Nella società di capitali a ristretta base azionaria il maggior reddito si presume distribuito fra i soci anche quando non è frutto di ricavi in nero o di costi fittizi ma soltanto di costi indeducibili. Tali spese, infatti, pure alterano il conto economico e dunque la dichiarazione Ires della società.
È quanto emerge dall’ordinanza 25322 del 25 agosto 2022 con cui la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
Ribaltata la pronuncia con cui la Ctr aveva annullato l’accertamento emesso a carico del socio al 50 per cento della srl. E ciò sul rilievo che la presunzione di distribuzione del maggior reddito accertato a carico della società non opererebbe in caso di disconoscimento della variazione in diminuzione ex articolo 83 Tuir.
Quando i soci della compagine sono pochi o legati da parentela, si presume che gli utili non contabilizzati siano distribuiti fra loro perché la gestione è caratterizzata da un vincolo di solidarietà oltre che da controllo reciproco: spetta alla persona ?sica provare che i maggiori ricavi siano invece stati accantonati dalla società o reinvestiti nell’impresa.
Secondo la Cassazione (che ha accolto sul punto la tesi dell’Agenzia delle entrate) la presunzione a favore dell’amministrazione finanziaria opera anche quando risultano fittizi o comunque indeducibili i costi, che pure costituiscono un elemento rilevante per determinare il reddito d’impresa: il risultato non cambia rispetto all’ipotesi in cui sono individuati maggiori ricavi perché quando sono disconosciute le spese il reddito della società è comunque più alto di quanto dichiarato o indicato in bilancio. Il tutto anche quando il costo è stato davvero sostenuto dalla srl ma non può essere dedotto perché la somma doveva essere versata in un altro esercizio oppure in quanto non risulta inerente all’attività d’impresa o per violazione di norme ?scali come l’articolo 99 del dpr 917/86 sull’annullamento di azioni proprie. Nessun dubbio che l’indebita deduzione alteri il conto economico e che dunque il maggior reddito
generato si presuma distribuito ai soci (cfr. in senso conforme Cass. 2224/2021 e 25501/2020).
Sul punto esiste un vivace dibattito in giurisprudenza in ordine alla rilevanza dei costi indeducibili. Secondo la tesi dei contribuenti (seguita anche da alcune commissioni di merito) la contestazione di costi indeducibili non può dar luogo al recupero di utili extracontabili nei confronti del socio in quanto, a differenza dei costi inesistenti, determinano pur sempre un effettivo flusso finanziario in uscita, si da non far presumere l’esistenza di un maggior ricavo non contabilizzato e, quindi, di un utile extracontabile utilizzato per distribuire ai soci utili in nero.
Si segnala a tal proposti un’interessante pronuncia della Ctp di Reggio Emilia (la n. 173/2/19)
Ago, 2022
Imprese di autotrasporto merci: entro il 16/08/2022 la richiesta dei contributi
C’è tempo fino al 16/08/2022 per le imprese di autotrasporto di merci per accedere ai contributi messi a disposizione dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile per l’acquisto di veicoli commerciali ad elevata sostenibilità.
La chiusura della prima finestra è fissata alle ore 16 del 16 agosto 2022.
La domanda deve essere presentata esclusivamente all’indirizzo Pec all’indirizzo www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-elevatasostenibilita.
Ogni impresa può inoltrare una sola richiesta contenente tutti gli investimenti anche per più mezzi di diversa tipologia. Nel caso vengano presentate più domande verrà presa in considerazione solamente quella inoltrata per prima.
La dotazione finanziaria disponibile ammonta a 13 milioni di euro.
e imprese che hanno presentato la domanda durante l’apertura dello sportello (1° luglio-16 agosto) dovranno fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento.
La documentazione tecnica di rendicontazione dell’investimento potrà essere trasmessa dal 1° settembre 2022 fino al 1° luglio 2023 tramite la piattaforma informatica che sarà resa nota sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e sul sito della RAM.
Le credenziali di accesso al sistema informatico verranno trasmesse all’interessato all’indirizzo PEC dell’impresa, mittente dell‘istanza. Solo successivamente a tale adempimento, entro i termini stabiliti, la domanda potrà considerarsi perfezionata.
Decorse tali date, le domande non rendicontate decadranno automaticamente.
