Ott, 2020
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 5 ottobre 2020, nn. 438 e 439
Sono forniti chiarimenti circa la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento della spesa e la corretta determinazione dei costi agevolabili per fruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (articolo 1, commi da 184 a 197, legge 160/2019).
In particolare si fornisce la soluzione in merito alla mancata indicazione nelle fatture di acquisto, e nel contratto di locazione finanziaria, del riferimento normativo di cui alla legge 160/2019 (come richiesta dal comma 195). Sul punto l’agenzia delle Entrate ritiene che le previsioni normative di cui alla legge di Bilancio 2020 risultano nella sostanza equivalenti a quanto previsto dal legislatore nel contesto di altre agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali. Viene pertanto richiamato il decreto Mise/Mef 25 gennaio 2016. In ragione della sostanziale equivalenza delle previsioni normative, l’agenzia ritiene che: la fattura sprovvista del riferimento normativo non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione (articolo 10, comma 6, Dm 25 gennaio 2016).
In relazione alle fatture emesse in formato cartaceo, il riferimento all’articolo 1, commi da 184 a 197, della Legge 160/2019, può essere riportato dall’impresa acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro.
In relazione alle fatture elettroniche il beneficiario, in alternativa, può: a) stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile che, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi dell’articolo 34, comma 6, Dpr 600/1973 (il quale rinvia al successivo articolo 39 del medesimo decreto Iva);
b) oppure realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella Cm 14/E/2019 (si veda anche la Rm 46/E/2017 e la Cm 13/E/2018).
La predetta regolarizzazione dei documenti già emessi dovrà essere operata, da parte dell’impresa beneficiaria, entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.
Da NT PLUS FISCO – Il Sole 24 Ore
Set, 2020
La fattura elettronica chiede più dettagli sul reverse charge (da Il Sole 24 Ore)
Il 1° ottobre debuttano le nuove indicazioni relative alla natura dell’operazione e al tipo documento, che diventeranno obbligatorie dal 2021. Tra i cambiamenti anche il maggior livello di dettaglio delle operazioni con inversione contabile: cessioni di rottami e altri materiali di recupero (N6.1), di oro e argento puro (N6.2), subappalti nel settore edile (N6.3), cessioni di fabbricati (N6.4), di telefoni cellulari (N6.5), di prodotti elettronici (N6.6), prestazioni nel comparto edile e settori connessi (N6.7), operazioni nel settore energetico (N6.8) e una categoria residuale (N6.9).
Dal 1° ottobre sarà possibile inviare le fatture elettroniche con le nuove codifiche relative alla natura dell’operazione e al tipo documento, mentre dal 2021 queste diventeranno obbligatorie. Le imprese hanno quindi tutto il tempo per implementare le procedure interne, anche se mancano alcuni chiarimenti.
Con le specifiche tecniche approvate dal provvedimento delle Entrate 99922 del 28 febbraio 2020 (versione 1.6) sono state introdotte nel tracciato delle fatture elettroniche ulteriori codifiche per «TipoDocumento» e «Natura» dell’operazione per renderle più puntuali e aderenti alle fattispecie previste dalla normativa fiscale e consentire la predisposizione della bozza della futura dichiarazione Iva precompilata. Con il provvedimento delle Entrate 166579 del 20 aprile, le specifiche sono state aggiornate (versione 1.6.1), posticipandone l’adozione, ed è stata decretata la fine della validità di alcuni codici oltre che modificata la data di entrata in vigore di taluni controlli.
Le nuove codifiche sono pertanto utilizzabili per le fatture inviate dal prossimo 1° ottobre e diventano obbligatorie dal 1° gennaio 2021. Quelle vecchie (versione 1.5) possono comunque essere mantenute fino a tutto il 2020.
In particolare, sono stati soppressi i codici N2 (operazioni non soggette), N3 (non imponibili) e N6 (inversione contabile) per lasciar spazio a tre serie di sottocodifiche.
Le operazioni non soggette vanno distinte tra extraterritoriali (N2.1) e una categoria residuale (N2.2). Le non imponibili tra: esportazioni (N3.1), cessioni intraUe (N3.2), verso San Marino (N3.3), operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (N3.4), con lettera d’intento (N3.5) e altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond (N3.6).
Non è previsto però un codice specifico per i servizi internazionali (articolo 9 del decreto Iva) rilevanti per conseguire lo status di esportatore abituale e alimentare il plafond, i quali sembrerebbero non rientrare in alcuna categoria. Fino a differenti istruzioni o ulteriori modifiche sembrerebbe possibile utilizzare il codice N3.4, volendolo considerare come residuale.
Sarebbe poi opportuno che le Entrate chiarissero se per le operazioni relative ai beni detassati a fronte dell’emergenza sanitaria vada indicato il codice N2.2 o l’N4 (relativo alle esenti).
Le operazioni in reverse charge sono invece suddivise tra: cessioni di rottami e altri materiali di recupero (N6.1), di oro e argento puro (N6.2), subappalti nel settore edile (N6.3), cessioni di fabbricati (N6.4), di telefoni cellulari (N6.5), di prodotti elettronici (N6.6), prestazioni nel comparto edile e settori connessi (N6.7), operazioni nel settore energetico (N6.8) e una categoria residuale (N6.9).
Ma non è finita qui. Nel predisporre le fatture bisognerà tenere conto anche delle nuove codifiche «TipoDocumento». Con i codici da TD16 a TD23 (il TD20, relativo alle autofatture da regolarizzazione, era già presente), sarà possibile gestire le differenti situazioni che comportano l’emissione di autofattura o l’integrazione, con specifiche ad hoc anche per i depositi Iva. Diventa così effettivamente praticabile una gestione completamente informatizzata delle operazioni in reverse e l’abbandono della procedura tradizionale (stampa del documento e integrazione manuale dello stesso). I codici da TD24 a TD27 servono invece per gestire situazioni particolari: fatture differite e super-differite, cessioni di beni ammortizzabili e per passaggi interni, nonché fatture per autoconsumo o cessioni gratuite senza rivalsa.
Lug, 2020
Superbonus, asseverazioni a geometria variabile
Lug, 2020
Niente indennità di maggio per le partite Iva nate nel 2019
Gli iscritti alla gestione separata Inps non riescono a dimostrare il calo di reddito
Giu, 2020
BONUS MOBILI – GUIDA AGGIORNATA 2020
Giu, 2020
ASD e SSD: rapporti con la PA online entro il 30 giugno
Le associazioni e le società sportive dilettantistiche, ai sensi della Legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. 124/17), devono rispettare specifici obblighi di trasparenza in riferimento a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o natura erogati o concessi dallo Stato e da altri soggetti pubblici (regioni, province, comuni, Federazioni Sportive ecc.), qualora nel loro insieme superino in un anno il valore di 10.000 euro.
L’adempimento in questione riguarda quindi l’obbligo di fornire adeguata informativa dell’articolazione e dell’entità dei rapporti intrattenuti tra gli enti sportivi dilettantistici e la Pubblica Amministrazione non aventi carattere generale (es. erogazione liberale priva di vincolo di destinazione) né natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.
Dall’adempimento in questione sono quindi esclusi tutti i rapporti regolati da apposite leggi di mercato e i rapporti corrispettivi, laddove l’ente sportivo si interfacci con la Pubblica Amministrazione in qualità di “fornitore” di beni o servizi sulla base di un rapporto contrattuale di scambio. Allo stesso modo, inoltre, dovrebbe essere escluso dagli obblighi di rendicontazione in esame anche il contributo del 5×1000 qualora percepito per importi superiori a 20.000 euro, essendo questo soggetto a specifici oneri pubblicitari (redazione e invio del rendiconto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). In qualsiasi caso si consiglia a società e associazioni sportive di provvedere alla pubblicazione nei propri siti, portali web o note integrative di bilancio (a seconda del soggetto) anche di tale ultima informazione.
