Bonus per adeguare i registratori telematici – pronto il codice tributo per la compensazione

Con la RM 35/E del 26/06/2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 7032 che consentirà di utilizzare in compensazione il credito d’imposta concesso, dall’“Aiuti quater” (art. 8, Dl n. 176/2022) agli operatori Iva che, nel 2023, hanno o avranno adeguato gli strumenti di cui si servono per memorizzare e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.

Il bonus, introdotto dall’art. 8 del DL 176/2022, ammonta al 100% della spesa sostenuta per l’intervento sui misuratori fiscali, fino a un massimo di 50 euro per ogni strumento. Con il provv. n. 231943/2023 l’Agenzia ne ha definito le modalità di attuazione.
Il credito può essere utilizzato in compensazione mediante F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, ma non è soggetto alle limitazioni di carattere generale di cui all’art. 1 comma 53 della L. 244/2007 (250.000 euro annui per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi) e all’art. 34 della L. 388/2000 (attualmente pari a 2 milioni di euro annui). Il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Il codice tributo per fruire “Credito d’imposta per l’adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri – articolo 8 del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176” è il 7032 e, nel modello F24, trova posto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” va riportato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Se al momento di trasmissione del modello le risorse stanziate per l’agevolazione sono insufficienti, il credito di imposta non sarà fruibile e il relativo modello F24 scartato. In tal caso, colui che ha effettuato la presentazione sarà avvisato, tramite apposita ricevuta consultabile attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Bonus registratori di cassa telematici 2023 – definite le regole per la fruizione

Con il Provv. del 23/06/2023 l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole per accedere al bonus fiscale previsto per chi aggiorna i registratori di cassa telematici.

Al fine di favorire l’adeguamento, per effetto dell’articolo 18, c. 4-bis, del DL n. 36 del 2022, degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi, ossia dei misuratori fiscali, l’articolo 8 del DL n. 176 del 2022 ha previsto:
• in favore dei suddetti esercenti;
• la concessione di un contributo pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro, per ogni misuratore fiscale.

Il contributo è concesso all’esercente come credito d’imposta di pari importo utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento del misuratore fiscale e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Il bonus:
è pari al 100% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 50 euro per ogni strumento;
• è utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Il credito può essere utilizzato in compensazione mediante modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, ma non è soggetto alle limitazioni di carattere generale di cui all’art. 1 comma 53 della L. 244/2007 (250.000 euro annui per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi) e all’art. 34 della L. 388/2000 (attualmente pari a 2 milioni di euro annui).

Il bonus deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31/12/2023 e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Monitoraggio delle compensazioni effettuate – L’art. 8 del DL 176/2022 ha stabilito che il contributo è concesso “in ogni caso, nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2023”. Ciò significa che il modello F24 utilizzato per la compensazione verrà scartato nel caso in cui, all’atto di conferimento della delega e “secondo l’ordine cronologico di presentazione”, il plafond residuo dello stanziamento fissato dalla norma “risulti incapiente rispetto al credito stesso” (provv. n. 231943/2023, par. 1.6). A tale scopo è previsto che l’Agenzia comunichi mensilmente al Ministero dell’Economia e delle finanze l’ammontare dei crediti d’imposta utilizzati in compensazione mediante F24, segnalando se le “fruizioni operate (…) facciano ritenere prossimo il raggiungimento del limite di spesa”.

Tracciabilità – Ai fini della fruizione del contributo il pagamento del corrispettivo per l’adeguamento del misuratore fiscale deve avvenire “con modalità tracciabile”.

Facendo riferimento a quanto disposto dal provv. Agenzia delle Entrate 4 aprile 2018 n. 72303, sono considerati mezzi tracciabili gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali. Sono altresì utilizzabili per il pagamento, a titolo esemplificativo, l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale, il bollettino postale, le carte di debito, di credito, prepagate nonché gli “altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente” (provv. n. 72303/2018).

Lotteria degli scontrini – L’articolo 1, comma 540, della L. n. 232/2016, prevede che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano, esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi possano partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

In tal caso l’esercente deve trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione.

L’articolo 18, c. 4-bis, del DL n. 36 del 2022 che ha modificato il citato articolo 1, comma 540, della legge n. 232 del 2016, prevedendo una nuova modalità di partecipazione alla lotteria degli scontrini.

Tra l’altro con lo stesso articolo è stato modificato anche il comma 544 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, stabilendo che con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, siano disciplinate le modalità tecniche di tutte le lotterie degli scontrini, sia istantanee sia differite.

Per tale motivo, con provvedimento dello scorso 18 gennaio 2023, l’Agenzia delle entrate ha adeguato il processo di riconoscimento della conformità dei Registratori Telematici alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati per la lotteria istantanea e sono state approvate le specifiche tecniche della predetta lotteria istantanea per l’adeguamento tecnico dei dispositivi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

Tax credit sponsorizzazioni sportive anche dal 1° luglio al 30 settembre 2023

L’art. 37 del DL 75/2023 prevede la proroga del credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive anche per il trimestre luglio-settembre 2023.
La citata disposizione, denominata “misure urgenti in materia di credito d’imposta a sostegno dell’associazionismo sportivo”, interviene sull’art. 9 comma 1 del DL 27 gennaio 2022 n. 4, secondo il quale le disposizioni di cui all’art. 81 del DL 104/2020 (già prorogate dall’art. 10 comma 1 del DL 73/2021), si applicano anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023.

L’art. 81 del DL 14 agosto 2020 n. 104 riconosce un credito d’imposta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.
Sono esclusi gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto L. 398/91.
Le disposizioni attuative sono state definite con DPCM 30 dicembre 2020.

Tale beneficio fiscale, inizialmente previsto per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, è stato più volte prorogato:
– per gli investimenti 2021, dall’art. 10 commi 1 e 2 del DL 73/2021;
– con riferimento agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, dall’art. 9 del DL 4/2022;
– da ultimo (prima della nuova disposizione) agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023, a opera dell’art. 1 comma 615 della L. n. 197/2022.
Il citato art. 9 dispone inoltre che per il primo trimestre 2023 il credito d’imposta non possa essere comunque superiore a 10.000 euro.

Per effetto delle modifiche apportate dal nuovo art. 37 del DL 75/2023, l’agevolazione viene ora riconosciuta, in linea generale anche ai fini di contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e gas, anche per gli investimenti effettuati dal 1° luglio 2023 al 30 settembre 2023.

Viene inoltre stabilito che l’investimento in campagne pubblicitarie relativamente al trimestre compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 2023 deve essere:
– di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro;
– rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche con ricavi (ex art. 85 comma 1 lettere a) e b) del TUIR), relativi al periodo d’imposta 2022, prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.
La norma precisa inoltre che per le società e associazioni sportive costituite a partire dall’anno 2022, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell’investimento complessivo minimo non inferiore a 10.000 euro e non anche la soglia relativa ai ricavi delle medesime società e associazioni.

Le società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della disposizione, devono altresì certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

Quanto alla misura dell’agevolazione, il credito d’imposta è pari al 50% di tali investimenti, nel limite delle risorse disponibili (pari a un milione di euro per il trimestre compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 2023) e comunque nel rispetto dei limiti di quanto stabilito dal Regolamento n. 1407/2013 relativo agli aiuti de minimis.

DOMANDA DA PRESENTARE AL DIPARTIMENTO PER LO SPORT

In linea generale, al fine di fruire dell’agevolazione, i soggetti interessati devono presentare apposita domanda al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite l’apposita piattaforma on line.

Si segnala che, allo stato attuale, l’ultima indicazione del Dipartimento per lo sport con riguardo al credito d’imposta sponsorizzazioni risulta essere un comunicato di aprile 2023, in cui viene affermato che “Attualmente sono in corso di ultimazione le procedure relative alle sponsorizzazioni 2021, e si prevede che per il mese di maggio/giugno 2023 verranno aperti termini per l’inoltro delle domande relative all’anno 2022 attraverso una piattaforma online. I Termini per l’invio delle domande relative al 2023 saranno aperti solo dopo aver concluso la procedura del 2022”.

