DDL di bilancio 2023 – annullamento automatico debiti fino a 1000 euro

L’art. 46 del DDL di bilancio 2023 dispone che:
• alla data del 31.1.2023;
• sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, al giorno 1.1.2023, fino a 1.000 euro (importo che comprende il capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) che risulta dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2015.

L’agente della riscossione, entro il 30.6.2023, trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate.

La riscossione dei suddetti debiti è sospesa fino al loro annullamento.

La norma non si applica per i carichi che hanno per oggetto:
• le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
• i crediti di condanna della Corte dei conti;
• le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
• le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea;
• l’Iva riscossa all’importazione.

Il beneficio è riconosciuto per i debiti affidati agli agenti della riscossione dagli enti gestori di forme obbligatorie di previdenze e assistenza (d.lgs. 30.6.1994, n. 509) e dalle cause dei professionisti (d.lgs. 10.2.1966, n. 103) previa delibera approvata entro il 31.1.2023..

Più in dettaglio, il comma 1 dispone l’annullamento automatico alla data del 31 gennaio 2023, dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi nelle definizioni agevolate dei carichi affidati all’agente della riscossione introdotte anteriormente (articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, articolo 16-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 e all’articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Si tratta, in particolare, delle definizioni agevolate:
• di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 (cd. rottamazione ter delle cartelle), relativa ai carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017. Tale misura ha consentito ai contribuenti di estinguere il debito con abbattimento delle sanzioni, degli interessi di mora, delle sanzioni e delle somme aggiuntive e anche in più rate, la cui scadenza è stata successivamente posposta nel tempo;
• di cui all’articolo 1, commi da 184 a 198, della legge di bilancio 2019, (legge n. 145 del 2018), cd. saldo e stralcio, che ha consentito la definizione agevolata dei debiti fiscali e contributivi per le persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica, affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017.

Il contribuente ha potuto estinguere il debito con pagamento delle somme dovute a titolo di capitale e interessi per ritardata iscrizione, secondo percentuali diversificate in funzione dell’ISEE, indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare;
• di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, che ha riaperto i termini per aderire alla rottamazione-ter e al saldo e stralcio dei ARTICOLO 46 166 contribuenti in difficoltà economica, fissando la scadenza per presentare la domanda di adesione al 31 luglio 2019.

Si ricorda inoltre che successivamente l’articolo 4, ai commi 4-11, del decreto legge n. 41 del 2021 dispone l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017. L’agevolazione opera in favore di persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro e di soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero
dell’economia e delle finanze del 15 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che stabiliscono che ai crediti annullati non si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 in materia di discarico per inesigibilità e reinscrizione nei ruoli e, fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile. Gli enti creditori, sulla base dell’elenco trasmesso dall’agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall’operazione di annullamento.

Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento. Il comma 2, conseguentemente a quanto disposto al comma 1, stabilisce che dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data dell’annullamento, è sospesa la riscossione dei debiti di cui allo stesso comma 1.

Il comma 3 specifica che per il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento, nella formulazione tempo per tempo vigente, nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, diverse da quelle dello stralcio dei debiti previste da precedenti provvedimenti (articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, e articolo 4, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41), e annullate ai sensi del comma 1 del presente articolo, l’agente della riscossione presenta, entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 20 dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato.

Il comma 4 specifica che restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le disposizioni già previste dai precedenti provvedimenti di stralcio dei debiti (articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 e articolo 4, commi da 4 a 9, del decreto-legge22 marzo 2021, n. 41).