In ogni caso l’impresa che, pur avendo presentato domanda di accesso aII’incentivo, non trasmetta, attraverso la piattaforma informatica e secondo le modalità di cui al precedente comma 2, la documentazione richiesta in fase di rendicontazione ai fini della prova dell’avvenuto perfezionamento dell’investimento prenotato in fase di istanza, non potrà presentare una nuova domanda nel
successivo periodo di incentivazione.
Qualora I’acquisizione dei beni si perfezioni mediante contratto di leasing finanziario, l’impresa ha I’onere di comprovare il pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per l’invio della documentazione. La prova del pagamento dei suddetti canoni può essere fornita alternativamente con la fattura rilasciata all’utilizzatore dalla società di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall‘utilizzatore a favore della suddetta società. Dovrà, inoltre, essere dimostrata la piena disponibilità del bene attraverso la produzione di copia del verbale di presa in consegna del bene medesimo.
In caso di acquisizione di veicoli, la concessione dell’incentivo è subordinata, altresì, alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli comprovabile tramite la ricevuta (mod. M 2119) rilasciata dall’UMC sia avvenuta in Italia fra la data di entrata in vigore del D.M. n. 461/2021 (ovvero a far data dal 22 gennaio 2022), ed il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione (1° luglio 2023).
In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all’estero, ovvero immatricolati all’estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri “zero”
Ago, 2022
UIF – segnalazioni di operazioni sospette – 1° semestre 2022
È stato pubblicato il quarto numero del 2022 della newsletter della UIF, con una breve sintesi delle attività svolte nel primo semestre 2022.
In questo periodo la UIF ha ricevuto 74.233 SOS, in aumento del 5,9% rispetto al primo semestre del 2021; la variazione è in linea con quelle rilevate nel triennio 2018-20 dopo l’eccezionale crescita dello scorso anno. Le segnalazioni analizzate nel semestre considerato sono 72.658, in aumento del 5,6%.
Nel semestre la UIF ha adottato 19 provvedimenti di sospensione di operazioni sospette, per un valore di 3,4 milioni di euro.
Gli scambi nell’ambito della collaborazione con l’Autorità giudiziaria e con gli Organi investigativi delegati alle indagini si sono mantenuti elevati; in crescita gli scambi informativi con le omologhe autorità estere.
Gli accertamenti ispettivi rivolti a banche e intermediari finanziari hanno prestato particolare attenzione alle cessioni di crediti, all’attività di prestito su pegno e al settore del fintech.
Nel periodo considerato il D.lgs. 231 del 2007 è stato modificato per rafforzare le disposizioni in materia di riservatezza delle informazioni antiriciclaggio (L. 15/2022) e per disciplinare gli scambi informativi tra la UIF e i Servizi centrali della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza per la prevenzione e il contrasto del terrorismo (L. 25/2022)
Ago, 2022
Dal 27 luglio operativo il nuovo registro delle opposizioni contro telemarketing selvaggio
A partire da mercoledì 27 luglio sarà operativo il nuovo registro pubblico delle opposizioni (RPO) al telemarketing selvaggio che semplifica le procedure per i cittadini che intendono tutelare la propria privacy da attività promozionali invasive e indesiderate.
In particolare viene estesa ai numeri di telefono cellulare la possibilità di iscrizione all’RPO – già prevista per il telefono fisso e l’indirizzo postale – annullando così i consensi all’utilizzo dei dati da parte degli operatori, i quali saranno obbligati a consultare periodicamente il registro e comunque prima dell’avvio di ogni campagna pubblicitaria.
Sono le novità introdotte con i decreti attuativi della riforma approvata, su proposta del ministro Giancarlo Giorgetti, dal Consiglio dei ministri dello scorso mese di gennaio, mentre il cosiddetto decreto tariffe è stato firmato lo scorso venerdì e inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
Con il nuovo registro delle opposizioni si completa un percorso molto atteso dai cittadini che ha coinvolto, insieme al Mise e la Presidenza del Consiglio, il Parlamento, l’Agcom, il Garante della Privacy, gli operatori e le associazioni dei consumatori.
Si tratta di un servizio pubblico e gratuito per tutti i cittadini che una volta iscritti negli elenchi del registro non potranno più essere contattati dall’operatore di telemarketing, a meno che quest’ultimo non abbia ottenuto specifico consenso all’utilizzo dei dati successivamente alla data di iscrizione oppure nell’ambito di un contratto in essere o cessato da non più di trenta giorni.
