Aree di crisi industriale: al via le richieste per contributi e finanziamenti

Dalle ore 12 di oggi, 14/07/2022, è possibile presentare le domande per l’accesso agli incentivi della legge n. 181/89 per programmi d’investimento localizzati nelle aree di crisi industriale di Livorno, di Venezia, di Massa Carrara, della regione Friuli-Venezia Giulia,
dei comuni rientranti nell’area coinvolta dalla crisi del Gruppo Antonio Merloni, limitatamente ai comuni della regione Marche. I termini e le modalità di presentazione della domanda sono stati definiti dal Decreto direttoriale 27 giugno 2022.
La disciplina attuativa degli incentivi è definita dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 marzo 2022 e dalla circolare ministeriale n. 237343 del 16 giugno 2022.


Le proposte imprenditoriali possono essere presentate da imprese di qualsiasi dimensione, italiane ed estere, costituite in forma di società di capitali, incluse le società cooperative e le società consortili, in possesso, tra l’altro, dei seguenti requisiti:
-Essere regolarmente costituite in forma societaria e iscritte nel Registro delle imprese; -Essere in regime di contabilità ordinaria;
-Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
-Essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi.


Sono altresì ammesse le reti di imprese mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.
I programmi imprenditoriali presentati possono avere ad oggetto programmi di investimento produttivo e/o i programmi di investimento per la tutela ambientale.
A completamento dei programmi di investimento possono essere proposti:
-Per un ammontare non superiore al 40% del totale degli investimenti ammissibili dei suddetti programmi: progetti per l’innovazione di processo e l’innovazione dell’organizzazione;
-Per un ammontare non superiore al 20% degli investimenti ammissibili: progetti per la formazione del personale;
-Limitatamente ai programmi di investimento produttivi e ai programmi di investimento per la tutela ambientale con spese di investimento di importo superiore a 5 milioni di euro: progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.


Gli investimenti devono prevedere spese spese ammissibili complessive non inferiori a 1 milione di euro. Nel caso di programma d’investimento presentato nella forma del contratto di rete, i singoli programmi d’investimento delle imprese partecipanti alla rete devono prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 400.000 euro.
Le iniziative imprenditoriali devono prevedere un incremento occupazionale da realizzarsi entro 12 mesi dalla ultimazione degli investimenti.
Le agevolazioni finanziarie possono coprire fino al 75% dell’investimento ammissibile e sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa, e del finanziamento agevolato.
Le agevolazioni concedibili possono essere riconosciute anche nel rispetto di quanto previsto dalla Sezione 3.13 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
L’applicazione di tale Sezione è consentita con riferimento ai soli programmi di investimento che rivestono carattere di ecosostenibilità.

Nuovi incentivi per auto non inquinanti

Nuovi incentivi per l’acquisto di auto non inquinanti e interventi agevolativi mirati alla riconversione e sviluppo della filiera del settore automotive sono stati adottati dal Governo, su proposta del ministro Giancarlo Giorgetti, con il via libera a due Decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri (DPCM).
Il primo intervento rivolto alla domanda riguarda la rimodulazione degli incentivi per l’acquisto di auto non inquinanti. In particolare, per l’anno 2022, è previsto l’innalzamento al 50% dei contributi finora previsti per l’acquisto di veicoli non inquinanti, nell’ipotesi in cui l’acquirente abbia un reddito inferiore a 30 mila euro:
-Fino a un massimo di 7.500 euro di contributi con rottamazione (6.000 euro senza rottamazione) per l’acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km CO2 (elettrico), con prezzo dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa;
-Fino a un massimo di 6.000 euro di contributi con rottamazione (4.500 euro senza rottamazione) per l’acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km CO2, con prezzo di listino ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa.
Potrà beneficiare dell’incentivo aggiuntivo un solo soggetto nell’ambito dello stesso nucleo familiare, mentre vengono estesi anche alle persone giuridiche che noleggiano le autovetture purché ne mantengano la proprietà almeno per 12 mesi.
“Con questa misura aumenteremo la penetrazione di veicoli a basse emissioni, continuando a sostenere le produzioni industriali italiane, secondo il disegno che avevo in mente all’inizio del mio mandato”, dichiara il ministro Giorgetti.
Il secondo intervento rivolto all’offerta riguarda invece lo stanziamento della quota rimanente delle risorse del “Fondo automotive” (8,7 miliardi di euro le risorse complessivamente stanziate dal Governo fino al 2030) dedicate al finanziamento degli strumenti agevolativi
per favorire lo sviluppo della filiera di settore, promuovendo l’insediamento, la riconversione e riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, nonché favorire la transizione verde, la ricerca e gli investimenti.
In particolare, è previsto che risorse pari a 50 milioni di euro per l’anno 2022 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, siano destinate per il 70% ai Contratti di sviluppo e per il restante 30% agli Accordi per l’innovazione, individuato il perimetro delle attività, ricomprese nei programmi di investimento per la filiera automotive, che possono essere oggetto di agevolazione.
Inoltre, per l’anno 2022 viene introdotto nel Dpcm un contributo per l’acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica.
Il contributo è pari all’80% del prezzo di acquisto e posa in opera, nel limite massimo di 1.500 euro per richiedente e di 8.000 in ipotesi di posa in opera sulle parti comuni di edifici condominiali.
L’incentivo è riconosciuto nel limite di spesa di euro 40 milioni, a valere sulle risorse del Fondo automotive.
“Si tratta di un ottimo risultato che finalmente arriva – sottolinea Giorgetti – perché va nella direzione di sviluppare strumenti per la riconversione del settore alla luce degli obiettivi previsti dalla transizione ecologica”.
Con successivi provvedimenti ministeriali verranno disciplinate le procedure per l’erogazione delle agevolazioni previste nei due Dpcm.

