Decreto Aiuti: voucher fino a 10.000 euro per partecipare a fiere internazionali

Nel corso dell’iter di conversione del DL Aiuti – in attesa di approvazione definitiva del Senato – è stato previsto un voucher a favore delle imprese per partecipare a manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia. Il buono sarà valido fino al 30 novembre 2022 e potrà essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti.
Il voucher, disciplinato dall’articolo 25-bis, è riconosciuto alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (da convertire entro il 16 luglio 2022) al 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
Con riferimento all’ambito soggettivo, la norma fa riferimento alle “imprese”; pertanto, non sembra esserci nessun limite dimensionale.
Potranno quindi beneficiare del bonus sia le PMI che le grandi imprese.
L’unico vincolo posto dalla disposizione riguarda la sede operativa dell’impresa: per espressa previsione normativa, infatti, le imprese dovranno avere sede operativa nel territorio nazionale.
Ai fini dell’ammissibilità, inoltre, le imprese dovranno:
essere iscritte al Registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente;
non essere sottoposte a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
non essere destinatarie di sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 231/2001, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.
Importo del voucher
Il contributo massimo erogabile sarà pari al 50% delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti e comunque di importo non superiore a 10.000 euro.
Il buono avrà validità fino al 30 novembre 2022 e potrà essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni.
L’agevolazione è assoggettata al regime “de minimis” di cui ai seguenti regolamenti (UE):
1. regolamento (UE) n. 1407/2013 (regime generale), ai sensi del quale l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi a un’impresa unica non deve superare i 200.000 euro nell’arco di 3 esercizi finanziari (100.000 euro per le imprese attive nel settore del trasporto su strada);
2. regolamento (UE) n. 1408/2013 (regime “de minimis” settore agricolo), ai sensi del quale l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi a un’impresa unica non deve superare i 25.000 euro nell’arco di 3 esercizi finanziari;
3. regolamento (UE) n. 717/2014 (regime “de minimis” settore pesca e acquacoltura), ai sensi del quale l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi a un’impresa unica non deve superare i 30.000 euro nell’arco di 3 esercizi finanziari.
Per determinare l’ammontare complessivo degli aiuti “de minimis” ottenuti, occorre tener conto anche degli aiuti ricevuti dalle imprese collegate, che qualificano la cosiddetta “impresa unica”. In particolare, per “impresa unica”, ai sensi dei tre Regolamenti sopra indicati, si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni, per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

All’atto della presentazione della richiesta, l’impresa dovrà comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante nonché le coordinate di un conto corrente bancario a sé intestato.
Il buono sarà rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, secondo l’ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse stanziate, pari a 34 milioni di euro.
L’istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dovrà essere presentata dalle imprese beneficiare entro il 30 novembre 2022, per via telematica attraverso la piattaforma informatica che resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico.
Il Ministero dello sviluppo economico provvederà al rimborso delle somme richieste mediante accredito, entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente comunicato dall’impresa nella domanda di accesso al beneficio.


Decadenza agevolazione prima casa con usufrutto a tempo determinato costituito prima dei cinque anni dall’acquisto dell’immobile

Con la risposta n. 441 del 30/08/2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’usufrutto a tempo determinato costituito prima dei cinque anni dall’acquisto dell’immobile per cui si è beneficiato delle agevolazioni “prima casa” determina la decadenza “parziale” del bonus.
Per cui il recupero a tassazione ordinaria deve essere calcolato non sul valore del bene ma sul valore dell’usufrutto che determina la compressione della proprietà.


Viene precisato che il bonus può essere applicato anche per l’acquisto di una quota dell’immobile.
Allo stesso modo e per la stessa ratio, la vendita di una quota o di una parte di essa prima dei cinque anni determina la perdita del beneficio soltanto per la parte di immobile ceduta.
L’interpretazione è avvalorata, tra l’altro, dalla risoluzione n. 213/2007, secondo cui la cessione del diritto di nuda proprietà, entro il quinquennio dall’acquisto agevolato, comporta la decadenza dai benefici per la parte di prezzo corrispondente al diritto parziario ceduto, applicando al prezzo dichiarato nell’atto di acquisto i coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto, riportati nel prospetto allegato al Tur, con riferimento alla data in cui il diritto è stato acquisito.
In sintesi, la perdita dello sconto fiscale è rapportata al valore del diritto parziario ceduto.


