Superbonus: chiarimenti Agenzia per serramenti, chiusure oscuranti e schermature

Con la risposta n. 369 dell’08/07/2022, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato l’applicabilità del Superbonus agli interventi “trainati” quali la la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati.


IL CASO
Si intende procedere nella propria abitazione alla sostituzione di tutti i serramenti esistenti, per una parte dei quali si tratterà di mera sostituzione, senza alterazione della superficie e della geometria degli attuali serramenti, mentre per altri due serramenti si amplierà la superficie totale. L’istante intende, inoltre, installare ex novo anche due nuovi velux al piano sottotetto.
A tal proposito, l’istante chiede se può fruire del Superbonus:
-Con riferimento unicamente alle spese di mera sostituzione dei serramenti che non vanno ad alterare in alcun modo geometria e superficie rispetto ai precedenti serramenti
-Per la sostituzione delle tapparelle e dei cassonetti per conseguire un risparmio energetico sia autonoma rispetto a quello di sostituzione dei serramenti
-Per le spese relative all’installazione del sistema oscurante anche nel caso di ampliamento della superficie totale degli infissi a seguito della sostituzione degli stessi ovvero nel caso in cui decidesse di non sostituire i serramenti. In tale ultimo caso, chiede se è possibile portare in detrazione solo le spese per la sostituzione del sistema oscurante e quale sia il massimale di spesa.


LA RISPOSTA DELL’AGENZIA
L’Agenzia, nella premessa che l’applicazione del Superbonus per gli interventi “trainati” implica che questi siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi (“trainanti”) di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, chiarisce che:
Rientra tra gli interventi “trainati” ai fini della detrazione 110%:
-La sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati. In particolare, l’intervento deve configurarsi come “sostituzione” di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione;
-Anche nel caso di sostituzione degli infissi esistenti, anche con spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella inizialmente esistente.


Per le spese sostenute per l’eventuale installazione di ulteriori infissi, che comportano un aumento della superficie complessiva iniziale, sarà, invece, possibile fruire della detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’art. 16- bis del Tuir, attualmente disciplinata dall’articolo 16 del Dl n. 63/2013, nella misura del 50% delle spese sostenute.
Le detrazioni spettano, peraltro, anche con riferimento alle spese sostenute per interventi sulle strutture accessorie agli infissi che hanno effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio, scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso, nei limiti di spesa previsti da ciascuna disposizione normativa.


Riguardo all’installazione delle chiusure oscuranti:
-Si richiama la CM 30/2020 nella quale si chiariva che nel caso in cui siano installate congiuntamente alla sostituzione del serramento l’intervento va considerato in maniera unitaria;
-Pertanto, la sostituzione delle chiusure oscuranti, disgiunta dalla sostituzione dei serramenti, e l’installazione delle schermature solari costituiscono, invece, interventi autonomi per i quali è possibile fruire della detrazione ecobonus (articolo 14 del Dl n. 63/2013). In base al richiamo al citato articolo 14, contenuto nel citato comma 2 dell’articolo 119 del decreto “Rilancio”, tali interventi sono comunque ammessi al Superbonus, quali interventi “trainati”, se eseguiti congiuntamente agli interventi “trainanti” e a patto che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, ove non possibile
il conseguimento della classe energetica più alta;
-Se la sostituzione delle chiusure oscuranti è disgiunta dalla sostituzione dei serramenti costituendo, dunque, un intervento autonomo, il limite massimo di detrazione ammissibile è pari a 60mila euro per unità immobiliare.

Rapporto sulle entrate tributarie e contributive di gennaio-maggio 2022

Comunicato Stampa N° 133 del 15/07/2022


È disponibile sui siti www.finanze.gov.it e www.rgs.mef.gov.it il Rapporto sull’andamento delle entrate tributarie e contributive nel periodo gennaio-maggio 2022, redatto congiuntamente dal Dipartimento delle Finanze e dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell’art. 14, comma 5, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196).