Accertamenti fiscali nei confronti dei commercialisti per indebita applicazione tariffe DM 140/2012

L’Associazione Nazionale Commercialisti ha indirizzato ieri una lettera al Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini ravvisando l’opportunità di evidenziare l’anomalia rappresentata dagli accertamenti fiscali ex art. 39 DPR 600/73 che stanno interessando i commercialisti, destinatari in varie parti d’Italia delle notifiche di richieste tributarie da parte dell’Agenzia per maggiori imponibili desunti per effetto del rapporto tra il numero delle trasmissioni telematiche effettuate dal professionista intermediario fiscale e l’applicazione della Tabella C del D.M. 140/2012 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27).
Nella missiva, indirizzata per conoscenza al Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, si segnala come gli uffici territoriali dell’Agenzia stiano prevedendo una ingiustificata applicazione delle tariffe elencate nella Tabella C del D.M. 140/2012, con conseguente determinazione di ricavi il cui ammontare risulta essere ampiamente sovradimensionato.
“Abbiamo ravvisato – spiega Marco Cuchel Presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti – la necessità di denunciare una condizione di grave criticità che di fatto è determinata dalle richieste formulate dall’Agenzia delle Entrate che non sembrano essere suffragate dalle norme in vigore.”.
Alla luce del quadro normativo attuale, infatti, questi accertamenti fiscali condotti nei riguardi dei professionisti appaiono infondati e sono evidentemente fonte di grave disagi . ANC ha pertanto espresso preoccupazione nei riguardi di un agire degli uffici periferici dell’Agenzia che è in contrasto con quanto previsto dalle norme in vigore. Senza contare – come evidenziato nella missiva – “che, per effetto delle prevedibili e inevitabili resistenze degli Uffici in sede di contraddittorio, tali richieste tributarie finiranno
per generare, già nel breve termine, un’ulteriore congestione delle aule della Giustizia Tributaria.”.
“È importante comunque ricordare – afferma il Presidente Cuchel – che è proprio il DM 140/2012 ad escludere che si possa fare ricorso alle disposizioni del medesimo decreto in materia di compenso professionale quando si è in presenza di un accordo tra le parti.”.
L’ANC, nell’esprime l’opportunità che l’anomalia sia risolta nell’interesse di tutte la parti coinvolte, ha chiesto all’Agenzia di adoperarsi per fare in modo che questa immotivata attività di accertamento sia presto interrotta o, in subordine, che la stessa fornisca agli uffici periferici l’indicazione di accogliere con favore quanto documentato dal professionista nel corso del contraddittorio, al fine di evitare una mole di inutile e dispendioso contenzioso tributario.
ANC Comunicazione

Caro carburante e riduzione delle accise: indicazioni operative delle Dogane

Con la circolare n. 32/D del 31 agosto 2022, l’Agenzia delle Dogane ha fornito indicazioni in merito alla rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa sui carburanti dal 22 agosto 2022 al 20 settembre 2022.
La circolare illustra gli adempimenti per gli esercenti.
ll decreto Aiuti bis (D.L. n. 115/2022) ha disposto un’ulteriore rideterminazione, temporanea, di talune aliquote di accisa di cui all’Allegato I al D.Lgs. n. 504/1995 (TUA), senza soluzione di continuità e nelle misure fissate da precedenti analoghi interventi di riduzione.


