Imposta di soggiorno: pronto il modello di dichiarazione

Nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2022 è stato pubblicato il decreto 29 aprile 2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze riguardante l’approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno.
Con il DM 29/04/2022 (pubblicato sul sito delle FInanze e in attesa di pubblicazione in GU), è stato approvato il modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno, le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche di trasmissione.
La dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2020 deve essere presentata unitamente alla dichiarazione concernente l’anno d’imposta 2021, vale a dire entro il 30 giugno 2022.
Il modello dovrà essere utilizzato:
dai gestori delle strutture ricettive per la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno ex art. 4 del DLgs. 23/2011 e al contributo di soggiorno previsto a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive di Roma Capitale introdotto dall’art. 14 comma 16 lettera e) del DL 78/2010;
dai soggetti che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi alle cosiddette locazioni brevi, ai sensi dell’art. 4 del DL 50/2017.
La dichiarazione deve essere presentata, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 4 del DLgs. 23/2011 e del comma 5-ter dell’art. 4 del DL 50/2017 cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
Il DM 29 aprile 2022 prevede che la dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2020 debba essere presentata unitamente alla dichiarazione concernente l’anno d’imposta 2021, quindi entrambe entro il 30 giugno 2022.
Il modello comprende un riquadro denominato “Versamenti”. Nel campo “Estremi del/dei versamento/i” possono essere inseriti i riferimenti dei versamenti effettuati al Comune nell’arco di tutti i trimestri e relativi alle strutture oggetto della dichiarazione ma, sottolineano le istruzioni, esso non deve essere obbligatoriamente compilato.
Il campo “Importo annuale (cumulativo) versato al comune” deve essere invece sempre compilato. In caso contrario, la dichiarazione non viene accettata avvisando l’utente.
L’importo deve essere cumulativo relativamente all’intero anno indicato nella dichiarazione e a tutte le strutture presenti nella dichiarazione. Nel caso in cui il dichiarante compili una dichiarazione multipla, il riquadro versamenti sarà compilato solo nell’ultimo invio e i dati dovranno essere complessivamente riferiti anche a quelli relativi agli invii precedentemente effettuati.

BONUS TESSILE – ON LINE MODELLO ED ISTRUZIONI

Bonus tessile 2021, on line modello e istruzioni aggiornati
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello e le istruzioni della comunicazione da presentare al fine di fruire del bonus tessile, moda e accessori relativo al 2021 (ex art. 48-bis del DL 34/2020).


Motivi dell’aggiornamento
Il modello approvato con il provvedimento dell’11 ottobre 2021 contiene la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per il rispetto dei requisiti previsti dal Temporary Framework e il rispetto delle condizioni previste per gli aiuti diversi dal bonus tessile per i quali il richiedente ha intenzione di fruire dei massimali di cui alla sezione 3.1 del TF. Lo stesso modello contiene il quadro A nel quale sono elencati gli altri aiuti di Stato ammissibili e il quadro B per l’indicazione dei codici fiscali delle altre imprese con le quali il dichiarante si trova in una relazione di controllo, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato.
Con tale modello, che andava trasmesso dal 29 ottobre al 22 novembre 2021, per la fruizione dei bonus maturati per il periodo d’imposta in corso al 10 marzo 2020, poteva essere resa, in via anticipata, l’autodichiarazione “generale” (articolo 3 del decreto ministeriale dell’11 dicembre 2021) approvata con provvedimento direttoriale del 27 aprile scorso. In assenza di successivi aiuti, infatti, il beneficiario non era tenuto a presentare l’autodichiarazione generale.
Per quanto riguarda la nuova finestra temporale (dal 10 maggio al 10 giugno 2022) per richiedere il credito maturato nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, considerato che una volta approvata l’autodichiarazione generale quella inserita nella comunicazione del bonus tessile non ha più un effetto “sostitutivo”, risulta necessario apportare al modello e alle relative specifiche tecniche le seguenti modifiche, al fine di semplificare l’adempimento per i contribuenti:
Sostituzione dell’autodichiarazione generale con una dichiarazione sostitutiva molto semplificata avente ad oggetto unicamente il rispetto dei requisiti e dei massimali previsti dalla Sezione 3.1 del TF. cio in quanto l’adempimento previsto dall’articolo 3 del citato decreto ministeriale dovrà essere assolto utilizzando esclusivamente l’apposito modello approvato con il suddetto provvedimento del 27 aprile.
Introduzione di appositi campi per l’indicazione dell’importo che il contribuente intende restituire, tramite riduzione del bonus tessile, in caso di fruizione degli aiuti di Stato elencati all’articolo 1, comma 13, del Dl n. 41/2021 (“regime ombrello”) in misura eccedente i massimali pro tempore previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Tf.
Adeguamento nella dichiarazione sostitutiva del massimale applicabile di cui alla Sezione 3.1 a seguito della sesta modifica del Tf e della decisione della Commissione UE C(2022) 171 finale dell’11 gennaio 2022 che ha autorizzato l’applicazione del nuovo massimale (pari a 2.300.000 euro) al bonus tessile.
Introduzione nelle specifiche tecniche di ulteriori codici attività per i quali è riconosciuta l’agevolazione, a seguito dell’estensione della platea dei beneficiari (articolo 3, comma 3, del Dl n. 4/2022).

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 5 ottobre 2020, nn. 438 e 439

Sono forniti chiarimenti circa la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento della spesa e la corretta determinazione dei costi agevolabili per fruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (articolo 1, commi da 184 a 197, legge 160/2019).
In particolare si fornisce la soluzione in merito alla mancata indicazione nelle fatture di acquisto, e nel contratto di locazione finanziaria, del riferimento normativo di cui alla legge 160/2019 (come richiesta dal comma 195). Sul punto l’agenzia delle Entrate ritiene che le previsioni normative di cui alla legge di Bilancio 2020 risultano nella sostanza equivalenti a quanto previsto dal legislatore nel contesto di altre agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali. Viene pertanto richiamato il decreto Mise/Mef 25 gennaio 2016. In ragione della sostanziale equivalenza delle previsioni normative, l’agenzia ritiene che: la fattura sprovvista del riferimento normativo non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione (articolo 10, comma 6, Dm 25 gennaio 2016).

In relazione alle fatture emesse in formato cartaceo, il riferimento all’articolo 1, commi da 184 a 197, della Legge 160/2019, può essere riportato dall’impresa acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro.

In relazione alle fatture elettroniche il beneficiario, in alternativa, può: a) stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile che, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi dell’articolo 34, comma 6, Dpr 600/1973 (il quale rinvia al successivo articolo 39 del medesimo decreto Iva);

b) oppure realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella Cm 14/E/2019 (si veda anche la Rm 46/E/2017 e la Cm 13/E/2018).

La predetta regolarizzazione dei documenti già emessi dovrà essere operata, da parte dell’impresa beneficiaria, entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.

Da NT PLUS FISCO – Il Sole 24 Ore

La fattura elettronica chiede più dettagli sul reverse charge (da Il Sole 24 Ore)

Il 1° ottobre debuttano le nuove indicazioni relative alla natura dell’operazione e al tipo documento, che diventeranno obbligatorie dal 2021. Tra i cambiamenti anche il maggior livello di dettaglio delle operazioni con inversione contabile: cessioni di rottami e altri materiali di recupero (N6.1), di oro e argento puro (N6.2), subappalti nel settore edile (N6.3), cessioni di fabbricati (N6.4), di telefoni cellulari (N6.5), di prodotti elettronici (N6.6), prestazioni nel comparto edile e settori connessi (N6.7), operazioni nel settore energetico (N6.8) e una categoria residuale (N6.9).

Dal 1° ottobre sarà possibile inviare le fatture elettroniche con le nuove codifiche relative alla natura dell’operazione e al tipo documento, mentre dal 2021 queste diventeranno obbligatorie. Le imprese hanno quindi tutto il tempo per implementare le procedure interne, anche se mancano alcuni chiarimenti.

Con le specifiche tecniche approvate dal provvedimento delle Entrate 99922 del 28 febbraio 2020 (versione 1.6) sono state introdotte nel tracciato delle fatture elettroniche ulteriori codifiche per «TipoDocumento» e «Natura» dell’operazione per renderle più puntuali e aderenti alle fattispecie previste dalla normativa fiscale e consentire la predisposizione della bozza della futura dichiarazione Iva precompilata. Con il provvedimento delle Entrate 166579 del 20 aprile, le specifiche sono state aggiornate (versione 1.6.1), posticipandone l’adozione, ed è stata decretata la fine della validità di alcuni codici oltre che modificata la data di entrata in vigore di taluni controlli.

Le nuove codifiche sono pertanto utilizzabili per le fatture inviate dal prossimo 1° ottobre e diventano obbligatorie dal 1° gennaio 2021. Quelle vecchie (versione 1.5) possono comunque essere mantenute fino a tutto il 2020.

In particolare, sono stati soppressi i codici N2 (operazioni non soggette), N3 (non imponibili) e N6 (inversione contabile) per lasciar spazio a tre serie di sottocodifiche.

Le operazioni non soggette vanno distinte tra extraterritoriali (N2.1) e una categoria residuale (N2.2). Le non imponibili tra: esportazioni (N3.1), cessioni intraUe (N3.2), verso San Marino (N3.3), operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (N3.4), con lettera d’intento (N3.5) e altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond (N3.6).

Non è previsto però un codice specifico per i servizi internazionali (articolo 9 del decreto Iva) rilevanti per conseguire lo status di esportatore abituale e alimentare il plafond, i quali sembrerebbero non rientrare in alcuna categoria. Fino a differenti istruzioni o ulteriori modifiche sembrerebbe possibile utilizzare il codice N3.4, volendolo considerare come residuale.

Sarebbe poi opportuno che le Entrate chiarissero se per le operazioni relative ai beni detassati a fronte dell’emergenza sanitaria vada indicato il codice N2.2 o l’N4 (relativo alle esenti).

Le operazioni in reverse charge sono invece suddivise tra: cessioni di rottami e altri materiali di recupero (N6.1), di oro e argento puro (N6.2), subappalti nel settore edile (N6.3), cessioni di fabbricati (N6.4), di telefoni cellulari (N6.5), di prodotti elettronici (N6.6), prestazioni nel comparto edile e settori connessi (N6.7), operazioni nel settore energetico (N6.8) e una categoria residuale (N6.9).

Ma non è finita qui. Nel predisporre le fatture bisognerà tenere conto anche delle nuove codifiche «TipoDocumento». Con i codici da TD16 a TD23 (il TD20, relativo alle autofatture da regolarizzazione, era già presente), sarà possibile gestire le differenti situazioni che comportano l’emissione di autofattura o l’integrazione, con specifiche ad hoc anche per i depositi Iva. Diventa così effettivamente praticabile una gestione completamente informatizzata delle operazioni in reverse e l’abbandono della procedura tradizionale (stampa del documento e integrazione manuale dello stesso). I codici da TD24 a TD27 servono invece per gestire situazioni particolari: fatture differite e super-differite, cessioni di beni ammortizzabili e per passaggi interni, nonché fatture per autoconsumo o cessioni gratuite senza rivalsa.