La soluzione è trasferibile anche ai casi di alienazione parziale del bene tramite costituzione dei diritti reali su richiamati. In riferimento al caso di specie, l’usufrutto “a tempo” a favore della moglie determina una compressione del diritto di piena proprietà sul bene acquistato fino a quando non riacquisirà la piena proprietà dell’abitazione.
In definitiva, la decadenza dall’agevolazione è proporzionale al valore del diritto parziario ceduto.
Le imposte dovranno, quindi, essere recuperate sulla differenza tra la tassazione agevolata e la tassazione ordinaria per il valore del diritto alienato.


La base imponibile su cui determinare le imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura ordinaria, dovrà essere rapportata al valore dell’usufrutto a tempo determinato, calcolato secondo le indicazioni dell’articolo 48 del Tur. In particolare, sul valore dell’annualità dovranno essere applicati i coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto secondo il prospetto dei coefficienti allegato al Testo unico dell’imposta di registro, con riferimento alla data di acquisto.
Il valore del diritto reale parziario ceduto costituisce la base per il calcolo delle somme dovute per la decadenza parziale dell’agevolazione.

In GU il Decreto Aiuti bis

Nella GU del 09/08/2022 è stato pubblicato il DL 115/2022 – c.d. “Decreto aiuti Bis”.
Nel decreto Aiuti bis trovano spazio anche alcune disposizioni finalizzate a dar sostegno ai lavoratori dipendenti, mediante l’intervento dei propri datori di lavoro.
Si tratta del sistema dei fringe benefit, ovvero delle erogazioni, non solo in denaro, ma anche in beni e servizi, che il datore di lavoro concede ai propri dipendenti e che, entro una determinata soglia, vengono esentati dalla tassazione ai fini IRPEF.
La soglia, come prevista dall’art. 51, comma 3 del TUIR, è fissata in misura pari a 258,23 euro, ma con il decreto Aiuti bis, è stata raddoppiata per l’anno 2022.


Il decreto Aiuti bis, come accennato, interviene su due livelli:
Raddoppia la soglia di esenzione portandola a 516,46 euro;
Include nella suddetta soglia raddoppiata anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.


Sul primo aspetto, si segnala che il raddoppio del limite non è una vera e propria novità: infatti, in piena emergenza Covid, la soglia di 258,23 euro era stata portata a 516,46 euro sia per il 2020 che per il 2021 dal decreto Agosto (art. 112 D.L. n. 104/2020).
Pertanto, i dipendenti beneficiano di tale maggiore esenzione IRPEF per il terzo anno consecutivo.
Quella che, invece, è una novità assoluta è l’inclusione delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti per far fronte al “caro bollette”.
Su questo punto va notato che la norma parla di “somme” per cui se ne deve dedurre che vi rientrano solo le erogazioni in denaro sia direttamente (cioè, anticipazione delle somme da parte del datore di lavoro) che come rimborso delle somme spese dai dipendenti.
A tale proposito, poiché le somme sono deducibili dal reddito d’impresa del datore di lavoro, sarà opportuno che lo stesso richieda ai dipendenti i documenti giustificativi delle spese energetiche sostenute (i.e. le fatture delle utenze).
Ciò è necessario anche per evitare che si tratti di utenze che non rientrano nell’agevolazione.