ENTRATE GENNAIO-MAGGIO 2022
Le entrate tributarie e contributive nel periodo gennaio-maggio 2022 evidenziano nel complesso una crescita di 25.389 milioni di euro (+9,5%) rispetto all’analogo periodo del 2021. Il dato tiene conto della variazione positiva delle entrate tributarie dell’11,3% (+19.410 milioni di euro) e della crescita, in termini di cassa, delle entrate contributive del 6,1% (+5.979 milioni di euro).
L’importo delle entrate tributarie comprende anche i principali tributi degli enti territoriali e le poste correttive, quindi integra il dato già diffuso con la nota del 5 luglio scorso.
Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, si registra una crescita del gettito delle imposte contabilizzate al bilancio dello Stato (+18.562 milioni di euro, +10,9%); le variazioni risultano positive anche per gli incassi da attività di accertamento e controllo (+2.090 milioni di euro, +70,8%) mentre si registra una lieve flessione per il gettito relativo alle entrate degli enti territoriali (-132 milioni di euro, –
1,1%). Anche le entrate contributive evidenziano un aumento da ricondursi principalmente alla crescita delle entrate contributive del settore privato per effetto dell’andamento positivo del quadro congiunturale e del mercato del lavoro registrato nei primi mesi del 2022.
Sul sito del Dipartimento Finanze è altresì disponibile il bollettino delle entrate tributarie internazionali del mese di maggio 2022, che fornisce l’analisi dell’andamento tendenziale del gettito tributario per i principali Paesi europei, sulla base delle informazioni diffuse con i “bollettini mensili” di Francia, Germania, Irlanda, Italia, Portogallo, Regno Unito e Spagna.

CNDCEC – chiarimenti su omessa comunicazione del domicilio digitale

Con il pronto ordini n. 140 del 18 luglio 2022, il CNDCEC ha fornito chiarimenti sull’ omessa comunicazione del domicilio digitale.
Il decreto “semplificazioni” ha introdotto un sistema sanzionatorio per le ipotesi di inadempimento da parte degli iscritti dell’obbligo di comunicazione all’Ordine del proprio domicilio digitale, prevedendo che il professionista che non effettui la comunicazione all’Ordine di appartenenza sia soggetto a diffida ad adempiere entro 30 giorni dalla diffida e, in caso di mancata ottemperanza, venga sospeso fino
alla comunicazione del domicilio digitale.
A tal proposito il Ministero della Giustizia con nota 186506 del 18 novembre ha affermato che la sanzione prevista dall’articolo 37 del d.l. 76/2020, vale a dire la “sospensione dal relativo albo” degli iscritti fino alla comunicazione all’Ordine del domicilio digitale, non riveste carattere disciplinare con la conseguenza che nei confronti degli iscritti che, a seguito della formulazione della diffida ad adempiere all’obbligo di comunicazione all’Ordine entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, non abbiano comunicato il proprio domicilio digitale, la “sospensione dall’albo” prevista dalla norma sopra citata dovrà essere disposta dal Consiglio dell’Ordine e non dal Consiglio di Disciplina.
Il Ministero ha altresì sottolineato come la sospensione sia ontologicamente diversa dalla sospensione dall’esercizio professionale prevista dall’art. 52, del d.lgs. n. 139/2005 quale una delle possibili sanzioni disciplinari in quanto essa, non ha una durata predeterminate e può essere potenzialmente senza limiti essendo il perdurare della sospensione per omessa comunicazione del domicilio digitale esclusivamente rimessa all’iniziativa dell’interessato.
Quindi non dovendosi la sospensione per omessa comunicazione del domicilio digitale considerare una sanzione disciplinare, il divieto di cancellazione previsto dall’art. 5 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale e quello ricavabile dall’art. 38, d.lgs. 139/2005 per gli iscritti sospesi dall’esercizio della professione non trovano applicazione in quanto il divieto posto dalle suddette
norme riguarda gli iscritti sospesi “disciplinarmente”.
Ne deriva che l’iscritto sospeso per mancata comunicazione del domicilio digitale che presenti istanza di cancellazione può essere cancellato dall’albo.