Il comma 5 esclude dall’annullamento automatico (e dunque dalle disposizioni dei commi da 1 a 4)
• le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti e le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna (di cui all’articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del citato decreto-legge n. 119 del 2018);
• le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea, (previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14 dicembre 2020), vale a dire i dazi e i diritti doganali e i contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero;
• l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Il comma 6 estende la rottamazione anche ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione degli enti di previdenza privati (enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103), previe apposite delibere dei medesimi enti (approvate ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994) e pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 31 gennaio 2023, se comunicate entro la medesima data all’agente della riscossione mediante posta elettronica certificata

DDL di bilancio 2023 – proroga bonus mobili con ritorno del plafond a 5.000 euro

Il DDL di bilancio 2023 non modifica la disciplina del bonus mobili. Pertanto, al momento, resta confermata la riduzione da 10.000 a 5.000 euro del plafond di spesa detraibile dal 1° gennaio 2023.

La lett. b), numero 2, del c. 37 del DDL di bilancio 2022, ha sostituito integralmente il c. 2 dell’art. 16 del DL 63/2013, disciplinando le norme che definiscono la detrazione Irpef prevista per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

La disposizione richiamata prevede che:
• ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati nell’art. 16-bis Tuir;
• è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024;
• per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, di classe non inferiore alla classe:
A per i forni (in luogo di A+);
E (in luogo di A) per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie;
F (in luogo di A) per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali prevista l’etichetta energetica.

DETRAZIONE: del 50% con i seguenti limiti di spesa:
2022: € 10.000,00;
2023 e 2024: € 5.000,00.

Dal 1° gennaio 2023, infatti, il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione tornerà a 5.000 euro. Il disegno di legge di Bilancio 2023 presentato al Parlamento, infatti, non modifica la disciplina della detrazione. Al momento, quindi, restano confermate le regole fissate dalla legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 37, legge n. 234/2021), che ha prorogato il bonus fino alla fine del 2024.

DATA DI INIZIO DEI LAVORI DI RIPRISTINO SULLA UNITÀ IMMOBILIARE: analogamente a quanto disposto in passato nelle varie proroghe intervenute, anche in tal caso:
• la detrazione in ciascun periodo spetta a condizione che gli interventi di “ristrutturazione” siano iniziati dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dell’arredo;
• ove effettuate nell’anno precedente (anche se proseguiti nell’anno successivo), nel limite di spesa si deve considerare il bonus mobili eventualmente fruita nell’anno precedente.

Nella CM 9/E/2022 si chiarisce che:
• per gli acquisti effettuati nel 2021, è necessario che i lavori siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2020, mentre se i lavori sono iniziati nel 2019, la detrazione non spetta;
• per gli acquisti effettuati nel 2022, è necessario che i lavori siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2021, mentre, se i lavori sono iniziati nel 2020, la detrazione non spetta.

Ciò significa che con la fine del 2022, si chiuderà la possibilità di beneficiare del bonus mobili per chi ha iniziato interventi di recupero del patrimonio edilizio dal 1° gennaio 2021.
Per gli acquisti effettuati nel 2024, il bonus mobili spetta con interventi di ristrutturazione iniziati a partire dal 1° gennaio 2023.


DDL di bilancio 2023 – Crediti d’imposta in materia sportiva

L’articolo 107, comma 2 del DDl di bilancio 2023 dispone la proroga, anche per l’anno d’imposta 2023 e per i soli soggetti titolari di reddito d’impresa, del credito d’imposta, nella misura del 65 per cento, per le erogazioni liberali effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.
L’articolo 107, comma 3 rende applicabile anche agli investimenti effettuati nel primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta pari al 50% degli investimenti effettuati, per gli investimenti pubblicitari di società e associazioni sportive che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali, nel limite massimo di 10 mila euro.


In dettaglio, la disposizione di cui all’articolo 107, comma 2 proroga per tutto il periodo d’imposta 2023, e solo a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta (cd. Sport bonus) per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, disciplinato, in prima battuta, dall’articolo 1, commi da 621 a 626, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019).
Il comma 2 precisa, altresì, che l’istituto si applica, per l’anno 2023, nel limite complessivo di 15 milioni di euro e secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 623, della menzionata legge di bilancio 2019.
Il citato comma specifica, infine, che per l’attuazione delle disposizioni in esso contenute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella G.U. n. 124 del 29 maggio 2019.

