Tregua fiscale – Tutto pronto per la definizione agevolata delle controversie tributarie: via alle istanze tramite PEC (in attesa del software)

Con il provv. del 01/02/2023 è stato approvato il modello di domanda (con le relative istruzioni) per la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate (ex art. 1, c. 186 – 202, L. 197/2022).

LA NORMATIVA – I c. 186 – 205, Legge di bilancio 2023, dispongono:
• la possibilità di definire le controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
• pendenti – alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023, ossia al 01/01/2023;
in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio, attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire.

L’istituto è alternativo alla definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione ex art. 5, L. 130/2022

PROCEDURE OPERATIVE
Con il Provv. del 01/02/2023 (pubblicato il 02/02/2023) è stato approvato il modello per la presentazione telematica della domanda di adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti, reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, unitamente alle relative istruzioni che forniscono le indicazioni per la determinazione degli importi dovuti per la definizione.

Per ciascuna autonoma controversia, ossia relativa al singolo atto impugnato, il contribuente presenta una distinta domanda di definizione agevolata.

La domanda può essere presentata a partire dal 02/02/2023 (come indicato nel CS dell’Agenzia) e fino al 30/06/2023.
In attesa dell’attivazione di un servizio specifico per la compilazione e la trasmissione telematica, è possibile presentare la domanda inviandola all’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) dell’Ufficio che è parte nel giudizio.

Il modello è il seguente:

PAGAMENTO IMPORTI DOVUTI – Nel p.5 del Provvedimento si indicano termini e modalità per il pagamento degli importi dovuti.

In unica rata importi inferiori a mille euro – Nelle motivazioni al Provv. si precisa che il pagamento rateale è ammesso soltanto nel caso in cui l’importo netto dovuto sia superiore a mille euro per ciascuna controversia autonoma; conseguentemente, le somme inferiori o pari a tale cifra vanno sempre versate in unica soluzione, entro il 30 giugno 2023.

Le somme superiori a mille euro possono essere versate in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo; sulle rate successive alla prima si 7 applicano gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. Non è ammesso il pagamento tramite la compensazione.

Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data del versamento della prima rata.

Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento.

Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. Non si dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.

PERFEZIONAMENTO DEFINIZIONE – La definizione si perfeziona – salvo eventuale diniego – con il pagamento, entro il termine perentorio del 30 giugno 2023, dell’intera somma da versare oppure della prima rata e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

AL VIA L’UTILIZZO DEL CREDITO IVA 2022 IN COMPENSAZIONE ORIZZONTALE OLTRE I € 5.000

Le regole per la compensazione orizzontale del credito annuale IVA 2022, inalterate rispetto all’anno scorso, si riassumono come segue:
fino ad € 5.000: la compensazione è libera, potendo essere effettuata senza attendere la presentazione del mod. Iva 2023 (dunque, fin dal 1/01/2023), che non deve essere obbligatoriamente vistato
oltre € 5.000: occorre distinguere i seguenti casi:
– in generale: è richiesta la preventiva presentazione del mod. Iva 2023, con utilizzo che può iniziare dal 10° giorno successivo a tale presentazione
– in deroga: quanto sopra si rende obbligatorio solo se si supera il maggior limite di €. 50.000 nel caso di punteggio ISA almeno pari a 8 per il 2021 (Mod. Redditi 2022) o almeno pari a 8.5 quale media per il 2020 ed il 2021 in cui il contribuente sia una società di capitali in regime “start up”.

Il mod. Iva 2023 può essere presentato dal 1/02/2023 e fino al 2/05/2023 (il 30/04 cade di domenica).

UTILIZZO DEL CREDITO FINO AD €. 5.000
Il contribuente può utilizzare in compensazione orizzontale “senza limitazioni”
il credito Iva annuale maturato nel 2022 qualora di importo € 5.000:
• dal 1° giorno dell’anno successivo la sua maturazione
• senza presentare “preventivamente” la dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito.

Individuazione del limite di €. 5.000: va riferito:
• all’importo del credito IVA 2022 effettivamente utilizzato in compensazione orizzontale
• non l’ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione annuale (si noti la differenza rispetto ai crediti infrannuali, per i quali il mod. TR va vistato al solo supero del limite riferito ai crediti in esso indicati).

Peraltro è ammesso:
• non apporre il visto in sede di prima presentazione
• procedendovi solo in sede di successivo utilizzo in compensazione che eccede il limite di €. 5.000.

