Termine per l’utilizzo dei tax credit energia 2023 anticipato al 15 novembre

Nell’ambito del c.d. DL “Proroghe Fisco” è stata introdotta una disposizione che non prevede una proroga, ma anzi un anticipo, dal 31 dicembre 2023 al 15 novembre 2023, del termine per l’utilizzo dei crediti d’imposta energia e gas relativi al I e II trimestre 2023.

L’art. 1 commi 2-8 della L. 197/2022 prevede il riconoscimento per il I trimestre 2023, in presenza delle condizioni richieste, di un credito d’imposta in misura pari al 45% per le imprese energivore, gasivore e non gasivore e del 35% per le imprese non energivore.
L’art. 4 del DL 34/2023 ha invece previsto per il II trimestre 2023 una notevole riduzione dell’agevolazione, riconoscendo un credito d’imposta pari al 20% per le imprese energivore, gasivore e non gasivore e del 10% per le imprese non energivore.

I suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 (senza applicazione dei limiti ordinari alle compensazioni), entro un termine preciso, originariamente fissato al 31 dicembre 2023.
Posto che i crediti possono essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati”), il cessionario può utilizzare tali crediti con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal cedente e comunque sempre entro il medesimo termine.
In nessun caso, anche ove non utilizzato entro il termine previsto, il credito d’imposta dà luogo a rimborso (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 24/2023, § 1.1, e risposta a interpello n. 8/2023).

Il DL “Proroghe Fisco” interviene ora sui commi 7 e 8 dell’art. 1 della L. 197/2022, sostituendo le parole “31 dicembre 2023” con “15 novembre 2023”.
Analoga modifica viene apportata ai commi 7 e 8 dell’art. 4 del DL 34/2023.
Per effetto di tali modifiche, i crediti d’imposta energia e gas relativi al I trimestre 2023 (art. 1 del DL 197/2022) e al II trimestre 2023 (art. 4 del DL 34/2023) dovranno quindi essere utilizzati al massimo entro il 15 novembre 2023, con una riduzione quindi del periodo per l’utilizzo rispetto a quanto inizialmente previsto.

L’anticipazione del termine dal 31 dicembre al 15 novembre impatta sicuramente sulla pianificazione dei versamenti, posto che tali crediti dovranno essere utilizzati, ad esempio, prima della scadenza per il versamento degli acconti di fine novembre.
Al riguardo, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 10 gennaio 2023 n. 8, ha chiarito che i crediti d’imposta in esame possono essere utilizzati, con le limitazioni previste dalla disciplina agevolativa, per il versamento di acconti e saldi d’imposta, anche in caso di acconti risultanti superiori con il metodo previsionale rispetto a quello storico.
Tuttavia, il versamento dell’acconto, qualora eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto, non potrà comunque consentire il rimborso della relativa imposta o un effetto trascinamento tale per cui il credito speso per il pagamento venga utilizzato in qualsiasi modo dopo il termine previsto, fissato ora al 15 novembre 2023.
Pertanto sarebbe consigliabile presentare l’F24 entro tale termine, ove si intendano compensare i crediti in esame con gli acconti.

Impatto anche sul termine per la comunicazione di cessione

Il nuovo termine anticipato assumerà rilevanza anche ai fini delle comunicazioni di cessione dei crediti, che allo stato attuale devono essere inviate entro il 18 dicembre 2023.
L’Agenzia delle Entrate presumibilmente interverrà con un nuovo provvedimento, prevedendo un’anticipazione anche di tale scadenza.

Contributi al settore agricolo per danni dovuti ad avversità atmosferiche

Il decreto 22 maggio 2023 del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), in vigore dal 1° settembre, disciplina il pagamento degli aiuti sui premi assicurativi e degli aiuti compensativi destinati a indennizzare i danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali di cui al DLgs. 102/2004, ai sensi del regolamento Ue 2022/2472.

Possono beneficiare degli aiuti le microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE, a eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura elencati nell’allegato I del regolamento Ue 1379/2013, colpite dall’evento climatico avverso, che soddisfino le condizioni previste dal decreto. Per la verifica delle dimensioni dell’impresa il riferimento è dall’allegato I al regolamento Ue 2022/2472.

Le Regioni e le Province autonome provvedono entro 60 giorni (elevabile a 90 in caso di eccezionali difficoltà) a delimitare i territori interessati e deliberano la proposta di declaratoria di eccezionalità. Il Ministro dell’Agricoltura emette formale provvedimento di riconoscimento dell’evento climatico avverso. Il regime di aiuto deve essere attivato entro 3 anni dal verificarsi dell’avversità atmosferica e gli aiuti sono versati ai beneficiari entro 4 anni a decorrere da tale data.

Per quanto riguarda gli aiuti sui premi assicurativi, sono concessi contributi per la sottoscrizione di polizze assicurative ai sensi del Capo I, art. 2 del DLgs. 102/2004, che possono coprire:
– le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali (lett. a);
– i danni a strutture aziendali e a impianti di produzioni arboree e arbustive causati da avverse condizioni atmosferiche (lett. b);
– il costo di rimozione e distruzione degli animali morti per qualunque causa (lett. c).

L’intensità massima di aiuto sulle polizze è stabilita nella misura del:
– 70% del costo del premio assicurativo sulle polizze di cui alla lettera a) che prevedono un indennizzo qualora il danno sia superiore al 30% della produzione;
– 50% del costo del premio assicurativo, sulle polizze di cui alle lettere b) e c).

In relazione agli aiuti compensativi, è previsto l’indennizzo, mediante la concessione di contributi, dei danni subiti alle produzioni agricole, alle strutture aziendali e agli impianti produttivi (non inseriti nel piano annuale di gestione dei rischi in agricoltura), che abbiano causato un danno superiore al 30% della produzione.

Gli aiuti sono concessi nel limite dell’importo dei danni subiti, previa valutazione dell’autorità regionale competente designata per l’istruttoria. I danni includono:
– la perdita di reddito per distruzione completa o parziale della produzione agricola, calcolata sottraendo il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell’anno in cui si è verificato l’evento atmosferico per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno, dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nei 3 anni precedenti l’avversità o da una media triennale basata sui 5 anni precedenti l’avversità atmosferica, escludendo il valore più basso e quello più elevato per il prezzo medio di vendita;
– i danni materiali subiti dalle strutture aziendali (immobili, attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di produzione), calcolati in base ai costi di riparazione o al valore economico degli stessi prima del verificarsi dell’evento atmosferico.

