Indennità una tantum 150 euro – istanza di riesame entro il 13/07/2023

Con il messaggio n. 1389 del 14/04/2023, l’INPS ha indicato termini e procedure operative ai fini della presentazione dell’istanza di riesame nel caso risulti “respinta” l’istanza per l’erogazione dell’indennità una tantum di €. 150 x art. 19 commi 11-14 del DL 144/2022.

L’istanza di riesame potrà essere presentata entro il 13/07/2023, ossia 90gg dalla pubblicazione del messaggio in esame.

L’esito della domanda e le relative motivazioni sono consultabili accedendo al “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile dalla home page del sito dell’Istituto (www.inps.it), attraverso il motore di ricerca oppure seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi ed Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”; una volta autenticati, sarà necessario selezionare la prestazione d’interesse e accedere alla sezione “Ricevute e provvedimenti”.

Per le domande nello stato “Respinta” è disponibile la lista dei motivi di reiezione e il tasto “Chiedi riesame”, che consente di inserire la motivazione della richiesta e, attraverso la funzione “Allega documentazione”, di produrre i documenti previsti per il riesame.

Nel caso di domanda “respinta”, il soggetto interessato può proporre istanza di riesame mediante lo stesso servizio telematico di presentazione della domanda, che permetta all’Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna categoria, così come delineati nella circolare n. 127 del 16/11/2022.

L’istanza di riesame potrà essere presentata entro 90 gg dal 14/04/2023, giorno di pubblicazione del messaggio n. 1389 del 14/04/2023, ossia entro il 13/07/2023.

Vengono poi forniti alcuni chiarimenti in merito ai requisiti di accesso all’indennità in base alla tipologia di soggetti.

Fermo restando che per i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti l’indennità viene erogata dall’INPS solo in forma residuale, e cioè qualora non l’abbiano già ricevuta, ove spettante, dal datore di lavoro, l’Istituto di previdenza ricorda che per tali soggetti il requisito delle “50 giornate di lavoro svolte nel corso dell’anno 2021” si ritiene soddisfatto anche nel caso in cui il medesimo venga raggiunto cumulando le giornate di lavoro effettivo come lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, riferite al settore sia agricolo che non agricolo.

Inoltre, l’INPS precisa che, in caso di cancellazione retroattiva delle giornate di lavoro agricolo dell’anno 2021 utili al raggiungimento del requisito, l’indennità risulta indebita e deve essere restituita.

Con un provvedimento di prossima pubblicazione verranno fornite istruzioni con specifico riferimento alla categoria dei dottorandi e assegnisti di ricerca, per risolvere la criticità circa l’assenza dell’informazione relativa alla presenza di un contratto di dottorando/assegnista alla data prevista dal DL 144/2022, che ha comportato la reiezione delle relative domande.

Rottamazione – quater – in arrivo la proroga

Con un comunicato stampa del 21/04/2023, il MEF ha reso noto che:
▪ con un prossimo provvedimento normativo ad hoc (che verrà inserito o nell’iter di conversione del DL bollette o sarà inserito all’interno di un apposito DL che dovrà essere approvato dal CDM);
▪ il termine di presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli verrà posticipato dal 30/04/2023 al 30/06/2023.

Di conseguenza, slitteranno i seguenti termini:
per comunicare la liquidazione delle somme al contribuente (adempimento a cura dell’Agente della riscossione) dal 30/06/2023 al 30/09/2023;
il termine di pagamento di tutte le somme o della prima rata slitta dal 31/07/2023 al 31/10/2023.

Casse di Previdenza – Possono beneficiare della rottamazione solo i ruoli delle Casse che entro il 31 gennaio hanno deliberato in questo senso (ad esempio la Cassa forense e la Cassa dei ragionieri possono beneficiare della rottamazione).

Da più parti era arrivata la richiesta di “prorogare” i termini per l’adesione alla rottamazione – quater.

Con un recente comunicato, l’ANC ha richiesto con urgenza l’adozione di un provvedimento che prolungasse i termini di scadenza, per permettere a tutti di usufruire del beneficio, e non rischiare che qualcuno sia escluso a causa dell’inefficienza del sistema di Ade Riscossione.

La richiesta di differimento dei termini trovava fondamento anche nel fatto che l’Agenzia non ha rispettato il termine del 31 marzo per la cancellazione delle cartelle sotto i 1.000 euro, e si è data ulteriori 30 giorni di tempo, ponendo così i contribuenti in una situazione di confusione nel trovare ancora cartelle che invece non dovrebbero neanche apparire.

Altra necessità da affrontare con urgenza indifferibile era quella di sanare un’evidente disparità.

I Contribuenti diversi da quelli meno abbienti (Isee Inf. Ad € 20.000) avevano potuto aderire solamente alla Definizione Agevolata, c.d. “Rottamazione-Ter”, in forza di quanto previsto dall’Art. 3, D.L. n. 119/2018 convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018, e non anche alla “Definizione per estinzione dei debiti di cui all’Art. 1, commi 184 e 185 della Legge n. 145/2018”, riservata, questa, alle ‘Persone Fisiche’ in situazione di “Grave e Comprovata difficoltà economica” (Saldo e Stralcio), che potevano sanare la loro posizione versando il 35% della quota capitale.

Ora con la Rottamazione – Quater i primi vengono rimessi in bonis, anche se non avevano onorato numerose rate delle diverse scadenze, addirittura con un piccolo vantaggio rispetto alla precedente misura e con 5 anni di tempo per onorare il tutto.

Diversamente i soggetti che avevano potuto accedere al c.d. “Saldo e Stralcio”, pagando in linea capitale il 35% su 100, ora vengono rimessi anch’essi in bonis. Tuttavia se non hanno onorato anche la sola rata di luglio 2022, decadono dal beneficio. Anche per questo motivo si dovrebbe attuare lo slittamento del termine della presentazione della Nuova Domanda della Rottamazione – Quater, che permetterebbe anche al Governo di avere il tempo necessario per sanare l’ingiusta discriminazione.