UTILIZZO DEL CREDITO PER IMPORTI SUPERIORI AD €. 5.000
Il contribuente che ha maturato un credito Iva 2022 ed intende utilizzarlo in compensazione orizzontale per un importo superiore a € 5.000 è tenuto:
• a presentare previamente la dichiarazione annuale Iva
• ad apporre il visto d conformità (o la “sottoscrizione alternativa” dell’organo di controllo), salvo esonero dovuto a livello Isa raggiunto nelle dichiarazioni dei redditi presentate
• ad attendere il 10° giorno successivo alla presentazione.

Start up innovative: il limite di € 5.000 è elevato a € 50.000 (art. 10 c. 7- bis DL 78/2009), senza dover valutare il livello Isa raggiunto.

Regime premiale: per i soggetti ISA che:
• hanno ottenuto un punteggio Isa (compilando fedelmente il relativo quadro), alternativamente:
• per il periodo d’imposta 2021 (mod. Redditi 2022): pari o superiore a 8
• o quale media dell’esito per il periodo d’imposta 2020 e 2021: pari o superiore a 8,5 opera l’esonero da apposizione del visto di conformità per utilizzi orizzontali del credito Iva fino ad €. 50.000 (l’obbligo scatta solo per utilizzi di importo superiore). In tal caso il contribuente deve evidenziare la situazione barrando la relativa casella “Esonero da apposizione del visto di conformità” situata nel Frontespizio.

Anche in caso di applicazione del regime premiale e per le start-up innovative:
• permane l’obbligo di preventiva presentazione del mod. Iva (ex-art. 17, Dlgs 214/97), e l’attesa del 10° giorno successivo, ove il credito utilizzato ecceda €. 5.000
• potendosi solo fruire dell’esonero dal visto nonostante l’Agenzia già conosca il punteggio Isa raggiunto (rinvenibile nei mod. ISA già presentati dal contribuente (peraltro, la casella non è più presente nei modd. Redditi/Irap, a differenza dell’Iva).

Il limite generale di €. 5.000 entro cui è ammesso compensare “senza limitazioni” (CM 1/2010) va riferito all’anno di maturazione del credito e non all’anno solare di utilizzo in compensazione (cioè l’anno di presentazione dell’F24).

FABBRICATI DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO – AMMORTAMENTO AL 6%

La Legge di Bilancio 2023, art. 1, co. da 65 a 69, L. n. 197/2022, ha introdotto la possibilità di incrementare le quote di ammortamento fiscale limitatamente ai fabbricati strumentali per le imprese che operano in determinati settori del commercio al dettaglio.

L’AMBITO SOGGETTIVO

L’agevolazione riguarda le imprese che esercitano le seguenti attività di commercio di beni al dettaglio, sia alimentari che non.

L’AMBITO OGGETTIVO

L’ultimo periodo del co. 65 perimetra l’ambito oggettivo della disposizione sono ammessi i soli fabbricati strumentali utilizzati per l’attività svolta nei settori di quell’elenco precedente.
In sostanza, si tratta (art. 43, co. 2, Tuir):
▪ dei soli fabbricati strumentali per destinazione
▪ con esclusione dei fabbricati
✓ strumentali solo per natura (non utilizzati nell’attività, in quanto locati a terzi, salva la deroga per i gruppi di imprese di cui oltre)
✓ nonché gli “immobili patrimonio” (unità abitative locate a terzi, inutilizzate, ecc.)

IL COEFFICIENTE DI AMMORTAMENTO

Come noto i coefficienti di ammortamento sono stati definiti dal DM 31/12/1988, il quale ha suddiviso le varie tipologie di attività nell’ambito di Gruppi, cui corrispondono specifici coefficienti di ammortamento.

Le attività di cui all’elenco precedente sono tutte collocate nell’ambito del Gruppo XXII, n. 2 “Altre attività” nel corpo del citato DM 31/12/1988; tale gruppo prevede i seguenti coefficienti di ammortamento:

DURATA DELL’AGEVOLAZIONE

L’agevolazione si applica in via transitoria:
✓ per il periodo di imposta in corso al 31/12/2023
✓ e per i successivi 4 periodi di imposta.
Per le imprese con periodo coincidente con l’anno solare si tratta dei periodi dal 2023 al 2027.

SOCIETA’ IMMOBILIARI DI GESTIONE ADERENTI AL CONSOLIDATO FISCALE

Come anticipato, in deroga all’inquadramento tra i fabbricati strumentali per destinazione è previsto che:
– le società immobiliari “di gestione” aderenti al consolidato
– possono accedere all’agevolazione per i fabbricati che sono locati alle aziende del gruppo (rientranti nel perimetro del consolidato) che li utilizzano direttamente nell’ambito della propria attività di commercio al dettaglio (rientrante tra quelle individuate dall’elenco precedente).

