ANNUNCIATA LA PROROGA DEI VERSAMENTI PER I SOGGETTI ISA

Con il Comunicato stampa del 14/06/2023, il MEF ha reso noto che, con un prossimo provvedimento, verrà prorogato il termine per il versamento delle imposte in relazione ai “soggetti Isa”.

In particolare, è previsto il differimento:
dal 30/06/2023 al 20/07/2023 senza applicazione della maggiorazione dello 0,4%
✓ del termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA in relazione contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

AMBITO SOGGETTIVO

In relazione ai soggetti interessati dalla proroga, il Comunicato rende noto si applica ai professionisti e alle imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA.
In sostanza si dovrebbe trattare di una proroga del tutto analoga a quanto già previsto negli scorsi anni, dovendosi, pertanto, ritenere che operi a favore dei soggetti che soddisfano le seguenti condizioni:
▪️ esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA
▪️ dichiarano ricavi/compensi di importo non superiore a € 5.164.569 (limite stabilito, per ciascun
indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze)

Contribuenti inclusi: possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che
– applicano il regime forfetario o il regime dei “contribuenti minimi”
– presentano cause di esclusione dagli ISA diverse da quella citata (ricavi/compensi > € 5.164.569)
partecipano a società di persone/Srl in trasparenza fiscale, studi associati o imprese familiari che fruiscono della proroga (in quanto soggetti Isa e con ricavi/compensi inferiore al citato limite); per i soci di Srl non in trasparenza fiscale la proroga dovrebbe estendersi all’IVS eventualmente dovuta.

Soggetti esclusi: non possono fruire della proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (Interpello 330/2019).

Naturalmente rimangono esclusi anche tutte le persone fisiche “private”, nonché gli enti non commerciali privi di un’attività commerciale soggetta ad ISA.

AMBITO OGGETTIVO

La proroga si applica a tutti i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP e IVA, tra cui:
– il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP;
– il saldo 2022 dell’addizionale regionale IRPEF;
– il saldo 2022 e l’eventuale acconto 2023 dell’addizionale comunale IRPEF;
– il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 della cedolare secca sulle locazioni;
– il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai contribuenti forfettari e dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai c.d. contribuenti minimi;
– il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’IVIE e/o dell’IVAFE;

VERSAMENTI SUCCESSIVI E RATEAZIONE

Per i soggetti Isa che possono fruire della proroga, in passato era previsto che:
✓ per i versamenti differiti al 20 luglio: il differimento opera senza alcuna maggiorazione dello 0,4%
✓ maggiorazione che risultava applicabile per i versamenti effettuati successivamente, dal 21/07 al 31/07.

Rateizzazione
Per i contribuenti che si avvarranno della proroga al 20/07/2023 si modifica il piano di rateazione che intendono eventualmente applicare; in tal caso: la seconda rata: non può cadere al 17/07/2023, ma viene differita al 21/08/2023 mentre le rate successive rimangono

Non risultano modificate le scadenze del piano di rateazione nel caso in cui si provveda al pagamento entro il 31/07/2023 (con la maggiorazione dello 0,4%).

Dichiarazione IMU per gli anni 2021 e 2022 entro fine mese

Entro il 30 giugno 2023 deve essere presentata, in alcuni casi, la dichiarazione IMU “ordinaria” e la dichiarazione IMU enti non commerciali (ENC) relativamente agli anni 2021 2022.
Quanto alla dichiarazione “ordinaria” la norma cui fare riferimento è contenuta nel comma 769 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2019 n. 160, mentre per gli enti non commerciali occorre riferirsi al successivo comma 770.

nuovi modelli di dichiarazione che devono essere utilizzati sono quelli approvati dal:
– DM 29 luglio 2022, per i soggetti passivi IMU “ordinari”;
– DM 4 maggio 2023, per gli enti non commerciali.
Le uniche eccezioni riguardano gli immobili situati nelle Province autonome di Trento e Bolzano, assoggettati rispettivamente all’IMIS e all’IMI, per i quali i contribuenti devono utilizzare i modelli dichiarativi approvati dalle suddette Province autonome.
Per gli immobili siti nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nella quale è applicabile l’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) a partire dal 1° gennaio 2023, i soggetti passivi (compresi gli enti non commerciali) continuano a usare, per le dichiarazioni relative al 2021 e 2022, i modelli previsti per l’IMU.