Gli aiuti compensativi concessi sono ridotti al 50%, salvo il caso di beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa di almeno il 50% della produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti per cui è prevista la copertura assicurativa.

Gli aiuti e gli eventuali pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite sono limitati all’80% dei costi ammissibili. L’intensità di aiuto può essere aumentata al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all’art. 32 del reg. Ue 1305/2013 ai sensi dell’art. 154 del reg. Ue 2021/2115.

Gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi (art. 2 del DM) sono concessi dopo la presentazione della domanda da parte del beneficiario, che deve contenere: nome dell’impresa; descrizione dei rischi coperti; le date di inizio e fine copertura; ubicazione delle colture, strutture e allevamenti oggetto di assicurazione; premio assicurativo e relativa percentuale di aiuto.

La presentazione delle domande di indennizzo dei danni causati da avversità atmosferiche (art. 3) deve avvenire a seguito dell’adozione del provvedimento regionale e dell’emissione del provvedimento del Ministero dell’Agricoltura, con le modalità previste dalla Regione territorialmente competente ed entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria nella G.U. e di individuazione delle zone interessate (art. 5 del DLgs. 102/2004).

Lavoro sportivo: i nuovi adempimenti dopo la Riforma

La Riforma dello Sport, in vigore dal 1° luglio 2023 ha portato con sé una serie di nuovi adempimenti che precedentemente erano sconosciuti alla maggior parte delle associazioni e società sportive. Il punto di riferimento normativo in questo ambito è il D.Lgs. 36/2021: il legislatore all’interno di questo decreto ha voluto fornire nuove tutele alla figura del lavoratore sportivo, da sempre rimasto in ombra rispetto a tutti gli altri lavoratori, che comportano necessariamente corrispondenti obblighi per i datori di lavoro. Tuttavia, negli ultimi mesi si sono susseguiti una serie di interventi correttivi e integrativi, con cui sono state modificate e precisate le regole che gli operatori di settore dovranno seguire; fondamentale è stata la scelta di consentire, per alcuni di questi obblighi, un periodo di moratoria fino al 31 ottobre 2023, come vedremo.

La comunicazione al Registro delle attività sportive

Il primo adempimento che le associazioni e le società sportive dovranno effettuare è sicuramente quello del “collocamento” dei lavoratori sportivi.

L’associazione o società nonché la Federazione Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva associata, l’Ente di Promozione Sportiva, l’associazione benemerita, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all’articolo 6 D.Lgs. 39/2021. La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al centro per l’impiego di cui all’art. 9-bis, c. 2 e 2-bis, DL 510/96 conv. in Legge 608/96, e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a Inps e Inail in tempo reale. La comunicazione medesima è messa a disposizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività. Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l’impiego. All’irrogazione delle sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza.

Per l’invio delle comunicazioni obbligatorie relative alle co.co.co. da effettuare al RAS, il termine di scadenza viene posticipato entro il 30° giorno del mese successivo all’inizio del rapporto.

Questo primo adempimento è molto importante: il Ras è stato già implementato da inizio Luglio per l’invio delle comunicazioni, ma purtroppo ancora non è stato integrato sulla base dell’ultimo correttivo, infatti è ancora presente la sezione Inail e non è possibile utilizzare la funzione delega per l’accesso degli intermediari.

L’iscrizione al LUL

Un’altra importante novità riguarda l’iscrizione obbligatoria al libro unico del lavoro.

L’iscrizione nel LUL può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro la fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

Nuovi adempimenti previdenziali e assistenziali

Infine, oltre agli adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro ed alla sorveglianza sanitaria, che saranno oggetto di un ulteriore approfondimento, bisogna prestare attenzione ai nuovi adempimenti previdenziali ed assistenziali, nonché ai relativi versamenti., riferendoci in particolare al flusso Uniemens e all’Inail.

Su questo tema il legislatore ha rilevato una criticità operativa e di sistema e per questo motivo ha deciso di prevedere un periodo “cuscinetto”.

Infatti, per consentire agli operatori di settore di adeguarsi a tutte queste importanti novità, è stato previsto un periodo di moratoria, per gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, che potranno essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.

Lavoratori a contatto con minori

Infine, non bisogna certo dimenticare la necessità di essere provvisti del certificato antipedofilia, per tutti i lavoratori sportivi che sono a contatto “diretto” con minori.

Il certificato è stato introdotto dalla Legge 96/2013, e dal D.Lgs. 39/2014 in risposta alla Dir. UE 2011/93/EU, e secondo la normativa vigente prevede per chi assume persone per attività con contatto diretto con minori di verificarne la fedina penale.

Il certificato può essere richiesto all’Ufficio del Casellario Giudiziale, o direttamente da parte dell’associazione/società sportiva, attraverso il sito del ministero della Giustizia; il certificato avrà validità semestrale, e non è necessario richiederlo alla scadenza in caso di prosecuzione del rapporto senza interruzione.

AGGIORNAMENTO DELL’RT ALLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI “ISTANTANEA”

All’interno dei provvedimenti presi per contrastare l’evasione fiscale la L. 232/2016 (come modificata dal DL n. 119/2018, dal DL n. 124/2019 e dalla L. n. 178/2020), ha introdotto la possibilità:
▪️ per le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia
▪️ che (al di fuori dall’esercizio di attività di impresa/professione) effettuano acquisti di beni/servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi
di partecipare all’estrazione a sorte di premi effettuata nell’ambito di una lotteria nazionale (cd. “lotteria nazionale degli scontrini”).
L’art. 18, co. 4-bis, L. n. 79/2022 (di conversione del DL n. 36/2022) ha modificato il comma 540 dell’art. 1, della citata L. n. 232/2016 prevedendo che per partecipare all’estrazione è necessario che gli interessati a partecipare procedano all’acquisto con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti:
✓ su propri rapporti di credito o debito bancari;
✓ su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dallo stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio prevedendo anche una lotteria “istantanea”, con verifica immediata della vincita.

