CONTRIBUENTI FORFETTARI E FUORIUSCITA – REGIME DI IVA E RITENUTE

Come noto, il legislatore ha previsto originariamente che il regime forfettario cessa di avere applicazione
dall’anno successivo al momento in cui
– viene meno taluna delle condizioni previste ovvero si verifica una delle fattispecie previste dalla legge (art. 1, co. 71, Legge n. 190/2014)
– ovvero l’accertamento notificato dall’amministrazione finanziaria diviene definitivo, producendo gli effetti di cui sopra (art. 1, co. 74, Legge n. 190/2014).

FUORIUSCITA DAL REGIME – NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023

In passato il verificarsi di una cause di esclusione comportava la fuoriuscita dal regime agevolato a partire
dal periodo successivo.
La L. n. 197/2022 è intervenuta in merito, disponendo:
▪ oltre all’innalzamento da €. 65.000 a €. 85.000 del limite dei ricavi/compensi che consentono l’applicazione del regime forfetario
▪ anche l’introduzione di un limite, pari a €. 100.000, al cui superamento ricorre la decadenza retroattiva dal regime, dovendosi, in tal caso, distinguere gli effetti
ai fini dell’Iva: l’applicazione dell’imposta opera solo a decorrere dalle operazioni che comportano il superamento del limite di €. 100.000
Nota: ai fini Iva i lavori parlamentari relativi alla legge di bilancio 2023 hanno ritenuto che, al superamento del limite, l’anno si caratterizzerà per la presenza di operazioni escluse e di operazioni imponibili
A fini cautelativi, è opportuno applicare l’Iva sull’intera fattura che ha comportato lo splafonamento (senza suddivisione tra una quota imponibile ed una esclusa).
ai fini reddituali: l’intero periodo d’imposta è soggetto ad Irpef
Nota: il reddito sarà determinato secondo le regole regime naturale di contabilità semplificata (sempreché il contribuente non intenda esercitare l’opzione per la contabilità ordinaria).
ai fini delle ritenute: la norma nulla dispone nel merito
Nota: si ricorda che i contribuenti in regime forfettario per quanto attiene la soggettività:
– attiva: non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte, salvo il caso di corresponsione di redditi di lavoro dipendente/assimilato.
– passiva: possono (facoltà) comunicare al committente di operare regime forfettario al fine di escludere l’applicazione delle ritenute.

CORREZIONE DI COMPORTAMENTI ERRATI

Con la Risposta ad interpello n. 245/2023 l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti circa gli adempimenti da porre in essere in presenza di errori connessi alla fuoriuscita dal regime forfettario

IL CASO: un professionista in regime forfetario doveva fuoriuscire dal regime agevolato dal 2021 (supero dei compensi nel 2020); tuttavia si accorge solo nel 2022 di aver perso i requisiti, trovandosi nella condizione di non aver correttamente ottemperato agli obblighi fiscali riguardanti:
– l’iva
– e la sostituzione d’imposta (ha comunicato al committente la mancata applicazione della ritenuta).
A tal fine l’Agenzia individua due diverse modalità alternative da seguire per la correzione dell’errore,
anche riferendosi a precedenti interpelli:

RIFLESSI SUL SOSTITUTO

Quanto indicato implica degli adempimenti differenti in capo al sostituto d’imposta a seconda del periodo d’imposta in cui la fattura viene regolarizzata; in particolare:

REGIME SANZIONATORIO PER IL SOSTITUTO
Una prima questione attiene alle eventuali sanzioni applicabili in capo al sostituto.
A tal fine l’Agenzia, richiamando il costante l’orientamento della giurisprudenza (Cass., nn. 14033/2006,5020/2003 e 10613/2000), ritiene che:
▪ in applicazione del principio di colpevolezza di cui all’art. 6, Dlgs. 472/97
▪ debba essere esclusa qualsiasi sanzione se il sostituto ha agito con la dovuta “diligenza”.

In linea generale si deve ritenere che tale diligenza non possa che essere limitata alla constatazione della presenza dell’apposita dichiarazione rilasciata dal contribuente forfettario (in calce alle fatture emesse o negazione separata).
Nota: un profilo di responsabilità potrebbe sorgere nel solo caso in cui il committente sia in grado di conoscere l’obbligo di fuoriuscita dal regime agevolato del prestatore; si pensi al caso in cui le sole fatture emesse verso il sostituto eccedano il limite annuale dei compensi.

SANZIONI AL CONTRIBUENTE FORFETTARIO:

Per quanto attiene il regime sanzionatorio da applicare al contribuente forfettario, la questione diviene più complessa, a tal fine, si riprenda l’esempio proposto.

Periodo 2021: la sanzione del 30% per tardivo versamento dell’Iva non opera in quanto l’ufficio applicherà la sanzione proporzionale (che assorbe la precedente – CM 42/2016) per il Mod. Iva 2022 omesso (anche laddove fosse inviato oltre i 90 gg dal termine del 30/04/2023)
Questa assorbirà anche le sanzioni riferite alle LI.PE. non inviate nel 2021, nonché le sanzioni per tardiva regolarizzazione dell’Iva in fattura, in applicazione del cumulo giuridico (art. 12, Dlgs 472/97).

In tal caso la sanzione base dovrebbe risultare costituita dalla dichiarazione omessa (120% dell’Iva non dichiarata), per quanto va valutato se risulti superato dalla sanzione minima (di €. 500) applicabile a ciascuna fattura emessa senza Iva (dipendendo ciò dal numero di fatture emesse nell’anno).
N.B.: si ritiene che l’Ufficio sia obbligato ad applicare il cumulo giuridico, posto che tutte le violazioni poggiano su un unico presupposto, riferito all’errata convinzione di poter fruire del regime forfettario (CM 180/97).