Il comma 3 dell’articolo in esame è finalizzato a incentivare le imprese che promuovono i propri prodotti e servizi tramite campagne pubblicitarie effettuate da società e associazioni sportive, sia professionistiche sia dilettantistiche, che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali.

Il comma modifica, nello specifico, l’articolo 9, comma 1, del DL 4/2022, rendendo applicabile il contributo, sotto forma di credito d’imposta pari al 50% degli investimenti effettuati, previsto dall’articolo 81 del DL 104/2020 anche agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2023.
Il comma specifica, altresì, che per il primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, non può essere comunque superiore a 10 mila euro.
L’incentivo è previsto mediante il meccanismo del credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione. La Relazione illustrativa sottolinea, inoltre, che l’incentivo è adottato nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato e che la misura di esso è prevista in linea con altre misure di sostegno, anche straordinario, disponibili nell’ordinamento.

Per quanto concerne il finanziamento della misura, la lettera b) del comma 3, intervenendo sul citato articolo 9, comma 1, del decreto legge n. 4 del 2022, autorizza la spesa per un importo complessivo pari a 35 milioni di euro per il primo trimestre 2023. La cifra costituisce un tetto di spesa.

DDL di bilancio 2023 – Credito d’imposta per l’acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata

L’articolo 124 del DDL di bilancio 2023 ripropone, per gli anni 2023 e 2024, un credito d’imposta, nella misura del 36 per cento delle spese sostenute ed entro il limite di 20.000 euro per ciascun beneficiario, per l’acquisto di materiali riciclati precedentemente introdotto dalla legge di bilancio 2019 (commi 1, 2 e 3).
L’articolo specifica inoltre la disciplina del credito d’imposta (commi 4 e 5) e rinvia a un decreto ministeriale la specificazione dei requisiti tecnici (Comma 6).

In particolare, il comma 1, al dichiarato fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, dispone il rifinanziamento del credito di imposta di cui all’articolo 1, comma 73 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), con una dotazione di ulteriori euro 10 milioni per l’anno 2023 per assicurare la copertura alle istanze pervenute a seguito dell’avviso emanato con decreto ministeriale.

Il comma 2 riproduce esattamente, con le medesime finalità di cui al comma precedente, il testo della disposizione originaria (articolo 1, comma 73 della legge di bilancio 2019, che limitava il beneficio agli anni 2019 e 2020), riconoscendo, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute (e documentate) dalle imprese per gli acquisti di:
• prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
• imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio.

La norma tecnica UNI EN 13432:2002 (intitolata “Imballaggi – Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione Schema di prova e criteri di valutazione per l’accettazione finale degli imballaggi”) è la versione ufficiale in lingua italiana della norma tecnica europea EN 13432 (del settembre 2000) che specifica i requisiti e i procedimenti per determinare le possibilità di compostaggio e di trattamento anaerobico degli imballaggi e dei materiali di imballaggio.

Analogamente a quanto previsto dall’articolo 1, comma 74, della legge di bilancio 2019, il comma 3 stabilisce che il credito d’imposta di cui al comma 2 è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2024 e 2025.

I commi 4 e 5 recano i dettagli della disciplina.
Il comma 4 precisa che il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi (articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986). Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non si applica il limite annuale di 250 mila euro, di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007.

Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 2 del presente articolo.

Ai sensi del comma 5, ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
Il comma 6 rinvia a un decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione:
• dei requisiti tecnici e delle certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale e in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali da imballaggio come da allegato E parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale),
• nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 3 del presente articolo.

DDL di bilancio 2023 – proroga al 2024 della plastic tax

Il DDL di bilancio 2023 prevede il rinvio al 01/01/2023 dell’entrata in vigore della sugar e plastic tax;

Si tratta dell’ennesimo rinvio: l’entrata in vigore dell’imposta sul consumo di manufatti in plastica monouso (MACSI), originariamente fissata a luglio 2020.

L’imposta si applica su sui manufatti, anche in forma di fogli, pellicole o strisce , realizzati con l’impiego, anche parziale, di materie plastiche, costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per un utilizzo plurimo durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati.

Sono considerati MACSI:
• i dispositivi, realizzati con l’impiego, anche parziale, delle materie plastiche, che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche;
• i prodotti semilavorati, realizzati con l’impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.

L’imposta non è dovuta:
• sui manufatti che risultino compostabili in conformità alla norma UNLEN 13432;
• sulle siringhe rientranti tra i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell’art. 57, legge n. 289/2002.

Obbligato al pagamento dell’imposta è:
• per i manufatti realizzati nel territorio dello Stato: il fabbricante,
• per i manufatti proveniente da altri Stati UE:
◦ il soggetto che acquista i manufatti nell’esercizio dell’attività economica
◦ ovvero il cedente qualora i manufatti siano acquistati da un consumatore privato
• per i manufatti provenienti da Paesi extra UE: l’importatore

Non è considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri MACSI sui quali è già stata pagata l’imposta da un altro soggetto, senza l’aggiunta di ulteriori materie plastiche.

Soggetti obbligati

L’immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale si verifica:
• per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, all’atto della loro cessione ad altri soggetti nazionali;
• per i MACSI provenienti da altri Paesi UE:
◦ all’atto dell’acquisto nel territorio nazionale nell’esercizio dell’attività economica;
◦ all’atto della cessione effettuata nei confronti di un consumatore privato;
• per i MACSI provenienti da Paesi terzi, all’atto della loro importazione definitiva nel territorio nazionale.

L’imposta sui MACSI 1 è fissata nella misura di 1 euro per ogni kg di materia plastica contenuta nei MACSI.

ADEMPIMENTI
L’accertamento dell’imposta dovuta è effettuato sulla base di dichiarazioni trimestrali contenenti tutti gli elementi necessari per determinare il debito d’imposta.

La dichiarazione è presentata dal:
• fabbricante, per i manufatti realizzati nel territorio dello Stato;
• il soggetto che acquista i manufatti nell’esercizio dell’attività economica ovvero il cedente qualora i manufatti siano acquistati da un consumatore privato, se provenienti da altri Stati UE all’Agenzia delle Entrate entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce.
• Per i MACSI provenienti da altri Paesi dell’Unione europea, acquistati da un consumatore privato, il cedente presenta la suddetta dichiarazione attraverso il rappresentante fiscale.

E’ riconosciuto un credito d’imposta fino ad un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario:
• alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari
• nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili secondo lo standard EN 13432:2002.
• utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24, senza l’applicazione dei limiti di utilizzo di cui all’art. 1, comma 53, legge n. 244/2007 (250.000 euro annui), e di cui all’art. 34, legge n. 388/2000 (700.000 euro annui).
• nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento UE n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea per gli aiuti de minimis.

Modalità di rimborso
Nel caso di imposta indebitamente pagata è previsto un rimborso nel termine di due anni dalla data del pagamento, sempreché sia fornita la prova del suo avvenuto pagamento da parte del soggetto obbligato. L’imposta è rimborsata al cedente per il consumo in altri Paesi UE o all’esportatore sui MACSI per i quali la stessa sia stata già versata da altro soggetto obbligato.
Per il rimborso, la bozza della Determinazione prevede che all’istanza, presentata dal cedente o dall’esportatore, va allegata una distinta delle fatture di acquisto dei MACSI dalle quali risulti il pagamento dell’imposta e copia della documentazione che dimostri l’esportazione o la cessione comunitaria dei MACSI. Nell’istanza va specificato se il rimborso è richiesto in denaro o sotto forma di buono d’imposta.


ACCONTO IVA 2022 ENTRO IL PROSSIMO 27 DICEMBRE

Entro il prossimo 27/12/2022 va effettuato il versamento dell’acconto IVA per l’anno 2022.
È ammesso utilizzare il criterio “storico”, “previsionale” o “delle operazioni effettuate” fino al 20/12.
L’importo versato sarà scomputato dalla liquidazione periodica del mese di dicembre (mensili), del quarto trimestre (trimestrali speciali) o in sede di dichiarazione annuale (soggetti trimestrali).
Il versamento non è dovuto se di importo inferiore ad €. 103,29.

Come di consueto, entro il prossimo 27/12/2022 va effettuato il versamento dell’acconto IVA per il
2022 utilizzando alternativamente uno dei seguenti metodi:

CONTRIBUENTI ESCLUSI DALL’ ACCONTO

Non sono tenuti al versamento dell’acconto i seguenti soggetti passivi (imprese/professionisti):

SCOMPUTO DELL’ ACCONTO

L’importo versato in acconto può essere scomputato alla prima “occasione utile”, ovvero:

IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR: ACCONTO ENTRO IL 16 DICEMBRE

Entro il prossimo 16 dicembre è dovuto:
l’acconto dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di fine rapporto (Tfr) pari al 17%.

Il versamento dell’imposta è a carico del datore di lavoro o ente pensionistico e deve essere effettuata in due rate: acconto entro il 16 dicembre mentre il saldo è dovuto entro il 16 febbraio 2023.

L’imposta sostitutiva non è dovuta per i contribuenti che aderiscono a una forma pensionistica complementare.
In questo caso, infatti, il lavoratore è privo del Tfr che viene interamente destinato al fondo pensione.

AIUTI-QUATER BONUS ADEGUAMENTO RT ALLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Sintesi: il Decreto “Aiuti Quater” ha istituto un credito d’imposta finalizzato ad agevolare:
– l’adeguamento dei registratori telematici, effettuato nel 2023
– alle necessità collegate alla “lotteria degli scontrini”, come articolo 18, comma 4-bis, Dl 36/2022).
Il credito è pari al 100% della spesa sostenuta, con un massimo di 50 euro per ciascun apparecchio.
Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del “decreto Aiuti quater”, definirà le modalità attuative della disposizione.

La cd. “Lotteria degli scontrini” è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2017 (art. 1, co. 540, L. 232/2016)
con finalità antievasione, al fine di indurre i clienti a richiedere l’emissione del documento di cassa.

Alla luce delle modifiche tecniche che saranno richieste ai RT, l’art. 8 del DL n. 176/2022 (cd. “Decreto
Aiuti-quater”) ha istituto un credito d’imposta l’adeguamento di tali strumenti, da effettuare nel 2023.

CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE

Il credito d’imposta sarà disciplinato nel dettaglio da apposito Provvedimento attuativo dell’Agenzia
Entrate; nei suoi tratti sostanziali, esso risulta disciplinato come segue:
➜ è pari al 100% della “spesa sostenuta” nel 2023
➜ l’impresa è obbligata a pagare con modalità “tracciabile”
➜ con un massimale di €. 50 per ciascun Registratore telematico.

CONDIZIONI PER POTER FRUIRE DEL CREDITO

L’art. 8 del D.L. 176/2022 dispone che l’utilizzo del credito d’imposta è consentito: “a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

In sostanza:
il credito d’imposta “maturato” col “sostenimento della spesa” (da tale momento ricorre l’obbligo di
indicazione a quadro RU, rigo 2, del mod. Redditi)
▪ può essere utilizzato solo una volta che si sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
✓ la fattura relativa all’adeguamento dell’RT è stata registrata in contabilità
✓ è stato pagato per intero il relativo importo.

UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta, come di consueto:
▪ è utilizzabile solo in compensazione, mediante modello F24 (a tal fine andrà provato apposito codice tributo con risoluzione dell’Agenzia delle Entrate)
▪ va indicato nella dichiarazione dei redditi (quadro RU) dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

CONDIZIONI PER POTER FRUIRE DEL CREDITO

Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del “decreto Aiuti quater” (entro quindi 17 gennaio 2023), definirà
✓ le modalità attuative della disposizione;
✓ le modalità per usufruire del credito d’imposta;
✓ il regime dei controlli;
✓ ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell’agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto (80 milioni di euro).


MISURE DEL DIRITTO CAMERALE ANNO 2023

Sintesi: il MISE, in apposita Nota, ha recentemente confermato anche per il 2023 le misure del diritto annuale dovuto alle CCIAA, invariate rispetto all’anno 2022.
Le varie stanno predisponendo i necessari adempimenti per consentire ad Unioncamere:
– di presentare al Mise della richiesta di autorizzazione
– all’applicazione della maggiorazione fino al 20% del diritto annuale
da autorizzare con apposito Decreto che sarà pubblicato sul sito del MISE.

Come noto, le imprese iscritte nel Registro delle imprese/REA sono tenute (art. 18, L. 580/1993) al versamento del “Diritto annuale” nella misura individuata da apposito decreto ministeriale.

L’art. 28 del DL n. 90/2014 ha previsto una graduale riduzione del diritto dovuto alle CCIAA, con
progressione ultimata nel 2017 che ha previsto la riduzione del 50% da applicare alla base di calcolo
definita dal DM 21/04/2011 (come disposto dall’art. 1 del DM 8/01/2015).

In assenza di emanazione di nuovi Decreti che modificano tale assetto, detta riduzione deve considerarsi
posta “a regime” e, dunque, applicabile anche agli anni successivi (Circ. Mise n. 359584/2016).

A conferma di ciò è nuovamente intervenuta la Nota n. 339674 dell’11/11/2022 del Mise, la quale ha
ribadito che:
in assenza di nuovi interventi normativi
la variazione del fabbisogno camerale è irrilevante ai fini della determinazione del diritto annuale.

DIRITTO ANNUALE ANNO 2023

Il Mise, nella citata Nota dell’11/11/2022, prende atto dell’assenza di interventi normativi volti a modificare gli importi in precedenza definiti; chiarendo che anche per il 2023, il tributo è determinato applicando la riduzione del 50% agli importi fissati dal DM 21/04/2011 brevemente riepilogati nel seguito.

DIRITTO DOVUTO IN MISURA FISSA

Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dall’1/01/2023, sono le seguenti:

DIRITTO DOVUTO IN BASE AL FATTURATO

Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto camerale commisurato al fatturato (cioè le altre
imprese iscritte al Registro Imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie):
– sarà necessario che le stesse applichino al fatturato IRAP 2022
– le aliquote definite con il D.M. 21/04/11, mantenendo nella sequenza di calcolo 5 cifre decimali.

VERSAMENTO
Si ricorda che il termine di versamento in generale coincide con la scadenza del 1° acconto delle imposte sui redditi per le imprese iscritte nel corso del 2023 e va effettuato contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione/annotazione richiedendo l’addebito automatico se la pratica è presentata con ComUnica (oppure entro 30 gg dalla presentazione della domanda di iscrizione/annotazione al Registro
Imprese/REA utilizzando il mod. F24).

MAGGIORAZIONI DEL DIRITTO ANNUALE PER IL TRIENNIO 2023-2025

Le CCIAA sono in procinto di adottare i necessari adempimenti per consentire ad Unioncamere, ai sensi
dell’art. 18, co. 10, L. n. 580/1993:
▪ la presentazione al Mise della richiesta di autorizzazione (che sarà rilasciata con decreto del MISE)
▪ all’incremento delle misure del diritto annuale fino ad un massimo del 20%, con maggiorazione da
correlare al finanziamento di particolari progetti da realizzare nel triennio 2023-2025.

Il DM autorizzatorio dovrà prevedere una disposizione transitoria:
– che disciplinerà il versamento “a conguaglio”
– da parte delle imprese che hanno già versato il diritto annuale dall’1/01/2023 alla data di entrata in
vigore dello stesso provvedimento (data di pubblicazione sul sito del Mise).