Tregua estiva notifiche Inps

Dal 25 luglio e fino al prossimo 31 agosto l’Inps sospenderà le note di rettifica, le diffide di adempimento e le elaborazioni delle richieste verso il sistema “DurcOnLine” per la verifica della regolarità contributiva ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale tramite il sistema di Dichiarazione preventiva di agevolazione (D.P.A.).
Nello stesso periodo sarà inetrrotta anche la trasmissione dei crediti all’Agente della riscossione. A comunicarlo il Consiglio Nazionale dell’Ordine in una lettera inviata oggi ai Presidenti provinciali per annunciare che l’Istituto di previdenza ha accolto la richiesta di rendere attiva una tregua estiva delle notifiche e delle diffide in materia previdenziale emesse dall’Istituto.
“Una decisione apprezzabile – si legge nella lettera – che si aggiunge a quella, già comunicata, in materia fiscale e che rappresenta una sostanziale pausa per l’operatività degli studi dei Consulenti del Lavoro in un periodo generalmente coincidente con la chiusura per le ferie estive”.

Noleggio di ponteggi con IVA ordinaria

Con la risposta a interpello n. 373 del 12/07/2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono assoggettate a IVA con l’aliquota ordinaria le prestazioni che consistono nella semplice messa a disposizione, montaggio e smontaggio di ponteggi e, in generale, ogni altra attrezzatura (es. gru), senza che sia direttamente svolta alcuna attività edile nel cantiere.
Nel caso di specie, la società istante opera nel settore edilizio, sia effettuando lavori di costruzione e decorazione con l’utilizzo dei propri ponteggi, sia limitandosi a mettere a disposizione, montare e smontare in cantiere i ponteggi stessi.
Al riguardo, è ricordato che il meccanismo dell’inversione contabile, previsto con riguardo alle prestazioni edili ex art. 17 comma 6 lett. a) e a-ter) del DPR 633/72, non incide sulla determinazione dell’aliquota IVA e ricade sull’appaltatore la responsabilità per la corretta individuazione della medesima ( risposta a interpello n. 576/2020).
Inoltre, come già indicato nella circ. n. 71/2000, se nell’ambito di un contratto di appalto è applicabile l’aliquota agevolata, quest’ultima si estende alle relative prestazioni di subappalto (salvo i casi di manutenzione, in cui l’aliquota ridotta si applica solo per le prestazioni rese nei confronti del consumatore finale).
Chiarito ciò, laddove, come nella specie, si tratti della messa a disposizione, montaggio e smontaggio di ponteggi riconducibile al mero noleggio, né funzionale né collegato all’esecuzione diretta di un’altra attività edile in cantiere, l’Agenzia ha ritenuto applicabile l’aliquota del 22%, indipendentemente dalla tipologia di intervento e di immobile, senza possibilità di reverse charge.

Bonus edili Criticità sullo sconto in fattura


Nella circolare n. 19 l’Agenzia delle Entrate offre una guida aggiornata sui bonus “edilizi”, che tiene conto delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 e dagli altri interventi normativi. In particolare, a partire dal 1° maggio 2022, dopo la prima cessione del credito d’imposta è possibile effettuare due ulteriori cessioni solo nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un
gruppo bancario e imprese di assicurazione

Beni in transito – non imponibilità IVA solo se rese nei confronti del titolare del regime di transito

Con la risposta a interpello n. 370 dell’11/07/2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
-Il nuovo art. 9 ultimo comma del DPR 633/72 introdotto dall’art. 5-septies del DL 146/2021 (conv. L. 215/2021), a decorrere dal 1° gennaio 2022;
-Le prestazioni di trasporto relative ai beni in transito beneficiano della non imponibilità IVA solo se rese nei confronti del titolare del regime di transito.

Bonus Locazioni settore turistico

Dal 11 luglio 2022 è possibile inviare l’autodichiarazione necessaria per il credito d’imposta locazioni per imprese turistiche e gestori di piscine (codice Ateco 93 11 20). Il termine ultimo per la trasmissione è il 28 febbraio 2023. Per le imprese che hanno attivato una partita Iva per proseguire l’attività del “decuius” o effettuato una trasformazione aziendale o che intendono comunicare la cessione del credito al locatore, la trasmissione parte dal 15 settembre 2022, sempre con scadenza al 28 febbraio 2023. La trasmissione dovrà avvenire esclusivamente tramite i canali telematici dell’Agenzia, direttamente dal contribuente o da un intermediario incaricato.

Taglio accise carburante: entro il 09/08/2022 la comunicazione delle giacenze dei prodotti energetici

Con avviso dell’11 luglio 2022 l’Agenzia delle Dogane ha reso indicazioni sulla rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa sui carburanti dal 9 luglio 2022 al 2 agosto 2022.
Il D.M. 24 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2022, ha rideterminato le aliquote di accisa da applicare su taluni prodotti energetici usati come carburanti, senza soluzione di continuità e nelle misure fissate nei precedenti interventi temporanei.
Con la circolare n. 27/D dell’11 luglio 2022 l’Agenzia delle Dogane ha richiamato le singole aliquote d’imposta in vigore dal 9 luglio 2022 e fino al 2 agosto 2022 e ha evidenziato le prossime scadenze previste per gli esercenti che dovranno trasmettere all’Ufficio delle dogane territorialmente competente mediante PEC o per via telematica, entro il 9 agosto 2022, le giacenze dei medesimi prodotti
rilevate alla fine della giornata del 2 agosto 2022.

Niente esterometro per l’attività istituzionale delle PA

Con la Risposta a interpello n. 379 del 14/07/2022, l’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in tema di esterometro, dopo l’emanazione della CM 26/E/2022.
Il decreto Semplificazioni (art. 12, D.L. n. 73/2022) ha sostituito l’art. 1, co. 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015, il quale dispone che i soggetti passivi Iva (di cui al co. 3) trasmettono telematicamente all’Agenzia Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3, nonché quelle, purché di importo non superiore a €. 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.
Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente in formato Xml, utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2.


Con riferimento alle medesime operazioni, la trasmissione dei dati avrà un termine “mobile”, non più “fisso”; in particolare, per i dati relativi:
– Alle operazioni attive (svolte nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia): è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
-Alle operazioni passive (ricevute da soggetti non stabiliti in Italia): è effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.


In merito all’ambito applicativo della trasmissione “esterometro”, l‘obbligo:
-Sussiste per i soli “soggetti passivi” residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
-Ha ad oggetto tutte le operazioni attive (vendite) e passive (acquisti), indipendentemente dalla loro rilevanza IVA, fermo restando che questi ultimi (acquisti) vanno comunicati solo se di importo superiore ad euro 5.000 quando “non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia”.


Con la CM 26/2022 è stato chiarito come tra i soggetti passivi tenuti all’adempimento possa rientrare, dal 1° luglio 2022, anche chi prima ne era escluso – tipicamente coloro che si avvalgono del regime di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014 (c.d. ” forfetari”) o che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2, legge n. 398/1991.


In riferimento agli enti non commerciali, l’obbligo riguarderà le sole operazioni realizzate nella sfera commerciale dell’ente. Quindi le pubbliche amministrazioni sono escluse dall’obbligo comunicativo dell’esterometro – comunque possibile su base volontaria – in riferimento a tutte quelle operazioni per le quali non agiscono come soggetti passivi d’imposta (tipicamente quelle c.d. “istituzionali”).


Anche quando tale obbligo sussiste, lo stesso non va confuso con quello di integrazione dei documenti ricevuti o di autofatturazione. Infatti, gli obblighi di cui si parla (integrazione di un documento ricevuto e autofatturazione, da un lato, esterometro dall’altro), sono tra loro autonomi, seppure un unico adempimento possa, in taluni casi, soddisfare entrambi.


Non vi è, dunque, obbligo di assolvere ai doveri di integrazione/autofatturazione mediante la procedura di trasmissione dei dati tramite file xml utilizzando i tipo documento TD17, TD18 e TD19 (tale integrazione/autofattura potrebbe, ad esempio, anche avvenire in forma analogica), ma il mancato/tardivo invio dei dati con le modalità indicate nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018 e nelle Specifiche Tecniche ad esso allegate costituisce violazione dell’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015.


Per le proprie attività istituzionali, anche dopo il 1° luglio 2022, la PA potrà quindi continuare ad integrare le fatture ricevute da soggetti esteri (analogiche o digitali al di fuori del Sistema di Interscambio che siano), liquidando la relativa imposta come fatto sinora, con modello F24 EP utilizzando il codice tributo 622E. Pertanto non è soggetta a emissione di e-fattura integrate.

Monitoraggio fiscale dei trasferimenti da e per l’estero di denaro – la nuova soglia

Il DL Semplificazioni (DL 73/2022) interviene sulla disciplina dettata dal D.L. n. 167/1990, in materia di monitoraggio fiscale dei trasferimenti da e per l’estero di denaro, valori e titoli. Il primo comma dell’art. 1 viene, difatti, novellato prevendendo due variazioni sostanziali:
Da un lato, una riduzione dell’importo a partire dal quale le operazioni poste in essere a favore o per conto dei soggetti individuati dalla norma devono essere segnalate, che scende a 5.000 euro;
Dall’altro, l’eliminazione del riferimento alle operazioni artefattamente frazionate.
La prima novità incide, dunque, sulla soglia di allerta, raggiunta la quale scatta per l’intermediario l’obbligo di segnalare l’operazione.


La platea dei destinatari di tale adempimento è piuttosto ampia. Sono, infatti, obbligati alla segnalazione gli intermediari bancari e finanziari, così come individuati nell’art. 3, commi 2 e 3, lettere a) e d), insieme agli altri operatori non finanziari, di cui all’ art. 3, comma 5, lettera i), D.Lgs. n. 231/2007. La segnalazione deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate e deve contenere i dati analitici dei trasferimenti da o verso l’estero, di importo pari o superiore a 5.000 euro.
Sarà necessario comunicare i dati di cui all’art. 31, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007, e quindi come dati numerici la data, l’importo e la causale dell’operazione, i mezzi di pagamento utilizzati, cui dovranno essere aggiunte le informazioni acquisite al momento della adeguata verifica: la tipologia di rapporto istaurato e i dati del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore delle operazioni poste in essere.
I dati raccolti andranno comunicati utilizzando l’infrastruttura SID, il sistema di interscambio flussi dati. L’Agenzia delle Entrate, in fase di controllo, potrà utilizzarli anche raffrontandoli con i dati indicati nel quadro RW dai soggetti monitorati. La sanzione in caso di inadempimento è fissata dall’art. 5 del D.L. n. 167/1990. In caso di mancata segnalazione, infatti, agli intermediari verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 10 al 25 per cento dell’importo dell’operazione non segnalata.
La seconda novità introdotta dal decreto Semplificazioni ha ad oggetto lo stralcio del riferimento alle operazioni simulatamente frazionate.


L’art. 1 del D.L. n. 167/1990, prima della novella, rubricava “[…] operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 15.000 euro (rectius 5.000 euro), indipendentemente dal fatto che si tratti di un’operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un’operazione frazionata”.
Da segnalare, infine, che l’ultimo comma dell’art. 16 del decreto Semplificazioni 2022 prevede l’estensione dell’obbligo di monitoraggio e segnalazione anche alle operazioni poste in essere nell’anno 2021.
Dunque, la previsione avrà effetto retroattivo e potranno finire del mirino dell’Amministrazione finanziaria tutte quelle operazioni sotto la soglia di 15.000 euro, ma superiori a 5.000, che i soggetti destinatari della norma hanno posto in essere nella convinzione di non essere monitorati.

Sarebbe interessante conoscere la numerosità delle operazioni comprese tra il vecchio e il nuovo limite di legge, poste in essere dal 1° gennaio 2021 al 20 giugno 2022, per confrontarle con quelle effettuate dopo l’entrata in vigore della nuova soglia.

Riversamento bonus R&S: apertura canale telematico

Il 14/07/2022 l’Agenzia delle Entrate ha aperto il canale telematico che consentirà di presentare online la richiesta di riversamento spontaneo dei crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, indebitamente utilizzati in compensazione.
Nella stessa data è stato aggiornato il software di compilazione e quello di controllo necessari per presentare online la richiesta di riversamento spontaneo dei crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, indebitamente utilizzati in compensazione.


Attraverso la richiesta:
Da presentare entro il 30/09/2022
Crediti maturati nei periodi di imposta a partire dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in
corso al 31 dicembre 2019;
Utilizzati indebitamente in compensazione al 22/10/2021;
Potranno essere restituiti senza applicazione di interessi e sanzioni.


La procedura di riversamento spontaneo, attraverso cui trasmettere le istanze, è disponibile gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia, al percorso Home – Strumenti – Software di compilazione.
I file contenenti le istanze da trasmettere devono essere successivamente predisposti con le applicazioni “Entratel” e “File Internet” presenti all’interno della piattaforma “Desktop Telematico” mediante le funzionalità, rispettivamente, “Documenti – Autentica singolo file” e “Documenti – Prepara file”.


Nel caso di invio di istanze predisposte mediante software di mercato, i file dovranno essere sottoposti ai controlli di conformità operati con il software reso disponibile dall’Agenzia delle entrate: i file non controllati saranno scartati e le istanze in essi contenuti non saranno acquisite.

Pronta la guida agli sconti della dichiarazione. In una raccolta aggiornata tutte le agevolazioni per i cittadini

Comunicato stampa del 18 luglio 2022


Pronta la guida agli sconti della dichiarazione. In una raccolta aggiornata tutte le agevolazioni per i cittadini Online la guida agli sconti fiscali – pdf da utilizzare nella dichiarazione 730 o Redditi 2022. La pubblicazione illustra le regole da seguire per compilare la dichiarazione e ricorda quali sono i documenti che il contribuente deve presentare al Centro di assistenza fiscale o al professionista abilitato. Trattandosi della raccolta completa e aggiornata di tutte le norme e delle indicazioni di prassi su ritenute, oneri
detraibili, deducibili e crediti di imposta, per una più agevole consultazione i contenuti sono stati suddivisi per aree tematiche autonome.


La guida completa – Il documento è aggiornato con le recenti novità: dalle regole sulle detrazioni delle spese sostenute per l’esecuzione di tamponi e test per il Sars-Cov-2 al credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica.


Spazio anche alle misure per i più giovani, con le istruzioni sulle agevolazioni previste per gli under 36 che acquistano la prima casa e sulle spese detraibili per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni a conservatori di musica e a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.


Il tavolo tecnico Entrate-Caf – La raccolta è il frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico istituito tra Agenzia delle Entrate e Consulta nazionale dei Caf, e si propone di essere, in un’ottica di reciproca collaborazione e trasparenza, uno strumento condiviso utile per gli operatori dei Centri di assistenza fiscale, per i professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità e per gli stessi uffici
dell’Amministrazione finanziaria.