Sulla base di quanto previsto dall’art. 8 del decreto, a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022 restano vigenti le aliquote di accisa di seguito specificate:
-Benzina: euro 478,40 per mille litri;
-Oli da gas o gasolio usato come carburante: euro 367,40 per mille litri;
-Gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: euro 182,61 per mille chilogrammi;
-Gas naturale usato per autotrazione: euro zero per metro cubo.


Quanto agli adempimenti per gli esercenti depositi commerciali nonché impianti di distribuzione stradale di carburanti si stabilisce l’obbligo di trasmettere entro la data del 7 ottobre 2022, tramite PEC ovvero per via telematica, al competente Ufficio delle dogane i dati dei quantitativi fisici dei carburanti, le cui aliquote di accisa sono state rideterminate, giacenti nei serbatoi alla fine della giornata del 20 settembre 2022.
Di sicuro rilievo per gli esercenti le novità introdotte in ordine all’assolvimento di tale adempimento:
-La comunicazione delle giacenze non va effettuata qualora, alla scadenza del periodo di applicazione delle aliquote di accisa oggetto di rideterminazione, ne venga disposta la proroga;
-L’utilizzo di modelli stabiliti e approvati con determinazione del direttore dell’Agenzia delle Dogane per la trasmissione dei dati relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburante in giacenza, ove obbligatoria.

Nasce la quinta Magistratura tributaria

La Camera dei Deputati, martedì 09 agosto 2022, alle ore 15:32, ha approvato definitivamente la riforma strutturale della giustizia tributaria e la riforma parziale del processo tributario (Disegno di Legge n. 3703/2022 della Camera dei Deputati che conferma il Disegno di Legge n. 2636 approvato dal Senato il 04 agosto 2022).
La votazione, dopo il rigetto della pregiudiziale di costituzionalità, è stata la seguente (votanti 326):
-Voti favorevoli n. 288
-Voti contrati n. 11
-Astenuti n. 27