Bonus distribuzione giornali, istanze dal 14/10/2022

Le domande per il credito d’imposta relativo alla distribuzione delle testate edite dalle imprese editrici di quotidiani e periodici, previsto dall’art. 67 comma 1 del DL n. 73/2021, vanno presentate, per effetto del DM 2/08/2022, dal 14 ottobre 2022 al 14 novembre 2022.
Lo sportello telematico per la trasmissione delle domande sarà aperto, come annunciato nel comunicato pubblicato sul sito del Dipartimento per l’editoria, dalle ore 10 del giorno 14 ottobre fino alle ore 23.59 del 14 novembre.
La Commissione europea, con la decisione positiva n. C(2022) 4898 final pubblicata il 13 luglio 2022, si è pronunciata sulla compatibilità della misura con le disposizioni normative europee sugli aiuti di Stato.
Pertanto, secondo quanto previsto dall’art. 1 del decreto 2 agosto 2022, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del DPCM 26 ottobre 2021, i termini per la presentazione delle domande di ammissione al credito d’imposta per le spese sostenute per la distribuzione delle testate edite, inizialmente previsti dal 20 ottobre al 20 novembre 2021, sono stati differiti dal 14 ottobre al 14 novembre 2022, in esito all’intervenuta autorizzazione della Commissione europea citata.

Economia sociale: incentivi per le imprese. Dal 13 ottobre le domande

A partire alle ore 12 del 13 ottobre potranno essere presentate le nuove domande relative alla misura agevolativa “Imprese dell’economia sociale” che il Ministero dello sviluppo economico ha deciso di riformare con l’obiettivo di semplificare e facilitare i finanziamenti per i programmi di investimento proposti dalle imprese sociali, culturali e creative, nonché dalle società cooperative con
qualifica di onlus.
“Oltre a favorire la competitività e lo sviluppo industriale del Paese, tra i compiti del Mise c’è anche quello di promuovere e rafforzare attività imprenditoriali che puntano a raggiungere obiettivi di particolare interesse pubblico e sociale su tutto il territorio nazionale”, dichiara il ministro Giancarlo Giorgetti.
Con l’incentivo verranno agevolati gli interventi non inferiori a 100 mila euro e non superiori a 10 milioni di euro che determineranno effetti positivi sul territorio: dall’aumento occupazionale di categorie svantaggiate all’inclusione di soggetti vulnerabili, nonché la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente e del tessuto urbano, dei beni storico-culturali o al perseguimento di finalità culturali e creative o di utilità sociale. Sono inoltre ammissibili le spese realizzate per interventi sui fabbricati e infrastrutture dell’azienda ma anche investimenti per programmi informatici, brevetti e licenze.
La misura dispone di circa 200 milioni di euro e diventerà operativa alla sottoscrizione della Convenzione tra il Ministero, l’ABI e CDP, mentre l’erogazione dei finanziamenti sarà gestita da Invitalia.

Riallineamento (e rivalutazione) con omessa indicazione nel Mod. Redditi – Remissione in bonis

Con la Risposta n. 443 del 2/09/2022 l’Agenzia ha ritenuto applicabile l’istituto della remissione in bonis ex art 2, DL n. 16/2012 al caso in cui un contribuente abbia omesso l’indicazione dell’opzione per il riallineamento dei valori in dichiarazione dei redditi (con conclusioni che si devono ritenere applicabili anche all’opzione per la rivalutazione dei beni aziendali, nonchè per l’affrancamento
della riserva in sospensione).


IL CASO
Una società che presentava, in relazione ad un immobile commerciale, un valore civilistico maggiore rispetto a quello fiscale (avendo ,proceduto alla rivalutazione “meramente civilistica” degli immobili, ex art. 15, co. 16, DL 185/2008) ha optato per il riallineamento dei
valori ai sensi dell’art. 110, co. 8, del DL n. 104/2020 n. 104:
-Procedendo al regolare versamento dell’imposta sostitutiva
-Ma dimenticandosi di riepilogare l’operazione a quadro RQ del mod. Redditi 2021.
Avvedutasi dell’errore, procedeva a presentare una dichiarazione integrativa, avvalendosi della remissione in bonis; chiede, pertanto, conferma circa la correttezza del proprio operato.