Per poter attuare detta “lotteria istantanea”, il Provv. 18/01/2023 ha debitamente aggiornato il Provv. 28/10/2016, che regolamenta le caratteristiche dei Registratori di cassa telematici, i quali dovranno essere conseguentemente aggiornati entro il prossimo 2 ottobre.

Lotteria istantanea non ancora operativa: si evidenzia che:
▪️ ad oggi, la “Lotteria istantanea” non risulta ancora operativa, né è stata fissata una “data di partenza”; è, infatti, necessaria l’approvazione del Provvedimento interdirettoriale (di ADM ed AdE) che ne definisca sia la decorrenza che le regole di attuazione
▪️ il citato Provv. 18/01/2023 ha, tuttavia, fissato al 2 ottobre 2023 il termine entro il quale gli RT dovranno risultare aggiornati.

AGGIORNAMENTO REGISTRATORE TELEMATICO

Con il Provv. 18/01/2023, l’Agenzia delle Entrate ha disposto che:
➜ per poter partecipare alla lotteria istantanea, nella fase di registrazione dei dati dei corrispettivi della singola operazione,
➜ il Registratore telematico (o il relativo Server RT) deve produrre e riportare sul documento commerciale un codice bidimensionale (QRcode), i cui requisiti tecnici sono stabiliti dalle nuove Specifiche tecniche (versione 11).

LOTTERIA “DIFFERITA”

La lotteria istantanea non sostituisce la lotteria “differita” con estrazioni periodiche (settimanali, mensili, annuale) ma si aggiunge alla stessa.

È pertanto ancora possibile che sul documento commerciale debba essere indicato, se richiesto
dall’acquirente, il codice lotteria comunicato dall’acquirente al momento dell’acquisto per la
partecipazione alla lotteria “differita”.
In tal modo, viene anche espressa, da parte del cliente, la volontà alla partecipazione al concorso.

DATI DA TRASMETTERE
Oltre ai dati identificativi del dispositivo, i dati oggetto di trasmissione ai fini della lotteria degli scontrini ad estrazione differita sono:
– denominazione del cedente/prestatore;
– identificativo/progressivo completo del documento trasmesso;
– identificativo del punto cassa (in caso di server RT);
– data e ora del documento;
– importo del corrispettivo, importo del corrispettivo pagato in contanti, importo del corrispettivo pagato con strumenti elettronici e importo del corrispettivo non pagato;
– codice lotteria del cliente.

TERMINE PER L’AGGIORNAMENTO

Come anticipato, gli aggiornamenti dei RT/Server RT:
▪️ al fine di consentire la partecipazione alla lotteria “istantanea”
▪️ dovranno essere realizzati entro il 2 ottobre 2023.

Nuovi RT o Server RT: le nuove “specifiche tecniche” dovranno essere rispettate obbligatoriamente dai produttori di nuovi modelli di Registratore telematico e di server RT, le cui istanze di approvazione o di variante sono state presentate dopo il 30/06/2023.

CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE

Si rammenta che per l’adeguamento alle nuove specifiche tecniche l’art. 8, DL n. 176/2022 (c.d. “Decreto Aiuti-quater”), riconosce
▪️ ai commercianti al minuto o altri soggetti assimilati di cui all’art. 22, DPR n. 633/72, obbligati alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri
▪️ un credito d’imposta utilizzabile in compensazione nel mod. F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

Il credito d’imposta è stato disciplinato dal Provv. del 23/06/2023; la relativa disciplina è riassunta di seguito:

Bonus edilizi: contributo per redditi non superiori a 15.000 euro

L’Agenzia delle Entrate ha varato le modalità per richiedere il contributo sugli interventi edilizi detraibili. La spesa sostenuta è oggetto di detrazione dall’IRPEF nella misura del 90% dell’importo e di conseguenza il contributo opera nella misura del 10% non oggetto di detrazione.

Soggetti beneficiari del contributo

Con il provvedimento del 22 settembre 2023 n. 332648, l’Agenzia delle Entrate ha varato le modalità per richiedere il contributo sugli interventi edilizi detraibili al 90%, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 ottobre 2023 su immobili adibiti a prima casa e parti comuni condominiali.

Nel dettaglio, con il provvedimento in oggetto è stata data attuazione alla previsione legislativa contenuta dall’art. 9 c. 3 DL 176/2022 conv. in L. 6/2023.

In data 31 luglio 2023, il Ministero dell’Economia approvava un decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 2023, nell’ambito del quale sono stati individuati i soggetti beneficiari del contributo, le spese ammesse al contributo, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

L’Agenzia ha definito il modello di istanza, il novero dei soggetti beneficiari e la misura del contributo che può essere erogato.

In particolare, in caso di spese agevolabili sostenute direttamente dal richiedente, i soggetti beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • avere un reddito di riferimento per l’anno di imposta 2022 non superiore a euro 15.000, determinato secondo quanto disposto dall’art. 119 c. 8-bis 1 DL 34/2020;
  • aver sostenuto, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 ottobre 2023, spese detraibili con percentuale del 90% a fronte degli interventi edilizi di cui al Decreto Rilancio ed effettuati sull’unità immobiliare per la quale si richiede il contributo e/o sulle parti comuni condominiali della medesima unità immobiliare;
  • essere titolare alla data di inizio dei lavori, almeno in quota, di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare per la quale si richiede il contributo e aver adibito, alla data di avvio dei lavori o, al più tardi, al termine di essi, la medesima unità immobiliare ad abitazione principale.

In caso di sostenimento delle spese da parte del de cuius, per le quali si chieda l’erogazione del contributo, l’istanza deve contenere le seguenti dichiarazioni:

  • che il de cuius, alla data del sostenimento della spesa agevolabile, era in possesso dei requisiti sopra riportati;
  • che l’erede richiedente conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto dell’intervento.

L’ammontare del contributo

L’ammontare del contributo erogabile è determinato in relazione alle spese agevolabili sostenute e rimaste a carico del richiedente o del soggetto deceduto, purché l’erede richiedente conservi la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto dell’intervento.

Come è noto, la spesa sostenuta è oggetto di detrazione dall’IRPEF nella misura del 90% dell’importo e di conseguenza il contributo “opera” nella misura del 10% non oggetto di detrazione.