Procedure per l’adesione – le novità – L’adesione alla rottamazione può essere effettuata solo con modalità telematiche. Infatti, sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è disponibile un apposito servizio che prevede la possibilità di presentare la domanda di adesione, on line, ma in due modalità differenti:
• in area riservata;
• in area pubblica.

Nel primo caso, accedendo alla propria area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi si può compilare un form nel quale vanno indicate le cartelle e/o avvisi da inserire nella domanda di adesione.

Da evidenziare che, accedendo in area riservata, è prevista la possibilità di selezionare quali cartelle si decide di far rientrare nella rottamazione, potendone escludere alcune.

Nel secondo caso, invece, si accede alla compilazione di un form cui va allegata apposita documentazione (variabile a seconda della natura giuridica del richiedente).

Dopo aver inviato la richiesta, il contribuente:
• se ha presentato la domanda in area riservata, riceverà una email di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).
• se ha presentato la domanda in area pubblica, la procedura è più articolata; infatti:
1. riceverà una prima e-mail all’indirizzo che hai indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata;
2. dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;
3. se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una terza e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).

L’Agente della riscossione, a sua volta, deve comunicare – secondo la normativa vigente – all’interessato, entro il 30/06/2023, l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione e di quello delle singole rate, con le relative scadenze.

NEW – Con il provvedimento annunciato dal MEF, per la comunicazione dell’Agenzia ci sarà tempo fino al 30/09/2023.

Entro la stessa data va comunicato l’eventuale diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di definizione agevolata.

L’importo dovuto per la definizione dei ruoli può essere versato scegliendo tra:
• unica soluzione, che slitterà – secondo il comunicato del MEF – dal 31/07/2023 al 31/10/2023;
• numero massimo di 18 rate (quindi in 5 anni) consecutive, di cui:
1. il pagamento della prima rata – secondo il comunicato del MEF slitterà dal 31/07/2023 al 31/10/2023;
2. la seconda con scadenza 30/11/2023 (conferma); pari, ciascuna, al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata;
3. (conferma) le restanti 16 rate, di pari importo, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

Per pagare sono disponibili i seguenti canali:
• sito istituzionale dell’Agenzia delle EntrateRiscossione;
• app EquiClick;
• domiciliazione sul conto corrente;
• moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di sportelli bancari, uffici postali, home banking, ricevitorie e tabaccai, sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL, Postamat;
• sportelli di Agenzia delle EntrateRiscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

BONUS EDILIZI – CREDITI D’IMPOSTA DILUIBILI IN ULTERIORI 10 RATE

L’art. 9, co. 4, del DL n. 176/2022 (“Aiuti-quater”), al fine di “riaprire” il mercato dei crediti, aveva disposto
la possibilità:
– limitatamente agli interventi di superbonus (art. 119-ter, DL 34/2020)
– con cessione del credito/sconto in fattura comunicati entro il 31/10/2022 e non ancora utilizzati
– di optare per la fruizione del credito d’imposta in 10 rate annuali (in luogo di 5 o 4 rate annuali, a seconda che si tratti di spesa sostenuta fino al 2021 o nel 2022, ai sensi del co. 3, art. 121, DL 34/2020)
– previa apposita comunicazione da individuare con Provvedimento dell’Agenzia Entrate.
permanendo il divieto di riporto alle annualità successive (o il rimborso) della quota di tali “nuove” rate eventualmente non utilizzata nell’anno.

L’art. 2, co. 3-quinquies del DL n. 11/2023 (“Decreto Cessioni”), con modifica del citato co. 4, art. 9, DL 176/2022, ha disposto che:
tale nuova maggiore ripartizione facoltativa sia estesa anche:
▪ al “bonus barriere” ex art. 119-ter, DL 34/2020 (detrazione del 75%)
▪ al sismabonus ordinario (art. 16, co. da 1-bis a 1-septies, DL 63/2013)
➔ ove la relativa comunicazione di cessione/sconto in fattura sia stata inviata entro il 31/03/2023.

In attuazione di ciò, il Provv. 18/04/2023 ha recentemente disciplinato tale modalità di ripartizione.

MECCANISMO APPLICATIVO

Come anticipato, per individuare le rate dei crediti d’imposta che possono essere dilazionati in un nuovo piano di rateazione occorre distinguere l’origine del credito (tipologia di lavori sottostanti), nonché la data in cui è intervenuta la comunicazione della prima cessione.

Cessioni successive alla prima: il meccanismo descritto
✓ si applica anche alle cessioni successive alla prima
✓ purché la prima cessione sia stata comunicata entro una determinata data.

INDIVIDUAZIONE DELLE RATE: per gli interventi ammessi:
▪ la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta (anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, come visto) non utilizzata (al 31/12 quale termine ultimo, ma anche in corso d’anno)
▪ può essere ripartita (in tutto o in parte) in 10 rate annuali di pari importo, utilizzabili a decorrere dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria.

Detta ripartizione interessa la quota residua (o parte di essa) “delle rate dei crediti riferite”:
a) agli anni 2022 e seguenti: per i crediti:
➔ per interventi da Superbonus: derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione/sconto in fattura trasmesse fino al 31/10/2022

b) agli anni 2023 e seguenti: relativamente ai crediti:
➔ per interventi di Superbonus: derivanti da comunicazione delle opzioni per la prima cessione/sconto in fattura trasmesse dal 1/11/2022 fino al 31/03/2023

➔ per interventi di bonus barriere e sismabonus: derivanti da comunicazione delle opzioni per la prima cessione/sconto in fattura trasmesse entro il 31/03/2023.