In generale, i soggetti passivi sono tenuti a presentare la dichiarazione IMU “ordinaria” entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui:
– il possesso degli immobili ha avuto inizio;
– o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
In ogni caso, per i soggetti passivi diversi dagli enti non commerciali di cui all’art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019, nessuna dichiarazione deve essere presentata se le circostanze sono conoscibili autonomamente dal Comune, ad esempio mediante consultazioni catastali (cfr. istruzioni allegate al DM 29 luglio 2022, p. 7).

Di contro, sono tenuti all’adempimento i contribuenti che non hanno richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale (cfr. istruzioni allegate al DM 29 luglio 2022, p. 9), ma anche quelli che beneficiano delle esenzioni o riduzioni previste per l’IMU, ai sensi dell’art. 1 comma 769 della L. 160/2019 (ad esempio, l’esenzione per i c.d. “immobili merce” in vigore dal 2022, le agevolazioni previste per gli immobili assimilati all’abitazione principale, le esenzioni IMU riconosciute nell’ambito del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato COVID, elencate dal DM 11 dicembre 2021, ecc.), e, in generale, per tutte le circostanze che determinano una variazione dell’imposta non autonomamente conoscibile dal Comune.

Gli enti non commerciali di cui all’art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019, invece, devono presentare la dichiarazione IMU ENC ogni anno, indipendentemente dal verificarsi di variazioni che influiscano o meno sulla determinazione dell’imposta dovuta.

Si ricorda al riguardo che, a norma dell’art. 1 comma 6 del DL 61/2023, per i soggetti che, al 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1 del medesimo decreto (ossia nei territori di Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023), sono sospesi i termini per gli adempimenti tributari in scadenza dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.
In ragione di tale disposizione, si deve ritenere che, anche per gli enti non commerciali ex art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019 con sede nei predetti territori al 1° maggio 2023 (così come per gli altri soggetti passivi con residenza o sede in tali luoghi), siano sospesi i termini di presentazione delle dichiarazioni IMU per il 2021 e 2022 (entrambi con scadenza il 30 giugno 2023).

Ai sensi del successivo comma 7 ultimo periodo dell’art. 1 del DL 61/2023, la presentazione delle dichiarazioni IMU per il 2021 e 2022 in detti territori potrà avvenire entro il 20 novembre 2023, senza applicazione di sanzioni.Dichiarazione IMU ENC solo telematica

Per quanto riguarda le modalità di presentazione, il DM 4 maggio 2023 richiama che la dichiarazione IMU ENC va presentata esclusivamente con modalità telematiche (mediante i servizi telematici Entratel o Fisconline), direttamente dal contribuente oppure da un soggetto abilitato ex art. 3 comma 3 del DPR 322/98.

Limitatamente alla dichiarazione IMU “ordinaria”, la trasmissione, oltre che con modalità telematica, può avvenire in forma cartacea mediante consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune, trasmissione a mezzo PEC o posta, con raccomandata senza ricevuta di ritorno indirizzata all’ufficio tributi del Comune (la data di spedizione è considerata come data di presentazione della dichiarazione).

Comunicazione dei tax credit energia maturati nel 2022 con remissione in bonis

In relazione alla mancata comunicazione dei crediti d’imposta energia e gas maturati nel 2022, è possibile fruire della remissione in bonis trattandosi di un adempimento di natura “formale”. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 27 di ieri.

Si ricorda che le disposizioni sui crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relative al terzo trimestre 2022 (art. 6 del DL 115/2022), ai mesi di ottobre e novembre (art. 1 del DL 144/2022) e dicembre 2022 (art. 1 del DL 176/2022) prevedono che i beneficiari dei crediti d’imposta debbano inviare entro il 16 marzo 2023 all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 (cfr. art. 1 comma 6 del DL 176/2022).
Tale comunicazione doveva essere inviata entro lo scorso 16 marzo, secondo le modalità previste con il provv. Agenzia delle Entrate 16 febbraio 2023 n. 44905 (si vedano “Ultimi giorni per la comunicazione dei tax credit energia e gas maturati nel 2022” del 9 marzo 2023 e “Comunicazione tax credit energia scartata ritrasmessa anche oltre il 16 marzo” dell’11 marzo 2023).

Nel caso di specie, viene rilevato che la comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 non è stata inviata per mera dimenticanza, ma che ricorrono i presupposti che danno luogo al diritto a fruire del credito di imposta e non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. Si chiede quindi se sia possibile ricorrere all’istituto della remissione in bonis disciplinato dall’art. 2 della DL 16/2012.
Inoltre, viene chiesto cosa fare nel caso in cui il sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate dovesse scartare la comunicazione per avvenuto superamento del termine ordinario di invio.

