DECRETO AIUTI-QUATER – LE NOVITÀ PER IL SUPERBONUS

Sintesi: il Decreto Aiuti-quater, recentemente pubblicato in G.U., ha apportato una serie di modifiche al
regime del Superbonus, tra cui si evidenzia quanto segue:
proroga: per gli interventi (sia “trainanti” da super-ecobonus che “trainati”) effettuati:
– su parti comuni condominiali/di edifici “interamente posseduti”: la detrazione del 110% opera per le
spese sostenute entro il 31/12/2022 (in luogo del 31/12/2023), ridotta al 90% per le spese sostenute
nel 2023, al 70% per quelle sostenute nel 2024 ed al 65% per quelle sostenute nel 2025; la detrazione
continuò operare nel limite del 110% fino al 31/12/2023 nel caso in cui la CILA sia trasmessa entro il
25/11/2022 (nel caso di condomini, prima di tale data va assunta la delibera relativa ai lavori)
– su edifici unifamiliari/unità funzionalmente autonome con accesso autonomo dall’esterno: la detrazione
del 110% opera per le spese sostenute entro il 30/03/2023 (in luogo del 31/12/2022) a condizione che
al 30/06/2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo; per lavori avviati
dal 1/01/2023 la detrazione si riduce al 90% ed è limitata agli interventi effettuati sull’abitazione
principale posseduta per i contribuenti con un reddito di riferimento non superiore a €. 15.000
cessione del credito: nel caso di cessione del credito/sconto in fattura comunicati entro il 31/10/2022 e
non ancora utilizzati, al fine di evitare il possibile inutilizzo da parte del cessionario, è possibile optare
una fruizione del credito d’imposta in 10 rate annuali (in luogo di 4), previa apposita comunicazione che
sarà disciplinata da apposito provvedimento.

Nell’ambito del DL n. 176/2022 (cd. decreto “Aiuti-quater”), in G.U. 18/11/2022, n. 185, contenente
“Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”, in vigore dal 19/11/2022,
sono state introdotte una serie di modifiche ai cd. “superbonus”, esaminate di seguito.

PROROGA DELLA DETRAZIONE

Con integrazione del co. 8-bis dell’art. 119, DL 34/2020, il termine per sostenere le spese detraibili al 110% (“super-ecobonus” e “super-sismabonus”) viene ulteriormente modificato rispetto a quanto previsto dalla legge di bilancio 2022.

CONDOMINI/EDIFICI INTERAMENTE POSSEDUTI O IN COMPROPRIETÀ

Per gli interventi:
“trainanti” (ex co. 1 e co. 4 dell’art. 119) effettuati sulle parti comuni:
di condomini
di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, interamente posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche
“trainati” effettuati dalle persone fisiche “private” sulle singole unità abitative all’interno, rispettivamente, del condominio o dell’edificio (in quest’ultimo caso, nel limite di 2) la norma anticipa la scadenza della detrazione del 110%, con la seguente “scaletta” temporale:

LAVORI “IN CORSO” – DEROGA: il co. 2 dell’art. 9 del DL Aiuti-quater prevede la possibilità di continuare a fruire della detrazione del 110% anche dal 1/01/2023 (fino al 31/12/2023) nel caso in cui:
▪ la cd. “CILA Superbonus” sia trasmessa al SUAP entro il 25/11/2022
▪ per i soli condomini: la delibera dell’Assemblea che autorizza i lavori sia adottata entro il 24/11/2022.

EDIFICI UNIFAMILIARI/UNITÀ FUNZIONALMENTE INDIPENDENTI

Per gli interventi:
“trainanti” effettuati dalle persone fisiche “private”:
▪ su edifici unifamiliari (cd. “villini”)
▪ su unità abitative in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno
➜ “trainati” effettuati sulle medesime unità immobiliari
si verificano le seguenti condizioni:
la detrazione del 110%:
✓ scaduta, in via ordinaria, al 30/06/2022
✓ viene prorogata alle spese sostenute fino al 31/03/2023 (in luogo del 31/12/2022), a condizione che al 30/09/2022 i lavori siano effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo (nel cui computo sono compresi anche interventi edili non agevolati con il Superbonus: ristrutturazioni, ecobonus, ecc.)
opera la detrazione del 90%:
✓ per le spese sostenute fino al 31/12/2023
✓ riferite ad interventi avviati dal 1/01/2023

alle seguenti condizioni:
– il contribuente sia titolare della proprietà/altro diritto reale di godimento sull’immobile
– l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale
– il contribuente abbia un “reddito di riferimento” non superiore a €. 15.000.

