strategico, di cui i commercialisti intendono essere protagonisti nei prossimi anni”.
Proprio a sostenibilità e economia circolare è dedicato un convegno nazionale della categoria, in programma a Bologna il 14 e 15 ottobre. La delega alla materia in seno al Consiglio nazionale è stata affidata al neoconsigliere nazionale ed ex ministro dell’ambiente, Gian Luca Galletti.
L’orientamento verso la sostenibilità, che ha da subito trovato grande riscontro nelle multinazionali e nelle imprese di grandi dimensioni, secondo de Nuccio “deve essere attenzionato anche dalle piccole e medie imprese che, sebbene singolarmente prese non hanno un grande impatto in questo ambito, costituiscono l’ossatura del tessuto economico nazionale ed europeo e, per questo, possono
incidere fortemente con il loro comportamento sulla qualità della vita delle comunità di riferimento. Seppur, quindi, il tema è stato introdotto in Italia con l’implementazione della Direttiva Non Finanziaria (NRFD) con d.lgs n.254 del 30 dicembre 2016, che ha come riferimento le grandi imprese, notevoli sono gli sviluppi applicativi attesi, sia per la pubblicazione della “nuova” Direttiva sul Corporate
Sustainability Reporting Directive (CSRD) che dovrebbe ampliare il perimetro di adozione, sia per la naturale evoluzione della disciplina, che sta seguendo un trend di espansione cha appare irreversibile. In questo contesto – prosegue – la professione contabile può essere un punto di riferimento per la diffusione di best practices che risultano maggiormente adatte a comunicare l’attitudine delle
organizzazioni aziendali a creare valore per le comunità di riferimento nel breve e nel medio-lungo periodo. Il percorso della creazione di specifiche competenze sulla materia è una sfida importante per i commercialisti interessati a dotarsi di una specifica professionalità sul mercato, a cui spetta anche il compito di indicare alle aziende i vantaggi competitivi derivanti da un atteggiamento responsabile
verso la società e l’ambiente”.
Lug, 2022
CNDCEC – razionalizzazione del calendario fiscale
Si è tenuta a Roma presso la sala Andreatta del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la riunione di insediamento del Tavolo tecnico tra MEF, Agenzia delle Entrate e Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Alla riunione hanno partecipato, tra gli altri, il Capo di Gabinetto del MEF, Giuseppe Chiné, il Direttore generale delle Finanze, Fabrizia Lapecorella, il
Direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, il Vicedirettore, Paolo Savini, e, in rappresentanza del Consiglio Nazionale, il Presidente, Elbano de Nuccio, il Consigliere delegato alla Fiscalità, Salvatore Regalbuto, e il Coordinatore dell’area Fiscalità della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Pasquale Saggese.
“La riunione – sottolinea de Nuccio – si è svolta in un clima di ampia collaborazione e di fattiva condivisione. In apertura dei lavori il capo di Gabinetto Chiné ha sottolineato l’importanza di un dialogo e di un confronto costante con i Commercialisti sui temi di interesse comune. È emersa, sin da subito, la disponibilità dell’Amministrazione Finanziaria e dell’Agenzia delle Entrate a valutare
costruttivamente le proposte avanzate dal Consiglio Nazionale”.
I temi principali posti all’attenzione riguardano la razionalizzazione del calendario fiscale, la semplificazione degli adempimenti e le riforme del sistema fiscale e della giustizia tributaria. È stata proposta la sospensione dei termini nei mesi di giugno e luglio conseguenti alla notifica di avvisi bonari, richieste documentali e lettere per la compliance. I commercialisti hanno chiesto, in
sostanza, una sorta di “moratoria” estiva che garantirebbe ai contribuenti e ai professionisti che li assistono di concentrare le attenzioni nell’effettuazione degli adempimenti autodichiarativi su cui si fonda il sistema tributario.
La categoria ha inoltre ribadito le proposte emendative al Decreto Semplificazioni, tra cui quella relativa all’esonero dalla conservazione sostitutiva dei registri e libri contabili.
In merito alla riforma della giustizia tributaria, de Nuccio, nel confermare l’assoluta condivisione dell’obiettivo di fondo costituito dall’istituzione di una magistratura professionale e specializzata, con giudici a tempo pieno, ha ribadito l’importanza del coinvolgimento dei commercialisti, quali attori protagonisti, all’interno dell’ordinamento giudiziario tributario.
Quanto alla legge delega di riforma fiscale, il presidente dei commercialisti ha chiesto una diretta partecipazione dei rappresentanti dei commercialisti nell’attuazione della delega. “Essendo coloro che primariamente sono chiamati ad applicare le norme tributarie in via di introduzione – ha affermato – è necessario, infatti, che già in sede di loro predisposizione i commercialisti possano offrire il contributo
di competenza ed esperienza per una migliore e più efficiente scrittura delle nuove regole”.