Economia sociale: incentivi per le imprese. Dal 13 ottobre le domande

A partire alle ore 12 del 13 ottobre ottobre potranno essere presentate le nuove domande relative alla misura agevolativa “Imprese dell’economia sociale” che il Ministero dello sviluppo economico ha deciso di riformare con l’obiettivo di semplificare e facilitare i finanziamenti per i programmi di investimento proposti dalle imprese sociali, culturali e creative, nonché dalle società cooperative con
qualifica di onlus.
“Oltre a favorire la competitività e lo sviluppo industriale del Paese, tra i compiti del Mise c’è anche quello di promuovere e rafforzare attività imprenditoriali che puntano a raggiungere obiettivi di particolare interesse pubblico e sociale su tutto il territorio nazionale”, dichiara il ministro Giancarlo Giorgetti.
Con l’incentivo verranno agevolati gli interventi non inferiori a 100 mila euro e non superiori a 10 milioni di euro che determineranno effetti positivi sul territorio: dall’aumento occupazionale di categorie svantaggiate all’inclusione di soggetti vulnerabili, nonché la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente e del tessuto urbano, dei beni storico-culturali o al perseguimento di finalità culturali e creative o di utilità sociale. Sono inoltre ammissibili le spese realizzate per interventi sui fabbricati e infrastrutture dell’azienda ma anche investimenti per programmi informatici, brevetti e licenze.
La misura dispone di circa 200 milioni di euro e diventerà operativa alla sottoscrizione della Convenzione tra il Ministero, l’ABI e CDP, mentre l’erogazione dei finanziamenti sarà gestita da Invitalia.

Conversione DL Aiuti – più tempo per utilizzare il credito d’imposta per le società benefit

Nell’iter di conversione del DL Aiuti è stata modificata la disciplina del credito di imposta per le società benefit, estendendo il periodo di utilizzo del bonus.
Viene infatti eliminato il riferimento all’anno 2021 e si consente di utilizzare le somme in conto residui riferite allo stanziamento previsto per l’agevolazione, per l’importo di 1 milione di euro, per l’anno 2022.
Il credito d’imposta può essere utilizzato dalle imprese beneficiare a partire dalla pubblicazione del provvedimento di concessione da parte del Ministero dello sviluppo economico.
In base al comma 2 dell’art. 38-ter, D.L. n. 34/2020, oggetto di modifica con l’art. 52-bis, inserito in sede di conversione del decreto Aiuti, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997 e successive modificazioni, per l’anno 2021.
Con l’art. 52-bis si estende il periodo di utilizzo del credito di imposta, agendo su due fronti.
In primo luogo, si prevede che le somme in conto residui di cui all’art. 38-ter, c. 1, D.L. n. 34/2020 possono essere utilizzate, per l’importo di 1 milione di euro, per l’anno 2022.
Intervenendo poi sul comma 2 dell’art. 38-ter, D.L. n. 34/2020, si elimina il riferimento all’anno 2021.
Il credito d’imposta è fruibile in compensazione, tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il codice tributo da indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione il credito di imposta sarà istituito con apposita risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.
L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non dovrà eccedere l’importo concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico.

PNRR. MiTE: 200 milioni di euro per lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento

Duecento milioni di euro per finanziare progetti volti alla realizzazione di nuovi sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente; all’estensione a nuovi utenti di reti esistenti e al loro efficientamento. A dare attuazione all’investimento 3.1 (M2C3) del PNRR il decreto firmato dal ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani.
La misura rappresenta un importante passo verso la riduzione dei consumi connessi alla produzione di calore ed energia frigorifera per la climatizzazione degli edifici. L’investimento ha l’obiettivo di realizzare entro il 2026 nuove reti per il teleriscaldamento o ampliare quelle esistenti al fine di raggiungere un risparmio annuo di 20.000 tep di energia primaria non rinnovabile.
Nei prossimi giorni sarà pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali da parte degli operatori che saranno aggiudicate entro dicembre 2022.
Per consultare il decreto: MISURA 3 – Sistemi di teleriscaldamento | Ministero della Transizione Ecologica (mite.gov.it)

Conversione DL Aiuti – Superbonus: ok alla proroga per le villette

Nell’ambito della legge n. 91/2022 di conversione del “Decreto Aiuti” (DL n. 50/2022), in G.U. 15/07/2022, ha stata confermata, per le persone fisiche:
-La proroga di tre mesi;
-Del termine entro cui effettuare gli interventi che consentono di beneficiare del superbonus al 110% per gli interventi eseguiti:
●sugli edifici unifamiliari;
●oppure su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari.
Nello specifico, l’art. 14, co. 1 lett. a), del DL 50/2022 – introdotto in sede di conversione – modificando il comma 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, prevede che:
-Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche (di cui all’art. 119 co. 9 lett. b) del DL 34/2020);
-Il superbonus spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 (senza soluzione di continuità e, dunque, fin dal 1/07/2022) a condizione che:
●alla data del 30 settembre 2022 (anziché al 30 giugno 2022);
●siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus.

