Per poter fruire della “proroga” del “bonus tessile e moda” sul periodo d’imposta in corso al 31/12/2021 (periodo 2021, per i soggetti “solari”) è necessario trasmettere apposita istanza telematica entro il 10 giugno 2022.
Il credito d’imposta è pari al 30% del valore delle rimanenze finali 2021 che eccede la media del triennio 2018 – 2020 e potrà essere utilizzato in compensazione entro il 31/12/2022.
Al fine di sostenere le imprese del settore tessile/moda e delle calzature/pelletteria, il DL 34/2020 ha previsto un credito d’imposta nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio.
Per accedere al credito d’imposta, utilizzabile solo in compensazione nel mod. F24, occorre comunicare detto “incremento di valore delle rimanenze finali di magazzino”, al fine di consentire l’individuazione, nei limiti delle risorse disponibili, della quota effettivamente fruibile del credito.
Per le imprese non soggette a revisione legale (prive di collegio sindacale) la certificazione della consistenza delle rimanenze va resa da parte di un revisore legale dei conti/società di revisione.
La comunicazione va inviata con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.
Il credito è riconosciuto esclusivamente nell’ambito della Sez. 3.1 del “Quadro temporaneo” degli aiuti di stato, senza potersi avvalere dei maggiori massimali previsti dalla Sez. 3.12. La misura agevolativa è stata autorizzata con decisione della Commissione UE C(2021).
La comunicazione da presentare dal 10 maggio al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, è stata modificata a seguito dell’approvazione (Provv. del 27/04/2022) del modello di autodichiarazione generale del rispetto dei requisiti del “Quadro temporaneo”.
In particolare, la dichiarazione sostitutiva presente nella prima versione della comunicazione è stata sostituita con una dichiarazione sostitutiva molto semplificata avente ad oggetto unicamente il rispetto dei requisiti previsti dalla Sez. 3.1 del “Quadro temporaneo”.
Pertanto, la dichiarazione sostitutiva contenuta nella versione aggiornata della comunicazione non ha più un effetto “sostitutivo” dell’autodichiarazione generale (che dovrà essere resa utilizzando l’apposito modello recentemente approvato).
Le altre modifiche apportate alla comunicazione sono:
-l’introduzione di appositi campi per indicare l’importo che il beneficiario intende restituire, tramite riduzione del bonus tessile, in caso di fruizione degli aiuti di Stato elencati all’art. 1, co. 13, DL n. 41/2021 in misura eccedente i massimali pro tempore vigenti di cui alle Sez. 3.1 e 3.12 del TF;
-adeguamento nella dichiarazione sostitutiva del nuovo massimale applicabile di cui alla Sez. 3.1 (€. 2.300.000 per i settori diversi da quelli della agricoltura/pesca);
-introduzione di ulteriori codici attività per i quali è riconosciuta l’agevolazione, a seguito dell’estensione dell’ambito soggettivo dell’agevolazione operata dall’art. 3, comma 3, del DL n. 4 del 2022.
BENEFICIARI
Imprese operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), di cui ai seguenti codici Ateco:
quelli individuati dal DM 27 luglio 2021 (v. RF 102/2021) unitamente ai seguenti codici (aggiunti dall’art. 3, co. 3, DL 4/2022, “Sostegni-ter”) 47.51 “Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati” e 47.71 “Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati”, 47.72 “Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati”.
CREDITO
“Credito teorico”: assumendo il valore delle rimanenze di magazzino ex art. 92, co. 1, Tuir, per ciascun periodo interessato il credito d’imposta è pari al:
30% della eccedenza di valore tra le rimanenze finali 2021 e la media del medesimo valore registrato nei 3 periodi d’imposta precedenti (2018- 2020).
“Credito effettivo”: un apposito Provvedimento stabilità la percentuale da applicare a tale importo in base delle domande presentate ed alle risorse stanziate (per il credito 2020 è spettato il 64,2944% del bonus “teorico” – Provv. 28/11/2021).
Assenza di incremento: nei singoli periodi, in caso di eventuale assenza di incremento, non spetterà il credito d’imposta. Criteri di valutazione: metodi e criteri (costo specifico, LIFO, ecc.) applicati per valutare le rimanenze finali 2021 devono essere omogenei con quelli utilizzati nei periodi 2018-2020.
ISTANZA
Per la “prenotazione” del credito è prevista la presentazione di una apposita istanza telematica. A tal proposito il Provv. n. 262282 dell’11/10/2021 l’Agenzia ha approvato il modello da utilizzare:
per comunicare l’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino rispetto alla media del triennio precedente che dà diritto al credito d’imposta, per consentire un monitoraggio dell’esborso da
parte dell’Erario.
La comunicazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato a Entratel, entro il 10 giugno 2022.
Nota: entro 5 gg è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Mag, 2022
Bonus barriere architettoniche – I chiarimenti delle Entrate
Mag, 2022
Bonus edili SOA per lavori superiori a EUR 516.000
Mag, 2022
DECRETO UCRAINA CONVERTITO – LE PRINCIPALI MISURE
Mag, 2022
Detrazione anti – barriere architettoniche: primi chiarimenti Agenzia
Con tre risposte a interpelli del 23/05/2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulla detrazione 75% IRPEF/IRES ex art. 119-ter del DL 34/2020 per gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche.
La richiamata disposizione prevede una detrazione per le spese:
– Direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (che rispettano i requisiti previsti dal DM 236 del 14/06/1989);
– Documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
Tale detrazione – come chiarito nella risposta a interpello 291 del 23/05/2022 – si ripartisce in cinque quote annuali di pari importo e si aggiunge alla detrazione IRPEF del 50% prevista dall’art. 16-bis comma 1 lett. e) del TUIR, che deve essere ripartita in dieci quote annuali.
Ne deriva che:
– Per le spese sostenute al di fuori dell’esercizio di impresa (principio di cassa)
– E’ possibile:
<Beneficiare della detrazione IRPEF del 50% di cui all’art. 16-bis comma 1 lett. e) del TUIR con riguardo alle spese sostenute nel 2021
<E della detrazione IRPEF del 75% per le spese sostenute nel 2022 anche se riguardano il medesimo intervento e indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.
Viene inoltre chiarito – risposta a interpello 293 del 23/05/2022 – che, rispetto al superbonus110%, la fruizione dell’agevolazione non è subordinata all’esecuzione di altri interventi.
Nel caso di un intervento di abbattimento delle barriere architettoniche avviato nel 2021, pertanto, per le spese sostenute nel 2022, un soggetto che non è titolare di reddito d’impresa può:
–Continuare a beneficiare del superbonus del 110% nel limite di spesa pari a 96.000 euro, comprensivo anche delle spese sostenute nel 2021 per il medesimo intervento;
–Fruire della detrazione del 75% di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020 (nel caso di un edificio unifamiliare, entro il limite di 50.000 euro).
Ove nel 2022 vengano realizzati nuovi interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, indipendenti rispetto a quelli “trainati” nel superbonus 110% avviati nel 2021, invece, un soggetto che non è titolare di reddito d’impresa può beneficiare alternativamente:
-Del bonus barriere del 75%, entro i previsti limiti di spesa;
-Del superbonus del 110%, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, nel limite di spesa previsto di 96.000 euro, a condizione che tali interventi trainati siano effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti”.
LIMITE DI SPESA
L’agevolazione spetta nella misura del 75% su un tetto massimo di spese documentate sostenute per gli interventi agevolati pari a:
-50.000 euro per gli interventi negli edifici unifamiliari (villette e simili) o per quelli nelle singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
-40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio se è composto da 2 a 8 unità immobiliari;
-30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio se è composto da più di 8 unità immobiliari.
Al pari di quanto previsto per il Superbonus110%. si chiarisce che:
-Quando gli interventi hanno per oggetto parti comuni di edifici
-La determinazione dei tetti massimi di spesa segue una logica per scaglioni.
Mag, 2022
Digitalizzazione: voucher anche per i professionisti
Anche i professionisti potranno richiedere il voucher connettività per i servizi a banda ultralarga.
E’ quanto prevede il decreto del ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, entrato in vigore con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, che amplia la platea dei beneficiari della misura destinata a favorire la digitalizzazione, oltre che delle micro, piccole e medie imprese, anche tra i professionisti che esercitano in proprio o in forma associata.
L’incentivo, da un minimo di 300 euro ad un massimo di 2.500 euro per servizi di connettività a banda ultralarga da 30 Mbit/s ad oltre 1 Gbit/s, potrà essere richiesto direttamente agli operatori di telecomunicazioni che si sono accreditati sul portale dedicato all’incentivo, attivato da Infratel Italia che gestisce la misura per conto del Ministero dello sviluppo economico.
Per l’erogazione del voucher e l’attivazione dei servizi a banda ultralarga, i beneficiari dovranno utilizzare i consueti canali di vendita degli operatori.
Il piano voucher per le imprese e i professionisti dispone ancora di risorse pari a circa 545 milioni di euro.
Mag, 2022
Trasmissione al Sistema TS dei dati sanitari – Ravvedimento e sanzioni
Con la RM 22/E del 23/05/2022, l’Agenzia delle Entrate ha, per la prima volta, esaminato le disposizioni sanzionatore applicabili al caso di omessa/tardiva o errata trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati sanitari, chiarendo che:
– La specifica sanzione (di €. 100) si applica per ogni singolo documento di spesa errato/omesso/tardivamente inviato
– E’ applicabile il ravvedimento operoso.
Si premette che:
– L’art. 3 comma 3 del DLgs. 175/2014, dispone che ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi “precompilata”, gli operatori sanitari quali i medici, gli odontoiatri, le farmacie, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa e gli altri presidi e strutture per l’erogazione dei servizi sanitari sono tenuti a inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate;
– Con riferimento all’anno 2022, si ricorda che l’art. 7, co. 1, DM 19/10/2020, come modificato dall’art. 2 del DM 2/02/2022, ha previsto le seguenti scadenze:
– 30 settembre 2022 per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2022;
– 31 gennaio 2023 per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2022.
Modalità di trasmissione:
I dati possono essere trasmessi con tre diverse modalità:
-Tramite una pagina web dedicata, con inserimento online di ciascuna singola spesa;
-Con invio telematico di ogni singola spesa (web service sincrono);
-Invio telematico di un file “zip”, contenente un file xml, con uno o più documenti (web service asincrono).
Sanzioni applicabili
L’art. 3 c. 5-bis, DLgs. 175/2014, prevede che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione al Sistema tessera sanitaria entro la prevista scadenza dei dati relativi alle spese sostenute dai contribuenti, si applica:
-La sanzione di €. 100 per singola “comunicazione” (senza cumulo giuridico, ex art. 12 DLgs. 472/97);
-Con un massimo di €. 50.000.
Tale sanzioni:
-Non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza (o alla richiesta dell’Ufficio);
-E’ ridotta a 1/3 (con un massimo di €. 20.000) se è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista.
I dubbi: non era chiaro se col termine “comunicazione” si dovesse fare riferimento:
-Al singolo documento di spesa contenuto in ciascuna comunicazione;
-Al singolo file delle spese mediche inviato al Sistema tessera sanitaria;
-Alle spese per ciascun codice fiscale inserito.
I CHIARIMENTI
L’Agenzia rilascia un duplice ordine di chiarimenti, entrambi condivisibili.
Sanzione per singolo documento di spesa: il concetto di comunicazione va ricondotto a ciascun singolo documento di spesa errato, omesso o tardivamente inviato al Sistema tessera sanitaria. Non rilevano pertanto:
-Nè il mezzo di trasmissione (file unico o più file);
-Né il numero di soggetti cui i documenti si riferiscono.
Esempio: trasmissione tardiva di 2 file contenenti complessivamente 300 fatture (addebitate a 200 pazienti diversi), la sanzione applicabile è pari a €. 100 x 300 = €. 30.000 (sanzione edittale ridotta a €. 10.000 se il ritardo non supera 60gg).
Ravvedimento operoso: la sanzione è definibile tramite ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97.
Il codice tributo da utilizzare è “8912 – Sanzioni pecuniarie relative all’anagrafe tributaria al codice fiscale alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all’IRAP e all’IVA”.
Esempio: nell’esempio precedente nel caso di trasmissione effettuata con un ritardo:
di 60 gg: opera l’abbattimento a 1/9 della sanzione ridotta a 1/3 (€. 10.000), pari a €. 1.111;
di 90 gg: opera l’abbattimento a 1/9 della sanzione piena (di €. 30.000), pari a €. 3.333;
oltre 90 gg (ed entro il termine d’invio dell’anno successivo): opera l’abbattimento a 1/8 della sanzione piena, pari a €. 3.750 e così via.
CONSIDERAZIONI
L’Agenzia chiarisce, dunque, per la prima volta, che all’istituto trova applicazione il ravvedimento operoso, con concetto che deve ritenersi esteso a tutte le trasmissioni telematiche richieste per la predisposizione del mod. 730/Redditi precompilato.
Si noti che l’unica espressione di prassi nel merito (CM 6/2015) era stata di parere contrario, in relazione all’invio telematico dei mod. CU, giustificando l’esclusione dalla incompatibilità della “tempistica prevista” per il loro invio e l’utilizzo per l’elaborazione della precompilata. Se per i mod. CU il concetto era ritenuto superato in virtù della “valenza dichiarativa” assunta da tali modelli (a seguito alla soppressione del mod. 770 Semplificato), la questione rimaneva per quanto riguardava tutte le altre comunicazioni telematiche per la predisposizione della precompilata: comunicazione degli amministratori per le ristrutturazioni su parti comuni condominiali, spese funebri, spese universitarie, ecc.
Infatti, se da un lato il ravvedimento è stato ampiamente esteso (L. 190/2014, e, in ultimo, art. 10-bis DL 124/2019), la questione atteneva al fatto se le comunicazioni dovessero avere una valenza “fiscale” (dunque ravvedibili) o meno (come avvenuto per le prime comunicazioni LIPE, escluse dal ravvedimento perchè l’Agenzia le riteneva adempimento “non fiscale”, in quanto assolto ai fini di
comunicare alla UE il volume delle operazioni nazionali).
Se la finalità delle citate comunicazioni è evidentemente fiscale (ciò bastava a sgombrare qualsiasi dubbio sull’applicazione dell’istituto), l’Agenzia delle entrate è opportunamente intervenuta a chiarire l’applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso.
Dunque anche l’amministratore di condominio che dovesse incorrere nell’omissione potrà applicare il ravvedimento operoso calcolato su ciascun intervento non comunicato telematicamente, utilizzando il medesimo codice tributo 8912 ed i medesimi criteri di cui sopra.
Mag, 2022
DL Aiuti – Bonus investimenti in beni immateriali 4.0: per il 2022 aliquota al 50%
L’art. 21 del DL 50/2022 – c.d. Decreto Aiuti – dispone per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla L. 232/2016 effettuati a decorrere dall’1/01/2022 e fino al 31/12/2022, ovvero entro il 30/06/2023, purché entro la data del 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione, la misura del credito d’imposta ex co. 1058, art. 1, Legge di bilancio 2021, è elevata al 50%.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Si ricorda che ai sensi dell’art. 1 comma 1058 della L. 178/2020, come modificato dall’art. 1 comma 44 lett. c) della L. 234/2021.
-Alle imprese che effettuano investimenti aventi a oggetto beni compresi nell’allegato B alla L. 232/2016
-A decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023 (ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione)
-Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a un milione di euro.
NEW
L’art. 21 del DL 50/2022 stabilisce che “Per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d’imposta prevista dall’articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è elevata al 50 per cento”.
Pertanto, il credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati nel 2022 (o nel termine lungo”del 30 giugno 2023) viene incrementato dal 20% al 50%.
Rimangono invariate le aliquote applicabilite per i periodi successivi dai commi 1058-bis e 1058-ter (inseriti dall’art. 1 comma 44 lett. d) della L. 234/2021), secondo cui rispettivamente:
1. Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro;
2. Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.