È stata infine ribadita la centralità del ruolo del commercialista quale presidio di legalità, evidenziando come l’intervento dei professionisti, quali soggetti certificatori, sia indispensabile per garantire che le misure di sostegno all’economia, quali bonus edilizi e altre agevolazioni, raggiungano gli obiettivi prefissati, scoraggiando comportamenti illeciti
Lug, 2022
No al Superbonus acquisti con rogito post 30/06/2022
Con la risposta 384 del 20/07/2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è possibile fruire del Superbonus “acquisti” del 110% l’acquirente di un immobile residenziale.
-In possesso dei requisiti richiesti per beneficiare del sisma bonus acquisti;
-Se sottoscrive il contratto definitivo di compravendita, riferito al preliminare del 24 maggio 2021, entro il 30 novembre 2022 versando un secondo acconto il 30 giugno 2022.
L’istante, il 24 maggio 2021, al momento della sottoscrizione del preliminare di vendita, ha versato la caparra, mentre il pagamento del saldo era previsto per il 30 giugno 2022, in concomitanza con la stipula del rogito, anche con parziale “sconto in fattura”.
Successivamente, l’impresa venditrice ha però comunicato al contribuente che a causa dei rallentamenti nell’esecuzione dei lavori dovuti all’emergenza pandemica, il termine ultimo di consegna dell’immobile slittava dal 30 giugno 2022 al 30 novembre 2022.
L’istante chiede se, nonostante il rinvio della consegna dell’immobile da parte della ditta, possa beneficiare del Superbonus. Chiede inoltre se nel caso in cui entro il 30 giugno 2022, in base al contratto preliminare, versi un secondo acconto sul prezzo della compravendita possa usufruire del sisma bonus acquisti nella misura del 110% e optare per lo sconto in fattura.
A differenza di quanto affermato dal contribuente lo slittamento del rogito a novembre 2022 preclude l’applicazione della detrazione maggiorata perché la data sconfina i termini applicativi della misura agevolativa.
L’Agenzia delle entrate evidenzia, infatti, che, da quanto emerge dalla normativa e dalla prassi che disciplinano la materia, affinché gli acquirenti degli immobili residenziali agevolati possano usufruire della super sconto d’imposta, è necessario che i requisiti richiesti sussistano nel periodo di vigenza della norma e che, quindi, l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 30 giugno 2022 (circolare n. 30/2020). Le proroghe concesse dalla legge di bilancio 2022 per alcuni casi specifici di applicazione del Superbonus lascia fuori, infatti, il sisma bonus acquisti che, pertanto, attualmente spetta per le compravendite concluse entro il 30 giugno 2022.
Di conseguenza, la sottoscrizione del contratto definitivo di acquisto dopo tale data fa perdere la l’opportunità di applicare la detrazione maggiorata. Il contribuente potrà invece applicare il sisma bonus acquisti secondo le aliquote previste, ossia 75% o 85% in base alla riduzione del rischio sismico ottenuto grazie agli interventi effettuati, corrispondenti, rispettivamente, al passaggio a una o a due classi di rischio inferiore, visto che tale l’agevolazione è vigente fino al 31 dicembre 2024, e il contribuente potrà anche esercitare l’opzione per il sconto in fattura.
Lug, 2022
Modello IRAP 2022 – compilazione alla luce delle novità del DL Semplificazioni fiscali
Con la RM 40/E del 15/07/2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modalità di compilazione del modello IRAP 2022 a seguito delle novità previste dal DL semplificazioni (art. 10, DL 73/2022), che ha riformulato alcune parti dell’art. 11 del DLgs. 446/97.
Si ricorda che la richiamata disposizione prevedela deducibilità del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato (art. 11 comma 4-octies del DLgs. 446/97, interamente riformulato) e le ulteriori deduzioni sono lasciate in vigore solo con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di differente tipologia che già attualmente possono fruirne.
Tali disposizioni si applicano dal periodo d’imposta precedente a quello in corso al 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del DL) e, quindi, dal 2021 per i soggetti “solari”.
La modifica ha carattere retroattivo, consentendo di semplificare già la compilazione della dichiarazione IRAP 2022.