Per far conoscere le nuove modalità del registro ai cittadini e agli operatori, il Mise mette a disposizione materiali informativi che saranno successivamente affiancati da una campagna di comunicazione.
L’iscrizione nel registro sarà infatti possibile compilando un apposito modulo elettronico sul sito del RPO www.registrodelleopposizioni.it oppure telefonando al numero verde 800 957 766 per le utenze fisse e allo 06 42986411 per i cellulari o inviando un apposito modulo digitale tramite mail all’indirizzo iscrizione@registrodelleopposizioni.it.
Restano invece valide le iscrizioni inserite precedentemente al nuovo RPO, con la facoltà per l’utente di annullare i consensi attraverso il rinnovo dell’iscrizione.
Ago, 2022
Commercialisti, il Consiglio nazionale torna nel Gruppo di studio per il Bilancio Sociale
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti rientra nella compagine associativa di GBS (Gruppo di studio per il Bilancio Sociale) dopo quattro anni di assenza. L’assemblea dei soci, infatti, ha approvato all’unanimità la nuova governance di cui fanno parte per il triennio 2022-2025 il presidente dei commercialisti italiani, Elbano de Nuccio, come membro del Comitato scientifico ed il consigliere
nazionale dei commercialisti delegato allo Sviluppo sostenibile, Gian Luca Galletti, come componente del Consiglio direttivo con delega a Ordini professionali e imprese.
Il Gruppo di studio per il Bilancio Sociale, costituitosi ufficialmente nel 2001, è un’associazione scientifica di carattere nazionale che può contare su oltre cento soci tra fondatori, sostenitori (tra cui il CNDCEC), università ed enti di ricerca, la cui missione principale è lo sviluppo e la promozione della ricerca sulla rendicontazione sociale, sugli strumenti e le prassi tramite i quali viene realizzata, sulle
tematiche inerenti ai processi di gestione responsabile delle imprese per favorire la diffusione della responsabilità sociale nelle organizzazioni profit, non profit e pubbliche.
“In qualità di socio sostenitore – afferma il presidente de Nuccio – il Consiglio nazionale dei commercialisti intende valorizzare l’attività tecnico-scientifica curata dall’associazione. Quello della sostenibilità, infatti, è un tema strategico sul quale il CNDCEC ha deciso di porre una attenzione particolare. In questo ambito, l’apporto della nostra professione è fondamentale e, anche attraverso questa specifica collaborazione, è possibile raggiungere l’obiettivo di contribuire efficacemente allo sviluppo e alla promozione della rendicontazione sociale”.
“La professione contabile può essere un punto di riferimento per la diffusione di best practices che risultano maggiormente adatte a comunicare l’attitudine delle organizzazioni aziendali a creare valore per le comunità di riferimento nel breve, medio e lungo periodo – conclude de Nuccio –. Il percorso della creazione di specifiche competenze sulla materia è una sfida importante per i commercialisti interessati a dotarsi di una specifica professionalità sul mercato. A loro spetta anche il compito di indicare alle aziende i vantaggi competitivi derivanti da un atteggiamento responsabile verso la società e l’ambiente”.
–Consiglio Direttivo: Andrea Venturelli (Presidente), Luisa Pulejo (Vicepresidente), Gabriele Badalotti (Tesoriere), Gianluca Galletti (CNDCEC) – Delega Ordini professionali e imprese, Paolo Esposito – Delega Università e PA, Cristiana Rogate, Gaia Campione Taddei.
–Comitato Scientifico: Lara Tarquinio (Presidente), Mario Viviani (Vicepresidente), Carlo Vermiglio (Vicepresidente), Federica Balluchi, Antonio Chiesi, Ericka Costa, Mara Del Baldo, Elbano de Nuccio (CNDCEC), Rossella Leopizzi, Carlo Luison, Chiara Mio, Paolo Palombelli, Paolo Ricci, Elisa Rotta, Gianfranco Rusconi, Lorenzo Sacconi.
–Comitato di garanzia: Claudio Badalotti, Franco Vermiglio, Alberto Martinelli, Chiara Mio, Paolo Ricci.
