Lo studio associato paga l’IRAP per l’attività di sindaco degli associati

Con la risposta a interpello n. 338 di ieri, l’Agenzia delle Entrate affronta, a quanto ci risulta per la prima volta, il tema dell’assoggettamento a IRAP dei compensi per l’attività di sindaco e amministratore svolta dai professionisti associati e corrisposti allo studio professionale.

Innanzitutto, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 1 comma 8 della L. 234/2021, dal 2022, l’IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali (ex art. 3 comma 1 lett. b) del DLgs. 446/97) o arti e professioni (ex art. 3 comma 1 lett. c) del DLgs. 446/97).
In assenza di specifiche previsioni esentative, restano, invece, soggetti al tributo gli studi associati e le associazioni professionali (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 4/2022, § 3).

Ciò posto, ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, i compensi per incarichi di sindaco e amministratore svolti da un professionista che partecipa a un’associazione professionale possono essere esclusi dalla base imponibile dell’associazione medesima solo qualora tali attività siano esercitate, nel contempo:
– in modo individuale e separato rispetto a ulteriori attività espletate all’interno dell’associazione professionale;
– senza fruire, con onere della prova a carico del contribuente, dei benefici organizzativi recati dalla titolarità dello studio o dall’adesione all’associazione.

Nel caso oggetto di interpello, gli incarichi di sindaco o amministratore ricoperti dagli associati appaiono svolti non in modo “individuale e separato” rispetto al complesso dell’attività svolta dagli stessi associati nel contesto associativo, ma avvalendosi altresì dell’organizzazione messa a disposizione dallo studio associato. Inoltre, l’affidamento al professionista dell’incarico di amministratore o sindaco sembra avvenire anche in ragione dell’appartenenza all’associazione professionale.

Sulla base del regolamento associativo, poi, i compensi afferenti agli incarichi in oggetto sono fatturati direttamente ed esclusivamente dall’associazione.

Infine, il riconoscimento al professionista, che assume l’incarico di sindaco e amministratore, di un “premio” conferma che i compensi percepiti per tali incarichi siano intesi dall’associazione come “proventi della propria organizzazione” e non come remunerazioni riferibili esclusivamente al singolo professionista.

Pertanto, secondo la risposta n. 338, nel caso di specie i compensi percepiti e fatturati, direttamente ed esclusivamente, dall’associazione professionale in relazione agli incarichi di sindaco o amministratore svolti dai propri associati concorrono alla formazione della base imponibile IRAP dell’associazione stessa.

La posizione dell’Amministrazione finanziaria ricalca quella di una parte della Cassazione: ad esempio, l’ordinanza n. 32272/2022 (espressamente citata) ha affermato che, per ottenere l’esclusione da IRAP dei compensi per l’attività di sindaco svolta dai professionisti associati e corrisposti allo studio, occorre dimostrare che l’attività individualmente svolta dagli associati è “funzionalmente scollegata” da quella dello studio professionale. Nel caso di specie, in assenza di tale prova, il rimborso d’imposta è stato negato.

Inoltre, secondo i giudici di legittimità, ai fini probatori non possono essere utilizzate le Certificazioni Uniche rilasciate dalle società clienti, atteso che tale circostanza non esclude che i professionisti, nell’espletamento del loro incarico, si siano avvalsi in concreto dell’organizzazione messagli a disposizione dallo studio associato.

Secondo l’ordinanza n. 12495/2019 e la norma di comportamento AIDC n. 215, affinché i compensi spettanti per le attività di amministratore, sindaco e revisore di società svolte dai singoli associati siano esclusi da IRAP è necessario che:
– la fattura emessa dall’associazione professionale rechi l’indicazione del nome dell’associato e della carica di sindaco (o amministratore) ricoperta, per distinguere tale attività dalle altre rese dall’associazione;
– sia possibile scorporare il compenso (al netto dei costi di diretta imputazione), ascrivibile alla carica di sindaco (o amministratore), dalle restanti attività fatturate dall’associazione, verificando l’esistenza dei requisiti impositivi delle differenti fattispecie;
– il professionista sia in grado di dimostrare di non fruire, per la carica di sindaco (o amministratore), dei benefici organizzativi recati dalla sua adesione all’associazione.

Alla luce delle considerazioni sopra formulate, il vigente quadro normativo e la posizione dell’Agenzia suggeriscono, ove possibile, di far fatturare direttamente agli associati gli incarichi di sindaco e amministratore di società, onde ottenere ex lege l’esclusione dal tributo di tali proventi ed evitare, a monte, probabili contenziosi.

Svalutazioni e perdite su crediti con vista sul modello REDDITI

Nella redazione del modello REDDITI 2023 occorre come sempre porre particolare attenzione alla gestione delle svalutazioni e delle perdite su crediti. Infatti, nonostante per le imprese industriali, mercantili e di servizi (diverse da banche e assicurazioni) la materia non presenti novità rispetto allo scorso anno, le indicazioni da fornire in dichiarazione sono numerose.

