REGIME FORFETTARIO DAL 2023 – LE NOVITÀ

Il regime forfetario (art. 1, co. da 54 a 89, L. n. 190/2014) è stato oggetto di rilevanti modifiche da parte dell’art. 1, co. 54, L. n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) a decorrere dal 1/01/2023, con l’introduzione:
– di un maggior limite di ricavi/compensi dell’anno precedente, portato a €. 85.000
– di una causa di decadenza retroattiva

VERIFICHE PER L’ACCESSO/PERMANENZA NEL REGIME FORFETTARIO

Il contribuente deve soddisfare due distinte previsioni normative, che si giustificano con “l’orizzonte temporale” in cui operano, denominate requisiti d’accesso/permanenza e cause ostative:
per le sole neoattività: i requisiti d’accesso vanno valutati anche in via presuntiva
per i soggetti già in attività (anche non in regime agevolato): le due fattispecie operano in modo del tutto analogo, “guardando” sempre alla situazione dell’anno precedente (2022, nel caso di specie).

“REQUISITI D’ACCESSO/PERMANENZA” (ART. 1 C. 54, L. 190/2014)

Attualmente sono da riferire i seguenti limiti:
1) di ricavi/compensi dell’anno precedente; la legge di Bilancio 2023 ha innalzato detto limite da €. 65.000 ad 85.000
2) spese per lavoro dipendente/assimilato sostenute nell’anno precedente, che non deve accedere €. 20.000
Come anticipato, detti limiti, per i soggetti:
a) già in attività nel 2022: sono valutati al 31/12/2022 per verificare la possibilità, dal 1/01/2023, di accedere per la prima volta al regime agevolato (soggetti che provengono dalla contabilità semplificata/ordinaria) o di permanervi (soggetti già in regime forfettario nel 2022)
b) neo-attività 2023: il contribuente attesta di presumere il loro soddisfacimento nel 2023.


Neo-attività: l’Interpello n. 195/2019 ha negato l’accesso ad un contribuente (promotore finanziario) che nel 2019 intendeva nuovamente aprire la P.Iva cessata in anni precedenti, nel presupposto che fosse già noto che nel 2019 avrebbe incassato degli “arretrati” (per una causa vinta nel 2018 contro il precedente committente) superiori al limite massimo di ricavi (all’epoca di €. 65.000, oggi €. 85.000).
Analogo discorso vale per quanto riguarda il limite delle spese sostenute per lavoro dipendente.
Si tratta, dunque, di limiti che trovano concreta applicazione quasi esclusivamente per i soggetti già attivi

NUOVO LIMITE DEI RICAVI/COMPENSI

Come anticipato, per l’accesso o per la permanenza nel regime agevolato a decorrere dal 1/01/2023:
i ricavi/compensi conseguiti nell’anno precedente (ragguagliati ad anno in presenza di periodo
d’imposta inferiore ad un anno solare), riferiti a tutte le attività svolte (anche se cessate)
▪ non devono superare il nuovo limite di €. 85.000.

N.B.: si ritiene che la nuova soglia trovi applicazione a partire dal 1/01/2023 (in sede di primo accesso, nonché per valutarne la permanenza)

LIMITE DELLE SPESE DI LAVORO DIPENDENTE/ASSIMILATO

La legge di bilancio 2020 ha reintrodotto il limite riferito alle spese di lavoro dipendente: per l’accesso/permanenza nel 2023 nel regime agevolato il contribuente deve verificare che nel 2022 non abbia non abbia “sostenuto” spese superiori a €. 20.000 lorde per:
lavoro dipendente (art. 49 Tuir), si ritiene anche da distacco/lavoro “interinale” (RM 275/2008)
co.co.co. (art. 50 lett. c-bis) Tuir) o altri redditi assimilati al lavoro dipendente ex art. 50 lett. c)
Tuir (borse/assegni per fini di studio o professionali, ai tirocinanti, ecc.)
✓ lavoro accessorio (art. 70 D.Lgs 276/2003);
✓ utili agli associati con apporto di solo lavoro (art. 53 Tuir);
compensi erogati ai familiari dell’imprenditore (art. 60 Tuir), anche se indeducibili

DECADENZA RETROATTIVA DAL REGIME FORFETTARIO

A partire dal 01/01/2023, invece, il disegno di legge (anche alla luce di quanto imposto dalla citata Dir. UE
n. 2020/285), prevede di introdurre, dal 1/01/2023, una ipotesi di decadenza retroattiva:
se si supera la soglia di €. 85.000 ma non quella di € 100.000: il regime forfetario cessa di
essere applicabile dall’anno successivo allo splafonamento (“fuoriuscita” dall’anno successivo);
se i ricavi/compensi incassati superano la soglia di €. 100.000:
▪ il regime cessa di essere applicabile dallo stesso anno
▪ con applicazione dell’Iva a partire dall’operazione che comporta il superamento del limite.
L’applicazione pratica di tale principio non sembra tuttavia immediata per quelle operazioni unitarie che si porranno a cavallo del limite di €. 100.000 (in attesa di chiarimenti ufficiali, è probabile che si dovrà provvedere alla suddivisione della base imponibile).


LEGGE DI BILANCIO 2023 – LE PRINCIPALI MISURE FISCALI (2° parte)

Si prosegue l’analisi delle disposizioni di natura fiscale introdotte dalla Legge di Bilancio 2023,
definitivamente approvata in data 29/12/2022.

