CESSIONE BONUS EDILIZI – ALTERNATIVE AL “BLOCCO” DELLE BANCHE

Sintesi: la strada della cessione dei bonus edilizi a banche/altri intermediari finanziari si è reso, di recente,
sempre più difficile da percorrere a causa dell’esaurimento della capienza fiscale e dell’uscita dal mercato
da parte dei principali istituti finanziari (inclusa ora anche Poste Italiane).
In tale contesto, le principali soluzioni operative, per i contribuenti, sono rappresentate:
– da un’opportuna ripartizione delle spese agevolate tra familiari conviventi
– dalla cessione del credito a soggetti diversi dagli istituti finanziari (parenti o conoscenti, imprese, ecc.).

Come noto, i bonus in edilizia possono essere fruiti con le modalità alternative rispetto alla detrazione in dichiarazione dei redditi, tra cui lo sconto in fattura o la cessione del credito verso l’impresa che effettua i lavori oppure a favore di soggetti terzi.

La disciplina relativa alle opzioni per la fruizione “indiretta” del beneficio può essere sintetizzata come
segue (v. RF-fl 108/2022).

DIFFICOLTÀ PER LE CESSIONI – LE ALTERNATIVE
Di recente, il sistema bancario ha evidenziato notevoli difficoltà nella acquisizione dei crediti (Poste italiane ha sospeso l’acquisizione da novembre), a causa del raggiungimento dei plafond di spesa che le banche avevano messo, a tal fine, a disposizione.

Per tale motivo non paiono sortire particolare effetto gli ultimi interventi legislativi, che
– da una parte, hanno limitato il perimetro della responsabilità solidale del cessionario (“Decreto Aiutibis” – v. RF 122/2022)
– e, dall’altra, hanno previsto la possibilità di allungare il periodo di fruizione delle compensazioni
(“Decreto Aiuti-quater” – v. RF 135/2022).

Tutto ciò ha generato tensioni finanziarie in capo:
▪ sia ai committenti (privati o soggetti d’impresa)
▪ che ai fornitori che hanno concesso lo sconto in fattura (e che, ora, sono spesso restii a concedere)
i quali, nel programmare gli investimenti, avevano confidato sulla possibilità di cedere il credito.

In assenza di un cessionario:
– i committenti potrebbero trovarsi a dover reperire altrimenti le risorse finanziarie, ove debbano ancora completare le opere
– si potrebbe, in ogni caso, porre il problema della “incapienza” dell’imposta (Irpef o Ires) rispetto alla rata di detrazione.
Di seguito si propongono alcune operazioni da valutare al fine di attenuare detti problemi.

SOLUZIONI PER IL COMMITTENTE

Con la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi, il contribuente ha l’obbligo di ripartire la quota detraibile in più rate annuali di pari importo:
5 anni per il superbonus dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e per il sismabonus ordinario
4 anni per il superbonus dal 2022
10 anni per gli altri bonus edilizi.
Trattandosi di una detrazione, il suo utilizzo si esaurisce nell’abbattimento dell’imposta dovuta (Ires o Irpef) fino ad azzerarla; l’eventuale eccedenza è “persa”.

In tale contesto le principali “soluzioni” precorribili si possono riassumere come segue:

CESSIONE DEL CREDITO AL DI FUORI DEL CIRCUITO BANCARIO

Una alternativa alla soluzione precedente attiene alla cessione del credito nei confronti del familiare,
soprattutto nel caso in cui la spesa risulti già interamente sostenuta dal contribuente.
Il beneficiario della detrazione è libero di effettuare la cessione del credito a chiunque; in particolare,
la prima cessione che può essere:
totale o parziale (CM 19/2022)
▪ rivolta ad un qualsiasi soggetto terzo; dunque, oltre a banche e intermediari, sono valide anche le cessioni effettuate verso:
– società di persone/di capitali o imprese individuali
– professionisti o associazioni professionali
– soggetti privati, ivi inclusi amici e familiari;
senza dover verificare alcun collegamento col “rapporto che ha dato origine alla detrazione”
che, fino al 2019 (cessioni dei crediti disciplinate dal DL n. 63/2015, come chiarito dalla CM 11/2018)
costituiva una notevole limitazione alla circolazione dei crediti.
Dal punto di vista operativo, in caso di prima cessione del credito a un terzo è necessario:

I crediti ceduti sono utilizzati in compensazione nel mod. F24:
– con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione
– per il pagamento di qualsiasi imposta/contributo che possono essere versati con tale modello.

Quota eccedente: l’eventuale quota inutilizzata al 31/12 delle diverse rate del credito non può essere
oggetto:
✓ di richiesta di rimborso
✓ di ulteriore cessione (neppure ai soggetti “qualificati”, posto che è vietato l’ulteriore frazionamento delle rate – CM 19/2022).
Saranno le sole rate residue di detrazione (per il loro intero importo) che potranno essere oggetto di
successiva cessione (ai soli soggetti “qualificati”).

SOLUZIONI A FAVORE DEL FORNITORE/CESSIONARIO

Per quanto attiene il cessionario del credito (anche nella persona del fornitore che ha concesso lo sconto in fattura al beneficiario della detrazione), è possibile che anch’esso si trovi nella condizione di non riuscire utilizzare integralmente le rate del credito d’imposta.
In tal caso si profilano le seguenti possibili soluzioni.

ALLUNGAMENTO DEL PERIODO DI UTILIZZO IN 10 ANNI

Il Decreto “Aiuti-quater” (art. 9, co. 4, DL 176/2022) ha previsto che:
in deroga all’utilizzo previsto dal citato co. 3 dell’art. 121, DL 34/2020
▪ per i crediti d’imposta:
✓ derivanti da Comunicazioni inviate telematicamente entro il 31/10/2022
✓ è possibile (facoltà) scegliere di fruire del credito d’imposta in 10 rate annuali di pari importo
✓ previa comunicazione telematica da effettuare l’Agenzia delle entrate

Permane la non riportabilità alle annualità successive della eventuale quota della rata del credito
d’imposta non utilizzata nell’anno.

COMPENSAZIONE CON F24 “RUOL”

Una ulteriore soluzione a favore delle imprese che si accorgono di aver acquisito una mole eccessiva
di crediti attiene al fatto che:
✓ a fronte di un notevole esborso per l’acquisizione dei crediti (si pensi al caso del fornitore che ha
concesso un numero elevato di sconti in fattura, dovendo anticipare le spese per i materiali ed i subappalti)
✓ risultano acquisiti crediti spendibili solo secondo un piano di rateazione annuale (coincidente con
quello di cui avrebbe fruito il committente degli interventi, in assenza di cessione)
con la possibile difficoltà nel pagamento dei debiti fiscali.

In tal caso, quale estrema ratio, si potrà pensare:
1. di sospendere i versamenti delle imposte (Iva periodica, ritenute Irpef sui dipendenti, ritenute
d’acconto sui professionisti, ecc.)
2. attendendo la ricezione del conseguente avviso bonario, ex art. 36 bis, Dpr 600/73 il quale, giungendo sempre con un certo ritardo, che potrà essere pagato in compensazione nel mod. F24 con le rate dei crediti d’imposta acquisiti utilizzabili nell’annualità successiva.

Ove ciò non fosse sufficiente, si potrà pensare di non pagare l’avviso bonario e di attendere la formazione del ruolo, in modo tale da poterlo pagare in compensazione (col mod. F24 “Accise”, utilizzando il codice tributo “RUOL”) con le rate dei crediti relative alle ulteriori annualità.

UTILIZZO PER VERSAMENTI NON DOVUTI
Una soluzione certamente più agevole, ma da adottare una certa cautela, riguarda la possibilità:
▪ di utilizzare i crediti che si rischia di perdere
▪ in compensazione con acconti di imposta per importi eccedenti quanto dovuto.

Unico limite può essere la contestazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una condotta “abusiva”.

DDL di bilancio 2023 – annullamento automatico debiti fino a 1000 euro

L’art. 46 del DDL di bilancio 2023 dispone che:
• alla data del 31.1.2023;
• sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, al giorno 1.1.2023, fino a 1.000 euro (importo che comprende il capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) che risulta dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2015.

L’agente della riscossione, entro il 30.6.2023, trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate.

La riscossione dei suddetti debiti è sospesa fino al loro annullamento.

La norma non si applica per i carichi che hanno per oggetto:
• le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
• i crediti di condanna della Corte dei conti;
• le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
• le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea;
• l’Iva riscossa all’importazione.

Il beneficio è riconosciuto per i debiti affidati agli agenti della riscossione dagli enti gestori di forme obbligatorie di previdenze e assistenza (d.lgs. 30.6.1994, n. 509) e dalle cause dei professionisti (d.lgs. 10.2.1966, n. 103) previa delibera approvata entro il 31.1.2023..

Più in dettaglio, il comma 1 dispone l’annullamento automatico alla data del 31 gennaio 2023, dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi nelle definizioni agevolate dei carichi affidati all’agente della riscossione introdotte anteriormente (articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, articolo 16-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 e all’articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Si tratta, in particolare, delle definizioni agevolate:
• di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 (cd. rottamazione ter delle cartelle), relativa ai carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017. Tale misura ha consentito ai contribuenti di estinguere il debito con abbattimento delle sanzioni, degli interessi di mora, delle sanzioni e delle somme aggiuntive e anche in più rate, la cui scadenza è stata successivamente posposta nel tempo;
• di cui all’articolo 1, commi da 184 a 198, della legge di bilancio 2019, (legge n. 145 del 2018), cd. saldo e stralcio, che ha consentito la definizione agevolata dei debiti fiscali e contributivi per le persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica, affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017.

Il contribuente ha potuto estinguere il debito con pagamento delle somme dovute a titolo di capitale e interessi per ritardata iscrizione, secondo percentuali diversificate in funzione dell’ISEE, indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare;
• di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, che ha riaperto i termini per aderire alla rottamazione-ter e al saldo e stralcio dei ARTICOLO 46 166 contribuenti in difficoltà economica, fissando la scadenza per presentare la domanda di adesione al 31 luglio 2019.

Si ricorda inoltre che successivamente l’articolo 4, ai commi 4-11, del decreto legge n. 41 del 2021 dispone l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017. L’agevolazione opera in favore di persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro e di soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero
dell’economia e delle finanze del 15 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che stabiliscono che ai crediti annullati non si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 in materia di discarico per inesigibilità e reinscrizione nei ruoli e, fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile. Gli enti creditori, sulla base dell’elenco trasmesso dall’agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall’operazione di annullamento.

Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento. Il comma 2, conseguentemente a quanto disposto al comma 1, stabilisce che dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data dell’annullamento, è sospesa la riscossione dei debiti di cui allo stesso comma 1.

Il comma 3 specifica che per il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento, nella formulazione tempo per tempo vigente, nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, diverse da quelle dello stralcio dei debiti previste da precedenti provvedimenti (articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, e articolo 4, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41), e annullate ai sensi del comma 1 del presente articolo, l’agente della riscossione presenta, entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 20 dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato.

Il comma 4 specifica che restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le disposizioni già previste dai precedenti provvedimenti di stralcio dei debiti (articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 e articolo 4, commi da 4 a 9, del decreto-legge22 marzo 2021, n. 41).

Il comma 5 esclude dall’annullamento automatico (e dunque dalle disposizioni dei commi da 1 a 4)
• le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti e le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna (di cui all’articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del citato decreto-legge n. 119 del 2018);
• le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea, (previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14 dicembre 2020), vale a dire i dazi e i diritti doganali e i contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero;
• l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Il comma 6 estende la rottamazione anche ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione degli enti di previdenza privati (enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103), previe apposite delibere dei medesimi enti (approvate ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994) e pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 31 gennaio 2023, se comunicate entro la medesima data all’agente della riscossione mediante posta elettronica certificata

DDL di bilancio 2023 – proroga bonus mobili con ritorno del plafond a 5.000 euro

Il DDL di bilancio 2023 non modifica la disciplina del bonus mobili. Pertanto, al momento, resta confermata la riduzione da 10.000 a 5.000 euro del plafond di spesa detraibile dal 1° gennaio 2023.

La lett. b), numero 2, del c. 37 del DDL di bilancio 2022, ha sostituito integralmente il c. 2 dell’art. 16 del DL 63/2013, disciplinando le norme che definiscono la detrazione Irpef prevista per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

La disposizione richiamata prevede che:
• ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati nell’art. 16-bis Tuir;
• è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024;
• per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, di classe non inferiore alla classe:
A per i forni (in luogo di A+);
E (in luogo di A) per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie;
F (in luogo di A) per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali prevista l’etichetta energetica.

DETRAZIONE: del 50% con i seguenti limiti di spesa:
2022: € 10.000,00;
2023 e 2024: € 5.000,00.

Dal 1° gennaio 2023, infatti, il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione tornerà a 5.000 euro. Il disegno di legge di Bilancio 2023 presentato al Parlamento, infatti, non modifica la disciplina della detrazione. Al momento, quindi, restano confermate le regole fissate dalla legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 37, legge n. 234/2021), che ha prorogato il bonus fino alla fine del 2024.

DATA DI INIZIO DEI LAVORI DI RIPRISTINO SULLA UNITÀ IMMOBILIARE: analogamente a quanto disposto in passato nelle varie proroghe intervenute, anche in tal caso:
• la detrazione in ciascun periodo spetta a condizione che gli interventi di “ristrutturazione” siano iniziati dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dell’arredo;
• ove effettuate nell’anno precedente (anche se proseguiti nell’anno successivo), nel limite di spesa si deve considerare il bonus mobili eventualmente fruita nell’anno precedente.

Nella CM 9/E/2022 si chiarisce che:
• per gli acquisti effettuati nel 2021, è necessario che i lavori siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2020, mentre se i lavori sono iniziati nel 2019, la detrazione non spetta;
• per gli acquisti effettuati nel 2022, è necessario che i lavori siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2021, mentre, se i lavori sono iniziati nel 2020, la detrazione non spetta.

Ciò significa che con la fine del 2022, si chiuderà la possibilità di beneficiare del bonus mobili per chi ha iniziato interventi di recupero del patrimonio edilizio dal 1° gennaio 2021.
Per gli acquisti effettuati nel 2024, il bonus mobili spetta con interventi di ristrutturazione iniziati a partire dal 1° gennaio 2023.


DDL di bilancio 2023 – Crediti d’imposta in materia sportiva

L’articolo 107, comma 2 del DDl di bilancio 2023 dispone la proroga, anche per l’anno d’imposta 2023 e per i soli soggetti titolari di reddito d’impresa, del credito d’imposta, nella misura del 65 per cento, per le erogazioni liberali effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.
L’articolo 107, comma 3 rende applicabile anche agli investimenti effettuati nel primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta pari al 50% degli investimenti effettuati, per gli investimenti pubblicitari di società e associazioni sportive che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali, nel limite massimo di 10 mila euro.


In dettaglio, la disposizione di cui all’articolo 107, comma 2 proroga per tutto il periodo d’imposta 2023, e solo a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta (cd. Sport bonus) per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, disciplinato, in prima battuta, dall’articolo 1, commi da 621 a 626, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019).
Il comma 2 precisa, altresì, che l’istituto si applica, per l’anno 2023, nel limite complessivo di 15 milioni di euro e secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 623, della menzionata legge di bilancio 2019.
Il citato comma specifica, infine, che per l’attuazione delle disposizioni in esso contenute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella G.U. n. 124 del 29 maggio 2019.

Il comma 3 dell’articolo in esame è finalizzato a incentivare le imprese che promuovono i propri prodotti e servizi tramite campagne pubblicitarie effettuate da società e associazioni sportive, sia professionistiche sia dilettantistiche, che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali.

Il comma modifica, nello specifico, l’articolo 9, comma 1, del DL 4/2022, rendendo applicabile il contributo, sotto forma di credito d’imposta pari al 50% degli investimenti effettuati, previsto dall’articolo 81 del DL 104/2020 anche agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2023.
Il comma specifica, altresì, che per il primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, non può essere comunque superiore a 10 mila euro.
L’incentivo è previsto mediante il meccanismo del credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione. La Relazione illustrativa sottolinea, inoltre, che l’incentivo è adottato nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato e che la misura di esso è prevista in linea con altre misure di sostegno, anche straordinario, disponibili nell’ordinamento.

Per quanto concerne il finanziamento della misura, la lettera b) del comma 3, intervenendo sul citato articolo 9, comma 1, del decreto legge n. 4 del 2022, autorizza la spesa per un importo complessivo pari a 35 milioni di euro per il primo trimestre 2023. La cifra costituisce un tetto di spesa.

DDL di bilancio 2023 – Credito d’imposta per l’acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata

L’articolo 124 del DDL di bilancio 2023 ripropone, per gli anni 2023 e 2024, un credito d’imposta, nella misura del 36 per cento delle spese sostenute ed entro il limite di 20.000 euro per ciascun beneficiario, per l’acquisto di materiali riciclati precedentemente introdotto dalla legge di bilancio 2019 (commi 1, 2 e 3).
L’articolo specifica inoltre la disciplina del credito d’imposta (commi 4 e 5) e rinvia a un decreto ministeriale la specificazione dei requisiti tecnici (Comma 6).

In particolare, il comma 1, al dichiarato fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, dispone il rifinanziamento del credito di imposta di cui all’articolo 1, comma 73 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), con una dotazione di ulteriori euro 10 milioni per l’anno 2023 per assicurare la copertura alle istanze pervenute a seguito dell’avviso emanato con decreto ministeriale.

Il comma 2 riproduce esattamente, con le medesime finalità di cui al comma precedente, il testo della disposizione originaria (articolo 1, comma 73 della legge di bilancio 2019, che limitava il beneficio agli anni 2019 e 2020), riconoscendo, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute (e documentate) dalle imprese per gli acquisti di:
• prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
• imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio.

La norma tecnica UNI EN 13432:2002 (intitolata “Imballaggi – Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione Schema di prova e criteri di valutazione per l’accettazione finale degli imballaggi”) è la versione ufficiale in lingua italiana della norma tecnica europea EN 13432 (del settembre 2000) che specifica i requisiti e i procedimenti per determinare le possibilità di compostaggio e di trattamento anaerobico degli imballaggi e dei materiali di imballaggio.

Analogamente a quanto previsto dall’articolo 1, comma 74, della legge di bilancio 2019, il comma 3 stabilisce che il credito d’imposta di cui al comma 2 è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2024 e 2025.

I commi 4 e 5 recano i dettagli della disciplina.
Il comma 4 precisa che il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi (articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986). Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non si applica il limite annuale di 250 mila euro, di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007.

Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 2 del presente articolo.

Ai sensi del comma 5, ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
Il comma 6 rinvia a un decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione:
• dei requisiti tecnici e delle certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale e in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali da imballaggio come da allegato E parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale),
• nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 3 del presente articolo.

Superbonus: pronti i codici tributo per le comunicazioni inviate post 01/11/2022

L’art. 9 c.4 del DL 176/2022 – c.d. DL Aiuti – quater – in deroga alle disposizioni contenute nell’art. 121 comma 3 terzo periodo del DL 34/2020, ha introdotto la possibilità di utilizzare in 10 rate annuali di pari importo i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di prima cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, anziché in 4 o 5 rate

Per poter optare per l’utilizzo dei crediti d’imposta in 10 rate, quindi:
• le comunicazioni di prima cessione o di sconto in fattura devono essere inviate entro il 31 ottobre 2022;
• i crediti d’imposta devono essere non ancora utilizzati.

Il fatto che i crediti non debbano essere stati ancora utilizzati circoscrive la portata della disposizione a quelli che non solo non sono stati ancora utilizzati in compensazione nel modello F24, ma anche a quelli che non sono stati oggetto di altra cessione.

A seguito delle novità introdotte dall’art. 9 comma 4 in argomento, con riguardo al superbonus è necessario distinguere quindi i crediti d’imposta derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate all’Agenzia delle Entrate:
entro il 31 ottobre 2022; in tal caso si continuano ad utilizzare:
◦ i codici tributo istituiti con la RM 83/2020 per i crediti derivanti dalle opzioni comunicate fino al 16 febbraio 2022
◦ RM 12/E/2020 per i crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate a decorrere dal 17 febbraio 2022 al 31 ottobre 2022;
dal 1° novembre 2022; in questo caso devono essere utilizzati i codici tributo istituiti dalla RM 71/E/2022.

Si è reso, dunque, necessario, come già detto, istituire due codici tributi ad hoc per distinguere i crediti con opzioni comunicate dopo il 31 ottobre 2022 e, cioè dal 1° novembre 2022, perché fuori dalla novella disciplina.
Con la risoluzione odierna debuttano, pertanto, i codici:
“7708” denominato “Cessione credito – Superbonus art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 Dl n. 34/2020 – opzioni dal 01/11/2022”
“7718” denominato “Sconto – Superbonus art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – opzioni dal 01/11/2022”.

Nel modello F24, che deve essere presentato esclusivamente con modalità telematiche, i codici tributo istituiti dalla ris. Agenzia delle Entrate 7 dicembre 2022 n. 71: • sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati” (in fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni di opzione e delle successive cessioni, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati per verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del
modello F24. In tal caso lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate);
• nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato “AAAA”.