Innanzitutto, se nel 2022 sono state effettuate contabilmente svalutazioni eccedenti il limite di deducibilità (ex art. 106 comma 1 del TUIR), all’interno del quadro RF occorre effettuare una variazione in aumento pari all’importo indeducibile.

Nei modelli REDDITI SP e PF 2023 il rigo deputato all’accoglimento di tale variazione rimane dubbio. Infatti, stando alle istruzioni, sembra che società di persone e imprenditori individuali possano riportare la variazione in aumento relativa alla suddetta eccedenza, in alternativa:
– nel rigo “residuale” RF31, con codice 41;
– nel rigo RF25, colonna 2.
Il difetto di coordinamento permane ormai da tempo e sarebbe auspicabile che a esso venisse finalmente posto rimedio in occasione di uno dei prossimi provvedimenti correttivi.

Ciò posto, nel quadro RS occorre poi compilare il prospetto dei crediti, al fine di riportare i dati necessari per “raccordare” le svalutazioni operate in bilancio con quelle riconosciute fiscalmente.

Si supponga che, per una srl:
– il valore nominale o di acquisizione dei crediti inclusi nel plafond di deducibilità ammonti a 75.000 euro;
– il fondo svalutazione crediti “contabile” al 31 dicembre 2021 (cioè, l’importo complessivo delle svalutazioni contabili a tale data) sia pari a 1.000 euro;
– il fondo svalutazione crediti “fiscale” al 31 dicembre 2021 (vale a dire, le svalutazioni complessivamente dedotte a tale data) risulti di 750 euro (con un fondo “tassato”, quindi, di 250 euro).

Se, nell’esercizio 2022, è emersa una perdita su crediti pari a 1.000 euro e sono state stanziate ulteriori svalutazioni di ammontare pari a 1.000 euro, l’importo deducibile nel 2022 a titolo di svalutazione (ex art. 106 comma 1 del TUIR) non può eccedere 370 euro (= 74.000 × 0,5%). Come chiarito dalla circ. n. 26/2013, infatti, la quota fiscalmente deducibile delle svalutazioni deve essere calcolata sull’ammontare dei crediti al netto della perdita, vale a dire 74.000 euro, anziché 75.000.

A fronte di tale situazione, nel rigo RF31 occorre apportare una variazione in aumento di importo pari a 630 euro (1.000 euro stanziati a Conto economico meno 370 euro deducibili), indicando il codice 41. Bisogna, altresì, effettuare una variazione in diminuzione pari all’importo della perdita imputata al fondo svalutazione crediti “tassato”, cioè 250 euro (si ritiene, in assenza di ulteriori indicazioni, all’interno del rigo RF55 con codice 99).

Nel prospetto dei crediti, occorrerà “raccordare” i dati contabili e quelli fiscali, riportando:
– nel rigo RS64, l’ammontare complessivo delle svalutazioni risultanti al termine dell’esercizio precedente (2021), per quanto riguarda sia il valore contabile (1.000 euro, da indicare nella colonna 1), sia quello fiscalmente dedotto (750 euro, da esporre nella colonna 2);
– nel rigo RS65, l’ammontare contabile (1.000 in colonna 1) e fiscale (1.000 in colonna 2) delle perdite su crediti (ex art. 101 comma 5 del TUIR) rilevate nel 2022;
– nel rigo RS66, la differenza tra le svalutazioni complessivamente dedotte al termine dell’esercizio precedente, cioè il 2021 (750 euro) e le perdite su crediti dedotte nel 2022 (nel caso di specie, 1.000); essendo la differenza negativa (- 250), il rigo non viene compilato;
– nel rigo RS67, le svalutazioni dell’esercizio 2022, per quanto riguarda sia il valore contabile (1.000 euro, da indicare nella colonna 1), sia quello fiscalmente deducibile (370 euro, da esporre nella colonna 2);
– nel rigo RS68, l’ammontare complessivo delle svalutazioni risultanti al termine dell’esercizio (2022), con riferimento al valore contabile (c.d. fondo svalutazione crediti “contabile”, pari a 1.000 euro, da indicare nella colonna 1), sia a quello fiscale (c.d. fondo svalutazione crediti “dedotto”, pari a 370 euro, da esporre nella colonna 2);
– nel rigo RS69, il valore contabile (73.000, da esporre in colonna 1) e quello nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell’art. 106 del TUIR, la deducibilità delle svalutazioni (74.000, da indicare nella colonna 2).

Le indicazioni di cui agli ultimi due punti sono finalizzate a verificare che le svalutazioni complessivamente dedotte al termine del 2022 non eccedano il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dello stesso esercizio (ex art. 106 comma 2 del TUIR). Nel nostro caso, il limite fiscalmente ammesso, pari a 3.700 euro (74.000 × 5%), è rispettato.

Anche gli infermieri pediatrici inviano i dati delle spese sanitarie al Sistema TS

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 22 maggio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2023 n. 128, modificando il decreto ministeriale 1° settembre 2016, ha esteso agli infermieri pediatrici, il cui profilo professionale è individuato dal decreto ministeriale 17 gennaio 1997 n. 70, l’obbligo di trasmettere in via telematica al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche per le prestazioni erogate.

Tali dati sono utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per la precompilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (modello 730 e REDDITI PF).
Si ricorda infatti che, ai sensi dell’art. 3 del DLgs. 175/2014, il Sistema TS mette a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini.

La platea di soggetti tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria, in attuazione del comma 4 del citato art. 3 del DLgs. 175/2014, è stata ampliata da alcuni decreti del Ministero dell’Economia e delle finanze, tra i quali il DM 1° settembre 2016, il DM 22 novembre 2019 e il DM 16 luglio 2021.

Con particolare riferimento alla figura professionale degli infermieri, l’art. 4 della legge 11 gennaio 2018 n. 3, che ha previsto il riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie, ha trasformato i Collegi e le Federazioni nazionali degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d’infanzia (IPASVI) in Ordini delle professioni infermieristiche e Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche.

L’Albo degli infermieri professionali ha assunto quindi la denominazione di Albo degli infermieri e l’Albo delle vigilatrici d’infanzia ha assunto la denominazione di Albo degli infermieri pediatrici.
Si tratta pertanto di due diversi Albi:
– l’Albo di cui al DM 14 settembre 1994 n. 739, i cui soggetti iscritti (infermieri) sono già tenuti a trasmettere al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie ai sensi del DM 1° settembre 2016;
– l’Albo di cui al DM 17 gennaio 1997 n. 70, che individua il profilo dell’infermiere pediatrico, i cui soggetti iscritti sono inclusi nel perimetro soggettivo dell’obbligo di trasmissione dei dati delle spese sanitarie a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Come previsto dall’art. 3 comma 3 lett. b) del DM 1° settembre 2016, modificato dall’art. 1 comma 1 lett. b) del DM 22 maggio 2023 in esame, la Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche rende disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi degli infermieri pediatrici, così come fanno le Federazioni o i Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi professionali degli altri soggetti obbligati a trasmettere i dati delle spese sanitarie.

Il nuovo obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria da parte degli infermieri pediatrici si applica alle spese sanitarie sostenute a partire dal 1° gennaio 2023: si tratta quindi di una decorrenza retroattiva che potrebbe comportare alcune difficoltà nella gestione, da parte dei nuovi soggetti obbligati, dei dati richiesti, considerando che la novità interviene quasi a metà del primo anno di applicazione.Unica scadenza per il primo anno di obbligo

Limitatamente alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nell’intero anno 2023, la trasmissione dei relativi dati è effettuata entro il 31 gennaio 2024.

A decorrere dal 1° gennaio 2024, come previsto per gli altri soggetti dall’art. 7 del DM 19 ottobre 2020, la trasmissione dei dati deve avvenire entro la fine del mese successivo alla data di pagamento delle spese di cui al documento fiscale. A tal proposito, si ricorda che la periodicità mensile di trasmissione delle spese è stata più volte modificata: da ultimo, il DM 27 dicembre 2022 ha ulteriormente modificato il DM 19 ottobre 2020, stabilendo, anche per il 2023, una periodicità semestrale per la trasmissione dei dati, invece che mensile.

In particolare, in relazione alle spese sanitarie sostenute nel 2023, la trasmissione deve avvenire entro:
– il 30 settembre 2023, per le spese sostenute nel primo semestre 2023;
– il 31 gennaio 2024, per le spese sostenute nel secondo semestre 2023.
In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, con un massimo di 50.000 euro.

Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro 5 giorni successivi alla scadenza. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla suddetta scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di 20.000 euro.
Le descritte sanzioni, come stabilito dal comma 5-ter dell’art. 3 del DLgs. 175/2014, non si applicano nel primo anno di trasmissione dei dati, in caso di lieve ritardo nell’adempimento e quando l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.

Acconti d’imposta 2023 alle prese con il ricalcolo

Anche quest’anno, alcune disposizioni di legge prevedono determinati obblighi di rideterminazione delle imposte relative al 2022 sulle quali commisurare gli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2023.

Innanzitutto, come in passato, sono tenuti al ricalcolo i distributori di carburante che, nel 2022, hanno fruito della deduzione forfetaria dal reddito d’impresa prevista dall’art. 34 della L. 183/2011.
Nel dettaglio, se l’acconto IRPEF/IRES 2022 è calcolato con il metodo storico, l’IRPEF/IRES 2022, base di commisurazione dell’acconto medesimo, va assunta senza considerare tale deduzione. Nessun obbligo di rideterminazione è, invece, previsto ai fini IRAP.

Ugualmente interessati al ricalcolo sono i soggetti che effettuano il noleggio occasionale di navi e imbarcazioni da diporto e assoggettano i proventi derivanti da tale attività all’imposta sostitutiva IRPEF/IRES del 20% prevista dall’art. 49-bis del DLgs. 171/2005. Tali soggetti devono determinare l’acconto IRPEF/IRES 2023 senza tenere conto del regime agevolato.

Pertanto, se si utilizza il metodo storico e se il regime è stato applicato nel 2022, ai soli fini del calcolo dell’acconto 2023, l’IRPEF/IRES dovuta per il 2022 deve essere rideterminata tenendo conto dei proventi assoggettati a imposta sostitutiva.
Invece, se si intende adoperare il metodo previsionale e il regime agevolativo è applicato nel 2023, l’IRPEF/IRES presunta relativa al 2023 (base di computo dell’acconto) va calcolata facendo concorrere al reddito complessivo anche i proventi che saranno poi assoggettati, nel modello REDDITI 2024, a imposta sostitutiva.

Infine, tenute al ricalcolo sono banche e assicurazioni, in seguito alle modifiche al regime transitorio di deducibilità delle perdite su crediti introdotte dall’art. 42 commi da 1 a 1-ter del DL 17/2022.

Per tali soggetti, dal 2015, sono interamente deducibili ai fini IRES nell’esercizio di imputazione a Conto economico (art. 106 comma 3 del TUIR):
– le svalutazioni e le perdite sui crediti (al netto delle rivalutazioni) vantati dagli intermediari finanziari verso la propria clientela (iscritti in bilancio a tale titolo), nonché dalle assicurazioni verso gli assicurati;
– le perdite sugli stessi crediti derivanti da cessione a titolo oneroso.

Analoga disciplina si applica ai fini IRAP, atteso che, dal 2015 (soggetti “solari”), sono interamente deducibili, nell’esercizio di imputazione a Conto economico (artt. 6 e 7 del DLgs. 446/97):
– in capo agli intermediari finanziari, le rettifiche e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo;
– in capo alle imprese di assicurazione, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti degli assicurati iscritti in bilancio a tale titolo.

Sia ai fini IRES che IRAP, per il primo periodo di applicazione della “nuova” disciplina (2015, per i soggetti “solari”), i suddetti componenti reddituali sono risultati deducibili nel limite del 75% del loro ammontare.

L’eccedenza rispetto a tale limite, nonché le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette relative ai suddetti crediti iscritte in bilancio fino al 2014, e non ancora dedotte in base alla precedente disciplina, sono deducibili per:
– il 5% del relativo ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016;
– l’8% del relativo ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017;
– il 12% del relativo ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024;
– il 5% del relativo ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025;
– il 10% del relativo ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026.

L’art. 42 comma 1 del DL 17/2022 ha rimandato la deduzione della quota del 12%, spettante per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 (2022, per i soggetti “solari”), in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e ai tre successivi (2023, 2024, 2025 e 2026, per i soggetti “solari”). Inoltre, si prevede l’anticipazione al 2022 della deducibilità della quota del 10% prevista per il 2026 per una parte pari al 53% del relativo ammontare.

Alla luce di tali modifiche, ai soli fini del calcolo degli acconti IRES e IRAP, con riferimento al periodo d’imposta 2023 viene previsto che:
– in caso di adozione del metodo storico, si assume, quale imposta del periodo d’imposta precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto dell’anticipazione al 2022 della deducibilità della parte del 53% della quota del 10% prevista per il 2026;
– in caso di adozione del metodo previsionale, l’IRES presunta relativa al 2023 è calcolata senza considerare la deducibilità della prima delle 4 quote della quota del 12% originariamente spettante per il 2022.

In Gazzetta Ufficiale il decreto Bollette convertito

Nella Gazzetta Ufficiale di ieri è stata pubblicata la L. 26 maggio 2023 n. 56, di conversione del DL 34/2023 (decreto “Bollette”), che entra in vigore oggi.
Sono confermati rispetto al DL originario il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas per il II trimestre 2023, riconosciuto ai clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute (art. 1) e l’introduzione di un contributo per i clienti domestici residenti, diversi da quelli titolari del bonus sociale, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, nel caso di elevati prezzi del gas (art. 3). Confermata, altresì, la previsione dell’aliquota del 5% per le somministrazioni di gas a uso civile e industriale, con riferimento al II trimestre 2023 (art. 2).

All’art. 6 è presente una deroga alla disciplina sulla determinazione del reddito imponibile correlato alla produzione di energia oltre le soglie di 2.400.000 kWh anno per fonti rinnovabili agroforestali e di 260.000 kWh anno per fonti fotovoltaiche. La deroga si applica esclusivamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 (2022, per i soggetti “solari”).

Riproposta la proroga al II trimestre 2023 dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia e gas (art. 4) mediante il riconoscimento:
– per le imprese energivore, di un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023;
– per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, di un credito d’imposta pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023;
– per le imprese gasivore, di un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel II trimestre 2023;
– per le imprese non gasivore, di un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel II trimestre 2023.
I crediti sono utilizzabili in compensazione in F24 entro il 31 dicembre 2023, ferma restando la facoltà di cessione per intero.

Un’importante novità riguarda lo scorporo dell’IVA sui versamenti cui sono tenute le aziende di dispositivi medici relativi al superamento del tetto di spesa stabilito a carico del Servizio sanitario nazionale (c.d. “payback”). L’art. 9, nella sua stesura definitiva, prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano siano obbligate a comunicare l’ammontare dell’imposta sull’importo oggetto di versamento, calcolato in base alle fatture emesse dalle aziende fornitrici al SSN, tenendo conto delle diverse aliquote applicabili ai beni acquistati.

Sul fronte tributario, trovano conferma la riscrittura del calendario delle definizioni agevolate ex L. 197/2022 e l’introduzione di cause speciali di non punibilità di alcuni reati tributari in caso di definizione della violazione e pagamento delle somme ex L. 197/2022. Con riferimento alle prime, fra i diversi ricordiamo i rinvii:
– al 30 settembre 2023 per il ravvedimento speciale (art. 17);
– al 31 ottobre 2023 per le violazioni formali (art. 17);
– al 30 settembre 2023 per la conciliazione agevolata e rinuncia in Cassazione e per la definizione delle liti pendenti (art. 20).
Sempre in tema di definizione delle liti pendenti, grazie alle modifiche apportate in sede referente, è stato chiarito che il contribuente può versare le rate successive alle prime tre in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a partire da gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale la scadenza del termine di versamento resta ferma al giorno 20 del mese.

Un’altra novità è prevista all’art. 17-bis e riguarda gli enti territoriali che si avvalgano della riscossione diretta delle proprie entrate o affidino tale servizio a soggetti privati; tali enti possono ora applicare la disciplina dell’annullamento dei ruoli sino a 1.000 euro (art. 1 commi 222-230 della L. 197/2022) e della rottamazione dei ruoli (art. 1 comma 231 della L. 197/2022). 

In sede di conversione è poi stato introdotto l’art. 4-ter, che incrementa il “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” da destinare all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e piscine per fronteggiare l’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica.

In relazione agli interventi volti al risparmio energetico, invece, l’art. 7 autorizza il cumulo tra detrazione fiscale e il contributo regionale (o delle Province autonome di Trento e Bolzano) a determinate condizioni.

Da segnalare, infine, il nuovo art. 7-quater, che riconosce alle start up innovative costituite a partire dal 1° gennaio 2020, operanti nei settori dell’ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità, nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l’anno 2023, un credito d’imposta, fino a un importo massimo di 200.000 euro, in misura non superiore al 20% delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo.

Assegno unico e universale per i figli a carico – compensazioni 2022 e 2023

L’INPS, nel messaggio n. 1947 del 26/05/2023, con riferimento agli importi erogati a titolo di Assegno unico e universale per i figli a carico, comunica:
• di aver avviato la rielaborazione di tutte le competenze mensili a partire dalla mensilità di marzo 2022;
• attraverso il ricalcolo degli importi effettivamente dovuti e il calcolo delle differenze, sia in positivo che in negativo, con gli importi già liquidati nel corso dell’annualità 2022 tenuto conto anche delle mensilità già erogate nei primi mesi del 2023.

Il ricalcolo viene effettuato per le seguenti motivazioni:
• variazioni della DSU
• liquidazione degli importi relativi alla settima e ottava mensilità di gravidanza (c.d. premio alla nascita), sulla base del valore dell’ISEE presentato entro 120 giorni dalla nascita del figlio;
• maggiorazioni degli importi spettanti per le mensilità di gennaio e febbraio 2023;
• importi liquidati sulla base di valori di ISEE del nucleo familiare, poi dichiarati discordanti dalla Struttura INPS territorialmente competente a seguito di accertamenti effettuati sulla veridicità dei dati dichiarati;
• conguagli derivanti da operazioni di rettifica dell’ISEE 2022, eventualmente effettuate dai Centri di assistenza fiscale (CAF) successivamente al 31 dicembre 2022;
• eventuali recuperi della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori;
• riconoscimento delle maggiorazioni per soggetti disabili;
• ricalcolo degli importi relativi ai nuclei familiari numerosi e per i figli successivi al secondo;
• ricalcolo degli importi dell’Assegno unico per i nuclei percettori di Reddito di cittadinanza;

I cittadini interessati dalle operazioni di conguaglio riceveranno un avviso via mail/sms con cui sarà loro comunicato l’avvio dei conguagli delle rate dell’AUU in corso di godimento che, pertanto, potranno subire variazioni nell’importo calcolato.