ATTUAZIONE

L’applicazione della norma è delegata un Provvedimento dell’Agenzia Entrate da emanare entro il 27/02/2023 (60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio)

MODALITA’ APPLICATIVE

Come indicato nella Relazione tecnica alla legge di Bilancio, l’incremento del coefficiente:
➔ è consentito nel rispetto dei principi contabili
➔ la norma interviene solo al fine di permettere una deducibilità maggiore nel caso in cui sia
giustificabile un ammortamento civilistico superiore al coefficiente fiscale “ordinario” del 3%.

Ciò implica il fatto che non vi è alcuna fiscalità differita da gestire in contabilità; infatti:
✓ non è ammesso effettuare un ammortamento civilistico al 3% ed una variazione fiscale in diminuzione per un ulteriore 3%, da recuperare al termine del processo di ammortamento)
✓ tuttavia, laddove civilisticamente sia giustificabile un ammortamento superiore al 3%, tale quota (entro il limite del 6%) risulterà fiscalmente deducibile (in sostanza si tratterà di esaurire il processo di ammortamento in un lasso di tempo più breve).

Restano ferme le ulteriori regole dettate dall’art. 102 del TUIR in materia di ammortamento:


SISTEMA TS – NOVITA’ DAL 2023 ED INVIO AL 31 GENNAIO

Il DM 27/12/2022 ha nuovamente modificato la periodicità di invio dei dati al sistema TS delle spese sanitarie e delle spese veterinarie, disponendo il rinvio della periodicità mensile al 1/01/2024.

NUOVE PERIODICITA’ DI INVIO DELLE SPESE SANITARIE DAL 2023

SITUAZIONE ATTUALE: come anticipato, l’art. 2 del DM 27/12/2022 ha ridefinito i termini d’invio dei dati delle spese sanitarie relative al 2023, che permangono su base semestrale:

CORRISPETTIVI INVIATI AL STS

Si ricorda che anche l’obbligo di invio dei corrispettivi telematici (farmacie, ottici, ecc.) al sistema TS,
(previsto dall’art. 2, co. 6-quater, DLgs. n. 127/2015, come modificato dall’art. 3, co. 5, DL n. 183/2020) è stato differito al 2024 dall’art. 3 del DL 198/2022, cd. “Milleproroghe 2022” (v. RF-fl 001/2023).

INVIO DEI DATI SANITARI DEL 2022 ENTRO IL 31/01/2023

Per quanto attiene l’invio delle spese sanitarie sostenute nel 2022, occorre considerare le seguenti due novità introdotte:
➔ l’estensione agli ottici
➔ inclusione tra i dati dei contributi usufruiti del “bonus vista” e del “bonus psicologo”.

ESTENSIONE DELL’OBBLIGO ALLA GENERALITÀ DEGLI OTTICI

Il DM 1/09/2016 aveva già incluso gli ottici tra i soggetti obbligati (elenco di cui all’art. 1, lett. f):
▪ avessero effettuato la comunicazione al Ministero della Salute, ex artt. 11 c. 7 e 13 DLgs. n. 46/97
▪ cioè di iscrizione nel Registro dei fabbricanti di dispositivi su misura in campo ottico e oftalmico.

Il successivo DM 28/11/2022 (integrando il citato DM 1/09/2016 con la lett. g) all’elenco di cui all’art. 1), al fine di tener conto dell’evoluzione normativa, estende l’obbligo di trasmissione al sistema TS
▪ oltre agli esercenti l’arte ausiliaria di ottico di cui alla precedente lett. f)
▪ anche a quelli “registrati in anagrafe tributaria, con il codice attività – primario o secondario – … Ateco 2007 47.78.20 «Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia»”

È inoltre previsto che, dal 1/12/2022, il Sistema TS procede ad acquisire dall’Agenzia delle entrate il
codice Ateco comunicato dall’esercente che richiede le credenziali necessarie per l’invio dei dati.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE
Per entrambi i soggetti (di cui alla preesistente lett. f) ed alla nuova lett. g) la trasmissione dei dati
▪ limitatamente alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche per l’intero anno 2022
▪ è effettuata entro il 31/01/2023.

Si ricorda che la trasmissione dovrà avvenire secondo quanto disposto dal nuovo allegato A al DM 22/12/2022 (che ha sostituito l’analogo All. A del DM 19/10/2020); il citato DM ha poi previsto la possibilità di accedere al STS tramite Carta di identità elettronica (CIE) da parte del cittadino che intenda consultare i propri dati.

Tipologie di spesa: sono richieste le informazioni relative:
– alle spese per l’acquisto/affitto di dispositivi medici con marcatura CE, identificate col codice tipologia di spesa “AD”
– altre spese sanitarie diverse da quelle di cui sopra, identificate col codice tipologia di spesa “AA” (con il quale va indicata anche la fruizione dell’eventuale “bonus vista”)

BONUS VISTA E BONUS PSICOLOGO

Il citato DM 28/12/2022 ha espressamente previsto che:
➔ in relazione all’obbligo di trasmettere al STS anche eventuali contributi “riportati sui documenti fiscali”
➔ chiarisce che, per quanto attiene gli ottici e gli psicologi, vanno inclusi anche i seguenti contributi:
▪ il cd. “Bonus vista” (art. 1, co. 438, L. n. 178/2020): si tratta di un contributo sotto forma di voucher di importo pari a € 50, per l’acquisto di occhiali da vista/lenti a contatto correttive a favore dei membri di nuclei familiari con ISEE inferiore a € 10.000 annui
▪ il cd. “Bonus psicologo” (art. 1-quater, co. 3, DL n. 228/2021, cd. “Decreto Milleproroghe”): si tratta di un contributo a fronte di spese per sessioni di psicoterapia presso specialisti iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’Albo degli psicologi

Per l’invio di tali contributi va utilizzato:
– il codice tipologia di spesa “AA – Altre spese” (cui associata alla descrizione “tutte le eventuali e altre tipologie di prestazioni non previste dai valori precedenti nonché per i contributi riconosciuti dalla normativa vigente riportati nei documenti fiscali”)
– il codice tipologia di spesa “AA – Altre spese” (in precedenza gli psicologi utilizzavano il solo codice “SP – Prestazioni sanitarie”).

“DECRETO CARBURANTI” – LE NOVITA’

Con la pubblicazione in G.U. del 14/01/2023 DL n. 5/2023 entra in vigore il cd. “Decreto carburanti”, finalizzato ad attenuare l’impatto dell’incremento del prezzo dei carburanti per autotrasporto.

In particolare, a fronte di alcune misure di natura fiscale, sono affiancati alcuni obblighi “di trasparenza” in capo ai gestori degli impianti di distribuzione di carburante stradale.

PROROGA DEL “BONUS CARBURANTE” DI €. 200 (art. 1, co. 1)

L’art. 2 del DL n. 21/2022 (“Decreto Ucraina”) ha introdotto una deroga, per l’anno 2022, alle disposizioni del co. 3 dell’art. 51, Tuir (v. RF 139/2022):
▪ l’importo del valore di buoni benzina/analoghi titoli ceduti ai lavoratori dipendenti di aziende private per l’acquisto di carburanti per autotrazione
non è imponibile nel limite di € 200 per lavoratore, ai sensi del co . 3, art. 51, TUIR.

Ora, viene disposto che:
▪ tale esenzione da rilevanza Irpef viene estesa ai buoni benzina riconosciuti dal datore di lavoro dal 1/01/2023 fino al 31/12/2023
▪ fermo restando quanto previsto dal citato co . 3, art. 51, TUIR.

Pur non trattandosi di un ampliamento dei termini già previsti dal DL 21/2022, si deve ritenere trovi
applicazione tutti i chiarimenti già forniti in precedenza dalla CM 27/2022, in quanto compatibili.

Pertanto, nel 2023 opereranno due limiti massimi che ciascun lavoratore dipendente potrà ricevere
senza che si applichi l’imponibilità, che operano in modo indipendente l’uno dall’altro:

Supero dei limiti: si ricorda che, secondo l’Agenzia, ove risulti superato:
uno solo dei 2 limiti: la tassazione scatta limitatamente alla categoria superata (rimanendo la detassazione riferita all’altra categoria)
entrambi i limiti: opera la tassazione per tutti i valori corrisposti.

In sostanza, ai fini della verifica del supero del limite occorre procedere nel seguente ordine:
1) in primo luogo: si verifica se superato il limite dei buoni carburante (€. 200): in caso negativo non scatta alcuna tassazione per tali buoni
2) successivamente si procede ad analoga analisi riferita agli altri benefit: l’eventuale supero (dei €. 258,23) comporta la sola tassazione di tali importi, senza che venga tassazione l’importo dei buoni carburante
3) infine, se viene superato il limite dei buoni carburante, l’eccedenza si cumula al limite riferito alla generalità dei benefit e ove detto secondo limite (€. 258,23)
– risulta anch’esso superato: risulterà imponibile la somma tra i benefit e i buoni carburante
– in caso contrario: non sarà imponibile alcunché.

