CONTRIBUTO 2022 PER I SETTORI HORECA, WEDDING E INTRATTENIMENTO

Sintesi: a favore delle imprese che, quale attività prevalente, esercitano l’attività:
hotellerie-restaurant-café (cd. “HORECA”), wedding, ed intrattenimento/organizzazione di feste e cerimonie è stato istituito un nuovo contributo 2022 (ulteriore rispetto al “contributo 2021”, la cui domanda è stata presentata entro lo scorso 23 giungo).
Il contributo spetta in presenza dei seguenti requisiti (diversi da quelli richiesti per il contributo 2021):
✓ riduzione dei ricavi 2021
✓ non inferiore al 40% di quelli del 2019.
Termini e modalità di presentazione delle istanze saranno definiti con successivo Provvedimento dell’Agenzia.

Al fine di contenere le conseguenze economiche derivanti dal perdurare delle restrizioni indotte dall’ emergenza sanitaria l’art. 1-ter del DL n. 73/2021 (“Sostegni-bis”) ha stanziato dei fondi, a valere sul 2021, per l’erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese operanti nei settori:
– della hotellerie-restaurant-café (cd. “HORECA”): si tratta di gran parte del settore turistico
– del wedding
– dell’intrattenimento, e dell’organizzazione di feste e cerimonie.
Si è trattato del cd. “Contributo 2021

IL CONTRIBUTO 2022

Il successivo DL n. 4/2022 (cd. “Sostegni-ter”), ha previsto, a valere sull’esercizio finanziario 2022:
➔ un nuovo stanziamento di € 40 milioni per l’erogazione di contributi a fondo perduto
➔ per “interventi” a favore di alcuni settori ancora in difficoltà a causa dell’emergenza COVID-19.

Il Decreto 19/08/2022 (c.d. “Contributo 2022”), nel modificare ed aggiornare il precedente DM 30/12/2021 ha definito i requisiti di accesso all’agevolazione in esame, di seguito analizzati demandando all’Agenzia delle Entrate l’individuazione delle modalità e dei termini per la richiesta del contributo.

SOGGETTI BENEFICIARI

L’agevolazione è rivolta alle imprese individuate da specifici codici della classificazione ATECO 2007:
56.10 – Ristoranti e attività di ristorazione mobile;
✓ 56.10.11 Ristorazione con somministrazione
✓ 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
✓ 56.10.13 Attività di ristorazione connesse alle azienda ittiche
✓ 56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
✓ 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
✓ 56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
✓ 56.10.42 Ristorazione ambulante
✓ 56.10.50 Ristorazione su treni e navi
▪ 56.21.00 – Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)
▪ 56.30.00 – Bar e altri esercizi simili senza cucina
▪ 93.11.20 – Gestione di piscine
▪ 96.09.05 – Organizzazione di feste e cerimonie.

REQUISITI

Per l’accesso al contributo 2022 è necessario che le imprese abbiano subito nel 2021 una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019.

ULTERIORI REQUISITI RICHIESTI
Le agevolazioni sono concesse alle imprese che alla data di presentazione della domanda devono:
– risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel registro delle imprese
– avere sede legale/operativa in Italia
– non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie
– non essere già in difficoltà al 31/12/2019 (fatte salve le deroghe previste per le micro e piccole
imprese dalla disciplina in materia di aiuti di riferimento).

SOGGETTI ESCLUSI
Sono in ogni caso escluse dalle agevolazioni le imprese
– destinatarie di sanzioni interdittive;
– che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Per il contributo 2022 sono state stanziate risorse per 40 milioni di euro ripartiti tra le imprese in possesso
dei requisiti secondo le seguenti modalità:
a) il 70% di ciascuna assegnazione: è ugualmente ripartito tra tutte le imprese ammesse
b) il 20% di ciascuna assegnazione: è ripartito (in via aggiuntiva rispetto all’assegnazione di cui al punto
precedente) tra tutte le imprese ammesse con ammontare dei ricavi 2021 superiore a €. 400.000
c) il 10% residuo di ciascuna assegnazione: è ripartito (in via aggiuntiva rispetto alle assegnazioni di
cui alle lettere a) e b)), tra tutte le imprese ammesse con ricavi 2021 superiori a €. 1 milione.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZA

Le istanze di accesso al contributo devono essere presentate
esclusivamente per via telematica all’Agenzia Entrate, competente per l’erogazione del beneficio
▪ che viene corrisposto mediante accreditamento diretto sul C/C bancario o postale indicato dal
richiedente nell’istanza.
Come anticipato
✓ i termini e le modalità di presentazione per il “contributo 2022”
✓ saranno definiti da un prossimo Provvedimento dell’Agenzia Entrate.