SISTEMA TS – AMPLIATO AGLI INFERMIERI PEDIATRICI L’OBBLIGO DI INVIO

Come noto, l’art. 3, co. 3, DLgs. n. 175/2014 ha stabilito che:
– i soggetti che erogano prestazioni sanitarie
– sono tenuti ad inviare al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i relativi dati entro il 31/01 dell’anno successivo a quello di “sostenimento” della spesa;
per permettere all’Agenzia delle Entrate di predisporre il 730 precompilato dei contribuenti.

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE DELLE SPESE

Nel corso del tempo la platea dei soggetti interessati si è progressivamente ampliata, con l’emanazione di appositi provvedimenti del MEF.

NUOVI SOGGETTI DAL 2023

Con D.M. del 22/05/2023 (in G.U. del 3/06/2023), il MEF ha disposto l’ampliamento della platea dei soggetti tenuti a trasmettere al Sistema TS i dati delle spese sanitarie:
▪️ agli infermieri pediatrici con profilo professionale individuato dal D.M. n. 70/1997 del Ministero della Sanità
▪️ iscritti nell’omonimo Albo nato dal riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie (art. 4, L. n. 3/2018).

DECORRENZA E TERMINE D’INVIO
DECORRENZA E TERMINE D’INVIO

L’obbligo di invio dei dati decorre con riferimento alle spese sostenute dal 1/01/2023 (effetto retroattivo).
In particolare, le spese sostenute:
▪️ nel 2023: dovranno essere oggetto di comunicazione entro il 31/01/2024
▪️ dal 1/01/2024: dovranno essere inviate nei termini ordinari (cadenza mensile).

INVIO DATI STS

Circa l’invio dati al STS si ricorda:
divieto di fatturazione elettronica tramite sdi
l’art. 10-bis, DL n. 119/2018 prevede il divieto di emissione della fattura elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati STS per il 2019. Dopo una serie di proroghe il divieto da ultimo è stato esteso anche al periodo 2023 (art. 3, co. 2, D.L. n. 198/2022)
invio corrispettivi
l’art. 2, comma 6-quater, D.Lgs. n. 127/2015 prevede la possibilità per i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS, di assolvere alla trasmissione telematica dei corrispettivi mediante l’invio dei dati di tutti i corrispettivi giornalieri al STS tramite un RT.

Cripto-attività: il differente approccio tra imposte dirette e indirette

L’Agenzia delle Entrate, al paragrafo 3.7. della bozza in consultazione della circolare pubblicata il 15 giugno 2023, affronta il tema del trattamento fiscale delle cripto-attività ai fini delle imposte indirette, dal momento che queste ultime non sono state oggetto di specifiche disposizioni in ambito IVA.

Il ragionamento delle Entrate

La premessa da cui muove l’Agenzia è che le cripto-attività costituiscono una categoria eterogenea, all’interno della quale sono compresi asset differenti tra loro sia per funzione che per natura. Fatta questa premessa, l’Agenzia delle Entrate afferma (correttamente) che la disciplina IVA per le cripto-attività non può essere univoca e che non si può prescindere da una valutazione case by case, finalizzata cioè a individuare e valutare la reale natura della cripto-attività nonché la sua funzione nella pratica e gli scopi per i quali è effettivamente utilizzata.

Per fare ciò, conclude l’Ufficio, bisogna utilizzare l’approccio c.d. look through un approccio cioè che non si fermi alla mera qualificazione formale ma che invece da rilevanza alla sostanza della cripto-attività al fine di valutare la loro reale natura e funzione.

In termini pratici, ciò significa che per determinare la disciplina IVA applicabile occorre, oltre ai presupposti soggettivi, individuare concretamente l’asset sottostante la singola tipologia di cripto-attività.

Ora, questo ragionamento è condivisibile perché inquadra perfettamente il corretto modus operandi che andrebbe applicato per il trattamento fiscale delle cripto-attività, e cioè un approccio che tenga conto delle differenze tra le varie tipologie di cripto-attività che ne non permette una disciplina unitaria.

Il problema, tuttavia, è che questo metodo non è stato applicato anche per disciplinare il trattamento fiscale delle cripto-attività ai fini delle imposte dirette, nonostante la stessa Agenzia scriva nella circolare che il c.d. look throught sia più propriamente riferito al settore dell’imposizione diretta

Ai fini delle imposte dirette, infatti, la legge di bilancio 2023, con l’aggiunta della lettera c-sexies) all’art. 67 TUIR, ha stabilito che sono redditi tassabili le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività comunque denominate, laddove per cripto-attività si intende “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”. Così come formulata, questa norma determina un indiscriminato appiattimento delle cripto-attività benché esista una differenza sostanziale tra i diversi tipi di cripto-attività – ad esempio, tra i bitcoin e gli NFT – tale da determinare una distorsione sotto il profillo della tassazione.

La difformità di trattamento

C’è quindi un problema di difformità di trattamento: ai fini delle imposte indirette occorre far riferimento all’asset sottostante la singola cripto-attività per stabilirne il trattamento fiscale, mentre ai fini delle imposte dirette no, con la conseguenza che ogni plusvalenza genera reddito tassabile.

Questa discrepanza in termini pratici provoca scenari quantomeno illogici. Facciamo un esempio: l’acquisto di un’opera d’arte da un privato che poi viene rivenduta non genera plusvalenze rilevanti ai fini delle imposte dirette; al contrario, un’opera d’arte digitale, cioè un NFT, che viene acquistata e poi rivenduta invece genera plusvalenze tassabili.

Ora, al di là dell’illogicità di questa scelta, non si può non evidenziare che, dati gli esiti sperequativi, la norma così come formulata presenta profili di incostituzionalità, non rispettando né i principi di ragionevolezza e di uguaglianza, trattando diversamente situazioni uguali, e nemmeno quello della capacità contributiva.

A parere di chi scrive, quindi, lo stesso approccio c.d. look through che l’Agenzia delle Entrate ritiene correttamente di doversi applicare in ambito dell’Imposta sul Valore Aggiunto, avrebbe dovuto essere applicato dal legislatore nella codificazione del trattamento fiscale del cripto-attività ai fini delle imposte dirette.

E probabilmente questo approccio anche per le imposte dirette avrebbe legittimato una norma d’interpretazione autentica con valenza retroattiva.

ANNUNCIATA LA PROROGA DEI VERSAMENTI PER I SOGGETTI ISA

Con il Comunicato stampa del 14/06/2023, il MEF ha reso noto che, con un prossimo provvedimento, verrà prorogato il termine per il versamento delle imposte in relazione ai “soggetti Isa”.

In particolare, è previsto il differimento:
dal 30/06/2023 al 20/07/2023 senza applicazione della maggiorazione dello 0,4%
✓ del termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA in relazione contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

AMBITO SOGGETTIVO

In relazione ai soggetti interessati dalla proroga, il Comunicato rende noto si applica ai professionisti e alle imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA.
In sostanza si dovrebbe trattare di una proroga del tutto analoga a quanto già previsto negli scorsi anni, dovendosi, pertanto, ritenere che operi a favore dei soggetti che soddisfano le seguenti condizioni:
▪️ esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA
▪️ dichiarano ricavi/compensi di importo non superiore a € 5.164.569 (limite stabilito, per ciascun
indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze)

Contribuenti inclusi: possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che
– applicano il regime forfetario o il regime dei “contribuenti minimi”
– presentano cause di esclusione dagli ISA diverse da quella citata (ricavi/compensi > € 5.164.569)
partecipano a società di persone/Srl in trasparenza fiscale, studi associati o imprese familiari che fruiscono della proroga (in quanto soggetti Isa e con ricavi/compensi inferiore al citato limite); per i soci di Srl non in trasparenza fiscale la proroga dovrebbe estendersi all’IVS eventualmente dovuta.

Soggetti esclusi: non possono fruire della proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (Interpello 330/2019).

Naturalmente rimangono esclusi anche tutte le persone fisiche “private”, nonché gli enti non commerciali privi di un’attività commerciale soggetta ad ISA.

AMBITO OGGETTIVO

La proroga si applica a tutti i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP e IVA, tra cui:
– il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP;
– il saldo 2022 dell’addizionale regionale IRPEF;
– il saldo 2022 e l’eventuale acconto 2023 dell’addizionale comunale IRPEF;
– il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 della cedolare secca sulle locazioni;
– il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai contribuenti forfettari e dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai c.d. contribuenti minimi;
– il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’IVIE e/o dell’IVAFE;

VERSAMENTI SUCCESSIVI E RATEAZIONE

Per i soggetti Isa che possono fruire della proroga, in passato era previsto che:
✓ per i versamenti differiti al 20 luglio: il differimento opera senza alcuna maggiorazione dello 0,4%
✓ maggiorazione che risultava applicabile per i versamenti effettuati successivamente, dal 21/07 al 31/07.

Rateizzazione
Per i contribuenti che si avvarranno della proroga al 20/07/2023 si modifica il piano di rateazione che intendono eventualmente applicare; in tal caso: la seconda rata: non può cadere al 17/07/2023, ma viene differita al 21/08/2023 mentre le rate successive rimangono

Non risultano modificate le scadenze del piano di rateazione nel caso in cui si provveda al pagamento entro il 31/07/2023 (con la maggiorazione dello 0,4%).

Dichiarazione IMU per gli anni 2021 e 2022 entro fine mese

Entro il 30 giugno 2023 deve essere presentata, in alcuni casi, la dichiarazione IMU “ordinaria” e la dichiarazione IMU enti non commerciali (ENC) relativamente agli anni 2021 2022.
Quanto alla dichiarazione “ordinaria” la norma cui fare riferimento è contenuta nel comma 769 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2019 n. 160, mentre per gli enti non commerciali occorre riferirsi al successivo comma 770.

nuovi modelli di dichiarazione che devono essere utilizzati sono quelli approvati dal:
– DM 29 luglio 2022, per i soggetti passivi IMU “ordinari”;
– DM 4 maggio 2023, per gli enti non commerciali.
Le uniche eccezioni riguardano gli immobili situati nelle Province autonome di Trento e Bolzano, assoggettati rispettivamente all’IMIS e all’IMI, per i quali i contribuenti devono utilizzare i modelli dichiarativi approvati dalle suddette Province autonome.
Per gli immobili siti nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nella quale è applicabile l’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) a partire dal 1° gennaio 2023, i soggetti passivi (compresi gli enti non commerciali) continuano a usare, per le dichiarazioni relative al 2021 e 2022, i modelli previsti per l’IMU.

In generale, i soggetti passivi sono tenuti a presentare la dichiarazione IMU “ordinaria” entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui:
– il possesso degli immobili ha avuto inizio;
– o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
In ogni caso, per i soggetti passivi diversi dagli enti non commerciali di cui all’art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019, nessuna dichiarazione deve essere presentata se le circostanze sono conoscibili autonomamente dal Comune, ad esempio mediante consultazioni catastali (cfr. istruzioni allegate al DM 29 luglio 2022, p. 7).

Di contro, sono tenuti all’adempimento i contribuenti che non hanno richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale (cfr. istruzioni allegate al DM 29 luglio 2022, p. 9), ma anche quelli che beneficiano delle esenzioni o riduzioni previste per l’IMU, ai sensi dell’art. 1 comma 769 della L. 160/2019 (ad esempio, l’esenzione per i c.d. “immobili merce” in vigore dal 2022, le agevolazioni previste per gli immobili assimilati all’abitazione principale, le esenzioni IMU riconosciute nell’ambito del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato COVID, elencate dal DM 11 dicembre 2021, ecc.), e, in generale, per tutte le circostanze che determinano una variazione dell’imposta non autonomamente conoscibile dal Comune.

Gli enti non commerciali di cui all’art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019, invece, devono presentare la dichiarazione IMU ENC ogni anno, indipendentemente dal verificarsi di variazioni che influiscano o meno sulla determinazione dell’imposta dovuta.

Si ricorda al riguardo che, a norma dell’art. 1 comma 6 del DL 61/2023, per i soggetti che, al 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1 del medesimo decreto (ossia nei territori di Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023), sono sospesi i termini per gli adempimenti tributari in scadenza dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.
In ragione di tale disposizione, si deve ritenere che, anche per gli enti non commerciali ex art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019 con sede nei predetti territori al 1° maggio 2023 (così come per gli altri soggetti passivi con residenza o sede in tali luoghi), siano sospesi i termini di presentazione delle dichiarazioni IMU per il 2021 e 2022 (entrambi con scadenza il 30 giugno 2023).

Ai sensi del successivo comma 7 ultimo periodo dell’art. 1 del DL 61/2023, la presentazione delle dichiarazioni IMU per il 2021 e 2022 in detti territori potrà avvenire entro il 20 novembre 2023, senza applicazione di sanzioni.Dichiarazione IMU ENC solo telematica

Per quanto riguarda le modalità di presentazione, il DM 4 maggio 2023 richiama che la dichiarazione IMU ENC va presentata esclusivamente con modalità telematiche (mediante i servizi telematici Entratel o Fisconline), direttamente dal contribuente oppure da un soggetto abilitato ex art. 3 comma 3 del DPR 322/98.

Limitatamente alla dichiarazione IMU “ordinaria”, la trasmissione, oltre che con modalità telematica, può avvenire in forma cartacea mediante consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune, trasmissione a mezzo PEC o posta, con raccomandata senza ricevuta di ritorno indirizzata all’ufficio tributi del Comune (la data di spedizione è considerata come data di presentazione della dichiarazione).

Comunicazione dei tax credit energia maturati nel 2022 con remissione in bonis

In relazione alla mancata comunicazione dei crediti d’imposta energia e gas maturati nel 2022, è possibile fruire della remissione in bonis trattandosi di un adempimento di natura “formale”. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 27 di ieri.

Si ricorda che le disposizioni sui crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relative al terzo trimestre 2022 (art. 6 del DL 115/2022), ai mesi di ottobre e novembre (art. 1 del DL 144/2022) e dicembre 2022 (art. 1 del DL 176/2022) prevedono che i beneficiari dei crediti d’imposta debbano inviare entro il 16 marzo 2023 all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 (cfr. art. 1 comma 6 del DL 176/2022).
Tale comunicazione doveva essere inviata entro lo scorso 16 marzo, secondo le modalità previste con il provv. Agenzia delle Entrate 16 febbraio 2023 n. 44905 (si vedano “Ultimi giorni per la comunicazione dei tax credit energia e gas maturati nel 2022” del 9 marzo 2023 e “Comunicazione tax credit energia scartata ritrasmessa anche oltre il 16 marzo” dell’11 marzo 2023).

Nel caso di specie, viene rilevato che la comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 non è stata inviata per mera dimenticanza, ma che ricorrono i presupposti che danno luogo al diritto a fruire del credito di imposta e non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. Si chiede quindi se sia possibile ricorrere all’istituto della remissione in bonis disciplinato dall’art. 2 della DL 16/2012.
Inoltre, viene chiesto cosa fare nel caso in cui il sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate dovesse scartare la comunicazione per avvenuto superamento del termine ordinario di invio.

L’Agenzia afferma che, fermo restando che l’istante non precisa di quali crediti d’imposta sia esattamente titolare, non può porsi alcun dubbio di remissione in bonis in riferimento ai:
– crediti relativi al primo e secondo trimestre 2022, non coinvolti nella citata comunicazione e, comunque, da utilizzare al più tardi entro il 31 dicembre 2022;
– crediti riferiti ai primi trimestri del 2023, parimenti estranei alla citata comunicazione.