AGEVOLAZIONI PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA (co. 110 e 111)

Ai sensi dell’art. 2, co. 4.bis, DL n. 194/2009, al trasferimento a titolo oneroso di terreni “agricoli” ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti a favore di coltivatori diretti/IAP già iscritti nella relativa Gestione previdenziale è soggetto (art. 2, co. 4-bis, DL n. 194/2009):
– a imposta di registro ed imposta ipotecaria in misura fissa e ad imposta catastale dell’1%
– alla riduzione al 50% dell’onorario notarile.
Il nuovo co. 4-ter introdotto all’art. 2 dispone, ora, che l’agevolazione viene estesa ai medesimi atti:
– a favore di persone fisiche di età inferiore a 40 anni non ancora iscritti alla gestione
previdenziale dei coltivatori diretti/IAP
– che dichiarino, all’atto di trasferimento, di voler conseguire detta iscrizione entro 24 mesi.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ PER LE IMPRESE ENERGETICHE (co. da 115 a 121)

Al fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi del settore energetico
– è istituito un contributo di solidarietà straordinario per l’anno 2023 per i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi
– viene modificata la disciplina del contributo straordinario contro i rincari energetici per l’anno 2022.

CRIPTO-ATTIVITÀ (co. da 126 a 144)

Si rimanda ad articolo dedicato all’argomento: https://www.studiomaggiotti.com/2023/01/16/cripto-attivita-co-da-126-a-144/

IMPOSTA DI BOLLO

Con modifica del co. 2-ter, art. 13, della Parte I della Tariffa allegata al Dpr 642/72:
l’imposta di bollo del 2‰
▪ viene estesa alle cripto-attività
e si rende dovuta anche in assenza di comunicazione inviata alla clientela da parte del gestore.

Ivafe: con modifica del co. 18, art. 19, DL n. 201/2011, è previsto che l’imposta del 2‰ è dovuta:
– anche in caso di cripto attività detenute presso intermediari non residenti
– anche dai soggetti diversi da quelli obbligati al monitoraggio (es: dalle società).

CRIPTO ATTIVITÀ NELL’ATTIVITÀ DI IMPRESA

Con integrazione all’art. 110 del TUIR viene disposto che non concorrono a formare il reddito d’impresa i componenti positivi e negativi risultanti dalla “valutazione” delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo d’imposta, a prescindere dall’imputazione al conto economico con disposizione applicabile anche ai fini dell’Irap.

PARTITA IVA – CONTROLLI PREVENTIVI (co. da 148 a 150)

Al fine di rafforzare i controlli preventivi previsti dal co. 15-bis, art. 35, Dpr 633/72 per l’attribuzione della partita Iva, sono inseriti i seguenti nuovi commi al citato art. 35, relativi alla ricerca di elementi di rischio riferibili al contribuente.

APERTURA DELLA PARTITA IVA (co. 15-bis.1)
L’Agenzia Entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, in esito alle quali l’ufficio può invitare il contribuente a esibire:
i documenti contabili obbligatori di cui agli artt. 14 (libro giornale e libro degli inventari; registri Iva e scritture ausiliarie per le imprese) e 19 (registri per i professionisti) del Dpr 600/73
▪ e di ogni altro documento che
✓ attesti l’effettivo esercizio di un’attività economica
✓ e dimostri l’assenza dei profili di rischio individuati.

Cessazione d’ufficio: l’Ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA in caso:
– di mancata comparizione in ufficio del contribuente
– o di esito negativo dei riscontri operati sui documenti esibiti.

Nuova richiesta di Partita Iva (co. 15-bis.2): in caso di cessazione ex co. 15-bis e 15-bis.1, la P. Iva può
essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto solo previo rilascio:
✓ di polizza fideiussoria/fideiussione bancaria
✓ per la durata di 3 anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a € 50.000.

Violazioni fiscali commesse prima della cessazione d’ufficio: la fideiussione dev’essere di importo pari alle somme, se superiori a € 50.000, dovute a seguito delle violazioni (se non ne è intervenuto il versamento)

SANZIONI : il destinatario della “cessazione d’ufficio” della P.Iva, ai sensi dei citati co. 15-bis e 15-bis.1 è soggetto alla sanzione amministrativa di € 3.000 irrogata contestualmente al Provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA.

VENDITA BENI TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI (co. 151)

Al prevenire le frodi Iva nel settore delle vendite on-line di determinati beni (telefoni cellulari, tablet,
consolle da gioco , ecc.) è disposto che:
▪ il soggetto passivo IVA che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica (quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi) le vendite di determinati beni mobili esistenti in Italia, effettuate nei confronti di cessionario “privato”
▪ è tenuto a inviare all’Agenzia Entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate.

RESPONSABILITÀ PER OPERAZIONI IVA INESISTENTI (co. 152)

L’art. 6, co. 9-bis.3, Dlgs n. 471/97, prevede che:
– in presenza di operazioni oggettivamente esenti Iva, non imponibili o esclusi da Iva
– ove il cessionario/committente applichi erroneamente il reverse charge
– l’Ufficio procede a espungere l’operazione (sia dall’Iva a debito che a credito) dalla liquidazione Iva
La disposizione si applica anche nei casi di operazioni inesistenti; tuttavia, in tal caso, si applica la
sanzione tra il 5% ed il 10% dell’imponibile, con un minimo di €. 1.000.