LA RISPOSTA DELL’AGENZIA
L’Agenzia delle Entrate premette che al caso di specie devono ritenersi applicabili, ove compatibili, i chiarimenti di prassi riferiti alla rivalutazione dei beni aziendali che risulti disciplinata dalla L. 342/2010, al pari dell’opzione per il riallineamento (si noti che tutte le leggi di rivalutazioni dal 2000 in poi hanno fatto riferimento a tale “norma di base”).
Peraltro, secondo il proprio costante orientamento riferito alla rivalutazione (CM 11/2009, CM 13/2014 e CM 14/2017), il momento in cui si deve intendere perfezionata l’opzione:
-Coincide con la presentazione della dichiarazione dei redditi dove viene indicata l’operazione
-A nulla rilevando il pagamento dell’imposta sostitutiva (che può essere oggetto di ravvedimento per omesso versamento).


Tanto premesso, l’Agenzia ritiene che al caso di specie sia ammesso avvalersi dell’istituto della “remissione in bonis”, ex art. 2, DL n. 16/2012 (presumibilmente in quanto assimila l’opzione per la rivalutazione alla fruizione di un “beneficio di natura fiscale”).
Dunque, anche alla luce dei chiarimenti della CM 38/2012 in materia, laddove il contribuente:
-Abbia tenuto un “comportamento concludente” coerente con l’opzione
-Può regolarizzare l’omissione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo successivo (mod. Redditi 2023, nel caso di specie, il cui termine di invio scade al 30/11/2023) procedendo:
●a presentare un Mod. Redditi integrativo, compilato nel quadro RQ
●e versando la sanzione di €. 250 con l’apposito codice tributo.


Comportamento concludente: in primo luogo ricorre con il versamento tempestivo dell’imposta sostitutiva (del 3% rivalutazione e riallineamento o del 10% per l’affrancamento della riserva); inoltre, per quanto attiene la rivalutazione si ritiene che il comportamento più rilevante sia quello riferito alle rettifiche apportate alla contabilità (ed eventualmente al libro cespiti, a nulla rilevando l’effetto
differito sugli ammortamenti), soprattutto nel caso di inclusione nell’ambito di un bilancio depositato (peraltro anche la Nota integrativa al bilancio potrebbe menzione l’eventuale riallineamento fiscale dei valori operata, soprattutto in presenza di gestione della fiscalità differita). Infine, anche la compilazione del quadro RV per la gestione dei disallineamenti tra valori civilistici e fiscali contribuirà a individuare il comportamento concludente.


CONCLUSIONI
Come anticipato, la fattispecie è stata affrontata dall’Agenzia Entrate in relazione all’opzione per il “riallineamento” dei valori civilisticofiscali, ex art. 110 DL n. 104/2020; tuttavia, sempre in applicazione dell’analogia di disciplina derivante dal fatto che la norma base è la medesima (L. 342/2000) si deve ritenere che i chiarimenti siano estensibili:
-Non solo alla rivalutazione dei beni aziendali
-Ma anche all’affrancamento della riserva in sospensione (indipendentemente che si sia creata a seguito della rivalutazione o dell’operazione di riallineamento).
Infine si noti che la posizione dell’Agenzia è del tutto conforme con quanto sostenuto da Assonime (Circ. 22/2022)

No alla proroga del regime impatriati se il versamento è parziale

Con la risposta 383 frò 19/07/2022, l‘Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
-Un cittadino che intende beneficiare della proroga del regime previsto per i lavoratori “impatriati” ma si è accorto che la somma versata, pari al 10%, per aderire al rinnovo dell’agevolazione è inferiore a quanto dovuto
-Non può effettuare il pagamento dell’integrazione ricorrendo al ravvedimento operoso. L’estensione è subordinata al versamento del 10 o del 5% del reddito, nei termini indicati nel provvedimento del 3 marzo 2021.


L’istante, quindi, non potrà fruire dell’estensione del regime di favore per ulteriori 5 anni, ma potrà solo recuperare quanto già versato.


Il decreto “Crescita” (articolo 5, comma 1, lett. c), Dl n. 34/2019) ha inserito nel decreto Internazionalizzazione (nell’articolo 16 del Dlgs n. 147/2015) il comma 3-bis che prevede la possibilità di estendere ad ulteriori cinque anni il regime sugli impatriati in presenza di almeno un figlio minore o in caso di acquisto di una casa in Italia. La circolare n. 33/2020 ha fornito ulteriori chiarimenti sull’estensione
del regime che prevede la tassazione al 50% del reddito imponibile per ulteriori 5 anni, ridotta al 10% se il soggetto ha almeno tre figli minori o a carico.


