PARCHI AGRISOLARI – CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FINO ALL’80%

ll “Parco Agrisolare” è un investimento rientrante nel PNRR rivolto al settore agricolo e agroindustriale, nel progetto “Agricoltura Sostenibile ed Economia Circolare”, finanziato con 1.500 milioni di euro per interventi da realizzare tra il 2022 e il 2026, a valere sui fondi del PNRR.

In tale ambito, il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), ha recentemente introdotto un’agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, per sostenere la realizzazione di impianti fotovoltaici.

L’investimento può essere realizzato anche in modo congiunto (tra più imprese agricole e/o agroindustriali).

BENEFICIARI

Sono ammessi al contributo:
▪ gli “imprenditori agricoli”, in forma individuale o societaria
▪ le imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO che sarà reso noto in un Avviso di prossima pubblicazione da parte del Masaf
▪ le cooperative agricole (in via indipendentemente dai propri associati) che svolgono attività di cui all’art. 2135 c.c. o loro consorzi di cui all’art. 1, co. 2, DLgs. n. 228/2001;
▪ soggetti di cui ai punti precedenti costituiti in forma aggregata quali, a titolo esemplificativo: associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).

Soggetti esclusi: non sono ammessi gli imprenditori agricoli “esonerati” (soggetti con volume di affari nell’anno precedente alla richiesta inferiore ad €. 7.000).

Ulteriori esclusioni: i soggetti richiedenti, alla data di presentazione della domanda, devono:
– essere regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel Registro delle imprese
– essere in condizioni di regolarità contributiva, attestata dal DURC
– non essere sottoposti a procedura concorsuale (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale)
– non essere soggetti a misure che vietano di contrarre con la pubblica amministrazione;
– non avere amministratori/rappresentanti condannati per false attestazioni

INVESTIMENTI AGEVOLATI

Sono ammissibili al contributo le spese:
– per l’acquisto e la relativa posa in opera di pannelli fotovoltaici
– sulle coperture di fabbricati strumentali all’attività dei soggetti beneficiari.
N.B.: non è ammessa l’installazione sulla copertura dell’abitazione dell’imprenditore o dei propri
dipendenti.

In particolare, gli impianti dovranno essere:
▪ di nuova costruzione
▪ installati unicamente sulle coperture di fabbricati e serre esistenti
Nota: sono comprese anche le superfici coperte, destinate alla ricezione (es: ospitalità nell’ambito
dell’attività agrituristica).
▪ destinati principalmente all’autoconsumo dell’azienda agricola.
Autoconsumo: obiettivo dell’agevolazione è soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda; pertanto:
– la capacità produttiva annua dell’impianto non deve superare il “consumo medio annuo combinato
di energia termica ed elettrica dell’azienda agricola (incluso quello familiare)
– se è rispettato il limite del citato autoconsumo, è ammessa la cessione di energia elettrica alla rete.

Ulteriori costi ammessi: le imprese possono eseguire interventi di riqualificazione per migliorare l’efficienza energetica delle strutture, tra cui:
✓ la rimozione dell’amianto dai tetti
✓ l’isolamento del tetto o la realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sua sostituzione (cd. “tetto ventilato”).

Requisito: gli interventi
– non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali
– dovranno essere conformi alle norme nazionali ed UE in materia di tutela ambientale (ivi incluso il principio “non arrecare un danno significativo”, di cui all’art. 17, Reg. (UE) 2020/852).
Non sono in ogni caso ammissibili gli interventi che prevedano attività su strutture e manufatti connessi:
– ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle;
– alle attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
– alle attività connesse alle discariche di rifiuti, ad inceneritori e ad impianti di trattamento meccanico biologico
– alle attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all’ambiente.

Termine degli investimenti: in relazione alla realizzazione degli interventi, questi:
– devono essere realizzati entro il termine di 18 mesi
– il collaudo e la rendicontazione della spesa va effettuata entro il 30/06/2026.

LE SPESE AMMISSIBILI

Le spese sostenute sono ammesse nei seguenti limiti percentuali ed assoluti:
fino a un massimo di 1.500 euro/kWp per l’installazione dei pannelli fotovoltaici
▪ fino a ulteriori 1.000 euro/kWh ove siano installati anche sistemi di accumulo: acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto, sistemi di accumulo, fornitura e messa in opera dei materiali necessari agli interventi, costi di connessione alla rete.

Limite assoluto di spesa: la spesa massima ammissibile per i soli sistemi di accumulo:
✓ è pari a €. 100.000
✓ incrementato di ulteriori €. 30.000 in caso di installazione di dispositivi di ricarica elettrica per:
– la mobilità sostenibile
– e le macchine agricole,
Nota: sono ammesse le spese di progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali richieste dal tipo di lavori, comprese quelle relative all’elaborazione/presentazione dell’istanza, direzione lavori e collaudi, se prestate da soggetti esterni all’impresa.

LE PERCENTUALI DI CONTRIBUZIONE

L’agevolazione per gli investimenti in beni materiali/immateriali:
▪ connessi alla produzione agricola primaria nelle aziende agricole
▪ nel settore della trasformazione di prodotti agricoli (in altri prodotti agricoli)
opera secondo le seguenti percentuali:

In relazione agli investimenti nei settori:
– della produzione agricola primaria eccedenti il limite di autoconsumo
– e della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli (in esenzione ex Reg. UE n. 651/2014) l’aliquota è ridotta al 30%; è, tuttavia, prevista la possibilità di incremento se sono rispettati determinati criteri (essere Pmi, aver effettuato investimenti nelle zone assistite, ecc.).

CUMULABILITA’ DELLE AGEVOLAZIONI

Gli aiuti possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili:
✓ con altri aiuti di Stato e aiuti de minimis
✓ purché detto cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto stabilita per ciascuna tipologia di investimento.