Particolare attenzione dovrà essere fatta in merito alla corretta individuazione dei rapporti oggetto degli obblighi pubblicitari poiché l’adempimento non si limita ai soli contributi in denaro proveniente dalla P.A., bensì anche ai beni in natura e ai benefici economici (es. l’utilizzo gratuito di un velodromo, bike-park o locali della sede sociale di proprietà pubblica). Pertanto, data la loro diversa natura, in sede di valutazione dovranno essere considerati due diversi criteri:
– Principio di cassa per i contributi e le entrate economiche tout-court (riferimento all’esercizio di ricevimento);
– Principio di competenza per i servizi o i beni di cui si fa uso gratuitamente (c.d. beni in natura). In questo caso si dovrà far riferimento all’esercizio di fruizione.
Inoltre, a prescindere dal tipo di esercizio adottato da ciascun ente, la rendicontazione dovrà essere redatta secondo una calendarizzazione annuale (01.01 – 31.12): pertanto, entro il 30.06 dovranno essere pubblicate le informazioni relative ai contributi e altri rapporti con la P.A. percepiti nel periodo 01.01.-31.12.2019.
Qualora quindi per un’ASD o una SSD sussistano questi due requisiti fondanti (aver ricevuto contributi da parte della pubblica amministrazione e che questi superino il valore complessivo annuo di 10.000 euro), entrambi i soggetti avranno l’obbligo di fornite adeguata pubblicità delle erogazioni ricevute nei modi che seguono:
1. le associazioni sportive dilettantistiche dovranno riportare le informazioni di cui sopra nei propri siti web o in analoghi portali (es. social network), in maniera chiara ed esaustiva, di facile comprensione ed accessibilità, entro e non oltre il 30.06.2020 e riferite all’anno 2019;
2. le società sportive dilettantistiche (S.S.D. a R.L.), quali “imprese”, dovranno riportare un’apposita rendicontazione dei vantaggi ricevuti nella nota integrativa al bilancio annuale d’esercizio o consolidato (ove redatto). In questo caso non ha valore il termine sancito per gli enti associativi, essendo il deposito del bilancio da effettuare entro 30 giorni dalla data dell’assemblea di approvazione. Tuttavia, qualora la nota integrativa non venga redatta (bilancio delle “micro imprese”), l’informativa dovrà essere fornita in maniera analoga a quanto previsto per gli enti associativi.
Le informazioni oggetto del presente adempimento sono da fornire preferibilmente in forma tabellare. Dovranno essere riportati i dati identificativi del soggetto erogante, a quanto ammonta il contributo /vantaggio ed una sua breve descrizione ivi indicando anche la data di ricezione o di inizio del periodo di fruizione.
Di particolare rilevanza e di comune interesse è l’analisi del sistema sanzionatorio in caso di mancata, incompleta o erronea rendicontazione. A partire dal 01.01.2020, infatti, qualora non fossero soddisfatti i precedenti obblighi, le associazioni e le società inadempienti potranno ricevere una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% delle somme ricevute (con importo minimo di 2.000 euro), oltre alla sanzione accessoria dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia provveduto all’obbligo di pubblicazione si applica la sanzione della restituzione integrale di quanto ricevuto a titolo di sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o natura.
Giu, 2020
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali: obbligo di indicazione in fattura
La disciplina del nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, riguardante gli acquisti effettuati a partire dallo scorso 1° gennaio 2020, prevede, a differenza di quanto previsto per i super e iperammortamenti, l’indicazione nella fattura di acquisto del bene di un’apposita dicitura.
Nello specifico, l’art. 1 comma 195 della L. 160/2019 stabilisce che “ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194”.
Tale obbligo riguarda l’acquisto di tutti i beni strumentali agevolabili, sia quelli materiali “ordinari” (beni ex super ammortizzabili, ai quali è associato il credito d’imposta del 6%), sia quelli materiali e immateriali “4.0” (beni ex iper ammortizzabili, ai quali è associato un credito d’imposta rispettivamente del 40% o del 15%).
Pertanto, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere una dicitura specifica recante il riferimento alla disposizione agevolativa. (Ad esempio “spesa agevolabile ai sensi dell’art. 1 co. da 184 a 194 della L. 160/2019”).