Periodo 2022: laddove il contribuente non procedesse a regolarizzare il 2022, l’ufficio estenderebbe il cumulo su più periodi d’imposta (assorbendo dette sanzioni), applicando la maggiorazione del 50% la sanzione base (ciò, in generale, non risulta conveniente, in quanto la sanzione base è pari a quella più elevata corrispondente alla dichiarazione omessa, il cui importo risulta pari a tutta l’Iva a debito nel 2021).
N.B.: al contrario può risultare conveniente nel caso in cui il ritardo nella regolarizzazione avvenga oltre il 2022 (es: solo nel 2023 o successivamente), in quanto l’unica sanzione da cumulo giuridico (maggiorata del 50%) si estende per tutti i periodi d’imposta accertabili.

Sanzioni per omessa applicazione di ritenute a terzi
Una ulteriore fonte di violazione potrebbe essere costituita dalla mancata applicazione della ritenuta su fatture ricevute (professionisti e agenti). Ciò non si verifica nel caso in cui il contribuente abbia comunque proceduto, agli adempimenti dei sostituti d’imposta, per quanto in via facoltativa (l’obbligo ricorre solo per i dipendenti e co.co.co. o soggetti assimilati).

SUPERAMENTO IN CORSO D’ANNO DEL LIMITE DI 100.000 EURO

Quanto indicato in precedenza trova applicazione:
▪ non solo nel caso di fuoriuscita dall’anno successivo, come nel caso dell’interpello
▪ ma anche in presenza di decadenza retroattiva: in tal caso l’aspetto
✓ attiene al solo ambito delle ritenute non operate
✓ semprechè il contribuente abbia provveduto ad applicare l’Iva sulle fatture successive allo splafonamento.


Il Governo apre alla limitazione delle responsabilità dei sindaci

Il Governo intende introdurre “un tetto alle responsabilità del collegio sindacale per ipotesi colpose”, in modo da “rendere proporzionata l’esposizione al rischio rispetto al compenso”. Sono parole attese da tempo quelle che il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha pronunciato in apertura degli Stati generali dei commercialisti, tenutisi ieri a Roma.

La cornice era quella delle grandi occasioni, più di 1.600 rappresentanti della categoria intervenuti da tutta Italia, e la risposta della politica, forse mai così presente, non è stata da meno. Il leit motiv, dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni (che ha inviato un video messaggio) ai Ministri Calderone, Fitto e Sangiuliano e i Viceministri Leo e Sisto, fino ai principali esponenti dei partiti di opposizione (Elly Schlein del Pd e Giuseppe Conte del M5s su tutti), è stato sempre lo stesso: “I commercialisti sono una fondamentale cinghia di trasmissione tra contribuenti e istituzioni, e hanno le competenze per aiutare il decisore politico nella definizione delle norme”.

Frasi già ripetute in altre occasioni ma, almeno a sentire il Presidente del CNDCEC, Elbano de Nuccio, la sensazione è che questa volta non si tratti solo di parole: “Oggi – ha detto dal palco della «Nuvola» – le istituzioni ci ascoltano molto. I commercialisti sono entrati in gioco e i risultati si vedono”.

Sintomatica, in questo senso, proprio l’apertura sul fronte della limitazione delle responsabilità del collegio sindacale, che i commercialisti chiedevano da tempo e che è stata confermata anche da Francesco Paolo Sisto. Il Viceministro alla Giustizia ha annunciato l’avvio in tempi brevi di un tavolo sulla riforma dei reati fallimentari, che dovrà muoversi su binari ben precisi: premiare chi fa più prevenzione, rafforzare il nesso di causalità (“Solo chi ha materialmente provocato il dissesto deve andare incontro alla sanzione”), evitare “distanze temporali abissali” tra il dissesto e il fatto che lo ha provocato, limitare il dolo eventuale che spesso è imputato al professionista, che “deve rispondere solo di quello che ha fatto e non di quello che qualcuno dice che avrebbe dovuto fare”.

Nella direzione auspicata dai commercialisti va anche l’idea di eliminare l’IRAP sugli studi associati e ridurre gli obblighi antiriciclaggio, “pur nella consapevolezza – ha sottolineato Mantovano – che è una disciplina europea che offre pochi margini di manovra”.

C’è poi quella che de Nuccio ha definito “la madre di tutte le riforme”, la riforma fiscale. La legge delega “ha recepito tante delle proposte avanzate dai commercialisti”, ma adesso si tratta di “mettere a terra” quei principi attraverso i decreti attuativi. “Sulle risorse – ha spiegato il Viceministro all’Economia, Maurizio Leo – aspettiamo la nota di aggiornamento al DEF, ma sui procedimenti si può intervenire già da subito”.

Per ciò che riguarda la semplificazione, dalla “razionalizzazione del calendario fiscale” (con la riduzione degli adempimenti di agosto e dicembre) allo “sfoltimento dei 226 crediti d’imposta attualmente presenti”, Leo annuncia l’arrivo dei primi decreti legislativi “già a settembre”, mentre per gennaio 2024 dovrebbero essere licenziati i Testi unici sulle singole imposte.

C’è poi la ripresa del tavolo sul lavoro autonomo, che la Ministra del Lavoro Calderone ha annunciato di voler riconvocare a breve, con l’obiettivo di portare a compimento il percorso del “Jobs act degli autonomi” e attuare in concreto il principio di sussidiarietà dei professionisti nei confronti della Pubblica Amministrazione. Senza dimenticare “l’attualizzazione dei compensi dei revisori degli enti locali”, di cui ha parlato il Sottosegretario all’interno, Emanuele Prisco.