L’importo massimo della spesa agevolabile oggetto del contributo è pari a euro 96.000, da rapportare alla spesa agevolabile sostenuta dal richiedente o dal de cuius nel caso in cui il costo dell’intervento sia stato sostenuto da più possessori.

Il contenuto dell’istanza, tempi e modalità di presentazione

L’istanza è predisposta e trasmessa in modalità elettronica esclusivamente mediante procedura web resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

La trasmissione dell’istanza può essere effettuata:

  • direttamente dal richiedente o tramite un intermediario abilitato con delega alla consultazione del cassetto fiscale del richiedente;
  • a partire dal giorno 2 ottobre 2023 e non oltre il giorno 31 ottobre 2023.

Nel periodo di cui al punto precedente è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa sostituisce integralmente tutte quelle precedentemente inviate. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.

L’Agenzia delle Entrate effettua ulteriori controlli sulle informazioni contenute nelle istanze per le quali è stata messa a disposizione la ricevuta di presa in carico, riscontrandole con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. Tali controlli possono comportare lo scarto dell’istanza.

L’istanza è suddivisa in 3 quadri A, B, C con i seguenti contenuti:

  • un quadro A, per l’indicazione dei dati catastali identificativi dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per la quale si richiede il contributo;
  • un quadro B, composto da due sezioni: la Sezione I contiene l’indicazione dei codici fiscali dei componenti del nucleo familiare del richiedente e/o del de cuius nell’anno 2022, la Sezione II riporta la quantificazione delle spese sostenute, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023;
  • un quadro C, che riepiloga i dati indicati dal richiedente, necessari alla determinazione del contributo.

La misura dell’erogazione del contributo

Le risorse finanziarie messe a disposizione dell’esecutivo ammontano a 20 milioni di euro.

Al termine del periodo di presentazione l’Agenzia delle Entrate procede a ripartire le risorse finanziarie, sulla base degli importi dei contributi richiesti indicati nelle istanze presentate.

Se il rapporto percentuale tra le predette risorse finanziarie e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti è superiore al 100%, sarà erogato il 100% dell’importo richiesto nell’istanza; se il predetto rapporto percentuale è compreso tra il 10 e il 100%, il contributo da erogare sarà determinato applicando all’importo richiesto la percentuale risultante.

Infine, il rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti è inferiore al 10%, il contributo sarà determinato applicando all’importo richiesto la percentuale del 10%. In tale ultimo caso il contributo sarà erogato, fino ad esaurimento delle risorse stanziate, sulla base dell’ordine cronologico delle date, indicate nelle istanze, nelle quali è stato effettuato il primo bonifico per il pagamento delle spese oggetto del contributo a partire dal 1° gennaio 2023. In presenza di istanze contenenti la medesima data di effettuazione del primo bonifico e di insufficienza delle risorse finanziarie necessarie per l’erogazione di tutti i contributi richiesti con le stesse, si procederà al pagamento sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle suddette istanze, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie. Il mancato pagamento delle istanze per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili comporterà lo scarto delle stesse.

I controlli successivi dell’Agenzia delle Entrate

Successivamente all’erogazione dei contributi, l’Agenzia delle Entrate procede al controllo dei dati dichiarati anche con l’ausilio dei dati presenti nell’Anagrafe Tributaria.

Nel caso in cui dai già menzionati controlli emerga che i contributi sono in tutto o in parte non spettanti (ovvero inesistenti), l’Agenzia delle Entrate procede alle attività di recupero della parte del contributo non spettante con la conseguente irrogazioni delle sanzioni.

Resta ferma, ricorrendone i presupposti, l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 316-ter c.p. “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”.

Via libera al DL Energia

Nel CDM del 25/09/2023 è stato approvato il c.d. “Decreto Energia” che introduce misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.

Nel Comunicato stampa del Governo sono state indicate le principali misure adottate.

Il Comunicato non fa alla proroga, tanto attesa, dei termini per le assegnazioni dei beni ai soci, che era stata preannunciata in una recente risposa a interrogazione parlamentare dal Viceministro Leo).
E’ possibile che il differimento (a fine ottobre) sia proposto in sede di stesura finale del Decreto.

SANATORIA PER I CORRISPETTIVI – La sanatoria proposta si riferisce alle violazioni (sostanziali) relative alla mancata memorizzazione (e conseguente omessa trasmissione telematica) dei corrispettivi per violazioni avvenute dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2023. La definizione dovrebbe avere la scadenza fissata entro il 15 dicembre 2023.

Ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, DLgs. 471/97 la violazione è ordinariamente punita con una sanzione pari al 90%; con la sanatoria la violazione sarà sanata col pagamento dell’intera Iva e le sanzioni abbattute a 1/18 (dunque la sanzione sarà pari al 5%), con una sanzione minima complessiva non inferiore a 2.000 euro (riferita al totale dovuto, non alla singola operazione).

Non troverà applicazione la sanzione minima di 500 euro per singola operazione (art. 6, comma 4, DLgs. 471/97).
Ad esempio, per un corrispettivo omesso di 1.000 euro con aliquota 22%, la sanzione del 90% dell’IVA è pari a 198 euro, che si tradurrebbe in una sanzione effettiva di 11 euro (198/18), senza considerare il minimo di 500 euro (ma nel conteggio totale deve essere pagato almeno 2.000 euro).

Entro il 15 dicembre 2023, sarà necessario procedere al pagamento delle sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo, senza possibilità di compensare nel F24, oltre che dell’imposta; inoltre andrà presentata la dichiarazione integrativa ove si configuri la dichiarazione infedele (cioè per violazioni commesse fino al 31/12/2022).

La sanatoria permette la mancata applicazione della sanzione accessoria costituita della chiusura dell’esercizio al dettaglio, di cui all’art. 12, comma 2, DLgs. 471/97.