“Reddito di riferimento” costituito:
▪ dalla somma dei redditi complessivi posseduti nel 2022 (anno precedente a quello di sostenimento della spesa detraibile al 90%) da tutti i componenti del nucleo familiare
diviso per un numero di “parti” variabile da 1 a 4, in ragione del numero dei familiari, secondo la tabella riportata nell’Allegato 1 al Decreto Aiuti-quater

Si previene, dunque, ai seguenti calcoli:

ENASARCO EROGAZIONI STRAORDINARIE COVID 19 – ISTANZE ENTRO IL 31/12

Sintesi: entro il 31 dicembre 2021 gli iscritti all’Enasarco in attività, con almeno un rapporto di agenzia attivo possono chiedere un contributo straordinario alla Fondazione in caso di contagio o decesso da Covid 19 avvenuto nel corso del 2022.
Il contributo è pari a:
– 8.000 €, in caso di decesso.
– 1.000 € al lordo delle ritenute di legge, in caso di contagio.
La domanda si presenta tramite il sito della Fondazione.

La Fondazione Enasarco ha esteso al 2022 il riconoscimento di erogazioni straordinarie agli iscritti a
copertura di eventi direttamente collegati dell’epidemia Covid-19.
A tal fine la Fondazione ha stanziato €. 4,4 milioni, che costituiscono un limite all’agevolazione.
N.B.: i contributi saranno erogati applicando un meccanismo “click-day”:
– secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda
– nei limiti dello stanziamento annuale.

AMBITO OGGETTIVO

La prestazione può essere richiesta in caso di contagio o decesso a seguito del Covid-19. Il contributo a
seguito di contagio è riconosciuto una sola volta nell’anno solare.
Il contributo può essere richiesto da:
▪ contributo in caso di avvenuto contagio: agente in attività
▪ contributo in caso di decesso:
– il coniuge superstite, oppure
– il convivente more uxorio, oppure
– il tutore dei figli minori, oppure
– i figli maggiorenni inabili al lavoro, oppure
– i figli maggiorenni studenti a carico dell’agente al momento del decesso

REQUISITI IN CASO DI CONTAGIO

In caso di contagio alla data dell’evento, è necessario avere i seguenti requisiti:
✓ essere un iscritto “in attività”, con almeno un rapporto di agenzia attivo
✓ anzianità contributiva di almeno 4 trimestri (coperti esclusivamente da contributi obbligatori e non
inferiori al minimale) anche non consecutivi negli ultimi 2 anni
✓ reddito lordo per il 2020 (rilevabile dal mod. Redditi PF 2021) non superiore a €. 40.000.

REQUISITI IN CASO DI DECESSO

In caso di decesso alla data dell’evento, è necessario avere i seguenti requisiti:
agente deceduto: essere un iscritto in attività, con almeno un rapporto di agenzia attivo; avere un’anzianità contributiva di almeno 4 trimestri (coperti esclusivamente da contributi obbligatori e non
inferiori al minimale) anche non consecutivi negli ultimi due anni;
richiedente: essere titolare di valore ISEE (risultante da attestazione valida rilasciata dall’Inps) non
superiore a €. 31.898,91.

IL CONTRIBUTO

Il contributo è pari a:
8.000 €, in caso di decesso.
1.000 € al lordo delle ritenute di legge, in caso di contagio.

DOMANDA

Le domande devono essere inviate online, tramite l’area riservata in Enasarco. Per le domande in caso
di decesso i beneficiari non ancora censiti nell’area riservata possono registrarsi.

SCADENZA

Le domande dovranno essere presentate: entro il 31 dicembre 2022
Ove gli eventi coperti si verificassero a dicembre 2022, la domanda andrà inviata entro il 31/01/2023.

LA PROCEDURA PER LE PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Successivamente si procede nell’apposita funzione “Erogazione straordinaria”.

Si seleziona, quindi, l’evento per cui si richiede il contributo.

Successivamente si attesta il possesso dei requisiti

allegando la relativa documentazione

Dopo aver indicato le coordinare bancarie, si conclude la procedura della domanda; il sistema rilascia il numero di protocollazione della pratica.



Superbonus villette: calcolo del quoziente familiare

Tra le numerose previsioni contenute nella bozza del DL Aiuti-quater vi è la possibilità di continuare a fluire del Superbonus nella misura “ridotta” del 90% (in luogo del 110) riduzione dal 110 al 90% per interventi avviati a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Da evidenziare che la riapertura del superbonus alle spese sostenute sulle “villette” nel 2023, con percentuale di detrazione ridotta al 90%, risulta fruibile solo dai contribuenti che abbiano un “reddito di riferimento” non superiore a €. 15.000.

IL REDDITO DI RIFERIMENTO
Il reddito di riferimento sarebbe dato dalla somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa (quindi, nel 2022), da tutti i componenti del nucleo familiare, diviso poi per un coefficiente che dipende dal numero dei componenti e che può arrivare a un massimo di 4 per i nuclei composti, oltre che dal contribuente e dal coniuge, anche da almeno altri 3 familiari a carico del contribuente e/o del coniuge.