Ai fini dell’applicazione delle novità nel Modello IRAP 2022, si chiarisce che:
–Nei righi IS1, colonna 2, IS4, colonna 3, e IS5, colonna 2, vanno indicate le deduzioni spettanti in relazione ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
–I righi IS2, IS3 e IS6 non vanno compilati;
–Nel rigo IS7, colonna 3, va indicata la deduzione di cui all’art. 11 comma 4-octies del DLgs. 446/97 (nella vigente formulazione), ossia la deduzione riferita al costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, compresa la deduzione ammessa, nei limiti del 70% del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto
(da evidenziare anche in colonna 2);
–Nel rigo IS9 va indicata l’eventuale eccedenza delle deduzioni ammesse dai commi 1 e 4-bis.1 del citato art. 11 rispetto al limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro.
Considerando che la modifica normativa si sostanzia essenzialmente in una semplificazione nel calcolo della deduzione spettante per i dipendenti a tempo indeterminato cui consegue una semplificazione nelle modalità di compilazione della dichiarazione IRAP, l’Amministrazione finanziaria ritiene che per il primo anno sia comunque possibile compilare la sezione I del quadro IS secondo le regole attualmente fornite nelle istruzioni per la compilazione del modello IRAP 2022
Lug, 2022
Credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive anno 2020 (codice tributo 6954) – ultimo elenco beneficiari
Il 12/07/2022 il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato il quarto ed ultimo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive anno 2020 (codice tributo 6954), dopo aver proceduto alle necessarie verifiche con l’Agenzia delle entrate e con il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
Si ricorda che il credito di imposta individuato con il quarto elenco è immediatamente utilizzabile esclusivamente in compensazione (art. 17, D.lgs. 241/1997) , presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo.
L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo riconosciuto dal Dipartimento per lo sport, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Lug, 2022
Conversione DL Aiuti – ok alla compensazione dei crediti dei professionisti verso la PA
Nel corso dell’iter di conversione del DL Aiuti sono stati ricompresi anche i crediti derivanti da prestazioni professionali (erogate alla PA) tra quelli compensabili con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
L’intervento va a modificare l’art. 28-quater del D.P.R. n. 602/1973 il quale prevede che, dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
Le certificazioni, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l’apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito. Per procedere all’estinzione del debito iscritto a ruolo dovrà essere verificata
l’esistenza e la validità della certificazione.
L’art. 20-ter, inserito in fase di conversione del D.L. n. 50/2022, ha modificato l’art. 28-quater del D.P.R. n. 602/1973, prevedendo anzitutto che – alle attività di somministrazione, forniture e appalti, da cui si generano i crediti poi posti in compensazione – saranno aggiunte anche le prestazioni professionali.
Inoltre, tale disciplina sarà applicabile anche alle somme contenute nei carichi affidati all’agente della riscossione dopo il 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.
L’altra novità poi riguarda l’abrogazione della disciplina speciale della compensazione provvisoria prevista dal comma 7-bis dell’art. 12, D.L. n. 145/2013, che rimandava a un decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico (da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto), per l’individuazione delle modalità per la compensazione (anno 2014) delle cartelle esattoriali in favore di imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili per le attività di cui sopra. Tale decreto doveva poi individuare gli aventi diritto e le modalità di trasmissione dei relativi elenchi all’agente della riscossione.
Lug, 2022
Social bonus – attuazione
Nella GU del 14/07/2022 è stato pubblicato s il decreto 23 febbraio 2022, n. 89 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale recante il regolamento concernente le modalità di attuazione del social bonus. In particolare il regolamento, in attuazione dell’articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, individua le modalità per l’attribuzione alle persone fisiche, agli enti e alle società del credito d’imposta, di seguito denominato anche social bonus.
Possono fruire del credito d’imposta:
-Le persone fisiche,
-Gli enti che non svolgono attività commerciali,
-Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.
Sono ammesse al credito d’imposta le erogazioni liberali destinate ed utilizzate per sostenere il recupero delle seguenti categorie di beni assegnati agli enti del Terzo settore in forma singola o in partenariato tra loro:
-Immobili pubblici inutilizzati;
-Beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata.
I beni oggetto degli interventi di recupero sono quelli utilizzati da parte degli enti del Terzo settore in via esclusiva per lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con modalità non commerciali.
Per il recupero di beni immobili, le erogazioni liberali sono ammesse al credito d’imposta in ragione degli interventi edilizi di finalizzati ad assicurarne il riutilizzo e funzionali allo svolgimento di una o più attività di interesse generale. Le erogazioni liberali possono altresì sostenere le spese di gestione dei beni, anche al fine di assicurarne l’efficienza funzionale.
Misura del credito d’imposta
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento, se effettuate da enti o società.
Il credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche, agli enti e alle società che non svolgono attività commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.
Fruizione del credito d’imposta
Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e spetta a condizione che le erogazioni liberali siano effettuate esclusivamente mediante sistemi di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità, tramite banche, uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
La causale del pagamento dovrà contenere il riferimento al social bonus, all’ente del Terzo settore beneficiario e all’oggetto dell’erogazione.