 Ora, viene previsto che, in deroga a quest’ultima disposizione se presenti entrambi i seguenti fatti:
✓ in presenza di operazione inesistente (assoggettata a reverse charge dal cessionario/committente)
✓ determinata da un “intento di evasione o di frode” del quale il cessionario/committente era
“consapevole” (anche se non correo)

Allora il cessionario/committente è punito con la sanzione per indebita detrazione (90% dell’Iva detratta).

TREGUA FISCALE (co. da 153 a 252)
CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO – PROROGA (co. 265-266)

Con modifica del co. 98, art. 1, L. n. 208/2015, è prorogato al 31/12/2023 il credito d’imposta
– per investimenti per acquisto beni strumentali nuovi (macchinari, impianti e attrezzature varie)
– destinati a strutture produttive ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

Nota: il credito d’imposta spetta nella misura massima prevista dalla Carta degli aiuti a finalità regionale
2014-2020, e cioè, nella misura
– del 25%: per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna
– del 10%: per le grandi imprese situate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise.
Tale intensità di aiuto può essere maggiorata di un massimo di 20 punti percentuali per le piccole imprese e di un massimo di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni.

CREDITO D’IMPOSTA NELLE ZES (co. 267)

Con modifica dell’art. 5, co. 2, DL n. 91/2017, è prorogato al 31/12/2023 il credito di imposta per investimenti nelle ZES (Zone Economiche Speciali).

CREDITO D’IMPOSTA POTENZIATO PER R&S NEL MEZZOGIORNO – PROROGA (co. 268)

Con modifica del co. 185, art. 1, L. n. 178/2020, è prorogato al 31/12/2023
✓ il credito di imposta nelle misura “potenziata” (in luogo dell’ordinario 10% previsto per la generalità delle imprese per l’anno 2023)
✓ per investimenti in ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nel Mezzogiorno (regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

CREDITO D’IMPOSTA R&S (co. 271 e 272)

In relazione al credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo è disposto quanto segue.
PROROGA DEL RIVERSAMENTO DELL’INDEBITO UTILIZZO
Con modifica del co. 9, art. 5, DL n. 146/2021 è disposto che i soggetti che hanno utilizzato in
compensazione il credito di imposta per ricerca e sviluppo in eccedenza rispetto a quanto spettante:
▪ sono tenuti a inviare telematicamente l’istanza di riversamento spontaneo di tale eccedenza
entro il 30/11/2023 (in luogo del 31/10/2023).

CERTIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Con modifica del co. 2, art. 23, DL n. 73/2022 è disposto che (v. RF 084/2022) la certificazione attestante la qualificazione degli investimenti effettuati/da effettuare ai fini della classificazione nell’ambito di attività ammesse al credito d’imposta per gli investimenti
– in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica (inclusa quella finalizzata agli obiettivi di innovazione digitale 4.0/transizione ecologica), design/ideazione estetica di cui all’art. 1, co. 200.202, L. 160/2019
– nonché al (precedente) credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’art. 3, DL n. 145/2013 possono essere richieste a condizione che la violazione relativa all’utilizzo dei crediti d’imposta non sia stata già constatata con un PVC

CRIPTO-ATTIVITÀ (co. da 126 a 144)

Si rimanda ad articolo dedicato all’argomento Il regime delle cripto-attività viene disciplinato in modo specifico; in particolare la tassazione permane nell’alveo dei redditi diversi di cui all’art. 67 Tuir, ma con l’introduzione di specifiche disposizioni.

TASSAZIONE DELLE OPERAZIONI

La nuova lett. c-sexies) introdotta al co. 1, art. 67, Tuir dispone che costituiscono redditi diversi:
▪ le plusvalenze/altri proventi realizzati mediante rimborso, cessione a titolo oneroso o permuta (in quest’ultimo caso è esclusa la permuta tra cripto attività “aventi le medesime caratteristiche e funzioni”, cd. “swap” di cripto valute, a differenza di quanto sostenuto dall’Interpello n. 788/2021 in precedenza) o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente tramite tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti
non inferiori complessivamente a € 2.000 nel periodo d’imposta.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Con modifica dell’art. 68, Tuir, è previsto che:
✓ le plusvalenze sono abbattute delle eventuali minusvalenze relative alle cripto attività
✓ ove le minusvalenze eccedano le plusvalenze per un importo superiore a € 2.000, detta eccedenza è riportabile in deduzione dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, non oltre il 4°, fornendone indicazione nella relativa dichiarazione dei redditi

Periodo transitorio: viene concesso di portare in deduzione dalle plusvalenze generate dal 2023 le eventuali minusvalenze su cripto-attività realizzate in precedenza, fino al 31/12/2022.

Costo/valore “di carico”: viene espressamente chiarito che il costo fiscalmente riconosciuto va documentato con “elementi certi e precisi” a cura del contribuente; in caso contrario è pari a zero.

Acquisizione per titolo gratuito: anche in tal caso viene esteso il trattamento previsto per le quote di partecipazione; in particolare, il donatario deve assumere quale costo fiscalmente riconosciuto
nel caso di successione: il valore dichiarato agli effetti dell’imposta di successione (o accertato dall’Ufficio)
nel caso di donazione: il costo rilevante per il del donante.

MODALITÀ DI TASSAZIONE
Con modifiche apportate all’art. 5, 6 e 7 del D.lgs. 461/1997:
▪ viene estesa alla fattispecie l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26%
▪ viene prevista la possibilità di optare per l’applicazione, ad opera di un intermediario finanziario:
✓ del regime del cd. “risparmio amministrato” (in presenza di un rapporto di custodia,
amministrazione, o deposito delle cripto attività)
✓ o del regime del cd. “risparmio gestito”

RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE AL 1/01/2013

Alla luce del nuovo regime introdotto, è stata prevista la possibilità di rideterminare il costo fiscalmente riconosciuto per ciascuna cripto-attività posseduta all’1/01/2023:
▪ in luogo del costo/valore di acquisto è possibile assumere il valore normale al 1/01/2023, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR
▪ previa assoggettamento ad imposta sostitutiva nella misura del 14%.

Minusvalenza: l’assunzione di tale valore normale non può determinare una minusvalenza deducibile o riportabile alle annualità successive.

Termini di versamento: l’imposta va versata in unica soluzione entro il 30/06/2023 o in un massimo di 3 rate annuali di pari importo a partire dal 30/06/2023 (sulla 2° e 3° rata sono avuti gli interessi del 3%).

REGOLARIZZAZIONE

I contribuenti (persone fisiche/ENC/società semplici residenti in Italia) che non hanno indicato nel mod. Redditi PF le cripto-attività detenute fino al 31/12/2021:
▪ ai fini del monitoraggio (a quadro RW)
▪ ivi inclusi gli eventuali redditi relativi
possono procedere:
➔ a presentare apposita dichiarazione di regolarizzazione, con indicazione di tali attività
➔ con versamento di un importo forfettizzato a titolo di sanzioni e di eventuali imposte/interessi.

IMPORTI DOVUTI
Gli importi dovuti per ciascuna annualità variano a seconda che il contribuente abbia o meno realizzato redditi (diversi da quelli relativi alla cripto attività) in tale annualità:

Modalità e termini di versamento: sono stabiliti con Provvedimento dell’Agenzia Entrate.

BONUS EDILIZI – NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023

La Legge di bilancio 2023 ha portato solo delle modifiche limitate alla disciplina dei bonus edilizi.
In particolare, risultano modificati i seguenti aspetti:

BONUS MOBILI: il limite per le spese sostenute nel 2023 è aumentato a €. 8.000 (in luogo di €. 5.000); rimane invariata la spesa massima fruibile per il 2024 (pari a €. 5.000).
Inoltre contribuenti che fruiscono della detrazione del 50% per “recupero edilizio” possono beneficiare di una ulteriore detrazione del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo dell’immobile oggetto dei lavori edilizi.

BONUS BARRIERE: viene prorogata fino al 31/12/2025 la detrazione del 75% relativa alle spese sostenute per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti


SUPERBONUS: la detrazione del 110% si estende agli interventi effettuati fino al 31/12/2023 per i quali:

– se interventi non effettuati dai condomini: la relativa CILA risulta comunicata entro il 25/11/2022

– per gli interventi effettuati dai condomini: se la delibera dell’assemblea che approva i lavori è stata adottata entro il 24/11/2022 e la CILA risulti comunicata entro il 25/11/2022 (se la delibera risulta adottata entro il 18/11/2022, la CILA può essere stata comunicata entro il 31/12/2022)

La detrazione del 110% viene estesa alle spese per l’installazione di impianti fotovoltaici realizzata da ONLUS, OdV ed APS iscritte nei rispettivi registri:
in aree/strutture non pertinenziali diversi dagli immobili dove sono realizzati gli interventi “trainanti”
✓ purchè questi ultimi siano situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all’art. 136, co. 1, lett. b) e c) (Aree di notevole interesse pubblico) e all’art. 142, co. 1 (Aree tutelate di interesse paesaggistico) del Dlgs n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

LEGGE DI BILANCIO 2023 – LE PRINCIPALI MISURE FISCALI (1° parte)

In data 29 dicembre 2022 è stata definitivamente approvata la Legge di Bilancio 2023, in vigore dal
1 gennaio 2023. Di seguito si riportano le principali disposizioni di natura fiscale.

BONUS ENERGETICI (co. 2 – 9)

Sono riproposti anche per il 1° trimestre 2023 i crediti d’imposta già previsti nel 2022 a favore:
a) delle imprese energivore e non energivore (quest’ultime ove dotate di un contatore con potenza disponibile pari o superiore a 4.5 kW):
▪ nella misura del 45% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata
▪ a condizione che il costo medio per kWh di detta componente riferita al 4° trimestre 2022 (al netto di imposte e sussidi) abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al 4° trimestre 2019 (anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa)
▪ il beneficio spetta anche le imprese che hanno prodotto e autoconsumato l’energia nel 1°
trimestre 2023 (in luogo del costo per kWh si assume il costo medio dei combustibili utilizzati per
produrre l’energia e il credito d’imposta è determinato adottando il PUN medio del trimestre)
b) delle imprese gasivore e non gasivore:
▪ nella misura del 45% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel 1° trimestre 2023 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici
▪ purché la media dei prezzi di riferimento del MI-GAS del 4° trimestre 2022 subisca un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del 4° trimestre 2019.
Analoga proroga viene disposta dal successivo co. 45 per le imprese agricole.