Il coefficiente dovrebbe variare in funzione del numero di familiari a carico (che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel co. 2 dell’art. 12 del Tuir) per un numero di parti determinato come segue:

Dunque, il “quoziente” da utilizzare varierebbe come segue:
• contribuente da solo: quoziente familiare per bonus = 1;
• contribuente + coniuge: quoziente familiare per bonus = 2;
• contribuente + 1 figlio a carico: quoziente familiare per bonus = 1,5;
• contribuente + coniuge + 1 figlio a carico: quoziente familiare per bonus = 2,5;
• contribuente + coniuge + 2 figli a carico: quoziente familiare per bonus = 3
• contribuente + coniuge + 3 o più figli carico: quoziente familiare per bonus = 4

BONUS ENERGETICI 3° TRIMESTRE – COMUNICAZIONE DAL FORNITORE ENTRO IL 30 NOVEMBRE

Sintesi: l’ARERA ha recentemente emanato la delibera che, in attuazione di quanto previsto dal Decreto
“Aiuti-bis”, ha disposto che:
– entro il 30 novembre
– a favore delle imprese non energivore e non gasivore richiedenti
il venditore devono inviare la comunicazione con i dati relativi al calcolo del credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi al terzo trimestre 2022.

l legislatore, ha introdotto dei crediti d’imposta alle imprese finalizzati a contenere i rincari nel costo dell’energia elettrica e del gas naturale nel 1°, nel 2°e nel 3° trimestre 2022.

Il funzionamento dei crediti per il III° trimestre può essere così riepilogato.

COMUNICAZIONE DEL FORNITORE DI GAS O ENERGIA

Per effetto di quanto disposto dal comma 5 dell’art. 6 DL n. 115/2022, è previsto uno specifico
adempimento in capo al fornitore qualora l’impresa
• non gasivora
• non energivora

beneficiaria del credito d’imposta si sia rifornita o si rifornisca di gas naturale o energia elettrica, nel
secondo e terzo trimestre 2022, dal medesimo soggetto da cui si è rifornita nel secondo trimestre 2019.
In tal caso il fornitore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l’agevolazione, deve inviare al cliente, a fronte di specifica richiesta, una comunicazione riportante:
• il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
• l’ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre 2022.
È demandata all’ARERA l’individuazione del contenuto della comunicazione e delle sanzioni per il mancato rilascio della stessa in capo al fornitore.

DELIBERA AERA 474/2022

L’ARERA ha quindi emanato la delibera n. 474/2022 (in continuità con la delibera n. 373/2022) nella
quale viene previsto che:
✓ a seguito di apposita richiesta dell’impresa che rispetta i requisiti disposti dall’art. 6 del DL “Aiutibis” (cioè “non energivora” o “non gasivora”)
✓ il venditore che riforniva l’impresa sia nel 2° trimestre 2019 che nel 2° e 3° trimestre 2022
✓ è tenuto a inviare, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, cioè entro il 30 novembre 2022, una comunicazione riportante:
– il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica (per la verifica della condizione
relativa alle imprese non energetiche)
– nonché l’ammontare del credito di imposta spettante per il 3° trimestre del 2022, riferito sia
alle imprese “non energivore” che “non gasivore”.

Comunicazione via Pec: le comunicazioni tra venditori e imprese devono avvenire per il tramite
– di posta elettronica certificata
– con altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuate dal venditore (es: racc. A/R).

SANZIONI
Qualora ne ricorrano i presupposti, le inottemperanze all’obbligo di comunicazione di cui ai punti
precedenti determinano l’avvio di procedimenti sanzionatori ai sensi dell’art. 2, co. 20, lett. c), L. 481/95,
con l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino al 2% del fatturato realizzato dal venditore
nell’ultimo esercizio chiuso prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio o, in mancanza, dell’ultimo
fatturato disponibile, tenuto conto del livello di inottemperanza accertato anche a campione.

SUPERBONUS PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

Sintesi: le ONLUS, ODV ed APS possono beneficiare del Superbonus 110% (sia per i lavori di efficientamento energetico che per quelli di riduzione del rischio sismico) a prescindere:
– dalla tipologia degli immobili posseduti (ad eccezione delle unità abitative “di lusso”, cioè rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, questi ultimi solo se si tratta di immobili non aperti al pubblico)
– dall’effettivo utilizzo degli stessi.
– e senza limitazione relativa all’esecuzione dei lavori su un massimo di due unità.
Le ASD/SSD possono detrarre al 110% le sole spese sugli immobili adibiti a spogliatoi.
Tali soggetti presentano alcune particolarità nel calcolo dei limiti di spesa, analizzate di seguito, alla luce delle novità interpretative dell’Agenzia delle Entrate.

Tra i soggetti beneficiari della detrazione del 110%,(cd. “superbonus”), figurano, alle lett. d-bis) ed e), alcuni enti non commerciali:
▪ organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),
▪ le organizzazioni di volontariato (OdV),
▪ alle associazioni di promozione sociale (APS)
iscritte:
– nei rispettivi Registri nazionali (o regionali, ove previsto)
– o nel RUNTS, ove abbiano acquisito la qualifica di ETS (CM 23/2022).