UTILIZZO DELLE “NUOVE” RATE:
Il punto 2.1 del Provvedimento dispone che la quota residua di ciascuna rata annuale:
▪ può essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo
“decorrenti” dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria (dunque, è utilizzabile solo dall’anno successivo a quello in cui il credito residuo sarebbe potuto ancora essere utilizzato).

Il successivo p.to 2.3 dispone, poi, che ciascuna “nuova rata” annuale (delle 10 rese, così, disponibili):
▪ può essere utilizzata (nel mod. F24) dal 1/01 fino al 31/12 “del relativo anno di riferimento”

N.B.: ciò significa che il vi sarà un nuovo anno di riferimento di tali nuove rate (così, la rata di un Superbonus utilizzabile nel 2023 ripartita in 10 anni attribuirà 10 rate utilizzabili nell’anno di riferimento dal 2024 al 2033).
non può essere ceduta, né ulteriormente ripartita (la quota eventualmente inutilizzata è persa).

COMUNICAZIONE

Per usufruire della nuova dilazione delle rate:
▪ il fornitore/ultimo cessionario titolare dei crediti
▪ è tenuto a presentare apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate, dove indicare:
– la tipologia di credito (Superbonus, bonus barriere o sismabonus)
– l’annualità della rata da ripartire (es: rata utilizzabile nel 2023 da superbonus)
– l’importo della rata.

La comunicazione può riferirsi:
✓ anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile (ripartizione parziale)
con successive comunicazioni possono essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti.

Modalità di invio: la comunicazione è inviata tramite apposita funzionalità che sarà attivata nella “Piattaforma cessione crediti” (cioè nell’ambito del medesimo servizio web con il quale si procede alla comunicazione di cessione dei crediti).

Attivazione della piattaforma: il provvedimento chiarisce che la comunicazione potrà essere effettuata:
▪ a decorrere dal 2/05/2023 (data di attivazione della funzionalità), ma solo in via diretta
dal 3/07/2023 sarà possibile effettuare la trasmissione anche tramite intermediario abilitato (con delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente).
Non è previsto un termine ultimo per la comunicazione.

Si fornisce una rappresentazione grafica della diluizione in 10 rate, con riferimento a due interventi da Superbonus effettuate prima o dopo il 2022.

STRUTTURE SANITARIE PRIVATE – MODELLO SSP ENTRO IL 2 MAGGIO

La Legge Finanziaria 2007 (art. 1 c. da 38 a 42 L. 296/2006) ha introdotto il cd. “accentramento della
riscossione dei corrispettivi” dovuti ai medici, obbligando le strutture sanitarie private
incassare i compensi in nome e per conto del medico/paramedico, riversandoli poi a quest’ultimo
annotare i compensi incassati per ciascuna prestazione nelle proprie scritture contabili obbligatorie (o in un apposito registro) dove indicare:
– data del pagamento e estremi della fattura emessa dal professionista
– generalità e codice fiscale del professionista destinatario del compenso
– ammontare del corrispettivo riscosso e le modalità di pagamento
comunicare, entro il 30/04 di ciascun anno, l’ammontare complessivo dei compensi riscossi nell’anno precedente per conto di ciascun professionista.

La procedura di riscossione si applica limitatamente:
⇨ ai compensi per le prestazioni sanitarie rese dal professionista
⇨ in relazione ad un rapporto intrattenuto da questi direttamente con il paziente (e non intrattenuto con la struttura sanitaria).

N.B.: in sostanza, il paziente deve essere “cliente” del medico, non della Struttura sanitaria.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Provv. 13/12/2007 ha individuato le “strutture sanitarie private” obbligate all’”accentramento”:
➔ le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto
privato, con o senza scopo di lucro, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari nonché ogni altra struttura, in qualsiasi forma organizzata
Nota: dal punto di vista soggettivo la disposizione è “omnicomprensiva”, rimanendo esclusa la sola persona che opera quale “privato” nel mettere a disposizione la “struttura organizzata” ai medici/paramedici
che:
metta a disposizione a qualunque titolo (locazione o comodato) locali ad uso sanitario
forniti delle attrezzature necessarie per l’esercizio della professione medica o paramedica.
Nota: si deve trattare di locali “attrezzati” (non riguarda, pertanto, i soli “muri”) per l’esercizio dell’attività medica/paramedica svolta in forma autonoma

MEDICI CONVENZIONATI CON SSN

Per i medici di medicina generale operanti in strutture sanitarie (es.: più studi medici nello stesso locale, con spese condivise di segreteria), l’accentramento dei corrispettivi (RM 304/2008):
✓ è escluso: per le prestazioni effettuate nell’ambito dell’attività convenzionata con il SSN
si applica: per le prestazioni estranee alla convenzione con il SSN (es: visite specialistiche a pagamento).

LA COMUNICAZIONE ANNUALE(MOD. SSP)

La comunicazione dei compensi riscossi nel 2022 per conto di ciascun medico/paramedico, va effettuata esclusivamente in via telematica utilizzando l’apposito mod. SSP entro il 30 aprile di ciascun anno, relativamente ai compensi riscossi l’anno precedente.

N.B.: il 30/04/2023 cade di domenica, mentre il 1/05/2023 è festivo: l’invio è pertanto differito al 2 maggio.

ASPETTI SANZIONATORI

Per gli obblighi evidenziati, possono trovare applicazione le seguenti sanzioni:
a) mod. SSD: ove la trasmissione telematica sia omessa/incompleta o infedele: si applica la sanzione amministrativa da €. 250 a €. 2.000 (art. 11 c. 1 lett. a) D.Lgs. 471/97)
b) adempimenti: la violazione all’obbligo di accentramento degli incassi e/o di annotazione degli stessi, è sanzionato da € 1.000 a € 8.000 (art. 9 D.Lgs. 471/97)

Rottamazione – quater: ultime possibilità per l’adesione

Entro il prossimo 02/05/2023 (il 30/04/2023 cade di domenica) i contribuenti interessati devono presentare, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’istanza di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.