“BONUS TRASPORTO PUBBLICO” (art. 4)

l decreto reintroduce il cd. “Bonus trasporti”, che consiste in un contributo erogato dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) per agevolare la mobilità delle persone fisiche.
La misura (finanziata da apposito fondo di €. 100 mil. per il 2023), viene riproposta come segue:

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI – NUOVI ADEMPIMENTI

Il decreto procede, infine, ad istituire una serie di obblighi in relazione ai distributori di carburante, prevedendo contestualmente le relative sanzioni in caso di inadempimento:


DETRAZIONE DEL 50% DELL’IVA SULL’ACQUISTO DI ABITATIVI IN CLASSE A/B

L’art. 1, co. 76, L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha reintrodotto la detrazione Irpef calcolata su una quota dell’Iva pagata per l’acquisto di unità immobiliari residenziali ad elevata efficienza energetica, introdotta, in passato, dall’art. 1, co. 56, L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) per gli acquisti effettuati nel 2016 (successivamente prorogata sul 2017).
Per quanto non si tratti di una riapertura dei termini, la legge di bilancio 2023 ripropone il medesimo dato testuale della norma, lasciando ritenere si rendano applicabili i chiarimenti forniti dall’Agenzia in passato.

LA DETRAZIONE REINTRODOTTA

Il comma 76 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2023 dispone che in relazione:
▪ agli acquisti effettuati dal 1/01/2023 al 31/12/2023 di unità immobiliari abitative in classe energetica A o B
cedute direttamente dalle imprese che le hanno edificate/ristrutturate
▪ spetta una detrazione dall’IRPEF pari al 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA
▪ da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.

BENEFICIARI

La detrazione opera per i soggetti passivi IRPEF (persone fisiche per acquisti nella sfera “privata”).

CARATTERISTICHE DELL’IMMOBILE

Per usufruire dell’agevolazione, l’unità immobiliare deve:
✓ conseguire prestazioni energetiche di classe A o B;
✓ essere a destinazione residenziale.
Nota: non essendo poste ulteriori condizioni, la detrazione spetta, dunque indipendentemente:
– dalla destinazione dell’immobile: ad abitazione principale o quale “seconda casa”, o da locare a terzi
– non rileva la categoria catastale e, pertanto, può trattarsi di unità immobiliare “di lusso” (A/1, A/8 o A/9) o meno (CM 7/2017).

PERTINENZA: la detrazione riguarda anche la pertinenza a condizione che:
– il suo acquisto avvenga contestualmente a quello dell’unità abitativa
– e l’atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale

CARATTERISTICHE DELL’IMPRESA CEDENTE

L’unità immobiliare (CM 12/2016 e CM 20/2016) dev’essere acquistata dall’impresa costruttrice o ristrutturatrice che nella vendita applica l’Iva (10% per le 2° case; 4% in presenza dei requisiti “prima casa”; 22% per le unità “di lusso”):
▪ per obbligo: in quanto cede l’immobile “merce” entro 5 anni dalla ultimazione dei lavori
▪ o per opzione: in quanto cede l’immobile “merce” oltre 5 anni dalla ultimazione dei lavori
▪ non rileva se il costruttore ha temporaneamente locato l’immobile, in attesa di venderlo.

Appalto per la costruzione: la detrazione non spetta nel caso in cui il privato abbia acquisito l’immobile tramite appalto per la costruzione (si deve trattare di unità edificata/ristrutturata “in proprio” dall’impresa e successivamente ceduta all’acquirente).

IMPRESE DI RIPRISTINO O RISTRUTTURATRICE
Come anticipato, l’agevolazione spetta anche per l’acquisto effettuato dall’impresa che ha proceduto al ripristino/ristrutturazione (ex art. 3, co. 1, lett. c), d), o f), DPR n. 380/2001) dell’immobile.

MISURA DELLA DETRAZIONE

Spetta la detrazione IRPEF del 50% dell’Iva applicata sul prezzo d’acquisto, da fruire:
▪ in 10 quote annuali
▪ a partire dall’anno di sostenimento delle spese (2023) e nei 9 periodi successivi (fino al 2032).
Limite: non è previsto alcun limite massimo di spesa.

ACQUISTO IN COMPROPRIETÀ: la norma non disciplina in via specifica i soggetti a cui spetta la detrazione; ciò comporta che la detrazione:
✓ spetta in ragione della spesa effettivamente sostenuta
da ciascuno dei contitolari.

N.B.: ciò a differenza rispetto all’acquisto di unità in edifici interamente ristrutturati, la cui detrazione (25% del prezzo d’acquisto) si applica in ragione della percentuale di comproprietà (al 50% per entrambi i contitolari), non del quantum sostenuto.

Peraltro, non è stato chiarito se sia ammesso attestare sul documento di spesa (fattura dell’impresa) l’importo effettivamente sostenuto da ciascun contitolare, applicando in via analogica quanto chiarito per quanto attiene la detrazione del 50% ripristino del patrimonio immobiliare.

AMBITO TEMPORALE

I requisiti richiesti sono riferiti:
▪ alla data del rogito di acquisto, che va stipulato entro il 31/12/2023
▪ il principio di cassa che opera per la detrazione, essendo anch’esso limitato ai pagamenti effettuati nel 2023 (mod. Redditi 2024).

Acconti: in applicazione di tali principi (CM 7/2017):
✓ non è agevolabile l’IVA relativa agli acconti pagati nel 2022, anche se il rogito è stipulato nel 2023
✓ è agevolabile l’IVA relativa agli acconti pagati nel 2023 a condizione che sia registrato il preliminare
di acquisto e venga stipulato il rogito entro il 2023

CUMULABILITA’ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

L’agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni, non esistendo espresso divieto (CM 7/2017), salvo che queste ultime non la neghino espressamente.

La detrazione in esame si ritiene, quindi, cumulabile con la detrazione IRPEF del 50%:
▪ per l’acquisto di box/posto auto pertinenziale (art. 16-bis c. 1 lett. d) Tuir)
▪ per l’acquisto di unità abitative in edificio interamente ristrutturato dall’impresa cedente entro 18
mesi dalla fine lavori (art. 16-bis c. 3 Tuir detrazione calcolata sul 25% del prezzo di acquisto dell’immobile nel limite di un importo massimo di € 96.000 da ripartire in 10 quote costanti) escludendo il 50% dell’IVA detratta (in quanto onere non “rimasto a carico”).

DOCUMENTAZIONE

Ai fini del riconoscimento della detrazione in esame è necessario conservare ed esibire
l’atto di acquisto dell’immobile da cui risulti:
✓ che l’immobile è stato acquistato dalla ditta costruttrice/ristrutturatrice;
✓ la destinazione d’uso dell’immobile (abitativo) e la classe energetica (A o B);
✓ l’eventuale vincolo pertinenziale, in caso di acquisto della pertinenza
▪ le fatture dalle quali rilevare l’ammontare dell’IVA pagata nel 2023.

REGIME FORFETTARIO DAL 2023 – LE NOVITÀ

Il regime forfetario (art. 1, co. da 54 a 89, L. n. 190/2014) è stato oggetto di rilevanti modifiche da parte dell’art. 1, co. 54, L. n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) a decorrere dal 1/01/2023, con l’introduzione:
– di un maggior limite di ricavi/compensi dell’anno precedente, portato a €. 85.000
– di una causa di decadenza retroattiva

VERIFICHE PER L’ACCESSO/PERMANENZA NEL REGIME FORFETTARIO

Il contribuente deve soddisfare due distinte previsioni normative, che si giustificano con “l’orizzonte temporale” in cui operano, denominate requisiti d’accesso/permanenza e cause ostative:
per le sole neoattività: i requisiti d’accesso vanno valutati anche in via presuntiva
per i soggetti già in attività (anche non in regime agevolato): le due fattispecie operano in modo del tutto analogo, “guardando” sempre alla situazione dell’anno precedente (2022, nel caso di specie).

“REQUISITI D’ACCESSO/PERMANENZA” (ART. 1 C. 54, L. 190/2014)

Attualmente sono da riferire i seguenti limiti:
1) di ricavi/compensi dell’anno precedente; la legge di Bilancio 2023 ha innalzato detto limite da €. 65.000 ad 85.000
2) spese per lavoro dipendente/assimilato sostenute nell’anno precedente, che non deve accedere €. 20.000
Come anticipato, detti limiti, per i soggetti:
a) già in attività nel 2022: sono valutati al 31/12/2022 per verificare la possibilità, dal 1/01/2023, di accedere per la prima volta al regime agevolato (soggetti che provengono dalla contabilità semplificata/ordinaria) o di permanervi (soggetti già in regime forfettario nel 2022)
b) neo-attività 2023: il contribuente attesta di presumere il loro soddisfacimento nel 2023.


Neo-attività: l’Interpello n. 195/2019 ha negato l’accesso ad un contribuente (promotore finanziario) che nel 2019 intendeva nuovamente aprire la P.Iva cessata in anni precedenti, nel presupposto che fosse già noto che nel 2019 avrebbe incassato degli “arretrati” (per una causa vinta nel 2018 contro il precedente committente) superiori al limite massimo di ricavi (all’epoca di €. 65.000, oggi €. 85.000).
Analogo discorso vale per quanto riguarda il limite delle spese sostenute per lavoro dipendente.
Si tratta, dunque, di limiti che trovano concreta applicazione quasi esclusivamente per i soggetti già attivi

NUOVO LIMITE DEI RICAVI/COMPENSI

Come anticipato, per l’accesso o per la permanenza nel regime agevolato a decorrere dal 1/01/2023:
i ricavi/compensi conseguiti nell’anno precedente (ragguagliati ad anno in presenza di periodo
d’imposta inferiore ad un anno solare), riferiti a tutte le attività svolte (anche se cessate)
▪ non devono superare il nuovo limite di €. 85.000.

N.B.: si ritiene che la nuova soglia trovi applicazione a partire dal 1/01/2023 (in sede di primo accesso, nonché per valutarne la permanenza)

LIMITE DELLE SPESE DI LAVORO DIPENDENTE/ASSIMILATO

La legge di bilancio 2020 ha reintrodotto il limite riferito alle spese di lavoro dipendente: per l’accesso/permanenza nel 2023 nel regime agevolato il contribuente deve verificare che nel 2022 non abbia non abbia “sostenuto” spese superiori a €. 20.000 lorde per:
lavoro dipendente (art. 49 Tuir), si ritiene anche da distacco/lavoro “interinale” (RM 275/2008)
co.co.co. (art. 50 lett. c-bis) Tuir) o altri redditi assimilati al lavoro dipendente ex art. 50 lett. c)
Tuir (borse/assegni per fini di studio o professionali, ai tirocinanti, ecc.)
✓ lavoro accessorio (art. 70 D.Lgs 276/2003);
✓ utili agli associati con apporto di solo lavoro (art. 53 Tuir);
compensi erogati ai familiari dell’imprenditore (art. 60 Tuir), anche se indeducibili

DECADENZA RETROATTIVA DAL REGIME FORFETTARIO

A partire dal 01/01/2023, invece, il disegno di legge (anche alla luce di quanto imposto dalla citata Dir. UE
n. 2020/285), prevede di introdurre, dal 1/01/2023, una ipotesi di decadenza retroattiva:
se si supera la soglia di €. 85.000 ma non quella di € 100.000: il regime forfetario cessa di
essere applicabile dall’anno successivo allo splafonamento (“fuoriuscita” dall’anno successivo);
se i ricavi/compensi incassati superano la soglia di €. 100.000:
▪ il regime cessa di essere applicabile dallo stesso anno
▪ con applicazione dell’Iva a partire dall’operazione che comporta il superamento del limite.
L’applicazione pratica di tale principio non sembra tuttavia immediata per quelle operazioni unitarie che si porranno a cavallo del limite di €. 100.000 (in attesa di chiarimenti ufficiali, è probabile che si dovrà provvedere alla suddivisione della base imponibile).


MOD. IVA 2023 E MOD. CU 2023 – LE NOVITÀ DEI MODELLI IN BOZZA

DICHIARAZIONE IVA 2023 – LE NOVITÀ IN BOZZA

il quadro VO, nella sezione III, rigo VO 35, è prevista la casella 2, riservata alle imprese agricole esercenti attività enoturistiche che intendono revocare, dal periodo d’imposta 2022, l’opzione per l’applicazione dell’Iva e del reddito nei modi ordinari, in favore del regime “naturale” di determinazione dell’imposta in via forfettaria, ex art. 5 della Legge 413/1991.
il quadro CS, si tratta di un nuovo quadro della dichiarazione Iva, destinato alla messa in atto degli adempimenti dichiarativi legati al contributo di solidarietà contro il caro bollette, di cui all’art. 37 del DL 21/2022 (vedi provvedimento, Agenzia delle entrate, prot. n° 221978/2022).

Termine di presentazione: si ricorda che il mod. IVA 2023 va presentato tra il 1/02/2023 ed il 2/05/2023.