ASD ed SDD: le associazioni/società sportive dilettantistiche iscritte al Registro del CONI (ora sostituito dal Registro gestito dal Dipartimento per lo Sport) fruiscono dell’agevolazione limitatamente
ai lavori destinati agli immobili (o parti di essi) adibiti a spogliatoi (v. Interpello n. 567/2021).

IMMOBILI INTERESSATI

Per tali soggetti (CM 30/2020 e CM 28/2022), ad esclusione, come visto, delle ASD/SSD:
➔ non è prevista una particolare tipologia di immobili su cui effettuare i lavori: dunque, possono essere
sia abitativi che strumentali per natura
➔ non è prevista alcuna specifica destinazione d’uso degli stessi.

ALIQUOTE DIFFERENZIATE NEL TEMPO

La Legge di bilancio 2022, nel prorogare l’agevolazione, ha previsto che le aliquote di detrazione
decrescano in ragione dell’anno di sostenimento come segue (al pari delle persone fisiche):

L’agevolazione non risulta prorogata (cessando al 30/06/2022) per le ASD/SSD.

IL CALCOLO DEI LIMITI DI SPESA – MAGGIORAZIONE

Anche ai citati enti non commerciali si applicano, in primo luogo, gli ordinari limiti previsti dall’art. 119, DL
n. 34/2020, essendo, dunque, necessario valutare, preliminarmente:
▪ la tipologia di intervento effettuato (isolamento termico, sostituzione impianti di climatizzazione
invernale, antisismico, ecc)
▪ se l’intervento è relativo a parti comuni “condominiali”, a parti comuni di un edificio
interamente posseduto
o ad unità indipendenti (edificio unifamiliari o unità in edifici plurifamiliari
funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall’esterno)
Tuttavia, in alcuni casi, il calcolo del limite di spesa può essere maggiorato,

AMBITO APPLICATIVO DELLA MAGGIORAZIONE
I citati enti non commerciali (ONLUS, OdV ed APS) che
▪ svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali
▪ e i cui membri del CdA non percepiscano alcun compenso/indennità di carica fruiscono della maggiorazione di detrazione in relazione agli immobili rientranti nelle categorie catastali:
✓ B/1 (collegi, convitti, seminari, etc.);
✓ B/2 (case di cura e ospedali senza fine di lucro) e
✓ D/4 (case di cura e ospedali con fine di lucro).
che siano:
– posseduti a titolo di proprietà o nuda proprietà/usufrutto
– o detenuti in base a un contratto di locazione o di comodato gratuito (purchè registrato ante 1/06/2021 – CM 23/2022).

Limite di spesa: in tal caso
il limite di spesa proprio per ciascuno degli interventi ammessi va moltiplicato per il rapporto esistente tra le seguenti superfici:
superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi
▪ e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto
Immobiliare pubblicato dall’OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate).
In tal modo il limite di spesa previsto per le singole unità immobiliari è moltiplicato per il numero
di unità abitative “virtuali”
di cui si compone il fabbricato stesso (FAQ superbonus 110%).

Assenza di compensi degli amministratori: il requisito
✓ deve sussistere dal 1/06/2021 fino a tutta la durata del periodo di fruizione dell’agevolazione
✓ è ammessa la rinuncia al compenso, purchè anteriore al 1/06/2021 (Interpello n. 340/2022).

Di seguito, alcuni casi analizzati dall’Agenzia delle Entrate con riferimento agli enti non commerciali:

MISURE DEL DIRITTO CAMERALE ANNO 2023

Sintesi: il MISE, in apposita Nota, ha recentemente confermato anche per il 2023 le misure del diritto annuale dovuto alle CCIAA, invariate rispetto all’anno 2022.
Le varie stanno predisponendo i necessari adempimenti per consentire ad Unioncamere:
– di presentare al Mise della richiesta di autorizzazione
– all’applicazione della maggiorazione fino al 20% del diritto annuale
da autorizzare con apposito Decreto che sarà pubblicato sul sito del MISE.

Come noto, le imprese iscritte nel Registro delle imprese/REA sono tenute (art. 18, L. 580/1993) al versamento del “Diritto annuale” nella misura individuata da apposito decreto ministeriale.

L’art. 28 del DL n. 90/2014 ha previsto una graduale riduzione del diritto dovuto alle CCIAA, con
progressione ultimata nel 2017 che ha previsto la riduzione del 50% da applicare alla base di calcolo
definita dal DM 21/04/2011 (come disposto dall’art. 1 del DM 8/01/2015).

In assenza di emanazione di nuovi Decreti che modificano tale assetto, detta riduzione deve considerarsi
posta “a regime” e, dunque, applicabile anche agli anni successivi (Circ. Mise n. 359584/2016).