L’Agenzia afferma che, fermo restando che l’istante non precisa di quali crediti d’imposta sia esattamente titolare, non può porsi alcun dubbio di remissione in bonis in riferimento ai:
– crediti relativi al primo e secondo trimestre 2022, non coinvolti nella citata comunicazione e, comunque, da utilizzare al più tardi entro il 31 dicembre 2022;
– crediti riferiti ai primi trimestri del 2023, parimenti estranei alla citata comunicazione.

Tanto premesso, l’Amministrazione finanziaria osserva come l’adempimento di cui all’art. 1 comma 6 del DL 176/2022 non rappresenta un elemento costitutivo dei crediti richiamati. La sua omissione, infatti, non ne inficia l’esistenza, ma ne inibisce l’utilizzo in compensazione, qualora lo stesso non sia già avvenuto entro il 16 marzo 2023.
Si tratta, dunque, di un adempimento di natura “formale”, come risulta dal citato provvedimento del 16 febbraio 2023 (§ 2.6 e 3.1) e dalle circolari nn. 13/2022 e 20/2022 (con riferimento al termine iniziale di fruizione).

Quanto precisato sulla natura della comunicazione, ad avviso dell’Agenzia, rende alla stessa applicabile la previsione dell’art. 2 comma 1 del DL 16/2012 disciplinante la c.d. “remissione in bonis”, secondo cui la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa laddove il contribuente:
– abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
– effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
– versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’art. 11 comma 1 del DLgs. 471/97, pari a 250 euro.

Considerando tuttavia che i crediti in esame, in riferimento ai periodi oggetto di comunicazione (terzo e quarto trimestre 2022), sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 entro il 30 settembre 2023 (art. 1 comma 3 del DL 176/2022), la remissione in bonis, dovendo necessariamente precedere l’utilizzo del credito, non può essere effettuata oltre tale termine e comunque prima dell’utilizzo in compensazione del credito.
Peraltro, stante l’espressa previsione normativa, si rammenta che il ricorso a tale istituto è inibito in presenza di attività di controllo poste in essere prima del suo perfezionamento.

L’Agenzia rileva inoltre che lo scarto del modello F24 recante i crediti che avrebbero dovuto formare oggetto di una tempestiva comunicazione non rientra tra le ipotesi inibitorie. Tale tipologia di scarto segnala soltanto l’anomalia del mancato invio della comunicazione o sue eventuali incongruenze e non appura una violazione.

Da ultimo, in merito alle modalità con cui procedere all’invio della comunicazione oltre il termine del 16 marzo 2023, la risoluzione segnala che lo stesso potrà avvenire come in precedenza stante la riapertura del canale telematico dedicato, che sarà resa nota nei prossimi giorni con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.

Contributo alle imprese di autotrasporto: prenotazione dal 26/06/2023

Con un apposito comunicato stampa (08/06/2023), il MIT ha reso noto che:
• dalle ore 10 del 26/06/2023 e fino alle ore 16 dell’11/08/2023;
• le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi: la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, codice ATECO 49.41;
• possono presentare le domande per accedere al contributo previsto per il rinnovo del parco veicolare in senso maggiormente eco-sostenibile, disciplinato dal DM n. 97 del 12/04/2023.

L’istanza, che ha validità di prenotazione delle risorse disponibili (pari a 25 milioni di euro), è presentata dall’impresa richiedente esclusivamente tramite PEC all’indirizzo ram.investimenti2023@legalmail.it, trasmettendo il modello reperibile nella Sezione “Investimenti IX edizione” dedicata all’incentivo sul sito web del soggetto gestore RAM (www.ramspa.it).

Ogni impresa ha diritto alla presentazione di una sola domanda di accesso agli incentivi, contenente tutti gli investimenti anche per più mezzi di diversa tipologia. Nel caso in cui vengano presentate più domande, verrà presa in considerazione solamente quella inoltrata per prima.

È tuttavia possibile annullare l’istanza precedentemente inoltrata e, contestualmente, presentare una nuova domanda, riportando come oggetto della PEC la dicitura “annullamento istanza”, oppure “annullamento istanza e nuova presentazione”, con l’effetto di uno scorrimento nella graduatoria a una nuova posizione in coda.

Tutti i soggetti che hanno presentato la domanda, nel periodo di rendicontazione sono tenuti a fornire la prova:
• del perfezionamento dell’investimento;
• che l’investimento sia stato avviato in data successiva al 23 maggio 2023 (data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DM 12 aprile 2023 n. 97), presupposto per l’ammissione all’erogazione del contributo.

In caso di acquisizione mediante contratto di leasing finanziario, i contribuenti devono altresì dimostrare la piena disponibilità del bene, attraverso la produzione di copia del verbale di presa in consegna del bene medesimo.

Il suddetto periodo di rendicontazione decorre dalle ore 10 dell’11 settembre 2023 e si conclude alle ore 16 dell’11 giugno 2024.

La documentazione richiesta deve essere trasmessa utilizzando l’apposita piattaforma informatica, che sarà resa nota sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e sul sito della RAM.

Al fine della rendicontazione, le imprese sono tenute a presentare la documentazione tecnica di cui agli articoli da 4 a 9 del DM 97/2023 e la prova documentale dell’integrale pagamento del prezzo attraverso la relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti il prezzo del bene.

Beni acquisiti in leasing – Ove l’acquisizione dei beni si perfezioni mediante contratto di leasing finanziario, l’aspirante all’incentivo è tenuto a comprovare il pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per l’invio della documentazione. La prova del pagamento dei suddetti canoni può essere fornita alternativamente con la fattura rilasciata all’utilizzatore dalla società di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall’utilizzatore a favore della suddetta società.

Solo successivamente al completamento della rendicontazione, la domanda effettuata con prenotazione potrà considerarsi perfezionata. Le domande che non verranno rendicontate nei termini descritti decadranno automaticamente, liberando quindi risorse e determinando lo scorrimento dell’elenco degli istanti.

Nel caso in cui, a esito dell’istruttoria sulla rendicontazione, l’impresa non risulti aver perfezionato, in tutto o in parte, gli investimenti dichiarati, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti potrà tenerne conto ai fini di successive edizioni di incentivazione.

Superbonus – sconto in fattura: sanzione per credito non spettante per errata indicazione del codice fiscale nelle fatture emesse e nelle comunicazioni

Con la risposta n. 348 del 14/06/2023, l’Agenzia ha affrontato il caso relativo all’ipotesi di ”annullamento” della comunicazione di ”sconto in fattura” e successivo riversamento del credito già compensato, a fronte di interventi agevolabili realmente eseguiti, benché in favore di un soggetto individuato in fattura con un codice fiscale diverso; si chiede se in tale fattispecie la sanzione da applicare:
• sia quella del credito ”non spettante’ ex art. 13 comma 4 del DLgs. 471/97′;
• o, piuttosto quella del credito ”inesistente” ex art. 13 comma 5 del DLgs. 471/97.

Richiamando la RM 36/2018 e la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. nn. 34444 e 34445 del 2021), si desume che devono ricorrere entrambi i requisiti per considerare inesistente il credito, ossia:
• deve mancare il presupposto costitutivo (il credito non emerge dai dati contabili, finanziari o patrimoniali del contribuente)
• l’inesistenza non deve essere riscontrabile con controlli automatizzati o formali.

Ne deriva, a contrario, che se manca uno di tali requisiti, il credito deve ritenersi non spettante (cfr. anche Cass. 7615/2022).

Nel caso di specie,
• sebbene l’errata indicazione del codice fiscale, sia nelle fatture emesse sia nelle comunicazioni inviate, rappresenti un errore sostanziale; per il quale si è resa necessaria la correzione dell’operazione ab origine e il riversamento del credito indebitamente utilizzato;
• considerato che: il credito compensato si ricollega a un intervento “reale” con la sola eccezione dell’errata indicazione del codice fiscale del fruitore dei lavori agevolabili” e la rettifica dell’operazione mediante, storno e sostituzione delle fatture originarie, oltre all’invio della nuova comunicazione, ha rigenerato il credito, il cui presupposto costitutivo può dirsi esistente ante compensazione.

Nella fattispecie descritta, è stata considerata applicabile la sanzione per i crediti “non spettanti” di cui all’ art. 13 comma 4 del DLgs. 471/97(ossia quella del 30% e non quella dal 100% al 200% del successivo comma 5 per i casi di crediti “insistenti”), ravvedibile ex art. 13 del DLgs. 472/97.

Tale violazione – fino al 30 settembre 2023 – è sanabile anche tramite il c.d. “ravvedimento speciale”, nei termini e con le modalità disciplinate dall’art. 1 commi da 174 a 178 della L. 197/2022.

Scende a 48 euro la deduzione forfetaria per gli autotrasportatori

Scende a 48 euro la misura della deduzione forfetaria per gli autotrasportatori. Con comunicato di ieri, 16 giugno, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso note le misure dell’agevolazione per il periodo d’imposta 2022, da indicare nel modello REDDITI 2023.