REGIME FORFETARIO (co. 54)

In relazione al regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, di cui all’art. 1, co. 54-89, L. 190/2014, sono introdotte le seguenti modifiche:
➔ co. 54, lett a): viene innalzato a € 85.000 (in luogo di € 65.000) il limite di ricavi/compensi che costituisce uno dei requisiti di accesso e permanenza nel regime agevolato
➔ co. 71: con introduzione di una causa di decadenza retroattiva, è disposto che nel caso in cui i ricavi/compensi incassati nell’anno sono superiori a € 100.000
ai fini reddituali: il regime agevolato cessa dal medesimo anno
ai fini Iva: l’imposta è dovuta l’IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del limite.
Rinvio: per approfondimenti, si rinvia alla RF-fl 223/2022, che rimane confermata.
FLAT TAX INCREMENTALE (co. 55)
E’ introdotta la possibilità:
➔ per il solo anno 2023
➔ di applicare un’imposta sostitutiva dell’Irpef (e relative addizionali) sul reddito “incrementale” di imprese individuali/professionisti.
In particolare è previsto che:
➔ le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che non applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, possono applicare, in luogo delle aliquote Irpef, un’imposta sostitutiva di Irpef e relative addizionali con l’aliquota del 15%
➔ su una base imponibile data dalla differenza tra il reddito d’impresa/lavoro autonomo:
▪ determinato nel 2023
▪ e quello d’importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022
la quale:
– va poi decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare
– e non può, comunque, eccedere l’importo massimo di € 40.000.

N.B.: l’imposta sostitutiva è alternativa all’adozione del regime forfettario. Posto che quest’ultimo è un
regime “naturale”, la nuova imposta sarà, in generale, applicabile dalle persone fisiche:
– con ricavi/compensi 2022 superiori al citato nuovo limite (€. 85.000)
– o che dal 2023 sono fuoriuscite/rinunciano al regime forfettario.
IMPRESE DEL COMMERCIO – AMMORTAMENTO DEGLI IMMOBILI (co. da 65 a 69)

I commi da 65 a 69 modificano, in via transitoria dal 2023, le quote di ammortamento dei fabbricati delle imprese del commercio. In particolare:
▪ per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2023 e per i 4 successivi (fino al 2027)
▪ per i fabbricati strumentali per destinazione utilizzati in determinati settori del commercio
▪ le quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore al 6% (in luogo del 3% applicabile in via generale, ad eccezione dei “fabbricati destinati alla grande distribuzione”, cui già si applica il coefficiente di ammortamento del 6%).
Attività interessate: sono individuate dai codici Ateco 2007 dal 47.1 “Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati” al 47.2 “Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati”.

L’attuazione delle disposizioni è demandata ad un Provvedimento dell’Agenzia Entrate, da emanare entro il 2/03/2023 (60gg dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2023).

IVA DEL 5% SUI PRODOTTI PER L’INFANZIA E L’IGIENE FEMMINILE (co. 72)

Con modifica della Tab. A, parte II-bis allegata al DPR 633/1972 è ampliato il novero dei beni assoggettati ad aliquota Iva del 5%.
In particolare:
con modifica del n. 1-quinquies: è estesa ai prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell’igiene femminile, a prescindere dalle loro caratteristiche (viene conseguentemente abrogato il n. 114-bis della Tab. A/III, che ne disponeva l’assoggettamento all’aliquota del 10%)
con inserimento del n. 1-sexies: per i seguenti prodotti:
– latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella 1° infanzia, condizionato per la vendita al minuto
– preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti/dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (cod. NC1901 10 00)
– pannolini per bambini
– seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

PELLET – ALIQUOTA IVA DEL 10% (co. 73)

Il n. 98) della Tab. A/III, Dpr 633/72 (come modificato dall’art. 1, co. 711, L. 190/2014), dispone che
sono soggetti all’aliquota del 10%:
– la legna da ardere in tondelli, i ceppi, le ramaglie/fascine, i cascami di legno e la segatura
– con espressa esclusione della cessione di pellet (soggetta all’aliquota ordinaria del 22%)
Ora, in deroga a quanto previsto dal citato n. 98) Tab. A/III, è disposto che:
✓ per il solo 2023
anche la cessione del pellet è soggetta ad aliquota Iva ridotta del 10%.

PROROGA AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA” PER GLI UNDER 36 (art. 74 e 75)

L’art. 64, co. da 6 a 11, DL n. 73/2021 (decreto “Sostegni-bis”) ha disposto:
▪ l’esonero da imposta di registro e ipocatastali per gli atti traslativi della proprietà (o altro diritto reale) di unità abitative (non “di lusso”) in presenza dei requisiti “prima casa” (in caso di atto soggetto ad Iva spetta un credito d’imposta di pari importo)
▪ stipulati dal 26/05/2021 fino al 31/12/2022
▪ a favore dei giovani aventi i seguenti requisiti:
anagrafico: non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato
economico: avere un ISEE non superiore a € 40.000 annui.
Ora viene disposta la proroga dell’agevolazione agli atti stipulati fino al 31/12/2023.

COSTI BLACK LIST (co. da 84 a 86)

Con l’introduzione dei nuovi commi da 9-bis a 9-quinquies all’art. 110, Tuir, viene reintrodotto il regime già previsto per il solo 2015, dal D.lgs 147/2015 circa la deducibilità dei cd. “costi black list”.
In particolare è, ora, disposto che:
➔ in relazione alle operazioni intercorse con imprese residenti/localizzate in Paesi/territori “non cooperativi a fini fiscali” (cioè con giurisdizioni individuate nell’Allegato I al documento 15429/17 del 5/12/2017 del Consiglio UE, periodicamente aggiornato)
➔ le spese/altri componenti negativi che ne derivano (incluse le prestazioni rese dai professionisti
domiciliati in tali paesi/territori):
▪ sono ammesse in deduzione nei limiti del loro valore normale (ex art. 9, Tuir; sono applicabili le disposizioni in materia di transfer price ex art. 110, co. 7, Tuir nel caso di operazioni “infragruppo”)
▪ tale disposizione non si applica (ed opera la totale deducibilità delle spese) quando l’impresa residente in Italia dimostri che l’operazione posta in essere:
✓ risponde ad un “effettivo interesse economico”
✓ e che ha avuto concreta esecuzione.
La disposizione continua a non trovare applicazione per le operazioni intercorse con imprese non residenti nei cui confronti è applicabile il regime CFC (imprese estere controllate) ex art. 167, Tuir.

ASSEGNAZIONE ED ESTROMISSIONE BENI (co. da 100 a 106)
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA AI SOCI (co. 100-105)

Le Snc e Sas, nonché le Srl e Spa possono procedere:
entro il 30/09/2023
ad assegnare/cedere ai soci in via agevolata
a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva
beni immobili diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa (cioè non strumentali “per destinazione”)
beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come strumentali per l’attività propria dell’impresa (es: autonoleggi) a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci (ove prescritto) alla data del 30/09/2022, o vengano iscritti entro 30 gg dalla data dell’1/01/2023, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore all’1/10/2022.

EFFETTI PER I SOCI: si determinano i seguenti effetti:
costo della partecipazione: il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni/quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva
soci assegnatari: nei loro confronti non si applica il co. 1 dell’art. 47, Tuir, relativo alla presunzione di preventiva distribuzione di utili nel caso di utilizzo di riserve di capitale per l’assegnazione.

ESTROMISSIONE DEI BENI DELLE IMPRESE INDIVIDUALI (co. 106)

E’ riproposta la possibilità di estromettere gli immobili dal patrimonio dell’impresa individuale, prevista dal co. 121, art. 1, della L. 208/2015.
In particolare, è previsto che, previo versamento di un’imposta sostitutiva, è possibile:
➔ estromettere dal patrimonio dell’impresa individuale gli immobili strumentali (“per natura” o “per destinazione”) posseduti al 31/10/2022
➔ poste in essere dall’1/01/2023 al 31/05/2023
➔ con effetti dell’estromissione a decorrere dal 1/01/2023.

Imposta sostitutiva: è regolamentata come segue:
importo: è pari all’8% della plusvalenza calcolata tra il valore catastale (o, in alternativa, il valore normale) dell’immobile ed il suo costo fiscalmente riconosciuto
versamento: in 2 rate da versare:
✓ per il 60%: entro il 30/11/2023
✓ per il residuo 40%: entro il 30/06/2024.
Dichiarazione: andrà compilata l’apposita sezione (quadro RQ) del Mod. Redditi PF 2024.
Nel caso di immobili locati a terzi, potrà essere tenuto la rettifica dell’Iva per l’imposta applicata sui
canoni dal gennaio 2023 fino al momento della estromissione.

RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI (co. da 107 a 109)

Con modifica dell’art. 5 della L. 488/2001 e del co. 2, art. 2, del DL n. 282/2002 (che estende l’applicazione delle disposizioni del citato art. 5, L. 488/2001) sono nuovamente riaperti i termini per la rivalutazione di:
terreni (agricoli o edificabili) e partecipazioni
➔ posseduti all’1/01/2023 al di fuori del regime d’impresa (da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali), anche a titolo di usufrutto.

TITOLI QUOTATI: a differenza delle ultime analoghe riaperture della disposizione, con l’introduzione del nuovo co. 1-bis all’art. 5, L. 488/2001 la rideterminazione dei valori è estesa:
▪ alle partecipazioni, nonché ai titoli ed ai diritti
negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione (di cui all’art. 67, co. 1, lett. c) e c-bis), del TUIR),
In tal caso, per la determinazione della plusv/minusvalenza, in luogo del costo/valore di acquisto va assunto il loro valore normale (ex art. 9 del TUIR) riferito al mese di dicembre 2022 (cioè la media aritmetica dei prezzi rilevati a dicembre 2022), da assoggettare all’imposta sostitutiva del 16%.

MOD. IVA 2023 E MOD. CU 2023 – LE NOVITÀ DEI MODELLI IN BOZZA

DICHIARAZIONE IVA 2023 – LE NOVITÀ IN BOZZA

il quadro VO, nella sezione III, rigo VO 35, è prevista la casella 2, riservata alle imprese agricole esercenti attività enoturistiche che intendono revocare, dal periodo d’imposta 2022, l’opzione per l’applicazione dell’Iva e del reddito nei modi ordinari, in favore del regime “naturale” di determinazione dell’imposta in via forfettaria, ex art. 5 della Legge 413/1991.
il quadro CS, si tratta di un nuovo quadro della dichiarazione Iva, destinato alla messa in atto degli adempimenti dichiarativi legati al contributo di solidarietà contro il caro bollette, di cui all’art. 37 del DL 21/2022 (vedi provvedimento, Agenzia delle entrate, prot. n° 221978/2022).

Termine di presentazione: si ricorda che il mod. IVA 2023 va presentato tra il 1/02/2023 ed il 2/05/2023.