A conferma di ciò è nuovamente intervenuta la Nota n. 339674 dell’11/11/2022 del Mise, la quale ha
ribadito che:
in assenza di nuovi interventi normativi
la variazione del fabbisogno camerale è irrilevante ai fini della determinazione del diritto annuale.

DIRITTO ANNUALE ANNO 2023

Il Mise, nella citata Nota dell’11/11/2022, prende atto dell’assenza di interventi normativi volti a modificare gli importi in precedenza definiti; chiarendo che anche per il 2023, il tributo è determinato applicando la riduzione del 50% agli importi fissati dal DM 21/04/2011 brevemente riepilogati nel seguito.

DIRITTO DOVUTO IN MISURA FISSA

Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dall’1/01/2023, sono le seguenti:

DIRITTO DOVUTO IN BASE AL FATTURATO

Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto camerale commisurato al fatturato (cioè le altre
imprese iscritte al Registro Imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie):
– sarà necessario che le stesse applichino al fatturato IRAP 2022
– le aliquote definite con il D.M. 21/04/11, mantenendo nella sequenza di calcolo 5 cifre decimali.

VERSAMENTO
Si ricorda che il termine di versamento in generale coincide con la scadenza del 1° acconto delle imposte sui redditi per le imprese iscritte nel corso del 2023 e va effettuato contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione/annotazione richiedendo l’addebito automatico se la pratica è presentata con ComUnica (oppure entro 30 gg dalla presentazione della domanda di iscrizione/annotazione al Registro
Imprese/REA utilizzando il mod. F24).

MAGGIORAZIONI DEL DIRITTO ANNUALE PER IL TRIENNIO 2023-2025

Le CCIAA sono in procinto di adottare i necessari adempimenti per consentire ad Unioncamere, ai sensi
dell’art. 18, co. 10, L. n. 580/1993:
▪ la presentazione al Mise della richiesta di autorizzazione (che sarà rilasciata con decreto del MISE)
▪ all’incremento delle misure del diritto annuale fino ad un massimo del 20%, con maggiorazione da
correlare al finanziamento di particolari progetti da realizzare nel triennio 2023-2025.

Il DM autorizzatorio dovrà prevedere una disposizione transitoria:
– che disciplinerà il versamento “a conguaglio”
– da parte delle imprese che hanno già versato il diritto annuale dall’1/01/2023 alla data di entrata in
vigore dello stesso provvedimento (data di pubblicazione sul sito del Mise).

CONTRIBUTO 2022 PER I SETTORI HORECA, WEDDING E INTRATTENIMENTO

Sintesi: a favore delle imprese che, quale attività prevalente, esercitano l’attività:
hotellerie-restaurant-café (cd. “HORECA”), wedding, ed intrattenimento/organizzazione di feste e cerimonie è stato istituito un nuovo contributo 2022 (ulteriore rispetto al “contributo 2021”, la cui domanda è stata presentata entro lo scorso 23 giungo).
Il contributo spetta in presenza dei seguenti requisiti (diversi da quelli richiesti per il contributo 2021):
✓ riduzione dei ricavi 2021
✓ non inferiore al 40% di quelli del 2019.
Termini e modalità di presentazione delle istanze saranno definiti con successivo Provvedimento dell’Agenzia.

Al fine di contenere le conseguenze economiche derivanti dal perdurare delle restrizioni indotte dall’ emergenza sanitaria l’art. 1-ter del DL n. 73/2021 (“Sostegni-bis”) ha stanziato dei fondi, a valere sul 2021, per l’erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese operanti nei settori:
– della hotellerie-restaurant-café (cd. “HORECA”): si tratta di gran parte del settore turistico
– del wedding
– dell’intrattenimento, e dell’organizzazione di feste e cerimonie.
Si è trattato del cd. “Contributo 2021

IL CONTRIBUTO 2022

Il successivo DL n. 4/2022 (cd. “Sostegni-ter”), ha previsto, a valere sull’esercizio finanziario 2022:
➔ un nuovo stanziamento di € 40 milioni per l’erogazione di contributi a fondo perduto
➔ per “interventi” a favore di alcuni settori ancora in difficoltà a causa dell’emergenza COVID-19.

Il Decreto 19/08/2022 (c.d. “Contributo 2022”), nel modificare ed aggiornare il precedente DM 30/12/2021 ha definito i requisiti di accesso all’agevolazione in esame, di seguito analizzati demandando all’Agenzia delle Entrate l’individuazione delle modalità e dei termini per la richiesta del contributo.

SOGGETTI BENEFICIARI

L’agevolazione è rivolta alle imprese individuate da specifici codici della classificazione ATECO 2007:
56.10 – Ristoranti e attività di ristorazione mobile;
✓ 56.10.11 Ristorazione con somministrazione
✓ 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
✓ 56.10.13 Attività di ristorazione connesse alle azienda ittiche
✓ 56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
✓ 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
✓ 56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
✓ 56.10.42 Ristorazione ambulante
✓ 56.10.50 Ristorazione su treni e navi
▪ 56.21.00 – Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)
▪ 56.30.00 – Bar e altri esercizi simili senza cucina
▪ 93.11.20 – Gestione di piscine
▪ 96.09.05 – Organizzazione di feste e cerimonie.

REQUISITI

Per l’accesso al contributo 2022 è necessario che le imprese abbiano subito nel 2021 una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019.

ULTERIORI REQUISITI RICHIESTI
Le agevolazioni sono concesse alle imprese che alla data di presentazione della domanda devono:
– risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel registro delle imprese
– avere sede legale/operativa in Italia
– non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie
– non essere già in difficoltà al 31/12/2019 (fatte salve le deroghe previste per le micro e piccole
imprese dalla disciplina in materia di aiuti di riferimento).

SOGGETTI ESCLUSI
Sono in ogni caso escluse dalle agevolazioni le imprese
– destinatarie di sanzioni interdittive;
– che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Per il contributo 2022 sono state stanziate risorse per 40 milioni di euro ripartiti tra le imprese in possesso
dei requisiti secondo le seguenti modalità:
a) il 70% di ciascuna assegnazione: è ugualmente ripartito tra tutte le imprese ammesse
b) il 20% di ciascuna assegnazione: è ripartito (in via aggiuntiva rispetto all’assegnazione di cui al punto
precedente) tra tutte le imprese ammesse con ammontare dei ricavi 2021 superiore a €. 400.000
c) il 10% residuo di ciascuna assegnazione: è ripartito (in via aggiuntiva rispetto alle assegnazioni di
cui alle lettere a) e b)), tra tutte le imprese ammesse con ricavi 2021 superiori a €. 1 milione.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZA

Le istanze di accesso al contributo devono essere presentate
esclusivamente per via telematica all’Agenzia Entrate, competente per l’erogazione del beneficio
▪ che viene corrisposto mediante accreditamento diretto sul C/C bancario o postale indicato dal
richiedente nell’istanza.
Come anticipato
✓ i termini e le modalità di presentazione per il “contributo 2022”
✓ saranno definiti da un prossimo Provvedimento dell’Agenzia Entrate.

ASPETTI FISCALI

Il contributo:
non è tassato ai fini Irpef/Ires né Irap;
non rileva per la deducibilità di interessi passivi e spese generali;

Aiuto di stato: è riconosciuto nel rispetto dei limiti/condizioni di cui
▪ alla Sez. 3.1 del Quadro Temporaneo degli aiuti di Stato: ove l’ammissione al contributo avvenga
ancora in vigenza di tale Quadro temporaneo (si potrà verificare solo ove fosse “riaperto” il termine
del 30/06/2022)
▪ del regime “de minimis”: in caso contrario.
L’Agenzia Entrate provvede all’iscrizione nel Registro Nazionale Aiuti (RNA)


SUPER-SISMABONUS ACQUISTI AL 110% PER ACQUISTI ENTRO IL 31 DICEMBRE

Sintesi: il cd. “sismabonus acquisti” potrà essere fruito con la detrazione del 110% per gli atti di compravendita stipulati entro il 31/12/2022 nel caso in cui al 30/06/2022 siano state rispettate delle particolari condizioni.
Trascorso tale temine, o nel caso in cui al 30/06/2022 non siano state rispettate le particolari condizioni, il bonus spetterà nella “versione ordinaria” del 75/85%.

L’art. 16, co. 1-septies, DL n. 63/2013, disciplina la detrazione del 75-85% spettante ai soggetti che:
– nei 30 mesi successivi alla fine lavori
– acquistano unità immobiliari facenti parte di edifici siti in zona sismica 1, 2 e 3 interamente demoliti e
ricostruiti allo scopo di ridurne il rischio sismico di almeno 1 classe (cd. “sismabonus acquisti”).

Tale detrazione può essere fruita nella forma del “superbonus” (al 110%) dai soli “privati” in presenza
di determinate condizioni.

SISMABONUS ACQUISTI “ORDINARIO” – DETRAZIONE DEL 75%/85%
AMBITO SOGGETTIVO

I soggetti coinvolti nell’operazione sono:
l’impresa immobiliare che possiede l’immobile ed esegue i lavori (direttamente o con appalto a terzi)
gli acquirenti delle unità immobiliari ricostruite, che beneficiano della detrazione.

IMPRESA IMMOBILIARE
Per fruire della detrazione in esame i lavori di miglioramento sismico devono essere eseguiti da imprese
“di costruzione o ristrutturazione immobiliare”.