Fondo per la Transizione Energetica nel settore industriale. Avviso pubblico apertura termini per la presentazione delle domande

Con Decreto Direttoriale 20 luglio 2022 è stata disposta l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso agli aiuti del Fondo per la compensazione dei costi delle emissioni indirette sostenuti da alcune imprese nell’anno 2021.
Gli aiuti sono rivolti alle imprese che operano nei settori elencati nell’allegato I della comunicazione della Commissione europea (2020/C 317/04) ritenuti esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa di costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell’energia elettrica (c.d. aiuti per i
costi indiretti delle emissioni).
Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del D.M. n. 466 del 12 novembre 2021, è stato emanato il Decreto Direttoriale del 20 luglio 2022 che definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso agli aiuti del Fondo e di valutazione delle stesse, per le imprese che operano in uno dei settori o sottosettori elencati nell’allegato I della comunicazione della Commissione (2020/C 317/04) e
che abbiano sostenuto costi delle emissioni indirette tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.
I soggetti beneficiari hanno diritto agli aiuti esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo che saranno corrisposti, su richiesta. Qualora le risorse non consentano l’integrale accoglimento dei costi ammissibili previsti dalle domande di beneficio, gli aiuti potranno essere concessi in misura proporzionalmente ridotta rispetto all’ammontare dei predetti costi.
Le domande di aiuto possono essere presentate a decorrere dalle ore 9:00 del giorno 25 luglio 2022 e fino alle ore 19:00 del giorno 8 agosto 2022, utilizzando il modello reso disponibile sul sito web del soggetto gestore (https://www.acquirenteunico.it/fte), e devono essere firmate digitalmente e inviate esclusivamente, pena l’improcedibilità, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata fondotesi@pec.acquirenteunico.it con i relativi allegati.
Il soggetto gestore della misura di aiuto è Acquirente Unico S.p.A. e fornisce alle imprese richiedenti le informazioni sui seguenti canali:
-Pagina web dedicata al Fondo per le informazioni generali http://www.acquirenteunico.it/fte
-Recapito telefonico 320 0307466 per eventuale supporto legato esclusivamente all’invio della domanda. Il numero sarà attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 10 alle ore 12.

Lavoro agile: modalità di comunicazione telematica dal 1° settembre 2022

Con il D.M. n. 149 del 22 agosto 2022 – e relativi allegati – sono state definite le modalità per assolvere agli obblighi di comunicazione delle informazioni relative all’accordo di lavoro agile ai sensi dell’articolo 23, comma 1, della Legge 22 maggio 2017, n. 81, come recentemente modificato dall’articolo 41-bis del Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122.
A tal fine, per tutti i datori di lavoro interessati – pubblici e privati – sarà disponibile dal 1° settembre l’apposito modulo attraverso il portale Servizi Lavoro, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE.
Si ricorda che tale adempimento è previsto, a decorrere dal 1° settembre 2022, solo nel caso di nuovi accordi di lavoro agile o qualora si intenda procedere a modifiche (ivi comprese proroghe) di precedenti accordi. Restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente, come disposto dal comma 3 dell’articolo 1 del citato Decreto ministeriale.
Per quanto attiene al termine entro cui effettuare questo adempimento, occorre considerare che lo stesso si riferisce a una mera trasformazione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Pertanto, nella logica di favorire la semplificazione degli obblighi per i datori di lavoro, la relativa comunicazione andrà effettuata entro il termine di cinque giorni, ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 5, del Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, con le conseguenze sanzionatorie di cui all’articolo 19, comma 3, del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, espressamente richiamato nel nuovo comma 1, ultimo periodo, dell’articolo 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.
La piena operatività della nuova procedura richiede, tra l’altro, anche l’adeguamento dei sistemi informatici dei datori di lavoro relativamente all’utilizzo dei servizi Rest di invio delle comunicazioni, che presuppongono il colloquio dei sistemi informatici del datore di lavoro con quelli del Ministero e che rappresentano una modalità alternativa all’uso dell’applicativo web sopraindicato.
Per tali ragioni, in fase di prima applicazione delle nuove modalità, l’obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.