Sinteticamente, indico le seguenti principali linee direttrici e n. 32 novità, favorevoli ed apprezzabili, come consentito dall’ordinanza n. 144 del 23 aprile 1998 della Corte Costituzionale, a seguito di una mia eccezione sollevata presso la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce:
1.) Cambia la definizione anacronistica di “commissione tributaria”, nelle sue varie articolazioni provinciali e regionali, con quella, di natura più processuale, di “Corte di giustizia tributaria di primo grado e Corte di giustizia tributaria di secondo grado”;
2.) I nuovi magistrati tributari professionali saranno assunti nei prossimi anni, a partire dal 2024, soltanto per concorso pubblico (448 in primo grado e 128 in secondo grado, per un totale di 576 unità); i nuovi magistrati tributari avranno un ruolo specifico distinto da quello del 2011 degli attuali giudici tributari onorari;
3.) Per i primi tre bandi di concorso, è prevista una riserva di posti del 30% a favore degli attuali giudici tributari onorari, iscritti nel ruolo speciale del 2011 alla data dell’01-01-2022;
4.) I concorsi per n. 68 unità saranno indetti negli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, per un totale di 476 unità (spero che i tempi siano dimezzati);
5.) Il ruolo degli attuali giudici tributari onorari alla data dell’01-01-2022 sarà ad esaurimento;
6.) I giudici tributari onorari, non vincitori di concorso pubblico, continueranno a percepire soltanto un emolumento mensile fisso ed un emolumento a sentenza depositata; i suddetti compensi non possono superare in ogni caso euro 72.000 lordi annui;
7.) Il concorso pubblico prevede 3 prove scritte e 14 prove orali, oltre la lingua straniera;
8.) Al concorso possono partecipare, giustamente, sia i laureati in Giurisprudenza sia i laureati in Scienze dell’economia (classe LM-56) o in Scienze economico – aziendale (classe LM-77) o coloro che hanno i titoli degli ordinamenti previgenti a questi equiparati;
9.) E’ prevista la formazione continua, con cadenza periodica, dei giudici e dei magistrati tributari, organizzata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;
10.) E’ previsto, solo in primo grado e con udienza a distanza, il giudice monocratico per le cause fino a 3.000 euro, al netto di sanzioni ed interessi, la cui sentenza può essere sempre appellata senza alcun limite; in appello decide sempre il collegio;
11.) Il trattamento economico dei magistrati tributari è a tutti gli effetti parificato a quello dei magistrati ordinari della giustizia ordinaria (civile e penale), anche ai fini pensionistici;
12.) Ai nuovi magistrati tributari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’ordinamento giudiziario;
13.) Tutti i giudici tributari cessano dall’incarico a 70 anni a decorrere dall’01-01-2027, senza alcun pensionamento;
14.) Per la cessazione dall’incarico è prevista una fase transitoria dal 2023 fino al 2026 a partire dai 74 anni fino ai 71 (décalage);
15.) Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria avrà un proprio ed autonomo Ufficio ispettivo ed istituirà l’Ufficio del massimario nazionale;
16.) Il suddetto Ufficio ispettivo, con il semplice supporto del MEF (non più previa intesa), potrà svolgere un’attività di controllo presso le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza; questa maggiore capacità ispettiva attenua la dipendenza delle Corti di giustizia dal MEF (spero che il prossimo Parlamento affidi la gestione e l’organizzazione della giustizia tributaria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri);
17.) Nel 2023 è prevista l’assunzione per opzione, dopo la procedura di interpello, di 100 magistrati attualmente in servizio presso le Commissioni tributarie, purchè non abbiano compito 60 anni e non abbiano subito un giudizio di demerito; per favorire l’opzione, ai nuovi magistrati tributari è prevista, in aggiunta allo stipendio, una ulteriore indennità pari al compenso fisso mensile per 24 mesi dalla data di immissione nelle funzioni;
18.) L’Ufficio fiscale deve sempre provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato (c.d. onere della prova) senza alcuna inversione a danno del contribuente;
19.) E’ prevista, finalmente, la testimonianza scritta con le forme di cui all’art. 257 – bis del codice di procedura civile; non bisogna dimenticare che sino al 1981 la testimonianza era prevista nel processo tributario, poi immotivatamente abrogata;
20.) In caso di rigetto del reclamo – mediazione (art. 17 – bis del D.Lgs. n. 546/1992) è prevista la condanna ai fini dell’eventuale responsabilità amministrativa del funzionario fiscale che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione;
21.) Per le controversie soggette a reclamo-mediazione, ai sensi dell’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, la Corte di giustizia tributaria, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all’oggetto del giudizio e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione;
22.) L’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione deve sempre essere fissata entro 30 giorni dalla richiesta e decisa lo stesso giorno;
23.) L’udienza di sospensione non può, in ogni caso, coincidere con l’udienza di trattazione del merito della controversia, come purtroppo spesso è avvenuto in questi anni in maniera poco corretta dal punto di vista processuale; l’udienza di sospensione deve essere fissata entro il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza e l’ordinanza deve essere emessa nella stessa udienza;
24.) in tema di sospensione della riscossione, la prestazione della garanzia è esclusa per i ricorrenti con “bollettino di affidabilità fiscale” ai fini ISA;
25.) A partire dall’01-09-2023, è disciplinata in modo più organico e preciso la video udienza;
26.) finalmente, presso la Corte di Cassazione è istituita per legge una Sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria; il primo presidente adotta provvedimenti organizzativi adeguati al fine di stabilizzare gli orientamenti di legittimità e di agevolare la rapida definizione dei procedimenti pendenti presso la Corte di cassazione in materia tributaria, favorendo l’acquisizione di una specifica competenza da parte dei magistrati assegnati alla sezione civile di cui sopra (art. 102, secondo comma, della Costituzione);
27.) E’ prevista, a determinate condizioni, una definizione agevolata dei soli giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione alla data del 15-07-2022 (circa 47.000 – prima fase della c.d. pace fiscale); ciascun ente territoriale stabilisce, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui sopra alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale;
28.) Qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall’altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest’ultima le spese del giudizio maggiorate del 50%, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata;
29.) Per le imprese che intendono effettuare investimenti nel territorio dello Stato per l’interpello il limite di 20 milioni di euro è stato ridotto a 15 milioni di euro;
30.) La tabella F-bis del D.Lgs. n. 545/1992 indica lo stipendio annuo lordo per i magistrati tributari vincitori di concorso pubblico, stabilito per legge;
31.) Le tabelle C, D ed E del D.Lgs. n. 545/1992 sono abrogate;
32.) In ogni caso, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria entro il 31-01-2023 individua le sedi delle Corti di giustizia tributaria nelle quali non è possibile assicurare l’esercizio della funzione giurisdizionale e provvede alle assegnazioni d’ufficio alle predette sedi, in applicazione non esclusiva, dei giudici tributari onorari, non vincitori di concorso pubblico, ai quali spetta un’indennità di funzione mensile aggiuntiva pari a 100 euro lordi;
FINALMENTE, DOPO TANTI ANNI DI BATTAGLIE, PARTE LA QUINTA MAGISTRATURA A BENEFICIO DI TUTTI I CONTRIBUENTI !!!!!
N.B.
Si riporta di seguito il link della seduta della Camera dei Deputati di martedì 09 agosto 2022, riguardante l’esame del disegno di legge: Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari (C. 3703?):
https://webtv.camera.it/evento/21192
Lecce, 09 agosto 2022 Avv. Maurizio Villani

Conversione DL Aiuti – fino a 120.000 euro dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo

L’art. 15-bis del DL Aiuti – introdotto dalla legge di conversione approvata ieri dal Senato – per consentire alle imprese, ai professionisti e agli altri contribuenti di sopperire a esigenze di liquidità, ha modificato a la disciplina relativa alla dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo (articolo 19, Dpr 602/1973).
Per le richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Aiuti”:
-E’ innalzato a 120mila euro l’importo di ogni singola istanza in relazione alla quale il contribuente può chiedere la dilazione senza dover documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica (la norma previgente concedeva tale possibilità per debiti iscritti a ruolo di importo sino a 60mila euro);
-Passa da 5 a 8 il numero delle rate, anche non consecutive, il cui mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della dilazione. Se si verifica tale circostanza, non si potrà richiedere una nuova dilazione per lo stesso carico (fino a oggi, era possibile previo pagamento di tutte le rate scadute), ma soltanto per eventuali altri ruoli diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza. Nell’ipotesi di decadenza riferita a richieste presentate prima del “decreto Aiuti”, il carico è nuovamente rateizzabile se il debitore paga per intero le rate scadute.

Senza IVA le somme erogate dallo Stato per sopperire all’eccezionale aumento dei prezzi

Con la RM 39/E del 13/07/2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme erogate dallo Stato, prelevate dal Fondo appositamente istituito dal decreto “Sostegni-bis”, per sopperire all’eccezionale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione nei contratti pubblici, nei confronti delle stazioni appaltanti, sono esenti dall’Iva. Questo perché non è prevista alcuna controprestazione del
ricevente nei confronti dell’erogante.
Premesso che:
●l’Iva si applica alle “prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, (…) e in generale da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”, mentre è esclusa nel caso di “le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro” (articoli 3 e 2 del Dpr n. 633/1972);
●Con la CM 34/2013, relativa al trattamento Iva applicabile ai contributi erogati da amministrazioni pubbliche – è stato chiarito che: in linea con le disposizioni comunitarie, un contributo assume rilevanza ai fini dell’imposta, se erogato a fronte di un’obbligazione di dare, fare, di non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive;
-nel precisare i criteri generali per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni da parte di
pubbliche amministrazioni, come contributi o corrispettivi, ha, affermato che a volte l’individuazione dei criteri di definizione del rapporto è agevolata dal contenuto precettivo delle norme. In questo senso si può dire che l’amministrazione non opera all’interno di un rapporto contrattuale quando le erogazioni sono effettuate in esecuzione di norme che prevedono l’erogazione di benefici al verificarsi di presupposti predefiniti, come nel caso degli aiuti di Stato automatici, ovvero in favore di particolari categorie di soggetti.
Nel caso di specie:
●L’erogazione delle somme facenti parte del Fondo risulta disciplinata da precise disposizioni di legge (quale l’articolo 1-septies del “Sostegni-bis”, oltre ai decreti ministeriali di attuazione)
●Che prevedono sia i destinatari (i soggetti di cui al comma 7 dell’articolo 1-septies, ossia le varie stazioni appaltanti interessate), sia le finalità per cui tali risorse sono state stanziate ed erogate, oltre che le puntuali modalità operative di calcolo delle stesse somme, alla luce dello stanziamento effettuato.


Ne consegue, che l’erogazione di tali importi non sconta l’Iva.


Le somme vengono erogate dal ministero nei confronti delle stazioni appaltanti, in assenza di alcuna controprestazione da parte di queste ultime e di alcun obbligo di effettuare prestazioni di servizi nei confronti dell’ente erogatore, si configurano come “mere” movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall’ambito applicativo dell’Iva.
Per quanto riguarda, invece, la successiva corresponsione delle somme dalla stazione appaltante all’appaltatore, l’Amministrazione ritiene che le stesse assumano natura di integrazione dell’originario corrispettivo stabilito per l’esecuzione dell’opera o del servizio e, come tale, risultano rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, secondo le modalità e l’aliquota già previste per l’originario contratto
di appalto. Al proposito, l’articolo 13 del decreto Iva sancisce il principio di onnicomprensività del corrispettivo, disponendo che la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali “aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti”.

Contratti di sviluppo PNRR “Rinnovabili e batterie” – ultima chance per l’invio delle istanze

C’è tempo fino all’11 luglio 2022 per presentare istanza per i contratti di sviluppo PNRR “Rinnovabili e batterie”.
Lo sportello per la presentazione delle domande, infatti, sarà attivo fino alle ore 17:00 dell’11 luglio 2022.
L’intervento, relativo alla Misura 2, Componente 2, Investimento 5.1 del PNRR ed attuato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 gennaio 2022 e il decreto direttoriale del 25 marzo 2022, ha una dotazione finanziaria complessiva di un miliardo di euro, di cui:
-400.000.000 euro per il sub-investimento 5.1.1 “Tecnologia PV”;
-100.000.000 euro per il sub-investimento 5.1.2 “Industria eolica
-500.000.000 euro per il sub-investimento 5.1.3 “Settore batterie”.
Il 40% delle risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Le domande devono essere presentate esclusivamente online, sulla piattaforma di Invitalia.
Per concludere la procedura di presentazione della domanda è necessario disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Al termine della compilazione del piano di impresa e dell’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, verrà assegnato un protocollo elettronico.
Possono partecipare anche i soggetti che abbiano già presentato a Invitalia domande di contratto di sviluppo che risultano sospese per carenza di risorse finanziarie, a condizione che abbiano ad oggetto programmi di sviluppo coerenti con le finalità della misura e che non risultino avviati antecedentemente alla data del 1° febbraio 2020.
Per tali domande è necessario inviare alla casella PEC cds2015@pec.invitalia il modulo “istanza PNRR rinnovabili e batterie” (disponibile sul sito di Invitalia), con specificazione nell’oggetto della mail, del numero di protocollo generato dalla piattaforma informatica al momento della presentazione della domanda relativa al contratto di sviluppo.

Formazione 4.0: potenziato il credito d’imposta per le imprese

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con un Comunicato stampa dell’8/07/2022, informa che, al fine di garantire un sistema efficace di attività formative 4.0 e sviluppare nuove competenze digitali tra i lavoratori, ha firmato un DM con cui riconosce alle imprese, un credito d’imposta potenziato fino al 70% per le piccole e al 50% per le medie, nel caso in cui questi servizi siano eseguiti da soggetti certificati dallo stesso MISE.
ll decreto attuativo rende operativo il nuovo regime fiscale agevolativo sulla formazione 4.0, previsto nel Decreto legge “Aiuti” al fine di rafforzare i percorsi formativi in modo che siano coerenti alla trasformazione tecnologica dei processi produttivi e legati ai fabbisogni delle imprese nell’ambito del piano transizione 4.0.
Il ministro Giorgetti ha dichiarato che “Sostenere gli investimenti delle imprese in formazione e crescita delle competenze digitali dei lavoratori è uno dei pilastri, insieme a innovazione e ricerca, della strategia messa in campo dal Governo per modernizzare l’industria manifatturiera”.
“L’obiettivo è creare le condizioni per promuovere un modello di fare impresa in cui il fattore umano sia tutelato e valorizzato, anche attraverso un efficace sistema di certificazione delle attività formative. È infatti importante per il futuro del Paese fornire una risposta adeguata alla domanda di maggiori competenze professionali che dovranno accompagnare la trasformazione tecnologica e digitale dei
processi produttivi”.
In particolare, le nuove aliquote del credito d’imposta per la formazione 4.0 vengono incrementate:
-Dal 50% al 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000 euro per le piccole imprese;
-Dal 40% al 50 % delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro per le medie imprese.
Per le grandi imprese il credito rimane al 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro.
Le attività formative riguarderanno i settori delle vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione, e dovranno essere svolte da soggetti qualificati esterni all’impresa, tra cui rientreranno anche i centri di competenza ad alta specializzazione e gli EDIH (European Digital Innovation Hubs).
A garanzia dell’effettivo svolgimento delle attività formative e del loro livello qualitativo sono inoltre introdotti specifici parametri che vincoleranno l’erogazione del contributo agevolativo alla certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori, sia in termini di acquisizione che di consolidamento di competenze professionali 4.0.
Il decreto entrerà in vigore dopo pubblicazione in Gazzetta ufficiale.