CERTIFICAZIONE UNICA 2023: LE NOVITÀ IN BOZZA

La certificazione unica 2023, da trasmettere all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo 2023, riporta le seguenti novità:
▪ il bonus carburante erogato dai datori di lavoro privati ai propri dipendenti, la somma è esente fino a un massimo di €. 200 per lavoratore;
▪ i fringe benefit non imponibili fino a €. 3.000 per lavoratori dipendenti/assimilati per l’anno 2022
l’assegno unico erogato dall’Inps da marzo 2022 con la conseguente fine del precedente regime
di detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni
▪ le nuove modalità di attribuzione del trattamento integrativo previsto in caso di imposta lorda
superiore alla detrazione spettante (riconosciuto per i redditi non superiori a €. 15.000 ed attribuibile, in presenza di determinati requisiti, per i redditi fino a €. 28.000).

DDL BILANCIO 2023 – NOVITÀ ATTESE PER IL REGIME FORFETARIO

il DDL di bilancio 2023 prevede:
✓ l’incremento della soglia di ricavi/compensi a €. 85.000 (in luogo di €. 65.000) per l’accesso/permanenza al regime forfetario
✓ l’introduzione di un’ipotesi di “decadenza” retroattiva: in caso di ricavi/compensi di ammontare:

  • compreso tra € 85.001 e € 100.000: la fuoriuscita dal regime agevolato opera solo dall’anno successivo
  • superiore a € 100.000: il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso.

La nuova misura delle soglie trovi applicazione a partire dal 1/01/2023.

Per la verifica dell’eventuale splafonamento del limite per i contribuenti che accedono per la prima volta al regime agevolato, si considerano i ricavi come determinati nel regime di provenienza (CM 9/2019).

Così, ad esempio, per un imprenditore che nel 2022 si trovava:
– in contabilità ordinaria: rilevano i ricavi in base al principio di competenza
– in contabilità semplificata: rilevano i ricavi determinati “per cassa” (eventualmente tenendo conto
dell’opzione per il cd. “criterio di registrazione”, di cui all’art. 18, co. 5, Dpr 600/73).

In caso di inizio dell’attività (es: nel 2023) il regime è accessibile considerata l’assenza di ricavi/compensi nel periodo precedente (2022).
Se l’inizio attività è avvenuto nel 2022 ai fini del calcolo del superamento del limite di 85.000 € è
necessario effettuare il ragguaglio ad anno.


Credito d’imposta per l’acquisto della carta per gli anni 2022 e 2023 – definite le procedure operative

Con la circolare del 6/12/2022, il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria (DIE), che regolamenta termini e modalità di presentazione delle domande per l’accesso al credito d’imposta per l’acquisto della carta per gli anni 2022 e 2023.

Possono accedere all’agevolazione le imprese editrici di quotidiani e periodici che abbiano:
• la sede legale in uno Stato dell’Unione Europea o nello spazio economico europeo;
• la residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
• l’indicazione, nel Registro delle imprese, del codice ATECO “58 ATTIVITA’ EDITORIALI” con le seguenti specificazioni:
◦ 58.13 (edizione di quotidiani)
◦ 58.14 (edizione di riviste e periodici);
• l’iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Le spese ammesse all’agevolazione, per le due annualità, sono quelle sostenute rispettivamente nell’anno 2021 e nell’anno 2022 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici, non rientranti tra i prodotti editoriali espressamente esclusi ai sensi dell’articolo 1, comma 183, della L. 24 dicembre 2003, n. 350, e con l’esclusione della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie.

Le spese ammesse al credito devono risultare da certificazione rilasciata da soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione. La certificazione, rilasciata dai soggetti abilitati, riguarda l’intero bilancio ovvero, per i soggetti non sottoposti ad obbligo di certificazione, i soli costi per l’acquisto della carta sostenuti, rispettivamente, nell’anno 2021 e nell’anno 2022.

Termine per la presentazione delle domande: le imprese editrici di quotidiani e periodici che intendono accedere al beneficio devono presentare domanda al Dipartimento per l’informazione e l’editoria entro i seguenti termini:
per l’anno 2022 (costi sostenuti nel 2021), dal 19 gennaio al 21 febbraio 2023
per l’anno 2023 (costi sostenuti nel 2022), dal 5 settembre al 6 ottobre 2023.

La domanda deve essere presentata, per ciascuna annualità, dal legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via SPID o CNS, cliccando sul link “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria”, “credito d’imposta per le spese per l’acquisto della carta” del menù “Servizi online”.

Il credito d’imposta non è rimborsabile ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Per la generalità dei soggetti ammessi, il mod. F24 può essere presentato a partire dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari.