BONUS INVESTIMENTI IN BENI GENERICI ENTRO FINE ANNO

Il 31 dicembre termina la possibilità di poter maturare un credito d’’imposta del 6% per investimenti in beni generici. In particolare il credito spetta per gli investimenti effettuati dalle imprese o lavoratori autonomi:
– fino al 31/12/2022
– o fino al 30/06/2023 a condizione che entro il 31/12/2022 si sia perfezionata la “prenotazione” (sia stato
accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione).
Si analizzano le condizioni da rispettare per poter ottenere il credito.

Come noto, a partire dal 2020 è avvenuto un avvicendamento delle agevolazioni riferite:
– all’iperammortamento sui beni Industria 4.0 e sui beni immateriali interconnessi ad un bene Industria 4.0
– al superammortamento di beni diversi da quelli precedenti
sostituite da un credito d’imposta, calcolato con aliquote agevolative differenziate.

La legge di bilancio 2021 prima e la legge di bilancio 2022 dopo hanno prorogato e potenziato le suddette agevolazioni che ad oggi si presentano nel seguente modo:
▪ investimenti in beni “generici” (cioè diversi da quelli “4.0” di cui alle Tabelle A e B, L. n. 232/2016)
✓ l’agevolazione è prevista per gli investimenti “effettuati” fino al 31/12/2022
✓ salvo la possibilità di “prenotazione” entro tale data (tramite ordine e acconto di almeno il 20%)
con la “effettuazione” dell’investimento entro il 30/06/2023
▪ investimenti ai beni materiali e immateriali “4.0” di cui alle Tabelle A e B, L. n. 232/2016
✓ opera fino al 31/12/2025 con progressiva riduzione delle aliquote di computo, nel 2024 e 2025.

Di seguito si analizza il regime applicabile ai “beni generici”, alla luce della prossima scadenza.

AMBITO SOGGETTIVO

Per quanto attiene l’ambito soggettivo del credito d’imposta per investimenti in beni materiali ed immateriali nuovi “generici”, l’art. 1 co. 1054 e 1055 dell’art. 1, L. n. 178/2020, ha previsto il suo riconoscimento per gli investimenti effettuati:
▪ dalle imprese
▪ dai lavoratori autonomi

Requisiti per l’utilizzo del credito d’imposta
Il contribuente è legittimato alla fruizione del credito d’imposta qualora:
al momento dell’utilizzo in compensazione (presentazione di ciascun mod. F24)
➔ l’impresa/professionista:
▪ ha correttamente proceduto al versamento dei contributi previdenziali/assistenziali
▪ riferiti ai “lavoratori”
certificato dalla disponibilità di un DURC “in corso di validità” al momento della fruizione (CM 9/2021).

BENI AGEVOLATI

L’agevolazione si applica agli investimenti dotati delle seguenti caratteristiche:
beni materiali, strumentali, nuovi (diversi da quelli Industria 4.0)
beni immateriali strumentali (diversi da quelli Industria 4.0)
destinati a strutture produttive situate in Italia.

BENI OGGETTIVAMENTE ESCLUSI: la norma prevede espressamente l’esclusione dei seguenti beni:
fabbricati e costruzioni
▪ beni immateriali (sono agevolati nell’ambito del cd. “iperammortamento” – v. oltre)
▪ beni ai quali si applica un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%
▪ beni ricompresi nei seguenti gruppi:

▪ tutti i veicoli di cui all’art. 164 comma 1 Tuir.

CALCOLO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta si calcola applicando al costo fiscalmente rilevante del bene un coefficiente fisso:

Per i beni in esame, quindi, l’agevolazione si esaurisce (salvo proroghe future) con riferimento agli investimenti:
effettuati entro il 31/12/2022
“prenotati” entro il 31/12/2022 ed effettuati entro il 30/06/2023

INDIVIDUAZIONE DEL PERIODO “DI EFFETTUAZIONE”

Per individuare il periodo di effettuazione dell’investimento (e, pertanto, la spettanza dell’agevolazione e
misura del beneficio applicabile) è necessario avere riguardo (sia per le imprese che per i lavoratori autonomi) al principio di competenza ex art. 109, co. 1 e 2, TUIR (CM 4/2017), in base al quale le spese
di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili,
▪ alla data della consegna o spedizione;
▪ oppure, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale senza tener conto di clausole di riserva della proprietà.
Bisogna poi tenere conto delle seguenti situazioni particolari

BONUS ENERGETICI – NUOVI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA

L’Agenzia ha fornito nuovi chiarimenti in relazione all’estensione dei crediti d’imposta al 3° trimestre 2022 ed ai mesi di ottobre/novembre 2022. Tra i chiarimenti più significativi, si segnala quanto segue:
– il bonus spetta anche alle imprese agricole e agli enti non commerciali per l’utilizzo nell’attività commerciale
– è agevolata anche la spesa riaddebitata in via analitica al conduttore dal locatore, intestatario dell’utenza
– non è agevolato l’acquisto di GPL, mentre risulta agevolato l’acquisto di GNL (“metano”)
– è ammesso avanzare richiesta al fornitore anche successivamente al termine di risposta per quest’ultimo.

L’Agenzia delle Entrate ha emanato nuovi chiarimenti in tema di “bonus energetici”, relativi:
– sia all’utilizzo di energia elettrica (imprese “energivore” e “non energivore”)
– che al consumo di gas naturale (imprese “gasivore” e “non gasivore”)
riferiti al 3° trimestre 2022 ed ai mesi di Ottobre e Novembre 2022

AMBITO SOGGETTIVO

Come noto, i crediti d’imposta spettano a tutte le imprese residenti in Italia.
Più in particolare, secondo l’Agenzia ciò che rileva è la conduzione di un’attività di impresa; in tal senso
l’agevolazione risulta applicabile:
▪ alle imprese agricole
▪ agli enti non commerciali (pubblici o privati, incluse le ONLUS): l’agevolazione spetta solo per le spese (per energia elettrica e/o gas naturale) utilizzati nell’ambito dell’attività commerciale eventualmente esercitata.
▪ alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti

NEOATTIVITÀ – BONUS ENERGIA ELETTRICA

In relazione ai consumi di energia elettrica, il requisito di accesso è costituito dall’incremento del costo in
un determinato trimestre del 2022 (o del 2021) rispetto al corrispondente trimestre del 2019.

Per le imprese che si sono costituite successivamente ad uno di tali trimestri si pone problema di non
possedere un parametro di riferimento.

In relazione ai bonus per il 1° e 2° trimestre 2022 l’Agenzia (CM 13/2022) aveva già avuto modo di
individuare tale parametro nel PUN (prezzo unitario nazionale) medio dei diversi trimestri.

Ora l’Agenzia individua il PUN applicabile anche in relazione al requisito da soddisfare per il bonus
✓ del 3° trimestre: il PUN medio del 2° trimestre 2019 è pari a 62,47 euro/MWh
✓ dei mesi di ottobre/novembre 2022: il PUN medio del 3° trimestre 2019 è pari a 62,71 euro/MWh

CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA

In relazione ai crediti del 3° e 4° trimestre 2022 (cedibili entro il 30/06/2023) l’Agenzia conferma quanto
già a quanto già chiarito in precedenza:
▪ la cessione è ammessa solo per intero
▪ richiede l’apposizione del visto di conformità alla relativa documentazione
▪ la prima cessione è libera
▪ sono ammessi eventuali ulteriori due cessioni solo a favore di “soggetti qualificati” (circuito bancario
o imprese di assicurazione)

CALCOLO SEMPLIFICATO PER IMPRESE “NON ENERGIVORE” E “NON GASIVORE”

In relazione alla possibilità concessa alle imprese considerate
– non energivore: per quanto attiene i consumi di energia elettrica
– non gasivore: per quanto attiene i consumi di gas naturale
si ricorda che le imprese possono effettuare apposita richiesta al fornitore il quale è tenuto a rispondere
entro 60gg dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta fornendo i dati relativi:
✓ nel caso di energia elettrica: al soddisfacimento del requisito di incremento del costo per più del 30%
✓ in entrambi i casi: ai consumi rilevanti su cui applicare l’aliquota di agevolazione.

PIÙ POD/PDR

Nel caso in cui l’impresa sia titolare di più POD (energia elettrica) o PDR (gas) in relazione a fornitori
diversi, la richiesta può essere avanzata a tutti i relativi fornitori (per i quali sono soddisfatti i requisiti).
In ogni caso, ove i conteggi comunicati non contemplino tutti i POD/PDR, spetta all’impresa considerare
anche i dati riferiti ai POD/PDR mancanti (sia in relazione ai requisiti, cioè l’incremento del costo dell’energia elettrica, sia per quanto attiene la base agevolata su cui applicare l’aliquota del credito d’imposta).

IMPRESE NON ENERGIVORE (CM 25/2022 e CM 36/2022, p.to 5.4)
Il credito d’imposta spetta
▪ in presenza di almeno 1 contatore di potenza nominale superiore ai limiti (16,5 kWh per i primi 3
trimestri 2022; 4,5 kWh per il 4° trimestre 2022) nel trimestre di riferimento del 2022 (mentre non rileva
se non fosse presente nel corrispondente trimestre del 2019)
▪ una volta verificato ciò in relazione:
✓ alle medie di riferimento (trimestri 2019, da confrontare con le medie dei trimestri del 2022): si calcolano considerando i consumi rilevati
– da tutti i contatori, sia di potenza ≥ a 16,5 kW (o 4,5 per il 4° trimestre 2022) che di potenza inferiore
– ed anche se riferiti ad utenze diverse tra il 2022 ed il 2019
✓ per il calcolo del credito d’imposta: si opera allo stesso modo (danno accesso al bonus tutti i POD, non
solo quelle di potenza ≥ 16,5 / 4,5 kW)
POD/PDR INTESTATO AL LOCATORE

Il credito d’imposta spetta al soggetto che sostiene l’onere per le utenze, ove l’utenza non risulti “volturata” al conduttore (ma sia rimasta intestata al locatore), si applicano i seguenti criteri.

Requisiti: vanno comunque valutati sull’utenza, anche se intestata al locatore (nel 2022 e/o nel 2019).
In relazione alla potenza nominale del contatore (≥ 16,5 / 4,5 kWh), ove soddisfatto in capo all’utenza
intestata al conduttore, ammette all’agevolazione eventuali ulteriori POD intestati al conduttore.

Documentazione necessaria: l’agevolazione spetta a condizione che il conduttore sia in possesso:
– di copia delle fatture d’acquisto (intestate al locatore)
– delle fatture/note di riaddebito “analitico” delle stesse emesse dal locatore
– del contratto di locazione/comodato dell’immobile che preveda espressamente l’imputazione
analitica delle utenze utilizzate dal conduttore
– della documentazione relativa all’avvenuto pagamento da parte del conduttore.

AMMESSO IL GNL ED ESCLUSO IL GPL

Il beneficio è limitato alla spesa per «gas naturale», senza specifiche rispetto alla tipologia di gas.
In considerazione di ciò, l’Agenzia ritiene che l’acquisto
✓ di GNL: è agevolato, non rilevando la forma (liquida o meno) del gas acquistato
✓ di GPL: non è agevolato (infatti, “sotto il profilo merceologico, non è qualificabile come «gas naturale»)

COMUNICAZIONE DEI CREDITID’IMPOSTA MATURATI

l’Agenzia conferma che il termine del 16/03/2023 previsto dal DL Aiuti-quater opera:
▪ non solo in relazione al credito maturato nel 4° trimestre
▪ ma anche per quello maturato nel 3° trimestre (in precedenza era previsto il termine del 16/02/2023).

ULTERIORI CHIARIMENTI

WELFARE AZIENDALE – FRINGE BENEFIT E BONUS BOLLETTE A € 3.000

Al fine di contenere gli effetti degli aumenti nel costo dell’energia, per l’anno d’imposta 2022 è stata
ampliato l’ambito di esenzione dei fringe benefit” a favore dei dipendenti, di cui all’art. 51, co. 3, Tuir:

  1. il valore normale dei beni ceduti/servizi prestati al lavoratore dipendente, a cui si aggiungono le somme erogate/rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche (acqua, energia elettrica e gas) non concorre al reddito imponibile nel limite complessivo di €. 3.000 (importo così incrementato dal DL “Aiuti-quater” rispetto alla misura di €. 600 introdotta dal DL “Aiuti-bis”).
  2. L’esenzione si cumula con il cd. “bonus carburante”, cioè all’esenzione da Irpef disposta, per il medesimo 2022, ai “buoni benzina” erogati ai propri dipendenti nel limite di €. 200.

La CM 35 ha analizzato gli aspetti relativi alla documentazione da conservare a cura del datore di lavoro che intenda detassare i benefit erogati con riferimento al “bonus bollette”.

ACCONTO IVA 2022 ENTRO IL PROSSIMO 27 DICEMBRE

Entro il prossimo 27/12/2022 va effettuato il versamento dell’acconto IVA per l’anno 2022.
È ammesso utilizzare il criterio “storico”, “previsionale” o “delle operazioni effettuate” fino al 20/12.
L’importo versato sarà scomputato dalla liquidazione periodica del mese di dicembre (mensili), del quarto trimestre (trimestrali speciali) o in sede di dichiarazione annuale (soggetti trimestrali).
Il versamento non è dovuto se di importo inferiore ad €. 103,29.

Come di consueto, entro il prossimo 27/12/2022 va effettuato il versamento dell’acconto IVA per il
2022 utilizzando alternativamente uno dei seguenti metodi:

CONTRIBUENTI ESCLUSI DALL’ ACCONTO

Non sono tenuti al versamento dell’acconto i seguenti soggetti passivi (imprese/professionisti):

SCOMPUTO DELL’ ACCONTO

L’importo versato in acconto può essere scomputato alla prima “occasione utile”, ovvero:

MODIFICHE SOCIETARIE ENTRO FINE ANNO – EFFETTI FISCALI

Sintesi: entro il prossimo 31/12 i soggetti “trasparenti” devono valutare l’opportunità di modificare l’assetto societario onde imputare il reddito del 2022 in modo diverso rispetto ai periodi precedenti. A tal fine:
società: variazioni del 2022 che non comportano l’ingresso/fuoriuscita di un socio hanno effetto differito dal 2023; l’Agenzia ritiene che la modifica della partecipazione agli utili sia soggetta ad effetti differiti anche in presenza di contestuale modifica della compagine societaria
imprese familiari: se la ditta individuale è già attiva, l’ingresso di un collaboratore (nel 2022) ha sempre
efficacia differita (al periodo 2023), mentre al collaboratore uscente va comunque imputata la quota del
reddito 2022 in funzione dell’apporto effettivo avutosi nel medesimo periodo 2022
studi associati: possono modificare la partecipazione al reddito 2022 entro il 30/11/2023.
SOCIETÀ DI PERSONE E SRL TRASPARENTI
SOCIETA’ DI PERSONE

Come noto, per le società di persone (società semplici, snc e sas), il reddito (art. 5 c. 1 e 2 Tuir):
✓ è imputato per trasparenza ai soci esistenti al 31/12
✓ in proporzione alla quota di “partecipazione agli utili”
✓ che si presume proporzionale al valore del conferimento (cd. “partecipazione al capitale”).

A) VARIAZIONE DELLA COMPAGINE SOCIALE

L’operazione che comporti l’uscita di “vecchi” soci e/o all’ingresso di “nuovi” soci, determina:
➜ una modifica della compagine sociale
➜ con effetto dal periodo d’imposta di stipula (dell’atto pubblico/scrittura privata autenticata)
In tal senso la RM 127/95 e le istruzioni al quadro RO del mod. Redditi SP.

B) VARIAZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

In relazione alla variazione delle quote di partecipazione agli utili dei soci, in passato si riteneva di dover distinguere se l’operazione:
▪ fosse effettuata senza contestuale modifica della compagine sociale
▪ o fosse accompagnata da una contestuale modifica di tale compagine.
Infatti solo nel primo caso si riteneva che gli effetti della modifica societaria ad essere effetto dal
periodo d’imposta successivo a quello di stipula dell’atto pubblico/scrittura privata autenticata.

SRL TRASPARENTE

Alle Srl trasparenti sono applicabili le medesime regole previste per le società di persone (CM 49/2004).

IMPRESA FAMILIARE

Ai sensi dell’art. 5 c. 4 Tuir, i redditi delle imprese familiari:
▪ limitatamente al 49% dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei Redditi del titolare
▪ sono imputati in capo a ciascun collaboratore, che abbia prestato “in modo continuativo e prevalente la sua attività (…) proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”.

Tale disposizione trova applicazione a condizione che:

L’atto costitutivo non deve indicare le quote di partecipazione agli utili spettanti ai collaboratori; queste, infatti, sono individuate a “consuntivo”, in proporzione al lavoro prestato nell’impresa (in modo continuativo e prevalente), resta fermo che al titolare spetta almeno il 51%

EFFETTI FISCALI

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ASSOCIAZIONI TRA PROFESSIONISTI

Nel caso di un’associazione tra professionisti, la situazione è più semplice rispetto a quella delle società
commerciali trasparenti; in particolare, ai sensi del citato art. 5, c.3, lett. c) Tuir:
▪ il reddito è imputato per trasparenza agli associati esistenti al 31 dicembre
▪ in proporzione alla quota di “partecipazione agli utili” indicata, alternativamente:
✓ nell’atto pubblico o nella scrittura privata autenticata di costituzione
✓ da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata redatta entro il termine di presentazione del mod. Redditi relativo (e non entro il 31/12 del periodo d’imposta)
In pratica, affinché le modifiche abbiano effetto dal periodo d’imposta 2022:
▪ le società di persone/Srl trasparenti: devono ragionare “in via anticipata” entro il 31/12/2022
▪ gli studi associati
possono ragionare “a consuntivo” entro il 30/11/2023, sulla scorta dell’effettivo apporto
(lavorativo o meno, secondo quanto indicato dallo Statuto) di ciascun associato
senza alcun vincolo di modificare la “compagine associativa”.

CONFERIMENTI E PARTECIPAZIONE AGLI UTILI NEGLI STUDI ASSOCIATI
Anche per le associazioni professionali è essenziale il concetto di conferimento iniziale; tuttavia, per tali
soggetti, è preponderante “l’apporto lavorativo” più che “il capitale”. Per tale motivo il legislatore ha previsto che, per libera volontà degli associati, le quote di partecipazione agli utili:
– oltre a poter non rispecchiare l’effettivo valore dei conferimenti (come per Snc/Sas ed Srl)
– possono modificarsi di anno in anno, in funzione di continui “conferimenti d’opera” che gli stessi
associati apportano di volta in volta

senza che l’Agenzia possa sindacare la congruità delle partecipazioni all’utile riconosciute (salvo
dimostrare la simulazione dell’atto per comportamenti concludenti degli associati).


LETTERE DI INTENTI A VALERE SUL 2023

Sintesi: numerosi esportatori abituali stanno predisponendo le lettere di intento da inviare telematicamente al fine di acquistare senza applicazione di Iva a decorrere dal 2023, anno che andrà indicato nell’apposita casella.
I fornitori dell’esportatore abituale troveranno annotata sul proprio Cassetto fiscale la lettera di intento
trasmessa dall’esportatore abituale; tramite accesso al Cassetto fiscale l’esportatore potrà effettuare il cd.
“riscontro telematico”, recuperando il numero di protocollo assegnato dall’Agenzia delle entrate alla lettera di intento e la data di trasmissione, da riportare nell’apposito blocco della fattura elettronica.
TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DI INTENTI

La disciplina attualmente applicabile alle dichiarazioni d’intento prevede i seguenti adempimenti:

La dichiarazione d’intento può essere emessa dall’esportatore abituale:
▪ per ogni singola operazione (cioè per singolo ordine di acquisto o singola bolletta d’importazione)
▪ con riferimento ad un determinato importo massimo
che, in ogni caso, esaurisce la sua validità alla fine dell’anno solare di riferimento.

La compilazione della dichiarazione d’intento può riferirsi
✓ a una singola operazione
✓ oppure riguardare più operazioni fino ad un dato importo del plafond disponibile.


VARIAZIONI DELLE LETTERE DI INTENTI
L’esportatore abituale può sempre procedere a rettificare
a) in diminuzione: l’importo di una lettera di intenti precedentemente trasmessa (es: riducendo il plafond da 100.000 € a 20.000 €) o procedere a revocarla (assenza di utilizzo da parte del fornitore): in tal caso non va effettuata alcuna comunicazione all’Agenzia delle entrate, trattandosi di un’operazione “interna” tra le parti; allo stesso modo è possibile procedere a “sospendere” temporaneamente la lettera di intento, con successiva riattivazione in un secondo periodo

b) in aumento: qualora l’esportatore abituale, nel medesimo anno di riferimento, intenda acquistare senza Iva per un importo superiore a quello inserito nella dichiarazione d’intento presentata:
▪ ne deve produrre una nuova (che non sostituisce la prima, ma si aggiunge ad essa)
▪ indicando l’ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale intende continuare ad acquistare senza Iva
▪ i dati del quadro A (motivo della formazione del plafond) vanno compilati obbligatoriamente solo nella prima lettera di intento inviata dall’esportatore abituale (sono facoltativi in quelle successive)


IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR: ACCONTO ENTRO IL 16 DICEMBRE

Entro il prossimo 16 dicembre è dovuto:
l’acconto dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di fine rapporto (Tfr) pari al 17%.

Il versamento dell’imposta è a carico del datore di lavoro o ente pensionistico e deve essere effettuata in due rate: acconto entro il 16 dicembre mentre il saldo è dovuto entro il 16 febbraio 2023.

L’imposta sostitutiva non è dovuta per i contribuenti che aderiscono a una forma pensionistica complementare.
In questo caso, infatti, il lavoratore è privo del Tfr che viene interamente destinato al fondo pensione.

AIUTI-QUATER BONUS ADEGUAMENTO RT ALLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Sintesi: il Decreto “Aiuti Quater” ha istituto un credito d’imposta finalizzato ad agevolare:
– l’adeguamento dei registratori telematici, effettuato nel 2023
– alle necessità collegate alla “lotteria degli scontrini”, come articolo 18, comma 4-bis, Dl 36/2022).
Il credito è pari al 100% della spesa sostenuta, con un massimo di 50 euro per ciascun apparecchio.
Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del “decreto Aiuti quater”, definirà le modalità attuative della disposizione.

La cd. “Lotteria degli scontrini” è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2017 (art. 1, co. 540, L. 232/2016)
con finalità antievasione, al fine di indurre i clienti a richiedere l’emissione del documento di cassa.

Alla luce delle modifiche tecniche che saranno richieste ai RT, l’art. 8 del DL n. 176/2022 (cd. “Decreto
Aiuti-quater”) ha istituto un credito d’imposta l’adeguamento di tali strumenti, da effettuare nel 2023.

CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE

Il credito d’imposta sarà disciplinato nel dettaglio da apposito Provvedimento attuativo dell’Agenzia
Entrate; nei suoi tratti sostanziali, esso risulta disciplinato come segue:
➜ è pari al 100% della “spesa sostenuta” nel 2023
➜ l’impresa è obbligata a pagare con modalità “tracciabile”
➜ con un massimale di €. 50 per ciascun Registratore telematico.

CONDIZIONI PER POTER FRUIRE DEL CREDITO

L’art. 8 del D.L. 176/2022 dispone che l’utilizzo del credito d’imposta è consentito: “a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

In sostanza:
il credito d’imposta “maturato” col “sostenimento della spesa” (da tale momento ricorre l’obbligo di
indicazione a quadro RU, rigo 2, del mod. Redditi)
▪ può essere utilizzato solo una volta che si sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
✓ la fattura relativa all’adeguamento dell’RT è stata registrata in contabilità
✓ è stato pagato per intero il relativo importo.

UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta, come di consueto:
▪ è utilizzabile solo in compensazione, mediante modello F24 (a tal fine andrà provato apposito codice tributo con risoluzione dell’Agenzia delle Entrate)
▪ va indicato nella dichiarazione dei redditi (quadro RU) dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

CONDIZIONI PER POTER FRUIRE DEL CREDITO

Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del “decreto Aiuti quater” (entro quindi 17 gennaio 2023), definirà
✓ le modalità attuative della disposizione;
✓ le modalità per usufruire del credito d’imposta;
✓ il regime dei controlli;
✓ ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell’agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto (80 milioni di euro).


DECRETO AIUTI-QUATER – PRINCIPALI MISURE

Tra le principali disposizioni previste dal D.L. 176/2022 (c.d. Decreto Aiuti-quater), in vigore dal 19/11/2022, si segnalano le seguenti:

  • BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE: vengono estesi per le imprese al mese di dicembre 2022
  • SUPERBONUS: a decorrere dal 2023 è rimodulata al 90% la detrazione per le spese sostenute dai
    condomini e dai proprietari di singole abitazioni, purché, tra l’altro, i proprietari non raggiungano una determinata soglia di reddito; per le villette unifamiliari che abbiano completato il 30% dei lavori entro il 30/09/22 si applica la detrazione del 110% fino al 31/03/23;
  • RATEIZZO BOLLETTE IMPRESE: le imprese potranno richiedere ai fornitori la rateizzazione, per un massimo di 36 rate mensili, degli importi dovuti relativi alla componente energetica di elettricità e gas naturale per i consumi effettuati dall’1/10/2022 al 31/03/2023. La concessione è obbligatoria se garantita da un’ impresa di assicurazione (che potrà riassicurare presso SACE il 90% delle eventuali insolvenze, previa assunzione di alcuni impegni da parte dell’impresa richiedente); il rateizzo dei debiti riferiti ai mesi da Ottobre a dicembre 2022 è alternativo al relativo credito d’imposta
  • FRINGE BENEFIT: viene innalzato a € 3.000 (in luogo di €. 600) il tetto dell’esenzione fiscale per il 2022
  • ADEGUAMENTO RT ALLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI: è concesso un credito d’imposta per l’adeguamento, nel 2023, del Registratore telematico alle novità che saranno introdotte alla lotteria degli scontrini a partire dall’anno prossimo, pari al 100% della spesa sostenuta, fino a un massimo di € 50 per RT
  • ESENZIONE IMU: per il settore dello spettacolo (cinema, teatri, sale per concerti) non è dovuta la 2° rata IMU 2022 per gli immobili, purché i proprietari siano anche i gestori delle attività.

DECRETO “AIUTI-TER” – LA CONVERSIONE IN LEGGE – PRINCIPALI MISURE

La legge di conversione del cd. “Decreto Aiuti-ter” ha confermato quasi tutte le misure originarie, con limitate eccezioni. Tra le misure confermate più rilevanti, si segnala quanto segue:

  • BONUS ENERGETICI: è confermata la proroga ai mesi di ottobre e novembre 2022 dei crediti d’imposta a favore delle imprese energivore/non energivore e delle imprese gasivore/non gasivore

  • BONUS ACQUISTO CARBURANTI PER AGRICOLTURA E PESCA: è confermata l’estensione al 4° trimestre 2022 del credito d’imposta del 20% della spesa per l’acquisto di carburante

  • INDENNITÀ UNA TANTUM DI € 150: è confermato il riconoscimento dell’indennità, nel rispetto dei relativi requisiti, a favore dei lavori dipendenti, pensionati ed altre categorie di soggetti e dei lavoratori autonomi

  • BONUS TRASPORTI: si conferma l’incremento di € 10 milioni per il 2022 del Fondo destinato all’erogazione del bonus trasporti

Tra le misure modificate vi è il differimento di un anno dei termini per la regolarizzazione del BONUS PER ATTIVITÀ DI R&S.