Su altri temi, invece, i commercialisti aspettano ancora risposte. Su tutti, gli incentivi alle aggregazioni professionali, che, secondo de Nuccio, sono “il principale strumento, assieme alle specializzazioni, per contrastare la perdita di appeal delle professioni nel loro complesso”. Ma anche lo stop alla proliferazione di albi ed elenchi, che “sembra essere un po’ sfuggita di mano. Bisogna riportare tutto – ha sottolineato – sotto il cappello del sistema ordinistico, riconoscendo l’equipollenza dei percorsi formativi e riducendo la quantità di ore da riservare alla formazione”.

Una battaglia, quest’ultima, su cui le professioni sono intenzionate a fare fronte comune. Prova ne sia la presenza, agli Stati generali, di Francesco Greco, Giulio Biino e Rosario De Luca, rispettivamente Presidenti di avvocati, notai e consulenti dei lavoro, tutti pronti a ricominciare un percorso unitario di rappresentanza a tutela delle professioni.

Ma l’assemblea di ieri è stata anche quella del ricordo di Nicoletta Golisano, Fabiana De Angelis e Antonio Novati, i commercialisti che negli ultimi mesi hanno perso la vita nello svolgimento delle loro funzioni. Con la voce rotta dall’emozione, il Presidente de Nuccio ha annunciato l’istituzione di tre borse di studio e consegnato delle targhe commemorative ai parenti delle tre vittime. Una cerimonia “dovuta”, anche per restituire il senso di appartenenza a una comunità che proprio in questi frangenti diventa più forte.

Servizi sostitutivi di mensa aziendale – Trattamento ai fini IVA, IRPEF, IRES e IRAP

Con la risposta 301 del 21/04/2023, l’Agenzia delle Entrate – riprendendo in parte i chiarimenti forniti con la risposta 430/2022 – ha fornito chiarimenti sul trattamento ai fini IVA, IRPEF, IRES e IRAP di alcuni servizi sostitutivi di mensa aziendale, forniti avvalendosi di esercizi commerciali convenzionati, presso i quali è possibile pagare con una card elettronica oppure tramite una “app”.

Si chiarisce che:
• in relazione a tale fattispecie, trova applicazione l’aliquota del 4% prevista dal n. 37) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72, qualora siano ravvisabili le peculiari modalità che caratterizzano il servizio sostitutivo di mensa aziendale o quello di mensa diffusa.
• In tale circostanza, l’aliquota sarebbe applicabile alla prestazione resa dagli esercenti ristoratori nei confronti del datore del lavoro, per il quale l’imposta sarebbe detraibile secondo l’art. 19-bis1 comma 1 lett. f) del DPR 633/72.

Fattura differita – Si chiarisce – in relazione alla certificazione dei corrispettivi da parte degli esercenti – che risulta possibile il ricorso alla fattura differita, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, in ragione dell’art. 21 comma 4 lett. a) del DPR 633/72. Si specifica che l’ammontare dei corrispettivi per le prestazioni documentate con il c.d. “documento commerciale” con dicitura “non riscosso” richiedono di essere mantenute distinte dall’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri, poiché i medesimi concorrono alle liquidazioni periodiche attraverso le corrispondenti fatture differite.

Deducibilità IRES e IRAP – Per quanto riguarda il trattamento ai fini IRES, si chiarisce che suddetti servizi sono interamente deducibili, fermo restando il rispetto dei principi generali di inerenza e di previa imputazione a Conto economico. Sul presupposto che tali servizi, resi mediante “app”, siano assimilabili a quelli sostitutivi di mensa aziendale, i costi a essi afferenti rappresentano un onere per l’acquisizione di un servizio complesso non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande e, di conseguenza, non subiscono le limitazioni alla deducibilità previste dall’art. 109 comma 5 del TUIR.

Tali spese risultano deducibili anche ai fini IRAP, in base al principio della c.d. “presa diretta” della base imponibile dal bilancio.

Trattamento IRPEF – Per quanto riguarda il trattamento IRPEF in capo al dipendente che fruisce di tali servizi, se la società intende offrire ai propri dipendenti un servizio di mensa diffusa, modificando in tal senso i relativi contratti con l’eliminazione del riferimento al “servizio sostitutivo di mensa aziendale” o stipulando nuovi contratti con altri soggetti, ai sensi dell’art. 51 comma 2 lett. c) del TUIR, l’importo del pasto non concorrerà a formare il reddito imponibile.

Definizione agevolata avvisi bonari solo per le rateazioni in corso al 01/01/2023

Con la risposta a interpello 307 del 27/04/2023, l’Agenzia delle Entrate si è espressa sull’applicabilità dell’istituto della “definizione agevolata degli avvisi bonari” ex art. 1, c. 153 – 155, L. 197/2022 (Legge di bilancio 2023, nel seguente particolare caso:
• presentazione Modello 770/2018 (periodo d’imposta 2017) il 30/10/2018 (presentazione nei termini);
• presentazione di dichiarazione integrativa del suddetto modello il 23/11/2020;
• ricezione avviso bonario ex art. 36-bis, DPR 600/1973 il 02/11/2022;
• a seguito delle informazioni fornite dal contribuente – il 23/01/2022 è stata emessa la comunicazione definitiva degli esiti, contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute;
con conseguente pagamento della prima rata il 21/02/2023, adottando un piano di rateazione di 20 rate.
In relazione al caso prospettato si premette che:

Ai fini dell’applicazione al caso in esame dell’istituto disciplinato dalla Legge di bilancio 2023, è necessario verificare
• se risulti applicabile il c. 153 e, pertanto, la comunicazione di irregolarità ricevuta si riferisca ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021.
• se risulti applicabile il c. 155 e, in particolare, se risulti rispettato il seguente requisito: al 01/01/2023 ➙ esistenza di un piano di rateazione in corso.