Le persone fisiche e gli enti non commerciali fruiscono del credito d’imposta a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale. La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, fino ad esaurimento del credito.
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’erogazione liberale, presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Lug, 2022
Tax credit imprese turistiche anche per i canoni pagati entro il 29 agosto
Con una FAQ dell’11/07/2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
-Ai fini del credito d’imposta riconosciuto alle imprese turistiche per i canoni di locazione di immobili
-Per i soggetti che – alla data del 30 giugno 2022 – non avevano ancora provveduto al pagamento dei canoni
-Si può ritenere applicabile il termine di 60 giorni previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente e considerare pertanto validi, ai fini del riconoscimento del tax credit, anche i canoni pagati entro e non oltre il 29 agosto 2022.
Sono validi, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, anche i canoni versati oltre il 30 giugno 2022 ma entro il 29 agosto 2022 , in applicazione dell’art. 3, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate in risposta a una FAQ in tema di credito d’imposta in favore di imprese turistiche per i canoni di locazione di immobili.
In sede di emanazione del provvedimento n. 253466/2022 del 30 giugno 2022, con il quale sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni da presentare per il riconoscimento del credito d’imposta, l’Agenzia delle Entrate ha applicato, oltre alla normativa interna, anche le disposizioni contenute nella decisione della Commissione europea C(2022) 3099 final del 6 maggio 2022.
Infatti, l’art. 288 TFUE, a proposito dell’efficacia delle decisioni comunitarie nel diritto interno, dispone espressamente che “la decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi”. Per questo motivo, nel punto 1.5 del provvedimento è stata data attuazione a quanto previsto al punto 14 della decisione, che così recita:
“Aid may be granted under the measure as from the notification of the Commission’s decision approving the measure until no later than 30 June 2022. Italy confirms that the tax liability in relation to which the aid is granted must have arisen no later than 30 June 2022, in line with footnote 24 of the Temporary Framework”.
In particolare, in ottemperanza al punto 22 del Temporary Framework, la Commissione UE ha inteso individuare nel 30 giugno 2022 la data finale entro cui il credito d’imposta deve essere maturato ai fini del suo riconoscimento (maturazione che avviene con il pagamento dei canoni di locazione, atteso che l’art. 5, comma 1, D.L. n. 4/2022 fa riferimento ai “canoni versati”).
Tuttavia, tenuto conto delle difficoltà in cui possono essere incorsi i destinatari della misura agevolativa nell’individuare il corretto ambito di applicazione del punto 14, l’Agenzia ritiene di poter considerare validi ai fini del riconoscimento del credito d’imposta anche i canoni versati oltre il 30 giugno 2022 ma entro il 29 agosto 2022, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente.
Lug, 2022
Cessione tax credit “energetici”: pronto i codici tributo per la fruizione
Con la RM 38/E del 12/07/2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione da parte degli acquirenti i crediti d’imposta ceduti dalle imprese, a cui erano stati riconosciuti in conseguenza dell’aumento dei prodotti energetici (energia elettrica, gas naturale e carburante) acquistati per lo svolgimento dell’attività.
Si ricorda che il beneficio è stato introdotto per compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto dei richiamati prodotti, possono essere utilizzati in compensazione entro la fine del 2022 oppure ceduti per intero a terzi. In tal caso, la disciplina operativa di riferimento è contenuta nel provvedimento del direttore dell’Agenzia del 30 giugno scorso, nel quale è stabilito, tra l’altro, che la cessione e la relativa accettazione vanno comunicate all’Agenzia delle entrate dal 7 luglio 2022 al 21 dicembre 2022 e che anche i cessionari sono tenuti a utilizzare i crediti entro il 31 dicembre 2022, oppure ricederli sempre per intero a soggetti qualificati, puntualmente identificati nello stesso provvedimento.
Per l’utilizzo diretto delle agevolazioni, con le risoluzioni nn. 18 e 23 del 2022 sono stati istituiti appositi codici tributo da posizionare nel modello F24.
Ora, con l’ultimo documento di prassi, arrivano quelli dedicati ai cessionari. Sono:
1) “7720”, “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – art. 15 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4”
2) “7721”, “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”
3) “7722”, “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) – art. 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”
4) “7723”, “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”
5) “7724”, “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”
6) “7725”, “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”
7) “7726”, “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022) – art. 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.
Nel modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia, gli elencati codici devono essere sistemati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” o in quella “importi a debito versati”, se il contribuente deve riversare il credito compensato.
Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati per verificare che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto del modello.