Il dettaglio degli importi rimborsati e delle somme che invece dovranno essere restituite all’INPS verrà indicato in apposita sezione della procedura AUU, a cui l’utente può accedere dal sito istituzionale, entro il 10/06/2023.

Acconto IMU per l’anno 2023 entro il 16 giugno

Anche quest’anno la prima rata dell’IMU per l’anno 2023 deve essere versata entro il 16 giugno e, relativamente alle modalità di computo dell’imposta, occorre riferirsi alle disposizioni contenute nell’art. 1 commi 739 e ss. della L. 160/2019.

Si ricorda anzitutto che l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.
A tal fine:
– il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
– il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
Ad esempio, se un immobile viene ceduto il 16 aprile 2023, l’intero mese di aprile (composto da 30 giorni) è a carico dell’acquirente.
Entro il 16 giugno 2023, pertanto, il venditore (ove l’immobile non sia esente da IMU, ad esempio perché destinato ad abitazione principale) dovrà versare l’acconto dell’IMU per i primi tre mesi dell’anno 2023, mentre l’acquirente (sempre che a sua volta non gli competa l’esenzione) dovrà farsi carico dell’IMU per i rimanenti nove mesi dell’anno 2023.

L’IMU per l’anno 2023, infatti, dovuta in generale per i fabbricati, le aree edificabili e i terreni agricoli (le modalità di determinazione della base imponibile dell’IMU variano in funzione della tipologia di bene immobile interessata), deve essere versata in due rate:
– la prima entro il 16 giugno 2023, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione deliberata per il 2022;
– la seconda entro il 18 dicembre 2023 (in quanto il 16 cade di sabato), a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno 2023 e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote per il 2023, secondo quanto precisato dalla ris. Min. Economia e finanze 18 febbraio 2020 n. 1/DF e dalla circ. Min. Economia e finanze 18 marzo 2020 n. 1/DF.
Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno 2023.

FACOLTÀ DEI COMUNI DI DIFFERIRE I TERMINI DI VERSAMENTO DELL’IMU

Con riguardo ai termini di versamento dell’IMU si ricorda che nella ris. 8 giugno 2020 n. 5/DF il Min. Economia e finanze ha precisato che i Comuni possono differire autonomamente i termini di versamento dei tributi locali di propria competenza ai sensi degli artt. 52 del DLgs. 446/97 e 6 comma 3 della L. 212/2000.
Tale facoltà può essere esercitata, tuttavia, con riferimento alle entrate di esclusiva competenza dell’ente locale. Quest’ultimo, pertanto, non può prevedere interventi (nemmeno il semplice differimento dei versamenti) che riguardano la quota IMU di competenza statale che deve essere versata per gli immobili a destinazione produttiva del gruppo “D” (art. 1 comma 753 della L. 160/2019).
Per gli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, quindi, la quota pari allo 0,76% riservata allo Stato deve in ogni caso essere versata entro il 16 giugno 2023 (per l’acconto) ed entro il 18 dicembre 2023 (per il saldo).

DOMANDA DI INDENNITÀ ISCRO 2023

I commi da 386 a 401 dell’art. 1 della L. n. 178/2020 (“Legge di bilancio 2021”):
– hanno istituto in via sperimentale, per il triennio 2021-2023
– l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)
– a favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS in possesso di determinati requisiti.
Dopo aver erogato le indennità per il 2021 e 2022, l’Inps con il Mess. 5/05/2023, n. 1636 ha comunicato l’apertura del canale per la presentazione della domanda per l’indennità riferita all’anno 2023.

AMBITO SOGGETTIVO

L’indennità è riconosciuta in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, TUIR che presentano i seguenti requisiti:

ESCLUSI SOGGETTI CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA IN ANNI PRECEDENTI

L’indennità:
spetta una sola volta (anche se percepita parzialmente) nel triennio 2021-2023
➔ pertanto il beneficio per il 2023 è escluso per il soggetto che ne ha già fruito per il 2021/2022.

Decadenza: secondo l’Inps, il contribuente che sia decaduto dal diritto all’indennità riconosciuta per il biennio scorso
– pur non avendo beneficiato della prestazione per tutte le 6 mensilità previste
– non può comunque accedere una seconda volta alla prestazione nel triennio di riferimento.