Sul tema delle “rateazioni in corso), la CM 1/E/2023 ha chiarito che «Per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d’imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell’articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973”.

La rateazione restante al 01/01/2023 rappresenta il quantum su cui calcolare le sanzioni in misura ridotta (3%).

Ciò detto, in riferimento al caso di specie, NON risulta applicabile l’istituto della “definizione agevolata degli avvisi bonari” ex art. 1, c. 153 – 155, L. 197/2022 (Legge di bilancio 2023), per le ragioni di seguito evidenziate:

ISA 2023 – conferma regime premiale

L’Agenzia ha provveduto ad aggiornare i requisiti per l’accesso al cd. “regime premiale” per i soggetti tenuti all’applicazione degli ISA 2023, confermando i livelli di affidabilità già previsti per l’anno scorso.

In particolare, occorre fare riferimento, in via alternativa:
• al solo risultato di affidabilità riferito al periodo d’imposta 2022 (almeno pari a 8)
• o alla media aritmetica dei punteggi raggiunti nel periodo 2021 e 2022 (almeno pari a 8,5)
Si assume il livello di affidabilità derivante anche a seguito di adeguamento dei ricavi/compensi.

I benefici trovano applicazione in generale, sul periodo d’imposta 2022 ad eccezione del credito Iva annuale/infrannuale, per il quale va fatto riferimento all’anno d’imposta 2023.

Come noto, l’art. 9-bis, co. 11, del D.L. 50/2017, prevede una serie di benefici:
• per i “soggetti ISA”, e cioè: per i titolari di partita Iva (imprese o professionisti) che non presentano una causa di esclusione (a nulla rilevando se il modello vada comunque presentato “ai fini statistici”, come
avviene, ad esempio, per le cd. Cause Covid”)
• che esercitano l’attività prevalente (cioè quella da cui hanno derivato i maggiori ricavi) per la quale sono stati elaborati gli ISA in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA (determinati anche per effetto di “adeguamento” dei componenti positivi) individuati da Provvedimenti dell’Agenzia Entrate

Il Provv. 27/04/2023 ha, confermato l’impostazione degli ultimi anni, assumendo:
• il punteggio ISA 2022 (derivante dal Mod. ISA 2023 allegato al Mod. Redditi 2023, e calcolato sui dati del periodo d’imposta 2022)
• oppure la media dei punteggi ISA 2021 e 2022.

PUNTEGGIO ISA MINIMO BENEFICI PREMIALI




ISA 2022 PARI A 8
O MEDIA SEMPLICE DEGLI ISA 2021 E 2022 PARI A 8,5


esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione del credito d’imposta di importo:
– non superiore a €. 50.000 annui relativo all’IVA maturato nell’annualità 2023
– non superiore a €. 20.000 annui relativo ai redditi e/o Irap maturati nel periodo 2022
esonero dal visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi 3 trimestri del 2024, per crediti d’importo non superiore a €. 50.000 annui;
esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA annuale maturato nell’anno d’imposta 2023, per crediti d’importo non superiore a €. 50.000 annui;
esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi 3 trimestri del 2024, per crediti di importo non superiore a €. 50.000 annui.

ISA 2022 PARI A 9
O 9 COME MEDIA SEMPLICE DEI
LIVELLI DI AFFIDABILITÀ 2021 E 2022


(come per il punteggio pari a 8, di cui sopra)
Inoltre, è possibile ottenere i seguenti benefici:
• esclusione dalla disciplina delle società non operative nel Mod. Redditi 2023
esclusione da determinazione sintetica del reddito complessivo con riferimento al 2022, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.


ISA 2022 PARI A 8,5
O 9 COME MEDIA SEMPLICE DEI
LIVELLI DI AFFIDABILITÀ 2021 E 2022


• Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (accertamento cd. “analitico-induttivo”)

L’art. 47 comma 5 del DLgs. n. 546/92, nell’ambito del processo tributario, esonera i contribuenti con punteggio ISA pari almeno a 9 negli ultimi tre periodi d’imposta dalla prestazione della garanzia in ordine alla sospensione dell’atto impugnato (c.d. contribuenti con “bollino di affidabilità fiscale”).

Condizioni: il regime premiale è applicabile se per l’attività esercitata, o per quella esercitata in misura prevalente, in caso di esercizio di più attività d’impresa o più attività di lavoro autonomo; è previsto uno specifico ISA e se lo stesso è effettivamente applicato dal contribuente.

Il regime premiale non è applicabile per i contribuenti che, per il periodo d’imposta interessato:
• non presentano il modello ISA in presenza di una causa di esclusione;
• oppure presentano il modello solo per fini statistici o ai fini dell’acquisizione dei dati necessari all’elaborazione futura degli ISA.

Per accedere alle suddette agevolazioni è necessario che:
• nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, applichi gli indici per entrambe le categorie reddituali;
• nel caso in cui il contribuente applichi due diversi indici, compresa l’ipotesi in cui si tratti del medesimo indice applicato sia per l’attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito per ognuno di essi, anche sulla base di più periodi d’imposta, sia pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso ai benefici.

Credito d’imposta per gli impianti di compostaggio: istanze entro il 31/05/2023

C’è tempo fino al 31/05/2023 per presentare le istanze per il credito d’imposta per gli impianti di compostaggio nei centri agroalimentari del Sud.

Con il Provv. n. 84261 del 21/03/2023, l’Agenzia delle Entrate ha definito i termini per l’invio delle comunicazioni delle spese sostenute nel 2022 e 2023; per l’installazione e la messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari nelle Regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ai fini della spettanza del credito d’imposta di cui all’art. 1 commi 831-834 della L. 234/2021 (prorogato dall’art. 1 comma 270 della L. 197/2022).

