Incentivi auto: riaprono le prenotazioni

A partire dalle ore 10 di mercoledì 25 maggio 2022 riapre la piattaforma ecobonus.mise.gov.it dove i concessionari potranno prenotare i contributi per l’acquisto di nuovi veicoli, auto e moto, non inquinanti.
Il DPCM 06/04/2022 definisce gli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti effettuati sino al 31 dicembre 2022 e nel corso di ciascuna delle annualità 2023 e 2024.
Il decreto, che è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 16 maggio 2022, attua il Fondo “Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive” (art. 22 del Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 convertito, con modificazioni, in legge 27 aprile 2022, n. 34).
Per gli incentivi sono stati stanziati 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2023-2024, che rientrano tra le risorse approvate dal Governo nel Fondo automotive per il quale è stata prevista una dotazione finanziaria complessiva di 8,7 miliardi di euro fino al 2030.
“Sono soddisfatto che finalmente gli incentivi automotive diventano operativi. È realtà una misura che ho fortemente voluto”, dichiara il ministro Giorgetti che aggiunge: “Una boccata d’ossigeno per un settore in sofferenza ma anche un’opportunità per un cambiamento verso una mobilità sostenibile che valorizzi anche la nostra industria di settore”.
In particolare i 650 milioni di euro per l’anno 2022 vengono così ripartiti:


Per l’acquisto di auto di categoria M1:
– 220 milioni di euro per la fascia 0-20 (elettriche)
– 225 milioni di euro per la fascia 21-60 (ibride plug – in)
– 170 milioni di euro per la fascia 61-135 (endotermiche a basse emissioni)
Per motocicli e ciclomotori (categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e) vengono invece stanziati 10 milioni per i veicoli non elettrici e 15 milioni per i veicoli elettrici, mentre 10 milioni di euro sono destinati ai veicoli commerciali di categoria N1 e N2.


Molte le novità introdotte sugli importi degli incentivi concessi per l’acquisto di nuovi veicoli, auto e moto: <Per le auto (categoria M1) con emissioni comprese tra 0-135 g/km CO2, Euro 6, sono stati aggiornati i limiti di prezzo di listino del veicolo nuovo e gli importi dei contributi concessi, tenuto conto della fascia di emissione e della presenza del veicolo da rottamare (fino ad euro 4).
-Per la fascia 0-20 g/km CO2 il prezzo di listino non deve essere superiore a € 35.000 (IVA esclusa) e il contributo è di 3.000 euro senza rottamazione e 5.000 euro con la rottamazione.
– Per la fascia 21-60 g/km CO2 il prezzo di listino non deve essere superiore a 45.000 euro (IVA esclusa) e il contributo è di 2.000 euro senza rottamazione e 4.000 euro con la rottamazione.
– Per la fascia 61-135 g/km CO2 il prezzo di listino non deve essere superiore a 35.000 euro (IVA esclusa) e il contributo è di 2.000 euro esclusivamente con la rottamazione.


Possono accedere a tali contributi le persone fisiche mentre le persone giuridiche, a cui è riservata una quota del 5% delle risorse stanziate per la categoria M1, possono prenotare i contributi solo ed esclusivamente per le fasce 0-20 e 21-60 g/km CO2 se i veicoli sono impiegati in car sharing con finalità commerciali.


<Per motocicli e ciclomotori (categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e) sono stati introdotti anche contributi per i veicoli non elettrici, pari al 40% del prezzo di acquisto fino a 2.500 euro. Il contributo è riconosciuto solo alle persone fisiche che acquistano un veicolo non inferiore ad euro 5 e rottamano un veicolo della stessa categoria (fino ad euro 3). E’ necessario che il venditore applichi uno sconto del 5%.

<Per motocicli e i ciclomotori (categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e) elettrici è previsto l’acquisto solo da parte di persone fisiche. Il contributo è pari al 30% del prezzo di acquisto senza rottamazione fino a 3.000 euro e 40% con rottamazione di un veicolo della stessa categoria (fino ad euro 3) fino a 4.000 euro.
<Per i veicoli commerciali è stata ammessa al contributo, oltre alla categoria N1, anche la categoria N2. Il contributo, per acquirenti PMI, ivi comprese le persone giuridiche, è previsto esclusivamente per i veicoli con alimentazione elettrica con contestuale obbligo di rottamazione (fino ad euro 3).


– Cambiano gli importi dei contributi per i veicoli di categoria N1:
– 4.000 euro con MTT fino a 1,5 tonnellate;
– 6.000 euro con MTT superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnellate.
– Per i veicoli di categoria N2:
-12.000 euro con MTT superiore a 3,5 e fino a 7 tonnellate;
-14.000 euro con MTT superiore a 7 e fino a 12 tonnellate.


Sono stati inoltre stabiliti i requisiti per il mantenimento della proprietà del veicolo acquistato con l’incentivo: 12 mesi nel caso di acquirente persona fisica e 24 mesi nel caso di acquirente persona giuridica. Tale requisito è previsto per l’acquisto di auto, motocicli e ciclomotori, sono esclusi i veicoli commerciali.
I venditori dovranno confermare le operazioni entro 180 giorni dalla data di apertura della prenotazione, come previsto dall’articolo 6, comma 2, del DM 20 marzo 2019.
A partire dal 25 maggio per tutti gli approfondimenti sarà possibile consultare il sito web www.ecobonus.mise.gov.it.

ISA 2021 – chiarimenti Agenzia

Con la CM 18/E del 25/05/2022, l’Agenzia delle Entrate analizza gli elementi peculiari degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2021, che si caratterizzano per poche modifiche rispetto a quelli dell’anno scorso, con cui si pongono in sostanziale continuità.
ll processo evolutivo e di aggiornamento dello strumento, come nel 2020 (CM 6/E/2021) ha dovuto tener conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria, e quindi, a prevedere per l’annualità 2021 ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità. In sostanza, rappresenta la logica prosecuzione del percorso metodologico intrapreso lo scorso anno, mantenendo però ferme le indicazioni fornite nei tre anni precedenti di vita del giovane strumento di compliance, che hanno ampiamente chiarito i meccanismi di funzionamento.
In relazione agli interventi straordinari, l’Agenzia ricorda che l’obiettivo che ha maggiormente caratterizzato le lavorazioni degli ISA degli ultimi due anni è stato quello di intercettare, come previsto dall’art. 148 del DL 34/2020, gli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente al perdurare dell’emergenza da COVID-19.
Con il DM 29/04/2022 sono stati quindi approvati i correttivi che adeguano il funzionamento degli indicatori elementari agli effetti negativi determinatisi per effetto dell’emergenza sanitaria.
NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE CAUSA COVID
Sono state introdotte nuove cause di esclusione riferite ai soggetti che più hanno subito gli effetti economici negativi indotti della pandemia, “recuperandole” da quanto era già stato previsto l’anno scorso. Con i DM 21/03/2022 e 29/04/2022 è stato previsto che gli ISA non trovino applicazione per i contribuenti che:
– hanno subito una diminuzione dei ricavi (art. 85, co. 1, Tuir, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e)) o dei compensi (art. 54, co. 1 Tuir) di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2021 rispetto al periodo d’imposta 2019 (periodo “pre-pandemico”)
– hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;
– esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate da specifici codici attività.

NOVITA’ MODELLI
Si segnala la presenza nel mod. CG61U (intermediari del commercio) dell’informazione relativa alle “Deduzioni forfetarie art. 66, co.4, T.U.I.R.” richiesta nel rigo C55 del Quadro C “Elementi specifici dell’attività”; finalizzato a determinare correttamente il calcolo dell’indicatore di anomalia “Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi, al netto delle deduzioni forfetarie” (i “costi residuali di gestione” vengono decurtati dell’importo delle deduzioni forfetarie spettanti a tali contribuenti, ove in regime di contabilità semplificata).
Per alcuni modelli è, poi, stato introdotto il quadro E “Dati per la revisione”, con cui sono richieste ulteriori informazioni, non rilevanti ai fini del calcolo dell’ISA 2022, ma utili per le attività di analisi correlate alle evoluzioni degli indici futuri.

REGIME PREMIALE
Infine, riguardo al regime premiale, il documento di prassi rimanda alle indicazioni contenute nel Provv. 27/04/2022 con cui sono state individuate le condizioni in presenza delle quali vengono riconosciuti i benefici premiali previsti per il periodo d’imposta 2021.
Si ricorda che tali benefici riguardano:

  1. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a 20mila euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap
  2. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50mila euro annui
  3. l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative prevista dall’articolo 30 della legge n. 724/1994, anche ai fini di quanto disposto dall’articolo 2, secondo periodo del comma 36-decies, del Dl n. 138/2011
  4. l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, Dpr n. 600/1973, e articolo 54, secondo comma, secondo periodo, Dpr n. 633/1972)
  5. l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del Dpr n. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del Dpr n. 633/1972
  6. l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38, Dpr n. 600/1973), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

In caso di multiattività, per accedere alle suddette agevolazioni è necessario che:

ove il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, applichi gli indici per entrambe le categorie reddituali

ove il contribuente applichi 2 diversi indici (o il medesimo indice applicato sia per l’attività di impresa che per quella di lavoro autonomo), il punteggio attribuito per ognuno di essi, anche sulla base di più periodi d’imposta, sia pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso ai benefici.

Decreto Aiuti – nuovi contributi a fondo perduto a favore delle piccole e medie
imprese danneggiate dalla crisi Ucraina

L’art. 18 del DL 50/2022 prevede nuovi contributi a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese danneggiate dalla crisi Ucraina.
Le risorse a disposizione ammontano 130 milioni di euro (gestiti dal Ministero dello Sviluppo Economico).
I contributi spettano esclusivamente alle piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, che hanno realizzato negli ultimi 2 anni operazioni di vendita di beni o servizi, compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale.
Per avere diritto al contributo, le imprese, inoltre, devono:
Aver subito, nell’ultimo trimestre precedente l’entrata in vigore del decreto, un incremento del costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati di almeno il 30% rispetto alla media dello stesso periodo del 2019 (ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021);
Aver subito nel corso del trimestre antecedente l’entrata in vigore del decreto legge un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.


L’importo del contributo a fondo perduto, che, per singolo beneficiario, non può essere superiore a 400.000 euro, è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre precedente l’entrata in vigore del decreto e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019 le seguenti percentuali:
60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.
Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento è quello relativo all’anno 2021.
Nel caso in cui le risorse stanziate non siano sufficienti a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il contributo sarà ridotto in modo proporzionale.
È demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico il compito di definire le modalità attuative di erogazione delle risorse, compreso il termine di presentazione delle domande, nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, anche tramite sistemi di controllo delle autodichiarazioni delle imprese.

No a imposta sostitutiva 10% al premio definito dal regolamento aziendale

Con la risposta a interpello 265 del 17/05/2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è possibile applicare l’imposta sostitutiva del 10% sui premi di risultato, di cui all’art. 1 commi 182 ss. della L. 208/2015, se i criteri e le modalità di attribuzione dei premi sono definiti mediante un regolamento aziendale e non da un accordo collettivo aziendale o territoriale.
NORMATIVA
L’imposta sostitutiva del 10% dell’IRPEF e delle addizionali può essere applicata ai premi di risultato la cui corresponsione sia legata da contratti collettivi di secondo livello (ex art. 51 del DLgs. 81/2015) ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Ai fini dell’applicazione della disciplina fiscale agevolativa è necessario il rispetto di tutte le condizioni stabilite dalla
normativa e che, tra l’altro:
– Il risultato conseguito dall’azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio;
– Il raggiungimento degli obiettivi incrementali alla base della maturazione del premio, e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto;
– I criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.
IL CASO
S’intende sottoscrivere un accordo integrativo aziendale con le rappresentanze sindacali che regolamenti l’erogazione del premio di risultato ai propri dipendenti (operai, impiegati e quadri).
Nello specifico, l’accordo subordinerebbe l’erogazione del premio (quantificato in base alla politica retributiva del gruppo) al raggiungimento del risultato incrementale del margine operativo lordo (EBITDA) del gruppo. La società si propone quindi di verificare annualmente il raggiungimento degli obiettivi di gruppo e di applicare la disciplina fiscale di favore in caso di raggiungimento del proprio ed effettivo incremento di produttività.
CHIARIMENTO AGENZIA
Considerato che i criteri e le modalità di attribuzione dei premi di produttività a livello di gruppo siano definiti mediante un regolamento aziendale, strumento diverso dal contratto collettivo di secondo livello previsto dalla normativa, non è possibile applicare l’imposta sostitutiva del 10% sui premi di risultato, di cui all’art. 1 commi 182 ss. della L. 208/2015.

Dimezzamento aliquota IRES: definito il perimetro applicativo

Con la CM 15/E del 17/05/2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle disposizioni dell’art. 6 del DPR 601/1973, riguardanti la riduzione del 50% dell’l’aliquota Ires per determinati soggetti che svolgono attività di rilevante utilità sociale.
Tale disposizione è ancora vigente (fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni) e si applica nei confronti di:
“Enti ospedalieri”
Fondazioni di origine bancaria (Dlgs n. 153/1999)
Enti religiosi civilmente riconosciuti.
Per usufruire della riduzione Ires il requisito soggettivo è necessario, ma non sufficiente in quanto l’agevolazione intende premiare l’attività svolta a favore della comunità.
L’appartenenza a una delle categorie previste dalla norma, quindi, va dimostrata non solo sotto il profilo formale, con riferimento agli scopi individuati dalle norme e dallo statuto, ma anche dal punto di vista sostanziale.
Con riferimento al profilo oggettivo, l’aliquota ridotta spetta soltanto per i redditi connessi all’attività istituzionale.
A sostegno di tale interpretazione, la Corte di cassazione, in linea con l’indirizzo del Consiglio di Stato, ha affermato che l’agevolazione Ires non spetta solo in ragione della qualità del soggetto che ne chiede il riconoscimento, ma trova giustificazione anche nella natura dell’attività svolta, giacché in tal modo lo Stato, con il minore prelievo fiscale, intende tutelare interessi meritevoli di particolare
attenzione.


Enti ospedalieri
Con la riforma del 1978 è stato riordinato il mondo delle strutture sanitarie e sono stati soppressi gli “enti ospedalieri”, che figurano tra i destinatari dell’agevolazione prevista dall’articolo 6 del Dpr n. 601/1972. Di conseguenza, è sorto il problema di individuare le corrispondenti strutture che li hanno sostituiti per l’erogazione del servizio sanitario pubblico.
In base al costante orientamento della Cassazione, agli “enti ospedalieri” sono subentrati le “aziende ospedaliere” e i “presidi ospedalieri” di natura pubblica.


Detto ciò, l’Agenzia precisa che:
E’ confermata l’esclusione dall’agevolazione per le aziende sanitarie locali già prevista dalla circolare n. 78/2002, secondo cui le Asl, benché di natura pubblica, svolgono attività che oltrepassano quelle di cura e ricovero e, quindi, non corrispondono a quelle degli ex “enti ospedalieri”;
Restano fuori anche le case di cura private riconosciute come “presidi ospedalieri”. La circolare in questo caso rivede quanto affermato in precedenza con la risoluzione n. 179/2009, che aveva ricondotto tali istituti agli “enti ospedalieri” perché svolgevano le stesse attività di ricovero e cura, senza peraltro attribuire rilievo alla loro natura privata.
Sentito il parere tecnico del ministero della Salute, infine, continuano a beneficare dell’aliquota dimezzata, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. L’Agenzia conferma l’applicazione dell’agevolazione in favore della generalità di tali organismi (comprese le società), in quanto riconducibili ai soppressi “enti ospedalieri”, e precisa che l’ambito oggettivo di applicazione è circoscritto alle prestazioni di ricovero e cura in convenzione, e di ricerca scientifica. L’orientamento dell’amministrazione
finanziaria tiene conto sia della “unicità” del ruolo a livello nazionale, nell’ambito del Ssn e della ricerca, che li distingue (anche quando possiedono natura privata) dalle case di cura private riconosciute quali presidi ospedalieri, sia dell’assenza di specifiche pronunce da parte della Cassazione (che finora hanno riguardato solo le case di cura private convenzionate).


Fondazioni bancarie
Per quanto concerne le fondazioni bancarie previste dal decreto legislativo n. 153/1999, sono stati superati i dubbi interpretativi ed è stato chiarito che, ai fini della spettanza del beneficio, le fondazioni hanno l’onere di dimostrare il possesso in concreto dei requisiti richiesti dall’articolo 6 del Dpr n. 601/1973 e di provare la natura non imprenditoriale dell’attività svolta secondo i criteri della giurisprudenza comunitaria e nazionale specificamente illustrati nella circolare.


Enti religiosi
Più articolato il ragionamento per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in possesso dell’equiparazione agli “enti con finalità di beneficenza o di istruzione”, beneficiari dell’agevolazione in base alla lettera c) dell’articolo 6. Con particolare riferimento agli enti ecclesiastici l’Agenzia:
Conferma l’applicazione dell’aliquota ridotta per i redditi provenienti da attività “diverse” da quelle di “religione o di culto”, anche se commerciali (in linea con la risoluzione n. 91/2005 e con l’indirizzo della Cassazione), a condizione che le “attività diverse” siano svolte in maniera non prevalente e siano in rapporto di “strumentalità immediata e diretta” con i fini di “religione o di culto”;
Chiarisce ufficialmente che, a determinate condizioni, sono agevolabili anche i redditi derivanti dal godimento statico-conservativo del patrimonio immobiliare (locazione e/o vendita di immobili) pervenuto da lasciti testamentari o donazioni.
L’Agenzia delinea i motivi per cui tale interpretazione è coerente con la ratio legis. L’attività istituzionale degli enti interessati (di religione o culto”) è per sua natura caratterizzata dalla “gratuità” e di conseguenza non genera ricavi agevolabili ai fini Ires. La stessa attività, tuttavia, è resa possibile grazie a mezzi economici che, di fatto, assumono valenza “sostitutiva” dei redditi non realizzabili in virtù degli scopi istitutivi dell’ente. Assumono, dunque, rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e, quindi, del taglio
Ires in commento, le fonti di finanziamento connesse al mero godimento di patrimoni immobiliari ricevuti per effetto di lasciti testamentari o donazioni in vita. In tal caso, per accedere all’aliquota ridotta occorre che:
Si configuri in concreto un mero godimento del patrimonio immobiliare e non lo svolgimento di un’attività commerciale, secondo i termini e le condizioni descritti nella circolare
I proventi provenienti dalle locazioni o dalle vendite siano effettivamente impiegati nelle attività di religione o di culto.

Bonus export digitale: via alle istanze

A partire dalle ore 10 del 16 maggio 2022 è possibile presentare formalmente la domanda per accedere alla misura di aiuto, istituita con delibera del Direttore generale di ICE/Agenzia n. 21/21 del 25 novembre 2021 ed attuata con provvedimento del Responsabile Incentivi e Innovazione Invitalia del 12 aprile 2022.
Ai fini dell’invio, è necessario che la domanda, firmata digitalmente, sia già caricata sul portale Invitalia PA Digitale (https://padigitale.invitalia.it/).
La procedura per la compilazione delle domande è disponibile dallo scorso 10 maggio 2022.
Il termine ultimo per l’invio delle istanze è fissato al 15 luglio 2022, ma lo sportello potrebbe chiudersi prima in caso di esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.
I fondi complessivamente stanziati ammontano a 30 milioni di euro.
Le domande devono essere presentate esclusivamente online, tramite il portale https://padigitale.invitalia.it.
Dalle ore 10 del 16 maggio 2022 fino alle ore 17 del 15 luglio 2022, le imprese che hanno caricato le istanze, devono:
Accedere al portale Invitalia PA Digitale;
Inserire l’identificativo della domanda” e il “codice di predisposizione della domanda”, rilasciati a conclusione della fase di compilazione della domanda.
Se l’invio viene effettuato con successo, si otterrà l’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, recante il giorno e l’orario di acquisizione della medesima e il suo codice identificativo.
Invitalia, tenuto conto delle domande pervenute, può chiudere lo sportello per la presentazione delle domande anticipatamente al termine ultimo del 15 luglio 2022.
Ai fini della concessione del contributo, Invitalia verifica la completezza e la regolarità della domanda di agevolazione, compreso il rispetto dei massimali previsti dal regolamento “de minimis” tramite consultazione dei dati contenuti sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
Invitalia valuterà prioritariamente le microimprese che abbiano partecipato o partecipino ad iniziative e programmi governativi per l’inserimento delle aziende italiane nelle piattaforme e-commerce internazionali e per la transizione digitale delle aziende esportatrici per consolidarne il radicamento sui mercati esteri.
Le concessioni sono disposte con uno o più provvedimenti cumulativi pubblicati nella sezione “Bonus Export Digitale” del sito internet di Invitalia (www.invitalia.it).
Importo contributo
L’agevolazione consiste in un contributo in regime “de minimis” concesso:
Alle microimprese, per un importo pari a 4.000 euro a fronte di spese ammesse di importo non inferiore, al netto dell’IVA, a 5.000 euro.
Alle reti soggetto e ai consorzi, per un importo pari a 22.500 euro a fronte di spese ammesse di importo non inferiore, al netto dell’IVA, a 25.000 euro.

Più tempo per la definizione degli avvisi bonari solo per chi paga per intero

Nel corso dell’iter di conversione del DL Ucraina (DL 21/2022), sono state introdotte disposizioni riguardanti la definizione degli avvisi bonari derivanti da liquidazione automatizzata.
Il testo si deve ritenere definitivo (a meno di decadenza del decreto-legge) in quanto va convertito entro il prossimo 20/05/2022 ed anche nel passaggio parlamentare alla Camera (come già avvenuto al Senato) sarà certamente posta la questione di fiducia. In via generale, ove il contribuente ritenga fondata la pretesa dell’Erario, può definire detti avvisi bonari:
-Entro 30 giorni dalla notifica;
-Pagando gli importi dovuti (o la 1° rata, in caso di accesso alla dilazione);
-Fruendo della riduzione delle sanzioni a 1/3 (dal 30% al 10%)


NOVITA’
Nell’iter di conversione del DL Ucraina è stato inserito un nuovo articolo 37-bis, che dispone quanto segue:
“Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia, nonché delle ripercussioni economiche e produttive del conflitto bellico, per il periodo di tempo compreso tra l’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 agosto 2022 il termine di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 462 è fissato in sessanta giorni”.

In sostanza, si dispone che: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione in GU della legge di conversione del DL 21/2022 e fino il 31/08/2022; sarà possibile di definire gli avvisi bonari derivanti dalla “liquidazione automatica” delle dichiarazioni, ex artt. 36-is del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72; nel maggior termine di 60 giorni (in luogo di 30 giorni).


N.B.: rimangono esclusi gli avvisi bonari scaturenti dal controllo formale della dichiarazione (art. 36-ter del DPR 600/73).


DUBBI APPLICATIVI
Circa la definizione del perimetro applicativo della norma, andranno chiariti alcuni aspetti:
Decorrenza del termine per computo 60gg: non è chiaro se debba farsi riferimento alla data di notifica o alla data di scadenza dei 30gg

Importi: non è chiaro se il maggior termine si possa applicare solo alla totalità delle somme dovute o anche all’eventuale 1° rata, in presenza di accesso alla dilazione.


N.B.: In merito a tale ultima questione, l’interpretazione fornita dalla Relazione tecnica del maxiemendamento depone per il maggior termine solo per chi paga per intero le somme richieste.
Infatti, secondo la Relazione, posto che l’art. 37-quater (inserito in sede di conversione) fa riferimento al solo art. 2, co 2, DLgs. 462/97, “l’estensione del termine interessa solo coloro che effettuano il pagamento integrale delle somme dovute (con sanzioni ridotte a un terzo) entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità, e non anche coloro che optano per il pagamento rateale”, disciplinato dal successivo art. 3-bis del DLgs. 462/97.

Bonus Idrico, tempo fino al 30 giugno per inoltrare le richieste di rimborso

È stato fissato al 30 giugno prossimo il termine per poter inoltrare le domande di rimborso delle spese sostenute nel corso dell’anno 2021 per gli interventi di efficientamento dei consumi idrici, come previsto dall’iniziativa ‘Bonus idrico’ del Ministero della Transizione Ecologica (DM n. 395 del 27/9/2021).
Fino a quella data, collegandosi all’indirizzo https://www.bonusidricomite.it sarà possibile accedere al rimborso – fino a 1.000 euro per ciascun beneficiario – per gli interventi (effettuati nel 2021) di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.

Dichiarazione doganale: nuove modalità di compilazione

L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato un avviso in data 12 maggio 2022 in tema di variazioni nella compilazione della dichiarazione doganale e crisi Russia-Ucraina.
Negli avvisi pubblicati relativamente alla crisi Russia-Ucraina sono state impartite istruzioni in merito alla compilazione della dichiarazione doganale per l’attuazione delle deroghe previste dai vari regolamenti in materia.
Nei casi di deroga collegati al possesso di un’autorizzazione per l’esportazione, l’operatore titolare della stessa doveva indicare, nel campo di testo libero del DAU, un codice documento di tipo “Y”, riferito ai certificati normalmente utilizzati in caso di autocertificazioni.
Gli Stati membri hanno segnalato alla Commissione che l’uso di detti codici per richiedere documenti specifici (ad es. Y990 Autorizzazione di esportazione a norma degli articoli 2.4. 2a paragrafo 4 e 2 ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2014/833 del Consiglio) ha causato problemi in quanto ha impedito ai sistemi nazionali di valutare la natura del certificato.
Pertanto, i Servizi della Commissione hanno comunicato che, con decorrenza 16 maggio 2022, nella nuova formulazione da utilizzare per le autorizzazioni all’esportazione, i codici documento di tipo “Y” saranno sostituiti con codici tipo “X”, riferiti a “Certificato/licenza/documento di esportazione”, mentre i relativi numeri progressivi dei medesimi certificati saranno mantenuti uguali.
Dunque, ad esempio, se la misura era stata inizialmente integrata in TARIC con il codice Y990, dal 16 p.v. il codice da utilizzare sarà X990.