La domanda per il 2023 può, quindi, essere presentata dai soggetti che
✓ non hanno presentato la stessa per il 2021/2022;
✓ pur avendola presentata nelle precedenti annualità, non hanno avuto accesso alla prestazione in quanto la domanda è stata respinta e o la prestazione revocata dall’origine.

AMMONTARE DELL’INDENNITA’

L’entità dell’indennità è fatta pari:
al 25% (su base semestrale) dell’ultimo reddito certificato
▪ entro un limite massimo di €. 881,23 ed un limite minimo di €.275,38 mensile (importi derivanti dalla rivalutazione ISTAT degli importi base 2021, rispettivamente, di €. 800 ed €. 250)

Nota: l’idennità
non concorre alla formazione del reddito
non da diritto alla contribuzione figurativa

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L’indennità è erogata dall’INPS previa presentazione telematica di apposita domanda da presentare:
entro il 31/10 di ciascun anno (2021, 2022 e 2023)
▪ unitamente all’autocertificazione dei redditi prodotti per gli anni di interesse.

Nel merito dell’istanza per il 2023 il Mess. n. 1636/2023 dell’Inps ha reso noto che:
dallo scorso 8/05/2023 è nuovamente disponibile la procedura on line sul portale dell’INPS
✓ l’accesso rimarrà disponibile fino al 31 ottobre 2023, termine ultimo di presentazione.

Le credenziali di accesso al servizio web sono:
– SPID di livello 2 o superiore;
– carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
– carta nazionale dei servizi (CNS).

Domanda tramite Contact Center: In alternativa al portale web, la prestazione può essere richiesta per quest’anno tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde gratuito 803 164 da rete fissa oppure al numero 06 164164 da rete mobile a pagamento.

L’Inps comunica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti, mentre l’Agenzia delle entrate comunica all’Inps l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.

Decorrenza: l’indennità spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda.

RAVVEDIMENTO – NUOVI CODICI TRIBUTO PER IMPOSTE SOSTITUTIVE E SOSTITUTI

Come noto, al fine di procedere al ravvedimento operoso degli omessi/carenti o tardivi versamenti è previsto l’obbligo di versamento
– dell’imposta originaria
– degli interessi di mora calcolati al tasso legale
– della relativa sanzione minima edittale (ex art. 13, Dlgs 471/97), abbattuta in ragione della tardività con cui interviene il ravvedimento operoso (ex art. 13, Dlgs 472/97).

Nota: si ricorda che la sanzione non si applica ove l’omesso/carente versamento derivi da una violazione dichiarativa “a monte” a cui si applichi una sanzione proporzionale (dichiarazione infedele/omessa), in quanto di natura “sostanziale” (la sanzione riferita al versamento rimane “assorbita” da quella riferita alla
dichiarazione – CM 42/2016).

Compilazione mod. F24: in generale il versamento dei tre importi di cui sopra va effettuato utilizzando uno specifico codice tributo; unica deroga attiene ai sostituti d’imposta, i quali non espongono separatamente gli interessi di mora calcolati (che vengono “incorporati” nel tributo).

Per quanto attiene versamento della sanzione:
codice tributo: si utilizza lo specifico codice relativo al tributo interessato (es: 8904 per l’Iva; ecc.)
anno di riferimento: va indicato il periodo d’imposta sui si riferisce il versamento.

I NUOVI CODICI TRIBUTO PER DETERMINATI RAVVEDIMENTI

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto di rendere più specifici i codici tributo riferiti:
– alle imposte sostitutive dovute dal contribuente: per i quali andava utilizzato l’unico codice 8913
– alle violazioni commesse dal sostituto d’imposta: che utilizzavano l’unico codice 8906

In tal modo l’Agenzia potrà comprendere più agevolmente a quali omissioni risulta riferito il versamento effettuato (ciò, in particolar modo nel caso in cui il versamento della sanzione non avvenga nel medesimo mod. F24 con il quale si procede a versare l’imposta).

A tal fine l’Agenzia ha emanato due recenti Risoluzioni, che introducono i nuovi codici tributo con una decorrenza differenziata.

CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE SOSTITUTIVE

Con la RM n. 12 del 1/03/2023 l’Agenzia delle entrate ha provveduto ad individuare dei codici tributo più specifici riferiti al versamento
➔ della cedolare secca sulle locazioni
➔ delle imposte sostitutive dovute dai contribuenti forfettari e dai contribuenti “minimi”.

Decorrenza: i nuovi codici tributo devono essere utilizzati a partire dal 2 maggio 2023.

Per agevolare l’individuazione dell’esatta codifica, l’Agenzia ha fornito la seguente tabella con indicazione:
✓ del codice tributo da utilizzare per il ravvedimento (prima colonna), riferiti sia alla sanzione che agli interessi di mora
✓ ed il corrispondente il codice tributo per il versamento delle relative imposte (terza colonna).