Il credito di imposta può essere richiesto dal gestore del centro agroalimentare, purché l’impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70% dei rifiuti organici (art. 183, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 152/2006) prodotti.

La comunicazione deve riferirsi alle spese documentate, sostenute entro nel 2022, relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Il credito d’imposta “teorico” è pari al 70% della spesa rimasta a carico del contribuente.

L’ammontare del bonus effettivamente fruibile sarà invece pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione.

Detta percentuale sarà determinata rapportando i fondi disponibili per l’anno 2023, pari a 1 milione di euro, all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti dal 20 aprile al 31 maggio 2023.

Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100%.

Il credito d’imposta spettante:
• è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Non si applicano i limiti di cui all’art. 1, c. 53, legge n. 244/2007, e di cui all’art. 34, legge n. 388/2000;
• non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
• si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regime “de minimis” di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013.

La comunicazione può essere presentata direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, c. 3, D.P.R. n. 322/1998, utilizzando il software denominato “CreditoImpiantiCompostaggio”, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

A seguito della presentazione della comunicazione, è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Fino al 31/05/2023 è possibile:
• inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
• presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

Se l’importo teoricamente spettante del credito d’imposta, unitamente ad altre eventuali misure di aiuto riconosciute in regime “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, determina il superamento dei limiti massimi da tale regime, nella comunicazione va riportato l’importo ridotto del credito rideterminato ai fini del rispetto dei predetti limiti.

Tutto pronto per la dichiarazione precompilata

Come noto, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti “privati” la dichiarazione dei redditi precompilata 730 e Modello Redditi PF, predisposta con l’utilizzo dei dati trasmessi dai sostituti d’imposta (mod. CU) e dai soggetti tenuti alle apposite comunicazioni telematiche annuali, nonché dai dati in Anagrafe tributaria.

La dichiarazione va resa disponibile entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Con il Provv. del 17/04/2023 (pubblicato il 18/05/2023), l’Agenzia delle Entrate ha stabilito la messa a disposizione dei contributi privati della dichiarazione precompilata a partire dal prossimo 02/05/2023 (visto che il 30/04/2023 cade di domenica e il 01/05/2023 è un giorno festivo).

Il contribuente, dopo aver effettuato l’accesso, può inviare telematicamente la dichiarazione accettata o modificata o integrata direttamente all’Agenzia delle entrate a partire dall’11/05/2023.

L’Agenzia delle entrate fornisce, entro cinque giorni dalla presentazione della dichiarazione, una ricevuta identificata dallo stesso numero di protocollo telematico, rilasciato dall’Agenzia stessa, del file di presentazione contenente:
• la data di presentazione della dichiarazione;
• il riepilogo dei principali dati contabili.

DESTINATARI DELLA PRE-COMPILATA: sono coloro che:
• hanno percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente, comprese le pensioni/redditi assimilati, a prescindere dal modello presentato nell’anno precedente;
• sono in possesso dei requisiti per presentare il modello 730 congiunto (art. 13, co. 4, DM n. 164/1999), cioè sono coniugi non legalmente ed effettivamente separati, che non possiedono redditi professionali/d’impresa e di cui almeno uno sia in possesso precedenti redditi.

Ove la precompilata non risulti predisposta dall’Agenzia è possibile “generare” autonomamente la dichiarazione ed inviarla (ai fini dei controlli, si tratterà di una dichiarazione “modificata”).

SCELTA TRA IL MOD. 730 O IL MOD. REDDITI PF: l’Agenzia predispone sia il mod. 730 che il mod. Redditi PF in presenza dei relativi requisiti presenti nella banca dati dell’Anagrafe tributaria. Nel caso in cui il contribuente utilizzi:
• il mod. 730: può essere accettato come proposto o essere modificato/integrato prima dell’invio;
• al mod. Redditi PF: è solo possibile modificarlo/integrarlo ed inviarlo.

Procedure operative – Il contribuente accede direttamente alle dichiarazioni “precompilate” attraverso le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area riservata, utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:
Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID di cui all’art. 64 del Codice dell’amministrazione Digitale;
Carta d’identità elettronica (CIE) di cui all’art. 66, c. 1, del Codice dell’amministrazione Digitale;
Credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline), per i soggetti titolati ad utilizzarle;
Credenziali dispositive rilasciate dall’INPS (per i soggetti individuati nella circolare INPS n. 127 del 12 agosto 2021).

Il contribuente, utilizzando le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area riservata, può effettuare, in relazione alla propria dichiarazione 730 precompilata, le seguenti operazioni:
visualizzazione e stampa;
accettazione ovvero modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione, e invio
annullamento, ove possibile, della dichiarazione inviata con dati errati oppure invio di una nuova dichiarazione per correggere e sostituire la dichiarazione già inviata;
versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale;
• indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l’eventuale rimborso;
consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata;
consultazione dell’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata.

Il contribuente, al fine di ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria dichiarazione 730 precompilata, inserisce un indirizzo di posta elettronica e/o un numero di telefono cellulare valido, che provvede a tenere aggiornato, nell’apposita sezione della propria area riservata.

Abilitazione di una persona di “fiducia” – Il contribuente può richiedere di abilitare una persona fisica di sua fiducia, per l’accesso ai servizi online dell’Agenzia. A tal fine la persona di fiducia accede all’area riservata con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS e successivamente sceglie se operare per proprio conto oppure nell’interesse di un’altra persona fisica.

Ogni persona può designare una sola persona di fiducia. Ogni persona può essere designata quale persona di fiducia al più da tre persone.