Si ricorda che la detrazione del 75%/85% spettante all’acquirente di “case antisismiche”
▪ è incompatibile col sismabonus fruito dall’impresa immobiliare (la quale deve rinunciarvi)
▪ è compatibile con eventuali spese da “ecobonus” sostenute da quest’ultima nell’ambito della ricostruzione (limitatamente a quanto speso per i volumi “ricostruiti”, essendo esclusa per quelli riferiti all’ampliamento).

ACQUIRENTI DELLE UNITÀ IMMOBILIARI RICOSTRUITE
Stante i richiami alla disciplina “generale”, sono interessati al sisma bonus acquisti:
– sia i soggetti Irpef “privati”
– che i titolari di reddito d’impresa.

UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI

Le unità immobiliari devono essere ubicate nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, secondo le previsioni dell’Ordinanza O.P.C.M. 28/04/2006, n. 3519.

TIPOLOGIA DI INTERVENTI

Per fruire della detrazione di cui al comma 1-septies dell’art. 16, D.L. n. 63/2013, le imprese di costruzione
o ristrutturazione immobiliare devono aver eseguito, su interi edifici, interventi:
▪ di demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica,
▪ a seguito dei quali si è ottenuta una riduzione del rischio sismico di una o due/più classi con procedure di autorizzazione avviate dopo il 1/01/2017 e si proceda, entro i 30 mesi dalla comunicazione di “fine lavori”, all’acquisto dell’unità immobiliare sita nell’edificio oggetto degli interventi.

ASSEVERAZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO DELL’EDIFICIO

A) Asseverazione (“preventiva”):
al co. 2: il progettista dell’intervento strutturale assevera (secondo il mod. B allegato al DM 58)
✓ la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento
✓ e quella conseguibile dopo l’intervento progettato
al co. 3: il termine (pena decadenza) entro cui produrla (per tutti, v. Interpelli n. 127/2021 e n.244/2020):
✓ fino al 15/01/2020: va presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione dei lavori all’ufficio
tecnico comunale (tramite SUAP)
dal 16/01/2020 (modifica del citato DM 24/2020): prima dell’inizio dei lavori
B) Attestazioni (“a posteriori”) (anch’essa depositata al SUAP e “consegnata in copia al committente per
l’ottenimento dei benefici fiscali”): va attestata la conformità degli interventi eseguiti al progetto:
Il Direttore Lavori: per quanto attiene la materiale esecuzione delle opere (Mod. B-1 All. al DM 58)
il Collaudatore Statico: per quanto attiene l’esito finale (Mod. B-2 all. DM 58/2017); si ricorda che, in
presenza di opere per le quali è richiesta una “agibilità”, ricorre sempre l’obbligo del collaudo.
TERMINI PER L’ACCESSO ALLA DETRAZIONE

Secondo costante orientamento dell’Agenzia:
entro il termine di vigenza dell’agevolazione (v. Interpello 103/2021):
➜ occorre siano posti in essere i seguenti adempimenti:
a) sia stipulato l’atto di acquisto
b) gli immobili abbiano ottenuto l’abitabilità/agibilità da parte del Comune

BENEFICIO

Il beneficio per gli acquirenti è differenziato come segue:
▪ detrazione del 75%: in caso di passaggio ad 1 classe di rischio sismico inferiore dell’edificio
▪ detrazione del 85%: in caso di passaggio a 2 o più classi di rischio sismico inferiori dell’edificio.
del prezzo della singola unità immobiliare nel limite di spesa di € 96.000.

SUPER-SISMABONUS ACQUISTI AL 110%

Il co. 4 dell’art. 119, DL n. 34/2020 ha previsto che per le spese sostenute dal 1/07/2020 fino al 30/06/2022:
▪ da parte di soggetti privati (sono esclusi i titolari di reddito d’impresa)
▪ di unità immobiliari a destinazione abitativa (sono esclusi gli immobili destinati ad attività produttive –
Interpello n. 556/2021)
▪ il “sismabonus acquisti” è potenziato al 110% (sempre nel limite di spesa di €. 96.000; dunque la
detrazione massima sarà pari a €. 105.600)
ed è fruibile in detrazione in dichiarazione dei redditi (in 5 rate: per le spese sostenute nel 2021 ed in 4
rate: per le spese del 2022) o mediante lo sconto in fattura o con la cessione del credito.

PROROGA AL 31/12/2022

Il termine finale per fruire del sismabonus acquisti nella versione maggiorata al 110% rispetto al quella ordinaria del 75%-85% è stato, però, prorogato al 31.12.2022.
La legge 79/2022 di conversione del DL n. 36/2022 (inserendo il co. 4-bis all’art. 119, DL n. 34/2020) ha,
infatti, disposto che, per gli acquirenti delle unità immobiliari antisismiche, facenti parte di edifici demoliti
e ricostruiti dalle imprese che, alla data del 30 giugno 2022, abbiano:
sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato,
✓ versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d’imposta,
✓ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali con rilascio delle attestazioni del direttore dei lavori su modello conforme dell’allegato B-1 D.M. 58/2017;
✓ ottenuto il collaudo degli stessi e l’attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico su modello conforme dell’All. B-2 al DM 58/2017
✓ e che l’immobile sia accatastato almeno in categoria F/4 “unità in corso di definizione”, il rogito di acquisto
➜ può essere stipulato anche oltre il 30/06/2022
➜ ma comunque entro il 31/12/2022.

