Esclusi dagli ISA i soggetti che hanno aperto la partita IVA dal 2021

Come rilevato nel resoconto della Commissione degli esperti per gli ISA del 6 aprile 2023, l’applicazione degli indici per il periodo d’imposta 2022 risulta influenzata dagli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente al perdurare dell’emergenza sanitaria, alle tensioni geopolitiche, all’aumento del prezzo dell’energia, degli alimentari e delle materie prime e all’andamento dei tassi di interesse.

Per farvi fronte, in attuazione dell’art. 148 comma 1 del DL 34/2020, è stato emanato il decreto del Ministero dell’Economia del 28 aprile 2023 che approva per il periodo d’imposta 2022 ulteriori cause di esclusione dagli ISA e i correttivi congiunturali.

Il decreto è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ma anticipato sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Per quanto concerne le cause di esclusione, per il 2022 è prevista l’esclusione dagli ISA per i soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2021. L’anno scorso invece le cause di esclusione “di tipo emergenziale” erano tre.
I contribuenti esclusi dall’applicazione degli ISA sulla base di tale nuova causa di esclusione sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti all’interno dei relativi modelli ISA. Nei confronti di tali contribuenti, inoltre, coerentemente con quanto già precisato per coloro per i quali sussiste una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA, è preclusa la possibilità di accedere ai benefici previsti dal regime premiale.

Le istruzioni ai modelli ISA risultano già integrate con la nuova causa di esclusione, mentre i modelli REDDITI 2023 devono ancora essere aggiornati sul punto.
In presenza di una causa di esclusione dagli ISA, non è possibile dichiarare ulteriori componenti positivi in dichiarazione per migliorare il giudizio di affidabilità in quanto si presume che il contribuente operi in un contesto economico o in condizioni significativamente diverse da quelle prese a riferimento per la costruzione degli indici.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (circ. n. 6/2021, § 3.2, e n. 18/2022, § 3.2), i contribuenti esclusi dagli ISA, ma tenuti alla presentazione del relativo modello, possono omettere l’acquisizione dei dati resi disponibili nel Cassetto fiscale limitandosi alla sola compilazione del modello. In particolare tali contribuenti devono:
– dichiarare nel quadro RE/RF/RG del modello REDDITI la specifica causa di esclusione;
– compilare il modello ISA prescindendo dall’importazione delle variabili “precalcolate”, senza effettuare il calcolo del punteggio di affidabilità;
– allegare il modello ISA al modello REDDITI.

Per quanto concerne i correttivi congiunturali, la loro operatività nell’ambito del software ISA incide sul punteggio di affidabilità complessivo andando gli stessi a intervenire tanto sugli indicatori elementari di affidabilità tanto su quelli di anomalia. Al riguardo, sul sito dell’Agenzia si avvisa che il programma “Il tuo ISA 2023” (versione 1.0.0) del 28 aprile scorso tiene conto degli interventi correttivi introdotti dal DM in commento.

correttivi sono operativi sui 175 ISA approvati e sono riconducibili a due tipologie:
– modifica degli indicatori elementari di affidabilità, quali ricavi e compensi per addetto, valore aggiunto per addetto e reddito per addetto, definiti tramite stime di specifici elementi (input della produzione, ciclo economico, modelli organizzativi, economie di scala);
– modifica degli indicatori elementari di affidabilità (durata e decumulo delle scorte) e di anomalia definiti da soglie economiche di riferimento.

In relazione al giudizio di affidabilità fiscale ottenuto a seguito dell’applicazione degli ISA, anche per effetto della dichiarazione di ulteriori componenti positivi di reddito, sono state definite le condizioni per l’accesso ai benefici del regime premiale ai fini ISA. Il provv. Agenzia delle Entrate n. 140005/2023 ha al riguardo confermato il meccanismo basato non solo sul risultato di affidabilità relativo al 2022, ma anche sulla media del risultato di tale anno e quello dell’anno precedente. Risultano confermati anche i punteggi che danno accesso ai benefici.

Bando gestione delle risorse idriche: presentazione istanze nuovi partner industriali

Nella GU del 02/05/2023 è stato pubblicato il comunicato del Ministero delle imprese e del made in Italy riguardante la presentazione delle domande di agevolazione per la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale di cui al bando transnazionale congiunto 2022 «Gestione delle risorse idriche: resilienza, adattamento e mitigazione agli eventi idroclimatici estremi e strumenti di gestione», nell’ambito del partenariato europeo Water4All – PNRR.
Con provvedimento del direttore generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica e del direttore generale per gli incentivi alle imprese n. 82051 del 24 aprile 2023 è stata modificata la modalità di ampliamento dei consorzi proponenti – widening di cui all’art. 2, comma 1, del decreto direttoriale n. 60724 del 24 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – n. 78 del 1° aprile 2023.

Conseguentemente la partecipazione dei nuovi partner industriali italiani al consorzio di progetto è completata mediante apposita comunicazione di adesione al consorzio già costituito, da trasmettersi contestualmente alla presentazione del progetto definitivo (full proposal) e della relativa documentazione richiesta, entro e non oltre il 27 aprile 2023, ore 15,00.

Foreste: al via domande per agevolazioni a sostegno dei Contratti di filiera

È stato pubblicato sul sito del Masaf il bando che disciplina i criteri, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso e le agevolazioni per la creazione dei Contratti di Filiera nel settore forestale nell’ambito del PNRR- Fondo complementare. Il fondo è da dieci milioni di euro, l’obiettivo è quello di favorire i processi di riorganizzazione dei rapporti tra i differenti soggetti della filiera, potenziare le relazioni lungo le catene di produzione, trasformazione e commercializzazione, attraverso l’aggregazione dei produttori, e garantire ricadute positive sulla produzione forestale.

“Con i Contratti di filiera per il settore forestale apportiamo nuova linfa all’economia e alle aree interne della nostra Nazione, nel rispetto della tutela e della conservazione della biodiversità e del paesaggio. Le foreste rappresentano un valore inestimabile del nostro territorio ed elemento strategico delle politiche di sviluppo dell’Italia”, cosi il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

Il bando si rivolge ai silvicoltori privati, i Comuni e i Consorzi collegati, le piccole e medie imprese associate per l’utilizzo in filiera di tutte le produzioni dei boschi italiani, nel segno della sostenibilità e dell’interregionalità.
Una misura innovativa e sperimentale per il comparto. Uno strumento che potrà agevolare la creazione di reti di impresa interregionali, riconosciute dall’ordinamento solo dal 2021, e sostenerne l’aggiornamento, la modernizzazione e la valorizzazione del settore forestale in coerenza con la Strategia Forestale Nazionale.
Le domande di sostegno per accedere alle agevolazioni potranno essere presentate dalle ore 10.00 del 1 giugno 2023 fino alle ore 10.00 del 15 giugno 2023, secondo la modulistica allegata al bando.

Credito di imposta ZES. Requisito della ”novità” per i beni immobili

Con la risposta a interpello n. 310 del 03/05/2023, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il credito d’imposta ZES, disciplinato dal combinato disposto dell’art. 1 commi 98-108 della L. 208/2015 e dell’art. 5 del DL 91/2017, si applica agli immobili “nuovi”.
Il comma 98 dell’art. 1 della L. 208/2015 prevede espressamente che il credito di imposta riguardi gli investimenti in beni strumentali “nuovi”. Conseguentemente, l’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati (CM 34/2016).

Di conseguenza, secondo l’Agenzia, il requisito della novità in parola, in quanto compatibile con le previsioni del credito d’imposta ZES e dei suoi ulteriori requisiti, deve caratterizzare anche gli immobili strumentali acquisiti o realizzati per beneficiare del predetto credito d’imposta ZES.

In riferimento al caso di specie, l’acquisto del compendio immobiliare non è quindi agevolabile in quanto riferito a un compendio carente del requisito della novità.

L’Agenzia delle Entrate rileva inoltre che:
• in caso di ampliamento di beni immobili non dotati del requisito della novità, il beneficio fiscale spetta limitatamente alle spese sostenute per detto ampliamento;
• in caso invece di interventi di ampliamento su beni immobili (di per sé) dotati del requisito della novità, il beneficio in questione spetta, oltre che in relazione alle spese di acquisizione dell’immobile nuovo, anche su quelle sostenute per il suo ampliamento.

No al regime forfettario con pensione di vecchiaia eccedente i 30.000 euro, ancorché questa sia esente da imposte in Italia

Con la risposta a interpello 311 del 03/05/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti l’applicazione del regime forfetario di cui alla L. 190/2014.

Si premette che l’art. 1 c.57 lett. d-ter) della L. 190/2014 dispone che l’applicazione del regime forfetario è condizionata al fatto che, nell’anno precedente, siano percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, non eccedenti l’importo di 30.000 euro.
Sul rispetto del suddetto requisito, con la 10/2016 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
• considerata che la verifica della soglia di 30.000 euro non debba essere effettuata se il rapporto di lavoro è cessato:
– rilevano esclusivamente le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario; pertanto, se la cessazione del rapporto avviene, ad esempio, a maggio 2023, la stessa non sarebbe idonea a evitare di considerare la soglia dei 30.000 euro sul 2022, ai fini dell’applicabilità del regime per una nuova attività avviata a giugno dello stesso anno 2023.
– il limite non si considera sempre che non siano percepiti redditi di pensione i quali, in quanto assimilati al reddito di lavoro dipendente, assumono rilievo anche autonomo ai fini del raggiungimento della citata soglia, oppure non sia intrapreso un nuovo rapporto di lavoro, ancora in essere al 31 dicembre dell’anno precedente.

Ciò detto, nel caso di specie:
• un soggetto residente all’estero, in un Paese Ue;
• intende aprire partita IVA per lo svolgimento di una nuova attività, previo trasferimento della residenza fiscale in Italia;
• essendo titolare, al momento dell’apertura della partita IVA; di una pensione di importo superiore a 30.000 euro, riconosciuta per raggiunti limiti di età quale ex dipendente della Commissione europea. Si tratta, in particolare, di somme esenti da tassazione nazionale negli Stati membri dell’Unione europea in base a quanto disposto dall’art. 12 del Protocollo n. 7 “Sui privilegi e sulle immunità dell’Unione Europea” allegato al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

In riferimento a tale fattispecie, l’Agenzia chiarisce che:
• la titolarità di una pensione di importo superiore a 30.000 euro, anche se integralmente esente da imposizione in Italia;
• preclude l’applicazione del regime forfettario.

Viene rilevato che, in base alla L. 190/2014, sono esclusi dal regime i titolari di redditi astrattamente riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, a prescindere dalla loro tassazione in Italia o dall’ammontare delle imposte corrisposte sui medesimi. Ciò che rileva ai fini dell’applicazione della causa di esclusione è, dunque, l’esistenza di tali redditi e il loro ammontare.
Deve di conseguenza ritenersi escluso dal regime forfetario il soggetto che percepisce una pensione di vecchiaia eccedente i 30.000 euro, ancorché questa sia esente da imposte in Italia per effetto delle disposizioni del Protocollo n. 7 allegato al TFUE.

Il Governo apre alla limitazione delle responsabilità dei sindaci

Il Governo intende introdurre “un tetto alle responsabilità del collegio sindacale per ipotesi colpose”, in modo da “rendere proporzionata l’esposizione al rischio rispetto al compenso”. Sono parole attese da tempo quelle che il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha pronunciato in apertura degli Stati generali dei commercialisti, tenutisi ieri a Roma.

La cornice era quella delle grandi occasioni, più di 1.600 rappresentanti della categoria intervenuti da tutta Italia, e la risposta della politica, forse mai così presente, non è stata da meno. Il leit motiv, dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni (che ha inviato un video messaggio) ai Ministri Calderone, Fitto e Sangiuliano e i Viceministri Leo e Sisto, fino ai principali esponenti dei partiti di opposizione (Elly Schlein del Pd e Giuseppe Conte del M5s su tutti), è stato sempre lo stesso: “I commercialisti sono una fondamentale cinghia di trasmissione tra contribuenti e istituzioni, e hanno le competenze per aiutare il decisore politico nella definizione delle norme”.

Frasi già ripetute in altre occasioni ma, almeno a sentire il Presidente del CNDCEC, Elbano de Nuccio, la sensazione è che questa volta non si tratti solo di parole: “Oggi – ha detto dal palco della «Nuvola» – le istituzioni ci ascoltano molto. I commercialisti sono entrati in gioco e i risultati si vedono”.

Sintomatica, in questo senso, proprio l’apertura sul fronte della limitazione delle responsabilità del collegio sindacale, che i commercialisti chiedevano da tempo e che è stata confermata anche da Francesco Paolo Sisto. Il Viceministro alla Giustizia ha annunciato l’avvio in tempi brevi di un tavolo sulla riforma dei reati fallimentari, che dovrà muoversi su binari ben precisi: premiare chi fa più prevenzione, rafforzare il nesso di causalità (“Solo chi ha materialmente provocato il dissesto deve andare incontro alla sanzione”), evitare “distanze temporali abissali” tra il dissesto e il fatto che lo ha provocato, limitare il dolo eventuale che spesso è imputato al professionista, che “deve rispondere solo di quello che ha fatto e non di quello che qualcuno dice che avrebbe dovuto fare”.

Nella direzione auspicata dai commercialisti va anche l’idea di eliminare l’IRAP sugli studi associati e ridurre gli obblighi antiriciclaggio, “pur nella consapevolezza – ha sottolineato Mantovano – che è una disciplina europea che offre pochi margini di manovra”.

C’è poi quella che de Nuccio ha definito “la madre di tutte le riforme”, la riforma fiscale. La legge delega “ha recepito tante delle proposte avanzate dai commercialisti”, ma adesso si tratta di “mettere a terra” quei principi attraverso i decreti attuativi. “Sulle risorse – ha spiegato il Viceministro all’Economia, Maurizio Leo – aspettiamo la nota di aggiornamento al DEF, ma sui procedimenti si può intervenire già da subito”.

Per ciò che riguarda la semplificazione, dalla “razionalizzazione del calendario fiscale” (con la riduzione degli adempimenti di agosto e dicembre) allo “sfoltimento dei 226 crediti d’imposta attualmente presenti”, Leo annuncia l’arrivo dei primi decreti legislativi “già a settembre”, mentre per gennaio 2024 dovrebbero essere licenziati i Testi unici sulle singole imposte.

C’è poi la ripresa del tavolo sul lavoro autonomo, che la Ministra del Lavoro Calderone ha annunciato di voler riconvocare a breve, con l’obiettivo di portare a compimento il percorso del “Jobs act degli autonomi” e attuare in concreto il principio di sussidiarietà dei professionisti nei confronti della Pubblica Amministrazione. Senza dimenticare “l’attualizzazione dei compensi dei revisori degli enti locali”, di cui ha parlato il Sottosegretario all’interno, Emanuele Prisco.

Su altri temi, invece, i commercialisti aspettano ancora risposte. Su tutti, gli incentivi alle aggregazioni professionali, che, secondo de Nuccio, sono “il principale strumento, assieme alle specializzazioni, per contrastare la perdita di appeal delle professioni nel loro complesso”. Ma anche lo stop alla proliferazione di albi ed elenchi, che “sembra essere un po’ sfuggita di mano. Bisogna riportare tutto – ha sottolineato – sotto il cappello del sistema ordinistico, riconoscendo l’equipollenza dei percorsi formativi e riducendo la quantità di ore da riservare alla formazione”.

Una battaglia, quest’ultima, su cui le professioni sono intenzionate a fare fronte comune. Prova ne sia la presenza, agli Stati generali, di Francesco Greco, Giulio Biino e Rosario De Luca, rispettivamente Presidenti di avvocati, notai e consulenti dei lavoro, tutti pronti a ricominciare un percorso unitario di rappresentanza a tutela delle professioni.

Ma l’assemblea di ieri è stata anche quella del ricordo di Nicoletta Golisano, Fabiana De Angelis e Antonio Novati, i commercialisti che negli ultimi mesi hanno perso la vita nello svolgimento delle loro funzioni. Con la voce rotta dall’emozione, il Presidente de Nuccio ha annunciato l’istituzione di tre borse di studio e consegnato delle targhe commemorative ai parenti delle tre vittime. Una cerimonia “dovuta”, anche per restituire il senso di appartenenza a una comunità che proprio in questi frangenti diventa più forte.

ALBO DEI COMMERCIALISTI A CRESCITA ZERO

Dal Rapporto 2022 sulla professione l’allarme sul calo degli iscritti. Confermato l’aumento quasi in doppia cifra dei redditi medi

Gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili non crescono più, anzi, se si esclude la sezione B, sono addirittura in diminuzione. Il dato allarmante sulle tendenze demografiche della categoria è contenuto nel Rapporto 2022 sulla professione, diffuso ieri da Consiglio e Fondazione nazionale dei commercialisti.

Stando ai numeri della ricerca, il totale degli iscritti rimane sopra le 120 mila unità, ma i dottori commercialisti sono in calo dello 0,2%, mentre gli esperti contabili crescono del 9,5%, arrivando alle 2.178 unità. La riduzione dei nuovi iscritti era divenuta una costante negli ultimi 5 anni, ma seppur di pochi decimali, un aumento c’era sempre stato (+0,8% nel 2021).

Nel 2022, invece, ci si è fermati allo 0,01% (+ 12 unità), a cui si aggiunge il -8,4% degli iscritti al Registro praticanti, che in un anno ha perso 1.174 unità. Il calo maggiore si è registrato al Sud (-0,6%) e sulle isole (-0,5%), mentre il Nord rimane in territorio positivo ma comunque con un rallentamento significativo rispetto al tasso di crescita dell’anno precedente (dal +1,2% al +0,6%). A guidare la crescita al Nord è la Lombardia con il +0,8% (163 iscritti in più), mentre la Regione che perde più commercialisti è la Puglia (-0,9%).

Sul lungo periodo, la tendenza demografica degli iscritti rimane comunque più positiva rispetto a quello della popolazione complessiva. In quindici anni, infatti, gli iscritti all’Albo sono aumentati di 12.782 unità (+11,9% dal 2007), mentre nello stesso periodo la popolazione italiana è diminuita dello 0,3% e le imprese attive dello 0,9%. Ciò ha impattato anche sia sul rapporto tra popolazione e iscritti, passato in quindici anni da 555 cittadini per ogni commercialista a 489, sia su quello con le imprese attive (da 48 imprese ogni commercialista a 43).

Un minor numero di nuovi iscritti significa anche che l’età media dei professionisti tende a crescere più rapidamente. A fine 2022, infatti, gli under 40 erano il 17,1% del totale, contro il 17,6% dell’anno precedente. Numeri negativi anche per ciò che riguarda la componente femminile, che in un anno perde un punto percentuale (dal 34,7 al 33,7%).

Le statistiche relative ai redditi, invece, confermano il balzo in avanti già annunciato due settimane fa dalla Cassa di previdenza dei dottori commercialisti (si veda “Nel 2021 redditi medi dei commercialisti su del 9%” del 21 aprile). I numeri forniti dalla CDC prendevano in considerazione solo la propria popolazione di riferimento, ma aggiungendo anche la componente ragionieri i risultati non cambiano di molto.

Il reddito medio è aumentato del 9,3% ed è risultato pari a 68.073, quello mediano, ovvero il reddito che divide in due la distribuzione dei redditi individuali, è aumentato del 10,5%, arrivando a 39.249 euro. Il rapporto tra il reddito mediano e il reddito medio è leggermente aumentato portandosi al 57,7%. I dottori commercialisti hanno dichiarato un reddito medio di 74.330 euro (+9,3% sul 2021), mentre i ragionieri si sono fermati a 53.078 euro di media (+8,5%).

A livello territoriale, permane la marcata differenza tra Nord e Sud, ma il gap va riducendosi. I redditi, infatti, sono cresciuti di più nella parte meridionale del Paese (+12,5%) rispetto all’area settentrionale (+8,8%). In ogni caso, il reddito medio del Nord rimane 2,4 volte quello del Sud, rapporto che arriva a 4,1 se si considerano le due Regioni con il reddito più elevato (Trentino-Alto Adige, con 126.004 di media) e più basso in assoluto (Calabria, 30.624 euro).

“Il dato sulla demografia professionale – commenta il Presidente del CNDCEC, Elbano de Nuccio, che questa mattina a Roma aprirà gli Stati generali della categoria – impone certamente una riflessione, ma si inserisce nel ben più drammatico tema demografico generale del nostro Paese, di cui oggi si prende finalmente atto con la dovuta attenzione. Non c’è settore economico e professionale maturo, in Italia, al netto di rare e circoscritte eccezioni, in cui non stiano venendo a mancare le braccia e i cervelli che servono per garantire un adeguato ricambio generazionale”.

Consapevole di questa situazione, il Consiglio nazionale ha avanzato proposte in tema sia di aggregazioni che di specializzazioni. “Sul fronte delle aggregazioni – aggiunge de Nuccio – chiederemo al Governo, insieme alle altre Professioni, uno sforzo di fantasia, anche nell’ambito dell’attuazione della delega per la riforma del sistema fiscale. Sul fronte delle specializzazioni, cercheremo di spingere e accompagnare un percorso che è fondamentale per cogliere anche le nuove opportunità; ma cercheremo anche di difendere i colleghi dalla crescente e insopportabile burocrazia che deriva dalla moltiplicazione di registri e sottosezioni di registri, con correlati obblighi formativi di pura quantità, invece che di vera qualità”.

Servizi sostitutivi di mensa aziendale – Trattamento ai fini IVA, IRPEF, IRES e IRAP

Con la risposta 301 del 21/04/2023, l’Agenzia delle Entrate – riprendendo in parte i chiarimenti forniti con la risposta 430/2022 – ha fornito chiarimenti sul trattamento ai fini IVA, IRPEF, IRES e IRAP di alcuni servizi sostitutivi di mensa aziendale, forniti avvalendosi di esercizi commerciali convenzionati, presso i quali è possibile pagare con una card elettronica oppure tramite una “app”.

Si chiarisce che:
• in relazione a tale fattispecie, trova applicazione l’aliquota del 4% prevista dal n. 37) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72, qualora siano ravvisabili le peculiari modalità che caratterizzano il servizio sostitutivo di mensa aziendale o quello di mensa diffusa.
• In tale circostanza, l’aliquota sarebbe applicabile alla prestazione resa dagli esercenti ristoratori nei confronti del datore del lavoro, per il quale l’imposta sarebbe detraibile secondo l’art. 19-bis1 comma 1 lett. f) del DPR 633/72.

Fattura differita – Si chiarisce – in relazione alla certificazione dei corrispettivi da parte degli esercenti – che risulta possibile il ricorso alla fattura differita, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, in ragione dell’art. 21 comma 4 lett. a) del DPR 633/72. Si specifica che l’ammontare dei corrispettivi per le prestazioni documentate con il c.d. “documento commerciale” con dicitura “non riscosso” richiedono di essere mantenute distinte dall’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri, poiché i medesimi concorrono alle liquidazioni periodiche attraverso le corrispondenti fatture differite.

Deducibilità IRES e IRAP – Per quanto riguarda il trattamento ai fini IRES, si chiarisce che suddetti servizi sono interamente deducibili, fermo restando il rispetto dei principi generali di inerenza e di previa imputazione a Conto economico. Sul presupposto che tali servizi, resi mediante “app”, siano assimilabili a quelli sostitutivi di mensa aziendale, i costi a essi afferenti rappresentano un onere per l’acquisizione di un servizio complesso non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande e, di conseguenza, non subiscono le limitazioni alla deducibilità previste dall’art. 109 comma 5 del TUIR.

Tali spese risultano deducibili anche ai fini IRAP, in base al principio della c.d. “presa diretta” della base imponibile dal bilancio.

Trattamento IRPEF – Per quanto riguarda il trattamento IRPEF in capo al dipendente che fruisce di tali servizi, se la società intende offrire ai propri dipendenti un servizio di mensa diffusa, modificando in tal senso i relativi contratti con l’eliminazione del riferimento al “servizio sostitutivo di mensa aziendale” o stipulando nuovi contratti con altri soggetti, ai sensi dell’art. 51 comma 2 lett. c) del TUIR, l’importo del pasto non concorrerà a formare il reddito imponibile.

Per il 2023 soglia dei fringe benefit a 3.000 euro ma solo con figli a carico

La bozza del DL “Lavoro”, approvato dal Consiglio dei Ministri lunedì, contiene una disposizione denominata “Misure fiscali per il welfare aziendale” che innalza per il 2023 la soglia di non imponibilità dei fringe benefit a 3.000 euro, ma solo per i lavoratori dipendenti con figli a carico. Resta quindi ferma per i dipendenti senza figli a carico l’ordinaria soglia di 258,23 euro.

Si ricorda che, a norma dell’art. 51 comma 1 del TUIR, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (c.d. “principio di onnicomprensività”). I beni e servizi forniti al dipendente diversi dalle somme in denaro vengono individuati con il termine fringe benefit dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria.
Il comma 3 (terzo periodo, prima parte) dell’art. 51 del TUIR stabilisce, tuttavia, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta.

Tale soglia di non imponibilità era stata raddoppiata a 516,46 euro per il 2020 e per il 2021 (cfrart. 112 del DL 104/2020 e art. 6-quinquies del DL 41/2021); per il 2022 era stata innalzata dapprima a 600 euro e poi a 3.000 euro, includendo anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale (art. 12 del DL 115/2022, come modificato dall’art. 3 comma 10 del DL 176/2022; cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 35/2022).
L’innalzamento della soglia previsto negli ultimi anni è sempre stato riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti, senza alcuna distinzione.

Il DL “Lavoro” ora incrementerebbe anche per il 2023 la suddetta soglia a 3.000 euro, subordinando però tale aumento alla condizione che il dipendente abbia figli a carico.

Nello specifico, stando al testo in bozza, sarebbe previsto che “Limitatamente al periodo d’imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo” del TUIR “non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000”.

Pertanto, per il solo 2023, la disciplina dettata dall’art. 51 comma 3 del TUIR verrebbe modificata per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico come segue:
– tra i fringe benefit concessi ai lavoratori sarebbero incluse anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
– il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, sarebbe innalzato da 258,23 euro a 3.000 euro.

Fermo restando che il testo della disposizione fa generico riferimento ai “figli a carico”, a livello sistematico dovrebbero intendersi i figli fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 comma 2 del TUIR. In base a tale disposizione, i figli sono considerati fiscalmente a carico se non superano i 24 anni di età e se hanno percepito nell’anno un reddito pari o inferiore a 4.000 euro; se superano i 24 anni sono considerati a carico se hanno percepito un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro.

Tanto premesso, per il 2023 sussisterebbero quindi due soglie per la non imponibilità dei fringe benefit, con ambito oggettivo di applicazione differente:
– per i dipendenti senza figli a carico, la soglia ordinaria di 258,23 euro riconosciuta dall’art. 51 comma 3 del TUIR per i beni ceduti e i servizi prestati ai dipendenti (non anche per le somme relative alle utenze domestiche);
– per i dipendenti con figli a carico, la soglia di 3.000 euro, con possibilità di includervi anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

In entrambi i casi, il superamento della soglia comporterebbe la tassazione dell’intero importo e non solo dell’eccedenza.
Ciò considerando che la nuova disposizione sarebbe prevista, con una formulazione analoga a quella del 2022, in deroga solo alla prima parte del terzo periodo del comma 3 dell’art. 51 del TUIR, e non anche della seconda parte in base alla quale “se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”.

Si ricorda che, in aggiunta alla suddetta soglia dei fringe benefit (3.000 euro per i dipendenti con figli a carico, 258,23 per gli altri), rileva il “bonus carburante” di 200 euro, riconosciuto per il 2023 a tutti i dipendenti, senza distinzioni (art. 1 comma 1 del DL 5/2023).

Definizione agevolata avvisi bonari solo per le rateazioni in corso al 01/01/2023

Con la risposta a interpello 307 del 27/04/2023, l’Agenzia delle Entrate si è espressa sull’applicabilità dell’istituto della “definizione agevolata degli avvisi bonari” ex art. 1, c. 153 – 155, L. 197/2022 (Legge di bilancio 2023, nel seguente particolare caso:
• presentazione Modello 770/2018 (periodo d’imposta 2017) il 30/10/2018 (presentazione nei termini);
• presentazione di dichiarazione integrativa del suddetto modello il 23/11/2020;
• ricezione avviso bonario ex art. 36-bis, DPR 600/1973 il 02/11/2022;
• a seguito delle informazioni fornite dal contribuente – il 23/01/2022 è stata emessa la comunicazione definitiva degli esiti, contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute;
con conseguente pagamento della prima rata il 21/02/2023, adottando un piano di rateazione di 20 rate.
In relazione al caso prospettato si premette che:

Ai fini dell’applicazione al caso in esame dell’istituto disciplinato dalla Legge di bilancio 2023, è necessario verificare
• se risulti applicabile il c. 153 e, pertanto, la comunicazione di irregolarità ricevuta si riferisca ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021.
• se risulti applicabile il c. 155 e, in particolare, se risulti rispettato il seguente requisito: al 01/01/2023 ➙ esistenza di un piano di rateazione in corso.

Sul tema delle “rateazioni in corso), la CM 1/E/2023 ha chiarito che «Per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d’imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell’articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973”.

La rateazione restante al 01/01/2023 rappresenta il quantum su cui calcolare le sanzioni in misura ridotta (3%).

Ciò detto, in riferimento al caso di specie, NON risulta applicabile l’istituto della “definizione agevolata degli avvisi bonari” ex art. 1, c. 153 – 155, L. 197/2022 (Legge di bilancio 2023), per le ragioni di seguito evidenziate: