Credito d’imposta IMU delle imprese turistiche – al via le autodichiarazioni

L’art. 22 del DL n. 21/2022 (cd. “Decreto Ucraina”) ha istituito, per il 2022, un contributo, sotto forma di credito d’imposta rientrate nel regime del “Quadro temporaneo” degli aiuti di stato nel periodo Covid-19: a favore delle imprese turistico-ricettive, agriturismi, imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta (camping), imprese del comparto fieristico e congressuale e complessi termali/parchi tematici (compresi i parchi acquatici e faunistici); pari al 50% dell’importo versato a titolo di 2° rata dell’anno 2021 dell’IMU riferito agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 nei quali è gestita l’attività turistico ricettiva.


CONDIZIONI:
● per fruire del credito d’imposta i proprietari delle imprese devono essere anche i gestori delle attività esercitate;
● i contribuenti devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre del 2021 di almeno il 50% rispetto al secondo trimestre del 2019.

Con il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono state definite le modalità di presentazione dell’Autodichiarazione, che gli operatori economici sono tenuti a inviare per beneficiare del credito d’imposta.

In particolare, l’Autodichiarazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Successivamente alla presentazione dell’Autodichiarazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’Autodichiarazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Entro 10 giorni dalla data di presentazione dell’Autodichiarazione, è rilasciata una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego del credito d’imposta.

Il credito d’imposta è denegato nel caso in cui il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto.

TERMINI
L’Autodichiarazione deve essere inviata dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si considerano tempestive le Autodichiarazioni trasmesse entro il predetto termine ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.

Nello stesso periodo è possibile:
– inviare una nuova Autodichiarazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa.
L’ultima Autodichiarazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
– presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

UTILIZZO BONUS

Il bonus IMU è utilizzabile dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta, è possibile utilizzare il credito d’imposta, esclusivamente in compensazione.

Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:

il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
● nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo fruibile in base all’Autodichiarazione, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
● l’Agenzia delle Entrate, con successiva risoluzione, istituirà il relativo codice tributo e le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Bonus librerie 2022 – procedure operative per la presentazione delle istanze

Entro il 28 ottobre 2022 alla direzione generale Biblioteche e Istituti culturali del ministero per i Beni e le Attività culturali devono essere presentate le richieste per il riconoscimento del tax credit librerie, relative al 2021 esclusivamente online attraverso il portale dedicato al (taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/).
Il credito spetta agli esercenti attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati ed è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione.


La domanda dovrà indicare la dimensione dell’impresa: micro, piccola, media, grande.


Le istanze relative al 2021 possono essere presentate dalle ore 12 del 15 settembre 2022 e fino alla stessa ora del 28 ottobre 2022, esclusivamente tramite il portale https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/ , per il riconoscimento del credito d’imposta introdotto dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi da 319 a 321), destinato agli esercenti del settore della vendita al dettaglio di libri, nuovi o usati, in esercizi specializzati.


Il credito d’imposta è destinato agli esercenti di attività commerciali che possiedono i seguenti requisiti: al momento della presentazione della domanda:
● Codice ATECO principale (ricavi prevalenti) risultanti alla CCIAA:
○ 47.61 “Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati”
○ 47.79.1 “Commercio al dettaglio di libri di seconda mano”
● sede legale: deve essere situata in Italia o in un paese UE/SEE
● tassazione: è richiesta la residenza fiscale in Italia (o il possesso di una stabile organizzazione)
● ricavi: devono aver realizzato nell’esercizio di riferimento (2021) ricavi dalla cessione di libri (anche usati, in regime del margine o meno) almeno pari al 70% dei ricavi complessivi dichiarati.


Le agevolazioni sono riservate agli esercenti di attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati che:
● abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo;
● siano soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
● siano in possesso di classificazione ATECO principale 47.61 o 47.79.1, come risultante dal registro delle imprese;
● abbiano sviluppato nel corso dell’esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri, come disciplinato dall’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero, nel caso di libri usati, dall’articolo 36 del Decreto Legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.

Gli esercenti che operano nella vendita al dettaglio di libri nuovi e usati potranno accedere al credito d’imposta nella misura massima di € 20.000 per gli esercenti di librerie indipendenti e di € 10.000 per le librerie ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite.