CODICI SOPPRESSI
In conseguenza dell’introduzione dei nuovi codici tributi sono stati soppressi i previgenti codici:

CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO DELLE RITENUTE

Analogamente a quanto visto per le imposte sostitutive, la RM n. 18 del 28/04/2023 ha istituito dei nuovi codici tributo per il ravvedimento operoso riferito ai versamenti dovuti dai sostituti d’imposta (anche in occasione dell’assistenza fiscale).

Come di consueto in sede di versamento, gli interessi dovuti sono cumulati al tributo ravveduto.

CODICI SOPPRESSI
In conseguenza dell’introduzione dei nuovi codici tributi sono stati soppressi i previgenti codici:

Decorrenza: i nuovi codici tributo devono essere utilizzati a partire dal 2 luglio 2023.

RAVVEDIMENTO OPEROSO – SANZIONI PER OMESSO/TARDIVO VERSAMENTO

Contributi previdenziali dovuti anche se si definisce la lite

Negli anni passati e in occasione delle precedenti definizioni delle liti pendenti, si è assistito a un cospicuo contenzioso inerente, in sintesi, agli effetti della definizione sul versante contributivo.
Stante l’assenza di una norma che disciplini la problematica esposta, si erano formati diversi orientamenti giurisprudenziali anche contrastanti (alcuni ritenevano che i contributi andassero pagati applicando le stesse percentuali per la definizione della lite, altri che la vertenza contributiva proseguisse, altri che, addirittura, la pretesa contributiva si estinguesse a seguito della definizione).

Ora, il quadro giurisprudenziale specie di legittimità è abbastanza chiaro: sussiste un assoluto doppio binario tra lite fiscale e contributiva essendo a tal fine irrilevante la coincidenza tra base imponibile fiscale e contributiva.
Quanto esposto vale per la definizione delle liti pendenti di cui alla L. 197/2022.

Poco importa, quindi, che i contributi dovuti alla Gestione separata e alle Gestioni Artigiani e Commercianti INPS siano liquidati nel quadro RR del modello REDDITI.
Si è infatti sostenuto che la definizione della lite fiscale “ha natura deflattiva esclusivamente del contenzioso fiscale e che nel testo dell’art. 39 cit. [si allude all’art. 39 comma 12 del DL 98/2011, ma lo stesso vale per la L. 197/2022ndr] non si rinviene alcun elemento che permetta di ritenere che “la definizione concordata del giudizio tributario estenda gli effetti sulla rideterminazione totale o parziale del presupposto impositivo accertato dall’Agenzia ai fini extrafiscali, quali i contributi previdenziali calcolati a percentuale sul reddito”; pertanto, “la tesi della definitività dell’accertamento reddituale ai fini contributivi sulla base del condono fiscale, per come affermata dalla Corte fiorentina, si rivela in ogni caso non conforme ai principi su enunciati e non può che essere caducata” (Cass. 25 agosto 2020 n. 17652cfr. anche Cass. 18 settembre 2019 n. 23301).

Quanto detto, a maggior ragione, vale per i contributi dovuti alle Casse di previdenza professionale.
In sostanza, l’INPS, entro il termine di prescrizione dei cinque anni notificherà al contribuente l’avviso di addebito ai sensi dell’art. 30 del DL 78/2010, richiedendo i maggiori contributi, le sanzioni e gli interessi.

Naturalmente, potrà essere contestato sotto ogni profilo (incluso il merito) dinanzi al giudice ordinario.
Bisogna prestare attenzione al fatto che secondo un orientamento la prescrizione contributiva viene interrotta dalla notifica dell’accertamento fiscale, che contiene l’indicazione dei maggiori contributi (Cass. 8 settembre 2015 n. 17769).
Ciò è coerente con l’attuale assetto normativo: giusto o sbagliato che sia, le imposte e i contributi seguono strade differenti nonostante siano soggetti alla medesima base imponibile.

ATTENZIONE ALL’INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE

Solo nel caso della mediazione (art. 17-bis del DLgs. 546/92), dell’acquiescenza (art. 15 del DLgs. 218/97) e dell’accertamento con adesione (art. 2 del DLgs. 218/97) c’è un vero e proprio effetto contributivo della definizione fiscale, previsto dalla legge. Infatti, gli istituti menzionati si perfezionano solo se, oltre alle imposte, si pagano anche i contributi INPS indicando nel modello F24 le apposite causali contributo.
Sempre solo per queste tre forme di definizione, sui maggiori contributi non sono dovuti sanzioni e interessi.

Per la conciliazione giudiziale (all’evidenza “dimenticata” dal legislatore) l’INPS recepisce di norma l’accordo tra contribuente e Agenzia delle Entrate, ma rimangono sanzioni e interessi (circ. INPS 2 agosto 2016 n. 140).