Come noto, la legge di Bilancio 2023 ha riproposto la possibilità di definire in via agevolata (cd. “Rottamazione-quater”)
• i debiti risultanti dei carichi (relativi non solo a cartelle di pagamento notificate, ma anche ad avvisi di accertamento direttamente esecutivi e ad “avvisi di addebito” Inps, privi della formazione di un “ruolo”):
• affidati agli agenti della riscossione dal 1/01/2000 al 30/06/2022
-col pagamento del capitale, nonché dei diritti di notifica e delle spese esecutive eventualmente maturate
-senza sanzioni incluse negli stessi carichi, interessi (di mora o di ritardata iscrizione a ruolo), nonché dell’aggio.

A tal fine, l’Agenzia delle Entrate riscossione ha pubblicato sul proprio sito l’apposita procedura per l’invio telematico delle istanze di adesione. A differenza delle precedenti definizioni agevolate dei ruoli, l’istanza non può più essere presentata tramite PEC agli appositi indirizzi a suo tempo forniti dall’AdE-R.

Possono essere definiti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:
• contenuti in cartelle non ancora notificate
• interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
• già oggetto di una precedente rottamazione anche se decaduta dalla misura agevolativa per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.

Sono invece esclusi dalla rottamazione:
• i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
• i carichi relativi a:
1. somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
2. crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
3. multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
4. risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea e l’IVA riscossa all’importazione.

• le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (GIA).

L’adesione alla rottamazione può essere effettuata solo con modalità telematiche. Infatti, sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è disponibile un apposito servizio che prevede la possibilità di presentare la domanda di adesione, on line, ma in due modalità differenti:
• in area riservata;
• in area pubblica.

Nel primo caso, accedendo alla propria area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi si può compilare un form nel quale vanno indicate le cartelle e/o avvisi da inserire nella domanda di adesione.

Da evidenziare che, accedendo in area riservata, è prevista la possibilità di selezionare quali cartelle si decide di far rientrare nella rottamazione, potendone escludere alcune.

Nel secondo caso, invece, si accede alla compilazione di un form cui va allegata apposita documentazione (variabile a seconda della natura giuridica del richiedente).

Dopo aver inviato la richiesta, il contribuente:
• se ha presentato la domanda in area riservata, riceverà una email di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).
• se ha presentato la domanda in area pubblica, la procedura è più articolata; infatti:
1. riceverà una prima e-mail all’indirizzo che hai indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata;
2. dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;
3. se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una terza e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).

L’Agente della riscossione, a sua volta, deve comunicare all’interessato, entro il 30/06/2023, l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione e di quello delle singole rate, con le relative scadenze.

Entro la stessa data va comunicato l’eventuale diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di definizione agevolata.

A differenza di quanto previsto per altre definizioni agevolate, quali il ravvedimento speciale e la sanatoria delle irregolarità formali, le cui date hanno subito alcune proroghe ad opera del D.L. n. 34/2023, per la rottamazione quater resta tutto confermato.

Pertanto, l’importo dovuto per la definizione dei ruoli può essere versato scegliendo tra:
• unica soluzione, entro il 31/07/2023;
• numero massimo di 18 rate (quindi in 5 anni) consecutive, di cui:
1. le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023 pari, ciascuna, al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata;
2. le restanti 16 rate, di pari importo, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

Per pagare sono disponibili i seguenti canali:
• sito istituzionale dell’Agenzia delle EntrateRiscossione;
• app EquiClick;
• domiciliazione sul conto corrente;
• moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di sportelli bancari, uffici postali, home banking, ricevitorie e tabaccai, sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL, Postamat;
• sportelli di Agenzia delle EntrateRiscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

ROTTAMAZIONE – QUATER: ISTANZA CON ELENCO AUTOMATIZZATO DEI CARICHI AMMESSI

La procedura di “Rottamazione-quater”, che permette la definizione agevolata dei carichi (cartelle di pagamento, avvisi di accertamento direttamente esecutivi e ad “avvisi di addebito” Inps) affidati agli agenti della riscossione dal 1/01/2000 al 30/06/2022, è operativa già da gennaio 2023 (v. RF-fl 011/2023).

Al fine di agevolare i contribuenti nell’adesione alla definizione, il mese scorso AdE-R ha attivato un
servizio on line per richiedere la posizione debitoria di ciascun contribuente con riferimento ai carichi che possono essere definiti (v. RF-fl 029/2023).

Con Comunicato del 7/04/2023, AdE-R ha superato tale soluzione tramite l’implementazione
▪ di un servizio online di compilazione della domanda di adesione
▪ che permette di visualizzare direttamente l’elenco dei carichi definibili
▪ potendo il contribuente selezionare i carichi che intende definire (senza necessità di indicare i dati identificativi degli atti, potendoli direttamente selezionare a video).

N.B.: il servizio si limita, di fatto, a controllare la data di primo affidamento del carico (non deve essere successivo al 30/06/2022, né deve essere antecedente al 1/01/2020) e se i carichi siano riferiti a debiti n oggettivamente non definibili, (dazi ed Iva all’importazione, ecc.)

ACCESSO AL SERVIZIO

Come noto la domanda di adesione alla “Rottamazione quater” va presentata
▪ entro il termine del 30 aprile;
▪ mediante accesso telematico al servizio on-line disponibile all’indirizzo:
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/domanda-diadesione/

In seguito all’accesso, è possibile scegliere tra le seguenti alternative.

ELENCO DEI DEBITI “DEFINIBILI”

La novità portata la scorsa settimana dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione è data dalla possibilità di selezionare direttamente:
quali cartelle o avvisi tra quelli definibili;
➔ far rientrare nella richiesta di rottamazione quater.

▪ includere solo alcuni documenti (es: in quanto è in contenzioso con alcune cartelle): è necessario selezionare ciascuna singola cartella/avviso, selezionando, nella maschera proposta:
l’intero documento (si intende rottamare l’intera cartella con tutti i carichi ivi inclusi)
o i singoli carichi all’interno del documento (s’intende rottamare solo alcuni tributi all’interno della cartella).

N.B.: si tratta, in sostanza, di una guida alla compilazione che evita di dover andare a indicare manualmente il numero dell’atto e che semplifica la procedura di presentazione della domanda.

DOMANDE DISTINTE PER OGNI CARICO
E’ possibile presentare, anche in tempi differenti ma comunque entro il 30/04/2023
▪ distinte domande riferite ai diversi carichi
▪ a ciascuna delle quali sarà collegato un proprio piano di definizione (e, dunque, un piano rateale di pagamento, nel caso in cui non si intenda pagare in soluzione unica al luglio)

N.B.: la “separazione” delle domande può essere consigliata nel caso in cui vi siano dei dubbi circa la possibilità di onorare i piani di pagamento; infatti, in tal modo si può evitare l’eventuale decadenza dalla definizione di uno/più piani (per mancato pagamento di una rata) “trascini” quella degli altri piani di pagamento.

Si noti che, anche nel caso in cui si sia certi di non riuscire ad onorare uno/più piani di rateazione, non vi sono particolari motivi per non includere tutti i carichi pendenti (non impugnati), in quanto:
– si ottiene, comunque, il vantaggio di sospendere temporaneamente qualsiasi azione esecutiva/cautelare o di prevenirne di nuove
– in seguito all’intervenuta decadenza per mancato pagamento, riprenderanno ordinariamente tutte le azioni esecutive/cautelari e decorreranno nuovamente gli interessi di mora riferiti al carico originario.

PRESA IN CARICO DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Dopo aver presentato la domanda il contribuente riceve dall’Agenzia delle Entrate – riscossione le seguenti comunicazioni a seconda della modalità di invio utilizzata:
presentato della domanda in area riservata:
ricezione di una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).
presentazione della domanda in area pubblica:
– ricezione di una prima e-mail all’indirizzo che hai indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata;
– dopo la convalida della richiesta, ricezione di una seconda e-mail che indica la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti.
– se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una terza e-mail con il link per scaricare, entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link), la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023). Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download.

Si ricorda che:
✓ l’accoglimento/diniego della domanda è comunicato al contribuente entro il 30/06/2023
✓ a seguito dell’accoglimento della domanda il contribuente deve provvedere al pagamento, entro il 31/07/2023 (unica soluzione o prima rata), delle somme dovute.

Imprese – Impatti negativi della Brexit – via alle richieste di rimborso

A partire dal 13/04/2023, è possibile presentare la richiesta per i rimborsi delle maggiori spese sostenute a seguito alla Brexit a partire dal 01/01/2020.

Lo ha reso noto con un apposito avviso, l’Agenzia della Coesione Territoriale, che ha predisposto un’apposita piattaforma per la presentazione delle istanze.

Si tratta della Riserva di Adeguamento alla Brexit (BAR), uno “strumento speciale di emergenza una tantum”, istituito dalla Commissione Europea, su impulso del Consiglio Europeo, con il Reg. (UE) n. 1755 del 6 ottobre 2021, con l’obiettivo di contrastare le conseguenze economiche, sociali, territoriali e ambientali della Brexit negli Stati membri e mitigare gli impatti negativi sulla coesione economica, sociale e territoriale.

Sono destinatari della Riserva tutti gli stati membri dell’UE e l’importo assegnato all’Italia ammonta a euro 146.769.412, secondo quanto disposto nell’Allegato alla Decisione C (2021)7330 del 8 ottobre 2021.

Termini e procedure – Per accedere agli incentivi, le imprese devono presentare una proposta di finanziamento che può essere compilata a partire dalle ore 12.00 del 13/04/2023 fino alle ore 12.00 del 12/07/2023.

Le domande saranno valutate con un procedimento a sportello fino a esaurimento delle risorse.

Tutte le imprese private, iscritte nel Registro delle imprese ed effettivamente danneggiate dal recesso del Regno Unito dall’Unione europea, possono beneficiare del contributo al quale sono parimenti ammesse piccole, medie e grandi imprese.

Perché la richiesta sia ammissibile, saranno necessarie la sussistenza dei requisiti soggettivi, la regolarità formale e sostanziale della documentazione e il rispetto dei termini e della procedura.

In particolare, le imprese dovranno evidenziare l’iscrizione al Registro imprese, il rispetto dei termini e delle previsioni previsti dall’avviso nonché il rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013.

Il contributo finanziario è in “de minimis” (Reg. UE n. 1407/2013): si prevede, in particolare, la concessione di un contributo a fondo perduto pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile, fino ad un massimo di € 200.000.

Il beneficio è concesso a seguito di una procedura di valutazione che si compone di:
▪ una fase di verifica di ammissibilità formale della domanda di finanziamento in esito alla quale la domanda risulterà“ammissibile” oppure “non ammissibile” alla successiva fase;
▪ una fase di valutazione delle proposte di finanziamento.

La selezione valuterà l’adeguata descrizione dell’impatto negativo che l’iniziativa ha contrastato, l’efficacia delle attività realizzate e la portata dell’intervento nonché l’effettivo contrasto degli effetti negativi della Brexit.
Ai fini del riconoscimento del contributo, saranno adottati criteri generali di valutazione:
▪ le spese rimborsabili devono essere sostenute durante il periodo di riferimento a partire dal 1° gennaio 2020: si tratta quindi delle sole spese già realizzate;
▪ la riserva può coprire parte delle spese sostenute per la realizzazione di iniziative finanziate da altri fondi e programmi dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.