Il credito d’imposta è parametrato con riferimento al singolo punto vendita e alle seguenti voci:
a) imposta municipale unica – IMU;
b) tributo per i servizi indivisibili – TASI;
c) tassa sui rifiuti – TARI;
d) imposta sulla pubblicità;
e
) tassa per l’occupazione di suolo pubblico;
f) spese per locazione, al netto IVA; g) spese per mutuo;
h) contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente.


Le voci sopra elencate sono da riferirsi agli importi dovuti nell’anno precedente alla richiesta di credito di imposta.


Chiusa la finestra temporale per la presentazione delle istanze e conclusa la fase di verifica e controllo, la direzione generale Biblioteche e istituti culturali trasmetterà all’Agenzia delle entrate i dati degli esercenti ai quali è stato riconosciuto il credito d’imposta, con i relativi importi attribuiti, e pubblicherà sul proprio sito l’elenco dei beneficiari approvato con decreto direttoriale.
Da quel momento il tax credit potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, dal 10 del mese successivo a quello in cui la direzione generale ha notificato ai beneficiari (e quindi dalla pubblicazione del suddetto elenco) l’ammontare del contributo spettante.

Contributi sospesi nel settore dello sport: versamento entro il 16/12/2022

L’INPS, con la circolare n. 105 del 26 settembre 2022, torna ad occuparsi della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, I cui termini sono prorogati fino al 30 novembre 2022.

Il termine per la ripresa dei predetti versamenti sospesi è fissato alla data del 16 dicembre 2022.


Destinatari delle disposizioni concernenti la sospensione dei termini sono le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso
di svolgimento.


I termini, oggetto della sospensione in argomento, sono quelli relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022.


Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 dicembre 2022.


Entro la medesima data del 16 dicembre 2022, dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel suddetto periodo temporale interessato dalla sospensione (dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022).


Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, per i periodi di paga delle mensilità da dicembre 2021 a ottobre 2022, i datori di lavoro di cui si tratta inseriranno nell’elemento “DenunciaAziendale”,“AltrePartiteACredito”, “CausaleACredito” il codice “N979”. I datori di lavoro
che abbiano già provveduto all’invio del flusso di competenza luglio e agosto 2022 senza avere effettuato il relativo versamento (totale o parziale) dovranno inoltrare, nel caso in cui intendano avvalersi della sospensione, entro e non oltre il 25 ottobre 2022, un flusso di variazione della sola denuncia aziendale con l’esposizione del codice e del relativo importo. La ripresa dei versamenti dei contributi sospesi deve avvenire entro il termine del 16 dicembre 2022 in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi.


I versamenti devono essere effettuati compilando, per ogni periodo mensile interessato dalla sospensione, la “Sezione INPS” del modello “F24”, con il codice DSOS.


I soggetti destinatari della sospensione contributiva che hanno instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e fattispecie similari e che nel periodo di competenza da dicembre 2021 a ottobre 2022 hanno erogato compensi sui quali è dovuto il contributo previdenziale obbligatorio alla Gestione separata, dovranno riportare, nell’elemento “CodCalamita” di “Collaboratore”, il valore 38.


I committenti che abbiano già provveduto all’invio del flusso UniEmens di competenza da dicembre 2021 a luglio 2022, senza avere indicato il codice calamità relativo alla sospensione provvederanno, entro e non oltre il 25 ottobre 2022, alla relativa modifica dei flussi telematici.


La ripresa dei versamenti dei contributi sospesi deve avvenire entro il termine del 16 dicembre 2022 in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi.

BONUS RISTORO GASOLIO DEGLI AUTOTRASPORTATORI – ISTANZE DAL 12/09

Sintesi: sarà attiva dal 12/09 fino al 12/10 (30 giorni) la piattaforma, predisposta dall’Agenzia delle Dogane, per la presentazione dell’istanza per il credito di imposta del 28% per il ristoro del costo del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore da parte delle imprese autorizzate al trasporto di beni in c/terzi con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton.
Il credito d’imposta verrà assegnato in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze (non si tratta di un “click day”), nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della disciplina degli aiuti di stato.

L’art. 3 del D.L. 50/2022 (cd. “Decreto Aiuti”) ha previsto la possibilità di riconoscere un contributo
straordinario, sotto forma di credito d’imposta:
▪ alle imprese con sede legale (o stabile organizzazione) in Italia
✔ esercenti le attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva ≥ a 7,5 t:
✔ iscritte nell’albo degli autotrasportatori di cose per c/terzi
▪ cui spetta un credito d’imposta per l’acquisto (netto IVA) del gasolio impiegato nel trasporto in
veicoli di categoria euro 5 o superiore comprovato mediante le relative fatture d’acquisto
✔ nella misura del 28% della spesa sostenuta nel 1° trimestre 2022
✔ nel limite delle risorse finanziarie (pari a €. 496.845.000 per il 2022)
✔ non tassato ai fini dei redditi/Irap e cumulabile con altre agevolazioni a condizione che il cumulo
non superi il costo sostenuto
✔ soggetto al Quadro temporaneo degli aiuti di stato per la crisi Ucraina (Comun. della Comm. UE
2022/C 131): l’aiuto non può eccedere l’importo di €. 400.000 per singolo beneficiario

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L’ottenimento del credito d’imposta è subordinato alla presentazione di apposita istanza tramite la
piattaforma predisposta dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli
, cui si può accedere tramite
banner pubblicato sul portale ADM o direttamente al link: www.creditoautotrasportatori.adm.gov.it


TERMINI DI PRESENTAZIONE: le istanze devono essere presentate, attraverso detta piattaforma.
La trasmissione potrà avvenire: dal 12/09/2022 fino al 12/10/2022

Sarà disponibile un servizio di assistenza, fruibile tramite la casella creditoautotrasportatori@sogei.it




DL Aiuti-bis convertito – La responsabilità solidale per la cessione dei bonus edilizi

Con 178 voti favorevoli, nessuno contrario e 13 astensioni, il Senato, il 20 settembre, ha definitivamente approvato la legge di conversione (con modifiche) del DL n. 115/2022 (cd. “Decreto Aiuti-bis”), esaminato nella stessa giornata dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze.


In sede di conversione del Decreto Aiuti bis (D.L. n. 115/2022) è stato approvato un emendamento che ridefinisce la responsabilità solidale tra cedente e cessionario in relazione alle opzioni per la cessione dei bonus edilizi.


LA SITUAZIONE PREVIGENTE
L’art. 121 del DL n. 34/2020, commi 4, 5 e 6 ante modifica, prevedevano che:
i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto;
l’Agenzia delle entrate nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta;
– in assenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione, l’Agenzia Entrate provvede a recuperare l’importo corrispondente alla detrazione non spettante maggiorato degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (art. 20, D.P.R. n. 602/1973) e delle sanzioni per utilizzo di crediti di imposta in misura superiore a quella spettante, ovvero inesistenti (art. 13 D.Lgs. n. 471/1997).
il recupero dell’importo è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario delle originarie detrazioni.


Restava ferma:
– in presenza di concorso nella violazione, l’applicazione della norma per cui, ove più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta (art. 9, c. 1, D.Lgs. n. 472/1997);
– la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo maggiorato di sanzioni e interessi.

LE MODIFICHE DEL DL AIUTI – BIS
La norma nella versione post conversione del decreto Aiuti bis, prevede che:
→ la responsabilità solidale col contribuente del fornitore (per lo sconto in fattura) o del cessionario rimane sempre applicabile in presenza di concorso nella violazione per dolo o colpa grave
→ negli altri casi (di colpa “lieve” o assenza di colpa) la responsabilità solidale è esclusa:
■ senz’altro per i crediti acquisiti secondo le disposizioni del Decreto Antifrodi (cioè acquisiti dal 12/11/2022 in poi): si tratta delle operazioni per le quali si è acquisito il visto di conformità e le asseverazioni/attestazioni appositamente previste (co. 1-ter dell’art. 121, DL n. 34/2020)
■ per i crediti sorti prima del 12/11/2021: ove il cedente, diverso dai soggetti “qualificati” (banche/intermediari finanziari, società di un gruppo bancario, e imprese di assicurazione) “e che coincida col fornitore”, acquisisca, ora per allora, la documentazione sopra citata. In sostanza, la norma pare agevolare i fornitori che si trovano ancora “in pancia” dei crediti che non hanno saputo smobilizzare per timore, da parte del potenziale acquirente, della responsabilità solidale.