Il modulo per la richiesta dell’abilitazione (ovvero della disabilitazione) della persona di “fiducia” è allegato al Provv. del 17/04/2023 e può essere presentato:
1. dal soggetto interessato:
1. mediante una specifica funzionalità web messa a disposizione, a partire dal 20 aprile 2023, all’interno dell’area riservata, nella sezione “Profilo utente/Autorizzazione soggetti terzi”;
2. in allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) dalla casella assegnata all’interessato o alla persona di fiducia (a ciò appositamente autorizzato), inviato a una qualsiasi Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate; in tal caso il modulo è sottoscritto con firma digitale, oppure, se compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, può esserne inviata la copia per immagine corredata della copia del documento di identità dell’interessato;
3. presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, presentando il modulo in originale, in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, con copia del documento di identità dell’interessato;
4. tramite il servizio on line di videochiamata, disponibile nella sezione “Prenota un appuntamento” del sito internet dell’Agenzia delle entrate, secondo le modalità ivi indicate. In tal caso il modulo, compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, è esibito a video, unitamente al documento di identità dell’interessato. A conclusione dell’appuntamento, l’interessato può sottoscrivere il modulo con firma digitale, inviandolo in allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) o di posta elettronica ordinaria all’ufficio dell’Agenzia delle entrate contattato, o, in alternativa, può inviare a quest’ultimo la copia per immagine del documento analogico corredata della copia del proprio documento di identità.
2. dalla persona di fiducia, se l’interessato è impossibilitato a operare come indicato precedentemente a causa di patologie, presentando il modulo in originale, sottoscritto con firma autografa dall’interessato, esclusivamente recandosi presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, allegando copia del documento di identità dell’interessato e della persona di fiducia, nonché un’attestazione dello stato di impedimento dell’interessato rilasciata dal medico di medicina generale (il medico di famiglia dell’interessato o suoi sostituti). Qualora l’interessato sia ricoverato, anche temporaneamente, presso una struttura sanitaria/residenziale, l’attestazione può essere rilasciata da un medico, a ciò autorizzato per legge, della struttura stessa. Le informazioni contenute nell’attestazione rilasciata dal medico non possono eccedere quelle riportate nel fac simile disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Intermediari abilitati – Per l’accesso alle dichiarazioni “precompilate”, i sostituti d’imposta possono avvalersi dei soggetti incaricati della presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi di cui all’art. 3, c. 2-bis e 3, del DPR 322/1998.

I CAF e i professionisti abilitati possono nominare i propri dipendenti come operatori incaricati, ai sensi del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 79952 del 10/06/2009, ad effettuare l’accesso alle dichiarazioni 730 precompilate, mediante apposito servizio reso disponibile all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

L’accesso ai documenti è consentito fino al 10 novembre effettuando una specifica richiesta tramite file ovvero via web.

Rispetto allo scorso anno è stata introdotta una c.d. “delega digitale”, per delegare il CAF.

La citata “delega digitale”, documento informatico sottoscritto dal contribuente con una firma elettronica avanzata, proposta dal CAF, è prevista per quest’anno in via sperimentale.
Si tratta di una procedura, dettagliata nella convenzione stipulata tra il CAF e l’Agenzia delle Entrate, all’interno della quale il contribuente, prima di confermare la sua intenzione di delegare il CAF, si identifica su un servizio web reso disponibile dall’Agenzia.
Tale soluzione permette all’Amministrazione finanziaria di acquisire notizia della delega contestualmente al momento del conferimento.

Indennità una tantum 150 euro – istanza di riesame entro il 13/07/2023

Con il messaggio n. 1389 del 14/04/2023, l’INPS ha indicato termini e procedure operative ai fini della presentazione dell’istanza di riesame nel caso risulti “respinta” l’istanza per l’erogazione dell’indennità una tantum di €. 150 x art. 19 commi 11-14 del DL 144/2022.

L’istanza di riesame potrà essere presentata entro il 13/07/2023, ossia 90gg dalla pubblicazione del messaggio in esame.

L’esito della domanda e le relative motivazioni sono consultabili accedendo al “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile dalla home page del sito dell’Istituto (www.inps.it), attraverso il motore di ricerca oppure seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi ed Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”; una volta autenticati, sarà necessario selezionare la prestazione d’interesse e accedere alla sezione “Ricevute e provvedimenti”.

Per le domande nello stato “Respinta” è disponibile la lista dei motivi di reiezione e il tasto “Chiedi riesame”, che consente di inserire la motivazione della richiesta e, attraverso la funzione “Allega documentazione”, di produrre i documenti previsti per il riesame.

Nel caso di domanda “respinta”, il soggetto interessato può proporre istanza di riesame mediante lo stesso servizio telematico di presentazione della domanda, che permetta all’Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna categoria, così come delineati nella circolare n. 127 del 16/11/2022.

L’istanza di riesame potrà essere presentata entro 90 gg dal 14/04/2023, giorno di pubblicazione del messaggio n. 1389 del 14/04/2023, ossia entro il 13/07/2023.

Vengono poi forniti alcuni chiarimenti in merito ai requisiti di accesso all’indennità in base alla tipologia di soggetti.

Fermo restando che per i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti l’indennità viene erogata dall’INPS solo in forma residuale, e cioè qualora non l’abbiano già ricevuta, ove spettante, dal datore di lavoro, l’Istituto di previdenza ricorda che per tali soggetti il requisito delle “50 giornate di lavoro svolte nel corso dell’anno 2021” si ritiene soddisfatto anche nel caso in cui il medesimo venga raggiunto cumulando le giornate di lavoro effettivo come lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, riferite al settore sia agricolo che non agricolo.

Inoltre, l’INPS precisa che, in caso di cancellazione retroattiva delle giornate di lavoro agricolo dell’anno 2021 utili al raggiungimento del requisito, l’indennità risulta indebita e deve essere restituita.