Bonus TV: risorse disponibili fino al 12 novembre

Le risorse economiche stanziate per l’erogazione dei Bonus TV – Decoder e Bonus Rottamazione TV per la sostituzione dei vecchi apparecchi televisivi non più compatibili con i nuovi standard di trasmissione o per l’acquisto dei decoder compatibili con gli standard DVBT2 si esauriranno il prossimo 12 novembre.

Dalle ore 23.59 del giorno 12 novembre, infatti, la piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per ricevere l’autorizzazione al rilascio dei due bonus (passaggio obbligatorio per ogni esercente prima di procedere alla vendita) non sarà più attiva.

“Abbiamo richiesto al Mef il rifinanziamento della misura perché riteniamo indispensabile assicurare ai cittadini la continuità di uno strumento che ha funzionato per agevolare questo delicato passaggio tecnologico” dichiara il ministro Adolfo Urso

Resta, invece, ancora attivo il Bonus Decoder a Domicilio che prevede la fornitura, in collaborazione con Poste Italiane, di un decoder a casa ai cittadini di età pari o superiore ai 70 anni, con un trattamento pensionistico non superiore a 20.000 euro annui e che siano titolari di abbonamento al servizio di radiodiffusione.

Fringe benefit: interamente tassati se si supera il limite di 600 euro

Con la CM 35/E del 04/11/2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti sull’art. 12 del DL 115/2022 (cd. decretoAiuti-bis“), che ha modificato i “criteri” di tassazione dei fringe benefit per l’anno 2022.

La citata disposizione prevede che “in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (…), non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00”.

In relazione a tale disposizione, viene chiarito che:
• la disciplina applicabile è quella dell’art. 51, co. 3, TUIR • la deroga a tale comma, introdotta dalla disposizione in parola, riguarda esclusivamente il limite massimo di esenzione (aumentato a €. 600) e le tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore, senza alcuna modifica al funzionamento del regime di tassazione in caso di superamento dei limiti di non concorrenza stabiliti dalla norma • ne deriva, che, come chiarito dalla relazione illustrativa al DL 115/2022, nel caso in cui:
◦ in sede di conguaglio, il valore dei beni/servizi prestati, o le somme erogate/rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
risultino superiori al nuovo limite, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, cioè anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di €. 600.

Viene inoltre chiarito che:
• ai sensi dell’art. 51, co. 1, TUIR, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (cd. “principio di cassa allargato“) • quanto all’ambito applicativo della disposizione, prevista per il solo 2022, l’Agenzia afferma che si applica (come previsto dall’art. 51, co. 3, TUIR) ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi a questi assimilati (co.co.co., ecc.), per i quali il reddito è determinato secondo l’art. 51 del TUIR; inoltre, i fringe benefit in esame possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam;
• ai sensi del medesimo co. 3 dell’art. 51, TUIR, rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni/servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’art. 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.

Spetta al datore di lavoro acquisire e conservare, per eventuali controlli, la documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all’art. 51, co. 3, del Tuir. Il documento di prassi chiarisce, inoltre, che il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche e che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, presso altri datori di lavoro.

Rapporto con “bonus carburante”
La citata agevolazione costituisce ulteriore ed autonoma agevolazione rispetto al bonus carburante di cui all’art. 2 del DL n. 21/2022.

Al riguardo, l’Agenzia precisa che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di €. 200 per uno/più buoni benzina e un valore di €. 600 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

L’eventuale superamento delle soglie massime previste per il bonus carburante (€. 200) comporta la tassazione ordinaria dell’intero importo erogato, in base della regola generale dell’art. 51, co. 3, del Tuir.
Ciò anche qualora il lavoratore dipendente abbia scelto la sostituzione dei premi di risultato con il bonus in parola e/o con i fringe benefit. L’espressione “sarà soggetto al prelievo sostitutivo previsto per i premi di risultato”, riportata nella CM 27/2022, deve ritenersi superata, nel senso che, in luogo del prelievo sostitutivo (del 10%), troverà applicazione la tassazione ordinaria.

In altri termini, anche nell’ambito dei premi di risultato, qualora il valore dei beni ceduti (ivi inclusi quelli relativi al bonus carburante), dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, sia di importo superiore ai rispettivi e autonomi limiti fissati dalle due norme in commento (€. 600 per il regime temporaneo dell’art. 51, co. 3, del Tuir e/o €. 200 per il bonus carburante), ciascun valore, per l’intero, sarà soggetto a tassazione ordinaria.