LE PROCEDURE

I contribuenti sono tenuti a presentare la domande di accesso all’agevolazione, nella quale è contenuto un “progetto” di investimento, che sarà vagliato dal GSE (soggetto attuatore), sulla scorta di determinati parametri da individuare.

Attuazione: la concreta attuazione dell’agevolazione sarà disciplinata da Provvedimenti successivi, che dovranno individuare, oltra a quanto disposto dal citato Decreto 19/04/2023:
– le spese ammissibili e la forma/intensità delle agevolazioni
– le modalità concrete per assicurare il rispetto del principio “non arrecare danno significativo”
– i termini e le modalità per la presentazione delle domande, nonché i criteri di valutazione.

Esclusi dagli ISA i soggetti che hanno aperto la partita IVA dal 2021

Come rilevato nel resoconto della Commissione degli esperti per gli ISA del 6 aprile 2023, l’applicazione degli indici per il periodo d’imposta 2022 risulta influenzata dagli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente al perdurare dell’emergenza sanitaria, alle tensioni geopolitiche, all’aumento del prezzo dell’energia, degli alimentari e delle materie prime e all’andamento dei tassi di interesse.

Per farvi fronte, in attuazione dell’art. 148 comma 1 del DL 34/2020, è stato emanato il decreto del Ministero dell’Economia del 28 aprile 2023 che approva per il periodo d’imposta 2022 ulteriori cause di esclusione dagli ISA e i correttivi congiunturali.

Il decreto è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ma anticipato sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Per quanto concerne le cause di esclusione, per il 2022 è prevista l’esclusione dagli ISA per i soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2021. L’anno scorso invece le cause di esclusione “di tipo emergenziale” erano tre.
I contribuenti esclusi dall’applicazione degli ISA sulla base di tale nuova causa di esclusione sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti all’interno dei relativi modelli ISA. Nei confronti di tali contribuenti, inoltre, coerentemente con quanto già precisato per coloro per i quali sussiste una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA, è preclusa la possibilità di accedere ai benefici previsti dal regime premiale.

Le istruzioni ai modelli ISA risultano già integrate con la nuova causa di esclusione, mentre i modelli REDDITI 2023 devono ancora essere aggiornati sul punto.
In presenza di una causa di esclusione dagli ISA, non è possibile dichiarare ulteriori componenti positivi in dichiarazione per migliorare il giudizio di affidabilità in quanto si presume che il contribuente operi in un contesto economico o in condizioni significativamente diverse da quelle prese a riferimento per la costruzione degli indici.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (circ. n. 6/2021, § 3.2, e n. 18/2022, § 3.2), i contribuenti esclusi dagli ISA, ma tenuti alla presentazione del relativo modello, possono omettere l’acquisizione dei dati resi disponibili nel Cassetto fiscale limitandosi alla sola compilazione del modello. In particolare tali contribuenti devono:
– dichiarare nel quadro RE/RF/RG del modello REDDITI la specifica causa di esclusione;
– compilare il modello ISA prescindendo dall’importazione delle variabili “precalcolate”, senza effettuare il calcolo del punteggio di affidabilità;
– allegare il modello ISA al modello REDDITI.

Per quanto concerne i correttivi congiunturali, la loro operatività nell’ambito del software ISA incide sul punteggio di affidabilità complessivo andando gli stessi a intervenire tanto sugli indicatori elementari di affidabilità tanto su quelli di anomalia. Al riguardo, sul sito dell’Agenzia si avvisa che il programma “Il tuo ISA 2023” (versione 1.0.0) del 28 aprile scorso tiene conto degli interventi correttivi introdotti dal DM in commento.

correttivi sono operativi sui 175 ISA approvati e sono riconducibili a due tipologie:
– modifica degli indicatori elementari di affidabilità, quali ricavi e compensi per addetto, valore aggiunto per addetto e reddito per addetto, definiti tramite stime di specifici elementi (input della produzione, ciclo economico, modelli organizzativi, economie di scala);
– modifica degli indicatori elementari di affidabilità (durata e decumulo delle scorte) e di anomalia definiti da soglie economiche di riferimento.

In relazione al giudizio di affidabilità fiscale ottenuto a seguito dell’applicazione degli ISA, anche per effetto della dichiarazione di ulteriori componenti positivi di reddito, sono state definite le condizioni per l’accesso ai benefici del regime premiale ai fini ISA. Il provv. Agenzia delle Entrate n. 140005/2023 ha al riguardo confermato il meccanismo basato non solo sul risultato di affidabilità relativo al 2022, ma anche sulla media del risultato di tale anno e quello dell’anno precedente. Risultano confermati anche i punteggi che danno accesso ai benefici.

Doppio binario per le locazioni brevi in REDDITI PF

Nel modello REDDITI PF, le locazioni brevi possono essere indicate sia nel quadro RB (nel modello 730/2023, quadro B) che nel quadro RL (nel modello 730/2023, quadro D), perché possono produrre sia redditi fondiari che redditi diversi. Si ricorda, infatti, che l’art. 4 del DL 50/2017, dopo aver definito locazioni brevi i “contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare”, al comma 3 assimila alle locazioni brevi anche i contratti di sublocazione e i contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi a oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi, stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori etc.).

In particolare, nella circ. Agenzia delle Entrate 12 ottobre 2017 n. 24, § 3.1, l’Amministrazione ha precisato che i redditi derivanti dal contratto di locazione breve stipulato dal comodatario vanno eccezionalmente imputati al comodatario e qualificati come redditi diversi, assimilandoli ai redditi derivanti dalla sublocazione (in deroga a quanto opera, in generale, per i redditi degli immobili dati in comodato che, secondo quanto affermato nelle ris. 14 ottobre 2008 n. 381 e 22 ottobre 2008 n. 394, vanno comunque imputati al proprietario/comodante quali redditi fondiari).