BOLLO SU E-FATTURE ENTRO IL 30/09/2022 ANCORA CON LA SOGLIA DI €. 250

Sintesi: entro il 30/09/2022 va versata l’imposta di bollo sulle fatture emesse nel 2° trimestre dell’anno 2022 secondo le regole previgenti alle novità del DL Semplificazioni. In particolare, il pagamento è dovuto:
– anche per coloro che nel 1° trimestre dovevano complessivamente un’imposta non superiore a €. 250
– ove l’importo dovuto per il 1° ed il 2° trimestre non ecceda la soglia di €. 250, il versamento può essere
eseguito entro il 30/11/2022.
A partire dalle fatture elettroniche emesse dal 1/01/2023 la citata soglia di €. 250 viene elevata a €. 5.000

Come noto, l’applicazione dell’imposta di bollo alle fatture si basa sui seguenti criteri:
– principio generale: di “alternatività” rispetto all’Iva
– esenzioni: sono disposte ipotesi di esenzione tassativamente individuate
– importo: la quota non rilevante ai fini Iva dev’essere superiore ad € 77,47 (a tal fine è sufficiente che
un singolo addebito nel corpo della fattura risulti privo di Iva).


Modalità di assolvimento nel caso di fattura:
■ elettronica: secondo le modalità dell’art. 6, DM 17/06/2014; il calcolo è agevolato dalla compilazione
dell’apposita funzione nell’ambito della fattura elettronica
■ se cartacea può essere assolta:
● con apposizione della marca telematico (in caso di invio tramite e-mail si ritiene possibile indicare
l’assolvimento sulla copia dell’emittente, indicando il numero univoco attribuito al contrassegno)
in forma “virtuale”, ex art. 15 Dpr 642/72 (sconsigliata in quanto richiede l’autorizzazione dell’Agenzia
ed obbliga alla presentazione della relativa dichiarazione, con versamenti a saldo e in acconto).

Integrazione dei dati da parte dell’Agenzia:
a) l’Agenzia mette a disposizione, nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, i seguenti 2
elenchi che contengono gli estremi delle FE emesse nel trimestre solare di riferimento

b) il cedente/prestatore (o il suo intermediario delegato) Iva può, alternativamente:
confermare l’integrazione dell’Agenzia (provvedendo al versamento dell’imposta); in assenza
di modifica l’elenco si intende comunque confermato
modificare i dati dell’elenco B, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di
riferimento, fornendole relative motivazioni; la modifica può essere effettuata:
● in modalità puntuale: tramite accesso al portale fatture corrispettivi e modifica “online” di
ciascuna singola fattura dell’elenco
● in modalità massiva: procedendo al download del file Xml dell’elenco B, con successivo
upload del file modificato (la modifica può anche aggiungere nuove fatture precedentemente
non elencate dall’Agenzia, per le quali si rende dovuto il tributo).


Entro il giorno 15 del 2° mese successivo al trimestre di riferimento (al 20/09 per le fatture emesse nel 2°
trimestre), l’Agenzia comunica l’ammontare dell’imposta dovuta, sulla scorta dei dati contenuti
– nell’Elenco A
– nonché e nell’Elenco B eventualmente modificato entro detto termine

TERMINE DI VERSAMENTO
L’art. 17 del DL n. 124/2019 (come mod. dal D.L. 23/2020), al co. 1-bis, ha previsto per i primi 2 trimestri solari che l’obbligo di versamento decorre solo dal trimestre in cui si supera la soglia di € 250 d’imposta
cumulata fin dall’inizio dell’anno.
Fino al 31/12/2022, dunque, il calendario del versamento dell’imposta di bollo è il seguente

Entro il prossimo 30 settembre dovrà, dunque, essere effettuato il versamento dell’imposta di bollo:
✓ sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare
✓ nonché su quelle emesse nel 1° trimestre, ove di importo complessivo non superiore a €. 250.


PAGAMENTO AL 30/11/2022
: ove l’importo dovuto complessivamente per il 1° ed il 2° trimestre 2022
non eccede il valore di €. 250, il versamento potrà essere eseguito entro il 30 novembre.
Il pagamento può avvenire con F24 oppure con addebito su Iban.

ASPETTI SANZIONATORI
In presenza di versamento tardivo/omesso/insufficiente, Il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso e, dunque, in caso di definizione entro 30 giorni dalla comunicazione, la sanzione è così determinata:
– ridotta del 30%, se il versamento è eseguito oltre90 giorni dalla scadenza del termine per
l’adempimento;
– ridotta al 15%, se il versamento è eseguito entro 90giorni dalla scadenza del termine per
l’adempimento;
– ridotta a 1/15 per ciascun giorno di ritardo, se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla
scadenza del termine per l’adempimento.