Tuttavia, sulla base delle previsioni regolamentari della BAR, alcune spese non saranno ammissibili. In particolare:
▪ la riserva non finanzia l’IVA;
▪ non sono ammesse le spese a sostegno della delocalizzazione.

Il proponente può partecipare a ciascuna finestra temporale con una sola proposta di finanziamento e partecipare anche a più finestre temporali purché le singole iniziative progettuali comprendano titoli di spesa differenti.

EQUO COMPENSO – LA NUOVA DISCIPLINA

In data 12/04/2023 è stata approvata in via definitiva la nuova disciplina sul cd. “equo compenso” delle “prestazioni professionali”, in attesa di pubblicazione in G.U., finalizzata a tutelare il professionista di determinate situazioni contrattuali.

LA PREVIGENTE DISCIPLINA

La previgente disciplina dell’equo compenso si rinveniva nelle seguenti disposizioni normative:
– art. 19-quaterdecies, D.L. 148/2017 (c.d. Decreto Fiscale)
– art. 1, c. 487 e 488, L- 205/2017 (Legge di bilancio 2018)
intervenute in un primo tempo limitatamente alle prestazioni degli avvocati ed, in seguito, estendendo le disposizioni a tutti i rapporti di lavoro autonomo che interessano i professionisti, iscritti o meno agli ordini e collegi, i cui parametri sono stati definiti da una serie di decreti ministeriali attuativi.

La previgente impostazione era stata oggetto di rilievi da parte dell’Authority sulla concorrenza per una possibile contrarietà ai principi di libera concorrenza previsti dalla disciplina comunitaria.

Le censure: la disciplina
– collega l’equità del compenso a parametri tariffari contenuti in DM, con la reintroduzione, di fatti, di “minimi tariffari” (in precedenza soppressi dal DL 1/2012)
– ciò ha l’effetto di ostacolare la concorrenza tra professionisti nelle relazioni commerciali con alcune tipologie di clienti c.d. “forti” (inclusa la P.A.)

Anche la Corte UE (sent. 4/07/2019, caso C-377/17) ha avuto modo di affermare che, in materia di compensi professionali:
– l’indicazione delle tariffe minime e massime è vietata in quanto incompatibile con il diritto UE;
– ma sono comunque ammesse deroghe per motivi di interesse pubblico, come la tutela dei consumatori, la qualità dei servizi e la trasparenza dei prezzi.

IL RECENTE INTERVENTO LEGISLATIVO

Alla luce di tali possibili incompatibilità, il legislatore ha modificato la disciplina sull’equo compenso. ll testo approvato (DDL A.C. 338-B, di cui si attende ora la pubblicazione in GU) si compone di 13 articoli.

LA DEFINIZIONE DI EQUO COMPENSO

L’art. 1 fornisce la definizione di equo compenso, disponendo che, per essere considerato equo, il
compenso deve essere:
▪ essere proporzionato:
– alla quantità e qualità del lavoro svolto
– e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale
▪ nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dalla legge.

Per la definizione dei “parametri” di conformità, si rinvia a più decreti ministeriali; in particolare:

AMBITO APPLICATIVO

L’art. 2 definisce l’ambito applicativo della “nuova” disciplina sull’equo compenso.

Essa si applica alle prestazioni d’opera intellettuale di cui all’art. 2230 c.c.
▪ regolate da convenzioni (sia preparatorie che definitive, purché vincolanti per il professionista)
▪ che hanno per oggetto l’attività (anche da parte di studi associati o Stp) in favore, alternativamente:
✓ di imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie)
✓ di imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a €. 10 milioni;
✓ della Pubblica amministrazione (ex D.lgs. 176/2015) e delle società partecipate dalla PA.

NULLITÀ DELLE CLAUSOLE CHE NON PREVEDONO UN COMPENSO EQUO

L’art. 3 dispone la nullità (ex tunc, rilevabile d’ufficio) delle clausole (e non del contratto):
a) in generale:
✓ che non prevedono un compenso equo e proporzionato (secondo il citato art. 1) per lo svolgimento dell’attività professionale, con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d’opera;
✓ che prevedono un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi.

b) in modo più specifico: delle eventuali seguenti pattuizioni:
✓ al professionista è vietato pretendere acconti nel corso della prestazione;
✓ il professionista deve procedere a delle anticipazioni di spese
✓ al committente sono attribuiti vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità/qualità del lavoro svolto o del servizio reso
✓ prevedano quanto segue:
– il cliente può procedere a modifiche unilaterali delle condizioni del contratto
– al cliente è concessa la facoltà di rifiutare la stipula per iscritto degli elementi essenziali del contratto
– al cliente è attribuita la facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito
– sono previsti termini di pagamento superiori a 60 giorni dal ricevimento della fattura
– in caso di sostituzione di precedente convenzione, la nuova disciplina sui compensi comporta compensi inferiori rispetto alla precedente anche per gli incarichi non ancora ultimati/fatturati
– il compenso pattuito per l’assistenza/consulenza in materia contrattuale spetta solo in caso di sottoscrizione del contratto (obbligazione “di risultato”)
– il professionista è obbligato a rimborsare al cliente l’utilizzo di servizi di assistenza tecnica la cui fruizione è richiesta dal cliente stesso
professione forense: in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all’avvocato è riconosciuto solo il minor importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state, in tutto o in parte, corrisposte/recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato nel caso in cui l’importo previsto in convenzione sia maggiore.

Nota: non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge o attuano princìpi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti i paesi UE.

PROCEDURE PER LA NULLITÀ DELLE PATTUIZIONI CONTRATTUALI
L’azione per far valere la nullità della pattuizione (accordo di qualsiasi tipo, convenzione, contratto, esito della gara, affidamento, predisposizione di un elenco di fiduciari etc.) e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l’attività professionale prestata:
– può essere promossa dal professionista;
– innanzi al tribunale del luogo ove egli ha la residenza o il domicilio.

Il tribunale procede alla rideterminazione del compenso: secondo i parametri ministeriali in vigore;
tenendo conto dell’opera effettivamente prestata

Per le sole professioni ordinistiche è inoltre introdotta la possibilità, per il tribunale, di richiedere al professionista di produrre il parere di congruità del compenso reso dall’ordine o dal collegio professionale.
Il parere di congruità costituisce elemento di prova circa le caratteristiche dell’attività prestata; che il
tribunale può comunque avvalersi anche della consulenza tecnica, ove indispensabile ai fini del giudizio.

Rimedi per compensi iniqui: il giudice:
– rilevato il carattere iniquo del compenso;
– ridetermina il dovuto secondo i principi dettati dai decreti ex art. 1 sulla definizione dei parametri dell’equo compenso;
– può condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista (pari a una somma fino al doppio della differenza tra il compenso e quello originariamente pattuito, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno).

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Si riassumono, in forma tabellare, le ulteriori disposizioni del provvedimento.


No alla tassazione del rimborso chilometrico corrisposto al rider

Con la risposta a interpello 290 dell’11/04/2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non concorre alla formazione dell’imponibile IRPEF, l’indennità corrisposta ai rider che utilizzano, su richiesta del datore di lavoro, la propria bicicletta o altro mezzo di trasporto, per effettuare le consegne.

Nel caso di specie, una società attiva nel settore del food delivery, utilizza un modello organizzativo che prevede l’assunzione di rider con contratto di lavoro subordinato.

Per ciò che rileva, l’articolo 14 dell’accordo stipulato tra società e rider prevede una retribuzione oraria, cui deve aggiungersi un importo a titolo di accantonamento al Tfr, il premio di valorizzazione, le indennità aggiuntive e un “rimborso chilometrico”.

Il rimborso spetta ai lavoratori che su richiesta dell’azienda effettuano le consegne con mezzi propri.
La società, a copertura integrale e forfetaria di tutti i costi sostenuti versa al dipendente una indennità a titolo di “rimborso chilometrico”, determinata su criteri oggettivi e sulla rilevazione dei dati riguardanti il tipo di veicolo utilizzato.

Nello specifico, per i ciclomotori il riferimento è al valore medio dei rimborsi chilometrici rilevabile dalle tabelle Aci, per le biciclette e le biciclette elettriche allo stesso valore medio rideterminato in proporzione rispetto al costo dei veicoli. La lunghezza dello spostamento è calcolata attraverso l’apposita app aziendale. L’indennità spetta per l’effettuazione delle consegne e non per il tragitto che il rider deve seguire per raggiungere il punto di partenza, per farvi ritorno o per muoversi da e verso la propria abitazione.

In relazione alla fattispecie descritta, si chiede conferma del fatto che i rimborsi in questione non concorrano a formare reddito di lavoro dipendente per i lavoratori e che, quindi, non debbano essere assoggettati alle ordinarie ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali.
La risposta dell’Agenzia è positiva.
Premesso che:
l’art. 51 del Tuir sancisce il principio di onnicomprensività secondo cui, in linea generale, costituiscono reddito “tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d’imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”
con:
• la CM n. 326/1997 è stato chiarito che, tuttavia, non concorrono alla formazione del reddito le spese di competenza del datore di lavoro anticipate dal dipendente per esigenze operative (es. acquisti di beni strumentali di piccolo valore, come la carta per la fotocopiatrice o le pile per la calcolatrice)
• con la RM 178/2003 si è sancito il principio in base al quale non concorrono alla formazione dell’imponibile IRPEF le somme che non costituiscono arricchimento per il dipendente (es.: indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale) e le erogazioni a esclusivo interesse del datore di lavoro.

Tali chiarimenti trovano applicazione nel caso di specie, considerando che:
• la soluzione adottata è più conveniente per l’azienda rispetto alle spese che dovrebbe affrontare per fornire mezzi propri ai rider;
• il mezzo di trasporto messo a disposizione dal dipendente è indispensabile per svolgere il lavoro e costituisce, per questo, anche uno degli elementi valutati ai fini dell’assunzione.

CONTRIBUTI AGLI ETS PER ENERGIA E GAS – IL DECRETO ATTUATIVO

L’art. 8 del DL n. 144/2022 (cd. “Aiuti-ter”) ha previsto lo stanziamento di alcuni Fondi finalizzati all’erogazione di un contributo a sostegno degli enti non commerciali, a fronte dell’incremento dei costi sostenuti nel 2022 per l’energia elettrica ed il gas naturale.

Per l’attuazione della misura si rinviava a un successivo provvedimento attuativo. A tal fine il Consiglio dei Ministri ha emanato il DPCM dell’8/02/2023, in G.U. solo l’11/03/2023, il quale definisce:
✓ la quantificazione del contributo
✓ le modalità ed i termini di presentazione delle istanze per il contributo
✓ nonché le procedure di controllo.

AMBITO SOGGETTIVO

L’art. 8 del Decreto “Aiuti-ter” prevedeva l’erogazione del contributo distinguendo tra enti non commerciali che erogano servizi alla persona rispetto ad altri enti non commerciali.

Il DCPM attuativo ha ora previsto la seguente distinzione:
a) ETS, ODV, APS, Onlus ed enti religiosi civilmente riconosciuti che erogano prestazioni sociosanitarie o socio assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità
b) ETS, ODV, APS, Onlus, enti religiosi civilmente riconosciuti, associazioni, fondazioni e aziende di servizi alla persona di cui al DLgs. n. 207/2001, che erogano le medesime prestazioni di cui al punto precedente alle persone anziane
c) ETS, ODV, APS, Onlus ed enti religiosi civilmente riconosciuti (in tal caso non è richiesta alcuna particolare tipologia di attività).

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo viene calcolato in percentuale all’incremento del costo per il pagamento dell’energia termica ed elettrica nel 2022 rispetto all’anno precedente.

Incremento del costo minimo: è pari al 20%.

PERIODI DI RIFERIMENTO
Il periodo è differenziato a seconda della tipologia di ente richiedente:
➔ per gli enti di cui ai punti a) e b) precedenti (prestazioni sociosanitarie o socioassistenziali): va fatto riferimento all’incremento rilevato nel 3° trimestre 2022 rispetto al 3° trimestre 2021
➔ per gli enti di cui al punto c) (non è richiesto lo svolgimento di alcuna particolare attività): va fatto riferimento all’incremento rilevato nei primi 3 trimestri del 2022 rispetto ai primi 3 trimestri 2021.
Gli importi vanno rilevati da quanto riportato nelle relative fatture e non è comprensivo di Iva.

Nota: a differenza dei crediti d’imposta alle imprese (energivore/non energiore o gasivore/non gasivore) non viene richiesta alcuna distinzione tra la “componente energia” ed altre componenti (dispacciamento, oneri di sistema, ecc.): pertanto si deve ritenere non si debba fare alcuna distinzione, assumendo il totale delle fatture ricevute per i consumi del periodo.

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO: il contributo è calcolato
applicando all’incremento del costo registrato nei periodi di riferimento
• le seguenti percentuali di liquidazione

Massimale: per gli enti che rientrano:
– nelle tipologie a) o b): il contributo non può eccedere la soglia massima di € 50.000
– nella tipologia c): il contributo non può eccedere la soglia massima di € 30.000.

N.B.: la base agevolata per gli enti “generici” è maggiore, posto che considera i costi riferiti a tre interi trimestri, a differenza degli enti che svolgono attività sociali, che assumono le fatture di un solo trimestre.
Tuttavia, il massimale del contributo risulta maggiore per i primi rispetto che i secondi.

Fatture anche per periodi esclusi: la quantificazione del costo avviene applicando un pro-rata temporis:

Esempio: fattura “bimestrale” per i consumi di settembre – ottobre; l’ente dovrà assumere l’importo totale della fattura (netto Iva), dividendolo per i 61gg del bimestre e moltiplicandolo per i 30 gg di settembre.

N.B.: Dal tenore normativo, si deve ritenere che:
non vada fatto riferimento un principio di cassa
• posto il riferimento “all’importo totale riportato nelle fatture (…) per il pagamento del costo dell’energia termica ed elettrica”, cioè finalizzate all’acquisto di tali beni.
La norma, peraltro, non richiede neanche che le fatture risultino pagate; andrà, poi, chiarito se rilevino eventuali sussidi riconosciuti..

Si noti, infine, che:
– in relazione agli enti che erogano prestazioni sociosanitarie/assistenziali: viene fatto riferimento al costo dell’energia termica (oltre che all’energia elettrica)
– mentre per gli enti “residuali” viene fatto espresso riferimento al “gas naturale” (oltre all’energia elettrica).
Ciò implica che i primi potranno considerare eventuali fatture riferite al teleriscaldamento o a sistemi di
riscaldamento diversi dall’utilizzo di gas naturale (caldaie a legna/cippato, energia geotermica, ecc.).

L’ISTANZA DI CONTRIBUTO

Come anticipato, l’ente sarà tenuta inviare apposita istanza per la richiesta del contributo.

A tal fine gli enti dovranno
– registrarsi sulla piattaforma informatica denominata “Contributo energia”, accessibile tramite il sito istituzionale del Ministero per le disabilità e dal sito del Ministero del Lavoro
– procedere a compilare l’istanza disponibile sulla piattaforma.
Non è ammesso alcun altro tipo di invio

La gestione del contributo è deputata a Invitalia Spa, la quale:
• oltre a dover istituire la piattaforma, da rendere operativa entro i tre mesi successivi alla stipula di apposita convenzione con i citati Ministeri
• effettuerà l’istruttoria delle istanze pervenute, i calcoli per la quantificazione del contributo, nonché tutti i controlli successive (con la gestione dell’eventuale revoca del contributo).

Termine di invio: le istanze potranno essere presentate dalla data di entrata in esercizio della piattaforma fino ai 30 giorni successivi

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Successivamente al 30 giorno dalla messa in servizio della piattaforma, Invitalia Spa procederà:
• a predisporre distinti elenchi in relazione alle diverse tipologie di enti ammessi
• secondo un ordine decrescente a partire dalla maggiore percentuale di incremento dei costi (nel caso di percentuale paritaria, è data priorità al maggiore importo del costo sostenuto)
• procedendo all’erogazione dei fondi in soluzione unica fino all’esaurimento delle risorse disponibili, che risultano differenziate a seconda della tipologia di ente:
– € 120 milioni: per gli enti con attività sociosanitaria rivolta persone anziane
– € 50 milioni: per gli enti con attività sociosanitaria rivolta persone disabili
– € 100 milioni: per gli enti “residuali).

CUMULO E ASPETTI FISCALI

Le diverse tipologie di contributo
• non sono cumulabili tra loro
• ma risultano cumulabili con altre agevolazioni (ove queste ultime non prevedano l’incumulabilità)
purché
✓ non eccedono il 100% del costo sostenuto
✓ e, comunque, nel rispetto del regime “de minimis”.

ASPETTI FISCALI
Per espressa disposizione della norma istitutiva, i contributi:
non sono imponibili ai fini del reddito d’impresa né dell’IRAP
• né rilevano ai fini del rapporto di deducibilità di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del TUIR.