Tanto premesso, l’Amministrazione finanziaria osserva come l’adempimento di cui all’art. 1 comma 6 del DL 176/2022 non rappresenta un elemento costitutivo dei crediti richiamati. La sua omissione, infatti, non ne inficia l’esistenza, ma ne inibisce l’utilizzo in compensazione, qualora lo stesso non sia già avvenuto entro il 16 marzo 2023.
Si tratta, dunque, di un adempimento di natura “formale”, come risulta dal citato provvedimento del 16 febbraio 2023 (§ 2.6 e 3.1) e dalle circolari nn. 13/2022 e 20/2022 (con riferimento al termine iniziale di fruizione).

Quanto precisato sulla natura della comunicazione, ad avviso dell’Agenzia, rende alla stessa applicabile la previsione dell’art. 2 comma 1 del DL 16/2012 disciplinante la c.d. “remissione in bonis”, secondo cui la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa laddove il contribuente:
– abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
– effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
– versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’art. 11 comma 1 del DLgs. 471/97, pari a 250 euro.

Considerando tuttavia che i crediti in esame, in riferimento ai periodi oggetto di comunicazione (terzo e quarto trimestre 2022), sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 entro il 30 settembre 2023 (art. 1 comma 3 del DL 176/2022), la remissione in bonis, dovendo necessariamente precedere l’utilizzo del credito, non può essere effettuata oltre tale termine e comunque prima dell’utilizzo in compensazione del credito.
Peraltro, stante l’espressa previsione normativa, si rammenta che il ricorso a tale istituto è inibito in presenza di attività di controllo poste in essere prima del suo perfezionamento.

L’Agenzia rileva inoltre che lo scarto del modello F24 recante i crediti che avrebbero dovuto formare oggetto di una tempestiva comunicazione non rientra tra le ipotesi inibitorie. Tale tipologia di scarto segnala soltanto l’anomalia del mancato invio della comunicazione o sue eventuali incongruenze e non appura una violazione.

Da ultimo, in merito alle modalità con cui procedere all’invio della comunicazione oltre il termine del 16 marzo 2023, la risoluzione segnala che lo stesso potrà avvenire come in precedenza stante la riapertura del canale telematico dedicato, che sarà resa nota nei prossimi giorni con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.

Contributo alle imprese di autotrasporto: prenotazione dal 26/06/2023

Con un apposito comunicato stampa (08/06/2023), il MIT ha reso noto che:
• dalle ore 10 del 26/06/2023 e fino alle ore 16 dell’11/08/2023;
• le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi: la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, codice ATECO 49.41;
• possono presentare le domande per accedere al contributo previsto per il rinnovo del parco veicolare in senso maggiormente eco-sostenibile, disciplinato dal DM n. 97 del 12/04/2023.

L’istanza, che ha validità di prenotazione delle risorse disponibili (pari a 25 milioni di euro), è presentata dall’impresa richiedente esclusivamente tramite PEC all’indirizzo ram.investimenti2023@legalmail.it, trasmettendo il modello reperibile nella Sezione “Investimenti IX edizione” dedicata all’incentivo sul sito web del soggetto gestore RAM (www.ramspa.it).

Ogni impresa ha diritto alla presentazione di una sola domanda di accesso agli incentivi, contenente tutti gli investimenti anche per più mezzi di diversa tipologia. Nel caso in cui vengano presentate più domande, verrà presa in considerazione solamente quella inoltrata per prima.

È tuttavia possibile annullare l’istanza precedentemente inoltrata e, contestualmente, presentare una nuova domanda, riportando come oggetto della PEC la dicitura “annullamento istanza”, oppure “annullamento istanza e nuova presentazione”, con l’effetto di uno scorrimento nella graduatoria a una nuova posizione in coda.

Tutti i soggetti che hanno presentato la domanda, nel periodo di rendicontazione sono tenuti a fornire la prova:
• del perfezionamento dell’investimento;
• che l’investimento sia stato avviato in data successiva al 23 maggio 2023 (data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DM 12 aprile 2023 n. 97), presupposto per l’ammissione all’erogazione del contributo.

In caso di acquisizione mediante contratto di leasing finanziario, i contribuenti devono altresì dimostrare la piena disponibilità del bene, attraverso la produzione di copia del verbale di presa in consegna del bene medesimo.

Il suddetto periodo di rendicontazione decorre dalle ore 10 dell’11 settembre 2023 e si conclude alle ore 16 dell’11 giugno 2024.

La documentazione richiesta deve essere trasmessa utilizzando l’apposita piattaforma informatica, che sarà resa nota sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e sul sito della RAM.

Al fine della rendicontazione, le imprese sono tenute a presentare la documentazione tecnica di cui agli articoli da 4 a 9 del DM 97/2023 e la prova documentale dell’integrale pagamento del prezzo attraverso la relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti il prezzo del bene.

Beni acquisiti in leasing – Ove l’acquisizione dei beni si perfezioni mediante contratto di leasing finanziario, l’aspirante all’incentivo è tenuto a comprovare il pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per l’invio della documentazione. La prova del pagamento dei suddetti canoni può essere fornita alternativamente con la fattura rilasciata all’utilizzatore dalla società di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall’utilizzatore a favore della suddetta società.

Solo successivamente al completamento della rendicontazione, la domanda effettuata con prenotazione potrà considerarsi perfezionata. Le domande che non verranno rendicontate nei termini descritti decadranno automaticamente, liberando quindi risorse e determinando lo scorrimento dell’elenco degli istanti.

Nel caso in cui, a esito dell’istruttoria sulla rendicontazione, l’impresa non risulti aver perfezionato, in tutto o in parte, gli investimenti dichiarati, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti potrà tenerne conto ai fini di successive edizioni di incentivazione.

Superbonus – sconto in fattura: sanzione per credito non spettante per errata indicazione del codice fiscale nelle fatture emesse e nelle comunicazioni

Con la risposta n. 348 del 14/06/2023, l’Agenzia ha affrontato il caso relativo all’ipotesi di ”annullamento” della comunicazione di ”sconto in fattura” e successivo riversamento del credito già compensato, a fronte di interventi agevolabili realmente eseguiti, benché in favore di un soggetto individuato in fattura con un codice fiscale diverso; si chiede se in tale fattispecie la sanzione da applicare:
• sia quella del credito ”non spettante’ ex art. 13 comma 4 del DLgs. 471/97′;
• o, piuttosto quella del credito ”inesistente” ex art. 13 comma 5 del DLgs. 471/97.

Richiamando la RM 36/2018 e la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. nn. 34444 e 34445 del 2021), si desume che devono ricorrere entrambi i requisiti per considerare inesistente il credito, ossia:
• deve mancare il presupposto costitutivo (il credito non emerge dai dati contabili, finanziari o patrimoniali del contribuente)
• l’inesistenza non deve essere riscontrabile con controlli automatizzati o formali.

Ne deriva, a contrario, che se manca uno di tali requisiti, il credito deve ritenersi non spettante (cfr. anche Cass. 7615/2022).

Nel caso di specie,
• sebbene l’errata indicazione del codice fiscale, sia nelle fatture emesse sia nelle comunicazioni inviate, rappresenti un errore sostanziale; per il quale si è resa necessaria la correzione dell’operazione ab origine e il riversamento del credito indebitamente utilizzato;
• considerato che: il credito compensato si ricollega a un intervento “reale” con la sola eccezione dell’errata indicazione del codice fiscale del fruitore dei lavori agevolabili” e la rettifica dell’operazione mediante, storno e sostituzione delle fatture originarie, oltre all’invio della nuova comunicazione, ha rigenerato il credito, il cui presupposto costitutivo può dirsi esistente ante compensazione.

Nella fattispecie descritta, è stata considerata applicabile la sanzione per i crediti “non spettanti” di cui all’ art. 13 comma 4 del DLgs. 471/97(ossia quella del 30% e non quella dal 100% al 200% del successivo comma 5 per i casi di crediti “insistenti”), ravvedibile ex art. 13 del DLgs. 472/97.

Tale violazione – fino al 30 settembre 2023 – è sanabile anche tramite il c.d. “ravvedimento speciale”, nei termini e con le modalità disciplinate dall’art. 1 commi da 174 a 178 della L. 197/2022.