ASPETTI FISCALI

Il contributo:
non è tassato ai fini Irpef/Ires né Irap;
non rileva per la deducibilità di interessi passivi e spese generali;

Aiuto di stato: è riconosciuto nel rispetto dei limiti/condizioni di cui
▪ alla Sez. 3.1 del Quadro Temporaneo degli aiuti di Stato: ove l’ammissione al contributo avvenga
ancora in vigenza di tale Quadro temporaneo (si potrà verificare solo ove fosse “riaperto” il termine
del 30/06/2022)
▪ del regime “de minimis”: in caso contrario.
L’Agenzia Entrate provvede all’iscrizione nel Registro Nazionale Aiuti (RNA)


BONUS AUTOTRASPORTATORI PER COMPONENTE AD BLUE – CLICK DAY

Sintesi: il D.M. 25/10/2022 ha dato attuazione al credito d’imposta introdotto dal Decreto Energia:
destinato a ristorare i maggiori oneri per l’acquisto del componente Ad blue nel 2022 da parte delle imprese di autotrasporto di merci per c/terzi pari al 15% di tali spese, al netto dell’IVA, debitamente documentate tramite apposito click-day a decorrere dal 4/11/2022, tramite accesso all’apposita piattaforma gestita dall’ADM.

L’art. 6 del D.L. 17/2022 (“Decreto Energia”), al fine di sostenere il settore del trasporto di merci su
strada c/terzi
in relazione ai maggiori oneri sostenuti a seguito dei recenti incrementi dei costi di esercizio:
✓ ha introdotto credito d’imposta, per il 2022, nel limite massimo di spesa di € 29,6 milioni
✓ nella misura del 15% del costo di acquisto (netto dell’IVA) del componente Ad Blue necessario
per la trazione di tali mezzi, comprovato mediante le fatture di acquisto.
rinviando ad apposito Decreto i criteri e modalità di applicazione della misura.

DESTINATARI

I destinatari del beneficio fiscale sono le imprese
▪ aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia
esercenti, in via prevalente, l’attività di autotrasporto di merci per c/terzi
iscritte al REN e all’Albo degli autotrasportatori di cose per c/terzi
▪ con mezzi di trasporto:
– di ultima generazione Euro VI/D
– nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V.

ASSEGNAZIONE RISORSE

Il credito d’imposta spetta nella seguente misura:
15% della spesa sostenuta nel 2022 (al netto dell’Iva) per l’acquisto del componente Ad blue,
impiegato
nei citati veicoli per l’esercizio dell’attività, comprovato dalle relative fatture d’acquisto
▪ nel limite delle risorse pubbliche stanziate

CLICK-DAY: l’assegnazione del credito d’imposta avviene
in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze ammesse
▪ fino ad esaurimento dello stanziamento di €. 29,6 mil

DOMANDA PER IL BONUS

Le domande vanno presentate tramite una piattaforma informatica accessibile dal sito dell’ADM, al
seguente indirizzo: https://www.creditoautotrasportatori.adm.gov.it/

PIATTAFORMA INFORMATICA

È prevista l’autodichiarazione della qualità di società di trasporto merci.

Domande: contengono gli identificativi SDI delle fatture di acquisto in Italia del componente Ad Blus

Utente: seleziona il soggetto per cui intende operare:
▪ sé stesso, aziende di cui è titolare (ditta individuale);
▪ aziende di cui è rappresentante legale o incaricato.

Aree in cui si articola la piattaforma:
▪ area inserimento istanza;
▪ area riservata per la consultazione dello stato dell’istanza.

Files da allegare all’istanza:
– devono contenere le seguenti informazioni necessarie a determinare il credito d’imposta
– e sono così costituiti:

FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione:
▪ con mod. F24 presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia Entrate
decorsi 10 gg dalla trasmissione dei dati di cui appresso

CREDITO IMPOSTA PER LA ATTIVITÀ FISICA ADATTATA (“A.F.A.”)

Sintesi: l’Agenzia delle Entrate ha recentemente definito modalità e termini di presentazione delle istanze per il riconoscimento del credito d’imposta a favore delle persone fisiche che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 sostengono spese documentate per fruire di attività fisica adattata.
Le istanze potranno essere presentate dal 15/02/2023 al 15/03/2023.
L’ammontare del credito d’imposta sarà stabilito da un successivo Provvedimento dell’Agenzia Entrate, nelrispetto del limite complessivo di spesa pari a € 1,5 milioni per l’anno 2022.
Il credito è utilizzabile nel mod. 730/2023 o mod. Redditi 2023, in diminuzione delle imposte dovute

L’art. 1, co. 737, L. n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha introdotto un credito d’imposta a fronte del sostenimento di spese documentate sostenute dal 1/01/2022 al 31/12/2022 per lo svolgimento di attività fisica adattata (“A.f.a”).
Il DM 5/05/2022 (in G.U. del 16/06/2022) ha dato attuazione alla disposizione.
Infine, con il Provv. 11/10/2022, l’Agenzia Entrate ha approvato:
– il modello da utilizzare per richiedere il bonus, con le relative istruzioni
– le relative modalità di presentazione.

AMBITO APPLICATIVO

Come anticipato, il credito d’imposta spetta alle persone fisiche che sostengono spese per lo svolgimento di “attività fisica adattata”.
ATTIVITÀ FISICA ADATTATA
L’art. 2, co. 1, lett. e), del D.Lgs. 36/2021 (rientrante nell’ambito della più ampia “Riforma dello sport”
prevista dalla legge delega L. 86/2019) ha previsto lo svolgimento di programmi “non sanitari”:
➔ di esercizio fisico, utili per il benessere fisico, la qualità della vita e la socializzazione
➔ di soggetti affetti da “patologie croniche clinicamente controllate o disabilità fisiche”
➔ senza limiti di età.
In particolare, corrisponde ad esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità:
✓ è definita mediante l’integrazione professionale/organizzativa tra medici di medicina generale,
pediatri e medici specialisti
✓ è calibrata in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati.
N.B.: detti programmi:
devono essere svolti “sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze
(es: fisioterapisti)
può essere esercitata anche in gruppo
– anche in luoghi/strutture di natura non sanitaria (come comuni palestre, piscine, all’aperto, ecc..).

IL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta spetta per le spese documentate sostenute (dunque, “pagate”) da persone fisiche dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
N.B.: l’agevolazione è riconosciuta nel limite di spesa complessivo di ammontare pari ad € 1,5
milioni per l’anno 2022.

ISTANZA PER IL CREDITO D’IMPOSTA

Come accennato, il Provv. 11/10/2022 ha approvato il modello, denominato “Istanza per il riconoscimento del credito d’imposta per le spese sostenute per lo svolgimento di attività fisica adattata”, con le relative istruzioni, e le modalità di presentazione della richiesta.

Esso si compone di una unica facciata, esposta di seguito:

Il modello deve essere così compilato

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
L’istanza, stabilisce il provvedimento, può essere inviata:
• dal 15 febbraio al 15 marzo 2023
• esclusivamente per via telematica
✓ direttamente dall’interessato
✓ oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni
mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Entro i successivi 5 giorni viene rilasciata una ricevuta nella quale viene attestata la presa in carico, ovvero
lo scarto (con specifica delle motivazioni).

DETERMINAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Come esposto precedentemente il credito d’imposta è concesso nel rispetto del limite complessivo di
spesa pari a € 1,5 milioni per l’anno 2022.
Ai fini del rispetto del suddetto limite di spesa, l’Agenzia delle entrate pubblica:
• entro il 25/03/2022 (10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste)
• un Provvedimento col quale comunica la percentuale del credito d’imposta a ciascuno spettante rispetto all’importo richiesto.

FRUIZIONE DEL CREDITO

Il contribuente potrà utilizzare il credito d’imposta indicandolo in diminuzione delle imposte dovute nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale sono state sostenute le spese, cioè nell’ambito del mod. 730/2023 o Mod. Redditi PF 2023.

L’eventuale quota residua di credito non utilizzato (es: per incapienza) è riportabile ai periodi d’imposta
successivi.

Cumulo: il credito d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale relative alle
medesime spese.

IL REGIME FISCALE DEI COMPENSI AGLI SPORTIVI DILETTANTI DAL 2023

Sintesi: il decreto “correttivo” alle disposizioni sulla riforma dello sport dilettantistico prevede, a decorrere dal 2023, rilevanti novità in materia di lavoro sportivo dilettantistico.
In particolare, sono ritoccate in aumento le fasce “di esenzione” da obblighi fiscali/contributivi applicabili alle somme corrisposte dalle associazioni/società dilettantistiche ai propri collaboratori.

In data 28/09/2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto “correttivo” al D.Lgs.
36/2021 di riordino degli enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del “lavoro sportivo”.

IL NUOVO REGIME DEI “COMPENSI SPORTIVI” DAL 2023

A partire dal prossimo anno, associazioni/società sportive dilettantistiche saranno chiamati a rivedere
l’attuale assetto tributario e previdenziale dei compensi erogati ai lavoratori impiegati nelle attività
sportive, in seguito all’entrata in vigore della riforma dello sport.

In particolare, con modifica dell’art. 36 del D.lgs. n. 36/2021 viene disposta:
▪ la sottrazione al regime dell’art. 67, co. 1, lett. m), Tuir di tali compensi (che rimane applicabile ai soli
compensi ai direttori artistici/collaboratori tecnici da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche)
▪ sostituito da un regime specifico applicabile ai “compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo”, riportato di seguito:

In sostanza, rispetto al passato, dal 2023:
➜ viene espunta la fascia a cui si applica la ritenuta “secca” (da €. 10.000 ad €. 30.658) che, tuttavia,
partecipa alla determinazione degli scaglioni Irpef applicabili agli importi eccedenti €. 30.658
➜ la quota di franchigia è incrementata di €. 5.000 (da €. 10.000 ad €. 15.000); essa continua a non
rilevare alla determinazione degli scaglioni Irpef applicabili agli importi eccedenti tale franchigia.

AMBITO OGGETTIVO

Nel nuovo regime introdotto, dal 2023 risulteranno esclusi i premi di risultato ottenuti nelle competizioni sportive, inquadrati come premi, che prevede l’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta del 20%.

Al contrario, fino ad oggi nell’ambito dell’art. 67, co. 1, lett. m) Tuir rientra qualsiasi somma collegata
all’evento sportivo, indipendentemente dalla sua denominazione:
✓ premio di risultato
✓ compenso
✓ indennità forfettaria
e simili.
Non sono soggetti a tassazione: i rimborsi di spese “documentati” relative a vitto, alloggio e viaggi/trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate in trasferta fuori dal territorio comunale dove ha sede l’associazione/società sportiva

AMBITO SOGGETTIVO

Nell’ambito della riforma è stato riformulato il concetto di “lavoratore sportivo” da individuare in colui che esercita l’attività sportiva verso corrispettivo.
In sostanza, dal 2023 la citata disciplina troverà applicazione non solo a tutte le figure necessarie strumentali allo svolgimento dell’attività sportive (come in passato):

ma anche per le nuove figure espressamente introdotte, costituite dai tesserati che svolgono le
mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti degli organismi affilianti, tra quelle “necessarie per lo
svolgimento dell’attività sportiva”

CONTRIBUTI INPS

Dal punto di vista previdenziale, l’art. 35, D.lgs. 36/2021 dispone che “Nei settori dilettantistici i lavoratori
sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni
autonome o prestazioni autonome occasionali (…) sono iscritti alla Gestione separata INPS”.
Con integrazione a tale articolo, viene ora previsto che l’aliquota contributiva si applica “sulla parte di
compenso eccedente i primi 5.000,00 euro”.
Dunque, rispetto al passato (dove la franchigia di €. 1.000 operava anche ai fini Inps):
✓ si applicherà la nuova soglia di esenzione Inps di 5.000
✓ oltre la quale il compenso sarà soggetto a contributi ma non ad IRPEF fino alla soglia di €. 15.000
✓ oltre quest’ultima soglia, si applicherà ordinariamente sia l’Inps che l’Irpef.

ABITAZIONE PRINCIPALE ESENTE IMU PER CIASCUN CONIUGE IN UNITÀ DISTINTE

Sintesi: con una recente sentenza, la Corte Costituzionale ha sancito l’illegittimità della limitazione
dell’esenzione IMU per l’abitazione principale al solo immobile in cui il proprietario e il suo nucleo familiare risiedono e dimorano abitualmente.
Dunque, è sufficiente che i coniugi risiedano e dimorano abitualmente in immobili diversi per legittimare
l’esenzione per entrambi gli immobili, a nulla rilevando se questi siano situazioni in comuni diversi o meno.
Ciò in considerazione del fatto che l’attuale norma introduce una disparità di trattamento tra le coppie sposate e le unioni non formalizzate.
Diviene, pertanto, possibile richiedere il rimborso nei limiti in cui il rapporto non vada considerato “definito” in quanto è decorso il termine per la richiesta del rimborso (5 anni) o è intervenuta sentenza passata in giudicato.

Il concetto di “abitazione principale” ai fini IMU è stato oggetto di ripetute modifiche nel corso degli
ultimi anni; in particolare il legislatore:
all’iniziale richiesta della sola residenza anagrafica (requisito “di forma”, in precedenza non richiesto
ai fini ICI) e dell’utilizzo a dimora abituale (requisito “di fatto”) per il possessore, senza alcun richiamo
al concetto di “nucleo familiare”
– ha, successivamente, limitato la sua portata in relazione al “nucleo familiare”, nel senso di
restringere la possibilità di considerare tale gli immobili posseduti dai componenti del nucleo.

Ciò ha generato una disparità di trattamento tra i contribuenti che hanno proceduto a formalizzare la
loro unione in matrimonio rispetto alle coppie che non vi hanno proceduto (cd. “di fatto”); tale disparità
è stata rilevata dalla Corte Costituzionale che, con la recente sentenza n. 209 del 13/10/2022 ha
sancito la irrilevanza del nucleo familiare per l’applicazione dell’esenzione IMU.

LA POSIZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

A fronte della situazione delineata, è recentemente intervenuta la Corte Costituzionale che, con la
sentenza n. 209 del 13/10/2022 ha sancito la illegittimità delle norme nella parte in cui non ammettono
riconoscimento dell’agevolazione a entrambi i coniugi
➔ essendo necessario il solo soddisfacimento della residenza anagrafica e della destinazione
a dimora abituale
da parte di ciascun coniuge
➔ senza che abbia rilievo l’analoga destinazione data dall’altro coniuge ad una diversa unità
immobiliare.
La Corte chiarisce che nell’ordinamento non sono ammesse misure fiscali che penalizzano la famiglia,
come si pone quella che vincola il diritto all’esenzione IMU alla verifica della residenza e della dimora
abituale del contribuente e del proprio nucleo familiare.
Dunque, il diritto all’esenzione per ciascuna abitazione principale di persone sposate o parti di un’unione
civile deve operare nel solo rispetto dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica del
possessore dell’immobile, non anche del suo nucleo familiare.

EFFETTI DELLA SENTENZA – IL RIMBORSO

La sentenza della Corte Costituzionale
➔ ha effetto retroattivo
➔ tuttavia, trova il limite dei cd. “rapporti giuridici definiti”, che si verifica in presenza:
◾ di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso di quanto versato
◾ o di sentenza passata in giudicato (per omessa impugnazione nei termini o quale sentenza di
Cassazione), ove il contribuente abbia impugnato l’accertamento.

Istanza di rimborso: il rimborso delle somme versate e non dovute va richiesto nel termine di 5 anni a decorrere dal giorno del versamento, “ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione”.

Onere della prova
Una volta presentata l’istanza di rimborso al Comune, questi, con ogni probabilità, procederà alla richiesta
delle prove circa la destinazione a dimora abituale dell’unità immobiliare
In tal caso il contribuente potrà fare riferimento a qualsiasi mezzo di prova documentale, tra cui,
principalmente, le fatture riferiti alle utenze (energia elettrica, gas ed acqua; dati ai quali, peraltro, può
avere diretto accesso il Comune).
A tal fine sarà necessario un utilizzo costante di tali utenze (si presumerà non destinato a dimora abituale
quell’immobile in cui le utenze siano limitate ai fine settimana o ai periodi festivi).

Versamento del saldo IMU 2022
Per quanto attiene il versamento del saldo IMU 2022, da effettuare al 16/12/2022, il contribuente:
◾ potrà direttamente defalcare quanto versato in più in sede di 1° rata, a giugno 2022 nel caso in
cui si possiedano altri immobili su cui è dovuta l’IMU (eventualmente modificando, tramite il canale
Civis, il codice tributo in “3918”, ove sia stato utilizzato il codice “3912”, riferito all’abitazione principale)
◾ nel caso in cui non vi fossero tali ulteriori immobili, non resterà che procedere alla richiesta di
rimborso.




Caro carburante: nuovo taglio di accise e Iva fino al 18 novembre 2022

Su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell’Economia e delle finanze Daniele Franco, il Consiglio dei Ministri del 19 ottobre 2022 ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti.

Al fine di contrastare il perdurare della crisi energetica e, in particolare, l’aumento dei costi dei carburanti, in continuità con gli interventi emergenziali adottati nel corso del 2022, si proroga, fino al 18 novembre 2022:
• la riduzione delle aliquote di accisa su prodotti energetici utilizzati come carburanti (aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) impiegati come carburanti);
• l’esenzione dall’accisa per il gas naturale per autotrazione;
• la riduzione dell’aliquota IVA (fissata al 5%) per le forniture di gas naturale impiegato in autotrazione.

INDENNITÀ DI €150 PER LAVORATORI DIPENDENTI – ISTRUZIONI INPS

Sintesi: l’Inps ha recentemente fornito le istruzioni relative all’indennità una tantum di € 150 per i lavoratori dipendenti, introdotta dall’art. 18 del D.L. 144/2022, e le modalità di compilazione del flusso UniEmens.
L’indennità viene riconosciuta in automatico previa acquisizione, da parte del datore di lavoro, di una
dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiari di non essere titolare delle prestazioni di cui ai co. 1 e 16 dell’art. 19 del medesimo D.L. 144/2022

L’art. 18 del DL n. 144/2022 (cd. “Aiuti-ter”) ha introdotto una indennità una tantum di € 150:
spettante ai lavoratori dipendenti , aventi una retribuzione imponibile mensile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di € 1.538
Vi accedono tutti i lavoratori (anche somministrati) dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati,
indipendentemente che assumano o meno la natura di imprenditore (dunque, spetta anche ai dipendenti
di studi professionali, enti non commerciali, ecc.)

SOGGETTI ESCLUSI:
● i dipendenti con rapporto di lavoro domestico
● i titolari di trattamenti pensionistici, pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi
civili, ciechi e sordomuti, trattamenti di accompagnamento alla pensione
● nonché gli appartenenti a nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza.

REQUISITO RELATIVO ALLA RETRIBUZIONE
L’erogazione dell’indennità spetta:
● purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione
imponibile previdenziale, di € 1.538,

● nella competenza di novembre 2022, anche se in detto mese vi sia copertura figurativa parziale.

MODALITÀ DI EROGAZIONE TRAMITE IL SOSTITUTO
L’erogazione avviene:
in generale: per il tramite del datore di lavoro (che “recuperano” l’anticipazione tramite
compensazione nella comunicazione periodica UniEmens)
in deroga: sono esclusi da tale modalità gli operai agricoli a tempo determinato.

MENSILITÀ DI EROGAZIONE
L’indennità va erogata
● sussistendo il rapporto di lavoro (determinato o indeterminato) nel mese di novembre 2022, nonché
gli altri requisiti previsti
● con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022, con la denuncia UniEmens entro il 31/12/2022

CASI PARTICOLARI
L’indennità spetta:
– una sola volta anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro
– anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale (senza alcun ragguaglio in ragione
della durata oraria della prestazione lavorativa).

INDENNITÀ UNA TANTUM DI € 150 PER ALTRI SOGGETTI
L’art. 19 prevede, che l’Inps, a domanda, erogherà l’indennità ai seguenti lavoratori:


Contributo straordinario contro il caro bollette – quantificazione della base imponibile

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 500 del 12 ottobre 2022 riguardante il contributo straordinario contro il caro bollette.

Il quesito concerne le modalità di quantificazione della base imponibile del contributo straordinario, introdotto dal cosiddetto decreto Ucraina, modificato dal decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 e convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 dovuto nell’anno 2022 dalla società risultante dalla fusione (per incorporazione) tra due società che, per la tipologia di attività, in considerazione del fatto che questa è svolta nel territorio dello Stato italiano, sarebbero in linea di principio tenute al versamento del predetto contributo contro il caro bollette.

Ai fini che qui interessano, giova ricordare che ai sensi dell’art. 2504-bis, primo comma, del codice civile. nella sua attuale formulazione, la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusion.

L’art. 37 del richiamato decreto legge n. 21 del 2022, al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, ha previsto, per l’anno 2022, l’applicazione di un contributo a titolo di prelievo straordinario, dovuto una tantum, a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi.

Il predetto contributo è dovuto sull’incremento del saldo tra le operazioni attive e passive IVA, risultanti dalla Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE), del periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo delle medesime operazioni del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. Detto contributo straordinario è stabilito nella misura del 25% dell’anzidetto incremento e si applica se l’incremento stesso è superiore al 10% e a euro 5.000.000.

Con la circolare n. 22/E del 2022 è stato precisato che se il soggetto tenuto al versamento del contributo ha iniziato l’attività nel corso del primo periodo di riferimento (1° ottobre 2020 – 30 aprile 2021), ad esempio il 1° gennaio 2021, ai fini del calcolo del prelievo una tantum, è necessario confrontare dati omogenei, prendendo come termini di confronto i dati desumibili dalle LIPE riferibili al periodo 1°
gennaio 2021-30 aprile 2021 e raffrontarli con i dati relativi al periodo 1° gennaio 2022-30 aprile 2022. Con il citato documento di prassi è stato, quindi, chiarito che nell’ipotesi di società neocostituite, ai fini della determinazione dell’incremento del saldo tra operazione attive e passive IVA indicati nelle LIPE, è opportuno operare un raffronto tra dati riferiti a periodi di comparazione di durata omogenea.

Ciò posto, nel caso di specie il soggetto su cui ricade l’obbligo di versamento del contributo una tantum contro il caro bollette è la società incorporante, soggetto giuridico che, a partire dalla data di efficacia giuridica dell’operazione di fusione per incorporazione subentra nelle posizioni soggettive (attive e passive) facenti capo all’incorporata, ivi comprese quelle rilevanti all’imposta sul valore aggiunto e, più in particolare, quelle che assumono rilievo.

Pertanto, ai fini della quantificazione di quest’ultimo, rileverà l’incremento del saldo aggregato tra le operazioni attive e passive IVA, risultanti dalle LIPE, delle due società partecipanti alla fusione, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo aggregato tra le operazioni attive e passive IVA, riportati nelle LIPE, riferito al periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021.

In altri termini, nel caso di specie, ai fini del conteggio della variazione del saldo aggregato tra le operazioni attive e passive IVA riferito ai due periodi di comparazione, tenendo conto del fatto che l’operazione di fusione in questione produce i suoi effetti dal 1°gennaio 2022, sarà necessario quantificare:

● il saldo tra l’ammontare complessivo delle operazioni attive e passive IVA, emergenti dalle LIPE presentate dalle due società per il periodo dal 1° ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021 (periodo ante fusione), a cui andrà sommato il saldo delle operazioni attive e passive IVA risultanti dalle LIPE, presentate dalla società incorporante, riferibili al periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022 (post fusione);

● il saldo tra l’ammontare complessivo delle operazioni attive e delle operazioni passive IVA, risultanti dalle LIPE, presentate da entrambe le due società riferite al secondo periodo di confronto ovvero dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021 (periodo ante fusione).

Conseguentemente, qualora dal confronto tra i due saldi aggregati, come sopra individuati, riferibili ai due periodi di comparazione (omogenei i termini di durata) emerga uno scostamento pari o superiore al 10% e di ammontare superiore a 5 milioni di euro, la società incorporante dovrà calcolare il contributo dovuto ed effettuare il versamento.

PROCEDURE CONCORSUALI E NOTA DI CREDITO – CHIARIMENTI DELL’AGENZIA

Sintesi: l’Agenzia ha di recente fornito chiarimenti circa l’emissione delle note di credito nell’ambito di procedure concorsuali avviate dal 26/05/2021, alle luce delle novità introdotte dal decreto “Sostegni-bis”. In particolare:
– nel confermare che la sua emissione prescinde dall’eventuale insinuazione al passivo e che la nota di
variazione deve contenere anche l’indicazione dell’imponibile sul quale si applica l’Iva in riduzione
– viene chiarito che non assume alcuna rilevanza l’eventuale diniego del curatore/commissario.
Inoltre, anche per le procedure “post 26/05/2021” è possibile procedere come in passato, attendendo la
definitività del piano di riparto infruttuoso, che attesta il definitivo mancato pagamento del credito

Come noto l’art. 18 del DL n. 73/2021 (cd. “Sostegni-bis”), con inserimento del nuovo co. 3-bis all’art.
26, Dpr 633/72, ha disposto che: per le procedure concorsuali avviate dal 26/05/2021 (data di entrata in vigore del decreto) è possibile emettere la nota di variazione in diminuzione in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente a partire dalla data in cui il debitore “è assoggettato ad una procedura concorsuale” dunque, va fatto riferimento alla data di avvio della procedura concorsuale (E non più a quella della sua ultimazione, come continua ad essere disposto per le procedure apertesi fino al 25/05/2021).

