UIF – Le Pubbliche amministrazioni nel sistema di prevenzione del riciclaggio

L’UIF con il Quaderno dell’antiriciclaggio n. 19 del settembre 2022 evidenzia che le statistiche relative al flusso segnaletico riconducibile alla Pubblica Amministrazione evidenziano, dal 2007, solo 422 segnalazioni/comunicazioni.

Gli uffici delle Pubbliche amministrazioni sono chiamati a svolgere un importante ruolo nel sistema italiano di prevenzione del riciclaggio fin dal 1991, quando il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con legge 5 luglio 1991, n. 197, ha posto a loro carico, fra l’altro, obblighi di identificazione e di segnalazione di operazioni sospette. Attualmente i loro doveri in ambito antiriciclaggio sono individuati
dall’articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Nonostante la previsione sia risalente, il contributo delle Pubbliche amministrazioni al contrasto del riciclaggio è sempre stato estremamente esiguo. Da un maggiore coinvolgimento degli uffici della Pubblica amministrazione nel sistema di prevenzione del riciclaggio, può derivare, invece, un significativo irrobustimento non solo dei meccanismi di tutela dell’economia dall’infiltrazione criminale ma anche della qualità stessa dell’azione amministrativa.

ll D.Lgs. n. 90/2017 ha infatti espunto la Pubblica Amministrazione dal novero dei destinatari degli obblighi ex art. 3, D.Lgs. n. 231/2007, ritagliando ai soggetti ricompresi all’interno dell’art. 1, comma 1, lettera hh), un ruolo specifico, definito dal successivo art. 10 che ne circoscrive, tra l’altro, l’ambito di intervento.
Si tratta, nel dettaglio:
• dei procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
• delle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici;
• dei procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

L’ambito oggettivo all’interno del quale è richiesta dal Legislatore la cooperazione attiva della PA appare quindi coerente con il rilievo formulato dal GAFI, evidentemente figlio del noto flusso comunicativo istituzionale che, a livello europeo, parte dalla base dei soggetti obbligati, viene filtrato dalle singole FIU per giungere alla Commissione UE e da lì indirizzato quale “di cui” dello stato dell’arte sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo a livello internazionale.

In buona sostanza, prima del 4 luglio 2017, la PA aveva fallito la propria missione in qualità di soggetto obbligato perché ontologicamente incompatibile con un assetto di uomini, mezzi e risorse da destinare a presidi di controllo interni dedicati specificamente al contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, a tacere poi di concetti non immediatamente mutuabili quale quello di “cliente”, estranei in termini fisiologici all’apparato amministrativo salvo rare eccezioni.

Ebbene, l’assetto post luglio 2017, su cui è intervenuto il provvedimento UIF del 23 aprile 2018, libera gli uffici della PA da obblighi di adeguata verifica, profilatura di rischio del cliente, monitoraggio del rapporto e conservazione dei dati, delle informazioni e dei documenti acquisiti, richiedendo “solo” che rispetto ai summenzionati procedimenti amministrativi sia adempiuto l’obbligo di comunicazione alla UIF di operazioni sospette di cui le PA vengano a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale.

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE – IMPORTO PER I DISABILI

Sintesi: il cd. “Decreto semplificazioni”, al fine di garantire un maggior sostegno ai nuclei familiari con disabili ha aumentato gli importi di assegno unico e universale loro spettanti. In particolare:
– i figli maggiorenni disabili vengono equiparati ai figli minorenni disabili (stesso assegno base e stessa
maggiorazione per gli under 21) limitatamente all’anno 2022
– la maggiorazione prevista per i nuclei con figlio disabile ed Isee fino a € 25.000 viene aumentata a €120.

Il “Decreto Semplificazioni” ha previsto le seguenti agevolazioni per i nuclei con figli disabili

FIGLI DISABILI – INCREMENTO INDIPENDENTEMENTE DALL’ETÀ PER IL 2022
• relativamente all’importo spettante per l’annualità 2022 (cioè dal 1/03/2022 al 28/02/2023) ➡ i figli maggiorenni disabili (senza limiti di età) sono equiparati ai figli minorenni
• relativamente all’importo spettante a titolo di maggiorazione per disabilità ➡ i figli maggiorenni disabili fino al compimento di 21 anni di età sono equiparati ai figli minorenni disabili.
L’Inps, nel Messaggio n. 3518/2022, ha evidenziato che a seguito di tali novità per i figli disabili:
✓ con età fino a 18 anni: nulla cambia
✓ nella fascia di età 18-20 anni:
– inizialmente l’assegno è stato previsto nella misura massima di €. 85 (con ISEE fino a €. 15.000)
+ €. 80 (a prescindere dall’ISEE) quale maggiorazione per disabilità
– ora gli importi di assegno e maggiorazione per disabilità sono equiparati a quelli dei minorenni
✓ di età pari o superiore a 21 anni:
– inizialmente l’assegno è stato previsto nella misura massima di €. 85 (con ISEE fino a €. 15.000)
– ora l’importo dell’assegno è equiparato a quello dei minorenni.

In applicazione dei nuovi importi introdotti per l’annualità 2022 (dal 1/03/2022 al 28/02/2023), i figli disabili beneficeranno di un assegno pari a un massimo di €. 175 euro (con ISEE fino a €. 15.000) a cui va aggiunta (anche per i figli under 21) la maggiorazione (fino a €. 105 mensili, in caso di non
autosufficienza del figlio)

MAGGIORAZIONE “TRANSITORIA” PER I FIGLI DISABILI
In base a tale modifica:
✓ la maggiorazione provvisoria (per le prime tre annualità) per i nuclei familiari con ISEE non superiore
a €. 25.000
✓ viene aumentata di €. 120 al mese per periodo 1/03/2022 – 28/02/2023, ai nuclei familiari con almeno
un figlio a carico con disabilità.

ADEGUAMENTO DELLE RATE A PARTIRE DAL 1/03/2022
I nuovi importi hanno effetto con riferimento alle mensilità spettanti da marzo 2022 incluse le mensilità
di gennaio e febbraio 2023.

A partire dal 1° marzo 2023 torneranno ad applicarsi, per i figli maggiorenni affetti da disabilità, gli importi, suddivisi per fascia di età, previsti originariamente dai commi 5 e 6 dell’art. 4 del D.Lgs. 230/2021.




Bonus IMU turismo: pronto i software

Sul sito dell’Agenzia delle entrate, sono disponibili i software di compilazione e di controllo per l’invio delle istanze per il “bonus IMU turismo“.
L’agevolazione introdotta dal decreto Ucraina (articolo 22 del Dl n. 21/2022) prevede un credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, pari al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata Imu 2021 per gli immobili accatastati D/2.

Per beneficiare del credito d’imposta gli operatori devono inviare all’Agenzia l’autodichiarazione che attesti l’esistenza dei presupposti stabiliti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

La finestra temporale per l’invio delle autodichiarazioni è aperta da mercoledì 28 settembre, e termina il 28 febbraio 2023.

Il bonus IMU è utilizzabile dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta, è possibile utilizzare il credito d’imposta, esclusivamente in compensazione.


Nei casi di crediti d’imposta superiori a 150mila euro, i crediti saranno fruibili in seguito alle verifiche previste dal Codice delle leggi antimafia (Dlgs. n. 159/2011).
In caso di dati incompleti relativi ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia, è rilasciata un’ulteriore ricevuta con la quale è richiesta l’integrazione di tali dati. L’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.
L’integrazione deve essere effettuata mediante l’invio di una nuova Autodichiarazione entro il termine stabilito dal provvedimento per la trasmissione dell’Autodichiarazione stessa oppure, se successivo, entro il termine di sessanta giorni dal rilascio dell’apposita ricevuta.

Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:
il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
• nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo fruibile in base all’Autodichiarazione, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
• l’Agenzia delle Entrate, con successiva risoluzione, istituirà il relativo codice tributo e le istruzioni per la
compilazione del modello F24.

Contributi sospesi nel settore dello sport: versamento entro il 16/12/2022

L’INPS, con la circolare n. 105 del 26 settembre 2022, torna ad occuparsi della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, I cui termini sono prorogati fino al 30 novembre 2022.

Il termine per la ripresa dei predetti versamenti sospesi è fissato alla data del 16 dicembre 2022.


Destinatari delle disposizioni concernenti la sospensione dei termini sono le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso
di svolgimento.


I termini, oggetto della sospensione in argomento, sono quelli relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022.


Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 dicembre 2022.


