Incentivi auto: riaprono le prenotazioni

A partire dalle ore 10 di mercoledì 25 maggio 2022 riapre la piattaforma ecobonus.mise.gov.it dove i concessionari potranno prenotare i contributi per l’acquisto di nuovi veicoli, auto e moto, non inquinanti.
Il DPCM 06/04/2022 definisce gli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti effettuati sino al 31 dicembre 2022 e nel corso di ciascuna delle annualità 2023 e 2024.
Il decreto, che è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 16 maggio 2022, attua il Fondo “Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive” (art. 22 del Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 convertito, con modificazioni, in legge 27 aprile 2022, n. 34).
Per gli incentivi sono stati stanziati 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2023-2024, che rientrano tra le risorse approvate dal Governo nel Fondo automotive per il quale è stata prevista una dotazione finanziaria complessiva di 8,7 miliardi di euro fino al 2030.
“Sono soddisfatto che finalmente gli incentivi automotive diventano operativi. È realtà una misura che ho fortemente voluto”, dichiara il ministro Giorgetti che aggiunge: “Una boccata d’ossigeno per un settore in sofferenza ma anche un’opportunità per un cambiamento verso una mobilità sostenibile che valorizzi anche la nostra industria di settore”.
In particolare i 650 milioni di euro per l’anno 2022 vengono così ripartiti:


Per l’acquisto di auto di categoria M1:
– 220 milioni di euro per la fascia 0-20 (elettriche)
– 225 milioni di euro per la fascia 21-60 (ibride plug – in)
– 170 milioni di euro per la fascia 61-135 (endotermiche a basse emissioni)
Per motocicli e ciclomotori (categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e) vengono invece stanziati 10 milioni per i veicoli non elettrici e 15 milioni per i veicoli elettrici, mentre 10 milioni di euro sono destinati ai veicoli commerciali di categoria N1 e N2.


Molte le novità introdotte sugli importi degli incentivi concessi per l’acquisto di nuovi veicoli, auto e moto: <Per le auto (categoria M1) con emissioni comprese tra 0-135 g/km CO2, Euro 6, sono stati aggiornati i limiti di prezzo di listino del veicolo nuovo e gli importi dei contributi concessi, tenuto conto della fascia di emissione e della presenza del veicolo da rottamare (fino ad euro 4).
-Per la fascia 0-20 g/km CO2 il prezzo di listino non deve essere superiore a € 35.000 (IVA esclusa) e il contributo è di 3.000 euro senza rottamazione e 5.000 euro con la rottamazione.
– Per la fascia 21-60 g/km CO2 il prezzo di listino non deve essere superiore a 45.000 euro (IVA esclusa) e il contributo è di 2.000 euro senza rottamazione e 4.000 euro con la rottamazione.
– Per la fascia 61-135 g/km CO2 il prezzo di listino non deve essere superiore a 35.000 euro (IVA esclusa) e il contributo è di 2.000 euro esclusivamente con la rottamazione.


Possono accedere a tali contributi le persone fisiche mentre le persone giuridiche, a cui è riservata una quota del 5% delle risorse stanziate per la categoria M1, possono prenotare i contributi solo ed esclusivamente per le fasce 0-20 e 21-60 g/km CO2 se i veicoli sono impiegati in car sharing con finalità commerciali.


<Per motocicli e ciclomotori (categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e) sono stati introdotti anche contributi per i veicoli non elettrici, pari al 40% del prezzo di acquisto fino a 2.500 euro. Il contributo è riconosciuto solo alle persone fisiche che acquistano un veicolo non inferiore ad euro 5 e rottamano un veicolo della stessa categoria (fino ad euro 3). E’ necessario che il venditore applichi uno sconto del 5%.

<Per motocicli e i ciclomotori (categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e) elettrici è previsto l’acquisto solo da parte di persone fisiche. Il contributo è pari al 30% del prezzo di acquisto senza rottamazione fino a 3.000 euro e 40% con rottamazione di un veicolo della stessa categoria (fino ad euro 3) fino a 4.000 euro.
<Per i veicoli commerciali è stata ammessa al contributo, oltre alla categoria N1, anche la categoria N2. Il contributo, per acquirenti PMI, ivi comprese le persone giuridiche, è previsto esclusivamente per i veicoli con alimentazione elettrica con contestuale obbligo di rottamazione (fino ad euro 3).


– Cambiano gli importi dei contributi per i veicoli di categoria N1:
– 4.000 euro con MTT fino a 1,5 tonnellate;
– 6.000 euro con MTT superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnellate.
– Per i veicoli di categoria N2:
-12.000 euro con MTT superiore a 3,5 e fino a 7 tonnellate;
-14.000 euro con MTT superiore a 7 e fino a 12 tonnellate.


Sono stati inoltre stabiliti i requisiti per il mantenimento della proprietà del veicolo acquistato con l’incentivo: 12 mesi nel caso di acquirente persona fisica e 24 mesi nel caso di acquirente persona giuridica. Tale requisito è previsto per l’acquisto di auto, motocicli e ciclomotori, sono esclusi i veicoli commerciali.
I venditori dovranno confermare le operazioni entro 180 giorni dalla data di apertura della prenotazione, come previsto dall’articolo 6, comma 2, del DM 20 marzo 2019.
A partire dal 25 maggio per tutti gli approfondimenti sarà possibile consultare il sito web www.ecobonus.mise.gov.it.

Decreto Aiuti – nuovi contributi a fondo perduto a favore delle piccole e medie
imprese danneggiate dalla crisi Ucraina

L’art. 18 del DL 50/2022 prevede nuovi contributi a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese danneggiate dalla crisi Ucraina.
Le risorse a disposizione ammontano 130 milioni di euro (gestiti dal Ministero dello Sviluppo Economico).
I contributi spettano esclusivamente alle piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, che hanno realizzato negli ultimi 2 anni operazioni di vendita di beni o servizi, compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale.
Per avere diritto al contributo, le imprese, inoltre, devono:
Aver subito, nell’ultimo trimestre precedente l’entrata in vigore del decreto, un incremento del costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati di almeno il 30% rispetto alla media dello stesso periodo del 2019 (ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021);
Aver subito nel corso del trimestre antecedente l’entrata in vigore del decreto legge un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.


L’importo del contributo a fondo perduto, che, per singolo beneficiario, non può essere superiore a 400.000 euro, è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre precedente l’entrata in vigore del decreto e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019 le seguenti percentuali:
60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.
Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento è quello relativo all’anno 2021.
Nel caso in cui le risorse stanziate non siano sufficienti a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il contributo sarà ridotto in modo proporzionale.
È demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico il compito di definire le modalità attuative di erogazione delle risorse, compreso il termine di presentazione delle domande, nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, anche tramite sistemi di controllo delle autodichiarazioni delle imprese.

No a imposta sostitutiva 10% al premio definito dal regolamento aziendale

Con la risposta a interpello 265 del 17/05/2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è possibile applicare l’imposta sostitutiva del 10% sui premi di risultato, di cui all’art. 1 commi 182 ss. della L. 208/2015, se i criteri e le modalità di attribuzione dei premi sono definiti mediante un regolamento aziendale e non da un accordo collettivo aziendale o territoriale.
NORMATIVA
L’imposta sostitutiva del 10% dell’IRPEF e delle addizionali può essere applicata ai premi di risultato la cui corresponsione sia legata da contratti collettivi di secondo livello (ex art. 51 del DLgs. 81/2015) ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Ai fini dell’applicazione della disciplina fiscale agevolativa è necessario il rispetto di tutte le condizioni stabilite dalla
normativa e che, tra l’altro:
– Il risultato conseguito dall’azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio;
– Il raggiungimento degli obiettivi incrementali alla base della maturazione del premio, e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto;
– I criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.
IL CASO
S’intende sottoscrivere un accordo integrativo aziendale con le rappresentanze sindacali che regolamenti l’erogazione del premio di risultato ai propri dipendenti (operai, impiegati e quadri).
Nello specifico, l’accordo subordinerebbe l’erogazione del premio (quantificato in base alla politica retributiva del gruppo) al raggiungimento del risultato incrementale del margine operativo lordo (EBITDA) del gruppo. La società si propone quindi di verificare annualmente il raggiungimento degli obiettivi di gruppo e di applicare la disciplina fiscale di favore in caso di raggiungimento del proprio ed effettivo incremento di produttività.
CHIARIMENTO AGENZIA
Considerato che i criteri e le modalità di attribuzione dei premi di produttività a livello di gruppo siano definiti mediante un regolamento aziendale, strumento diverso dal contratto collettivo di secondo livello previsto dalla normativa, non è possibile applicare l’imposta sostitutiva del 10% sui premi di risultato, di cui all’art. 1 commi 182 ss. della L. 208/2015.

Dimezzamento aliquota IRES: definito il perimetro applicativo

Con la CM 15/E del 17/05/2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle disposizioni dell’art. 6 del DPR 601/1973, riguardanti la riduzione del 50% dell’l’aliquota Ires per determinati soggetti che svolgono attività di rilevante utilità sociale.
Tale disposizione è ancora vigente (fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni) e si applica nei confronti di:
“Enti ospedalieri”
Fondazioni di origine bancaria (Dlgs n. 153/1999)
Enti religiosi civilmente riconosciuti.
Per usufruire della riduzione Ires il requisito soggettivo è necessario, ma non sufficiente in quanto l’agevolazione intende premiare l’attività svolta a favore della comunità.
L’appartenenza a una delle categorie previste dalla norma, quindi, va dimostrata non solo sotto il profilo formale, con riferimento agli scopi individuati dalle norme e dallo statuto, ma anche dal punto di vista sostanziale.
Con riferimento al profilo oggettivo, l’aliquota ridotta spetta soltanto per i redditi connessi all’attività istituzionale.
A sostegno di tale interpretazione, la Corte di cassazione, in linea con l’indirizzo del Consiglio di Stato, ha affermato che l’agevolazione Ires non spetta solo in ragione della qualità del soggetto che ne chiede il riconoscimento, ma trova giustificazione anche nella natura dell’attività svolta, giacché in tal modo lo Stato, con il minore prelievo fiscale, intende tutelare interessi meritevoli di particolare
attenzione.


Enti ospedalieri
Con la riforma del 1978 è stato riordinato il mondo delle strutture sanitarie e sono stati soppressi gli “enti ospedalieri”, che figurano tra i destinatari dell’agevolazione prevista dall’articolo 6 del Dpr n. 601/1972. Di conseguenza, è sorto il problema di individuare le corrispondenti strutture che li hanno sostituiti per l’erogazione del servizio sanitario pubblico.
In base al costante orientamento della Cassazione, agli “enti ospedalieri” sono subentrati le “aziende ospedaliere” e i “presidi ospedalieri” di natura pubblica.


Detto ciò, l’Agenzia precisa che:
E’ confermata l’esclusione dall’agevolazione per le aziende sanitarie locali già prevista dalla circolare n. 78/2002, secondo cui le Asl, benché di natura pubblica, svolgono attività che oltrepassano quelle di cura e ricovero e, quindi, non corrispondono a quelle degli ex “enti ospedalieri”;
Restano fuori anche le case di cura private riconosciute come “presidi ospedalieri”. La circolare in questo caso rivede quanto affermato in precedenza con la risoluzione n. 179/2009, che aveva ricondotto tali istituti agli “enti ospedalieri” perché svolgevano le stesse attività di ricovero e cura, senza peraltro attribuire rilievo alla loro natura privata.
Sentito il parere tecnico del ministero della Salute, infine, continuano a beneficare dell’aliquota dimezzata, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. L’Agenzia conferma l’applicazione dell’agevolazione in favore della generalità di tali organismi (comprese le società), in quanto riconducibili ai soppressi “enti ospedalieri”, e precisa che l’ambito oggettivo di applicazione è circoscritto alle prestazioni di ricovero e cura in convenzione, e di ricerca scientifica. L’orientamento dell’amministrazione
finanziaria tiene conto sia della “unicità” del ruolo a livello nazionale, nell’ambito del Ssn e della ricerca, che li distingue (anche quando possiedono natura privata) dalle case di cura private riconosciute quali presidi ospedalieri, sia dell’assenza di specifiche pronunce da parte della Cassazione (che finora hanno riguardato solo le case di cura private convenzionate).


Fondazioni bancarie
Per quanto concerne le fondazioni bancarie previste dal decreto legislativo n. 153/1999, sono stati superati i dubbi interpretativi ed è stato chiarito che, ai fini della spettanza del beneficio, le fondazioni hanno l’onere di dimostrare il possesso in concreto dei requisiti richiesti dall’articolo 6 del Dpr n. 601/1973 e di provare la natura non imprenditoriale dell’attività svolta secondo i criteri della giurisprudenza comunitaria e nazionale specificamente illustrati nella circolare.


Enti religiosi
Più articolato il ragionamento per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in possesso dell’equiparazione agli “enti con finalità di beneficenza o di istruzione”, beneficiari dell’agevolazione in base alla lettera c) dell’articolo 6. Con particolare riferimento agli enti ecclesiastici l’Agenzia:
Conferma l’applicazione dell’aliquota ridotta per i redditi provenienti da attività “diverse” da quelle di “religione o di culto”, anche se commerciali (in linea con la risoluzione n. 91/2005 e con l’indirizzo della Cassazione), a condizione che le “attività diverse” siano svolte in maniera non prevalente e siano in rapporto di “strumentalità immediata e diretta” con i fini di “religione o di culto”;
Chiarisce ufficialmente che, a determinate condizioni, sono agevolabili anche i redditi derivanti dal godimento statico-conservativo del patrimonio immobiliare (locazione e/o vendita di immobili) pervenuto da lasciti testamentari o donazioni.
L’Agenzia delinea i motivi per cui tale interpretazione è coerente con la ratio legis. L’attività istituzionale degli enti interessati (di religione o culto”) è per sua natura caratterizzata dalla “gratuità” e di conseguenza non genera ricavi agevolabili ai fini Ires. La stessa attività, tuttavia, è resa possibile grazie a mezzi economici che, di fatto, assumono valenza “sostitutiva” dei redditi non realizzabili in virtù degli scopi istitutivi dell’ente. Assumono, dunque, rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e, quindi, del taglio
Ires in commento, le fonti di finanziamento connesse al mero godimento di patrimoni immobiliari ricevuti per effetto di lasciti testamentari o donazioni in vita. In tal caso, per accedere all’aliquota ridotta occorre che:
Si configuri in concreto un mero godimento del patrimonio immobiliare e non lo svolgimento di un’attività commerciale, secondo i termini e le condizioni descritti nella circolare
I proventi provenienti dalle locazioni o dalle vendite siano effettivamente impiegati nelle attività di religione o di culto.

Bonus Idrico, tempo fino al 30 giugno per inoltrare le richieste di rimborso

È stato fissato al 30 giugno prossimo il termine per poter inoltrare le domande di rimborso delle spese sostenute nel corso dell’anno 2021 per gli interventi di efficientamento dei consumi idrici, come previsto dall’iniziativa ‘Bonus idrico’ del Ministero della Transizione Ecologica (DM n. 395 del 27/9/2021).
Fino a quella data, collegandosi all’indirizzo https://www.bonusidricomite.it sarà possibile accedere al rimborso – fino a 1.000 euro per ciascun beneficiario – per gli interventi (effettuati nel 2021) di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.

Imposta di soggiorno: pronto il modello di dichiarazione

Nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2022 è stato pubblicato il decreto 29 aprile 2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze riguardante l’approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno.
Con il DM 29/04/2022 (pubblicato sul sito delle FInanze e in attesa di pubblicazione in GU), è stato approvato il modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno, le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche di trasmissione.
La dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2020 deve essere presentata unitamente alla dichiarazione concernente l’anno d’imposta 2021, vale a dire entro il 30 giugno 2022.
Il modello dovrà essere utilizzato:
dai gestori delle strutture ricettive per la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno ex art. 4 del DLgs. 23/2011 e al contributo di soggiorno previsto a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive di Roma Capitale introdotto dall’art. 14 comma 16 lettera e) del DL 78/2010;
dai soggetti che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi alle cosiddette locazioni brevi, ai sensi dell’art. 4 del DL 50/2017.
La dichiarazione deve essere presentata, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 4 del DLgs. 23/2011 e del comma 5-ter dell’art. 4 del DL 50/2017 cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
Il DM 29 aprile 2022 prevede che la dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2020 debba essere presentata unitamente alla dichiarazione concernente l’anno d’imposta 2021, quindi entrambe entro il 30 giugno 2022.
Il modello comprende un riquadro denominato “Versamenti”. Nel campo “Estremi del/dei versamento/i” possono essere inseriti i riferimenti dei versamenti effettuati al Comune nell’arco di tutti i trimestri e relativi alle strutture oggetto della dichiarazione ma, sottolineano le istruzioni, esso non deve essere obbligatoriamente compilato.
Il campo “Importo annuale (cumulativo) versato al comune” deve essere invece sempre compilato. In caso contrario, la dichiarazione non viene accettata avvisando l’utente.
L’importo deve essere cumulativo relativamente all’intero anno indicato nella dichiarazione e a tutte le strutture presenti nella dichiarazione. Nel caso in cui il dichiarante compili una dichiarazione multipla, il riquadro versamenti sarà compilato solo nell’ultimo invio e i dati dovranno essere complessivamente riferiti anche a quelli relativi agli invii precedentemente effettuati.

BONUS TESSILE – ON LINE MODELLO ED ISTRUZIONI

Bonus tessile 2021, on line modello e istruzioni aggiornati
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello e le istruzioni della comunicazione da presentare al fine di fruire del bonus tessile, moda e accessori relativo al 2021 (ex art. 48-bis del DL 34/2020).


Motivi dell’aggiornamento
Il modello approvato con il provvedimento dell’11 ottobre 2021 contiene la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per il rispetto dei requisiti previsti dal Temporary Framework e il rispetto delle condizioni previste per gli aiuti diversi dal bonus tessile per i quali il richiedente ha intenzione di fruire dei massimali di cui alla sezione 3.1 del TF. Lo stesso modello contiene il quadro A nel quale sono elencati gli altri aiuti di Stato ammissibili e il quadro B per l’indicazione dei codici fiscali delle altre imprese con le quali il dichiarante si trova in una relazione di controllo, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato.
Con tale modello, che andava trasmesso dal 29 ottobre al 22 novembre 2021, per la fruizione dei bonus maturati per il periodo d’imposta in corso al 10 marzo 2020, poteva essere resa, in via anticipata, l’autodichiarazione “generale” (articolo 3 del decreto ministeriale dell’11 dicembre 2021) approvata con provvedimento direttoriale del 27 aprile scorso. In assenza di successivi aiuti, infatti, il beneficiario non era tenuto a presentare l’autodichiarazione generale.
Per quanto riguarda la nuova finestra temporale (dal 10 maggio al 10 giugno 2022) per richiedere il credito maturato nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, considerato che una volta approvata l’autodichiarazione generale quella inserita nella comunicazione del bonus tessile non ha più un effetto “sostitutivo”, risulta necessario apportare al modello e alle relative specifiche tecniche le seguenti modifiche, al fine di semplificare l’adempimento per i contribuenti:
Sostituzione dell’autodichiarazione generale con una dichiarazione sostitutiva molto semplificata avente ad oggetto unicamente il rispetto dei requisiti e dei massimali previsti dalla Sezione 3.1 del TF. cio in quanto l’adempimento previsto dall’articolo 3 del citato decreto ministeriale dovrà essere assolto utilizzando esclusivamente l’apposito modello approvato con il suddetto provvedimento del 27 aprile.
Introduzione di appositi campi per l’indicazione dell’importo che il contribuente intende restituire, tramite riduzione del bonus tessile, in caso di fruizione degli aiuti di Stato elencati all’articolo 1, comma 13, del Dl n. 41/2021 (“regime ombrello”) in misura eccedente i massimali pro tempore previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Tf.
Adeguamento nella dichiarazione sostitutiva del massimale applicabile di cui alla Sezione 3.1 a seguito della sesta modifica del Tf e della decisione della Commissione UE C(2022) 171 finale dell’11 gennaio 2022 che ha autorizzato l’applicazione del nuovo massimale (pari a 2.300.000 euro) al bonus tessile.
Introduzione nelle specifiche tecniche di ulteriori codici attività per i quali è riconosciuta l’agevolazione, a seguito dell’estensione della platea dei beneficiari (articolo 3, comma 3, del Dl n. 4/2022).