SOSTEGNO AL POTERE DI ACQUISTO DELLE FAMIGLIE E ALLE GIOVANI COPPIE – Si prorogano anche per il 4° trimestre 2023, fino al 31 dicembre 2023:
• la riduzione delle bollette dell’energia elettrica e del gas a favore dei nuclei familiari economicamente più disagiati (con ISEE fino a 15mila euro o fino a 30mila euro se con 4 figli) o con componenti in condizioni di salute gravi, in modo tale che i livelli obiettivo di riduzione della spesa siano pari al 30% sull’energia elettrica e del 15% sul gas attualmente praticata;
• l’azzeramento degli oneri di sistema relativi al gas naturale;
• la riduzione dell’aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali e per le forniture di servizi di teleriscaldamento e per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano.

Inoltre, si integra il beneficio di riduzione delle bollette di energia elettrica e gas con un contributo straordinario alle spese di riscaldamento per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 e si consente l’uso della social card (oggi utilizzata per l’acquisto di generi alimentari dai nuclei familiari con ISEE fino a 15 mila euro) anche per l’acquisto di carburanti: a tal fine le risorse destinate alla social card sono incrementate di 100 milioni di euro.

Bonus trasporto: si incrementa di 12 milioni di euro il fondo destinato all’attribuzione di un buono da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale o di trasporto ferroviario nazionale, spettante alle persone fisiche che, nell’anno 2022, abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

SOSTEGNO ALLE IMPRESE – Si modifica il regime delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (cosiddette “imprese energivore”), prevedendo, tra l’altro, i presupposti di accesso al regime agevolativo a decorrere dal 1° gennaio 2024 e il superamento del sistema degli scaglioni per la modulazione del beneficio – in funzione dell’intensità elettrica delle singole imprese – a favore di un valore unico per tutte le imprese che versino in determinate condizioni.

PROROGHE – Nel Comunicato non vi è traccia delle proroghe, prospettate nelle ultime bosse di decreto che erano circolate, per quanto attiene:
la sanatoria delle cripto-attività (con differimento atteso al 15/11/2023)
i termini per l’assegnazione dei beni ai soci.

Per questo, occorre attendere aggiornamenti ufficiali e la pubblicazione del decreto.

Verso la proroga al 30 novembre per le assegnazioni agevolate

È in arrivo l’atteso slittamento dei termini per le assegnazioni dei beni ai soci, in scadenza il prossimo 30 settembre, da giorni al vaglio del Governo.
La bozza di un nuovo decreto legge (c.d. DL “Proroghe Fisco”), contenente la proroga di una serie di termini legislativi, che dovrebbe arrivare oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri assieme alla Nota di aggiornamento al DEF, stabilisce infatti il differimento al 30 novembre 2023 della scadenza per redigere gli atti di assegnazione, cessione e trasformazione beneficiando delle agevolazioni previste dall’art. 1 commi 100 e seguenti della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023). 

Il calendario originario degli adempimenti era tale per cui, a fronte degli atti da redigere entro il 30 settembre, la prima rata delle imposte sostitutive, pari al 60% del totale, doveva essere versata entro il medesimo termine, e la seconda, pari al rimanente 40%, aveva scadenza al 30 novembre 2023.
Con la proroga questo calendario viene invece ridefinito, accorpando alla data del 30 novembre tutti gli adempimenti, e quindi non solo la redazione degli atti, ma anche il versamento – a questo punto integrale – delle imposte sostitutive.

Non vi saranno invece adempimenti dichiarativi delle operazioni agevolate entro il 30 novembre. Entro questa data, infatti, sono presentate le dichiarazioni riferite al 2022 “solare”, nelle quali non occorre però dare conto degli effetti di queste operazioni.
Al contrario, prassi consolidata vuole che questi effetti siano indicati nei modelli di dichiarazione riferita al periodo d’imposta in cui la singola operazione è stata posta in essere: ad esempio, l’assegnazione o la cessione di un bene effettuata nel 2023 da parte di una società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che continua la propria attività dovranno essere rendicontate nel quadro RQ del modello REDDITI 2024, da presentare entro il 30 novembre 2024.

Nel DL confluirebbe inoltre una proroga prevista da una prima bozza del decreto “Energia”, poi saltata dal testo approvato dal Governo nella riunione del 25 settembre: si confermerebbe così lo slittamento al 15 novembre 2023 dei termini per il versamento dell’imposta sostitutiva delle cripto-attività, il cui regime fiscale è stato ridefinito dalla legge di bilancio 2023.

Il testo della bozza contiene poi la norma che proroga al 31 dicembre 2023 la possibilità, per alcuni soggetti in possesso di specifici requisiti di reddito ed età, di presentare le domande volte a ottenere, dal Fondo di garanzia per la prima casa, la garanzia massima dell’80% sulla quota capitale dei mutui prima casa. Anche in questo caso, la misura era già presente nella bozza, circolata nei giorni scorsi, del decreto “Energia”.

Anticipato il termine per l’utilizzo dei tax credit energia I e II trimestre 2023

Verrebbe invece anticipato, dal 31 dicembre al 15 novembre 2023, il termine per l’utilizzo in compensazione in F24 dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia e gas relativi al I e II trimestre 2023.

Ancora, la bozza di decreto prevede una rimessione in termini in relazione ai versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, i cui termini sono scaduti nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, per i soggetti che avevano la residenza, la sede legale od operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Lombardia nel suddetto periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza dalla delibera del Consiglio dei Ministri 28 agosto 2023 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’8 settembre 2023).
In particolare, tali versamenti si considerano tempestivi se effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.

Tra le misure contenute nel decreto dovrebbero figurare anche proroghe in materia sanitaria, di università e di istruzione, di fondo indennizzi risparmiatori e di riorganizzazione del Ministero del Lavoro.

Inoltre, come reso noto ieri in serata dal CNDCEC, che ha espresso apprezzamento sulla proposta, ci sarebbe “la volontà del Viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, di proporre”, all’interno del decreto, “una norma che differisce al 2024 l’obbligo di comunicazione dei dati previsti nel quadro RS per i contribuenti forfettari destinatari in questi giorni di un massiccio invio di lettere compliance”. 

Per il momento, non è prevista la proroga dello smart working per i lavoratori fragili in scadenza il 30 settembre, ma il Governo sarebbe al lavoro per trovare le risorse a copertura della misura considerata piuttosto onerosa.

Equo compenso: necessario il coordinamento con il Codice degli appalti

È sempre vivo l’interesse attorno all’equo compenso, per la portata innovativa dell’applicazione concreta di princìpi generali, in realtà da sempre presenti nel nostro ordinamento e riconducibili finanche alla Costituzione, con gli artt. 35 e 36, tradotti nelle esigenze di adeguatezza e decorosità del compenso dal codice civile (art. 2233 c.c.), e da ultimo attuati con la legge 49/2023, che oltre a prevedere una disciplina quanto più possibile organica della materia, ne estende l’applicazione, con i relativi obblighi, in maniera inequivoca alla pubblica amministrazione.

In particolare, di recente, è emersa l’esigenza del coordinamento tra le nuove norme in materia di equo compenso ed il Codice degli appalti pubblici (D.Lgs. 36/2023). Il tema riguarda in particolare la necessità di conciliare l’inderogabilità della misura individuata quale compenso equo per il professionista, e gli effetti di tale limite in caso di appalti pubblici che contemplino la prestazione di un professionista, la cui possibilità di presentare offerte al ribasso è condizionata dall’applicazione delle norme recate dalla legge 49/2023. La necessità di una soluzione è evidentemente centrale, per l’importanza di individuarne una che, senza irrigidire eccessivamente il sistema del Codice degli appalti, non si risolva in una violazione delle norme in materia di equo compenso. Questione centrale, importante e delicata, se si pensa che anche l’ANAC, interrogata sul punto e confermato il rilievo della posizione, l’ha rimessa alla competenza della Cabina di Regia presso la Presidenza del Consiglio, “al fine di evitare pareri difformi e contenzioso” (ANAC, atto del Presidente del 27 giugno 2023).

L’equo compenso: finalità e contenuto

Con la legge 49/2023, si è inteso dare una risposta organica alla materia dell’equo compenso dei liberi professionisti, individuandolo come quello proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché, come previsto dal primo comma dell’art. 1, conforme ai compensi previsti dai decreti ministeriali che, esercitando il mandato del legislatore, provvedono a dare contenuto concreto ai princìpi affermati dalla legge 49 /2023. Tra questi la nullità delle clausole contrarie ai dettàmi contenuti dall’art. 3 che prevedano un compenso non equo per qualsiasi delle ragioni previste dalla norma. Nullità che non investe l’intero contratto, che rimane valido ed efficace per il resto, operando soltanto a vantaggio del professionista ed è rilevabile d’ufficio (art. 3, c. 4, legge 49/2023, che pone tale regime di favore in deroga al regime generale altrimenti previsto dall’art. 1418 c.c.).

L’equo compenso e la pubblica amministrazione

Come previsto dal terzo comma dell’art. 2 della legge sull’equo compenso per i professionisti, le disposizioni in discorso si applicano anche alle prestazioni da questi rese in favore della pubblica amministrazione e delle società partecipate, con l’unica esclusione, prevista espressamente dalla norma, per le società veicolo di cartolarizzazione ed agli agenti della riscossione. Questi ultimi devono però garantire comunque, all’atto del conferimento dell’incarico professionale, l’adeguatezza del compenso pattuito rispetto all’importanza dell’opera richiesta e prestata.

La nuova formulazione normativa prevede un’applicazione della legge sull’equo compenso da parte della pubblica amministrazione integrale, con obblighi del tutto identici a quelli incombenti sui soggetti privati. Testualmente dal terzo comma dell’art. 2: “le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione…”. Dato testuale che sostituisce il precedente contenuto, ambiguo, del DL 148/2017 conv. in legge 172/2017, che prevedeva più blandamente che la pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Corollario dell’applicazione pedissequa delle norme sull’equo compenso alla pubblica amministrazione, è la previsione del divieto di prestazioni d’opera intellettuale gratuite, disposto dal secondo comma dell’art. 8 del Codice appalti, che le tollera esclusivamente “in casi eccezionali e previa adeguata motivazione”. L’eccezionalità deve intendersi in maniera rigorosa e la motivazione richiesta deve essere puntuale e circostanziata, considerando che il divieto è espressione di per sé eccezionale di un principio generale che altrimenti consente la conclusione di contratti a titolo gratuito (art. 8, c. 1, D.Lgs. 36/2023), ed è conseguente all’affermazione, dettata sempre dal secondo comma dell’art. 8, che impone alla pubblica amministrazione di garantire comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso.

Il contenuto obbligatorio

La natura promozionale e di tutela sottesa alla previsione dell’equo compenso, ne implica l’obbligatorietà della sua applicazione, pena l’inefficacia dei fini, fatale in assenza del carattere precettivo delle norme che ne regolano il contenuto e la portata. In tal senso, il quinto comma dell’art. 5 legge 49/2023 demanda agli ordini e collegi professionali il compito di adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell’obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali. La previsione non confligge con l’abrogazione delle tariffe minime ed il loro divieto, considerando che laddove quelle esprimevano un valore fisso, predeterminato per legge e non necessariamente adeguato alla specificità e variabilità in concreto della prestazione professionale resa, i parametri rappresentano invece la formalizzazione di un principio generale di adeguatezza del compenso, che unitamente al connotato della dignità della sua quantificazione, si attaglia, volta per volta, con oggettiva flessibilità determinata dalle previsioni dei decreti che ne attuano l’applicazione concreta, alla quantità e qualità del lavoro svolto, ed al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale resa.

Le conseguenze rispetto alle previsioni del Codice appalti

L’obbligatorietà relativa della disciplina dell’equo compenso (laddove per relativa deve intendersi, correttamente, soltanto la circostanza che il quantum in concreto determinabile per la singola prestazione professionale può anche legittimamente variare, volta per volta, purché la sua individuazione avvenga sempre in applicazione delle previsioni recate dalla legge 49/2023), ha suscitato più di una riflessione in ordine alla esigenza, imprescindibile, di ponderare tale obbligatorietà con la disciplina del Codice degli appalti. Dato atto dell’applicazione pedissequa delle norme sull’equo compenso anche alla pubblica amministrazione, ergo, anche in occasione di appalti, è stato posto il problema del contemperamento tra i limiti imposti dalla legge 49/2023 e la previsione del codice che, ad esempio all’art. 41, c. 15, rimanda all’allegato I.13 al fine di stabilire le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, statuendo che tali corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento. Il problema nasce, secondo quanto rilevato anche dall’atto del Presidente dell’ANAC del 27 giugno 2023, investito della questione, dalla considerazione che il rinvio ai parametri è adesso diretto, non essendo più utilizzata la locuzione “criterio o base di riferimento” del vecchio codice dei contratti pubblici, cosicché, data l’obbligatorietà dell’applicazione dei parametri ai fini della individuazione dell’equo compenso “si porrebbe l’ulteriore difficoltà di comprendere quale possa essere il ribasso massimo che conduce a ritenere il compenso equo nell’ambito delle procedura di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura” (ANAC, atto del Presidente del 27 giugno 2023). La questione è di sicuro rilievo, tanto da indurre la stessa Autorità a rimetterla alla competente Cabina di Regia presso la Presidenza del Consiglio, “al fine di evitare pareri difformi e contenzioso”. Ciò perché l’Autorità ha indicato l’impossibilità di fornire indicazioni sulla percentuale legittima di ribasso, “in quanto sussiste il rischio di individuazione di una nuova soglia minima per i compensi diversa da quella per i compensi fissati dai decreti ministeriali per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, con l’ulteriore possibile effetto di trasformare la gara in una gara a prezzo fisso”.

La ricerca di una soluzione complessa ma necessaria

La soluzione richiesta è senz’altro complessa, per il rilievo degli interessi in gioco: quello dell’efficienza dell’azione della PA, nello specifico perseguito attraverso la disciplina del Codice degli appalti pubblici; quello della garanzia dell’equo compenso per i professionisti, affermazione come più volte ricordato di rango costituzionale. Tuttavia, l’obiettivo della composizione di tensioni apparentemente contrapposte deve necessariamente essere perseguito e raggiunto, proprio in ragione dell’importanza dei diritti coinvolti. In attesa dell’espressione dell’organo a ciò deputato, individuato dall’ANAC nella Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è ragionevole prevedere che la soluzione possa passare attraverso l’art. 108 D.Lgs. 36/2023. Questo, infatti, contiene le regole di adeguata flessibilità per determinare la pubblica amministrazione nella scelta del proprio contraente attraverso i contratti d’appalto, facendo “salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici”. Specificità tra le quali può essere verosimilmente inclusa la disciplina dell’equo compenso, ed alla luce della quale potrà essere individuata una soluzione di necessaria “flessibilità rigorosa”.

Recap sugli aiuti di Stato da indicare nel rigo RS401 di REDDITI 2023

Ai fini della compilazione dei modelli REDDITI 2023, particolare attenzione merita, come ogni anno, il prospetto sugli aiuti di Stato contenuto nei righi RS401 (dati sugli aiuti di Stato) e RS402 (impresa unica).

In estrema sintesi, l’esposizione in dichiarazione dei dati relativi agli aiuti di Stato e/o agli aiuti de minimis, fruibili ai sensi dell’art. 10 del DM 31 maggio 2017 n. 115, è necessaria ai fini della registrazione degli stessi da parte dell’Agenzia delle Entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, previsto dall’art. 52 della L. 24 dicembre 2012 n. 234.
Gli aiuti di Stato da riportare nel rigo RS401 dei modelli REDDITI, infatti, sono solo quelli fiscali per i quali l’Agenzia è tenuta alla registrazione nell’RNA ai sensi dell’art. 10 del DM 115/2017 e che possono trovare esposizione anche in altri righi, ad esempio nel quadro RU (cfr. FAQ Agenzia delle Entrate 17 novembre 2022).
Il prospetto del modello REDDITI 2023 deve essere pertanto compilato dai soggetti che hanno beneficiato nel 2022 di aiuti fiscali automatici o semiautomatici.

Non vanno invece indicati, ad esempio, gli aiuti fruibili in diminuzione dei contributi previdenziali. Non rilevano neppure le agevolazioni IMU, trattandosi di aiuti non gestiti dall’Agenzia delle Entrate e che non “transitano” nei modelli di dichiarazione dei redditi (FAQ Agenzia delle Entrate 17 novembre 2022).
Le istruzioni al modello REDDITI prevedono inoltre la possibilità di non compilare il prospetto del quadro RS per gli aiuti erogati dall’Agenzia i cui dati per la registrazione nell’RNA sono stati comunicati mediante l’autodichiarazione ex DM 11 dicembre 2021 (es. contributi a fondo perduto COVID), che doveva essere presentata entro lo scorso 31 gennaio 2023.

Tanto premesso, in merito alle misure fiscali agevolative più diffuse, si ricorda che non costituiscono aiuti di Stato, e non devono quindi essere indicati nel prospetto di cui al rigo RS401, il bonus investimenti in beni strumentali ex art. 1 comma 1051 ss. della L. 178/2020 e i crediti d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione ex art. art. 1 comma 198 ss. della L. 160/2019.

Deve invece essere indicato il credito formazione 4.0 di cui all’art. 1 comma 46 della L. 205/2017 (codice aiuto 54, secondo la tabella contenuta nelle istruzioni).
Costituiscono aiuti di Stato anche i crediti d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1 comma 98 ss. della L. 208/2015 (codice aiuto 51), nonché il credito ricerca e sviluppo maggiorato per il Mezzogiorno disciplinato dagli artt. 244 del DL 34/2020 e 1 comma 185 della L. 178/2020 (codice aiuto 61).

Il rigo RS401 va compilato anche con riferimento al credito d’imposta per le commissioni sui pagamenti elettronici ex art. 22 del DL 124/2023 (codice aiuto 58) e a quello per investimenti pubblicitari ex art. 57-bis del DL 50/2017 (codice aiuto 56), nonché per tutte le altre misure indicate nella tabella codici aiuto contenuta nelle istruzioni.

In merito ai crediti d’imposta introdotti nel 2022 e legati all’aumento dei costi energetici, vanno indicati nel rigo RS401 i crediti d’imposta riconosciuti alle imprese agricole e della pesca per l’acquisto di carburante per l’esercizio dell’attività, utilizzando gli specifici codici aiuto.

Quanto ai crediti d’imposta a favore delle imprese energivore e non/gasivore e non per l’acquisto di energia e gas, la tabella sui codici aiuti di Stato non prevede alcuno specifico codice. Ciò non risulta tuttavia dirimente ai fini della qualificazione (o meno) di tali misure come aiuti di Stato (potendo eventualmente rientrare nel codice residuale “999”).
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 193/2023, ha rilevato che l’assenza, nella formulazione della norma, di riferimenti espliciti all’applicabilità alla fattispecie agevolativa in esame della disciplina contenuta nel Quadro temporaneo sugli aiuti per la crisi o di altre discipline in materia di aiuti di Stato non costituisce presupposto giuridico per una sua definitiva qualificazione come “misura di carattere generale”, non soggetta, di conseguenza, alla normativa europea in materia di aiuti di Stato. Posto che l’Agenzia ha ritenuto esclusa dalle sue competenze tale qualificazione, si auspica che vengano fornite indicazioni ufficiali sul punto.

Resta fermo che secondo le istruzioni l’indicazione degli aiuti nel prospetto sarebbe “necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi” (cfr. anche risposta a interrogazione parlamentare 23 giugno 2021 n. 5-06180.

La mancata compilazione del prospetto degli aiuti di Stato presente nel quadro RS può comunque essere regolarizzata mediante presentazione di una dichiarazione integrativa, versando per l’errore commesso la sanzione di cui all’art. 8 comma 1 del DLgs. 471/97, definibile mediante l’istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97 (cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 58/2021 e FAQ Agenzia Entrate 17 novembre 2022).

Per le violazioni sui corrispettivi fino al 30 giugno 2023 definizione a 1/18

Il Consiglio dei Ministri di lunedì prossimo ha all’ordine del giorno un decreto recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio, nonché proroga di termini normativi e di versamenti fiscali (c.d. decreto “Energia”). Stando alle bozze circolate, viene prevista all’art. 8 una nuova forma di definizione agevolata che riguarda le violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi.

Il riferimento è alle violazioni di memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi, sistema che negli anni ha via via sostituito lo scontrino fiscale per gli esercenti al minuto e assimilati ex art. 22 del DPR 633/72. La definizione avrebbe effetto per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, con pagamento entro il 15 dicembre 2023. 
Sono definibili le violazioni per mancata o infedele memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi telematici ex art. 6 comma 2-bis del DLgs. 471/97 sanzionate nella misura del 90% dell’imposta (vengono ricomprese le violazioni dei commi da 1 a 3 del DLgs. 471/97 relative alla fatturazione che rappresentano ipotesi residuali mentre sembrano escluse quelle in tema di registratori telematici).

Le violazioni vengono definite mediante il pagamento integrale dell’imposta; le sanzioni verranno corrisposte nella misura di 1/18 del 90% (in sostanza al 5%) di ogni violazione. Nel complesso la sanzione non potrà essere inferiore a 2.000 euro.
Non opera il minimo di 500 euro per operazione ex art. 6 comma 4 del DLgs. 471/97: se non è stata memorizzata/trasmessa un’operazione di 1.000 euro con aliquota 22% la sanzione del 90% dell’IVA è di 198 euro dovendosi pagare una sanzione di 11 euro, 198/18 (non si considera il minimo di 500 euro, fermo restando che nel complesso bisogna pagare almeno 2.000 euro).

La definizione si perfeziona se entro il 15 dicembre 2023 sono effettuati tutti gli adempimenti:
– pagamento delle sanzioni ex art. 6 comma 2-bis del DLgs. 471/97 ridotte a 1/18 del minimo;
– versamento delle imposte, interessi e sanzioni (senza compensazione in F24), nonché presentazione delle dichiarazioni integrative nel caso si configuri la dichiarazione infedele e l’omesso versamento IVA.

Tale ipotesi si determina per le violazioni commesse nel 2022 confluite nel modello IVA 2023 e non anche per le violazioni commesse nel 2023, per le quali non può ancora esserci la dichiarazione (lo stesso sembra valere per le violazioni in tema di imposte sui redditi relative al 2022, visto che il modello REDDITI 2023 può essere presentato sino a fine novembre).

La violazione sui corrispettivi può determinare una dichiarazione infedele ai fini IVA ex art. 5 comma 4 del DLgs. 471/97 con sanzione dal 90% al 180%, cui si aggiunge quella da omesso versamento dell’IVA periodica ex art. 13 del DLgs. 471/97 con sanzione del 30% o del 15%. L’art. 8 comma 4 lett. b) secondo periodo prevede che queste ultime sanzioni “sono ridotte alla metà della misura applicabile ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, tenuto conto del momento in cui avviene la regolarizzazione”. L’infedele modello IVA 2023, ravvedibile a 1/8 ex lettera b) del menzionato art. 13 entro il 30 aprile 2024 sembra così beneficiare di una riduzione a 1/16. 
Lo stesso dicasi per l’omesso versamento, riducibile però a 1/9 (1/18), 1/8 (1/16) o 1/7 (1/14) a seconda della liquidazione IVA interessata.

A fronte di violazioni per 10.000 euro avremo la sanzione da dichiarazione infedele di 9.000 euro che verrebbe definita col versamento di 562,50 euro. La definizione esclude i soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione IVA 2023. Essa riguarda le violazioni commesse dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023 anche se constatate tramite PVC entro il 30 settembre 2023, purché non ci sia l’atto di contestazione ex art. 16 del DLgs. 472/97.
Le violazioni definite non si computano ai fini della sanzione accessoria della chiusura dei locali commerciali ex art. 12 comma 2 del DLgs. 471/97.

È inoltre prevista la proroga dell’aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano (per usi civili e industriali) contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023.
Nel caso in cui le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota del 5% si applica anche alla differenza tra gli importi stimati e quelli ricalcolati sulla base dei consumi effettivi del periodo. L’agevolazione è estesa alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica con gas metano, in esecuzione di un contratto di “servizio energia”.

Un’altra novità desumibile dalla lettura della bozza riguarda il Fondo di garanzia per la prima casa.
L’art. 3 proroga al 31 dicembre 2023 (in luogo del 30 settembre 2023) il termine per le domande volte ad ottenere dal Fondo la garanzia massima dell’80%, sulla quota capitale dei mutui concessi alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito e età.