NUOVA SOGLIA A €. 5.000 DAL 1/01/2023
L’art. 3 del DL n. 73/2022 (cd. “Semplificazioni fiscali”):
 ha aumentato la citata soglia da €. 250 ad €. 5.000
 solo a decorrere dalle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2023



INPS – Indennità una tantum 200 euro: domande fino al 30 novembre

Dal 26 settembre fino al 30 novembre 2022 è attiva la procedura online per richiedere l’indennità una tantum prevista dal DL. 50/2022 (cd. “Decreto Aiuti”) per i soggetti iscritti all’INPS (i professionisti iscritti alle Casse Professionali devono attendere istruzioni da parte della Cassa di appartenenza). L’INPS ha diramato i relativi chiarimenti nella Circ. 26/09/2022, n. 103.


SOGGETTI INTERESSATI
Possono presentare la domanda i seguenti lavoratori autonomi/professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS:
• iscritti alla gestione IVS artigiani;
• iscritti alla gestione IVS commercianti;
• iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri (compresi gli IAP) ed i pescatori autonomi
• professionisti iscritti alla Gestione Separata (compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici)
Sono destinatari dell’indennità anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti/coadiutori alle gestioni IVS degli artigiani, commercianti o dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.


Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103), la domanda di accesso all’indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all’Istituto ove il lavoratore autonomo
risulti, invece, iscritto esclusivamente presso altri enti di previdenza obbligatoria, potrà trasmettere la richiesta direttamente a questi ultimi.


REQUISITI
Per beneficiare dell’indennità “base” di €. 200 i richiedenti devono avere percepito un reddito complessivo lordo non superiore a €. 35.000 nel periodo d’imposta 2021 (e non devono, inoltre, aver fruito dell’analoga indennità prevista per i lavoratori dipendenti/pensionati/altri soggetti, di cui agli art. 31 e 32 del decreto Aiuti).
Inoltre, ai sensi delle novità introdotte dal recente DL n. 144/2022 (decreto “Aiuti-ter”), ove per il medesimo periodo 2021 abbiano percepito un reddito complessivo lordo non superiore a €. 20.000 spetterà una maggiorazione di €. 150 euro (per un importo complessivo di €. 350).
I richiedenti, al 18 maggio 2022, devono inoltre:
• essere già iscritti alla gestione autonoma;
• essere titolari di partita IVA attiva;
• aver versato almeno un contributo nella gestione d’iscrizione per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 (con scadenza di versamento al 18 maggio 2022).
Per coadiuvanti e coadiutori la titolarità della partita IVA e il versamento contributivo ricadono sulla posizione del titolare della posizione aziendale. Analogamente, per i soci/componenti di studi associati, la titolarità della partita IVA dovrà essere riscontrata in capo alla società/studio associato presso cui operano.
Si precisa, infine, che per fruire della prestazione è necessario che – sempre alla data del 18 maggio 2022 – gli interessati non siano titolari di trattamenti pensionistici diretti.


COME PRESENTARE LA DOMANDA
È possibile trasmettere la domanda tramite il servizio online Indennità una tantum 200 euro – Domanda, accessibile anche tramite il Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche. Una volta autenticati con le proprie credenziali, sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra quelle indicate.

In alternativa al servizio online, l’indennità può essere richiesta tramite i patronati o il Contact center, telefonando al numero verde 803.164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06.164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori)

BONUS FACCIATE – COMPILAZIONE MOD. REDDITI – LAVORI A CAVALLO D’ANNO

Sintesi: la detrazione “bonus facciate” è stata oggetto di proroga solo per l’anno 2022; dal 2023 la detrazione non è più prevista. Per i lavori “a cavallo” d’anno la detrazione (del 60%) rimane garantita per i committenti:
– imprenditori (anche imprese “minori”): per la quota dell’intervento conclusa con un SAL accettato
(principio di competenza)
– soggetti “privati” (principio di cassa): per le spese pagate nel 2022, anche in via anticipata, purché
l’opera sia almeno avviata al 31/12/2022 (e venga effettivamente ultimata nel seguito).

La detrazione prevista dall’art. 1, co. 219 e 220, L. 160/2019 (cd. “bonus facciate”), ha previsto la
detraibilità per gli interventi (v. RF 031/2020):
– per interventi edilizi (inclusi quelli di sola pulitura/tinteggiatura) finalizzati al recupero/restauro
della facciata esterna
(visibile dalla pubblica via) di edifici
– ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente/parzialmente edificate) di cui al D.M. n. 1444/68 o
ad esse assimilate dal Comune
– realizzati sulle strutture opache della facciata e su balconi o fregi/ornamenti.
a prescindere dalla tipologia:
✓ del soggetto che sostiene la spesa (“privato”, imprenditore, ENC, ecc.)
✓ dell’immobile (abitativo o meno, inclusi gli immobili merce/strumentali per destinazione delle imprese).


L’agevolazione consiste:
● in una detrazione Irpef/Ires (non vi è limite di spesa, né di detrazione), da suddividere in 10 anni
● è ammesso procedere alla cessione del credito a terzi/sconto in fattura secondo le modalità
previste per i “bonus edilizi” dall’art. 121, DL n. 34/2020 (con la particolarità che, al caso di specie,
non si applicano gli esoneri da adempimenti previsti per “interventi minori” – v. RF XXX)


AMBITO TEMPORALE DEL BONUS FACCIATE

L’ambito temporale del “bonus facciate”:
● originariamente limitato al solo 2020 e prorogato al 2021 (art. 1, co. 59, L. 178/2020)
● è stato ulteriormente prorogato alle spese sostenute nell’anno 2022, con contestuale
riduzione dell’aliquota di detrazione spettante, dal 90% al 60%.

Dal 2023 non è, attualmente, prevista alcuna detrazione.
LA DETRAZIONE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI

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CESSIORARIO DEL CREDITO – UTILIZZO NEL MOD. F24

In caso di detrazione oggetto di cessione a terzi, il soggetto cedente (privato o impresa):
non indica alcun dato relativo alle spese sostenute nel Mod. Redditi
– né indica tali spese nel prospetto rilasciato ai soci, ove soggetto trasparente.

Differenze tra detrazione e credito d’imposta
→ detrazione per il committente i lavori: la detrazione “gioca” solo nell’ambito
dell’Irpef/Ires
→ credito d’imposta: è utilizzabile in compensazione orizzontale con qualsiasi debito
del cessionario (anche con altre imposte dirette, Iva, contributi, ecc.)

l modello F24 recante l’utilizzo del credito in compensazione deve essere presentato esclusivamente
tramite i servizi telematici dell’Agenzia (Entratel/Fisconline), pena il rifiuto dell’operazione.

BONUS FACCIATE – LAVORI “A CAVALLO” 2022 – 2023

Come anticipato:
– mentre per la maggior parte dei bonus edilizi (ecobonus, sisma bonus, bonus ristrutturazioni, ecc.) la
Legge di Bilancio 2022 ne ha prorogato l’applicazione fino al 2024
– per il bonus facciate si applica il termine del 31 dicembre 2022.
Risulta, pertanto, opportuno individuare i requisiti di detraibilità per gli interventi che non saranno
ultimati entro il 31/12/2022.
A tal fine, va, in primo luogo, distinto tra committenti dei lavori che sostengono le spese per cassa
rispetto a quelli che le sostengono per competenza

COMMITTENTI CHE APPLICANO IL “CRITERIO DI COMPETENZA”
Per le imprese (incluse le imprese “minori”, secondo la CM 24/2020) le spese si considerano sostenute
non alla data di pagamento, ma alla data di ultimazione dei lavori o, nel caso di liquidazione dei medesimi tramite stati di avanzamento (c.d. “SAL”), alla data di riferimento del SAL liquidato dall’appaltatore e accettato in via definitiva dal committente. N.B.: le spese relative a lavori ultimati nel 2023 (privi di Sal) o relativi a SAL liquidati nel 2023
non beneficiano del bonus facciate, indipendentemente che abbiano anticipato il pagamento entro la fine del 2022

COMMITTENTI CHE APPLICANO IL “CRITERIO DI CASSA”
Tutti i contribuenti diversi dalle imprese (“privati”, professionisti, ENC, ecc.) devono applicare il criterio
“di cassa” per individuare il momento “di sostenimento” della spesa e, dunque ciò che rileva è la data in cui avviene il pagamento a prescindere, in generale, dalla data di esecuzione dei lavori

INTERVENTI CHE NON SARANNO PIÙ AGEVOLATI DAL 2023

Si noti che, la mancata proroga del bonus facciate comporterà il venir meno della detrazione, per
le spese sostenute dal 1/01/2023, su quegli interventi che non possono inquadrarsi tra le spese
detraibili ex art. 16-bis, Tuir:
✓ rifacimento delle facciate relativi a edifici non a destinazione residenziale
✓ rifacimento delle facciate di abitativi commissionato da soggetti IRES
✓ gli interventi che, dal punto di vista urbanistico, consistono in mere manutenzioni ordinarie, (es:
tinteggiatura della facciata) relativi a edifici unifamiliari.



Bonus agricoltura 2022: istanze entro il 20/10/2022

Il bonus agricoltura consiste in un credito d’imposta pari al 40% degli investimenti sostenuti da imprese agricole e agroalimentari per realizzare o ampliare infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. Può essere fruito per ciascuno dei periodi d’imposta che vanno dal 2021 al 2023 e non può superare 50 mila euro. Era stato introdotto dalla Legge di bilancio 2021 (n. 178/2020, art. 1, comma 131) per il sostegno del Made in Italy.
L’agevolazione sulle imposte è rivolta a reti di imprese agricole e agroalimentari (costituite ai sensi dell’articolo 3 del Dl n. 5/2009), anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle strade del vino.


IMPORTO DEL NUOVO BONUS AGRICOLTURA 2022

Il credito d’imposta è pari al 40% sugli investimenti effettuati, e non può superare questi limiti:
50 mila euro per le piccole e medie imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli e per le piccole e medie imprese agroalimentari,
25 mila euro per le grandi imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.


Il credito d’imposta è destinato agli investimenti effettuati nei periodi d’imposta che vanno dal 2021 al 2023 che puntano a:
● realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico,
● investimenti che migliorano le potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale,
● attività e progetti legati all’incremento delle esportazioni, sostenute nell’ambito delle dotazioni tecnologiche e del software e dello sviluppo di database e sistemi di sicurezza.


COME RICHIEDERE IL NUOVO BONUS AGRICOLTURA 2022
Le piccole, medie e grandi imprese agricole che vogliono accedere al bonus sugli investimenti devono seguire questi passi:
1. Comunicare all’Agenzia Entrate, tramite i canali telematici dell’Agenzia, l’ammontare delle spese sostenute in ogni periodo d’imposta dal 2021 al 2023.
2. Per le spese realizzate nel 2021 la comunicazione andrà inviata dal 20 settembre al 20 ottobre 2022 con il modello approvato dal provvedimento Entrate del 20 maggio 2022
3. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’istanza un provvedimento delle Entrate renderà nota la percentuale di credito d’imposta spettante a ciascun soggetto richiedente, sulla base delle richieste ricevute e tenuto conto del limite di spesa di 5 milioni stabilito dalla legge.

SUPERBONUS – PROROGA AL 31/12/2022 PER UNIFAMIGLIARI

Sintesi: in relazione alla scadenza del cd. “superbonus”, ove gli interventi siano effettuati:
– su edifici unifamiliari
– o unità abitative in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno l’estensione alle spese sostenute fino al 31/12/2022 (per gli interventi sia trainanti che trinati) è subordinata all’esecuzione dei lavori per almeno il 30% entro il 30/09/2022, considerando anche gli interventi che accedono ai bonus edilizi con detrazione diversa dal 110%.
Recentemente la Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del DM 58/2017 ha ritenuto che il supero del citato limite del 30% vada certificato tramite attestazione del direttore dei lavori.

Come noto, la Legge di Bilancio 2022 (con la sostituzione del co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, oggetto di successiva modifica da parte dell’art. 14 del DL n. 50/2022), ha proceduto a prorogare il termine entro cui sostenere le spese detraibili al 110% (quali interventi trainanti o trainati), differenziando a seconda del soggetto che sostiene la spesa e della tipologia di lavori, differenziando tra gli interventi effettuati.
In particolare, per gli interventi:
– “trainanti” (ex co. 1 e co.4 dell’art. 119) effettuati dalle persone fisiche “private”:
– su edifici unifamiliari (cd. “villini”)
– su unità abitative in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno
– o “trainati” effettuati sulle medesime unità immobiliari (nuovo comma 8-quater) la detrazione del 110%, che scade ordinariamente al 30/06/2022:
– risulta prorogata alle spese sostenute fino al 31/12/2022
– a condizione che al 30/09/2022 (in luogo del precedente termine del 30/06/2022) “siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo”
– considerando anche gli interventi non agevolati con la detrazione del 110%.
Al contrario per gli interventi effettuati su parti comuni:
– di condomini
– di edifici “interamente posseduti” con non più di 4 unità distintamente accatastate
il termine per la detrazione del 110% scadrà al 31/12/2023

DETERMINAZIONE DELL’AVANZAMENTO LAVORI AL 30/09/2022
Come anticipato, la norma precisa che nel computo del 30% dell’avanzamento dei lavori “possono
essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”.
Il riferimento è ad eventuali lavori per i quali non spetta la detrazione del 110% (ma, ad esempio, la
detrazione del 50% ripristino del patrimonio immobiliare).
N.B.: più in particolare si ritiene che occorra fare riferimento (v. anche Interpello n. 791/2021):
– a qualsiasi intervento da “bonus edilizio”, con ciò intendendosi le categorie di interventi che
attribuiscono una detrazione, come rappresentata nel modello per la cessione/sconto in fattura (inclusi
gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici/colonnine di ricarica, ecc.), ivi inclusi gli oneri
accessori
– non rilevando l’eventuale supero dei limiti di spesa per la detrazione
– dovendo contrapporre le spese il cui sostenimento è stimato per l’ultimazione dell’intervento (es:
quanto comunicato nel mod. B allegato alla pratica SUAP per l’autorizzazione ai lavori da sismabonus)

ESECUZIONE DEI LAVORI E PAGAMENTO
Si noti che, per poter estendere la detrazione alle spese sostenute dal 1/07/2022 fino al 13/12/2022,
il requisito richiesto:
– fa esclusivo riferimento alla “effettuazione” dei lavori, cioè al reale “avanzamento dei lavori”
– senza che rilevi il relativo pagamento.

Ove il contribuente fosse certo di non riuscire ad effettuare lavori per almeno il 30% al 30/09/20202:
– potrebbe scegliere di pagare i lavori residui da superbonus in via anticipata, al 30/06/2022 (€. 350.000 +
280.000 – 100.000 già pagati; per il bonus facciate la detrazione rimane al 60%)
– potendo, così, fruire del 110% di detrazione alla sola condizione che i lavori risultino effettivamente
realizzati nel seguito (anche dopo il 31/12/2022.)

LA PROVA DELL’ESECUZIONE DI LAVORI PER ALMENO IL 30%
Un ulteriore aspetto delicato attiene alle modalità con cui fornire la prova, in caso di eventuale verifica,
del superamento del limite dell’avanzamento dei lavori al 30 settembre.
A tal fine la Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del DM 58/2017 e delle
Linee guida ministeriali ad esso allegate, nell’ambito della recente risposta n. 1/2022 ad un quesito
posto da un’associazione di categoria, ha ritenuto che:
– soggetto competente a valutare la sussistenza della condizione è il direttore dei lavori
– che deve redigere “apposita dichiarazione, basata su idonea documentazione probatoria”
– che è opportuno “trasmettere tempestivamente via PEC o raccomandata al committente e
all’impresa”
Le indicazioni della commissione sono evidentemente mirate a precostituirsi adeguati mezzi di prova,
per evitare eventuali contestazioni dell’Agenzia delle entrate; tuttavia, occorre rilevare che la norma
non prevede vincoli, nel merito (il certificatore può non essere il direttore lavori; la data certa è opportuna, ma non obbligatoria; la certificazione può essere rilasciata anche dopo il 30/09/2022, pur con tutte le difficoltà del caso).

INTERVENTO SU “PARTI COMUNI” O SU UNITÀ IMMOBILIARI INDIPENDENTI
Come anticipato, il problema di individuare l’avanzamento dei lavori al 30 settembre riguarda i soli
interventi effettuati sugli edifici monofamiliari/unità immobiliari indipendenti.
Al di fuori del caso della villa singola, infatti, sono numerosi i casi in cui le opere possono essere
inquadrate come interventi sulle parti comuni di un condominio o di un edificio interamente posseduto
(anche in comproprietà).
È il caso
– non solo delle “villette a schiera” (le quali hanno sempre in comune il tetto e i muri perimetrali,
potendo avere in comune anche l’impianto di riscaldamento)
– ma anche degli appartamenti situati in un edificio plurifamiliare che abbiano il requisito
dell’indipendenza funzionale e dell’accesso autonomo dall’esterno.
Considerato che gli interventi che accedono al superbonus sono indirizzati prevalentemente ad
agevolare spese sulle parti comuni, spetta al contribuente individuare se inquadrare l’intervento in
un modo o nell’altro.