Si tratta, nello specifico, della deduzione forfetaria di cui all’art. 66 comma 5 primo periodo del TUIR, con riferimento alla quale, nonostante gli importi deducibili siano previsti direttamente dalla citata norma, la misura effettiva della deduzione forfetaria viene fissata annualmente, tenendo conto dello stanziamento annuale previsto e dell’adeguamento alle variazioni dell’indice ISTAT.
Con il comunicato di ieri, il Ministero dell’Economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle risorse disponibili, ha quindi definito le misure agevolative relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate (art. 66 comma 5 primo periodo del TUIR) a favore degli autotrasportatori nel 2023.

In particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2022, nella misura di 48 euro.
La misura viene quindi ridotta rispetto a quella dello scorso anno (periodo d’imposta 2021), che era stata fissata in misura pari a 55 euro; l’anno ancora precedente (periodo d’imposta 2020) era invece pari a 48 euro.
La deduzione, ricorda il comunicato, spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.

Il comunicato precisa inoltre che la deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.
Pertanto, tale deduzione spetta in misura pari a 16,8 euro (35% di 48).

Quanto agli obblighi documentali, si ricorda che il contribuente deve predisporre e conservare (fino alla scadenza del termine per l’accertamento, unitamente ai documenti di trasporto, alle fatture ed alle lettere di vettura) un prospetto recante l’indicazione: dei viaggi effettuati e della loro durata; delle località di destinazione; degli estremi dei documenti di trasporto delle merci (o delle fatture o delle lettere di vettura).

INDICAZIONE NEL RIGO RF55 O RG22

In merito all’indicazione in dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa pubblicato sempre ieri, ha fornito le relative indicazioni per la compilazione.

Si ricorda che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore ai sensi dell’art. 66 comma 5 primo periodo del TUIR va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI PF e SP 2023, utilizzando (come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI):
– nel rigo RF55 i codici 43 e 44;
– nel rigo RG22 i codici 16 e 17.
Tali codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

Slittano al 20 luglio i versamenti per contribuenti ISA e forfetari

Con il comunicato stampa n. 98 pubblicato ieri in serata, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso noto che con “una prossima disposizione normativa” verrà prorogato dal 30 giugno al 20 luglio 2023 il termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”.

Il comunicato stabilisce che rimane invece ferma la scadenza del 31 luglio 2023 (in quanto il 30 luglio cade di domenica), per il versamento con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. Si tratta quindi di una proroga “dimezzata” rispetto a quella che è stata disposta in vari anni scorsi, ove alla proroga del termine per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4% corrispondeva un analogo differimento del termine per il pagamento con la maggiorazione.

Lo stesso Consiglio nazionale dei commercialisti auspicava che anche quest’anno si potesse procedere allo stesso modo ma, nelle interlocuzioni avute con il MEF, ha dovuto prendere atto dei “cogenti vincoli di finanza pubblica” che non hanno consentito un differimento oltre il termine del 31 luglio. “È stato fatto il massimo – ha commentato a caldo il Presidente Elbano de Nuccio – per contemperare le legittime richieste dei colleghi e dei contribuenti con le esigenze di equilibrio dei conti dello Stato”.

Nel prossimo futuro, però, ha aggiunto il Tesoriere del CNDCEC, Salvatore Regalbuto, le proroghe dovranno diventare “l’eccezione e non la regola” e ciò potrà avvenire solo “con un compiuto riconoscimento dei principi dello Statuto dei Diritti del Contribuente”. In tal senso, la riforma fiscale rappresenta “un’occasione da non perdere”, anche per “ridefinire il calendario delle scadenze” e “superare l’ormai insostenibile ingorgo estivo”.

Per quanto riguarda i contribuenti interessati dalla proroga, il comunicato stabilisce che la proroga si applica ai professionisti e alle imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA); analogamente agli scorsi anni, deve quindi ritenersi che la proroga si applichi ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
– esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
– dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro).

Come gli scorsi anni, nel comunicato viene precisato che possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:
– applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014;
– applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
– presentano altre cause di esclusione dagli ISA.

Devono invece ritenersi esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2 agosto 2019 n. 330).
Analogamente agli scorsi anni, il comunicato precisa che la proroga si estende ai soggetti che:
– partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli ISA;
– devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5115 e 116 del TUIR.

La proroga riguarda i versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, quindi in particolare:
– il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP;
– il saldo 2022 dell’addizionale regionale IRPEF;
– il saldo 2022 e l’eventuale acconto 2023 dell’addizionale comunale IRPEF;
– il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 della “cedolare secca sulle locazioni”, dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai contribuenti forfettari e dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai c.d. “contribuenti minimi”;
– le altre imposte sostitutive o addizionali (es. la c.d. “tassa etica”) che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
– il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’IVIE e/o dell’IVAFE;
– l’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.

Poiché il comunicato fa espresso riferimento anche alla dichiarazione IVA, la proroga al 20 luglio 2023 si estende al versamento del saldo IVA 2022, qualora non sia stato effettuato entro l’ordinaria scadenza del 16 marzo scorso, con le previste maggiorazioni dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario e fino al 30 giugno, fermo restando il versamento entro il 31 luglio con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% calcolata anche sulle precedenti.

Dietrofront della Cassazione sull’incasso giuridico

Con la sentenza n. 16595 di ieri, la Cassazione ha affermato che la rinuncia, operata da un socio nei confronti della società, a un credito relativo a un reddito tassato per cassa (quali gli interessi maturati su finanziamenti erogati a una società partecipata), non comporta l’obbligo di sottoporne a tassazione il relativo ammontare, con conseguente esclusione anche della ritenuta prevista dall’art. 26 comma 5 del DPR 600/73.

Il principio appare innovativo, dal momento che, sino ad oggi, con riferimento a fattispecie analoghe (quale la rinuncia al TFM da parte di soci amministratori), i giudici di legittimità e l’Amministrazione finanziaria hanno sostenuto la tesi opposta.

Ad esempio, l’ordinanza n. 12222/2022 aveva affermato che la rinuncia, da parte del socio-amministratore, al TFM costituisce dal punto di vista giuridico un incasso, come tale suscettibile di essere tassato, in quanto:
– per un verso, presuppone la possibilità di disporre di una somma di denaro, costituisce espressione della volontà di patrimonializzare la società e, pertanto, presuppone il conseguimento del credito il cui importo, anche se non materialmente incassato, viene, comunque, “utilizzato”;
– per un altro verso, arricchisce un soggetto giuridico – la società – che appartiene al rinunciante in quanto socio della stessa, il quale altrimenti si gioverebbe, attraverso lo schermo della personalità giuridica e in violazione del principio della capacità contributiva, dell’incremento della partecipazione sociale.

Analogo orientamento è stato seguito dall’Amministrazione finanziaria (C.M. n. 73/94 e ris. Agenzia delle Entrate n. 124/2017), secondo la quale “la rinuncia ai crediti correlati a redditi che vanno acquisiti a tassazione per cassa (quali, ad esempio, i compensi spettanti agli amministratori e gli interessi relativi a finanziamenti dei soci) presuppone l’avvenuto incasso giuridico del credito e quindi l’obbligo di sottoporre a tassazione il loro ammontare, anche mediante applicazione della ritenuta di imposta”.

Con un’impostazione che appare condivisibile, la sentenza n. 16595/2023 afferma che occorre distinguere tra la previgente disciplina e quella attuale.

Infatti, in base alla disciplina in vigore sino al periodo d’imposta in corso al 7 ottobre 2015 (2015, per i soggetti “solari”), la rinuncia, da parte del socio, al credito nei confronti della società partecipata non determinava, in capo a quest’ultima, l’insorgere di una sopravvenienza attiva rilevante ai fini della formazione del reddito imponibile (art. 88 comma 4 del TUIR).
Tale norma andava esaminata in correlazione con i previgenti artt. 94 comma 6 e 101 comma 7 del TUIR, per effetto dei quali l’ammontare relativo al credito oggetto della rinuncia non era ammesso in deduzione in capo al socio e si aggiungeva (totalmente) al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione detenuta nella società debitrice (cfr. anche le ris. Agenzia delle Entrate nn. 152/2002 e 41/2001).

A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 7 ottobre 2015 (2016, per i soggetti “solari”), invece, la norma di riferimento è l’art. 88 comma 4-bis del TUIR, in base al quale “la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale”. Il nuovo regime qualifica, quindi, come “apporto” la sola parte di rinuncia che corrisponde al valore fiscalmente riconosciuto del credito in capo al socio.

Specularmente, in capo al socio imprenditore che detiene le partecipazioni in regime di impresa, ai sensi degli artt. 94 comma 6 e 101 comma 7 del TUIR l’ammontare della rinuncia si aggiunge al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione “nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia”.

Alla luce del mutato quadro normativo, quindi, il valore fiscale del credito oggetto di rinuncia è stato posto in correlazione con la detassazione.
In altri termini, a seguito della rinuncia, il socio aumenta il costo della partecipazione solo nei limiti del valore fiscale del credito e la società beneficia di una sopravvenienza non tassabile solo nei limiti di detto valore.

Pertanto, la rinuncia di un credito avente valore fiscale pari a zero, come per i crediti legati ad un reddito tassato per cassa, non incrementa il valore fiscale della partecipazione, diversamente da quanto prospettato nel precedente regime, sia dalla Cassazione, sia dall’Agenzia. Di contro, detta rinuncia comporta la tassazione integrale della sopravvenienza attiva in capo alla società partecipata.

Le asimmetrie cui la regola dell’incasso giuridico intendeva porre rimedio sono state, pertanto, risolte dal legislatore mutando la formulazione dell’art. 88 del TUIR, lato società partecipata, e degli artt. 94 e 101 dello stesso TUIR, lato socio creditore.

La Suprema Corte si allinea così all’orientamento dottrinale pressoché unanime (cfr., per tutti, la norma di comportamento AIDC n. 201/2018).

Trasmissione dei 730/2023 all’Agenzia delle Entrate entro il 15 giugno

Ai sensi degli artt. 16 e 17 del DM 31 maggio 1999 n. 164, come modificati dall’art. 16-bis del DL 124/2019, i CAF, i professionisti abilitati e i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2023 entro il 15 giugno 2023, con riferimento alle dichiarazioni presentate dai contribuenti entro lo scorso 31 maggio.
Prima della trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, i medesimi soggetti devono consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3).
I sostituti d’imposta, ai fini della trasmissione telematica dei modelli 730/2023, possono avvalersi di un intermediario abilitato.

Nell’ambito della trasmissione telematica dei modelli, i CAF, i professionisti abilitati e i sostituti d’imposta comunicano all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili derivanti dalla liquidazione dei modelli 730/2023 (modelli 730-4) ai fini dell’effettuazione dei conguagli.

L’Agenzia delle Entrate provvede poi a trasmettere in via telematica ai sostituti d’imposta i modelli 730-4 ricevuti, presso la sede telematica indicata da questi ultimi, affinché possano effettuare i relativi conguagli in capo ai contribuenti sulle retribuzioni e compensi erogati. Pertanto, come precisato dalla circolare Agenzia delle Entrate 12 marzo 2018 n. 4, i sostituti d’imposta, per procedere alle operazioni di conguaglio, devono attendere che l’Agenzia metta a disposizione il modello 730-4, mediante la suddetta “sede telematica”, analogamente ai modelli 730 elaborati dai CAF e dai professionisti.

La comunicazione all’Agenzia delle Entrate della “sede telematica” presso cui ricevere i modelli 730-4 avviene, di regola, con il “quadro CT” della Certificazione Unica, da parte dei sostituti d’imposta che trasmettono almeno una certificazione dei redditi di lavoro dipendente o assimilati con compilazione dei dati fiscali, oppure mediante il modello “CSO”, nel periodo in cui non è più consentita la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche con il quadro CT.

Entro il medesimo termine del 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio 2023, i CAF, i professionisti e i sostituti d’imposta sono altresì tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate le schede relative alle scelte di destinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1).
A questo proposito, si ricorda che:
– i CAF e i professionisti trasmettono telematicamente i modelli 730-1 all’Agenzia delle Entrate, con le modalità di cui al provv. Agenzia delle Entrate 24 febbraio 2023 n. 52627;
– i sostituti d’imposta consegnano le schede per la destinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’IRPEF a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
A decorrere dalle dichiarazioni da tramettere nel 2024, relative al periodo d’imposta 2023, anche i sostituti d’imposta saranno tenuti a trasmettere i dati contenuti nelle schede in via telematica all’Agenzia delle Entrate (si veda “Dematerializzazione delle schede di otto, cinque e due per mille dell’IRPEF rinviata” del 12 maggio).

Relativamente ai conguagli a debito e a credito si specifica che, in base all’art. 19 commi 1 e 2 del DM 164/99, le somme risultanti a debito o a credito del contribuente dal prospetto di liquidazione del modello 730 (modello 730-3) e comunicate al sostituto d’imposta con il modello 730-4, devono essere trattenute o rimborsate sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto d’imposta ha ricevuto il modello 730-4.

Pertanto, in caso di conguagli a debito diventa conveniente rinviare la presentazione del modello 730/2023, che deve avvenire entro il 2 ottobre 2023 (poiché la scadenza ordinaria del 30 settembre cade di sabato), in quanto ciò determina automaticamente il differimento della trattenuta delle somme ricevute. Viceversa, in caso di conguagli a credito, risulta conveniente anticipare la presentazione del modello 730/2023, al fine di anticipare il rimborso spettante.
Ad esempio, supponendo che il modello 730/2023 sia stato presentato il 30 maggio 2023 e il relativo modello 730-4 sia ricevuto dal sostituto d’imposta il 10 giugno 2023, le somme saranno trattenute o rimborsate al contribuente sulla retribuzione di giugno (prima retribuzione utile) o comunque con la retribuzione di luglio 2023.

730/2023 ANNULLABILE FINO AL 20 GIUGNO

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è presente una sezione dedicata al calendario delle date importanti ai fini della dichiarazione precompilata, dove si specifica che il 20 giugno 2023 è l’ultimo giorno per annullare il modello 730 già inviato o il modello 730 inviato e l’eventuale relativo modello REDDITI PF correttivo.

Elementi di incoerenza per i rimborsi dei modelli 730/2023 invariati

Con il provvedimento n. 203543 pubblicato ieri, 9 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli preventivi dei modelli 730/2023 che determinano un rimborso in capo al contribuente.
In pratica, vengono confermati i criteri che erano già stati previsti in relazione ai modelli:

  • 730/2017 (cfr. provvedimento 9 giugno 2017 n. 108815);
  • 730/2018 (cfr. provvedimento 25 giugno 2018 n. 127084);
  • 730/2019 (cfr. provvedimento 19 giugno 2019 n. 207079);
  • 730/2020 (cfr. provvedimento 5 giugno 2020 n. 225347);
  • 730/2021 (cfr. provvedimento 24 maggio 2021 n. 125708);
  • 730/2022 (cfr. provvedimento 30 maggio 2022 n. 184653).

L’art. 5 comma 3-bis del DLgs. 175/2014 prevede infatti una specifica disciplina in merito ai controlli preventivi sui modelli 730, in presenza di situazioni considerate “a rischio”. In particolare, l’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi nel caso di presentazione del modello 730 direttamente da parte del contribuente, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che:

  • presentano elementi di incoerenza rispetto a particolari criteri, determinati con provvedimento della stessa Agenzia;
  • ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro.

Il provvedimento n. 203543 di ieri ha quindi individuato i criteri a cui fare riferimento per identificare i suddetti elementi di incoerenza in relazione ai modelli 730/2023, confermando quelli individuati nei sei anni scorsi.
Costituiscono, dunque, elementi di incoerenza relativi ai modelli 730/2023 con esito a rimborso:

  • lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle Certificazioni Uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
  • oppure la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle Certificazioni Uniche;
  • oppure la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

Il suddetto comma 3-bis dell’art. 5 del DLgs. 175/2014 prevede, inoltre, che l’attività di controllo preventiva sopra illustrata possa avvenire in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione del modello 730, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a tale termine.

A conclusione delle operazioni di controllo preventivo, l’Agenzia delle Entrate eroga il rimborso che risulta spettante non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione del modello 730, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
Restano comunque fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

La suddetta disciplina in materia di controlli preventivi trova applicazione, secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 4 del DLgs. 175/2014, anche in relazione ai modelli 730 presentati:

  • tramite i CAF e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale;
  • a prescindere che si tratti di una dichiarazione precompilata (modificata o meno) o di una dichiarazione presentata secondo le modalità ordinarie.

Se la dichiarazione è stata inclusa nei controlli preventivi:

  • l’Agenzia delle Entrate non rende disponibile il risultato contabile per l’effettuazione dei conguagli (modello 730-4) e ne informa il soggetto che ha prestato assistenza fiscale (professionista, CAF o sostituto d’imposta) o il contribuente in caso di presentazione diretta;
  • il contribuente deve provvedere autonomamente al versamento del secondo o unico acconto relativo all’IRPEF e/o alla cedolare secca sulle locazioni, entro il 30 novembre, mediante il modello F24 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 12 marzo 2018 n. 4, § 7).

PROCEDURE APPLICABILI ANCHE ALL’INPS
Ai fini dei controlli preventivi, le suddette procedure si applicano anche ai modelli 730/2023 presentati a un CAF o professionista con l’INPS quale sostituto d’imposta.
A partire dai modelli 730/2020, infatti, è stata disposta l’estensione all’INPS delle ordinarie procedure di ricezione dei modelli 730-4 per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, come avviene nei confronti degli altri sostituti d’imposta (in precedenza, invece, l’INPS riceveva i modelli 730-4 dai CAF o professionisti mediante l’utilizzo dei propri canali telematici).