COMPLIANCE – OMESSI REDDITI DI LAVORO/PENSIONE NAZIONALI ED ESTERI

Sintesi: nell’ambito della cd. “attività di compliance”, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto delle comunicazioni di anomalia delle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti relativi all’omessa indicazione:
di redditi di lavoro dipendente o di pensione (Quadro RC) sia di fonte nazionale che di fonte estera.
Il destinatario della comunicazione può regolarizzare gli errori/omissioni tramite ravvedimento operoso, previa presentazione di una dichiarazione integrativa.

Nell’ambito del rapporto collaborativo tra l’Agenzia delle entrate ed il contribuente, finalizzato alla
rimozione spontanea di omissioni/errori commessi da quest’ultimo (cd. “compliance”), il Provv. 29/11/2022 ha individuato delle nuove ipotesi di anomalia, riferiti ai soggetti che risultano non aver dichiarato:
▪ redditi di lavoro dipendente/pensioni
▪ sia di fonte estera (cioè corrisposti da soggetti non residenti) e di fonte italiana (corrisposti da sostituti d’imposta residenti in Italia).

I periodi interessati decorrono
– dal periodo d’imposta 2018 (punto 1.1 del Provvedimento) per quanto attiene redditi di fonte estera
– nulla viene, al contrario, disposto per quanto attiene redditi di fonte nazionale.

LA COMUNICAZIONE DI “ANOMALIA”

MODALITÀ DI TRASMISSIONE
La comunicazione viene trasmessa:
– tramite PEC del contribuente, ove presente nel anagrafica tributaria
– tramite e-mail ordinaria, in caso contrario

CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE
Nella comunicazione l’Agenzia mette a disposizione del contribuente, le seguenti informazioni:
a) codice fiscale, cognome e nome del contribuente
b) numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta
c) codice atto
d) descrizione della tipologia di anomalia riscontrata

Redditi di fonte estera: sono riportate le seguenti informazioni:
▪ tipologia di reddito percepito
▪ denominazione del soggetto estero che ha corrisposto gli emolumenti
▪ ammontare dei redditi esteri percepiti
▪ Stato estero che ha trasmesso la comunicazione.

LA REGOLARIZZAZIONE

Il contribuente, una volta raggiunto dalla comunicazione, dovrà verificare la correttezza delle contestazioni ivi contenute.
Nella maggior parte dei casi, si tratti effettivamente di redditi non dichiarati dal contribuente, e:
✓ posto che si tratta di violazioni diverse da quelle riscontrabili ex art. 36-ter Dpr 633/72
✓ dunque si verte nell’ipotesi di una dichiarazione infedele, cui si applicano le relative sanzioni

In tal caso occorre:
a) dal punto di vista della dichiarazione: inviare una dichiarazione integrativa (che recepisce i rilievi nel quadro RC, anche in relazione redditi di fonte estera)
b) dal punto di vista dei versamenti: procedere al versamento di:
maggiori imposte dovute a suo tempo non versate, o minor credito spettante successivamente utilizzato
interessi di mora calcolati al tasso legale di sconto fino al momento del ravvedimento
sanzione abbattuta col ravvedimento operoso.

N.B.: a tal fine si ricorda che:
non è dovuta la sanzione del 30% per tardivo versamento (assorbita dalla sanzione riferita alla violazione principale cui si applica la sanzione proporzionale – v. CM 42/2016)
➔ la sanzione edittale (da ridurre tramite ravvedimento in ragione della tardività con cui interviene e,
dunque, del periodo di imposta interessato), nel valore minimo applicabile al ravvedimento è pari:
✓ al 90% della maggiore imposta (o minor credito utilizzato), considerandosi all’Irpef che le relative
addizionali
✓ da maggiorare di 1/3 nel caso di redditi di fonte estera.

Modello F24
Si ricorda che il mod. F24 utilizzato per i versamenti dovrà indicare il “codice atto” riportato nella lettera
di compliance.

BONUS ENERGETICI – GAS UTILIZZATO PER RISCALDAMENTO

L’Agenzia delle entrate, nelle recenti risposte riportate nella CM 36/2022, ha chiarito che è agevolato col credito d’imposta anche il consumo di gas quale combustibile per riscaldamento, dovendo anch’esso essere ricondotto a un “uso energetico diverso da un uso termoelettrico”.

Pertanto le imprese potranno determinare il credito d’imposta sull’intero importo dell’addebito effettuato dal fornitore, avendo cura di utilizzare entro il 31/12/2022 quello generato dalle spese del 1° trimestre 2022 (sole imprese gasivore) e del 2° trimestre 2022 (imprese gasivore e non gasivore).

Al contrario il credito d’imposta dei periodi successivi del 2022 sarà utilizzabile fino al 30/06/2023.

DDL di bilancio 2023 – proroga al 2024 della plastic tax

Il DDL di bilancio 2023 prevede il rinvio al 01/01/2023 dell’entrata in vigore della sugar e plastic tax;

Si tratta dell’ennesimo rinvio: l’entrata in vigore dell’imposta sul consumo di manufatti in plastica monouso (MACSI), originariamente fissata a luglio 2020.

L’imposta si applica su sui manufatti, anche in forma di fogli, pellicole o strisce , realizzati con l’impiego, anche parziale, di materie plastiche, costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per un utilizzo plurimo durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati.

Sono considerati MACSI:
• i dispositivi, realizzati con l’impiego, anche parziale, delle materie plastiche, che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche;
• i prodotti semilavorati, realizzati con l’impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.

L’imposta non è dovuta:
• sui manufatti che risultino compostabili in conformità alla norma UNLEN 13432;
• sulle siringhe rientranti tra i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell’art. 57, legge n. 289/2002.

Obbligato al pagamento dell’imposta è:
• per i manufatti realizzati nel territorio dello Stato: il fabbricante,
• per i manufatti proveniente da altri Stati UE:
◦ il soggetto che acquista i manufatti nell’esercizio dell’attività economica
◦ ovvero il cedente qualora i manufatti siano acquistati da un consumatore privato
• per i manufatti provenienti da Paesi extra UE: l’importatore

Non è considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri MACSI sui quali è già stata pagata l’imposta da un altro soggetto, senza l’aggiunta di ulteriori materie plastiche.

Soggetti obbligati

L’immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale si verifica:
• per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, all’atto della loro cessione ad altri soggetti nazionali;
• per i MACSI provenienti da altri Paesi UE:
◦ all’atto dell’acquisto nel territorio nazionale nell’esercizio dell’attività economica;
◦ all’atto della cessione effettuata nei confronti di un consumatore privato;
• per i MACSI provenienti da Paesi terzi, all’atto della loro importazione definitiva nel territorio nazionale.

L’imposta sui MACSI 1 è fissata nella misura di 1 euro per ogni kg di materia plastica contenuta nei MACSI.

ADEMPIMENTI
L’accertamento dell’imposta dovuta è effettuato sulla base di dichiarazioni trimestrali contenenti tutti gli elementi necessari per determinare il debito d’imposta.

La dichiarazione è presentata dal:
• fabbricante, per i manufatti realizzati nel territorio dello Stato;
• il soggetto che acquista i manufatti nell’esercizio dell’attività economica ovvero il cedente qualora i manufatti siano acquistati da un consumatore privato, se provenienti da altri Stati UE all’Agenzia delle Entrate entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce.
• Per i MACSI provenienti da altri Paesi dell’Unione europea, acquistati da un consumatore privato, il cedente presenta la suddetta dichiarazione attraverso il rappresentante fiscale.

E’ riconosciuto un credito d’imposta fino ad un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario:
• alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari
• nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili secondo lo standard EN 13432:2002.
• utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24, senza l’applicazione dei limiti di utilizzo di cui all’art. 1, comma 53, legge n. 244/2007 (250.000 euro annui), e di cui all’art. 34, legge n. 388/2000 (700.000 euro annui).
• nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento UE n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea per gli aiuti de minimis.

Modalità di rimborso
Nel caso di imposta indebitamente pagata è previsto un rimborso nel termine di due anni dalla data del pagamento, sempreché sia fornita la prova del suo avvenuto pagamento da parte del soggetto obbligato. L’imposta è rimborsata al cedente per il consumo in altri Paesi UE o all’esportatore sui MACSI per i quali la stessa sia stata già versata da altro soggetto obbligato.
Per il rimborso, la bozza della Determinazione prevede che all’istanza, presentata dal cedente o dall’esportatore, va allegata una distinta delle fatture di acquisto dei MACSI dalle quali risulti il pagamento dell’imposta e copia della documentazione che dimostri l’esportazione o la cessione comunitaria dei MACSI. Nell’istanza va specificato se il rimborso è richiesto in denaro o sotto forma di buono d’imposta.