Due aspetti dibattuti in passato che la riforma ha proceduto a risolvere riguardano l’eventuale obbligo:
a) di insinuazione del creditore allo stato passivo della procedura
b) di ottenere l’accettazione della nota di variazione da parte del curatore della procedura.
INSINUAZIONE AL PASSIVO
Con la CM n. 20/2021, l’Agenzia Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alle novità introdotte.
In particolare per quanto riguarda l’insinuazione al passivo l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che al fine di poter emettere la nota di variazione in diminuzione dell’Iva non è più richiesta l’insinuazione al passivo da parte del creditore.

ACCETTAZIONE DEL CURATORE
l’Agenzia chiarisce che: il curatore/commissario della procedura concorsuale che riceve la nota di credito non è più tenuto ad annotare la corrispondente variazione in aumento nel registro delle vendite o dei corrispettivi.
Infatti, la procedura non risulta più tenuta al versamento della relativa Iva, che rimane a carico dell’Erario.
Diretta conseguenza, secondo l’Agenzia, è il fatto che: ai fini della ammissione alla detrazione dell’IVA, non rileva più l’accettazione del curatore.

TERMINE PER EMETTERE NOTA DI CREDITO
L’Agenzia ricorda che la nota di credito può essere emessa, in ultimo:
entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva
– relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti
per operare la variazione in diminuzione


MODALITA’ DI EMISSIONE
L’Agenzia, infine, nel confermare quanto già indicato in passato (CM 77/2000, RM 127/2008 ed Interpello
801/2021), precisa che la nota di credito da procedura concorsuale deve indicare oltre all’Iva in diminuzione anche il relativo imponibile.

FORFETTARI – FATTURA ELETTRONICA NEI TERMINI ORDINARI DA OTTOBRE

Sintesi: dal 1° ottobre scorso anche i contribuenti forfettari e minimi devono trasmettere la fattura elettronica entro gli ordinari 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione; è, infatti, terminato il periodo “di moratoria” da sanzioni, che permetteva loro di emettere la fattura elettronica entro il mese successivo.
In caso di emissione tardiva troverà applicazione la sanzione:
– dal 5% al del 10% del corrispettivo “non documentato”
– da € 250 a € 2.000 ove la violazione non rilevi ai fini della determinazione del reddito

Come noto l’art. 18, co. 2, DL n. 36/2022, nel modificare l’art. 1, co. 3, D.Lgs 127/2015, ha proceduto
(RF-fl 081/2022):
– ad abrogare le situazioni di “esonero soggettivo” da obbligo di emissione della fattura elettronica
– con decorrenza differenziata in ragione della dimensione del contribuente.

In particolare, ha disposto che l’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico è esteso anche ai contribuenti in regime forfetario/dei contribuenti minimi, nonché agli enti non commerciali (o società sportive dilettantistiche) che adottano il regime forfetario ex L. n. 398/91

a decorrere:
dal 1/07/2022: in presenza di ricavi/compensi 2021 (eventualmente ragguagliati ad anno in caso
di inizio attività nel 2021) superiori a € 25.000
dal 1/01/2024: in presenza di ricavi/compensi 2021 pari o inferiore a €. 25.000

MORATORIA DAL 1° LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2022
IMPOSTA DI BOLLO – APPLICAZIONE E RIADDEBITO

Le operazioni senza applicazione dell’IVA effettuate dai contribuenti forfetari sono contraddistinte dal
codice natura “N2.2” (il “regime fiscale” di riferimento è individuato dal codice RF19).
Per le operazioni di importo superiore a € 77,47 è dovuta (dall’emittente – Risposta 67/2020) anche
l’imposta di bollo (€ 2), da versare trimestralmente in base alle modalità previste per la generalità dei contribuenti che emettono fatture elettroniche (v. RF-fl 166/2022).

TRATTAMENTO REDDITUALE DEL RIADDEBITO

Con la recente Risposta n. 428/2022, l’Agenzia Entrate ha ritenuto che ove un contribuente forfetario:
– proceda (si tratta di una facoltà, non di un obbligo) a rindebitare in fattura l’imposta di bollo
– l’importo dell’imposta di bollo assume la natura di ricavo/compenso, ✓concorrendo alla determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a imposta sostitutiva (15% – 5%)
✓per i professionisti, concorre all’importo su cui applicare il contributo integrativo Inps del 4%.