Ago, 2022
Ampliato l’ambito di applicazione della disciplina relativa alla compensazione dei crediti commerciali maturati dalle imprese nei confronti delle PA
L’art. 20-ter del DL 50/2022 post conversione ha ampliato l’ambito di applicazione della disciplina relativa alla compensazione dei crediti commerciali maturati dalle imprese nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, portando a regime quanto previsto dall’art. 12 comma 7-bis del DL 145/2013.
Il comma 1 lett. a) dell’art. 20-ter del DL 50/2022, modificando l’art. 28-quater del DPR 602/73, ha infatti stabilito che le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo possono essere compensate con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni anche relativi alle prestazioni professionali, e non solo relativi a somministrazioni, forniture ed appalti.
Possono essere utilizzati in compensazione i crediti maturati nei confronti delle seguenti Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art. 1 comma 2 del DLgs. 165/2001:
-Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo;
-Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
-Istituzioni universitarie;
-Istituti autonomi case popolari;
-Camere di commercio e loro associazioni;
-Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
-Amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale;
-Agenzie fiscali e Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN);
-CONI (fino alla revisione organica della disciplina di settore).
L’estensione dell’ambito di applicazione della compensazione dei crediti maturati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, come stabilito dal comma 1 lett. b) dell’art. 20-ter del DL 50/2022, vale anche per le somme contenute nei carichi affidati all’agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.
Conseguentemente all’estensione della possibilità di compensazione dei crediti maturati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, sulla base della disciplina a regime dell’art. 28-quater del DPR 602/73, il descritto art. 12 comma 7-bis del DL 145/2013 è stato abrogato dall’art. 20-ter comma 2 del DL 50/2022.
Si sottolinea che, per instaurare la procedura di compensazione, i suddetti crediti devono essere oggetto di apposita certificazione da parte dell’Ente debitore, di cui all’art. 9 del DL 185/2008, che avviene tramite l’apposita piattaforma elettronica predisposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’operatività della disciplina a regime di cui all’art. 28-quater del DPR 602/73 è subordinata all’emanazione di appositi decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.
Ago, 2022
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – Il documento con le proposte di modifica ANC
L’Associazione Nazionale Commercialisti ha elaborato un documento con proposte di modifica allo “Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14”.
Di seguito il documento ANC.
ANC_Proposte modifica Dlgs 12.01.2019 n. 14
Ago, 2022
Bonus psicologo: istanze entro il 24/10/2022
Con il messaggio n. 2905/2022 di ieri, l’INPS ha reso noto che le domande per il c.d. “bonus psicologo 2022” potranno essere presentate a partire dal 25 luglio e fino al 24 ottobre 2022.
La domanda potrà essere presentata esclusivamente in via telematica accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” del sito dell’Istituto (raggiungibile al seguente percorso: “Prestazioni e servizi”, “Servizi”, “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”), ovvero avvalendosi del Contact Center Integrato.
Si ricorda che il bonus è stato introdotto con l’art. 1-quater comma 3 del DL 228/2021 e attuato con il DM del 31 maggio 2022 ed è volto a sostenere le spese di assistenza psicologica dei cittadini che, nel periodo delicato della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.
L’INPS ha dettato le indicazioni di carattere operativo con la circ. n. 83/2022, nella quale sono stati analizzati, tra l’altro, i requisiti ai fini dell’accesso al bonus. Nel dettaglio, il soggetto, al momento della presentazione della domanda, deve essere:
-Residente in Italia;
-In possesso di un ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 50.000 euro.
Sempre con la circ. n. 83/2022, l’INPS ha precisato che al termine del periodo stabilito per la presentazione delle domande saranno stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma, tenendo conto del valore ISEE e dell’ordine di presentazione in caso di parità di ISEE
Ago, 2022
DECRETO AIUTI – PROFESSIONISTI E AUTONOMI A RISCHIO DI RIMANERE FUORI DAL BONUS
COMUNICATO STAMPA ANC
DECRETO AIUTI – PROFESSIONISTI E AUTONOMI A RISCHIO DI RIMANERE FUORI DAL BONUS
Roma, 18 luglio 2022
Ancora una volta lavoratori autonomi e professionisti si trovano, in occasione del varo di misure di sostegno emergenziali, ad essere penalizzati rispetto alla restante platea dei beneficiari.
Le risorse messe per loro a disposizione dal Dl 50/2022 “Aiuti”, potrebbero infatti non essere sufficienti a coprire le richieste e si profila all’orizzonte la fissazione di un click day per i potenziali aventi diritto e, inoltre, è incredibile che non siano stati ancora emanati i decreti attuativi per l’accesso al beneficio.
“Tralasciando le considerazioni su una misura che poco risolve rispetto alle problematiche che affliggono la nostra professione” interviene sul tema il Presidente ANC Marco Cuchel “dobbiamo assistere nuovamente ad una ingiustificata discriminazione e penalizzazione rispetto ai pensionati, i quali si sono visti accreditare direttamente i 200 euro e ai lavoratori dipendenti, ai quali basta una semplice autodichiarazione. Noi, non solo non abbiamo la certezza di poter accedere ad un beneficio che ci spetta, ma dobbiamo essere anche sottoposti alla forca caudina del click day, che, oltre a togliere tempo a tutte le incombenze telematiche del periodo, ci costringe ad una corsa che lede la dignità di una professione”
“Ci auguriamo” conclude Cuchel “che vengano apportati i correttivi necessari a non lasciare fuori nessuno degli aventi diritto e che le modalità di accesso al beneficio, che attendiamo sapere dal Ministero competente, siano stabilite nel civile rispetto di tutti i contribuenti”
Ago, 2022
CS 15.07.2022 | NUOVA CRISI D’IMPRESA AL VIA OGGI – NECESSARIO RIVEDERE LE SOGLIE DI SEGNALAZIONE
COMUNICATO STAMPA ANC
NUOVA CRISI D’IMPRESA AL VIA OGGI – NECESSARIO RIVEDERE LE SOGLIE DI SEGNALAZIONE
Roma, 15 luglio 2022
È entrata in vigore oggi un’altra parte importante del Codice della crisi, così come modificato dal recente intervento legislativo dello scorso giugno. A fronte dell’indubbio beneficio che la messa in campo di tutti gli strumenti che il codice offre per riportare l’azienda a parametri “fisiologici”, prima che la stessa sviluppi una patologia irreversibile, occorre sottolineare che sarebbe necessario rivedere alcuni indicatori.
“È stato fissato il limite unico di 5.000 euro, al di sopra del quale, in caso di debiti verso i cosiddetti creditori pubblici qualificati (AdE, Inps, Inail) scatta una lettera di invito alla regolarizzazione e i problemi in questo caso sono due” dichiara il presidente ANC Marco Cuchel “Il primo è che la norma prevede, all’art. 14, l’interoperabilità tra la piattaforma e le altre banche dati come la Centrale Rischi della Banca d’Italia, mettendo a rischio la reputazione dell’impresa, la quale, ancor prima di mettere in campo le misure necessarie, si potrebbe trovare con un marchio che inevitabilmente andrebbe ad interferire con quei processi di riallineamento che implicano anche l’ottenimento di eventuali impieghi bancari, cosa che può affossare definitivamente un’azienda che sarebbe potuta agevolmente rientrare nei parametri di continuità aziendale. Il secondo problema” prosegue Cuchel “è che questo limite è decisamente troppo basso e dovrebbe essere modulato in ragione della dimensione dell’azienda e del volume d’affari. È impensabile che un soggetto economico dal fatturato, poniamo, di due milioni di euro l’anno, si ritrovi la segnalazione per essere rimasto indietro di un pagamento Iva di 5.000 euro. Non vorremmo che queste lettere di segnalazione, anziché essere funzionali alla salute dell’impresa, costituissero uno sbrigativo
mezzo di riscossione sostenuto da una buona dose di pressione psicologica”.
“L’Associazione Nazionale Commercialisti” conclude Cuchel “ha sempre sostenuto e promosso, anche attraverso importanti iniziative divulgative, il Codice della crisi, che ritiene essere un importante tassello nel rilancio dell’economia del Paese, ma proprio perché abbiamo il polso della situazione e crediamo fortemente in questo strumento, riteniamo che sia necessario apportare urgentemente, da parte del Legislatore, tutte quelle modifiche che possano contribuire a raggiungere l’obiettivo che la norma si pone: accompagnare le aziende affinché le criticità non diventino crisi”.
ANC Comunicazione