CERTIFICAZIONE UNICA 2023: LE NOVITÀ IN BOZZA

La certificazione unica 2023, da trasmettere all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo 2023, riporta le seguenti novità:
▪ il bonus carburante erogato dai datori di lavoro privati ai propri dipendenti, la somma è esente fino a un massimo di €. 200 per lavoratore;
▪ i fringe benefit non imponibili fino a €. 3.000 per lavoratori dipendenti/assimilati per l’anno 2022
l’assegno unico erogato dall’Inps da marzo 2022 con la conseguente fine del precedente regime
di detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni
▪ le nuove modalità di attribuzione del trattamento integrativo previsto in caso di imposta lorda
superiore alla detrazione spettante (riconosciuto per i redditi non superiori a €. 15.000 ed attribuibile, in presenza di determinati requisiti, per i redditi fino a €. 28.000).

DECRETO AIUTI-QUATER – LE NOVITÀ PER IL SUPERBONUS

il Decreto Aiuti-quater, recentemente pubblicato in G.U., ha apportato una serie di modifiche al
regime del Superbonus, tra cui si evidenzia quanto segue:
PROROGA: per gli interventi (sia “trainanti” da super-ecobonus che “trainati”) effettuati:

  • su parti comuni condominiali/di edifici “interamente posseduti”: la detrazione del 110% opera per le spese sostenute entro il 31/12/2022 (in luogo del 31/12/2023), ridotta al 90% per le spese sostenute nel 2023, al 70% per quelle sostenute nel 2024 ed al 65% per quelle sostenute nel 2025; la detrazione continuò operare nel limite del 110% fino al 31/12/2023 nel caso in cui la CILA sia trasmessa entro il 25/11/2022 (nel caso di condomini, prima di tale data va assunta la delibera relativa ai lavori)
  • su edifici unifamiliari/unità funzionalmente autonome con accesso autonomo dall’esterno: la detrazione del 110% opera per le spese sostenute entro il 30/03/2023 (in luogo del 31/12/2022) a condizione che al 30/06/2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo; per lavori avviati dal 1/01/2023 la detrazione si riduce al 90% ed è limitata agli interventi effettuati sull’abitazione principale posseduta per i contribuenti con un reddito di riferimento non superiore a €. 15.000

Reddito di riferimento è dato dalla somma dei redditi complessivi posseduti nel 2022 da tutti i componenti del nucleo familiare diviso per un numero di “parti”.

CASI PARTICOLARI
IACP/enti assimilati e cooperative edilizie a proprietà indivisa:
• la detrazione del 110% si applica fino al 31/12/2023 ove al 30/06/2023 i lavori risultino effettuati per almeno il 60% dell’intervento
• ivi incluse le cooperative edilizie a proprietà indivisa, per gli immobili da assegnare ai propri soci.

Edifici in comuni colpiti da eventi sismici: è confermata
– la detrazione al 110% per le spese ammissibili al Superbonus sostenute fino al 31/12/2025
– nei comuni (per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza) colpiti da eventi sismici dal 1/04/2009.

Immobili categoria B/1, B/2 o D/4 di Onlus/Odv/Aps (co. 10-bis, art. 119, DL 34/2020): per gli interventi effettuati da Onlus/ODV/APS con determinate attività (prestazioni sociosanitari e assistenziali), la detrazione del 110% opera fino ad un limite di spesa “maggiorato”; con integrazione del comma 8-ter, viene ora previsto che anche per tale criterio di determinazione del limite massimo di spesa opera la proroga fino al 31/12/2015.


CESSIONE DEL CREDITO: nel caso di cessione del credito/sconto in fattura comunicati entro il 31/10/2022 e non ancora utilizzati, al fine di evitare il possibile inutilizzo da parte del cessionario, è possibile optare una fruizione del credito d’imposta in 10 rate annuali (in luogo di 4), previa apposita comunicazione che sarà disciplinata da apposito provvedimento.

TASSO DI INTERESSE LEGALE – DAL 1/01/2023 FISSATO AL 5%

Con il DM 13/12/2022 il MEF ha sensibilmente incrementato, dal prossimo 1° gennaio 2023, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 C.C, portandolo dall’attuale 1,25% al 5% in ragione d’anno.

EFFETTI AI FINI FISCALI

Di seguito i principali effetti sulle disposizioni fiscali del tasso di interesse legale.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

L’aumento del tasso d’interesse comporta l’incremento degli importi dovuti al fine di regolarizzare i carenti/omessi o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso. Il tasso da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis, ed è quindi pari:
allo 1,25: fino al 31/12/2022
allo 5,0%: dal 1/01/2023 fino al giorno di versamento compreso.

ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO – RATEAZIONE

L’incremento allo 0,8% del tasso d’interesse legale riguarda anche l’opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:


ACCERTAMENTO CON ADESIONE: la misura del tasso legale (che la CM 17/2016 ha ritenuto continui a trovare applicazione, anche in seguito alle novità del D.lgs 158/2015):
– va determinato con riferimento all’anno in cui si perfeziona l’atto di adesione
rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi.
INTERESSI NON STABILITI PER ISCRITTO

Il tasso legale rileva per il calcolo degli interessi (ove non diversamente determinati per iscritto) in relazione:
– alle somme concesse a mutuo (es.: finanziamenti fruttiferi dei soci) – art. 45 c. 2 TUIR
– agli interessi che concorrono al reddito d’impresa (art. 89 c. 5 TUIR).

EFFETTI AI FINI CIVILISTICI

Ai fini civilistici l’incremento del tasso legale incide:
sugli interessi relativi ai depositi cauzionali delle locazioni immobiliari (uso abitativo e non), costituite da somme diverse da depositi vincolati intestati al locatario o fidejussioni (art. 11 L. 392/78)
sugli interessi da obbligazioni pecuniarie (art. 1282 c.c.) diverse da quelle nascenti da “operazioni commerciali” (salvo patto contrario)
▪ sulla determinazione dell’usufrutto a vita (calcolato come: valore piena proprietà x coefficiente legato all’età dell’usufruttuario x tasso legale; per differenza si determina il valore della nuda proprietà)

Il nuovo tasso rileva, infine, con riferimento a:
– interessi nei contratti di mutuo (art. 1815 c.c.), salvo il patto contrario
– danni nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224 c.c.)
– rimborsi spettanti o dovuti nel contratto di mandato (artt. 1714 e 1720 c.c.).

EFFETTI AI FINI CONTRIBUTIVI

Il tasso di interesse legale ha effetto, infine, anche ai fini delle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali.
In particolare, per l’omesso/ritardato versamento di contributi, le (elevate) sanzioni possono essere
ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale
(quindi al 5%, dal 2023) nei seguenti casi (art. 116, co. 15, L. n. 388/2000):

DDL BILANCIO 2023 – NOVITÀ ATTESE PER IL REGIME FORFETARIO

il DDL di bilancio 2023 prevede:
✓ l’incremento della soglia di ricavi/compensi a €. 85.000 (in luogo di €. 65.000) per l’accesso/permanenza al regime forfetario
✓ l’introduzione di un’ipotesi di “decadenza” retroattiva: in caso di ricavi/compensi di ammontare:

  • compreso tra € 85.001 e € 100.000: la fuoriuscita dal regime agevolato opera solo dall’anno successivo
  • superiore a € 100.000: il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso.

La nuova misura delle soglie trovi applicazione a partire dal 1/01/2023.

Per la verifica dell’eventuale splafonamento del limite per i contribuenti che accedono per la prima volta al regime agevolato, si considerano i ricavi come determinati nel regime di provenienza (CM 9/2019).

Così, ad esempio, per un imprenditore che nel 2022 si trovava:
– in contabilità ordinaria: rilevano i ricavi in base al principio di competenza
– in contabilità semplificata: rilevano i ricavi determinati “per cassa” (eventualmente tenendo conto
dell’opzione per il cd. “criterio di registrazione”, di cui all’art. 18, co. 5, Dpr 600/73).

In caso di inizio dell’attività (es: nel 2023) il regime è accessibile considerata l’assenza di ricavi/compensi nel periodo precedente (2022).
Se l’inizio attività è avvenuto nel 2022 ai fini del calcolo del superamento del limite di 85.000 € è
necessario effettuare il ragguaglio ad anno.


DA MARZO 2023 ASSEGNO UNICO EROGATO D’UFFICIO

l’Inps ha recentemente reso noto che dal 1/03/2023 l’Assegno unico e universale sarà erogato d’ufficio, senza la necessità di presentare una nuova domanda per i soggetti che nel periodo tra gennaio 2022 e febbraio 2023 abbiano presentato la domanda e la stessa non sia stata respinta, revocata o decaduta oppure oggetto di rinuncia da parte del richiedente.

L’Inps farà riferimento ai dati presenti nelle domande già acquisite e agli altri dati rilevati dall’ISEE.

VARIAZIONI DA SEGNALARE
Alcune circostanze obbligano alla modifica della domanda di Assegno unico inizialmente presentata:
– la nascita di figli
– la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio
– le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni)
– le modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori
– i criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori
– variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli artt. 4 e 5 del D.Lgs n. 230/2021
– variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.

In caso di soggetti che non hanno mai beneficiato dell’Assegno unico e universale (ovvero che hanno presentato domanda sino al 28 febbraio 2023, ma per i quali la domanda stessa si trova in uno dei seguenti stati “Respinta”, “Decaduta”, “Rinunciata” o “Revocata”), al fine del riconoscimento del beneficio per l’annualità che decorre dal 1° marzo 2023, sarà necessario procedere alla presentazione di una nuova domanda di Assegno unico e universale.

Modalità di presentazione: va inoltrata all’INPS attraverso i seguenti canali:
– portale web dell’Istituto: www.inps.it
– Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
– Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Decorrenza della prestazione: le domande presentate:
entro il 30 giugno dell’anno di riferimento: l’Assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo
del medesimo anno
dal 1° luglio dell’anno di riferimento: la prestazione decorre dal mese successivo a quello della
domanda stessa.

Permane l’obbligo di presentare il nuovo ISEE 2023 entro il 30/06/2023 nel caso in cui (per redditi non superiori a €. 40.000), si intenda fruire dell’Assegno nella maggiore misura prevista rispetto a quella minima.

Si rammenta che:
▪ anche l’assegno unico (al pari delle altre prestazioni INPS) è correlato all’andamento
dell’inflazione
; è, dunque, atteso un incremento del suo importo
▪ il DDL di bilancio 2023 approvato dal Governo prevede alcune maggiorazioni, dal 2023:
– del 50% per il primo anno di vita del bambino
– di un ulteriore 50% per le famiglie composte da 3 o più figli, fino ai tre anni di vita del bambino.
Inoltre è prevista la stabilizzazione della maggiorazione per i figli disabili maggiorenni fino a 21 anni
(prevista per il solo 2022).