Quindi, limitatamente ai contratti di locazione “breve” ex art. 4 del DL 50/2017 stipulati dal comodatario:
– il comodante resta titolare del reddito fondiario derivante dal possesso dell’immobile oggetto di comodato;
– il comodatario/locatore diventa titolare del reddito derivante dal contratto di concessione in godimento qualificabile come reddito diverso assimilabile alla sublocazione (circ. n. 24/2017, § 3.1) e su tali redditi è possibile l’opzione per la cedolare secca.

Pertanto, come rilevato dall’Agenzia delle Entrate nella circ. n. 24/2017, l’ambito di applicazione delle locazioni brevi non può essere definito sulla base del tipo di reddito prodotto, atteso che la normativa si applica sia a contratti produttivi di reddito fondiario che a contratti produttivi di redditi diversi nel caso di contratti stipulati dal locatore o dal comodatario.
Per questo, i redditi derivanti da locazioni brevi, devono essere dichiarati:
– nel quadro RB del modello REDDITI PF 2023 (quadro B, nel modello 730/2023), se si tratta di redditi fondiari, secondo le regole ordinarie per essi operanti (con le particolarità derivanti dall’eventuale esistenza della ritenuta);
– nel quadro RL del modello REDDITI PF 2023 (quadro D, nel modello 730/2023), se si tratta di redditi diversi derivanti dalla sublocazione breve o dalla locazione breve stipulata dal comodatario.

Ma redditi diversi e redditi fondiari applicano principi di imputazione dei redditi diversi, posto che:
– per i redditi diversi opera il principio di cassa, sicché dovranno essere imputati integralmente al 2022 i redditi percepiti nel 2022, a prescindere da quando il contratto di sublocazione o locazione del comodatario abbia avuto esecuzione;
– per i redditi fondiari opera il principio di competenza, sicché il reddito fondiario derivante dalla locazione effettuata nel 2022 va indicato nel 730/2023 anche se il corrispettivo non è stato ancora percepito.
Inoltre, in presenza di un intermediario i redditi da locazione breve sono soggetti a obbligo di ritenuta e di certificazione.

Nella compilazione dei modelli REDDITI 2023, bisogna tenere conto dei dati inseriti nella Certificazione Unica, quadro “Certificazione Redditi – Locazioni brevi”, tenendo conto del fatto che la Certificazione Unica segue il criterio di cassa, mentre il medesimo non vale per tutti i redditi prodotti dalle locazioni brevi.

Come illustrato nelle istruzioni alla compilazione del quadro LC (posto che sulle locazioni brevi è possibile optare per la cedolare secca), atteso che nel modello REDDITI PF 2023 confluiscono i redditi 2022, nella colonna 4 del rigo LC1 “Ritenute CU locazioni brevi” devono confluire le ritenute certificate nel quadro “Certificazione Redditi – Locazioni brevi” della Certificazione Unica 2023 relative all’anno 2022, per le quali, quindi, la casella “Anno” di colonna 4 del quadro “Certificazione Redditi – Locazioni brevi” della Certificazione Unica 2023 sia valorizzata con l’anno 2022.

Questa ultima casella deve essere valorizzata sempre con l’anno 2022 ove la casella di colonna 21 “Locatore non proprietario” sia barrata, perché si tratta di sublocazioni o di locazioni brevi del comodatario, che, configurando redditi diversi, adottano il principio di cassa, sicché, anche se riferiti a contratti svolti nel 2021 o 2023, i redditi percepiti nel 2022 (confluiti nella CU 2023) con riferimento a tali contratti vanno indicati nel modello REDDITI PF 2023.

Va rammentato, infine, che si esce dalla disciplina delle locazioni brevi, per espressa previsione normativa (art. 1 comma 595 della L. 178/2020), in caso di destinazione alla locazione di più di 4 appartamenti nel periodo di imposta, perché l’attività di presume svolta nell’esercizio dell’impresa.

Soglia di 3.000 euro dei fringe benefit con figli fiscalmente a carico

L’art. 40 del DL 48/2023 (c.d. DL “Lavoro”), pubblicato sulla G.U. n. 103 del 4 maggio 2023, ha previsto l’incremento, per il 2023, della soglia di non imponibilità dei fringe benefit a 3.000 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, restando invece ferma a 258,23 euro per tutti gli altri dipendenti.

Rispetto alla prima versione della bozza circolata (si veda “Per il 2023 soglia dei fringe benefit a 3.000 euro ma solo con figli a carico” del 3 maggio 2023), la disposizione è stata integrata, individuando tra l’altro più nel dettaglio quelli che inizialmente erano stati definiti genericamente come “figli a carico”.

Il comma 1 dell’art. 40 del DL dispone che “Limitatamente al periodo d’imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo” del TUIR “non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all’attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti”.

Ai fini della disposizione in esame rilevano quindi i dipendenti con figli – compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati – fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 comma 2 del TUIR.
In base a tale disposizione, i figli sono considerati fiscalmente a carico se non superano i 24 anni di età e se hanno percepito nell’anno un reddito pari o inferiore a 4.000 euro; se superano i 24 anni sono considerati a carico se hanno percepito un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro.

In relazione all’applicazione del limite reddituale di 4.000 euro previsto per i figli a carico di età non superiore a 24 anni, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “il requisito anagrafico deve ritenersi sussistere per l’intero anno in cui il figlio raggiunge il limite di età, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade” (risposta a Telefisco 2018). Pertanto, se nel 2023 i figli compiono i 24 anni, la soglia di reddito a cui fare riferimento per verificare lo status di figlio fiscalmente a carico è di 4.000 euro, a prescindere dal giorno e dal mese del compleanno.
Il suddetto limite di 2.840,51 o 4.000 euro è riferito all’intero periodo d’imposta (anno solare), indipendentemente dal periodo in cui viene prodotto. Pertanto, se al termine del periodo d’imposta (2023, ai fini in esame) si è superato il limite, non si è fiscalmente a carico, neppure per la parte dell’anno in cui il familiare era privo di redditi.

In linea generale, non rileva comunque la circostanza che i figli convivano con i genitori (il figlio a carico può anche risiedere all’estero), né che siano dediti o meno agli studi o a tirocinio gratuito.

Quanto all’ambito oggettivo di applicazione della norma, rientrano nella soglia di 3.000 euro il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Il comma 2 dell’art. 40 del DL dispone inoltre che resta ferma l’applicazione dell’art. 51 comma 3 del TUIR, in relazione ai beni ceduti e ai servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti per i quali non ricorrono le condizioni indicate nel comma 1.
Pertanto, per i lavoratori dipendenti senza figli a carico resta ferma l’ordinaria soglia di 258,23 euro.

DICHIARAZIONE CON IL CODICE FISCALE DEI FIGLI

L’applicazione della soglia di 3.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico non è automatica.
A norma del comma 3 dell’art. 40 del DL 48/2023, infatti, “Il limite di cui al comma 1 si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli”.
Di conseguenza, il lavoratore dipendente dovrà fornire al datore di lavoro un’autodichiarazione in cui attesti di avere diritto a fruire della soglia di 3.000 euro per il 2023, indicando il codice fiscale dei figli fiscalmente a carico.

Un aspetto che andrebbe chiarito riguarda il caso in cui entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.
Stando alla citata disposizione, che non prevede particolari limitazioni e fa riferimento in generale al lavoratore dipendente, la soglia di 3.000 euro sembrerebbe applicabile, per intero, distintamente per ciascun genitore. La soluzione però appare di dubbia coerenza sistematica perché creerebbe una doppia agevolazione per il solo fatto che entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti.

CONTRIBUENTI FORFETTARI E FUORIUSCITA – REGIME DI IVA E RITENUTE

Come noto, il legislatore ha previsto originariamente che il regime forfettario cessa di avere applicazione
dall’anno successivo al momento in cui
– viene meno taluna delle condizioni previste ovvero si verifica una delle fattispecie previste dalla legge (art. 1, co. 71, Legge n. 190/2014)
– ovvero l’accertamento notificato dall’amministrazione finanziaria diviene definitivo, producendo gli effetti di cui sopra (art. 1, co. 74, Legge n. 190/2014).

FUORIUSCITA DAL REGIME – NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023

In passato il verificarsi di una cause di esclusione comportava la fuoriuscita dal regime agevolato a partire
dal periodo successivo.
La L. n. 197/2022 è intervenuta in merito, disponendo:
▪ oltre all’innalzamento da €. 65.000 a €. 85.000 del limite dei ricavi/compensi che consentono l’applicazione del regime forfetario
▪ anche l’introduzione di un limite, pari a €. 100.000, al cui superamento ricorre la decadenza retroattiva dal regime, dovendosi, in tal caso, distinguere gli effetti
ai fini dell’Iva: l’applicazione dell’imposta opera solo a decorrere dalle operazioni che comportano il superamento del limite di €. 100.000
Nota: ai fini Iva i lavori parlamentari relativi alla legge di bilancio 2023 hanno ritenuto che, al superamento del limite, l’anno si caratterizzerà per la presenza di operazioni escluse e di operazioni imponibili
A fini cautelativi, è opportuno applicare l’Iva sull’intera fattura che ha comportato lo splafonamento (senza suddivisione tra una quota imponibile ed una esclusa).
ai fini reddituali: l’intero periodo d’imposta è soggetto ad Irpef
Nota: il reddito sarà determinato secondo le regole regime naturale di contabilità semplificata (sempreché il contribuente non intenda esercitare l’opzione per la contabilità ordinaria).
ai fini delle ritenute: la norma nulla dispone nel merito
Nota: si ricorda che i contribuenti in regime forfettario per quanto attiene la soggettività:
– attiva: non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte, salvo il caso di corresponsione di redditi di lavoro dipendente/assimilato.
– passiva: possono (facoltà) comunicare al committente di operare regime forfettario al fine di escludere l’applicazione delle ritenute.

CORREZIONE DI COMPORTAMENTI ERRATI

Con la Risposta ad interpello n. 245/2023 l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti circa gli adempimenti da porre in essere in presenza di errori connessi alla fuoriuscita dal regime forfettario

IL CASO: un professionista in regime forfetario doveva fuoriuscire dal regime agevolato dal 2021 (supero dei compensi nel 2020); tuttavia si accorge solo nel 2022 di aver perso i requisiti, trovandosi nella condizione di non aver correttamente ottemperato agli obblighi fiscali riguardanti:
– l’iva
– e la sostituzione d’imposta (ha comunicato al committente la mancata applicazione della ritenuta).
A tal fine l’Agenzia individua due diverse modalità alternative da seguire per la correzione dell’errore,
anche riferendosi a precedenti interpelli:

RIFLESSI SUL SOSTITUTO

Quanto indicato implica degli adempimenti differenti in capo al sostituto d’imposta a seconda del periodo d’imposta in cui la fattura viene regolarizzata; in particolare:

REGIME SANZIONATORIO PER IL SOSTITUTO
Una prima questione attiene alle eventuali sanzioni applicabili in capo al sostituto.
A tal fine l’Agenzia, richiamando il costante l’orientamento della giurisprudenza (Cass., nn. 14033/2006,5020/2003 e 10613/2000), ritiene che:
▪ in applicazione del principio di colpevolezza di cui all’art. 6, Dlgs. 472/97
▪ debba essere esclusa qualsiasi sanzione se il sostituto ha agito con la dovuta “diligenza”.

In linea generale si deve ritenere che tale diligenza non possa che essere limitata alla constatazione della presenza dell’apposita dichiarazione rilasciata dal contribuente forfettario (in calce alle fatture emesse o negazione separata).
Nota: un profilo di responsabilità potrebbe sorgere nel solo caso in cui il committente sia in grado di conoscere l’obbligo di fuoriuscita dal regime agevolato del prestatore; si pensi al caso in cui le sole fatture emesse verso il sostituto eccedano il limite annuale dei compensi.

SANZIONI AL CONTRIBUENTE FORFETTARIO:

Per quanto attiene il regime sanzionatorio da applicare al contribuente forfettario, la questione diviene più complessa, a tal fine, si riprenda l’esempio proposto.

Periodo 2021: la sanzione del 30% per tardivo versamento dell’Iva non opera in quanto l’ufficio applicherà la sanzione proporzionale (che assorbe la precedente – CM 42/2016) per il Mod. Iva 2022 omesso (anche laddove fosse inviato oltre i 90 gg dal termine del 30/04/2023)
Questa assorbirà anche le sanzioni riferite alle LI.PE. non inviate nel 2021, nonché le sanzioni per tardiva regolarizzazione dell’Iva in fattura, in applicazione del cumulo giuridico (art. 12, Dlgs 472/97).

In tal caso la sanzione base dovrebbe risultare costituita dalla dichiarazione omessa (120% dell’Iva non dichiarata), per quanto va valutato se risulti superato dalla sanzione minima (di €. 500) applicabile a ciascuna fattura emessa senza Iva (dipendendo ciò dal numero di fatture emesse nell’anno).
N.B.: si ritiene che l’Ufficio sia obbligato ad applicare il cumulo giuridico, posto che tutte le violazioni poggiano su un unico presupposto, riferito all’errata convinzione di poter fruire del regime forfettario (CM 180/97).

Periodo 2022: laddove il contribuente non procedesse a regolarizzare il 2022, l’ufficio estenderebbe il cumulo su più periodi d’imposta (assorbendo dette sanzioni), applicando la maggiorazione del 50% la sanzione base (ciò, in generale, non risulta conveniente, in quanto la sanzione base è pari a quella più elevata corrispondente alla dichiarazione omessa, il cui importo risulta pari a tutta l’Iva a debito nel 2021).
N.B.: al contrario può risultare conveniente nel caso in cui il ritardo nella regolarizzazione avvenga oltre il 2022 (es: solo nel 2023 o successivamente), in quanto l’unica sanzione da cumulo giuridico (maggiorata del 50%) si estende per tutti i periodi d’imposta accertabili.

Sanzioni per omessa applicazione di ritenute a terzi
Una ulteriore fonte di violazione potrebbe essere costituita dalla mancata applicazione della ritenuta su fatture ricevute (professionisti e agenti). Ciò non si verifica nel caso in cui il contribuente abbia comunque proceduto, agli adempimenti dei sostituti d’imposta, per quanto in via facoltativa (l’obbligo ricorre solo per i dipendenti e co.co.co. o soggetti assimilati).

SUPERAMENTO IN CORSO D’ANNO DEL LIMITE DI 100.000 EURO

Quanto indicato in precedenza trova applicazione:
▪ non solo nel caso di fuoriuscita dall’anno successivo, come nel caso dell’interpello
▪ ma anche in presenza di decadenza retroattiva: in tal caso l’aspetto
✓ attiene al solo ambito delle ritenute non operate
✓ semprechè il contribuente abbia provveduto ad applicare l’Iva sulle fatture successive allo splafonamento.


Servizi sostitutivi di mensa aziendale – Trattamento ai fini IVA, IRPEF, IRES e IRAP

Con la risposta 301 del 21/04/2023, l’Agenzia delle Entrate – riprendendo in parte i chiarimenti forniti con la risposta 430/2022 – ha fornito chiarimenti sul trattamento ai fini IVA, IRPEF, IRES e IRAP di alcuni servizi sostitutivi di mensa aziendale, forniti avvalendosi di esercizi commerciali convenzionati, presso i quali è possibile pagare con una card elettronica oppure tramite una “app”.

Si chiarisce che:
• in relazione a tale fattispecie, trova applicazione l’aliquota del 4% prevista dal n. 37) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72, qualora siano ravvisabili le peculiari modalità che caratterizzano il servizio sostitutivo di mensa aziendale o quello di mensa diffusa.
• In tale circostanza, l’aliquota sarebbe applicabile alla prestazione resa dagli esercenti ristoratori nei confronti del datore del lavoro, per il quale l’imposta sarebbe detraibile secondo l’art. 19-bis1 comma 1 lett. f) del DPR 633/72.

Fattura differita – Si chiarisce – in relazione alla certificazione dei corrispettivi da parte degli esercenti – che risulta possibile il ricorso alla fattura differita, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, in ragione dell’art. 21 comma 4 lett. a) del DPR 633/72. Si specifica che l’ammontare dei corrispettivi per le prestazioni documentate con il c.d. “documento commerciale” con dicitura “non riscosso” richiedono di essere mantenute distinte dall’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri, poiché i medesimi concorrono alle liquidazioni periodiche attraverso le corrispondenti fatture differite.

Deducibilità IRES e IRAP – Per quanto riguarda il trattamento ai fini IRES, si chiarisce che suddetti servizi sono interamente deducibili, fermo restando il rispetto dei principi generali di inerenza e di previa imputazione a Conto economico. Sul presupposto che tali servizi, resi mediante “app”, siano assimilabili a quelli sostitutivi di mensa aziendale, i costi a essi afferenti rappresentano un onere per l’acquisizione di un servizio complesso non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande e, di conseguenza, non subiscono le limitazioni alla deducibilità previste dall’art. 109 comma 5 del TUIR.

Tali spese risultano deducibili anche ai fini IRAP, in base al principio della c.d. “presa diretta” della base imponibile dal bilancio.

Trattamento IRPEF – Per quanto riguarda il trattamento IRPEF in capo al dipendente che fruisce di tali servizi, se la società intende offrire ai propri dipendenti un servizio di mensa diffusa, modificando in tal senso i relativi contratti con l’eliminazione del riferimento al “servizio sostitutivo di mensa aziendale” o stipulando nuovi contratti con altri soggetti, ai sensi dell’art. 51 comma 2 lett. c) del TUIR, l’importo del pasto non concorrerà a formare il reddito imponibile.

Definizione agevolata avvisi bonari solo per le rateazioni in corso al 01/01/2023

Con la risposta a interpello 307 del 27/04/2023, l’Agenzia delle Entrate si è espressa sull’applicabilità dell’istituto della “definizione agevolata degli avvisi bonari” ex art. 1, c. 153 – 155, L. 197/2022 (Legge di bilancio 2023, nel seguente particolare caso:
• presentazione Modello 770/2018 (periodo d’imposta 2017) il 30/10/2018 (presentazione nei termini);
• presentazione di dichiarazione integrativa del suddetto modello il 23/11/2020;
• ricezione avviso bonario ex art. 36-bis, DPR 600/1973 il 02/11/2022;
• a seguito delle informazioni fornite dal contribuente – il 23/01/2022 è stata emessa la comunicazione definitiva degli esiti, contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute;
con conseguente pagamento della prima rata il 21/02/2023, adottando un piano di rateazione di 20 rate.
In relazione al caso prospettato si premette che:

Ai fini dell’applicazione al caso in esame dell’istituto disciplinato dalla Legge di bilancio 2023, è necessario verificare
• se risulti applicabile il c. 153 e, pertanto, la comunicazione di irregolarità ricevuta si riferisca ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021.
• se risulti applicabile il c. 155 e, in particolare, se risulti rispettato il seguente requisito: al 01/01/2023 ➙ esistenza di un piano di rateazione in corso.

Sul tema delle “rateazioni in corso), la CM 1/E/2023 ha chiarito che «Per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d’imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell’articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973”.

La rateazione restante al 01/01/2023 rappresenta il quantum su cui calcolare le sanzioni in misura ridotta (3%).

Ciò detto, in riferimento al caso di specie, NON risulta applicabile l’istituto della “definizione agevolata degli avvisi bonari” ex art. 1, c. 153 – 155, L. 197/2022 (Legge di bilancio 2023), per le ragioni di seguito evidenziate:

ISA 2023 – conferma regime premiale

L’Agenzia ha provveduto ad aggiornare i requisiti per l’accesso al cd. “regime premiale” per i soggetti tenuti all’applicazione degli ISA 2023, confermando i livelli di affidabilità già previsti per l’anno scorso.

In particolare, occorre fare riferimento, in via alternativa:
• al solo risultato di affidabilità riferito al periodo d’imposta 2022 (almeno pari a 8)
• o alla media aritmetica dei punteggi raggiunti nel periodo 2021 e 2022 (almeno pari a 8,5)
Si assume il livello di affidabilità derivante anche a seguito di adeguamento dei ricavi/compensi.

I benefici trovano applicazione in generale, sul periodo d’imposta 2022 ad eccezione del credito Iva annuale/infrannuale, per il quale va fatto riferimento all’anno d’imposta 2023.

Come noto, l’art. 9-bis, co. 11, del D.L. 50/2017, prevede una serie di benefici:
• per i “soggetti ISA”, e cioè: per i titolari di partita Iva (imprese o professionisti) che non presentano una causa di esclusione (a nulla rilevando se il modello vada comunque presentato “ai fini statistici”, come
avviene, ad esempio, per le cd. Cause Covid”)
• che esercitano l’attività prevalente (cioè quella da cui hanno derivato i maggiori ricavi) per la quale sono stati elaborati gli ISA in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA (determinati anche per effetto di “adeguamento” dei componenti positivi) individuati da Provvedimenti dell’Agenzia Entrate

Il Provv. 27/04/2023 ha, confermato l’impostazione degli ultimi anni, assumendo:
• il punteggio ISA 2022 (derivante dal Mod. ISA 2023 allegato al Mod. Redditi 2023, e calcolato sui dati del periodo d’imposta 2022)
• oppure la media dei punteggi ISA 2021 e 2022.

PUNTEGGIO ISA MINIMO BENEFICI PREMIALI




ISA 2022 PARI A 8
O MEDIA SEMPLICE DEGLI ISA 2021 E 2022 PARI A 8,5


esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione del credito d’imposta di importo:
– non superiore a €. 50.000 annui relativo all’IVA maturato nell’annualità 2023
– non superiore a €. 20.000 annui relativo ai redditi e/o Irap maturati nel periodo 2022
esonero dal visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi 3 trimestri del 2024, per crediti d’importo non superiore a €. 50.000 annui;
esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA annuale maturato nell’anno d’imposta 2023, per crediti d’importo non superiore a €. 50.000 annui;
esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi 3 trimestri del 2024, per crediti di importo non superiore a €. 50.000 annui.

ISA 2022 PARI A 9
O 9 COME MEDIA SEMPLICE DEI
LIVELLI DI AFFIDABILITÀ 2021 E 2022


(come per il punteggio pari a 8, di cui sopra)
Inoltre, è possibile ottenere i seguenti benefici:
• esclusione dalla disciplina delle società non operative nel Mod. Redditi 2023
esclusione da determinazione sintetica del reddito complessivo con riferimento al 2022, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.


ISA 2022 PARI A 8,5
O 9 COME MEDIA SEMPLICE DEI
LIVELLI DI AFFIDABILITÀ 2021 E 2022


• Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (accertamento cd. “analitico-induttivo”)

L’art. 47 comma 5 del DLgs. n. 546/92, nell’ambito del processo tributario, esonera i contribuenti con punteggio ISA pari almeno a 9 negli ultimi tre periodi d’imposta dalla prestazione della garanzia in ordine alla sospensione dell’atto impugnato (c.d. contribuenti con “bollino di affidabilità fiscale”).

Condizioni: il regime premiale è applicabile se per l’attività esercitata, o per quella esercitata in misura prevalente, in caso di esercizio di più attività d’impresa o più attività di lavoro autonomo; è previsto uno specifico ISA e se lo stesso è effettivamente applicato dal contribuente.

Il regime premiale non è applicabile per i contribuenti che, per il periodo d’imposta interessato:
• non presentano il modello ISA in presenza di una causa di esclusione;
• oppure presentano il modello solo per fini statistici o ai fini dell’acquisizione dei dati necessari all’elaborazione futura degli ISA.

Per accedere alle suddette agevolazioni è necessario che:
• nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, applichi gli indici per entrambe le categorie reddituali;
• nel caso in cui il contribuente applichi due diversi indici, compresa l’ipotesi in cui si tratti del medesimo indice applicato sia per l’attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito per ognuno di essi, anche sulla base di più periodi d’imposta, sia pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso ai benefici.

Credito d’imposta per gli impianti di compostaggio: istanze entro il 31/05/2023

C’è tempo fino al 31/05/2023 per presentare le istanze per il credito d’imposta per gli impianti di compostaggio nei centri agroalimentari del Sud.

Con il Provv. n. 84261 del 21/03/2023, l’Agenzia delle Entrate ha definito i termini per l’invio delle comunicazioni delle spese sostenute nel 2022 e 2023; per l’installazione e la messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari nelle Regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ai fini della spettanza del credito d’imposta di cui all’art. 1 commi 831-834 della L. 234/2021 (prorogato dall’art. 1 comma 270 della L. 197/2022).

Il credito di imposta può essere richiesto dal gestore del centro agroalimentare, purché l’impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70% dei rifiuti organici (art. 183, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 152/2006) prodotti.

La comunicazione deve riferirsi alle spese documentate, sostenute entro nel 2022, relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Il credito d’imposta “teorico” è pari al 70% della spesa rimasta a carico del contribuente.

L’ammontare del bonus effettivamente fruibile sarà invece pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione.

Detta percentuale sarà determinata rapportando i fondi disponibili per l’anno 2023, pari a 1 milione di euro, all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti dal 20 aprile al 31 maggio 2023.

Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100%.

Il credito d’imposta spettante:
• è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Non si applicano i limiti di cui all’art. 1, c. 53, legge n. 244/2007, e di cui all’art. 34, legge n. 388/2000;
• non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
• si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regime “de minimis” di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013.

La comunicazione può essere presentata direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, c. 3, D.P.R. n. 322/1998, utilizzando il software denominato “CreditoImpiantiCompostaggio”, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

A seguito della presentazione della comunicazione, è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Fino al 31/05/2023 è possibile:
• inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
• presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

Se l’importo teoricamente spettante del credito d’imposta, unitamente ad altre eventuali misure di aiuto riconosciute in regime “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, determina il superamento dei limiti massimi da tale regime, nella comunicazione va riportato l’importo ridotto del credito rideterminato ai fini del rispetto dei predetti limiti.

Tutto pronto per la dichiarazione precompilata

Come noto, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti “privati” la dichiarazione dei redditi precompilata 730 e Modello Redditi PF, predisposta con l’utilizzo dei dati trasmessi dai sostituti d’imposta (mod. CU) e dai soggetti tenuti alle apposite comunicazioni telematiche annuali, nonché dai dati in Anagrafe tributaria.

La dichiarazione va resa disponibile entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Con il Provv. del 17/04/2023 (pubblicato il 18/05/2023), l’Agenzia delle Entrate ha stabilito la messa a disposizione dei contributi privati della dichiarazione precompilata a partire dal prossimo 02/05/2023 (visto che il 30/04/2023 cade di domenica e il 01/05/2023 è un giorno festivo).

Il contribuente, dopo aver effettuato l’accesso, può inviare telematicamente la dichiarazione accettata o modificata o integrata direttamente all’Agenzia delle entrate a partire dall’11/05/2023.

L’Agenzia delle entrate fornisce, entro cinque giorni dalla presentazione della dichiarazione, una ricevuta identificata dallo stesso numero di protocollo telematico, rilasciato dall’Agenzia stessa, del file di presentazione contenente:
• la data di presentazione della dichiarazione;
• il riepilogo dei principali dati contabili.

DESTINATARI DELLA PRE-COMPILATA: sono coloro che:
• hanno percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente, comprese le pensioni/redditi assimilati, a prescindere dal modello presentato nell’anno precedente;
• sono in possesso dei requisiti per presentare il modello 730 congiunto (art. 13, co. 4, DM n. 164/1999), cioè sono coniugi non legalmente ed effettivamente separati, che non possiedono redditi professionali/d’impresa e di cui almeno uno sia in possesso precedenti redditi.

Ove la precompilata non risulti predisposta dall’Agenzia è possibile “generare” autonomamente la dichiarazione ed inviarla (ai fini dei controlli, si tratterà di una dichiarazione “modificata”).

SCELTA TRA IL MOD. 730 O IL MOD. REDDITI PF: l’Agenzia predispone sia il mod. 730 che il mod. Redditi PF in presenza dei relativi requisiti presenti nella banca dati dell’Anagrafe tributaria. Nel caso in cui il contribuente utilizzi:
• il mod. 730: può essere accettato come proposto o essere modificato/integrato prima dell’invio;
• al mod. Redditi PF: è solo possibile modificarlo/integrarlo ed inviarlo.

Procedure operative – Il contribuente accede direttamente alle dichiarazioni “precompilate” attraverso le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area riservata, utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:
Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID di cui all’art. 64 del Codice dell’amministrazione Digitale;
Carta d’identità elettronica (CIE) di cui all’art. 66, c. 1, del Codice dell’amministrazione Digitale;
Credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline), per i soggetti titolati ad utilizzarle;
Credenziali dispositive rilasciate dall’INPS (per i soggetti individuati nella circolare INPS n. 127 del 12 agosto 2021).

Il contribuente, utilizzando le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area riservata, può effettuare, in relazione alla propria dichiarazione 730 precompilata, le seguenti operazioni:
visualizzazione e stampa;
accettazione ovvero modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione, e invio
annullamento, ove possibile, della dichiarazione inviata con dati errati oppure invio di una nuova dichiarazione per correggere e sostituire la dichiarazione già inviata;
versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale;
• indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l’eventuale rimborso;
consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata;
consultazione dell’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata.

Il contribuente, al fine di ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria dichiarazione 730 precompilata, inserisce un indirizzo di posta elettronica e/o un numero di telefono cellulare valido, che provvede a tenere aggiornato, nell’apposita sezione della propria area riservata.

Abilitazione di una persona di “fiducia” – Il contribuente può richiedere di abilitare una persona fisica di sua fiducia, per l’accesso ai servizi online dell’Agenzia. A tal fine la persona di fiducia accede all’area riservata con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS e successivamente sceglie se operare per proprio conto oppure nell’interesse di un’altra persona fisica.

Ogni persona può designare una sola persona di fiducia. Ogni persona può essere designata quale persona di fiducia al più da tre persone.

Il modulo per la richiesta dell’abilitazione (ovvero della disabilitazione) della persona di “fiducia” è allegato al Provv. del 17/04/2023 e può essere presentato:
1. dal soggetto interessato:
1. mediante una specifica funzionalità web messa a disposizione, a partire dal 20 aprile 2023, all’interno dell’area riservata, nella sezione “Profilo utente/Autorizzazione soggetti terzi”;
2. in allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) dalla casella assegnata all’interessato o alla persona di fiducia (a ciò appositamente autorizzato), inviato a una qualsiasi Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate; in tal caso il modulo è sottoscritto con firma digitale, oppure, se compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, può esserne inviata la copia per immagine corredata della copia del documento di identità dell’interessato;
3. presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, presentando il modulo in originale, in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, con copia del documento di identità dell’interessato;
4. tramite il servizio on line di videochiamata, disponibile nella sezione “Prenota un appuntamento” del sito internet dell’Agenzia delle entrate, secondo le modalità ivi indicate. In tal caso il modulo, compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, è esibito a video, unitamente al documento di identità dell’interessato. A conclusione dell’appuntamento, l’interessato può sottoscrivere il modulo con firma digitale, inviandolo in allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) o di posta elettronica ordinaria all’ufficio dell’Agenzia delle entrate contattato, o, in alternativa, può inviare a quest’ultimo la copia per immagine del documento analogico corredata della copia del proprio documento di identità.
2. dalla persona di fiducia, se l’interessato è impossibilitato a operare come indicato precedentemente a causa di patologie, presentando il modulo in originale, sottoscritto con firma autografa dall’interessato, esclusivamente recandosi presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, allegando copia del documento di identità dell’interessato e della persona di fiducia, nonché un’attestazione dello stato di impedimento dell’interessato rilasciata dal medico di medicina generale (il medico di famiglia dell’interessato o suoi sostituti). Qualora l’interessato sia ricoverato, anche temporaneamente, presso una struttura sanitaria/residenziale, l’attestazione può essere rilasciata da un medico, a ciò autorizzato per legge, della struttura stessa. Le informazioni contenute nell’attestazione rilasciata dal medico non possono eccedere quelle riportate nel fac simile disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Intermediari abilitati – Per l’accesso alle dichiarazioni “precompilate”, i sostituti d’imposta possono avvalersi dei soggetti incaricati della presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi di cui all’art. 3, c. 2-bis e 3, del DPR 322/1998.

I CAF e i professionisti abilitati possono nominare i propri dipendenti come operatori incaricati, ai sensi del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 79952 del 10/06/2009, ad effettuare l’accesso alle dichiarazioni 730 precompilate, mediante apposito servizio reso disponibile all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

L’accesso ai documenti è consentito fino al 10 novembre effettuando una specifica richiesta tramite file ovvero via web.

Rispetto allo scorso anno è stata introdotta una c.d. “delega digitale”, per delegare il CAF.

La citata “delega digitale”, documento informatico sottoscritto dal contribuente con una firma elettronica avanzata, proposta dal CAF, è prevista per quest’anno in via sperimentale.
Si tratta di una procedura, dettagliata nella convenzione stipulata tra il CAF e l’Agenzia delle Entrate, all’interno della quale il contribuente, prima di confermare la sua intenzione di delegare il CAF, si identifica su un servizio web reso disponibile dall’Agenzia.
Tale soluzione permette all’Amministrazione finanziaria di acquisire notizia della delega contestualmente al momento del conferimento.