Con un provvedimento di prossima pubblicazione verranno fornite istruzioni con specifico riferimento alla categoria dei dottorandi e assegnisti di ricerca, per risolvere la criticità circa l’assenza dell’informazione relativa alla presenza di un contratto di dottorando/assegnista alla data prevista dal DL 144/2022, che ha comportato la reiezione delle relative domande.

Rottamazione – quater – in arrivo la proroga

Con un comunicato stampa del 21/04/2023, il MEF ha reso noto che:
▪ con un prossimo provvedimento normativo ad hoc (che verrà inserito o nell’iter di conversione del DL bollette o sarà inserito all’interno di un apposito DL che dovrà essere approvato dal CDM);
▪ il termine di presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli verrà posticipato dal 30/04/2023 al 30/06/2023.

Di conseguenza, slitteranno i seguenti termini:
per comunicare la liquidazione delle somme al contribuente (adempimento a cura dell’Agente della riscossione) dal 30/06/2023 al 30/09/2023;
il termine di pagamento di tutte le somme o della prima rata slitta dal 31/07/2023 al 31/10/2023.

Casse di Previdenza – Possono beneficiare della rottamazione solo i ruoli delle Casse che entro il 31 gennaio hanno deliberato in questo senso (ad esempio la Cassa forense e la Cassa dei ragionieri possono beneficiare della rottamazione).

Da più parti era arrivata la richiesta di “prorogare” i termini per l’adesione alla rottamazione – quater.

Con un recente comunicato, l’ANC ha richiesto con urgenza l’adozione di un provvedimento che prolungasse i termini di scadenza, per permettere a tutti di usufruire del beneficio, e non rischiare che qualcuno sia escluso a causa dell’inefficienza del sistema di Ade Riscossione.

La richiesta di differimento dei termini trovava fondamento anche nel fatto che l’Agenzia non ha rispettato il termine del 31 marzo per la cancellazione delle cartelle sotto i 1.000 euro, e si è data ulteriori 30 giorni di tempo, ponendo così i contribuenti in una situazione di confusione nel trovare ancora cartelle che invece non dovrebbero neanche apparire.

Altra necessità da affrontare con urgenza indifferibile era quella di sanare un’evidente disparità.

I Contribuenti diversi da quelli meno abbienti (Isee Inf. Ad € 20.000) avevano potuto aderire solamente alla Definizione Agevolata, c.d. “Rottamazione-Ter”, in forza di quanto previsto dall’Art. 3, D.L. n. 119/2018 convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018, e non anche alla “Definizione per estinzione dei debiti di cui all’Art. 1, commi 184 e 185 della Legge n. 145/2018”, riservata, questa, alle ‘Persone Fisiche’ in situazione di “Grave e Comprovata difficoltà economica” (Saldo e Stralcio), che potevano sanare la loro posizione versando il 35% della quota capitale.

Ora con la Rottamazione – Quater i primi vengono rimessi in bonis, anche se non avevano onorato numerose rate delle diverse scadenze, addirittura con un piccolo vantaggio rispetto alla precedente misura e con 5 anni di tempo per onorare il tutto.

Diversamente i soggetti che avevano potuto accedere al c.d. “Saldo e Stralcio”, pagando in linea capitale il 35% su 100, ora vengono rimessi anch’essi in bonis. Tuttavia se non hanno onorato anche la sola rata di luglio 2022, decadono dal beneficio. Anche per questo motivo si dovrebbe attuare lo slittamento del termine della presentazione della Nuova Domanda della Rottamazione – Quater, che permetterebbe anche al Governo di avere il tempo necessario per sanare l’ingiusta discriminazione.

Procedure per l’adesione – le novità – L’adesione alla rottamazione può essere effettuata solo con modalità telematiche. Infatti, sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è disponibile un apposito servizio che prevede la possibilità di presentare la domanda di adesione, on line, ma in due modalità differenti:
• in area riservata;
• in area pubblica.

Nel primo caso, accedendo alla propria area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi si può compilare un form nel quale vanno indicate le cartelle e/o avvisi da inserire nella domanda di adesione.

Da evidenziare che, accedendo in area riservata, è prevista la possibilità di selezionare quali cartelle si decide di far rientrare nella rottamazione, potendone escludere alcune.

Nel secondo caso, invece, si accede alla compilazione di un form cui va allegata apposita documentazione (variabile a seconda della natura giuridica del richiedente).

Dopo aver inviato la richiesta, il contribuente:
• se ha presentato la domanda in area riservata, riceverà una email di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).
• se ha presentato la domanda in area pubblica, la procedura è più articolata; infatti:
1. riceverà una prima e-mail all’indirizzo che hai indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata;
2. dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;
3. se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una terza e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).

L’Agente della riscossione, a sua volta, deve comunicare – secondo la normativa vigente – all’interessato, entro il 30/06/2023, l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione e di quello delle singole rate, con le relative scadenze.

NEW – Con il provvedimento annunciato dal MEF, per la comunicazione dell’Agenzia ci sarà tempo fino al 30/09/2023.

Entro la stessa data va comunicato l’eventuale diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di definizione agevolata.