Successivamente, la legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 50, della legge n. 178/2020) ha previsto che tutti gli iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o i cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime “impatriati” possono optare per l’estensione del regime speciale per altri cinque periodi d’imposta, previo versamento di un importo pari al 10% ovvero al 5% dei redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione. Il versamento del 10%, come precisato dal provvedimento del 3 marzo 2021, riguarda i cittadini impatriati con almeno un figlio minore o a carico oppure i cittadini che abbiano acquistato un immobile a uso abitativo in Italia. la percentuale si riduce al 5% se i figli sono almeno tre e il lavoratore abbia comunque acquistato la casa.


I dipendenti devono poi presentare richiesta scritta al datore di lavoro entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio e se tale periodo è finito il 31 dicembre 2020, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del Provvedimento (quindi entro il 30 agosto 2021).
La richiesta fra l’altro deve indicare gli estremi del versamento del 10% o del 5 per cento. I sostituti a loro volto effettueranno le ritenute del 50% o del 10% del reddito imponibile sulle somme e i valori imponibili corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta scritta.


Gli autonomi comunicano l’estensione del regime di favore nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui hanno effettuato i versamenti del 10 o del 5 per cento.


Alla luce del quadro normativo e di prassi delineato, l’Agenzia ritiene che in caso di omesso o parziale versamento di quanto dovuto il diritto all’opzione si perde essendo precluso il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso. L’istante quindi potrà solo recuperare quanto versato con apposita domanda da inviare entro due anni dal pagamento delle somme o se posteriore dal giorno in cui si è verificato il
presupposto per la restituzione.

ETS: al via le istanze al Fondo straordinario ristori

Con Comunicato Stampa del 14/07/2022 Il Ministero del Lavoro informa che a partire dalle ore 10:00 di lunedì 18/07/2022 e fino alle ore 18:00 di mercoledì 24/08/2022, sarà possibile presentare le istanze di contributo Fondo Straordinario Ristori per gli Enti del Terzo Settore, tramite la piattaforma elettronica “Ristori ETS 20 MILIONI”, disponibile sul Portale Servizi Lavoro.


Col DM 10/01/2022 sono stati individuati i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie, pari a complessivi €. 20 milioni, destinati:
-Agli enti non commerciali di cui al titolo II, capo III, del TUIR;
-Agli enti religiosi civilmente riconosciuti;
-Alle ONLUS, di cui all’art. 10 del D.lgs. 460/97, iscritte nella relativa anagrafe.


Requisiti: i soggetti individuati (che devono essere fiscalmente residenti in Italia) devono possedere i seguenti requisiti:
-Essere titolari di partita IVA;
-Avere svolto prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semi-residenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili, nel periodo ricompreso tra il 31/01/2020 ed il 31/12/2021 (durante lo stato emergenziale da Covid-19);
-Essere titolari di autorizzazione al funzionamento ai sensi della normativa regionale e provinciale di riferimento.


Modalità e termini di presentazione delle istanze di contributo

Con Decreto direttoriale n. 134 è stato adottato l’Avviso 2/2022 che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle istanze di contributo.
Le istanze devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica predisposta dalla Direzione Generale dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione e denominata “Ristori Enti Terzo Settore – art. 1-quater del D.L. n. 73/2021” disponibile all’indirizzo istituzionale servizi.lavoro.gov.it a partire dalle ore 10.00 del 18 luglio 2022
fino alle ore 18.00 del 24 agosto 2022.
Eventuali richieste di assistenza tecnica, riguardanti esclusivamente l’uso del portale, potranno essere indirizzate all’URP online del Ministero.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvede entro il 20 ottobre 2022 al caricamento nella piattaforma elettronica “Ristori Enti Terzo Settore – art. 1-quater del D.L. n. 73/2021” degli elenchi degli enti che hanno superato la fase di controllo e, in applicazione del criterio di riparto delle risorse finanziarie, quantifica l’importo spettante a ciascuno di essi.
Il medesimo Ministero provvede al trasferimento delle risorse alle Regioni e alle Province autonome ai fini dell’erogazione del contributo agli Enti beneficiari.

Bonus R&S – applicabilità alle attività di design e ideazione estetica svolte nel 2019

Con la RM 41/E del 26/07/2022, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le attività di ideazione e prototipia di beni rientranti nel comparto della moda, della pelletteria, della gioielleria e dell’occhialeria e quella successiva di produzione non rientrano tra le attività di ricerca e sviluppo agevolabili con il credito d’imposta di cui all’art. 3 del DL 145/2013.


Nel caso di specie, una società svolgeva, nel 2019, le attività citate, svolte per alcuni marchi detenuti da società appartenenti al proprio gruppo.
In relazione a tale fattispecie, i parere del MISE, riportato nel documento di prassi, ricorda che le attività qualificabili come ricerca e sviluppo sono quelle specificamente svolte, nell’ambito di un processo di innovazione condotto da un’impresa, per superare una o più incertezze scientifiche o tecnologiche, la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato dell’arte del settore e cioè applicando tecniche o conoscenze già note e disponibili in un determinato comparto scientifico o tecnologico, con la finalità di giungere alla realizzazione di nuovi prodotti o processi o al miglioramento sostanziale di prodotti o processi già esistenti. Si tratta di attività che si caratterizzano per la presenza di elementi di novità e creatività e, quindi, anche per il grado di incertezza o rischio d’insuccesso scientifico o tecnologico che, di regola, implicano.


Il MISE richiama, inoltre, la RM 40/2019, laddove era stato chiarito che:
1.) Nel campo di applicazione del credito d’imposta non rientrano automaticamente tutte le attività che l’impresa intraprende nel suo processo di innovazione
2.) Ma solo quelle che si caratterizzano per la presenza di reali contenuti di ricerca e sviluppo secondo i criteri di classificazione e qualificazione sopra indicati.


I criteri assumono valenza generale, nel senso che devono intendersi applicabili a tutti i settori economici, con gli adattamenti di nozioni e concetti che i diversi comparti richiedono in ragione della loro specificità.
Sulla base degli elementi forniti dalla società, il Ministero ritiene che in tale fattispecie le attività svolte, attinenti al design e all’ideazione estetica, il cui obiettivo sia la concezione e la realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni o campionari precedenti con riguardo ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni, alle forme, ai colori e ad altri
elementi rilevanti, ma il cui unico effetto tecnico” riguardi, in senso ampio, la forma esteriore o l’aspetto estetico del prodotto, non costituiscano attività di ricerca e sviluppo ammissibili al bonus, perché non comportano in linea di principio lo svolgimento di lavori necessari per il superamento di ostacoli di tipo scientifico o tecnologico non superabili con le conoscenze generali già disponibili.
Analogamente, non sono ammissibili le attività relative alle ricerche di mercato finalizzate a raccogliere dati su gusti e abitudini dei consumatori e le attività riguardanti la valutazione di gradimento dei prodotti sotto il profilo estetico, necessarie per il corretto posizionamento di una nuova collezione, anche per individuarne il mercato di inserimento. In generale, devono considerarsi escluse le attività finalizzate alla modifica in senso ampio dell’estetica dei prodotti e al lancio di nuove tendenze di moda, ma non finalizzate alla risoluzione di un’incertezza di carattere tecnico o scientifico.
Si segnala però che nella nuova disciplina del credito d’imposta R&S&I ex L. 160/2019 l’ambito oggettivo è stato esteso, tra l’altro, alle attività di design e ideazione estetica, nell’ambito delle quali, fermo restando il carattere di misura generale del credito d’imposta, potrebbero in linea di principio rientrare alcune delle attività di carattere creativo poste in essere dall’impresa in presenza del requisito della novità e della significatività.