Entro la medesima data del 16 dicembre 2022, dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel suddetto periodo temporale interessato dalla sospensione (dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022).


Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, per i periodi di paga delle mensilità da dicembre 2021 a ottobre 2022, i datori di lavoro di cui si tratta inseriranno nell’elemento “DenunciaAziendale”,“AltrePartiteACredito”, “CausaleACredito” il codice “N979”. I datori di lavoro
che abbiano già provveduto all’invio del flusso di competenza luglio e agosto 2022 senza avere effettuato il relativo versamento (totale o parziale) dovranno inoltrare, nel caso in cui intendano avvalersi della sospensione, entro e non oltre il 25 ottobre 2022, un flusso di variazione della sola denuncia aziendale con l’esposizione del codice e del relativo importo. La ripresa dei versamenti dei contributi sospesi deve avvenire entro il termine del 16 dicembre 2022 in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi.


I versamenti devono essere effettuati compilando, per ogni periodo mensile interessato dalla sospensione, la “Sezione INPS” del modello “F24”, con il codice DSOS.


I soggetti destinatari della sospensione contributiva che hanno instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e fattispecie similari e che nel periodo di competenza da dicembre 2021 a ottobre 2022 hanno erogato compensi sui quali è dovuto il contributo previdenziale obbligatorio alla Gestione separata, dovranno riportare, nell’elemento “CodCalamita” di “Collaboratore”, il valore 38.


I committenti che abbiano già provveduto all’invio del flusso UniEmens di competenza da dicembre 2021 a luglio 2022, senza avere indicato il codice calamità relativo alla sospensione provvederanno, entro e non oltre il 25 ottobre 2022, alla relativa modifica dei flussi telematici.


La ripresa dei versamenti dei contributi sospesi deve avvenire entro il termine del 16 dicembre 2022 in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi.

INPS – Indennità una tantum 200 euro: domande fino al 30 novembre

Dal 26 settembre fino al 30 novembre 2022 è attiva la procedura online per richiedere l’indennità una tantum prevista dal DL. 50/2022 (cd. “Decreto Aiuti”) per i soggetti iscritti all’INPS (i professionisti iscritti alle Casse Professionali devono attendere istruzioni da parte della Cassa di appartenenza). L’INPS ha diramato i relativi chiarimenti nella Circ. 26/09/2022, n. 103.


SOGGETTI INTERESSATI
Possono presentare la domanda i seguenti lavoratori autonomi/professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS:
• iscritti alla gestione IVS artigiani;
• iscritti alla gestione IVS commercianti;
• iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri (compresi gli IAP) ed i pescatori autonomi
• professionisti iscritti alla Gestione Separata (compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici)
Sono destinatari dell’indennità anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti/coadiutori alle gestioni IVS degli artigiani, commercianti o dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.


Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103), la domanda di accesso all’indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all’Istituto ove il lavoratore autonomo
risulti, invece, iscritto esclusivamente presso altri enti di previdenza obbligatoria, potrà trasmettere la richiesta direttamente a questi ultimi.


REQUISITI
Per beneficiare dell’indennità “base” di €. 200 i richiedenti devono avere percepito un reddito complessivo lordo non superiore a €. 35.000 nel periodo d’imposta 2021 (e non devono, inoltre, aver fruito dell’analoga indennità prevista per i lavoratori dipendenti/pensionati/altri soggetti, di cui agli art. 31 e 32 del decreto Aiuti).
Inoltre, ai sensi delle novità introdotte dal recente DL n. 144/2022 (decreto “Aiuti-ter”), ove per il medesimo periodo 2021 abbiano percepito un reddito complessivo lordo non superiore a €. 20.000 spetterà una maggiorazione di €. 150 euro (per un importo complessivo di €. 350).
I richiedenti, al 18 maggio 2022, devono inoltre:
• essere già iscritti alla gestione autonoma;
• essere titolari di partita IVA attiva;
• aver versato almeno un contributo nella gestione d’iscrizione per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 (con scadenza di versamento al 18 maggio 2022).
Per coadiuvanti e coadiutori la titolarità della partita IVA e il versamento contributivo ricadono sulla posizione del titolare della posizione aziendale. Analogamente, per i soci/componenti di studi associati, la titolarità della partita IVA dovrà essere riscontrata in capo alla società/studio associato presso cui operano.
Si precisa, infine, che per fruire della prestazione è necessario che – sempre alla data del 18 maggio 2022 – gli interessati non siano titolari di trattamenti pensionistici diretti.


COME PRESENTARE LA DOMANDA
È possibile trasmettere la domanda tramite il servizio online Indennità una tantum 200 euro – Domanda, accessibile anche tramite il Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche. Una volta autenticati con le proprie credenziali, sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra quelle indicate.

In alternativa al servizio online, l’indennità può essere richiesta tramite i patronati o il Contact center, telefonando al numero verde 803.164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06.164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori)

Credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive anno 2020 (codice tributo 6954) – ultimo elenco beneficiari

Il 12/07/2022 il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato il quarto ed ultimo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive anno 2020 (codice tributo 6954), dopo aver proceduto alle necessarie verifiche con l’Agenzia delle entrate e con il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
Si ricorda che il credito di imposta individuato con il quarto elenco è immediatamente utilizzabile esclusivamente in compensazione (art. 17, D.lgs. 241/1997) , presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo.
L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo riconosciuto dal Dipartimento per lo sport, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

ANC – CS 24.06.2022 – NOTIFICA AVVISI AGENZIA DELLE ENTRATE, PER CONTRIBUENTI E PROFESSIONISTI GLI UFFICI RESTANO INACCESSIBILI

COMUNICATO STAMPA ANC NOTIFICA AVVISI AGENZIA DELLE ENTRATE PER CONTRIBUENTI E PROFESSIONISTI GLI UFFICI RESTANO INACCESSIBILI
Roma, 24 giugno 2022
In questo periodo nel quale si assiste ad una accelerazione dell’attività di notifica degli avvisi da parte dell’Amministrazione finanziaria, con un agire organizzato in modo poco razionale e sovente utile solo a congestionare il sistema, i contribuenti e i professionisti che li assistono non sono in alcun modo agevolati nell’avere accesso agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, il cui funzionamento si dimostra ancora una volta del tutto inadeguato rispetto alle esigenze dell’utenza.
La miriade di avvisi di pagamento ai sensi dell’art. 36 bis D.P.R. 600/73, emessi all’esito di controlli automatizzati, cartelle esattoriali anni 2017-2018-2019, lettere di compliance, ecc… che, in questi giorni resi caldi non soltanto dal meteo, stanno giungendo ai cittadini e alle imprese, avrebbe dovuto assicurare una adeguata disponibilità a ricevere il flusso di pubblico presso gli uffici delle Agenzie delle Entrate, mentre invece la situazione rasenta il collasso.
Senza contare che tra gli avvisi che vengono notificati in questi giorni ci sono anche, stando alle numerose segnalazioni pervenute ad ANC, quelli riguardanti la richiesta del saldo Irap 2019, nonostante il Decreto n. 34 del 19.05.2020 (Decreto Rilancio) abbia disposto la cancellazione di tale tributo.
Sarebbe auspicabile, in ogni caso, che per gli avvisi notificati dall’Amministrazione finanziaria a prevalere fosse il criterio di urgenza, volto a favorire una gestione razionale della documentazione anche in funzione dell’eventuale rischio di prescrizione, evitando così l’emissione generalizzata e indiscriminata degli avvisi.
È in atto una tempesta tutt’altro che perfetta per i cittadini contribuenti: se da una parte l’amministrazione finanziaria provvede a notificare atti a giudizio dei quali emergerebbero tributi non pagati, dall’altra preclude al contribuente e al professionista che lo assiste la possibilità di recarsi presso gli uffici per documentare opportunamente i pagamenti e le circostanze meritevoli di produrre l’annullamento degli stessi atti entro i termini.
Non si può pensare di affidarsi unicamente ai canali informatici che, evidentemente, non possono essere la soluzione di tutto : il canale Civis non consente di allegare documentazione, normalmente non va oltre l’abbinamento di pagamenti eseguiti e nell’assoluta maggioranza dei casi rimanda agli inaccessibili uffici l’esame delle pratiche, il canale Pec si rivela addirittura inutilizzabile, incapace di dare risposte poiché non opportunamente presidiato.
Per assicurare un servizio adeguato ed efficiente ai contribuenti, è opportuno che siano attivati canali di accesso alle sedi degli uffici finanziari dedicati esclusivamente ai commercialisti, una soluzione questa che sarebbe sicuramente di lungimiranza e di buon senso, anche correlata al tempo necessario alla risoluzione delle diverse problematiche contenute in ciascun atto.
ANC Comunicazione

Trattamento fiscale degli utilizzi e dei rilasci di fondi per rischi e oneri iscritti in sede di acquisto di un ramo d’azienda

Con la risposta a interpello n. 305 del 26/05/2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di trattamento fiscale degli utilizzi e dei rilasci di fondi per rischi e oneri iscritti in sede di acquisto di un ramo d’azienda che nel tempo hanno assunto una composizione mista di fondi tassati e dedotti.
Ai fini delle imposte dirette il trasferimento d’azienda (o di un ramo), attraverso la sua cessione a titolo oneroso, determina ordinariamente una “cesura” tra la posizione del dante causa (alienante) e quella dell’avente causa (acquirente).
A fronte della cessione, infatti, il cedente rileverà un’eventuale plusvalenza o minusvalenza derivante dal trasferimento degli asset facenti parte dell’azienda ceduta e l’acquirente provvederà a iscrivere i singoli asset acquisiti attraverso una propria autonoma valutazione, indipendentemente da quella effettuata dall’avente causa.
L’acquirente contabilizzerà il fair value delle attività e delle passività “identificabili” acquisite e/o assunte alla data di acquisizione e rileverà in bilancio l’eventuale differenza tra il costo dell’aggregazione e tale fair value.
Sotto il profilo fiscale, la cessione di un’azienda (o di un ramo di essa) è, per il cedente, un atto di realizzo dei beni che la compongono, che simmetricamente comporta il diritto dell’acquirente a iscrivere l’azienda acquisita al prezzo di cessione pagato, allocandolo, fermo il rispetto del criterio di ragionevolezza, fra gli asset (attivi e passivi) trasferiti e/o acquisiti ricompresi nell’azienda medesima.
Tale ricostruzione, rilevante anche per gli IAS adopter in deroga al principio della derivazione rafforzata ex art. 83 TUIR, prescinde dalla condotta posta in essere dal cedente (che provvederà a determinare l’eventuale plus/minusvalenza fiscale da cessione secondo le regole a lui applicabili).
Sotto il profilo fiscale, dunque, con la cessione d’azienda non si assiste ad alcuna forma di subentro o di successione da parte dell’acquirente nei valori e nelle posizioni fiscali del cedente, data la natura realizzativa dell’operazione.
Ciò comporta, quindi, che con l’acquisto dell’azienda, il soggetto acquirente potrà iscrivere – sussistendone i relativi presupposti e sempre nel rispetto delle regole contabili – a titolo originario i fondi in esame con piena rilevanza fiscale.
Il successivo utilizzo di tali fondi (frutto di una autonoma valutazione dell’acquirente in sede di acquisto dell’azienda, iscritti direttamente nello stato patrimoniale) seguirà le proprie regole contabili con il conseguente riconoscimento fiscale.
Anche per quanto riguarda l’IRAP, il fondo iscritto in sede di acquisizione del ramo d’azienda e il suo utilizzo assumeranno piena valenza ai fini della determinazione della sua base imponibile.

Esenzione delle sopravvenienze attive da esdebitamento – chiarimenti

Con le risposte a interpello n. 302 e n. 303 del 26/05/2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di esenzione delle sopravvenienze attive da esdebitamento.
L’art. 88, comma 4-ter), TUIR dispone, tra l’altro, che, nel caso di un piano attestato ai sensi dell’art. 67, comma 3, lettera d), R.D. n. 267/1942, pubblicato nel registro delle imprese, la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’art. 84, senza considerare il limite dell’80%, la deduzione di periodo e l’eccedenza relativa all’aiuto alla crescita economica e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati.
In proposito, si osserva che la disposizione richiede la presenza di un piano di risanamento attestato ma non prevede limitazioni di applicazione dal punto di vista soggettivo.
Inoltre, l’art. 88, comma 4-ter TUIR introduce un regime di detassazione delle sopravvenienze derivanti dallo stralcio dei debiti in esecuzione di procedure di composizione della crisi d’impresa.
L’art. 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare individua, in particolare, come non soggetti all’azione revocatoria in caso di successivo fallimento, gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore, in quanto attuati nell’ambito di un piano attestato con funzione di riordino degli squilibri finanziari dell’impresa e di prevenzione dello stato di insolvenza. Sul piano fiscale, il legislatore è
intervenuto prevedendo l’irrilevanza fiscale delle sopravvenienze generate dallo stralcio dei debiti, nell’ambito delle procedure di risanamento espressamente indicate, allo scopo di non aggravare lo stato di crisi e di consentire più agevolmente il ritorno in bonis dell’imprenditore.
Il beneficio fiscale è, tuttavia, limitato alla quota di sopravvenienza attiva che residua dopo aver scomputato le perdite di periodo e pregresse, senza considerare, per queste ultime, il limite dell’ottanta per cento, la deduzione ACE e la (eventuale) eccedenza riportabile, nonché gli interessi passivi e oneri assimilati.
Relativamente agli effetti fiscali della prima iscrizione dei crediti, in virtù del principio di derivazione rafforzata previsto dall’art. 83 TUIR, l’Agenzia precisa che:
-il differenziale (negativo) emerso non deve sottostare ai limiti di deducibilità imposti dall’art. 106 TUIR;
-eventuali componenti positivi o negativi di prima iscrizione partecipano integralmente alla determinazione del risultato di periodo.

Ai fini fiscali, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, l’art. 83, comma 1, secondo periodo, TUIR dispone che valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili.

Detrazione anti – barriere architettoniche: primi chiarimenti Agenzia

Con tre risposte a interpelli del 23/05/2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulla detrazione 75% IRPEF/IRES ex art. 119-ter del DL 34/2020 per gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche.
La richiamata disposizione prevede una detrazione per le spese:
– Direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (che rispettano i requisiti previsti dal DM 236 del 14/06/1989);
– Documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.


Tale detrazione – come chiarito nella risposta a interpello 291 del 23/05/2022 – si ripartisce in cinque quote annuali di pari importo e si aggiunge alla detrazione IRPEF del 50% prevista dall’art. 16-bis comma 1 lett. e) del TUIR, che deve essere ripartita in dieci quote annuali.


Ne deriva che:
– Per le spese sostenute al di fuori dell’esercizio di impresa (principio di cassa)

– E’ possibile:
<Beneficiare della detrazione IRPEF del 50% di cui all’art. 16-bis comma 1 lett. e) del TUIR con riguardo alle spese sostenute nel 2021

<E della detrazione IRPEF del 75% per le spese sostenute nel 2022 anche se riguardano il medesimo intervento e indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.


Viene inoltre chiarito – risposta a interpello 293 del 23/05/2022 – che, rispetto al superbonus110%, la fruizione dell’agevolazione non è subordinata all’esecuzione di altri interventi.


Nel caso di un intervento di abbattimento delle barriere architettoniche avviato nel 2021, pertanto, per le spese sostenute nel 2022, un soggetto che non è titolare di reddito d’impresa può:
Continuare a beneficiare del superbonus del 110% nel limite di spesa pari a 96.000 euro, comprensivo anche delle spese sostenute nel 2021 per il medesimo intervento;
Fruire della detrazione del 75% di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020 (nel caso di un edificio unifamiliare, entro il limite di 50.000 euro).


Ove nel 2022 vengano realizzati nuovi interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, indipendenti rispetto a quelli “trainati” nel superbonus 110% avviati nel 2021, invece, un soggetto che non è titolare di reddito d’impresa può beneficiare alternativamente:
-Del bonus barriere del 75%, entro i previsti limiti di spesa;
-Del superbonus del 110%, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, nel limite di spesa previsto di 96.000 euro, a condizione che tali interventi trainati siano effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti”.


LIMITE DI SPESA
L’agevolazione spetta nella misura del 75% su un tetto massimo di spese documentate sostenute per gli interventi agevolati pari a:
-50.000 euro per gli interventi negli edifici unifamiliari (villette e simili) o per quelli nelle singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
-40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio se è composto da 2 a 8 unità immobiliari;
-30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio se è composto da più di 8 unità immobiliari.

Al pari di quanto previsto per il Superbonus110%. si chiarisce che:
-Quando gli interventi hanno per oggetto parti comuni di edifici
-La determinazione dei tetti massimi di spesa segue una logica per scaglioni.