L’importo dovuto per la definizione dei ruoli può essere versato scegliendo tra:
• unica soluzione, che slitterà – secondo il comunicato del MEF – dal 31/07/2023 al 31/10/2023;
• numero massimo di 18 rate (quindi in 5 anni) consecutive, di cui:
1. il pagamento della prima rata – secondo il comunicato del MEF slitterà dal 31/07/2023 al 31/10/2023;
2. la seconda con scadenza 30/11/2023 (conferma); pari, ciascuna, al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata;
3. (conferma) le restanti 16 rate, di pari importo, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

Per pagare sono disponibili i seguenti canali:
• sito istituzionale dell’Agenzia delle EntrateRiscossione;
• app EquiClick;
• domiciliazione sul conto corrente;
• moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di sportelli bancari, uffici postali, home banking, ricevitorie e tabaccai, sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL, Postamat;
• sportelli di Agenzia delle EntrateRiscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

BONUS EDILIZI – CREDITI D’IMPOSTA DILUIBILI IN ULTERIORI 10 RATE

L’art. 9, co. 4, del DL n. 176/2022 (“Aiuti-quater”), al fine di “riaprire” il mercato dei crediti, aveva disposto
la possibilità:
– limitatamente agli interventi di superbonus (art. 119-ter, DL 34/2020)
– con cessione del credito/sconto in fattura comunicati entro il 31/10/2022 e non ancora utilizzati
– di optare per la fruizione del credito d’imposta in 10 rate annuali (in luogo di 5 o 4 rate annuali, a seconda che si tratti di spesa sostenuta fino al 2021 o nel 2022, ai sensi del co. 3, art. 121, DL 34/2020)
– previa apposita comunicazione da individuare con Provvedimento dell’Agenzia Entrate.
permanendo il divieto di riporto alle annualità successive (o il rimborso) della quota di tali “nuove” rate eventualmente non utilizzata nell’anno.

L’art. 2, co. 3-quinquies del DL n. 11/2023 (“Decreto Cessioni”), con modifica del citato co. 4, art. 9, DL 176/2022, ha disposto che:
tale nuova maggiore ripartizione facoltativa sia estesa anche:
▪ al “bonus barriere” ex art. 119-ter, DL 34/2020 (detrazione del 75%)
▪ al sismabonus ordinario (art. 16, co. da 1-bis a 1-septies, DL 63/2013)
➔ ove la relativa comunicazione di cessione/sconto in fattura sia stata inviata entro il 31/03/2023.

In attuazione di ciò, il Provv. 18/04/2023 ha recentemente disciplinato tale modalità di ripartizione.

MECCANISMO APPLICATIVO

Come anticipato, per individuare le rate dei crediti d’imposta che possono essere dilazionati in un nuovo piano di rateazione occorre distinguere l’origine del credito (tipologia di lavori sottostanti), nonché la data in cui è intervenuta la comunicazione della prima cessione.

Cessioni successive alla prima: il meccanismo descritto
✓ si applica anche alle cessioni successive alla prima
✓ purché la prima cessione sia stata comunicata entro una determinata data.

INDIVIDUAZIONE DELLE RATE: per gli interventi ammessi:
▪ la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta (anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, come visto) non utilizzata (al 31/12 quale termine ultimo, ma anche in corso d’anno)
▪ può essere ripartita (in tutto o in parte) in 10 rate annuali di pari importo, utilizzabili a decorrere dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria.

Detta ripartizione interessa la quota residua (o parte di essa) “delle rate dei crediti riferite”:
a) agli anni 2022 e seguenti: per i crediti:
➔ per interventi da Superbonus: derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione/sconto in fattura trasmesse fino al 31/10/2022

b) agli anni 2023 e seguenti: relativamente ai crediti:
➔ per interventi di Superbonus: derivanti da comunicazione delle opzioni per la prima cessione/sconto in fattura trasmesse dal 1/11/2022 fino al 31/03/2023

➔ per interventi di bonus barriere e sismabonus: derivanti da comunicazione delle opzioni per la prima cessione/sconto in fattura trasmesse entro il 31/03/2023.

UTILIZZO DELLE “NUOVE” RATE:
Il punto 2.1 del Provvedimento dispone che la quota residua di ciascuna rata annuale:
▪ può essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo
“decorrenti” dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria (dunque, è utilizzabile solo dall’anno successivo a quello in cui il credito residuo sarebbe potuto ancora essere utilizzato).

Il successivo p.to 2.3 dispone, poi, che ciascuna “nuova rata” annuale (delle 10 rese, così, disponibili):
▪ può essere utilizzata (nel mod. F24) dal 1/01 fino al 31/12 “del relativo anno di riferimento”

N.B.: ciò significa che il vi sarà un nuovo anno di riferimento di tali nuove rate (così, la rata di un Superbonus utilizzabile nel 2023 ripartita in 10 anni attribuirà 10 rate utilizzabili nell’anno di riferimento dal 2024 al 2033).
non può essere ceduta, né ulteriormente ripartita (la quota eventualmente inutilizzata è persa).

COMUNICAZIONE

Per usufruire della nuova dilazione delle rate:
▪ il fornitore/ultimo cessionario titolare dei crediti
▪ è tenuto a presentare apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate, dove indicare:
– la tipologia di credito (Superbonus, bonus barriere o sismabonus)
– l’annualità della rata da ripartire (es: rata utilizzabile nel 2023 da superbonus)
– l’importo della rata.

La comunicazione può riferirsi:
✓ anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile (ripartizione parziale)
con successive comunicazioni possono essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti.

Modalità di invio: la comunicazione è inviata tramite apposita funzionalità che sarà attivata nella “Piattaforma cessione crediti” (cioè nell’ambito del medesimo servizio web con il quale si procede alla comunicazione di cessione dei crediti).

Attivazione della piattaforma: il provvedimento chiarisce che la comunicazione potrà essere effettuata:
▪ a decorrere dal 2/05/2023 (data di attivazione della funzionalità), ma solo in via diretta
dal 3/07/2023 sarà possibile effettuare la trasmissione anche tramite intermediario abilitato (con delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente).
Non è previsto un termine ultimo per la comunicazione.

Si fornisce una rappresentazione grafica della diluizione in 10 rate, con riferimento a due interventi da Superbonus effettuate prima o dopo il 2022.